COMUNE DI CHIARI. Provincia di Brescia. Prot. N Chiari, 18/02/2015 AI FORNITORI DEL COMUNE DI CHIARI ALL ALBO PRETORIO

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1 COMUNE DI CHIARI Provincia di Brescia P.za Martiri della Libertà n. 26 CHIARI (BS) CAP C.F P.I Tel Fax Prot. N Chiari, 18/02/2015 AI FORNITORI DEL COMUNE DI CHIARI ALL ALBO PRETORIO AL SITO WEB DEL COMUNE DI CHIARI OGGETTO: Applicazione split payment e reverse charge. Con la presente in risposta alla Vostra precedente comunicazione si specifica che le attività gestite in regime iva commerciale per il comune di Chiari sono le seguenti: USO COMMERCIALE USO ISTITUZIONALE/SCOLASTICO MENSA AZIENDALE 100% 0% ASILO NIDO 100% 0% MENSA SCOLASTICA 100% 0% TRASPORTI SCOLASTICI 100% 0% PASTI ANZIANI 100% 0% SERVIZIO SAD SOLLEVATORI E TELESOCCORSO 100% 0% UTILIZZO VILLA MAZZOTTI 37% 63% UTILIZZO SALONE MARCHETTI 33% 67% UTILIZZO PALASPORT DI VIA SS. TRINITA' 64% 36% UTILIZZO PALASPORT DI VIA LANCINI 55% 45% UTILIZZO PALLONE GEODETICO 59% 41% CAMPO/PISTA DI ATLETICA VIA SS. TRINITA' 60% 40% CAMPO SINTETICO A 11 VIA SS.TRINITA 100% 0% CIMITERO COMUNALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA 90% 10%

2 Tali percentuali, potranno subire nel corso dell esercizio modifiche, sarà nostra premura comunicarvele il prima possibile. A mero scopo informativo, rimandando ad una analisi puntuale della normativa che in allegato alla presente si allega, si sintetizza: SPLIT PAYMENT: La Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) ha stabilito che, per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all erario. Per le fatture 2014 e antecedenti pagate nel 2015: al fornitore verrà erogato l intero importo comprensivo dell Iva (senza distinzioni tra fatture con Iva ad esigibilità differita o immediata). Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia base imponibile che l Iva, che però verrà versata direttamente all Erario. Così come stabilito dal decreto Ministeriale, al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura: Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972. Questo meccanismo, detto dello split payment, non si applica: alle fatture emesse prima del 1 gennaio 2015, anche se non ancora pagate ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte nei casi in cui l ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell Iva, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari. REVERSE CHARGE La Legge di Stabilità al comma 629, in conformità all art 199 della Direttiva 2006/112/CE, inserendo la lettera a-ter) al sesto comma dell art. 17 del DPR n. 633/72 ha esteso il meccanismo del RC anche: alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici Si applica solo nei confronti dei soggetti passivi Iva: - Non si applica più la ritenuta del 4%; - Non deve essere esposta l Iva; - Va riportata in Fattura la dicitura: REVERSE CHARGE, ai sensi dell art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR n. 633/72 Il prestatore emetterà la fattura senza Iva, sarà, poi il committente a integrare la fattura con l imposta determinata mediante l applicazione della corretta aliquota IVA e a registrare la fattura, sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, rendendo neutrale l effetto dell imposta sull acquisto, che non potrà essere utilizzata in deduzione al momento della liquidazione periodica. Tranne nei casi in cui il committente è soggetto all indetraibilità per il pro-rata. Il committente corrisponde al prestatore (imprese di pulizia) solo l imponibile e versa direttamente l imposta all Erario, per il quale è indifferente perché incassa l Iva tutta dal committente. In reazione alle novità sopra esposte è importante che ogni fornitore emetta fatture distinte a seconda che si tratti di prestazione eseguita in regime di attività istituzionale o commerciale e, in quest ultimo caso, in relazione all attività svolta, fattura distinta a seconda che se si tratti di attività ricadente nello split payment commerciale o nel reverse charge ( attività di pulizia, demolizione, manutenzione straordinaria degli edifici installazione e di completamento impianti), applicando le percentuali indicate. L ufficio ragioneria del Comune di Chiari rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti. Il Vice Segretario (f.to dott. Mauro ASSONI)

3 Art. 17 Soggetti passivi (182) [1] L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n (183) [3] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. (184) [4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (190) [5] In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. (185) (196) [6] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; (189) a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; (188) a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; (191)

4 b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. (186) (194) (197) d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; (192) d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; (192) d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); (192) d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività ). (192) (193) [7] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio (187) (195) (198) (182) Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e, successivamente, dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n (183) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), L. 18 febbraio 1997, n. 28, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U, e, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010; modificato dall'art. 8, comma 2, lett. g), L. 15 dicembre 2011, n. 217; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217 e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge (Comunicato 9 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2013, n. 34); per l applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 12 del medesimo art. 1, D.L. 216/2012. Infine, il presente comma è stato così modificato dall art. 1, comma 325, lett. b), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013; per l applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012. (184) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), L. 18 febbraio 1997, n. 28, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, a decorrere dal 28 gennaio 2006 e dall'art. 24, comma 4, lett. d), L. 7 luglio 2009, n. 88, con la decorrenza prevista dal comma 9 del medesimo art. 24, L. 88/2009. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010. (185) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e, successivamente, così modificato dall art. 1, comma 325, lett. b), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013; per l applicazione di tale disposizione, vedi il comma 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012.

5 In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge (Comunicato 9 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2013, n. 34). A norma dell'art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. 216/2012, non convertite in legge. (186) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 44, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1 gennaio 2007; per l' applicazione delle disposizioni di cui alle lett. b), c) e d), vedi il comma 45 del predetto art. 1, L. 296/06. (187) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 44, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1 gennaio (188) Lettera inserita dall'art. 1, comma 156, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n A norma del comma 157, del predetto art. 1, L. 244/2007, tale disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1 marzo Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n (189) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 162, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con l'applicazione prevista dal comma 163 del predetto art. 1, L. 244/2007 e, successivamente, dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1 gennaio (190) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010. (191) Lettera inserita dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1 gennaio (192) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1 gennaio 2015; per il periodo di applicabilità di tale disposizione, vedi il comma 631 del medesimo art. 1, L. 190/2014. (193) Per l'efficacia di tali disposizioni, vedi l'art. 1, comma 632, L. 23 dicembre 2014, n (194) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 298 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (195) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 303 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (196) Il D.M. 25 maggio 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152) ha stabilito che, a decorrere dal 1 ottobre 2007, le disposizioni di cui al presente comma, si applichino anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), D.P.R. n. 633/1972. L'art. 19, comma 2, Acc.Int. 11 luglio 2012 ha stabilito che le disposizioni di cui al presente comma si applichino anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'organizzatore. (197) Vedi, anche, il comma 6-ter dell'art. 35, D.L. n. 223 del (198) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 luglio AGGIORNATO AL 18/02/215 Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (200) 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in

6 ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (201) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. (200) Articolo inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1 gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 632 del medesimo art. 1, L. 190/2014. (201) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 gennaio Vedi, anche, l'art. 1, comma 630, L. 23 dicembre 2014, n AGGIORNATO AL 18/02/215

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