L iter verso l AIC dei medicinali omeopatici

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L iter verso l AIC dei medicinali omeopatici"

Transcript

1 L iter verso l AIC dei medicinali omeopatici Paola Minghetti, Paolo Rocco, Mariangela Bonotti Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano, via G. Colombo, Milano 1. Introduzione In Italia, la normativa sui medicinali industriali ha subito nel tempo diverse modifiche, in risposta allo sviluppo scientifico e all intervento del legislatore comunitario. Secondo i principi generali, un medicinale privo di autorizzazione rilasciata dall Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) o una autorizzazione comunitaria, non può essere immesso in commercio sul territorio nazionale. Infatti, nella Comunità europea dal 1965, e in Italia dal 1991, ogni medicinale industriale deve avere l AIC. In Italia, prima dell entrata in vigore di tale normativa, erano disponibili sul mercato medicinali privi di AIC, tra i quali possiamo annoverare, oltre ai galenici industriali, anche alcune classi particolari, quali gas, allergeni e omeopatici. 2. Cenni storici In Italia, fino al 1995, non c era una normativa primaria sull omeopatia. La produzione e la dispensazione degli omeopatici era regolamentata da un Dodecalogo del Consiglio superiore di sanità (pubblicato sulla GU n. 113 del ), dall articolo 144 del TULS (relativo all autorizzazione alla produzione), dal D.Lgs. n. 178 del e, infine, dalla nota 800.7/AG 25-5/3 del Ministero della sanità del 13 gennaio Tutti i provvedimenti tendevano comunque a garantire la salute del consumatore. Il Dodecalogo non definiva gli omeopatici come medicinali, ma come rimedi, e prevedeva che potessero essere commercializzati i prodotti che presentassero le seguenti caratteristiche:

2 1. se a base di sostanze utilizzate nella medicina ufficiale, le diluizioni omeopatiche devono essere tali che la quantità di principio attivo rintracciabile nel prodotto finito non sia superiore a 1/1000 del più basso dosaggio con cui lo stesso principio attivo è utilizzato in medicina ufficiale; 2. se a base di sostanze non impiegate nella medicina ufficiale, le diluizioni omeopatiche devono essere tali, comunque, da garantire l innocuità del prodotto finito; 3. non devono essere confezionati e presentati come specialità medicinali e, in particolare, non devono recare in etichetta indicazioni terapeutiche o, comunque, diciture idonee a favorire l automedicazione; 4. la vendita dei prodotti omeopatici deve essere riservata alle farmacie; 5. non deve essere effettuata alcuna pubblicità, anche indiretta, dei prodotti; 6. non deve essere consentita la via di somministrazione parenterale; 7. devono essere esclusi prodotti derivati da diluizioni di tinture madri preparate a partire da ceppi virali e batteri vivi o attenuati; 8. devono essere esclusi prodotti derivati da organi, tessuti o liquidi di origine umana; 9. i prodotti devono soddisfare i requisiti microbiologici relativi alla carica batterica totale e all eventuale presenza di agenti potenzialmente patogeni, secondo le norme previste dalla Farmacopea ufficiale; 10. i materiali utilizzati nei rimedi omeopatici e i contenitori primari devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea ufficiale;

3 11. le officine di produzione devono comunicare al Ministero della sanità la composizione delle soluzioni madri di partenza, le tecniche di preparazione e i metodi di analisi delle stesse e dei loro componenti; 12. dalle officine di produzione deve essere conservato, a disposizione dell Autorità sanitaria, un campione di ogni soluzione madre di partenza, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza dell ultimo prodotto finito nella cui formulazione la soluzione sia stata utilizzata. Con un successivo telegramma ( ) del Ministero della sanità, i punti 6, 7 e 8 sono stati sospesi. In questo periodo, dunque, i prodotti omeopatici non erano soggetti ad alcuna autorizzazione all immissione in commercio (AIC), ma la loro produzione era affidata ad officine regolamentate. La Commissione UE, con l intento di disciplinare la materia, ha dovuto mediare le varie normative esistenti nei Paesi membri; la medicina omeopatica, infatti, era riconosciuta ufficialmente in alcuni Stati, mentre in altri era solamente tollerata. In ogni caso, questi rimedi erano prescritti e utilizzati in tutti i Paesi per cui, nonostante le diversità esistenti nelle normative relative alla medicina alternativa, fra cui è ricompresa l omeopatia, appariva necessario consentire l accesso del pubblico a questi prodotti, garantendone qualità e sicurezza d utilizzazione. Francia e Germania erano gli unici due Stati dell Unione ad avere una legislazione completa nel settore omeopatico, ma talmente differente che un preparato prodotto in uno dei due Paesi non poteva facilmente circolare nell altro. Dopo un lungo e combattivo iter normativo, l Unione Europea ha approvato due direttive CE riguardanti rispettivamente i prodotti omeopatici per uso umano (dir. 92/73/CEE) e veterinario (dir. 92/74/CEE), ed è proprio in sede europea che sono stati stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo, la Commissione ha deciso di non assumere posizione pro o contro una determinata prassi medica, ma di stabilire che i prodotti omeopatici sono dei

4 medicinali. Lo scopo prioritario, infatti, è stato quello di fornire ai consumatori europei garanzie sulla qualità, sulla riproducibilità dei processi di fabbricazione e sull innocuità dei medicinali omeopatici disponibili in tutti gli Stati. Poiché risulta impossibile o, comunque, è controversa la prova dell effetto terapeutico di tale medicina alternativa, se si applicano i metodi generalmente accettati, l Unione Europea ha deciso di occuparsi del livello d informazione e di cautela fornito ai pazienti e dei problemi connessi con l uso dei prodotti. Tutto questo deve conciliarsi con il diritto del medico di prescrivere, secondo scienza e coscienza, per singoli casi, preparati omeopatici magistrali o officinali conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale. 3. La normativa comunitaria Con le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, il legislatore europeo fissò le prime disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardo i medicinali. Il campo di applicazione venne esteso ed ampliato agli omeopatici con l emanazione della direttiva 92/73/CEE: questa sottolineò come, pur non essendo ufficialmente riconosciuti, gli omeopatici venivano prescritti e utilizzati in tutti gli Stati membri e, da questo momento, venne loro riconosciuto lo status di medicinali, con la conseguente esigenza di dover ottenere, anche per questi prodotti, una autorizzazione all immissione in commercio (AIC). La direttiva nacque con l intenzione di armonizzare le norme previste nel campo dell omeopatia e, visto lo scopo di promuovere la libera circolazione di medicinali sicuri e di buona qualità, era necessario garantire regole comuni relative alla produzione, ispezione e controllo dei medicinali omeopatici. Ogni Stato membro, infatti, provvedeva a sottoporre il prodotto ad una registrazione, ottenuta attraverso una procedura semplificata prevista proprio dalla direttiva 92/73/CEE (art. 7) che riguardava i soli prodotti omeopatici capaci di soddisfare determinate condizioni, quali via di somministrazione orale o esterna, l assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull etichetta e il grado di diluizione tale da garantire l innocuità del medicinale. I medicinali omeopatici che invece non rientravano nell ambito dell articolo 7, venivano autorizzati (ed etichettati) tramite una procedura di registrazione completa, secondo le regole previste dalle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE (artt e artt.1-7). La direttiva introdusse, inoltre, norme specifiche inerenti la valutazione dell efficacia

5 terapeutica e il riconoscimento di una tradizione omeopatica negli Stati membri. Vennero disciplinati, altresì, i medicinali omeopatici veterinari con l entrata in vigore, l 8 ottobre 1992, della direttiva 92/74/CEE. Attualmente, i medicinali omeopatici sono regolamentati dalla direttiva n. 83 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 (e successive direttive di modifica) recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Tale direttiva stabilisce che, salvo la necessità di adottare disposizioni specifiche per i medicinali omeopatici che possono comportare esenzioni e/o semplificazioni, ad essi si applicano le regole generali previste per i medicinali. In particolare, l art 1 della direttiva 83/2001, definisce il medicinale omeopatico come ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente negli Stati membri; un medicinale omeopatico può contenere più principi. La volontà del legislatore europeo non può tuttavia ritenersi attuata poiché, dopo oltre vent anni, non vi è ancora un regime di libera circolazione dei prodotti omeopatici, dal momento che molti Stati membri, tra cui l Italia, non hanno mai attuato le disposizioni necessarie per raggiungere tale obiettivo. 4. Il quadro normativo nazionale 4.1 L evoluzione delle norme transitorie La legge comunitaria per il 1993 (Legge , n. 146) ha delegato il Governo a recepire le direttive sui medicinali omeopatici mediante appositi decreti legislativi. Con i criteri di delega, il Parlamento ha stabilito alcuni principi fondamentali, tra cui appare importante la previsione della procedura semplificata di registrazione, con divieto contemporaneo della pubblicità dei medicinali approvati secondo tale sistema registrativo.

6 Il 17 marzo 1995 sono stati emanati due decreti legislativi, uno relativo a medicinali per uso veterinario (D.Lgs. n. 110) e l altro a quelli per uso umano (D.Lgs. n. 185, poi modificato con la Legge , n. 347). Il D.Lgs. n. 185/1995 decretava l appartenenza dei prodotti omeopatici alla categoria dei medicinali e ne dava per la prima volta una definizione: Ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati «materiali di partenza omeopatici», secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in Attuazione della Direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici, pur riprendendo quanto già previsto dal legislatore europeo, definisce le disposizioni transitorie per i medicinali omeopatici già in commercio sul mercato italiano alla data del , data successivamente spostata al attraverso il D.Lgs. n. 185/1995. Tuttavia, il regime transitorio è stato modificato e prorogato più volte. Nello specifico, sono intervenute sette norme successive: il termine del è stato prorogato al (D.Lgs. n. 185/1995), al (Legge n. 347/1997), al (Legge n. 362/1999), al (Legge n. 388/2000), al (Legge n. 289/2002), al (Legge n. 17/2007) ed infine al (Legge n. 190/2014). Per poter usufruire delle norme transitorie, il responsabile dell immissione in commercio, doveva effettuare una notifica al Ministero (entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto), espressamente prevista dall art. 7 del D.Lgs. n. 185/1995 e finalizzata a documentare la presenza del medicinale sul mercato. La notifica, in base alla Circolare Ministeriale 3 agosto 1995 n. 22 doveva contenere l elenco dei prodotti con i gradi di diluizioni e le forme farmaceutiche commercializzate. Tuttavia, la notifica non richiedeva la presentazione e la successiva valutazione di dati tecnici, ovvero risultava priva di una documentazione tecnica completa, e non poteva quindi essere considerata come una reale autorizzazione AIC, essendo una forma di registrazione non assimilabile integralmente ad un provvedimento autorizzativo espresso. Si trattava, in

7 sostanza, di una autorizzazione ope legis utile al fine di poter continuare la commercializzazione dei prodotti godendo dei benefici previsti dalle disposizioni transitorie, ma in attesa di una valutazione da parte dell Agenzia del Farmaco (AIFA) diretta ad ottenere il rilascio di una AIC con relativo numero. Nel descritto contesto, l utilizzo del termine rinnovo all art. 1, comma 590, L. n. 190/2014 deve considerarsi atecnico: la procedura in corso presso l Agenzia del Farmaco, infatti, condurrà per la prima volta al rilascio di autorizzazioni espresse per i medicinali omeopatici ed antroposofici, questi ultimi assimilati ai prodotti omeopatici in base all art 20, comma 2, del D.Lgs. n. 219/2006. Il termine rinnovo viene utilizzato nelle determine AIFA 119/2012 e 365/2015, oltre che nel D.Lgs. n. 185/1995, mentre non è rintracciabile nel D.Lgs. n. 219/2006 che intende, per rinnovo, esclusivamente quello previsto dall art. 38 (Art. 38 Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell autorizzazione). E chiaro che nel tempo intercorso tra la notifica e la richiesta di AIC possano essere intervenute variazioni, ad esempio in relazione al titolare della notifica stessa. In tale caso, la variazione (ad esempio, nella titolarità della notifica, operazione che comporta il necessario accesso a tutte le informazioni comunicate ad AIFA all atto della prima notifica del prodotto) comporta la necessità di modificare anche la corrispondente etichetta del prodotto, come previsto dall art. 73 della L. n. 219/2006 in tema di etichettatura. Nel caso dei medicinali omeopatici, sia l etichettatura che il foglio illustrativo, devono rispettare ed essere conformi alle indicazioni obbligatorie previste dall art. 85 del D.Lgs. n. 219/2006, e cioè: a) dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»; b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell articolo 1, comma 1,

8 lettera d); se il medicinale omeopatico è composto da due o più ceppi omeopatici, nell etichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia; c) nome e indirizzo del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore; d) modalità di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione; e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri; f) forma farmaceutica; g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unità di somministrazione; h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale; i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede; l) numero del lotto di produzione; m) numero di registrazione; n) un avvertenza all utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono; o) prezzo del medicinale; p) dicitura: «medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale». Tali voci, esclusivamente previste per i medicinali omeopatici, includono, tra gli elementi fondamentali da riportare nell etichetta a beneficio del consumatore, la denominazione del medicinale, obbligatoria qualora si tratti di un medicinale composto da due o più ceppi. Qualsiasi modifica dell etichettatura, compreso un eventuale nome

9 di fantasia (può trattarsi anche di un marchio), potrà essere effettuata soltanto dopo la richiesta ad AIFA della relativa autorizzazione. Si ricorda che, in base al Comunicato del Ministero della salute 6 novembre Gazz. Uff. 6 novembre 2003, n. 258, qualora la variazione abbia ad oggetto diversi profili dovrà essere presentata una domanda per ciascun profilo variato e che, contestualmente, più domande di variazioni possono essere associate alla richiesta di trasferimento della titolarità di una notifica. Peraltro, come chiarito dall Agenzia con la FAQ n. 26, Le aziende possono procedere con la presentazione delle variazioni previste per i medicinali omeopatici anche contestualmente alle domande di rinnovo. Tuttavia, il dossier di rinnovo deve contenere il dettaglio delle procedure di variazioni presentate. 4.2 Procedura di registrazione In Italia, la Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) venne recepita con il D.Lgs. n. 219/2006. Questo, agli articoli 16 e 17, prevede una procedura di registrazione semplificata ad hoc per i medicinali omeopatici (si tratta, infatti, di norme specifiche). La registrazione è però possibile soltanto se i medicinali omeopatici presentano le caratteristiche indicate nell art. 16, e cioè se il medicinale: a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna; b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto; c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell allopatia per le sostanze attive, la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l obbligo di presentare una ricetta medica. Per i medicinali omeopatici sprovvisti dei requisiti indicati dall art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 219/2006 o dall art. 20, la procedura di autorizzazione non è semplificata, ma

10 è la medesima prevista dagli artt del D.Lgs. n. 219/2006: quindi, come per i medicinali non omeopatici, la registrazione non può essere priva delle indicazioni terapeutiche. Tuttavia, l art. 18 stabilisce che: Per tali prodotti possono essere previste, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell AIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia. Tali norme, in Italia, non sono ancora state attuate. In data 21 giugno 2010 e in attuazione dell art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 219/2006, AIFA aveva predisposto un modello al quale dovevano conformarsi le domande di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici. In base a tale modello, le domande potevano essere predisposte congiuntamente a quanto previsto dalla linea guida Informazioni da riportare nel modulo 3 del CTD del dossier dei medicinali omeopatici, pubblicata sul portale AIFA già in data 26 marzo 2009, e riportare la corretta compilazione dei diversi moduli che vanno poi a formare il dossier finale del medicinale omeopatico. Per consentire la preparazione del dossier e la presentazione dello stesso entro il termine stabilito al , l Agenzia del Farmaco predispose un calendario atto a garantire, nei giusti tempi, la valutazione di raggruppamenti di medicinali sulla base dell origine del materiale di partenza di cui è costituito e della sua presenza o meno nella Farmacopea Europea o in una farmacopea ufficiale di uno Stato membro. La stesura del calendario ha tenuto conto della conformità dei ceppi a monografie omeopatiche presenti nelle Farmacopee e allo stato di commercializzazione dei prodotti, ma soprattutto ha considerato le priorità stabilite dalle aziende durante la c.d. Ricognizione 2012 e cioè l ampliamento delle informazioni dettagliate già inserite nella banca dati intitolata Notifica dei medicinali omeopatici (2003) e poi confluite nella Front-end check point Medicinali omeopatici- Ricognizione Il calendario, nato dal comune obiettivo di AIFA e delle aziende di garantire la reperibilità dei prodotti omeopatici sul mercato, si basava su un progetto di presentazione delle domande articolato in due fasi distinte e consecutive: Prima fase: Inizio Ottobre 2013-Termine Luglio 2014 Seconda fase: Inizio Settembre 2014-Termine Giugno 2015

11 Il contenuto della domanda di registrazione semplificata avrebbe dovuto essere corredata da documenti e dati finalizzati a dimostrare la qualità farmaceutica dei prodotti e l omogeneità dei lotti di produzione. Sotto tale profilo, l iter registrativo previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 219/2006 è stato modificato dalla Legge 189/2012, che ha previsto ulteriori semplificazioni per i medicinali omeopatici in commercio ai sensi delle disposizioni transitorie e ha rettificato l art. 20 del medesimo decreto. Si è, infatti, previsto: l estensione della Farmacovigilanza ai medicinali omeopatici che non possiedono tutti i requisiti previsti dall art. 16 D.Lgs. n. 219/2006; l estensione ai medicinali antroposofici della disciplina relativa ai medicinali omeopatici: i medicinali antroposofici descritti in una Farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili ai medicinali omeopatici. Alla luce di tali modifiche e dopo l intervento della Legge di stabilità 2015 e il conseguente prolungamento fino al (art. 1 comma 590 L. n. 190/2014) del periodo transitorio, sono state predisposte ulteriori semplificazioni. Nonostante ciò, la maggior parte delle aziende, ad oggi, non ha ancora presentato alcun dossier. Al riguardo, si consideri, peraltro, che l art. 3, comma 1, della Determina AIFA n. 365 del 2015 consente di formulare all AIFA un istanza di proroga finalizzata a poter presentare anche oltre il previsto termine del 30 giugno 2017 (art. 1 comma 590 L. n. 190/2014) i dossier necessari all ottenimento dell autorizzazione all immissione in commercio, salva adeguata motivazione. 4.3 Le tipologie di dossier In base alla Determina AIFA n. 365 del 2015 i dossier per il rinnovo ope legis dei medicinali omeopatici già presenti sul mercato italiano, potranno avere diverse tipologie. Si ricorda che, in base alle indicazioni della citata Determina, la domanda di rinnovo dell autorizzazione all immissione in commercio, è articolata in sei parti:

12 1. Parte Amministrativa 2. Parte di Qualità 3. Parte di Sicurezza 4. Parte relativa all uso omeopatico 5. Parte concernente eventuali segnalazioni di farmacovigilanza 6. Parte recante i dati di vendita al consumo del medicinale degli ultimi cinque anni La prima tipologia di dossier di rinnovo, è quella da presentare obbligatoriamente in formato CTD (Common Technical Document) conforme all art. 17 del D.Lgs. n. 219/2006. Si tratta di un dossier completo nel quale si riconoscono cinque differenti moduli: Modulo 1: Informazioni amministrative Modulo 2: Riassunti Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche medicinali Modulo 4: Documentazione di sicurezza Modulo 5: Documentazione sull uso omeopatico Vi è poi una seconda tipologia di dossier, semplificata rispetto alla prima, poiché formata dai soli Moduli 1, 2, 3 secondo formato CTD, giustificazione dell uso

13 omeopatico e autocertificazione sulla sicurezza conforme all art. 20 del D.Lgs. n. 219/2006. Si precisa che, tale tipologia, deriva dalle ulteriori disposizioni di modifica previste dalla Legge 189/2012, e cioè: 1. un accesso alla procedura semplificata prevista dagli articoli 16 e 17 a tutti i medicinali omeopatici purché privi di specifiche indicazioni terapeutiche sull etichetta o tra le informazioni che si riferiscono al prodotto; 2. una semplificazione relativa al modulo 4 del dossier (documentazione preclinica), o la possibilità di presentare, in alternativa al modulo 4, una dichiarazione autocertificata sottoscritta dal legale rappresentante dell azienda recante: elementi comprovanti la sicurezza del prodotto avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione; dati di vendita al consumo negli ultimi 5 anni; le eventuali segnalazioni di Farmacovigilanza. L autocertificazione è tuttavia esclusa per i medicinali omeopatici di origine biologica, i preparati per uso parenterale e i preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, restando per questi confermate le prescrizioni obbligatorie del modulo 4. Inoltre, la presentazione dell autocertificazione non esclude il mantenimento del possesso, da parte dell azienda titolare, di tutti i dati e i documenti necessari a supportare la sicurezza del medicinale in domanda. AIFA si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la regolarità e la veridicità dell autocertificato, oltre che la possibilità di richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento. Vi è, infine, una terza tipologia di dossier ulteriormente semplificata, contenente solo: la documentazione amministrativa prevista dalla Determina AIFA n. 365 del 2015;

14 la documentazione di qualità semplificata secondo la medesima determina; autocertificazione sulla sicurezza del medicinale e sull uso omeopatico. Le aziende titolari di medicinali omeopatici sono tenute, fin dal primo deposito, a presentare una documentazione completa e valida da un punto di vista amministrativo. Nel caso in cui sorga la necessità di integrare la documentazione già sottoposta a valutazione, l integrazione è possibile se accompagnata da una tabella di riepilogo delle modifiche apportate ai documenti originali, anche se si tratta di sole sezioni di esso. Inoltre, se risulta utile per una più semplice ed immediata comprensione, è consentito inserire brevi note o commenti esplicativi. L art. 1 della Determina AIFA n. 365 del 2015 stabilisce che la presente determinazione si applica alle domande di rinnovo dell autorizzazione all immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all art. 20 del D.Lgs. n. 219/2006, comprese quelle presentate antecedentemente all entrata in vigore dell art.1, comma 590, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 e la cui procedura autorizzativa non sia ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente determinazione. Dalla lettura della norma, non è consentito dedurre il divieto di modifica di un dossier già presentato. Questo significa che, una azienda che manifesta la volontà di effettuare lo switch della documentazione e che aveva già presentato la documentazione in formato CTD, può ripresentare la documentazione secondo Determina AIFA attraverso l invio di una nota formale sottoscritta dal legale rappresentante dell azienda. 4.4 L importazione parallela dei medicinali omeopatici In base al principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell UE, i medicinali, come qualsiasi altro bene o prodotto, possono circolare all interno del mercato dell Unione Europea. Il diritto comunitario salvaguarda, inoltre, la libera concorrenza nel mercato unico: le aziende devono quindi competere liberamente senza ostacolare le rispettive attività ed evitando di imporre prezzi o condizioni commerciali non eque. Tuttavia, può accadere che un medicinale autorizzato e commercializzato in

15 uno Stato membro abbia un prezzo diverso dal suo analogo presente in un altro Stato membro ed è in quest ottica che si è creato un mercato parallelo. In Italia l importazione parallela di medicinali autorizzati, è disciplinata dal D.M. 29 agosto Ai fini del rilascio di una autorizzazione all importazione parallela (AIP), AIFA è tenuta ad effettuare una valutazione del dossier inerente al medicinale importato, acquisendo il riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il D.M precisa che, la domanda di autorizzazione deve essere affiancata da ogni dato utile a dimostrare l identità della specialità oggetto dell importazione parallela con quella già autorizzata in Italia oppure, qualora la specialità medicinale abbia una composizione non del tutto identica con quella già autorizzata in Italia ma le differenze non rilevano sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell efficacia, la documentazione tecnica necessaria a dimostrare quanto sopra. Sarà poi onere del titolare AIC, una volta ottenuta l AIP, attuare le disposizioni necessarie al riconfezionamento e alla rietichettatura per l immissione in commercio. Le regole sull importazione parallela potrebbero valere anche nel caso dei medicinali omeopatici qualora il prodotto abbia una AIC rilasciata nel Paese di provenienza o, nel caso dell Italia, una notifica eseguita, qualora lo Stato in cui il prodotto venisse esportato ritenga sufficiente questo strumento. 4.5 La questione delle materie prime Il processo produttivo di un medicinale omeopatico, solitamente prevede che un materiale grezzo (una sostanza di origine vegetale o animale oppure una sostanza organica o inorganica) sia sottoposto a una lavorazione (macerazione, percolazione, diluizione o triturazione) per ottenere un materiale di partenza per preparazioni omeopatiche, detto anche ceppo omeopatico. A sua volta, il ceppo omeopatico sarà sottoposto a diluizioni successive per ottenere la diluizione utilizzata nella preparazione della forma farmaceutica finita (ad esempio, granuli impregnati). Il processo può essere schematizzato come segue:

16 Materiale grezzo Materiale di partenza per preparazioni omeopatiche (ceppo omeopatico) Diluizioni intermedie Diluizione utilizzata (API) Medicinale omeopatico Il termine materiale grezzo è reso con raw material nelle monografie della Farmacopea Europea 9.0 (d ora in avanti Ph. Eur. 9.0) e con materia prima nella Determina Aifa n. 365 del 2015, mentre i materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici sono chiamati stocks in Ph. Eur. e definiti substances, products or preparations used as starting materials for the production of homoeopathic preparations (Homoeopathic Preparations, 04/2017:1038, Ph.Eur. 9.0). Il termine stock indica solitamente: a) la tintura madre o il macerato glicerico nel caso in cui il materiale grezzo (raw material) sia di origine botanica, zoologica o umana; oppure b) la sostanza stessa nel caso di materiali di origine chimica o minerale. Raw material Sostanza vegetale (in forma fresca o essiccata), compreso il lattice Sostanza di origine animale Sostanza vegetale allo stato fresco Sostanza di origine animale o vegetale Qualunque opportuna sostanza organica o inorganica Triturazione di sostanze organiche o inorganiche poco solubili o insolubili Non specificato Materiale di partenza per preparazioni omeopatiche Tintura Madre e potentizzazione liquida Macerato glicerico Diluizione liquida Triturazioni (soluzioni solide) Tabella 1. Classificazione dei raw material e dei corrispondenti materiali di partenza per preparazioni omeopatiche secondo la monografia Methods of Preparation of Homoeopathic stocks and potentisation.

17 La monografia Methods of Preparation of Homoeopathic stocks and potentisation (01/2017:2371, Ph. Eur. 9.2) riconosce come materiali di partenza Mother tinctures and liquid potentisations, Glycerol macerates, Liquid dilutions e Triturations, che vengono utilizzati per allestire diluizioni successive (potentisations). In particolare, le diluizioni liquide (liquid dilutions) possono essere ottenute da materiali di origine chimica o minerale, oppure da triturazioni delle stesse, nel caso di sostanze poco solubili o insolubili. Le triturazioni (triturations), sono intese come diluizioni solide in opportuno veicolo, di solito lattosio monoidrato. Si noti che le triturazioni sono considerate sia raw material per l ottenimento di diluizioni liquide, sia materiali di partenza per preparazioni omeopatiche. Possiamo quindi affermare che la classificazione di una sostanza, non dipende tanto dalla sostanza in sé stessa, ma dalla posizione che occupa nella catena di produzione. In Tabella 1 sono schematizzate le tipologie di materiale grezzo e materiali di partenza per preparazioni omeopatiche finora esposte, secondo la classificazione operata nella stessa monografia. Il raw material per la preparazione di tinture madri può essere costituito da sostanza vegetale (herbal drug), incluso il lattice (latex of a herbal drug), oppure da una sostanza di origine animale (animal matter). Per quanto riguarda le sostanze vegetali per preparazioni omeopatiche, si tratta di piante intere o parti di piante, a pezzi o tagliate, incluse le alghe, i funghi e i licheni, in forma non trattata, di solito allo stato fresco (Herbal Drugs for Homoeopathic Preparations, 01/2012:2045, Ph. Eur. 9.0). Per quanto riguarda i materiali di partenza di origine biologica, è richiesta la valutazione di sicurezza di agenti avventizi virali e non virali (es. agenti eziologici di encefalopatie spongiformi, batteri, micoplasmi, funghi) (Determina AIFA n. 365 del 2015). In generale, il metodo di produzione deve includere passaggi per la rimozione o inattivazione degli agenti avventizi e, dove applicabile, gli animali e i tessuti utilizzati per l ottenimento del raw material devono essere conformi ai requisiti delle autorità competenti in materia di animali destinati all alimentazione umana (Homoeopathic Preparations, 04/2017:1038, Ph.Eur. 9.0). In particolare, sono previste, per i prodotti di origine zoologica, la conformità alla monografia della Farmacopea Europea Products with risk of transmitting agents of animal songiform encephalopathies (1483) e, per i

18 prodotti di origine umana, i donatori devono conformarsi alle raccomandazioni previste dalla monografia Human plasma for fractionation (0853). Le Norme di Buona Fabbricazione, inizialmente sviluppate per il medicinale finito, sono state successivamente estese agli Active Pharmaceutical Ingredients - API (Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients, d ora in avanti GMP-API). Esse definiscono un API Starting Material come a raw material, intermediate, or an API that is used in the production of an API and that is incorporated as a significant structural fragment into the structure of the API. An API Starting Material can be an article of commerce, a material purchased from one or more suppliers under contract or commercial agreement, or produced inhouse. API Starting Materials are normally of defined chemical properties and structure. Questa definizione conferma l importanza della posizione di una sostanza all interno della catena di produzione per la classificazione. Infatti, è considerato API Starting Material non solo il raw material o l intermedio, ma anche un API (che perde a questo punto la qualifica di API) qualora sia utilizzato per la produzione di un API. API GMP non applicate Applicazione delle GMP per API Cutting and Physical Herbal extracts Collection Further initial processing and used as API of plants extraction extraction packaging Tabella 2. Applicazione delle GMP-API secondo lo schema fornito dalla Guida stessa. Nel caso di processi diversi da quelli di sintesi (ad esempio, estrazione), il razionale per stabilire il punto in cui ha inizio la produzione di API secondo GMP deve essere stabilito caso per caso. Le GMP stesse forniscono uno schema indicativo di

19 applicazione per diverse tipologie di API. In particolare per gli estratti vegetali, a cui possiamo assimilare le tinture madri per preparazioni omeopatiche, è prevista la catena GMP riportata in Tabella 2. Per determinare se una Tintura Madre (TM) per preparazioni omeopatiche (per fare un esempio) rientri o meno nel campo di applicazione della GMP-API, è necessario capire se il processo di produzione della TM stessa dal raw material sia assimilabile alla fase di initial extraction o a quella di further extraction. Si consideri, come esempio, il caso di un azienda che produca Chamomilla, granuli impregnati alla 5CH. Lo schema del processo produttivo si può riassumere come segue: Chamomilla, parti di pianta Tintura Madre Diluizioni intermedie: 1CH, 2CH, 3CH, 4CH Diluizione utilizzata: 5CH Granuli 5CH Solo la diluizione 5CH è direttamente utilizzata nella produzione della forma farmaceutica finita e rappresenta quindi l API in questo processo. È possibile, tuttavia, che l applicazione delle GMP inizi dalle diluizioni intermedie, sulla base di valutazioni dell Agenzia regolatoria. Lo stesso ragionamento si può applicare anche alle altre classi di raw material. In forza di quanto sopra, l applicazione delle GMP è strettamente connessa al processo produttivo e costituisce presupposto per il rilascio della autorizzazione alla produzione del medicinale, ai sensi degli artt. 50 e ss. D.Lgs. n. 219/2006. Gli articoli 50, 52 bis e 54 del D.Lgs. n. 219/2006 impongono il possesso dei requisiti di qualità direttamente in capo al soggetto richiedente l autorizzazione alla produzione. Ad esempio, ai sensi dell art. 50, comma 2, per ottenere tale autorizzazione, il richiedente è tenuto a: a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende produrre o importare, nonché il luogo della produzione e dei controlli;

20 b) disporre, per la produzione o l'importazione degli stessi medicinali, di locali, attrezzatura tecnica e strutture e possibilità di controllo adeguati e sufficienti, sia per la produzione e il controllo, sia per la conservazione dei medicinali; c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto. Il mancato effettivo rispetto delle GMP comporta, a carico del produttore o dell importatore (vds. artt. 58 e ss. ed in particolare l art. 150 D.Lgs. n. 219/2006), l applicazione delle sanzioni previste dagli artt. da 141 a 148 del D.Lgs. n. 219/2006 (sospensione, revoca e modifica d ufficio di una AIC; divieto di vendita, ritiro dal commercio e sequestro; pubblicazione e notificazione dei provvedimenti sanzionatori; sospensione e revoca dell autorizzazione alla produzione; sanzioni penali; sanzioni amministrative).

La qualità delle materie prime: implicazioni per il farmacista preparatore

La qualità delle materie prime: implicazioni per il farmacista preparatore La qualità delle materie prime: implicazioni per il farmacista preparatore Prof. Paola Minghetti Presidente SIFAP Roma, 17.12.2004, Istituto Superiore di Sanità Cos è la SIFAP? La SIFAP è una associazione

Dettagli

Area Autorizzazioni Medicinali MEDICINALI OMEOPATICI COMUNICATO ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE. Revisione 0

Area Autorizzazioni Medicinali MEDICINALI OMEOPATICI COMUNICATO ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE. Revisione 0 Area Autorizzazioni Medicinali MEDICINALI OMEOPATICI COMUNICATO ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE DOMANDE E RISPOSTE (FAQ) RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL IMMISSIONE

Dettagli

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo Serata AFTI Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo F. Dotto 07 febbraio 2002 Ispettorato chimico-farmaceutico della Repubblica e Cantone Ticino 1 Riferimenti legislativi principali

Dettagli

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEI MEDICINALI

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEI MEDICINALI CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEI MEDICINALI Tiene conto delle modalità di produzione e di commercializzazione dei farmaci e li classifica in: 1. Medicinali prodotti in industria (medicinali con l autorizzazione

Dettagli

La comunicazione alla filiera: decreti ministeriali di revoca e variazione tecnica, le banche dati. Legnago 20 maggio 2015

La comunicazione alla filiera: decreti ministeriali di revoca e variazione tecnica, le banche dati. Legnago 20 maggio 2015 La comunicazione alla filiera: decreti ministeriali di revoca e variazione tecnica, le banche dati Legnago 20 maggio 2015 Strumenti di comunicazione alla filiera Etichette dei prodotti fitosanitari Decreti

Dettagli

Indice generale. Prefazione

Indice generale. Prefazione Indice generale Prefazione Autori XI XIII Capitolo 1: Contesto istituzionale e normativo dell Unione Europea 1 1 Trattati e Stati membri 1 2 Le istituzioni dell Unione Europea 3 2.1 Parlamento Europeo

Dettagli

ATTIVITA REGOLATORIA DEL MEDICINALE VETERINARIO: STATO DELL ARTE E INNOVAZIONI

ATTIVITA REGOLATORIA DEL MEDICINALE VETERINARIO: STATO DELL ARTE E INNOVAZIONI DIPARTIMENTO DELLA SANITÁ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÁ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI ATTIVITA

Dettagli

Il Ministero della Salute e l applicazione del Regolamento 1223/2009

Il Ministero della Salute e l applicazione del Regolamento 1223/2009 "Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici" Roma, 6 giugno 2013 Il Ministero della Salute e l applicazione del Regolamento 1223/2009

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 12745 del 26/06/2015 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 8 aprile

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.

Dettagli

COMUNICATO ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N

COMUNICATO ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N COMUNICATO ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 158/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI

Dettagli

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore I regolamenti contenuti nel pacchetto igiene rivedono un po tutte le regole della sicurezza

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche

Dettagli

D.M. 8 novembre (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2012, n (2) Emanato dal Ministero della salute.

D.M. 8 novembre (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2012, n (2) Emanato dal Ministero della salute. Pagina 1 di 5 Leggi d'italia Ministero della salute D.M. 8-11-2012 Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 27 gennaio 2014. Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metarex M» contenente la sostanza attiva

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI

Dettagli

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/20/CU03/C10

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/20/CU03/C10 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/20/CU03/C10 PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI DAL POMODORO TRASFORMATO

Dettagli

Prontuario sanzioni amministrative settore MEDICINALI VETERINARI

Prontuario sanzioni amministrative settore MEDICINALI VETERINARI Prontuario sanzioni amministrative settore MEDICINALI VETERINARI Decreto legislativo 27 genniao 1992 n. 119 "Attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali

Dettagli

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014 L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Verona 19/06/2014 Regolamento (CE) n. 767/2009 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione

Dettagli

Agenzia Italiana del Farmaco

Agenzia Italiana del Farmaco Agenzia Italiana del Farmaco AREA PRODUZIONE E CONTROLLO Ufficio Autorizzazioni Officine IL DIRIGENTE VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m. i.; VISTO l articolo

Dettagli

Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito.

Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito. Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito. Leader nella vendita di materie prime, API e attrezzature per il settore galenico è costituita da 4

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

Titolo V. Etichettatura e foglio illustrativo

Titolo V. Etichettatura e foglio illustrativo Titolo V Etichettatura e foglio illustrativo aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE DECRETO 21 dicembre 2016. Modifica delle etichette relativamente al dosaggio massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno dei prodotti fitosanitari AN- TAK, DE-SPROUT, DE- SPROUT N, a base di sostanza attiva

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 8274 del 26/04/2016 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona ad effettuare i controlli ai sensi dell art. 13 del

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento

Dettagli

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/28/CU13/C10

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/28/CU13/C10 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/28/CU13/C10 PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI DAL POMODORO TRASFORMATO

Dettagli

Fabbricazione Industriale dei Medicinali

Fabbricazione Industriale dei Medicinali Universita degli Studi di Milano Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Fabbricazione Industriale dei Medicinali slides Dott. Vittorino Ravelli Prof. Andrea Gazzaniga ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE L 302/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali

Dettagli

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Circolare n. 19 del 12 maggio 1993 del Ministero della Sanità.

Circolare n. 19 del 12 maggio 1993 del Ministero della Sanità. Circolare n. 19 del 12 maggio 1993 del Ministero della Sanità. Circolare del Ministero della Sanità (Direzione Generale dei Servizi per l Igiene Pubblica Prot. n. 406/AG.2.6/370) n. 19 del 12 maggio 1993

Dettagli

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Fornitore richiedente.

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Fornitore richiedente. BANDO PER L ABILITAZIONE DI FORNITORI E PRODOTTI (MACCHINE PER UFFICIO ED ELABORATORI ELETTRONICI, ATTREZZATURE E FORNITURE CPV 30000000-9) PER LA PARTECIPAZIONE IN VIA SPERIMENTALE AL MERCATO ELETTRONICO

Dettagli

Oggetto: Autorizzazione all importazione del medicinale VARIQUEL (Terlipressin acetate) 0.2mg/ml, solution for injection

Oggetto: Autorizzazione all importazione del medicinale VARIQUEL (Terlipressin acetate) 0.2mg/ml, solution for injection 0106076-18/10/2016-AIFA-AIFA-P PQ&C/OTB/DDG Roma, Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico Alla c.a.jayne Burrell IS Pharmaceuticals Ltd Office Village Chester Business Park Chester,

Dettagli

Dichiarazione di trasparenza/interessi* Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l AIFA

Dichiarazione di trasparenza/interessi* Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l AIFA Medicinali omeopatici e antroposofici: la regolamentazione vigente nella preparazione dei prodotti Dr.ssa Anna Rosa Marra 23 novembre 2014 Dichiarazione di trasparenza/interessi* Le opinioni espresse in

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Regioni e Province Autonome Assessorati Agricoltura Loro Sedi Oggetto: Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, recante Disposizioni per l attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli

Dettagli

L uso del farmaco veterinario in acquacoltura

L uso del farmaco veterinario in acquacoltura L uso del farmaco veterinario in acquacoltura XVI CONVEGNO NAZIONALE S.I.P.I. ORVIETO 27-29 MAGGIO 2010 Dr. Salvatore Macrì Dirigente veterinario Uff. IV Farmaco veterinario Direzione Generale della Sanità

Dettagli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento

Dettagli

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO DM 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste

Dettagli

Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica II

Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica II Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica II CTF a.a. 2009/ 10 5 CFU Chiara Sinico L Omeopatia L omeopatia è un metodo terapeutico che: Applica la legge della similitudine Utilizza i medicamenti

Dettagli

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; DECRETO 2 aprile 2009. Adeguamento dell incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per le DOCG «Barbaresco», «Barolo» e «Dolcetto di Dogliani

Dettagli

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 1 FINALITA Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli

Dettagli

I controlli per il Novel Food

I controlli per il Novel Food I controlli per il Novel Food Integratori Alimentari Autorizzazione alla produzione, piani di campionamento e risultati Dr.ssa Amalia Vitagliano Il riconoscimento ai sensi dell art. 6 Regolamento CE 852/04

Dettagli

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (A.G. n. 353)

Dettagli

STUDIO CATELLANI. 1 Premessa Soggetti che svolgono l attività di mediatore commerciale e di affari... 2

STUDIO CATELLANI. 1 Premessa Soggetti che svolgono l attività di mediatore commerciale e di affari... 2 Circolare 9/2013 STUDIO CATELLANI Spett. li clienti in indirizzo Reggio Emilia, li 30/04/2013 Oggetto: Aggiornamento della posizione al registro Imprese Proroga al 30/09/2013 Mediatore, agente o rappresentante

Dettagli

Il Ministro della Salute

Il Ministro della Salute Il Ministro della Salute Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili

Dettagli

Modalità di presentazione e tipologia dei dati da inserire nelle banche dati per il monitoraggio della terapia genica e cellulare somatica

Modalità di presentazione e tipologia dei dati da inserire nelle banche dati per il monitoraggio della terapia genica e cellulare somatica Modalità di presentazione e tipologia dei dati da inserire nelle banche dati per il monitoraggio della terapia genica e cellulare somatica IL PRESIDENTE DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ VISTO il decreto

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell organizzazione del Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il D.Lgs. 30

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DECRETO 8 gennaio 2013. Ri-registrazione di prodotti tosanitari, a base di tiofanato di metile, sulla base del dossier ENOVIT METIL WG 700 g/kg di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione

Dettagli

USI CLINICI E SPERIMENTALI DI NUOVI RADIOFARMACI

USI CLINICI E SPERIMENTALI DI NUOVI RADIOFARMACI USI CLINICI E SPERIMENTALI DI NUOVI RADIOFARMACI Maria Nicotra 18 Aprile 2015 Dichiarazione di trasparenza/interessi* Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun

Dettagli

Regole e Qualità nell Industria Farmaceutica III incontro Nazionale dei Regulatory Affairs

Regole e Qualità nell Industria Farmaceutica III incontro Nazionale dei Regulatory Affairs Regole e Qualità nell Industria Farmaceutica III incontro Nazionale dei Regulatory Affairs Legge Balduzzi: art. 11 Revisione del prontuario ed altre disposizioni dirette a favorire l impiego razionale

Dettagli

Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia

Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia Francesco Trezza Responsabile Unità Impianti Fotovoltaici - GSE La gestione degli impianti fotovoltaici in Conto Energia SOLAREXPO - Milano

Dettagli

Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z)

Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2013/2014 Dott. Giuseppe La Regina Tu,

Dettagli

Sicurezza e utilità dei fitoterapici in età pediatrica. Introduce Donatella Del Gaizo

Sicurezza e utilità dei fitoterapici in età pediatrica. Introduce Donatella Del Gaizo Sicurezza e utilità dei fitoterapici in età pediatrica Introduce Donatella Del Gaizo Premessa La Fitoterapia è una disciplina scientifica che definisce, con criteri scientifici rigorosi, l utilizzo delle

Dettagli

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; DECRETO 2 aprile 2009. Conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero dell incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Roero» e per le DOC «Colline Saluzzesi»,

Dettagli

Prescrivibilità e Rimborsabilità dei Farmaci

Prescrivibilità e Rimborsabilità dei Farmaci Prescrivibilità e Rimborsabilità dei Farmaci PRESCRIZIONE Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono in cinque categorie: Medicinali senza obbligo di ricetta medica Medicinali soggetti

Dettagli

CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25 del D.Lgs. n. 33/2013) attività svolte dall Ufficio Metrico

CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25 del D.Lgs. n. 33/2013) attività svolte dall Ufficio Metrico CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25 del D.Lgs. n. 33/2013) attività svolte dall Ufficio Metrico Tipologia dei controlli Riferimenti normativi Criteri e modalità dei controlli Coerenza della produzione in

Dettagli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Ai sensi dell art. 14 comma 2 D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito dalla L.4.4.2012 n. 35, è pubblicata la seguente lista dei

Dettagli

LE NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE INERENTI I GAS MEDICINALI

LE NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE INERENTI I GAS MEDICINALI LE NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE INERENTI I GAS MEDICINALI ASPETTI LEGISLATIVI IN FUNZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DLvo 24 aprile 2006 n 219 Prof.ssa Paola Minghetti GAS DA SOMMINISTRARE ALL UOMO

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 797 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza

Dettagli

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17 ) Delibera N.371 del 15-04-2002 DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17 ) Delibera N.371 del 15-04-2002 DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17 ) Delibera N.371 del 15-04-2002 Proponente ENRICO ROSSI DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 29 aprile 2013 Soggetti che svolgono l attività di mediatore, di agente o rappresentante di commercio, di mediatore marittimo o spedizioniere - Aggiornamento

Dettagli

Prodotti biocidi: autorizzazione e mutuo riconoscimento

Prodotti biocidi: autorizzazione e mutuo riconoscimento Istituto Superiore di Sanità 6 Novembre 2012 «Valutazione dei prodotti biocidi: criticità e novità legislative» Prodotti biocidi: autorizzazione e mutuo riconoscimento Francesca Roberti Ministero della

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE 24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del

Dettagli

Oggetto: Autorizzazione all importazione del medicinale TARGRETIN BEXAROTEN) 75MG WEICHKAPSELN

Oggetto: Autorizzazione all importazione del medicinale TARGRETIN BEXAROTEN) 75MG WEICHKAPSELN 0048038-06/05/2016-AIFA-COD_UO-P PQ&C/OTB/DDG Roma, Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione Alla EISAI S.r.l. Via del Unione Europea 20097 San Donato Milanese ( MI) Fax 02/51814020 Agli Assessorati

Dettagli

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 11.05.2010 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0518/2009 presentata da Tamás Benocz, cittadino ungherese, sulle presunte violazioni del

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto n. 5195 del 13 maggio 2010 Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,

Dettagli

Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali

Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali Prot.n. 144042 Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli

Dettagli

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004 ;

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004 ; LA GIUNTA REGIONALE visto il D.P.R 13 febbraio 1964, n. 185 Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall

Dettagli

Agenzia Italiana del Farmaco

Agenzia Italiana del Farmaco Politecnico di Milano 5 luglio 2007 Le aspettative regolatorie nella gestione dei macchinari farmaceutici Dr.ssa Fernanda Ferrazin - Ispettore GMP senior AIFA - Roma QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO D.

Dettagli

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali

Dettagli

Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014

Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014 Argomenti: Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014 DISCIPLINA ATTIVITA' COMMERCIALI POLITICHE E SERVIZI

Dettagli

CIRCOLARE N. 5 /E. OGGETTO: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017.

CIRCOLARE N. 5 /E. OGGETTO: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017. CIRCOLARE N. 5 /E Direzione Centrale Gestione Tributi Roma, 31/03/2017 OGGETTO: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017.

Dettagli

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: DECRETO 8 maggio 2001, n.229 Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. IL MINISTRO DELLA

Dettagli

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** Per quanto riguarda le «modifiche in materia di scadenza della validità delle

Dettagli

Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati (I) (II)

Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati (I) (II) D.Leg. 27 gennaio 1992, n. 110. Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati (I) (II) all alimentazione umana. (pubbl. in Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 39 del 17 febbraio

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE 18/03/13 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 dicembre 2012 Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati.

Dettagli

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DETERMINAZIONE 7 luglio 2010. AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Victoza». (Determinazione/C 397/2010). Regime

Dettagli

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario Dr.ssa Gaetana Ferri

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai

Dettagli

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80

Dettagli

1. Medicinali di terapia cellulare somatica e medicinali di ingegneria tissutale

1. Medicinali di terapia cellulare somatica e medicinali di ingegneria tissutale Allegato 1 1. Medicinali di terapia cellulare somatica e medicinali di ingegneria tissutale La sostanza attiva del medicinale è rappresentata da cellule e/o tessuti prodotti dall ingegneria cellulare o

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione

Dettagli

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO Schema di Decreto interministeriale concernente l indicazione dell origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti

Dettagli

Il farmaco generico, ormai ridefinito farmaco equivalente, è considerato essenzialmente simile al medicinale già in commercio (farmaco originatore)

Il farmaco generico, ormai ridefinito farmaco equivalente, è considerato essenzialmente simile al medicinale già in commercio (farmaco originatore) 1 Il farmaco generico, ormai ridefinito farmaco equivalente, è considerato essenzialmente simile al medicinale già in commercio (farmaco originatore) dal punto di vista qualitativo e quantitativo ma con

Dettagli

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO

Dettagli

D.I.A. differita - D.I.A. semplice. Il sottoscritto C.F. nato a ( ) il residente in ( ) CAP via/piazza n n telefono n fax

D.I.A. differita - D.I.A. semplice. Il sottoscritto C.F. nato a ( ) il residente in ( ) CAP via/piazza n n telefono n fax OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA DI TRASPORTO DI ANIMALI VIVI. (art. 19 Legge 07/08/1990 n 241 e relative norme di attuazione) (Regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

Dettagli

Preambolo. Preambolo. La Legge

Preambolo. Preambolo. La Legge D.M. 04-04-2003 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 04 DEL 20/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD.

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ FARMACIA Il sottoscritto, Cognome: Nome: 1. Dati azienda e rappresentante legale, ubicazione intervento,

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COSTI DEI CONCILIATORI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE AL CNCU PROGETTO PCS2

AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COSTI DEI CONCILIATORI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE AL CNCU PROGETTO PCS2 AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COSTI DEI CONCILIATORI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE AL CNCU PROGETTO PCS2 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza

Dettagli

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. Come noto dallo scorso 14 Dicembre 2012, a seguito della entrata in vigore del Reg. Ue 432/2012 di modifica

Dettagli

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Benfluorex

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Benfluorex AIFA - Benfluorex 18/12/2009 (Livello 2) AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Benfluorex Comunicato EMEA Domande e Risposte (FAQ) file:///c /documenti/ben950.htm [18/12/2009 15.50.04] 18 December 2009 EMA/CHM/815033/2009

Dettagli