COMUNE DI CHIETI VARIANTE SPECIFICA AL PRG. (Art. 9, comma 3 lettere o) e p) della LR 18/83 e s.m.i.)

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1 COMUNE DI CHIETI VARIANTE SPECIFICA AL PRG (Art. 9, comma 3 lettere o) e p) della LR 18/83 e s.m.i.) 1) NUOVA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA OMOGENEA A - CENTRO STORICO (ZONA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANISTICO ED EDILIZIO ESISTENTE) 2) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE STORICO-URBANISTICO (ZONA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANISTICO ED EDILIZIO ESISTENTE) 3) CENSIMENTO DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO E STORICO TESTIMONIALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (D.G.C. N 436 DEL 2/10/07) NONCHE DA VALERE ANCHE AI FINI DEL RECEPIMENTO DELLA L.R. 19/08/2009, N 16 Dott. Francesco Ricci L Assessore All Urbanistica Avv. Valter De Cesare NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Adozione: D.C.C. n 851 del Gruppo di lavoro: Arch. Enzo PAOLINI Arch. Lucia MORRETTI Elaborazioni cartografiche SIT Comune di Chieti Ing. Francesco CHIRICO Dott. Mauro ZAPPALORTO Geom. Valentino DI LIBERATO Elaborazioni cartografiche SIT Provincia di Chieti Maurizio BASILE Consulenza Prof. Arch. Claudio VARAGNOLI Con la collaborazione dell Arch. Vladimiro FURLANI 1

2 Art. 1 Sistema insediativo storico 1 Il sistema insediativo storico comprende le parti di territorio interessate da tessuti urbani ed extraurbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Esso è soggetto a politiche di salvaguardia ambientale ed edilizia e di tutela e valorizzazione mediante il riuso del patrimonio edilizio attraverso interventi di rifunzionalizzazione. 2 Il complesso delle aree, le zone e gli edifici così come individuati nella presente Variante costituiscono zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 7/08/78 ed Art. 28 della L.R. 18/83 e s.m.i.. 3 Il sistema insediativo storico è costituito dai seguenti ambiti ed edifici, come individuati nell Elaborato Tavole 1a e 1b e Tavole dal 2a al 2j di Progetto: a) Il centro storico della Città Alta comprendente la Zona A già disciplinata dal Piano Particolareggiato approvato con DCP n. 126/5 del 13/9/89, nonché la parte in ampliamento come individuata nell Elaborato di Progetto. Il centro storico (Zona Omogenea A) coincide con il tessuto urbano di antica formazione che ha mantenuto nel tempo la riconoscibilità della sua struttura insediativa e della stratificazione dei processi di formazione. Esso è costituito dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici. b) Le zone di interesse storico-urbanistico della Città Alta e del Centro Abitato di Chieti Scalo, che vengono individuate nella presente variante come ambiti esterni alla zona omogenea A per la città alta,e con individuazione del nucleo storico per il Centro Abitato di Chieti Scalo. Per tali ambiti viene definita una disciplina urbanistica specifica. Tali ambiti sono costituiti dal tessuto storico della seconda metà dell 800 e da quello dei primi anni del 900; c) Gli edifici di valore storico-architettonico (ivi compresi quelli già vincolati ai sensi della L.42/2004) nonché gli edifici di interesse storico-testimoniale ricadenti nel territorio comunale. Tali individuazioni vengono effettuate anche in attuazione della D.C.C. n. 436 del 2/10/07, nonché ai fini del recepimento della LR 16/09. Art. 2- Obiettivi del nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico 1 Il nuovo Piano Particolareggiato del centro storico (con relativo ampliamento della perimetrazione, come individuato nell Elaborato Tavole 1a e 1b di Progetto) dovrà individuare gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo del centro storico nonché i fattori di abbandono o degrado urbanistico, ambientale ed edilizio, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico. Il nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico dovrà contenere disposizioni inerenti l arredo urbano ed il Piano del colore e potrà dettare ulteriori disposizioni di tutela per le zone di interesse storicourbanistico e specificare nel dettaglio gli ambiti da sottoporre alla disciplina del piano di recupero ai sensi dell Art. 28 della L.R. 18/83 e s.m.i. e L. 457/78 2

3 Art. 3- Disciplina urbanistica del vigente Piano Particolareggiato del centro storico (art.1 comma 3, lettera a delle presenti norme) e disciplina per l ambito in ampliamento al vigente perimetro di Zona omogenea A. 1 Per l ambito esistente disciplinato dal vigente Piano Particolareggiato del centro storico, approvato nel 1989 e corrispondente alla zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ex Legge 457 del 5/8/1978, e sino alla approvazione del nuovo Piano Particolareggiato approvato con DCP n 126/5 del 13/9/89, restano integralmente valide, in quanto ultra-attive, le normative del Piano Particolareggiato sopra citato con le integrazione e/o modifiche introdotte con la presente disciplina. 2 L ambito territoriale che viene proposto quale ampliamento del vigente perimetro di Zona Omogenea A, è sottoposto alla seguente disciplina, e ciò fino all adozione del nuovo Piano Particolareggiato. Sui fabbricati esistenti in tale ambito, classificati di interesse storicoarchitettonico e storico-testimoniale (Elaborato Tavola 2e di Progetto) sono consentiti soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell Art. 3 del DPR 380/01. Per tali edifici le istanze di intervento dovranno essere accompagnate dalla Relazione di cui al Capo VII Art. 3 delle NTA della Variante Generale-Piano dei Servizi, sulla quale dovrà esprimersi la Commissione Tecnica per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, della qualità architettonica e del paesaggio, di cui al Capo VIII delle NTA del Piano dei Servizi. In particolare, in tale ambito territoriale, sono sottoposti a salvaguardia l impianto urbanistico storico (tracciato storico e isolati) ed i relativi fronti edilizi prospettanti sulla viabilità storica e le tipologie edilizie dei fabbricati prospettanti sulla viabilità medesima. A tal fine negli interventi urbanistici ed edilizi è richiesta la redazione di uno specifico Studio di inserimento nel contesto storico, che dovrà essere valutato dalla Commissione Tecnica per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, della qualità architettonica e del paesaggio, di cui al Capo VIII delle NTA del Piano dei Servizi. In tale ambito territoriale la Commissione Tecnica per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, della qualità architettonica e del paesaggio, di cui al Capo VIII delle NTA del Piano dei Servizi, è tenuta ad esprimere il proprio parere nel merito degli interventi edilizi ed urbanistici e del loro inserimento nel contesto urbano storico e architettonico al fine di garantire l armonico inserimento delle soluzioni edilizie prospettate, in particolare per gli aspetti inerenti l allineamento dei fronti, il rispetto delle sagome e la coerenza con le altezze dei fabbricati storici e testimoniali preesistenti. Nello stesso ambito, sui fabbricati classificati come edifici moderni e contemporanei ed edifici di remota costruzione compromessi dalle modifiche apportatevi (Elaborato Tavole 3a e 3b di Progetto) sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 e 4 del successivo Art. 5. Art. 4- Disciplina per le zone di interesse storico urbanistico (art.1 comma 3, lettera b delle presenti norme) 1 Le zone di interesse storico-urbanistico corrispondono agli ambiti territoriali che presentano elementi morfologici di interesse storico, riscontrabili sia nell impianto urbanistico che nei fabbricati di interesse storico-architettonico in esse presenti. In tali zone si riscontra la presenza anche di edifici di epoca recente sorti sia per sostituzione edilizia di fabbricati di interesse storicoarchitettonico che per progressiva edificazione delle aree libere. Per tali ambiti resta confermata la disciplina di zona omogenea del PRG vigente orientando le modalità di intervento sui fabbricati più recenti verso una riduzione delle volumetrie insediate ed insediabili a fronte della compensazione e trasferimento delle stesse volumetrie all esterno delle 3

4 citate Zone con incrementi volumetrici di premiazione in via compensativa. Nello specifico sono consentiti gli interventi previsti ai successivi commi. 2 Per i fabbricati classificati di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale sono ammesse categorie di intervento di tipo conservativo di cui al successivo Art.5. 3 Per i fabbricati che non presentano interesse storico-architettonico e storico-testimoniale e che risultano classificati come edifici moderni e contemporanei ed edifici di remota costruzione compromessi dalle modifiche apportatevi sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell Art.3 del D.P.R. 380/01, nonché gli interventi di cui alla lettera d). Gli interventi di ristrutturazione previa demolizione sono consentiti solo se i fabbricati risultino per volume, caratteristiche dimensionali, altezze, etc.. coerenti con i fabbricati storici presenti nel contesto urbanistico di riferimento. A tal fine sono parametri di riferimento degli interventi le altezze, le consistenze volumetriche, gli allineamenti prevalenti riferibili ai fabbricati di interesse storico presenti nel contesto di riferimento stesso. Ove l intervento non risulti assentibile per effetto dei predetti riscontri, è consentita la ricostruzione di un nuovo edificio con volumetria inferiore e la possibilità di ricostruire su altra area la differenza volumetrica con l incremento del 35% (riferito a tutta la volumetria). La individuazione dei predetti fabbricati è da valere anche ai sensi dell Art. 6 della L.R. 16/09. La modalità di intervento è l intervento diretto convenzionato. Gli interventi di ricostruzione sono consentiti: a. nelle Zone omogenee B con indice fondiario di 0,5 mc/mq, 1 mc/mq, 1,5 mc/mq e nelle Aree Consolidate con Indice Fondiario massimo esistente di 1,5 mc/mq; b. nei comparti perequati che hanno un indice territoriale complessivo non superiore a 1,5 mc/mq. (comprensivo sia dell indice di base che dell indice di scambio); c. nelle Zone Omogenee di tipo C (Piani Attuativi e preventivi di qualunque natura), con Indice Territoriale di 1,5 mc/mq; nonchè secondo le modalità del Capo II Art. 2 delle NTA del Piano dei Servizi. Il volume residuo conseguente all intervento di ricostruzione in altra zona si aggiunge a quello consentito dalla norma di PRG e quanto a modalità attuative e funzioni insediabili nel rispetto della Disciplina Specifica di Zona del PRG vigente. Qualora la capacità insediativa aggiunta, in applicazione del rispetto della Variante Generale-Piano dei Servizi non sia in concreto insediabile (ivi compreso l applicazione della già prevista facoltà di monetizzazione e delle modalità del Capo II Art. 2 delle NTA) si procederà a variante specifica al PRG. Nei comparti perequati la capacità insediativa aggiunta andrà ad incrementare l Indice di Base e l intervento dovrà garantire la dotazione di standard urbanistico nella misura di 24 mq/ab con le relative caratteristiche prestazionali di fruibilità ed accessibilità come stabilite dalle NTA della Variante generale-piano dei Servizi. Nelle altre zone, l intervento comporta il reperimento della relativa dotazione di standard urbanistico riferita a tutta la volumetria ricostruita, secondo le modalità sancite per ogni tipologia di Zona Omogenea dalla Variante Generale Piano dei Servizi. La destinazione d uso dell edificio ricostruito potrà essere effettuata per tutte le funzioni ammesse dal PRG per la zona omogenea in cui esso ricade, fatto salvo il divieto previsto dall Art.11 comma 10 della L.R. 16/09. In ogni caso va garantita la dotazione di parcheggi pertinenziali per l intera volumetria ricostruita. I parcheggi con vincolo pertinenziale devono risultare da atto pubblico registrato e possono essere posti ad una distanza non superiore a 250 metri. Le ricostruzioni in aree interessate da vincoli idrogeologici vigenti nel territorio comunale, sono assentibili alle condizioni previste dai Piani di riferimento (PSDA, PAI, Fugazza). Gli interventi dovranno garantire un incremento di classe energetica 4

5 dell edificio non inferiore alla classe B che dovrà essere dichiarato ed asseverato dal progettista e dal direttore dei lavori con dichiarazione di responsabilità ai sensi di legge. La Disciplina di cui al presente comma, si applica altresì agli edifici per i quali il Piano Particolareggiato (approvato con DCP n 126/5 del 13/9/89) prevede interventi di demolizione e parziale ricostruzione (Art. 26 Classe Tipologica 4 delle NTA del citato Piano Particolareggiato). 4 Sui fabbricati di cui al precedente comma 3 sono anche consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione su altra area con incremento del 65% previa cessione al Comune dell area di sedime. La individuazione dei predetti fabbricati è da valere anche ai sensi dell Art. 6 della L.R. 16/09. Gli interventi di ricostruzione sono consentiti: a. nelle Zone omogenee B con indice fondiario di 0,5 mc/mq, 1 mc/mq, 1,5 mc/mq e nelle Aree Consolidate con Indice Fondiario massimo esistente di 1,5 mc/mq; b. nei comparti perequati che hanno un indice territoriale complessivo non superiore a 1,5 mc/mq. (comprensivo sia dell indice di base che dell indice di scambio); c. nelle Zone Omogenee di tipo C (Piani Attuativi e preventivi di qualunque natura), con Indice Territoriale di 1,5 mc/mq; nonchè secondo le modalità del Capo II Art. 2 delle NTA del Piano dei Servizi. La modalità di intervento è l intervento diretto convenzionato. L intervento di ricostruzione avverrà con volume aggiuntivo rispetto a quello consentito dalla norma di PRG e quanto a modalità attuative e funzioni insediabili nel rispetto della Disciplina Specifica di Zona del PRG vigente. Qualora la capacità insediativa aggiunta, in applicazione del rispetto della Variante Generale-Piano dei Servizi non sia in concreto insediabile (ivi compreso l applicazione della già prevista facoltà di monetizzazione e delle modalità del Capo II Art. 2 delle NTA) si procederà a variante specifica al PRG. Nei comparti perequati la capacità insediativa aggiunta andrà ad incrementare l Indice di Base e l intervento dovrà garantire la dotazione di standard urbanistico nella misura di 24 mq/ab con le relative caratteristiche prestazionali di fruibilità ed accessibilità come stabilite dalle NTA della Variante generale-piano dei Servizi. Nelle altre zone, l intervento comporta il reperimento della relativa dotazione di standard urbanistico riferita a tutta la volumetria ricostruita, secondo le modalità sancite per ogni tipologia di Zona Omogenea dalla Variante Generale Piano dei Servizi. L area ceduta gratuitamente al Comune dovrà essere urbanizzata dal soggetto proponente a sua cura e spese e dovrà essere destinata a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria con intervento diretto convenzionato e secondo le NTA del PRG vigente. In ogni caso va garantita la dotazione di parcheggi pertinenziali per l intera volumetria ricostruita. I parcheggi con vincolo pertinenziale devono risultare da atto pubblico registrato e possono essere posti ad una distanza non superiore a 250 metri. Le ricostruzioni in aree interessate da vincoli idrogeologici vigenti nel territorio comunale, sono assentibili alle condizioni previste dai Piani di riferimento (PSDA, PAI, Fugazza). Gli interventi dovranno garantire un incremento di classe energetica dell edificio non inferiore alla classe B che dovrà essere dichiarato ed asseverato dal progettista e dal direttore dei lavori con dichiarazione di responsabilità ai sensi di legge. 5 Per gli eventuali lotti liberi edificabili ricadenti all interno delle zone di interesse storicourbanistico è consentito l intervento di nuova costruzione, fermo restando quanto previsto per le zone omogenee di tipo B dalle NTA della Variante Generale-Piano dei Servizi, e l intervento può avvenire alla ulteriore condizione che l intero edificio costruito sul lotto libero edificabile dovrà 5

6 risultare per volume, caratteristiche dimensionali, altezze, etc.. coerente con i fabbricati storici presenti nel contesto urbanistico di riferimento. A tal fine sono parametri di riferimento degli interventi le altezze, le consistenze volumetriche, gli allineamenti prevalenti riferibili ai fabbricati di interesse storico presenti nel contesto di riferimento stesso. La modalità di intervento è l intervento diretto convenzionato. Per l edificazione dei lotti liberi dovrà essere preventivamente verificata l esistenza delle opere di urbanizzazione primaria in relazione alla capacità insediativa da insediare. Nel caso in cui l intera volumetria assentibile, per effetto della preesistente disciplina di Zona Omogenea di tipo B, non soddisfi le predette condizioni, la volumetria residua può essere trasferita secondo la norma che segue. La volumetria trasferita sarà incrementata del 35%. I predetti interventi di ricostruzione con incremento del 35% sono consentiti: a. nelle Zone omogenee B con indice fondiario di 0,5 mc/mq, 1 mc/mq, 1,5 mc/mq e nelle Aree Consolidate con Indice Fondiario massimo esistente di 1,5 mc/mq; b. nei comparti perequati che hanno un indice territoriale complessivo non superiore a 1,5 mc/mq. (comprensivo sia dell indice di base che dell indice di scambio); c. nelle Zone Omogenee di tipo C (Piani Attuativi e preventivi di qualunque natura), con Indice Territoriale di 1,5 mc/mq; nonchè secondo le modalità del Capo II Art. 2 delle NTA del Piano dei Servizi. Il volume conseguente all intervento di costruzione da effettuare all esterno della zona di interesse storico-urbanistico, si aggiunge a quello consentito dalla norma di PRG e quanto a modalità attuative e funzioni insediabili nel rispetto della Disciplina Specifica di Zona del PRG vigente. Qualora la capacità insediativa aggiunta, in applicazione del rispetto della Variante Generale-Piano dei Servizi non sia in concreto insediabile (ivi compreso l applicazione della già prevista facoltà di monetizzazione e delle modalità del Capo II Art. 2 delle NTA) si procederà a variante specifica al PRG. Nei comparti perequati la capacità insediativa aggiunta andrà ad incrementare l Indice di Base e l intervento dovrà garantire la dotazione di standard urbanistico nella misura di 24 mq/ab con le relative caratteristiche prestazionali di fruibilità ed accessibilità come stabilite dalle NTA della Variante generale-piano dei Servizi. Nelle altre zone, l intervento comporta il reperimento della relativa dotazione di standard urbanistico riferita a tutta la volumetria ricostruita, secondo le modalità sancite per ogni tipologia di Zona Omogenea dalla Variante Generale Piano dei Servizi. La destinazione d uso dell edificio potrà essere effettuata per tutte le funzioni ammesse dal PRG per la Zona Omogenea in cui esso ricade. In ogni caso va garantita la dotazione di parcheggi pertinenziali. I parcheggi con vincolo pertinenziale devono risultare da atto pubblico registrato e possono essere posti ad una distanza non superiore a 250 metri. Le costruzioni in aree interessate da vincoli idrogeologici vigenti nel territorio comunale, sono assentibili alle condizioni previste dai Piani di riferimento (PSDA, PAI, Fugazza). Gli interventi dovranno garantire un incremento di classe energetica dell edificio non inferiore alla classe B che dovrà essere dichiarato ed asseverato dal progettista e dal direttore dei lavori con dichiarazione di responsabilità ai sensi di legge. Ai lotti liberi edificabili di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni del precedente comma 4. 6 Nel centro storico e nelle zone di interesse storico-urbanistico, per le Aree da convertire ad uso pubblico, parcheggi e simili (come individuate nell Elaborato Tavole 3a e 3b di Progetto) sono consentiti interventi di realizzazione di parcheggi privati o privati di uso pubblico alla condizione che vengano realizzate aree da destinare a spazi pubblici e/o parcheggi e verde, da cedere gratuitamente al Comune già urbanizzate e corrispondenti ad almeno i 2/3 dell Area. L intervento è diretto convenzionato ed è immediatamente attuabile in quanto non comporta peso insediativo ed è 6

7 finalizzato alla attuazione degli standard. Qualora la cessione comporti la realizzazione di parcheggi riconducibili alle tipologie di cui alla L. 122/89, è possibile effettuare l intervento in deroga al PRG. Nel caso di riconversione di un area edificata sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione su altra area con incremento del 65% previa cessione al Comune dell area di sedime, di cui al precedente comma 4. 7 Nel centro storico e nelle zone di interesse storico-urbanistico sono sempre consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della Legge 122 del 1989 da attuarsi con intervento diretto. 8 Nelle zone di interesse storico-urbanistico sono sottoposti a salvaguardia l impianto urbanistico storico (tracciato storico e isolati) ed i relativi fronti edilizi prospettanti sulla viabilità storica e le tipologie edilizie dei fabbricati prospettanti sulla viabilità medesima. A tal fine negli interventi urbanistici ed edilizi è richiesta la redazione di uno specifico Studio di inserimento nel contesto storico, che dovrà essere valutato dalla Commissione Tecnica per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, della qualità architettonica e del paesaggio, di cui al Capo VIII delle NTA del Piano dei Servizi. 9 Nelle zone di interesse storico-urbanistico sono consentiti, ad iniziativa pubblica e/o privata, mediante attuazione di piano di recupero di cui all Art. 28 della L.R. 18/83 e s.m.i. e L. 457/78, interventi sul patrimonio edilizio esistente e sul tessuto edilizio storico finalizzati a rivitalizzarne il contesto urbano storico ambientale di riferimento, mediante l insediamento di nuove funzioni, la dotazione di servizi privati e pubblici, il reperimento di quote di standard urbanistico. L unità minima di riferimento per la presentazione del Piano di Recupero è costituita da uno o più isolati contigui con i relativi spazi pubblici urbani. Gli interventi urbanistici, sia pubblici e/o privati, dovranno obbligatoriamente fare riferimento ad unità minime di intervento risultanti da un analisi storica e riferite ad uno o più isolati a carattere unitario e possono essere sottoposti alla formazione di comparto con norma perequativa interna finalizzata alla razionale riqualificazione urbanistica ed edilizia dell esistente. Art. 5- Disciplina degli interventi sugli edifici di valore storico-architettonico, e storicotestimoniale 1 Gli edifici di valore storico-architettonico nonché gli edifici di interesse storico-testimoniale ricadenti nel territorio comunale, come mappati nell Elaborato Tavole dalla 2a alla 2j di Progetto, sono sottoposti a modalità di intervento di tipo conservativo come specificato ai seguenti commi. 2 Per gli edifici di valore storico-architettonico sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell Art.3 del DPR 380/01. Gli interventi di cui alla lettera c) (risanamento conservativo) dovranno essere attuati in relazione alla sottocategoria attribuita a ciascun edificio nell Elaborato Schedatura. Le citate sottocategorie consistono in risanamento o conservazione o restauro scientifico e sono definite secondo le modalità descritte ai successivi commi. I soggetti interessati con Osservazione corredata dalla Relazione di cui al Capo VII Art. 3 delle NTA della Variante Generale-Piano dei Servizi potranno proporre il passaggio dall una all altra sottocategoria. 7

8 3 Nella sottocategoria di risanamento, gli interventi devono comunque garantire che l edificio venga conservato nel rispetto della sagoma senza variazioni volumetriche. È consentita la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo. Sono consentite modifiche esterne, purchè di lieve entità, quali apertura di porte e finestre, variazione delle bucature esistenti, garantendo il rispetto degli allineamenti principali dei fronti e modifiche alla distribuzione interna dei locali senza alterare la struttura tipologica principale. E consentito l adeguamento interno per la realizzazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari. E consentito l insediamento di nuove funzioni mediante il cambio di destinazione d uso dei locali esistenti. Il tipo di intervento prevede inoltre la conservazione o il ripristino degli spazi liberi tra cui orti, giardini, chiostri, piazzali, etc 4 Nella sottocategoria di conservazione l edificio va conservato nella volumetria e architettura e nella distribuzione interna. È consentita la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo. E consentito l adeguamento interno per la realizzazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari e l insediamento di nuove funzioni mediante il cambio di destinazione d uso dei locali esistenti solo se compatibili con l originale destinazione. Il tipo di intervento prevede inoltre la conservazione o il ripristino degli spazi liberi tra cui orti, giardini, chiostri, piazzali, etc 5 Nella sottocategoria di restauro scientifico l edificio va conservato nella volumetria e architettura e nella distribuzione interna e va effettuata l eliminazione delle superfetazioni e parti incongrue. E consentito solo l adeguamento interno per la realizzazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari. Il tipo di intervento prevede il restauro dei fronti esterni ed interni con l uso di tecniche e materiali conformi agli originari, il restauro degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell impianto distributivo originario, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi tra cui orti, giardini, chiostri, piazzali, etc Il tipo di intervento prevede inoltre il consolidamento o la sostituzione delle parti non recuperabili (senza modificare la posizione, la quota, la tecnica costruttiva e di materiali) di murature portanti, sia interne che esterne, solai e volte, scale e tetto (con ripristino del manto di copertura originale). È consentita la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo, nonché l inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui sopra. E consentito l insediamento di nuove funzioni mediante il cambio di destinazione d uso dei locali esistenti solo se compatibili con l originale destinazione. 6 Sugli edifici di interesse storico-testimoniale così come individuati nell Elaborato Tavole dalla 2a alla 2j di Progetto sono ammessi tutti gli interventi di tipo conservativo cioè tutti gli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente di cui all Art.3 comma 1 del DPR 380/01, lettere a), b), c) e d) eccetto la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Art. 6 Disposizioni per il decoro urbano 1 Nelle zone sottoposte alla formazione del nuovo piano particolareggiato del Centro Storico è fatto obbligo di procedere a periodica manutenzione delle aree libere al fine di garantire la tutela dei principi di decoro urbano. E inoltre obbligatoria la manutenzione ordinaria di facciate, prospetti, sia ai fini del decoro urbano che della sicurezza pubblica. A tal fine è obbligatoria la rimozione di 8

9 eventuali manufatti (insegne, targhe, etc..) che non risultino armonicamente inserite nel disegno architettonico dei fabbricati esistenti e del contesto di riferimento, fatta eccezione per le insegne storiche. Non è consentita l apposizione di insegne a bandiera e di insegne realizzate con materiali incongrui. Le targhe e insegne dovranno essere armonicamente inserite nel prospetto architettonico dell edificio, e ubicate all interno dello spazio delineato dall architrave. 2 Il Comune potrà procedere nei confronti dei privati, previa diffida, alla emissione di Ordinanza a norma di legge al fine della tutela del decoro urbano. Art. 7- Ville, giardini, orti murati di interesse storico-ambientale 1 Ville, giardini orti murati e parchi di notevole interesse storico-ambientale di proprietà pubblica o privata, nonché quelli di cui all Art. 38 delle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico (approvato con DCP n 126/5 del 13/9/89), assumono la disciplina di cui ai successivi commi. 2 Al fine di valorizzare i caratteri storici, tipologici, funzionali e naturalistici originari della struttura degli immobili, gli interventi su di essi devono essere volti alla conservazione e al recupero degli elementi storici, decorativi e di arredo e dei manufatti di servizio esistenti. La sistemazione delle aree a parchi e giardini deve comunque mantenere la configurazione originaria a salvaguardia della tipologia di impianto. L inserimento di arredi o manufatti di servizio va progettato in coerenza con l impianto planimetrico, storico e scenografico dei giardini, rimuovendo le superfetazioni e gli arredi incoerenti. E vietato l inserimento di edifici in elevazione. Per manufatti di servizio si intendono serre decorative, gazebo e piccoli depositi per attrezzi. 3. L'abbattimento di alberature, l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo che vengano effettuati in tali immobili costituiscono modifiche del suolo eccedenti la normale prassi di lavorazione agronomica, e sono assoggettate al regime giuridico dell immobile di cui fanno parte. 4 Nel centro storico ( e relativo ampliamento) le trasformazioni delle aree e spazi inedificati, storicamente adibiti a giardino devono essere volte alla conservazione delle destinazioni originaria e al ripristino dell impianto di giardino con riferimento progettuale della documentazione storica esistente. 5 Sono altresì soggetti alla medesima disciplina di cui al presente articolo, gli esemplari arborei tutelati ai sensi del quadro legislativo vigente. 6 E consentita la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi interrati pubblici e/o privati (anche di uso pubblico) purchè compatibili con la salvaguardia di Ville, giardini orti murati e parchi di cui al presente articolo. 9

10 Art. 8 norme transitorie 1 Esclusivamente alle DIA e alle domande di permesso di costruire su lotti liberi presentate al Protocollo comunale in data anteriore a quelle di adozione della presente variante si applica la disciplina previgente. Per ogni altra istanza si applica la disciplina di cui alle presenti norme. 10

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