CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI FORMULA INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI EDIZIONE DICEMBRE 2010 FORMULA INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa e Glossario b) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 FORMULA INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre 2010 Nota Informativa 1 di 8

3 Nota Informativa Contratto di Assicurazione Infortuni La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle prima della sottoscrizione della polizza. A. Informazioni sull Impresa di assicurazione 1) INFORMAZIONI GENERALI a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b) La sede legale è in via Mazzini, Torino - Italia Sede di Genova: via Fieschi, Genova - Italia - Tel c) Telefono: Indirizzo telematico: info.lloyditalico@alleanzatoro.it d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n dell 11/06/2009 ed è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all ultimo bilancio approvato ammonta a , di cui di capitale sociale interamente versato e di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 238,7%: tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile - pari a migliaia - e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari a migliaia. B. Informazioni sul contratto Avvertenza: In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 29 delle. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. 2 di 8 Nota Informativa

4 In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. 3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI è un assicurazione modulare e personalizzabile che indennizza i danni conseguenti ad infortunio derivante dalla circolazione stradale. Si può stipulare in due diverse modalità: - Tutela famiglia in viaggio: indennizza le persone assicurate, identificate dalla Scheda di polizza, per gli infortuni che possono subire quando si trovano alla guida o a bordo, in qualità di passeggeri, dei veicoli indicati nell art.12 delle. Consente anche agli Assicurati di essere coperti, in qualità di pedoni, a seguito di incidente stradale da parte di un veicolo a motore; - Tutela automezzo: consente di coprire l Assicurato quando è alla guida dell automezzo identificato nella Scheda di polizza. prevede due Garanzie base (Morte da infortunio, art. 16, e Invalidità Permanente, art. 17) e una garanzia facoltativa (Diaria da ricovero da infortunio, cioè il pagamento dell importo convenuto e indicato nella Scheda di polizza per ogni giorno di ricovero, art.24). Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle. Avvertenze: La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia all art. 14 delle per gli aspetti di dettaglio. L indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti negli artt. 17, 18 e 19 delle, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali assicurati e con applicazione delle franchigie previste. Esempi: - Indennizzo per Invalidità Permanente, franchigia a scaglioni: Capitale assicurato ,00 ; franchigia a scaglioni (3% fino a ,00-5% oltre ,00 e fino a ,00-10% oltre ,00 ). In caso di sinistro che abbia comportato un Invalidità permanente accertata pari a 20 punti l indennizzo viene così determinato: Indennizzo: ,00* (20-3)% * (20-5)% = ,00 - Diaria da ricovero: diaria giornaliera da ricovero assicurata: 100. In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l indennizzo sarà pari a: 100*7= ) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, e le ulteriori conseguenze previste dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 1 delle ). Avvertenza: sono presenti cause di nullità. Esempio: il contratto è nullo se il veicolo appartiene a una categoria diversa da quella dichiarata. 5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Nota Informativa 3 di 8

5 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive. Esempio di aggravamento del rischio: insorgenza di disturbi schizofrenici. 6) PREMI Il premio viene determinato su base annuale. Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario); - denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 7) ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Il premio e le somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento. 8) DIRITTO DI RECESSO Avvertenza: È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all art. 29 delle per gli aspetti di dettaglio. 9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per tutto quanto non diversamente regolato dalle, valgono le norme di legge italiana (art. 11 delle ). 11) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifiche ed integrazioni. C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza: In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono: - farne denuncia per iscritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità; 4 di 8 Nota Informativa

6 - unire alla denuncia dell infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro; - documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione; - in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze. L Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa e deve consentire a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni. Si rinvia agli artt. 27, 30 e 31 delle per gli aspetti di dettaglio. 13) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, Torino; telefax: ; reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14) ARBITRATO In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità Giudiziaria. Nota Informativa 5 di 8

7 Glossario Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile). Beneficiario Gli eredi dell Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano, tra i quali il pagamento del premio. Day Hospital La permanenza dell Assicurato a seguito di infortunio in Istituto di Cura pubblico o privato per terapie chirurgiche e mediche in regime di degenza diurna di durata continuativa non inferiore a tre giorni. Franchigia in caso di invalidità permanente La percentuale di invalidità permanente non indennizzabile, da dedurre dalla percentuale di invalidità permanente accertata. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, e/o un ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato. Invalidità permanente La perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua attività lavorativa. Malattie mentali Sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive. Morte Il decesso dell Assicurato a seguito di infortunio. Polizza Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l assicurazione. Premio Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali). Ricovero La permanenza (degenza) dell Assicurato a seguito di infortunio, risultante dalla cartella clinica e, comportante almeno un pernottamento in Istituto di Cura pubblico o privato. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. 6 di 8 Nota Informativa

8 Scheda di polizza Il documento che costituisce parte integrante del contratto, che riporta gli elementi identificativi, le dichiarazioni del Contraente, le somme e le persone assicurate, i richiami di prestazioni, le eventuali franchigie, l effetto, la scadenza della copertura ed il premio. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società La Compagnia di assicurazioni Alleanza Toro S.p.A. - Sede Legale: via Mazzini, , Torino - Sede di Genova: via Fieschi, Genova. Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE Alleanza Toro S.p.A. Amministratore Delegato Dott. Luigi de Puppi Nota Informativa 7 di 8

9 PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE 8 di 8 Nota Informativa

10 FORMULA INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre di 24

11 PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

12 Indice Cosa è tutelato dalla sua polizza pag. 5 Norme che regolano l assicurazione in generale " 6 Oggetto e delimitazione del rischio " 8 - Tutela famiglia in viaggio " 8 - Tutela automezzo " 9 - Estensioni di garanzia " 9 Prestazioni previste e loro operatività " 11 - Estensioni di garanzia " 14 Prestazioni a scelta " 16 Cosa fare in caso di sinistro " 18 Normativa di riferimento Codice Civile " 20 In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni. indice 3 di 24

13 PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE 4 di 24

14 Cosa è tutelato dalla sua polizza è stata progettata e realizzata per offrirle una tutela dai danni economici che possono derivare dalla perdita dell integrità fisica, in seguito ad un infortunio imprevisto, mentre Lei si trova a bordo di un mezzo di trasporto. Le normali polizze RC Auto risarciscono i passeggeri dell auto per i danni riportati negli incidenti, dovuti a colpa del conducente del veicolo. Tuttavia, spesso non coprono gli infortuni del guidatore. le offre una protezione in più poiché tutela le persone assicurate anche mentre si trovano alla guida di mezzi di trasporto, indipendentemente dalla responsabilità dell incidente. è quindi adatta a proteggere la sua famiglia durante i viaggi, ma anche ideale per assicurare persone che svolgano attività professionali utilizzando veicoli. Lei può scegliere tra due modalità Indennizza le persone assicurate, identificate dalla polizza, per gli infortuni che possano subire: quando si trovano alla guida oppure a bordo, in qualità di passeggeri, di autovetture, imbarcazioni, motocicli, biciclette; quando si trovano a bordo, in qualità di passeggeri, di treni, tram, autobus, metropolitane, taxi, funivie, navi, aliscafi e battelli, velivoli ed elicotteri di linea, in servizio pubblico; in conseguenza di investimento stradale da parte di un veicolo a motore, in qualità di pedoni. tutela famiglia in viaggio Indennizza gli infortuni subiti da qualunque persona si trovi alla guida dell automezzo indicato nella polizza, per conto o con il consenso di chi ha stipulato l assicurazione. L assicurazione vale anche durante l operatività di macchine operatrici semoventi (gru autocarrate, trattori agricoli) abilitate alla circolazione. tutela automezzo cosa è tutelato dalla sua polizza 5 di 24

15 Norme che regolano l'assicurazione in generale DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ALTRE ASSICURAZIONI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO DIMINUZIONE DEL RISCHIO PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELLA GARANZIA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, e le ulteriori conseguenze previste dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni infortuni, diverse da quelle derivanti da titolarità di conti correnti bancari e/o possesso di carte di credito, operanti per lo stesso rischio. Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l indennizzo. Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché le ulteriori conseguenze previste dall art del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il premio deve essere pagato all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. Trascorsi 15 giorni da quello di scadenza del premio, la Società ha facoltà di esigere giudizialmente i premi dovuti. Allo scadere del sesto mese, qualora la Società non abbia agito per l esecuzione del contratto, lo stesso si risolve di diritto, ferma la facoltà della Società di richiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 7. TACITA PROROGA DELLA ASSICURAZIONE 6 di 24 In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni norme che regolano l assicurazione in generale

16 prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 29 delle presenti Norme. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Qualora il Contraente sia persona diversa dall Assicurato, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Le eventuali modifiche, delle condizioni tutte della presente polizza, devono essere provate per iscritto e possono essere attuate esclusivamente: mediante la sostituzione del contratto con emissione di nuova polizza sottoscritta da entrambe le Parti; dalla Società con emissione di documento di variazione che deve essere sottoscritto da entrambe le Parti; dall Agenzia alla quale è assegnata la polizza, limitatamente alla sola sostituzione del veicolo oggetto di assicurazione con altro mezzo avente le stesse caratteristiche, che non comporti variazione di premio, con emissione di apposita appendice sottoscritta da entrambe le Parti. Eventuali modifiche o integrazioni delle condizioni contrattuali, apportate in altra forma, devono intendersi prive di efficacia. Gli oneri fiscali presenti e/o futuri relativi al premio, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da parte della Società. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 8. MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE 9. ONERI FISCALI 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11. norme che regolano l assicurazione in generale 7 di 24

17 Oggetto e delimitazione del rischio 12. OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE E SOGGETTI ASSICURATI La Società si obbliga a rivalere le persone assicurate, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente polizza, per i danni fisici subiti a seguito di infortuni che siano conseguenza di viaggi (tutela famiglia in viaggio) o di un incidente di circolazione occorso a veicolo identificato (tutela automezzo), così come di seguito meglio definiti. I soggetti assicurati sono esclusivamente: per la tutela famiglia in viaggio, le persone identificate come assicurate nella Scheda di polizza con l indicazione del nominativo e del codice fiscale; per la tutela automezzo il conducente dell automezzo identificato nella Scheda di polizza con l indicazione del modello, tipo, uso e targa. Per entrambi i prodotti, in caso di morte dell Assicurato, i Beneficiari dell assicurazione sono esclusivamente le persone identificate nella Scheda di polizza. Tutela famiglia in viaggio (operante solo se indicato nella Scheda di polizza) 8 di 24 L assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati identificati nella Scheda di polizza, in conseguenza di incidente occorso ai mezzi di trasporto sottospecificati, subiscano nella loro qualità di: a) Trasportati e di conducenti di: autovetture adibite ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali, autocase, motocicli adibiti ad uso privato, imbarcazioni a remi, a vela e a motore, nonché in qualità di guidatori di ciclomotori e biciclette. b) Passeggeri di: treni, tram, autobus, pullman, metropolitane, taxi, funivie, seggiovie, cabinovie, funicolari, navi, aliscafi, battelli e di qualsiasi altro mezzo pubblico di trasporto terrestre e marittimo. c) Passeggeri di: velivoli ed elicotteri, in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi voli chartered e straordinari compiuti su aeromobili eserciti da Società di traffico aereo regolare, nonché durante voli turistici e di trasferimento con esclusione di voli effettuati su velivoli eserciti da Aeroclubs o da Società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri. L assicurazione è estesa agli infortuni: derivanti da atti di terrorismo, attentati, pirateria e dirottamento, a condizione che gli Assicurati non vi abbiano preso parte attiva; che l Assicurato subisca in conseguenza di caduta accidentale mentre sale e scende dai predetti aeromobili. d) Pedoni, in conseguenza di investimento stradale da parte di veicoli azionati da motori. oggetto e delimitazione del rischio

18 Tutela automezzo (operante solo se indicato nella Scheda di polizza) L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato in qualità di conducente subisca per effetto di incidente stradale occorso al veicolo identificato nella Scheda di polizza, in circolazione per conto o comunque con il consenso del Contraente. Relativamente alle macchine operatrici semoventi (gru autocarrate, trattori agricoli), regolarmente abilitate alla circolazione stradale, l operatività del mezzo viene equiparata alla circolazione. Durante la circolazione dei mezzi oggetto di garanzia o la loro azione di trasporto come meglio definita, l assicurazione è estesa: e) agli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, purché non causati da intossicazione acuta alcolica, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; f) agli infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; g) agli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario; h) agli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare automobilistiche di regolarità pura, o di manifestazioni non agonistiche in genere indette dalla C.S.A.I. o dall A.C.I.; i) agli infortuni conseguenti alla caduta di massi, pietre, alberi e similari, frane, valanghe, slavine e lancio di oggetti, a inondazioni, assimilando agli infortuni anche l annegamento, l assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore. Inoltre limitatamente al conducente Assicurato, l assicurazione comprende gli infortuni occorsi: durante la salita e la discesa dal veicolo e durante la chiusura degli sportelli del veicolo stesso (compreso portellone posteriore); in caso di fermata accidentale, mentre si trovi a terra per eseguire sul veicolo le operazioni necessarie per riprendere la marcia, compreso il montaggio e lo smontaggio di catene da neve; le lesioni riportate in conseguenza dell inspirazione accidentale di gas o vapori. Estensioni di garanzia (valide per entrambe le tutele) L assicurazione è valida in tutto il mondo. VALIDITÀ TERRITORIALE 13. Limitatamente alla tutela famiglia in viaggio, sono esclusi dall assicurazione gli infortuni: a) subiti dalle persone di professione autisti, conducenti e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e locomozione previsti in contratto, durante l esercizio delle loro attività professionali; b) causati dall uso di velivoli ed elicotteri eserciti da Società di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri. Sono altresì esclusi i voli su velivoli gestiti da Aeroclubs, deltaplani e ultraleggeri. Per entrambe le tutele - famiglia in viaggio e automezzo - sono esclusi dall assicurazione gli infortuni: oggetto e delimitazione del rischio RISCHI ESCLUSI DALLA ASSICURAZIONE di 24

19 c) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato possieda, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; d) dalla guida di aereomobili, nonché dal loro uso in qualità di membro dell equipaggio; e) causati da intossicazione acuta alcolica, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni della persona alla guida di qualsiasi veicolo o natante; f) causati dalla partecipazione dell Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; g) avvenuti durante il servizio militare; tuttavia la garanzia è operante per i rischi non dipendenti da causa di servizio o prestazione di servizio; h) avvenuti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, e gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione spetta all Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurato ha diritto di ottenere la protrazione dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione; i) avvenuti in occasione di guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dall art. 21 delle presenti norme; j) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.); k) causati dalla partecipazione a gare motoristiche in genere (e relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara) non di regolarità o di regolarità non indette dalla C.S.A.I. o dall A.C.I., rally, nonché dalla partecipazione ad imprese anche sportive di carattere eccezionale o ad azioni temerarie. A titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate e traversate oltre le sei miglia ecc.; l) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; m)derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Sono esclusi infine: n) gli infarti; o) le ernie di qualunque tipo; p) le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio indennizzabile a termini di polizza. 15. PERSONE NON ASSICURABILI La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che gli Assicurati non sono affetti da alcolismo o tossicodipendenza o malattie mentali. Il manifestarsi nell Assicurato o in taluno degli Assicurati, di una o più delle dipendenze o malattie sopraindicate nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento del rischio, per il quale lo stesso non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. Al verificarsi di tali circostanze pertanto sia il Contraente che la Società, ricevuta la relativa comunicazione, possono recedere dal contratto con effetto immediato; gli eventuali sinistri, verificatisi prima che la Società abbia ricevuto la comunicazione del Contraente ed abbia potuto esercitare il recesso, non sono indennizzabili. Conseguentemente alla cessazione dell assicurazione, anche per l ipotesi di recesso del Contraente esercitato in dipendenza di quanto sopra previsto, la Società provvede, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, al rimborso della parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al periodo di assicurazione non goduto. 10 di 24 oggetto e delimitazione del rischio

20 Prestazioni previste e loro operatività Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Qualora l infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente, la Società corrisponde l indennizzo determinato con i seguenti criteri: se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l intera somma assicurata (invalidità permanente totale); se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale) che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: MORTE 16. INVALIDITÀ PERMANENTE 17. Perdita anatomica o funzionale A. Parte superiore del corpo destro sinistro di un occhio 25% di ambedue gli occhi 100% dell udito (sordità completa di un orecchio) 10% dell udito (sordità completa bilaterale) 40% di un arto superiore 70% 60% di un avambraccio 60% 50% di una mano 60% 50% di un pollice 18% 16% di un indice 14% 12% di un medio 8% 6% di un anulare 8% 6% di un mignolo 12% 10% di una falange ungueale del pollice 9% 8% di una falange di altro dito della mano 1/3 del valore 1/3 del valore del dito del dito prestazioni previste e loro operatività 11 di 24

21 B. Parte inferiore del corpo destro di un arto inferiore all articolazione coxo-femorale 75% di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia 70% di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% di un piede 40% di ambedue i piedi 100% di un alluce 5% di un altro dito del piede 1% della falange ungueale dell alluce 2,5% di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% sinistro Anchilosi A. Parte superiore del corpo della scapola omerale con arto in posizione favorevole, destro sinistro ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa tra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% B. Parte inferiore del corpo destro dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica 15% sinistro Paralisi completa del nervo radiale destro 35% sinistro 30% del nervo ulnare 20% 17% del nervo sciatico popliteo esterno 15% 12 di 24 prestazioni previste e loro operatività

22 Esiti di fratture destro scomposta di una costa 1% amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 a dorsale 10% una vertebra lombare 10% del sacro con callo deforme e dolente 3% del coccige con callo deforme e dolente 5% sinistro Stenosi nasale assoluta destro monolaterale 4% bilaterale 10% sinistro La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti. Nel caso in cui l infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dall art. 17 Invalidità Permanente, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: a) se l Assicurato risulta essere mancino le percentuali di invalidità previste dalla tabella per l arto destro valgono per l arto sinistro e viceversa; b) la perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso; c) nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni non elencate all art. 17 Invalidità Permanente, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta del distretto anatomico leso; d) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; e) nel caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 17 Invalidità Permanente, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; f) per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi; g) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti e loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati all art. 17 Invalidità Permanente e dei criteri riportati nel presente articolo, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 18. prestazioni previste e loro operatività 13 di 24

23 19. FRANCHIGIA ASSOLUTA E DIFFERENZIATA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE h) nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui al precedente art. 17 Invalidità Permanente e ai criteri riportati nel presente articolo, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Ad integrazione e precisazione di quanto previsto dall art Invalidità Permanente - la liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: sulla parte della somma assicurata fino a e ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; sulla parte della somma assicurata eccedente e ,00 fino a e ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; sulla parte della somma assicurata eccedente e ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Estensioni di garanzia ANTICIPO 20. INDENNIZZO 21. RISCHIO GUERRA In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società, dietro richiesta dell Assicurato, anticipa prima della liquidazione del sinistro il 50% dell indennità presumibilmente spettante per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. L Assicurato può richiedere l anticipo soltanto se in base ad oggettive e fondate valutazioni è prevedibile una percentuale di invalidità permanente non inferiore al 30%. In questo caso la richiesta dell anticipo può essere effettuata dopo 60 giorni dalla denuncia dell infortunio e la Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa qualora non siano insorte controversie sulla natura e/o conseguenza delle lesioni. L assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. INVALIDITÀ PERMANENTE 22. TOTALE Qualora l invalidità permanente superi il 66% la Società liquiderà il 100% della somma assicurata a tale titolo senza applicare alcuna franchigia. 23. MORTE PRESUNTA 14 di 24 Limitatamente alla tutela famiglia in viaggio, qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società liquida ai Beneficiari indicati in polizza la somma assicurata per il caso di morte. prestazioni previste e loro operatività

24 La liquidazione non avviene comunque prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia del-l Assicurato stesso per la restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato può far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. prestazioni previste e loro operatività 15 di 24

25 Prestazioni a scelta (valide solo se previste nella Scheda di polizza) INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO. INDENNITÀ 24. DAY-HOSPITAL 25. RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI LEGGE (INAIL) PER I CASI DI INVALIDITÀ PERMANENTE DEROGA FRANCHIGIA PER IL CASO DI INVALIDITÀ 26. PERMANENTE In caso di ricovero conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società liquida per ciascun giorno di degenza l indennità indicata nella Scheda di polizza. Tale indennità viene corrisposta sulla base dei giorni contabilizzati dall Istituto di Cura con un massimo di 365 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora del ricovero e quella della dimissione. È stabilito inoltre che, nel caso in cui l infortunio indennizzabile a termini di polizza comportasse, in aggiunta al ricovero o in sua vece, cure in Istituto di Cura in regime di degenza diurna di durata continuativa non inferiore a 3 (tre) giorni, la Società liquida una somma pari al 50% dell indennità giornaliera prevista per ricoveri da infortunio. Tale indennità viene corrisposta per ogni giorno di degenza diurna, con un massimo di 100 giorni. L assicurazione è valida purché dalla documentazione dell Istituto di Cura risulti che il Dayhospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza soluzione di continuità. La permanenza nell Istituto di Cura ai soli fini di sottoporsi a visite specialistiche, di effettuare analisi cliniche e/o esami strumentali a scopo diagnostico, non è considerata Dayhospital e non comporta pertanto diritto ad alcuna indennità. A parziale deroga dell art Invalidità Permanente - la tabella delle percentuali di invalidità permanente ivi prevista si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza e con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa, ferma restando peraltro la franchigia prevista dalla polizza. Resta comunque stabilito che in caso di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo, il grado di invalidità permanente parziale indennizzabile non potrà comunque superare la misura massima del 2%. forma A A parziale deroga dell art. 19 si dà atto che le franchigie ivi previste sono derogate e sostituite dalla seguente norma: a) sulla parte della somma assicurata fino a e ,00, la Società corrisponderà l indennizzo dovuto a termini di polizza senza detrazione di alcuna franchigia; b) sulla parte della somma assicurata eccedente e ,00 fino a e ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; c) sulla parte della somma assicurata eccedente e ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. 16 di 24 prestazioni a scelta

26 forma Z A parziale deroga dell art. 19 si dà atto che le franchigie ivi previste sono derogate e sostituite dalla seguente norma: a) sulla parte della somma assicurata fino a e ,00, non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; b) sulla parte della somma assicurata eccedente e ,00, non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. prestazioni a scelta 17 di 24

27 Cosa fare in caso di sinistro 27. DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL ASSICURATO RINUNCIA ALL AZIONE DI 28. SURROGAZIONE 29. RECESSO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono: a) farne denuncia per iscritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile, indicando luogo, giorno, ora e causa dell evento e fornendo una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento; b) unire alla denuncia dell infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro; c) documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione; d) in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze; e) in caso di esistenza di altre assicurazioni darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art del Codice Civile; f) consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L inadempimento degli obblighi di avviso di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Qualora l infortunio subito dall Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall art del Codice Civile. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso del Contraente non necessita di preavviso, mentre la Società può recedere con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO. PERIZIA 30. CONTRATTUALE 18 di 24 L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, sull applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso cosa fare in caso di sinistro

28 il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. In tal caso la Società provvede alla liquidazione al netto dell eventuale anticipato indennizzo già corrisposto. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società dà corso al pagamento quando l Assicurato, o in caso di morte i Beneficiari, dimostrino che il sinistro non è stato causato con dolo da parte del Contraente, dell Assicurato o dei Beneficiari. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte esclusivamente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al domicilio del Contraente. PAGAMENTO DELL INDENNIZZO 31. FORMA DELLE COMUNICAZIONI 32. cosa fare in caso di sinistro 19 di 24

29 Normativa di riferimento Codice Civile Le indichiamo qui di seguito un estratto degli articoli del Codice Civile che sono richiamati nel testo o nella Scheda di polizza. ART CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ART ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA ART DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. Se l assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell assicurato medesimo. All assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 20 di 24 normativa di riferimento

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