Condizioni generali di assicurazione

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1 Polizza di assicurazione Globale Fabbricati Civili Condizioni generali di assicurazione Edizione giugno 2007 Mod GF Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste Telefono Fax Uffici: Milano Corso Italia, 23 Torino Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 3123 Largo Ugo Irneri, 1 CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n Capitale sociale euro i.v. Iscritta all Albo imprese di assicurazione n Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

2 INDICE Definizioni Relative all assicurazione in generale... Relative all assicurazione globale fabbricati civili Condizioni generali di assicurazione comuni a tutte le sezioni 1 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Altre assicurazioni Pagamento del premio e decorrenza della garanzia... -Modifiche dell assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Recesso in caso di sinistro (non professionista)... 7b-Recesso in caso di sinistro (professionista) Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Oneri fiscali Rinvio alle norme di legge... 3 Sezione 1 a Incendio e garanzie complementari 11 -Oggetto dell assicurazione Limiti di risarcimento e franchigie Esclusioni e delimitazioni Norme relative ai sinistri della Sezione 1 a 1 -Obblighi Esagerazione dolosa del danno Valutazione del danno Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Assicurazione parziale Assicurazione presso diversi assicuratori Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Anticipo dell indennizzo Pagamento dell indennizzo Sezione 2 a Responsabilità civile verso terzi 23 -Oggetto dell assicurazione 2 -Esclusione e delimitazioni 25 -Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro 26 -Assicurazione della responsabilità civile del committente 27 -Gestione delle vertenze Spese legali 28 -Pluralità di assicurati Garanzie aggiuntive e Condizione speciale F 29 -Garanzie Aggiuntive Limiti di risarcimento e franchigie Richiamo alle norme relative ai sinistri della sezione 1 a Garanzia aggiuntiva D Responsabilità civile dei conduttori le singole unità immobiliari Esclusioni e delimitazioni relative alla garanzia aggiuntiva D Garanzia aggiuntiva E Responsabilità civile dell Amministratore del condominio Esclusioni e delimitazioni relative alla garanzia aggiuntiva E Limiti di risarcimento e franchigia alla garanzia aggiuntiva E Condizione speciale F - Copertura delle garanzie mancanti sulle assicurazioni preesistenti Condizioni particolari 1) Franchigia assoluta per tutti i danni alle cose... 2) Esistenza di attività aggravanti Pagina 2 di 11

3 DEFINIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA: il documento che prova l assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA : l impresa assicuratrice. RELATIVE ALL ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI ANNO DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE: anno di costruzione del fabbricato o della più recente ristrutturazione che ha interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l anno di costruzione del corpo più vecchio o l anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO: L intera costruzione edile compresi fissi ed infissi e le opere ad essa pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a mt.1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a mt.3,00, cancelli; attrezzature sportive fisse, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. FISSI E INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. FRANCHIGIA: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico. FULMINE: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile. IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. SCOPERTO: l importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno per ciascun sinistro liquidato viene dedotto dall indennizzo. Detto importo rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Comuni a tutte le sezioni di garanzia 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 189 del Codice Civile. Pagina 3 di 11

4 2 ALTRE ASSICURAZIONI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 2 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 2 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 2 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 2 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di documentata diminuzione del rischio, la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art.1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO (NON PROFESSIONISTA) Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso. 7 bis RECESSO IN CASO DI SINISTRO (PROFESSIONISTA) Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non trascorso. 8 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta di una delle Parti, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora la polizza sia stata stipulata con durata poliennale, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rescinderla al termine di ogni annualità, dando comunicazione all altra Parte mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE 1 a - INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato designato in polizza, distrutto o danneggiato da: 1. incendio, esplosione, implosione e scoppio, anche se esterni; 2. azione del fulmine; 3. caduta di corpi volanti e/o orbitanti, aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate;. urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all Assicurato, in transito sulla pubblica via o sui corsi d acqua; 5. rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni; 6. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali verificatisi negli impianti per la produzione del calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che ha colpito le cose assicurate o altri enti, anche di terzi, posti nell ambito di 50 metri; 7. bang sonico causato da aeromobili o corpi volanti che viaggiano a velocità supersonica; 8. guasti causati per impedire o arrestare l incendio, nonché le spese di salvataggio; 9. acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato e comunque posti al servizio del fabbricato stesso, esclusi quelli interrati, intendendo per tali le tubazioni esterne al perimetro del fabbricato non integralmente protette da appositi manufatti. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo, liquidato a termini di polizza, verrà effettuato con detrazione, per ogni sinistro di un importo pari a quello indicato al successivo art.12. Per i danni derivanti da unica causa, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati; 10. furto di fissi ed infissi di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri in occasione di furto o tentativo di furto; Pagina di 11

5 L assicurazione comprende anche le seguenti garanzie: 11. rottura delle lastre. La Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti di rottura delle lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d aria, tempeste, grandine, uragani, scoppi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. In caso di sinistro l ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell indennità prevista dall art.1907 del C.C.; Dalla presente garanzia restano esclusi i lucernari di qualsiasi tipo. 12. Fenomeno elettrico. La Società assicura i danni diretti e materiali arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del fabbricato assicurato, compresi i danni ai citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all esterno del fabbricato stesso. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell indennizzo prevista dall art del C.C. Restano esclusi i danni: a) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate: b) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili a inadeguata manutenzione o dovuti a usura o manomissione, c) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; d) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici. La Società risarcisce inoltre, se conseguenti agli eventi di cui sopra: 13. le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro; 1. la perdita delle pigioni dei locali assicurati a terzi, anche se ad uso diverso da civile abitazione, in ragione del tempo necessario al loro ripristino per l importo del canone percepito dall Assicurato alla data del sinistro, con il limite del 10% del valore che rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari; 15. l onorario del perito incaricato dall Amministratore e/o dal Contraente per la determinazione del danno; 16. i danni ad impianti ed apparecchiature di proprietà delle Aziende dei telefoni, acqua, luce e gas; 17. le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta gasolio kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. 12 LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLA SEZIONE 1 a 1. Limiti di risarcimento per sinistro: Euro = per sinistro, relativamente alla garanzie di cui al punto 10 furto o guasti a fissi ed infissi; 1% (uno promille) della somma assicurata per il fabbricato e per ogni sinistro, relativamente alla garanzia di cui al punto 11 rottura delle lastre; 5% (cinque promille) della somma assicurata per il fabbricato col massimo di Euro = per ogni sinistro relativamente alla garanzia di cui al punto 12 fenomeno elettrico; 10% (dieci procento) dell indennizzo pagabile a termini di polizza relativamente alla garanzia di cui al punto 1 spese demolizione e sgombero; 5% (cinque procento) dell indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di Euro = relativamente alla garanzia di cui al punto 15 onorari del perito; 1% (uno promille) della somma assicurata per il fabbricato, relativamente alla garanzia di cui al punto 17 rimpiazzo combustibile; 2. Franchigie per ogni sinistro: Relativamente alla garanzia acqua condotta di cui al precedente punto 9, l indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell importo di Euro 250; qualora tale garanzia venga prestata congiuntamente alla Garanzia Aggiuntiva B, la franchigia per i danni da acqua condotta di cui al predetto punto 9, si intendera ridotta ad Euro 125. Relativamente alla garanzia fenomeno elettrico di cui al precedente punto 12, l indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell importo di Euro 250; Franchigia speciale: relativamente ai fabbricati ubicati in località montane ad oltre 700 metri s.l.m. ed adibiti per oltre 2/3 a dimora saltuaria, la franchigia per i danni da (acqua condotta) si intende elevata a Euro ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DELLA SEZIONE 1 a Sono esclusi i danni: a) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale; b) causati da ordigni esplosivi; c) da fenomeno elettrico a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, nonché quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi; d) da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui al punto 10; e) da rigurgiti dei sistemi di scarico non dovuti a rottura; f) dovuti ad umidità, stillicidio e gelo; g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui al punto 11; Pagina 5 di 11

6 h) alle lastre derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni e lavori di manutenzione straordinaria.; i) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge, fatta parziale eccezione per l assicurazione di responsabilità civile, in ordine alla quale sono soltanto esclusi i danni derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; Sono inoltre escluse le spese per demolire o ripristinare parti di fabbricato o di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha originato lo spargimento di acqua. NORME RELATIVE AI SINISTRI DELLA SEZIONE 1 a 1 OBBLIGHI In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve; a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell art.191 del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art.1913 del Codice Civile; L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennizzo alcuno; e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 15 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del reato perde il diritto all indennizzo. 16 VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. 17 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che: 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell area; 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e a ogni altra circostanza concomitante; l ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione, l ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non e operante il disposto del successivo articolo. 18 ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area, o il valore di rimpiazzo di tutte le lastre eccedevano, al momento del sinistro, la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime. Pagina 6 di 11

7 19 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed e tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, la Società e tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell art. 18 Assicurazione parziale. 20 TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. 21 ANTICIPO DELL INDENNIZZO L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in Euro Il pagamento dell anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore a Euro qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. Poiché l assicurazione e stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto viene effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell indennizzo. 22 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell art.272 del Codice Civile. SEZIONE 2 a - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del fabbricato indicato in polizza, ivi compresi i danni: 1. da fatto doloso delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere; 2. da incendio, esplosione, implosione e scoppio; 3. da spargimento di acqua, o da rigurgito di fogne, a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato;. da neve e/o ghiaccio non rimossi; 5. da caduta di antenne televisive centralizzate. L assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all Assicurato: 6. dalla proprietà di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a giardino o parco (comprese le piante di alto fusto), nonché di piscine, attrezzature sportive e giochi, purché ad uso esclusivo degli abitanti il fabbricato e di loro ospiti. Quando l assicurazione e stipulata da un condominio sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti ed e compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l assicurazione e stipulata da un condominio per la sua parte di proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per danni dei quali debba rispondere la proprietà comune. Pagina 7 di 11

8 2 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; b) se l Assicurato non e una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, prestando la loro opera per l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerenti al fabbricato. Sono esclusi dall assicurazione i danni derivanti: 1. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione: 2. da umidità, da stillicidio o insalubrità dei locali nonché i danni a cose da spargimento d acqua e rigurgiti di fogna, a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento: 3. dall esercizio nel fabbricato di industrie, commerci, arti e professioni o dall attività personale dell Assicurato, di inquilini, condomini o loro familiari:. da furto o rapina: 5. alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 6. estrazione, manipolazione e presenza di asbesto e/o prodotti derivati; 7. dall amianto. Per i danni a terzi da spargimento d acqua e rigurgiti di fogna sono esclusi i primi 258 Euro di ogni sinistro. Se i danni riguardano cose poste in locali interrati o seminterrati relative ad attività artigianali o commerciali, si applica uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 258 Euro. Per i danni derivanti da un unica causa, detta franchigia si applica uno sola volta anche se e interessata la garanzia di cui al punto 9 dell ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e11 del D.P.A. 30 giugno 1965, n.112 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall art.5 del citato D. lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali e prestata l assicurazione. b) Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n.112 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all art.13 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art.1 della legge 12 giugno 198 n.222. L assicurazione e parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 196/97. In caso di esercizio dell azione di rivalsa ex art.1916 del Cod.Civ. da parte dell I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. L assicurazione non e efficace se, al momento del sinistro, l Assicurato non e in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge, solo qualora l omessa assicurazione presso l I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell Assicurato. L assicurazione non è altresì operante per i danni causati dall amianto. 26 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL COMMITTENTE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell art. 209 C.C. nella sua qualità di committente delle persone che, pur non essendo in rapporti di dipendenza con l Assicurato, prestino occasionalmente la loro opera a favore dell Assicurato stesso relativamente alla manutenzione e pulizia del fabbricato assicurato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. La garanzia e prestata entro i massimali stabiliti in polizza per la responsabilità civile verso terzi GESTIONE DELLE VERTENZE SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede civile a nome dell Assicurato e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allo stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per i danni cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende. 28 PLURALITA DI ASSICURATI Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati di più assicurati fra di loro. Pagina 8 di 11

9 GARANZIE AGGIUNTIVE E CONDIZIONE SPECIALE F (operanti se espressamente richiamate in polizza) 29 GARANZIE AGGIUNTIVE A Eventi socio-politici ed atmosferici 1. Eventi socio-politici A deroga di quanto previsto dall 13 comma g), della sezione 1^ Incendio e garanzie complementari, la Società si obbliga a indennizzare l Assicurato: a) dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato o da atti vandalici e dolosi a opera di terzi; b) degli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi i danni: - da furto; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto; - da imbrattamento; - di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto al successivo art Eventi atmosferici La Società si obbliga a indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria e grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni da bagnamento che si verificassero all interno, sia al fabbricato che agli impianti, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Sono esclusi i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corso o specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da: - insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - tettoie, vetrate composte da insiemi di più lastre e lucernari in genere; - tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno; - lastre in cemento-amianto e materia plastica per effetto di grandine; - enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto al successivo art.30. B Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d acqua A parziale deroga di quanto previsto dall 13 della sezione 1 a Incendio e garanzie complementari, la Società si obbliga a indennizzare l Assicurato, in caso di danno arrecato da spargimento d acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato descritto in polizza (escluse quelle interrate), indennizzabile in base all art. 11 Oggetto dell assicurazione: a) delle spese sostenute per riparare le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d acqua; b) delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto al successivo art.30. C Indicizzazione Alla polizza e assegnato, come riferimento iniziale, l indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicato dall ISTAT di Roma, del mese di settembre dell anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa. Se tra l indice del mese di settembre dell anno solare precedente la scadenza di una rata annua e l indice di riferimento iniziale si e verificata una variazione, le somme assicurate, i massimali, il premio e la franchigia espressa in cifra assoluta, vengono aumentati o ridotti in eguale misura a partire dalla scadenza stessa. Pagina 9 di 11

10 Qualora l indice venga a superare del 50% quello inizialmente stabilito, e in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all ulteriore adeguamento della polizza con lettera raccomandata, spedita almeno tre mesi prima della scadenza annuale. In tal caso la stessa resterà in vigore alle condizioni dell ultimo adeguamento, sino a nuova pattuizione tra le parti. 30 LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE a) Limiti di risarcimento: - relativamente alla garanzia di cui alla lettera A punti 1 e 2, 80% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro; - relativamente alla garanzia di cui alla lettera B, per ogni anno assicurativo, 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato; b) franchigie per ogni sinistro: - Euro 250 per tutte le garanzie aggiuntive di cui alla lettera A punti 1 e 2 e alla lettera B ; c) franchigia speciale: relativamente ai fabbricati ubicati in località montane ad oltre 700 metri s.l.m. ed adibiti per oltre 2/3 a dimore saltuarie, la franchigia della garanzia di cui al punto 3 Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d acqua si intende elevato a Euro RICHIAMO ALLE NORME RELATIVE AI SINISTRI DELLA SEZIONE 1 a Alle garanzie di cui all 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di tutti gli articoli relativi alle Norme relative ai sinistri della Sezione 1 a. 32 GARANZIA AGGIUNTIVA D RESPONSABILITA CIVILE DEI CONDUTTORI LE SINGOLE UNITA IMMOBILIARI La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in relazione ai seguenti rischi: a) relativamente ai conduttori di appartamenti, per la Responsabilità Civile derivante ai medesimi ed ai componenti il loro nucleo familiare, da fatti colposi verificatisi nell ambito della vita privata e di relazione; b) relativamente ai conduttori di uffici o studi professionali, per la Responsabilità Civile loro derivante dall uso e dalla gestione dei locali occupati e dall arredamento ivi esistente; c) per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione delle dipendenze civili dei predetti appartamenti e/o uffici o studi professionali. La garanzia e prestata entro il limite del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche se e coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati. 33 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA D L assicurazione di cui all art.32 non comprende i danni: a) verificatisi fuori dell area di pertinenza del fabbricato e delle relative dipendenze, a meno che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all interno di predetta area; b) derivanti dallo svolgimento di attività professionali; c) arrecati da animali; d) a cose ed animali da incendio, furto e spargimento d acqua; e) a cose ed animali che l Assicurato ha in consegna o custodia. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori ed i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro famigliare con lui convivente; b) se l Assicurato non e una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, prestando la loro opera a favore dell Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. In caso di coesistenza di altra copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta copertura, nel limite comunque del massimale convenuto con la presente polizza. 3 GARANZIA AGGIUNTIVA E RESPONSABILITA CIVILE DELL AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO La garanzia e prestata per la Responsabilità Civile derivante a sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, dall amministratore del fabbricato assicurato nell esercizio della sua attività svolta nei modi e nei termini previsti dall art.1130 del Codice Civile, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende: a) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; b) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai singoli condomini per errori imputabili all amministratore. La garanzia opera per i danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati alla Società entro un anno dal giorno in cui si sono verificati i fatti per i quali viene invocata la responsabilità dell amministratore. Pagina 10 di 11

11 35 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA E L assicurazione di cui all art.3 non vale: a) per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto b); b) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro; c) per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; d) per i danni che non attengano all amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza. Non sono considerati terzi, anche se condomini, l amministratore, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualunque suo famigliare con lui convivente. 36 LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIA ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA E La garanzia viene prestata per il massimale in Euro indicato nel frontespizio di polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia, inoltre, viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni singolo sinistro con l importo minimo di Euro 516 e con il massimo di Euro , che dovrà restare a carico dell amministratore. 37 CONDIZIONE SPECIALE F - COPERTURA DELLE GARANZIE MANCANTI SULLE ASSICURAZIONI PREESISTENTI La Società presta le garanzie operanti con la presente polizza, ma non previste nel contratto in corso con la Compagnia indicata nell allegato Condizioni particolari di polizza, ove compaiono anche il numero della polizza in essere, la relativa scadenza ed il premio imponibile annuo, relativo alle garanzie comuni. Pertanto, viene conteggiata una riduzione sul premio imponibile annuo del presente contratto, corrispondente al premio versato all altra Compagnia di assicurazione relativo alle garanzie comuni. Durante il periodo di validità di entrambi i contratti, in caso di sinistro che colpisca enti sui quali esiste una garanzia comune, la Società verserà una quota del totale indennizzo pari a una frazione, avente a numeratore la differenza tra i capitali assicurati con la presente polizza e quelli assicurati con la polizza dell altra Compagnia e a denominatore i capitali assicurati con la presente polizza, esclusa ogni responsabilità solidale tra le due Compagnie. Qualora il contratto dell altra Compagnia di assicurazione dovesse cessare in qualunque momento i suoi effetti, il Contraente o l Assicurato si obbliga a integrare il premio per la parte di riduzione non spettante. In caso di mancata integrazione, la presente assicurazione, limitatamente alle garanzie comuni, si intenderà operante solo per la differenza tra le somme assicurate del presente contratto e quelle previste dalla precitata polizza dell altra Compagnia di assicurazione. La Società non risponderà, comunque, delle conseguenze dannose che al Contraente potranno derivare in caso di mancato pagamento del premio delle polizze in corso con l altro assicuratore. Restano ferme in caso di sinistro tutte le disposizioni, delimitazioni, esclusioni, franchigie e scoperti indicati nella presente polizza. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate in polizza) 1) FRANCHIGIA ASSOLUTA PER TUTTI I DANNI ALLE COSE Si conviene che, per ogni sinistro e limitatamente ai danni a cose, la Compagnia corrisponderà l indennizzo liquidato a termini di polizza sotto detrazione della somma di 516 Euro, che resterà a carico dell Assicurato quale franchigia assoluta. Ove le condizioni di polizza prevedano già delle franchigie, le stesse si intendono assorbite nella franchigia sopra pattuita. Resta esclusa dalla presente condizione, la franchigia speciale di cui al punto a dell art.12, relativa ai fabbricati ubicati al oltre 700 metri s.l.m., che rimane pari a 775 Euro. Restano fermi gli eventuali limiti di risarcimento e gli scoperti previsti dalle condizioni di polizza con l avvertenza che, in quest ultimo caso, la franchigia sopra pattuita deve intendersi quale minimo di scoperto che resterà comunque a carico dell Assicurato. 2) ESISTENZA DI ATTIVITA AGGRAVANTI A parziale modifica di quanto risulta dalle Dichiarazioni del Contraente riportate sul mod.212/85, si prende atto che il fabbricato e adibito per almeno 2/3 a civile abitazione e/o studi professionali, ma che nel residuo terzo esiste almeno uno dei seguenti esercizi: cinema, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio. Pagina 11 di 11

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