Corso di aggiornamento L Inquinamento Acustico negli Ambienti di Lavoro. Frosinone, 9 marzo 2006

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1 Corso di aggiornamento Inquinamento Acustico negli Ambienti di avoro Frosinone, 9 marzo 2006 ASPETTI NORMATIVI E EGISATIVI NEA VAUTAZIONE DE RISCHIO DA RUMORE NEGI AMBIENTI DI AVORO Pietro Nataletti ISPES Dipartimento Igiene del avoro - Roma pietro.nataletti@ispesl.it

2 NORMATIVA EUROPEA E NAZIONAE 1 a Direttiva europea 86/188/CEE DIRETTIVA DE CONSIGIO del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro Recepita in Italia dal Decreto egislativo 15 agosto 1991 n. 277 Capo IV Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

3 NORMATIVA EUROPEA E NAZIONAE Direttiva europea 92/57/CEE Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili Recepita in Italia dal Decreto egislativo 14 agosto 1996 n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili

4 I PROBEMA Ipoacusie professionali ancora la prima malattia professionale nell industria, agricoltura e servizi Ipoacusie professionali in aumento nei settori non industriali, in particolare nel terziario Domanda di ergonomia dell ambiente crescente in questi settori Esigenza di proteggere sia i lavoratori che i frequentatori

5 SITUAZIONE A 14 ANNI DA D.gs. 277/91 Relazioni tecniche carenti Grado di attuazione degli adempimenti insufficiente, in particolare l articolo 41 (interventi tecnici, organizzativi e procedurali) Rapporti di Valutazione del rischio in alcuni comparti ancora assenti o di scarsa qualità Disuniformità territoriale dei RV e delle disposizioni regionali Mancata emanazione dei decreti (7) di recepimento previsti ( salvo il D.M. 2 maggio 2001 per i DPI uditivi)

6 VAUTAZIONE E CONTROO DE RISCHIO A 14 ANNI DA D.gs. 277/91 Rapporti di Valutazione del rischio in alcuni comparti assenti o di scarsa qualità Trasporti: in molte realtà pubbliche e private (aereo, trasporti locali su gomma e su rotaia, ) ancora non esiste la valutazione del rischio rumore per una distorta interpretazione del titolo II del D.gs.626/94 Scuole: la valutazione del rischio rumore è pressoché inesistente nonostante le ipoacusie tra il personale docente sono in netto aumento

7 E CRITICITA Scarso grado di diffusione della progettazione, bonifica e collaudo delle macchine e degli ambienti nei vari comparti produttivi Diffusa ignoranza delle conoscenze in materia da parte dei progettisti, dei datori di lavoro, dei consulenti Concentrazione delle competenze in pochi esperti

8 INEE GUIDA Dopo la pubblicazione nel 2001, di concerto con il CTIP, delle prime inee guida per la valutazione del rischio rumore, sono stati pubblicati gli aggiornamenti ultima versione 2005 contiene: infrasuoni; ultrasuoni; gruppi di lavoratori simili; banca dati agricoltura

9 I PROGETTO Gruppo di lavoro nazionale misto, pubblico e privato, istituito nel 2002 e supportato dall ISPES di concerto con il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei luoghi di avoro, per la redazione di una nuova linea guida per le bonifiche acustiche destinata a datori di lavoro, consulenti, organi di vigilanza, progettisti, RSPP 2001

10 O STATO DE ARTE In Italia non esistevano Manuali di buona pratica A livello internazionale sono disponibili o ottime linee guida di carattere generale ma povere di dati sulla fattibilità, efficacia e costi delle bonifiche o viceversa Guidelines for Community Noise, WHO (1999) Occupational Noise Exposure, NIOSH (1998) Occupational Exposure to Noise: evaluation, prevention and control, FIOSH (2003) Sound Solutions: techniques to reduce noise at work, HSE (1995)

11 O STRUMENTO Manuale di buona pratica, ricco di dati, informazioni e approfondimenti, non una semplice linea guida Approvato dalle Regioni il come buona prassi a supporto della legislazione Contributo italiano all anno europeo 2005 sul rumore Disponibile su stampa, CD e internet (entro l anno)

12

13 A STRUTTURA DE MANUAE Primo ivello (inee guida) Secondo ivello (Schede tecniche) Terzo ivello (Banche dati)

14 A FIOSOFIA DE MANUAE Ubicazione degli insediamenti produttivi Requisiti acustici e bonifica degli ambienti Requisiti acustici e bonifica delle macchine Personale competente e collaudi acustici Attenzione agli ambienti non industriali Esempi, approfondimenti Banche dati (norme, materiali, strumenti, bonifiche)

15 PRIMO IVEO 1. Obiettivi e destinatari delle inee guida 2. Dalla valutazione del rischio alle strategie per la sua riduzione 3. Prestazioni acustiche e criteri di progettazione e bonifica degli stabilimenti industriali 4. Prestazioni acustiche e criteri di progettazione per specifici luoghi di lavoro non industriali 5. Criteri acustici di acquisto di macchine, attrezzature, impianti 6. Bonifica acustica di macchine, attrezzature, impianti 7. Collaudo acustico in opera degli interventi di controllo del rumore 8. Bibliografia 9. Glossario

16 CAP. 4 AMBIENTI NON INDUSTRIAI uffici mense ambienti per attività commerciali e di pubblico spettacolo: ristoranti, bar, negozi, alberghi, discoteche e simili ambienti scolastici: aule, palestre ambienti sanitari: degenze, guardia medica, sale operatorie, servizi di diagnostica e terapia, ambulatori, studi medici, laboratori di analisi pensando all esposizione dei lavoratori, delle persone che frequentano quegli ambienti e alle funzioni che ivi si svolgono

17 SECONDO IVEO: 27 SCHEDE 1 Propagazione del rumore in ambienti chiusi: aspetti fisici 2 Propagazione del rumore in ambienti industriali: modellizzazione 3 Isolamento acustico: aspetti fisici 4 Isolamento al calpestio e basamenti galleggianti 5 Comprensione del messaggio verbale e dei segnali di pericolo 6 Capitolato di acquisto di una macchina 7 Criteri di scelta del consulente acustico 8 Urti e impatti: emissione sonora e criteri di bonifica 9 Microurti: emissione sonora e criteri di bonifica 10 Attrito e inerzia 11 Moto di liquidi: turbolenza, cavitazione, colpo d ariete. Emissione sonora e criteri di bonifica 12 Risonanza meccanica 13 Materiali e tecnologie per l isolamento e lo smorzamento delle vibrazioni 14 Trasmissione del rumore per via aerea e per via strutturale 15 Radiazione acustica di superfici vibranti 16 Controllo attivo del rumore e delle vibrazioni

18 SECONDO IVEO: 27 SCHEDE 17 Coperture totali e parziali di sorgenti sonore 18 Cabine silenti per operatori 19 Schermature di sorgenti sonore e di aree rumorose 20 Trattamenti fonoassorbenti 21 Propagazione del rumore nelle condotte d aria 22 Silenziatori dissipativi e reattivi 23 Silenziatori per getti d aria 24 Misura e valutazione del livello di potenza sonora 25 Criteri generali di collaudo di una bonifica acustica 25.1 Coperture fonoisolanti 25.2 Schermi e barriere fonoisolanti 25.3 Silenziatori 25.4 Trattamenti fonoassorbenti ambientali 25.5 Cabine fonoisolanti per operatori 25.6 Requisiti acustici passivi degli edifici 25.7 Impianti di climatizzazione e ventilazione 26 Verifica dello stato di applicazione del D.gs.277/91, Capo IV 27 Modulistica per la raccolta d informazioni acustiche nei nuovi insediamenti produttivi o nelle loro ristrutturazioni

19 TERZO IVEO A. Normativa A.1 egislazione comunitaria A.2 egislazione nazionale e regionale A.3 Normativa tecnica internazionale A.4 Normativa tecnica europea e nazionale B. Materiali B.1 Materiali e tecnologie per il fonoassorbimento B.2 Materiali e tecnologie per il fonoisolamento B.3 Materiali smorzanti e antivibranti B.4 Strumentazione e codici di calcolo previsionali per l acustica C. Realizzazioni C.1 Interventi sulle sorgenti C.2 Coperture totali o parziali C.3 Sistemi schermanti C.4 Trattamenti fonoassorbenti C.5 Sistemi silenzianti C.6 Cabine per operatore C.7 Sistemi antivibranti C.8 Interventi sul lay-out C.9 Sistemi per l edilizia

20 6.1 Controllo del rumore alla sorgente 1 I V E O

21 1 I V E O

22 Scheda 8 2 I V E O

23 2 I V E O

24 3 I V E O UNI 9432 (2002) Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell ambiente di lavoro Norma ISO 1999 (1990) Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment Norma UNI EN ISO (1997) Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. inee guida per l uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni Norma UNI EN ISO (1998) Acustica - raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategia per il controllo del rumore. Guida UNI CEI 9 (1997) Guida all espressione dell incertezza di misura Normativa tecnica

25 Materiali fonoassorbenti 3 I V E O

26 Materiali fonoisolanti 3 I V E O

27 Materiali antivibranti 3 I V E O

28 Bonifiche 3 I V E O

29 Bonifiche 3 I V E O

30 Bonifiche 3 I V E O

31 Bonifiche 3 I V E O

32 Bonifiche 3 I V E O

33 RUMORE: OTRE I D.GS. 277/91 Aumento delle ipoacusie non tabellate nei settori lavorativi del terziario (ad es. insegnanti, centralinisti, ) Ubicazione dell insediamento e impatto acustico da e verso l esterno Cresce la richiesta di ambienti di lavoro più ergonomici, soprattutto nel terziario (scuole, uffici, banche, poste, ) A breve ci sarà la nuova legge in recepimento della direttiva 2003/10/CE che prevederà importanti novità

34 RUMORE: SETTORI PRIORITARI (UE) Trasporti (in particolare su strada ed aerei) Costruzioni Agricoltura, pesca, selvicoltura Produzione industriale di alimenti e bevande Metallurgia Istruzione Call centres Spettacolo Servizi

35 A NUOVA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONAE 2 a Direttiva europea 2003/10/CE Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Il CdM ha varato a fine 2005 lo schema di D.gs. di recepimento che doveva uscire entro il

36 Schema di D.gs. di attuazione della direttiva 2003/10/CE Articolo 1 Campo di applicazione Fermo restando quanto disposto dal D.gs. 626/94, il presente decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l udito. Nessuna esclusione dal campo di applicazione

37 Articolo 2 Definizioni a) Pressione acustica di picco (p peak ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C ; b) livello di esposizione giornaliera al rumore ( EX,8h in db(a) riferito a 20 µpa): valore medio dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla ISO 1999: Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore ( EX,8h in db(a)) : valore medio dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana lavorativa nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore, definito dalla ISO 1999: Introduzione della curva C per il livello di picco

38 Articolo 3 Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: valori limite di esposizione: EX,8h = 87 db(a) e p peak = 200 Pa (140 db(c) ref. 20 µpa); valori superiori di azione: EX,8h = 85 db(a) e p peak = 140 Pa (137 db(c) ref. 20 µpa); valori inferiori di azione: EX,8h = 80 db(a) e p peak = 112 Pa (135 db(c) ref. 20 µpa). Abbassamento di 3 db del valore limite

39 Articolo 4 Valutazione del rischio 1. Nell ambito della valutazione dei rischi di cui all art. 4 del D.gs. 626/94 il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro, considerando: a) livello, tipo e durata dell esposizione, ivi incluso il rumore impulsivo; b). c) Tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili (esposti) al rumore; d) Tutti gli effetti sulla salute e sicurezza derivanti da interazione fra rumore e sostanze ototossiche e vibrazioni; e) Tutti gli effetti sulla salute e sicurezza risultanti da interazione fra rumore e segnali di avvertimento. Attenzione al rumore impulsivo

40 Articolo 4 Valutazione del rischio 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e la strumentazione utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell esposizione e ai fattori ambientali. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell esposizione del lavoratore. 4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3. Non c è più l Allegato VI (norme IEC, taratura, )

41 Articolo 4 Valutazione del rischio 5. Nell applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica a valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmate ed effettuate, ad opportuni intervalli, da personale adeguatamente qualificato nell ambito del servizio di prevenzione di cui all art. 8 del D.gs. 626/ Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione dei rischi e, in particolare, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Non c è l albo dei consulenti

42 Articolo 5 Misure di prevenzione e protezione 1. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante: a) adozione di metodi di lavoro meno rumorosi; b) scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minore rumore possibile; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;.. e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; g) riduzione del rumore tramite una migliore organizzazione del lavoro. Introduzione di precise misure di prevenzione

43 Articolo 5 Misure di prevenzione e protezione 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all art. 4 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando le misure di cui al comma I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono delimitate e l accesso è limitato. 4. Nel caso di utilizzo di locali di riposo il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo. Bonifiche oltre 85 db(a) o 137 db peak

44 Articolo 6 Uso dei dispositivi di protezione individuale 1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all art. 5, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Messi a disposizione a 80 db(a) e utilizzati a 85 db(a)

45 Articolo 6 Uso dei dispositivi di protezione individuale 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. AMBIGUITA DE RUOO DEI DPI UDITIVI

46 Articolo 7 Misure per la limitazione dell esposizione 1. Fermo restando l obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l adozione delle misure prese, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite; b) individua le cause dell esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Non c è più l Articolo 45

47 Articolo 8 Informazione e formazione dei lavoratori Articolo 9 Sorveglianza sanitaria Articolo 10 Deroghe Articolo 11 inee guida Non c è la consultazione dei lavoratori

48 Articolo 9 Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. 2. a sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta. 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro. Rimane la sorveglianza sanitaria oltre 85 db(a)

49 Articolo 12 Clausola di cedevolezza Articolo 13 Sanzioni Articolo 14 Abrogazioni Articolo 15 Entrata in vigore Il D.gs. 277/91 viene abrogato

50 D.gs. di attuazione della direttiva 2003/10/CE vs D.gs.277/91 Testo D.gs. di recepimento della Direttiva 2003/10/CE D.gs.277/91 Capo IV Valori di azione inferiori per l informazione, la formazione, la fornitura di DPI uditivi e il controllo sanitario se richiesto 80 db(a) e 135 db(c) picco Valore di azione inferiore per l informazione e il controllo sanitario se richiesto 80 db(a) Valori di azione superiori per l obbligo al controllo sanitario e all uso dei DPI uditivi 85 db(a) e 137 db(c) picco Valore di azione superiore per la formazione, l obbligo al contro llo sanitario e alla fornitura di DPI uditivi 85 db(a) Valori limite di esposizione per l obbligo di misure immediate 87 db(a) e 140 db(c) picco Valori massimi per l obbligo all uso dei ; DPI 90 db(a) e 140 db(in) picco

51 Punti positivi dello schema di D.gs. di attuazione della direttiva 2003/10/CE Abbassamento di 3 db del valore limite di esposizione Maggiore importanza al rumore impulsivo come aggravio di rischio uditivo Slittamento verso il basso di 5 db dei principali obblighi Interventi di prevenzione tecnica al superamento del valore di azione di 85 db(a)

52 Punti critici dello schema di D.gs. di attuazione della direttiva 2003/10/CE Recepimento letterale della Direttiva 2003/10/CE Assenza dell articolo 45 del D. gs.277/91 (Comunicazione alla AS del superamento dei 90 db(a) o 140 db picco ) Assenza dell articolo 46 del D. gs.277/91 (Progettazione, costruzione e vendita di macchine silenziose) Assenza dell articolo 49 del D. gs.277/91 (Registri degli esposti)

53 Punti critici dello schema di D.gs. di attuazione della direttiva 2003/10/CE Rapporto ambiguo tra valore limite e DPI Assenza dell Allegato VI del D.gs.277/91 (Strumentazione e metodologie di misura del rumore; CEI EN 60651, CEI EN 60804, CEI EN 60942, calibrazione, taratura,.) Assenza dell Allegato VII del D. gs.277/91 (Strumentazione e metodologie di misura della funzionalità uditiva )

54 uci e ombre Conclusioni Possibili aspetti di incostituzionalità Uno Stato membro può decidere livelli di sicurezza più elevati e non può, invece, pregiudicare livelli di sicurezza già acquisiti nel proprio ordinamento Necessità di apportare correzioni, ascoltando gli Enti preposti, le regioni, le associazioni scientifiche

55 Grazie per l attenzione!

Per essere sempre informato:

Per essere sempre informato: Rumore: il nuovo Titolo V-bis del D.Lgs. 626/94 Il decreto legislativo è di imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Il decreto recepisce la Direttiva 2003/10/CE, che determina i requisiti minimi

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