Risposte alle domande relative alle qualifiche idonee

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1 Risposta ABI alla consultazione preliminare Consob sulla attuazione degli Orientamenti dell ESMA in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti o informazioni sugli strumenti finanziari e i servizi offerti 20 Gennaio 2017 POSITION PAPER

2 Premessa L ABI apprezza l opportunità di fornire propri contributi alla consultazione preliminare avviata dalla Consob per definire come trasporre a livello nazionale gli Orientamenti dell ESMA in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari che fornisce ai clienti consulenza o informazioni sugli strumenti o i servizi finanziari, in attuazione di quanto previsto dall art. 24 e 25 della MIFID II. Si tratta di un tema di grande rilevanza per gli intermediari in considerazione sia della grande attenzione da tempo dedicata alla formazione e qualificazione del personale addetto alla relazione con la clientela sia degli elevati oneri, anche organizzativi e amministrativi, connessi alla attuazione dei richiamati Orientamenti dell ESMA. In relazione a ciò è fondamentale che la declinazione delle misure nazionali a tal fine prevista non introduca ingiustificate limitazioni alle possibili opzioni ammesse dagli Orientamenti dell ESMA, che determinerebbero non solo oneri di attuazione sproporzionati, ma anche difficoltà operative nella relazione diretta con la clientela nella fase di transizione dalla MiFID I alla MiFID II. E altresì fondamentale che una volta terminata tale consultazione la Consob proceda con la massima celerità nell adottare le misure nazionali definitive al fine di consentire agli intermediari di disporre del tempo occorrente a identificare le soluzioni più adeguate in relazione alle proprie esigenze per assicurare la necessaria continuità operativa alla relazione con la clientela nella prestazione dei servizi di investimento e accessori. Risposte alle domande relative alle qualifiche idonee A) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all ipotesi di considerare idonee le seguenti tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio: I. diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell ESMA; II. iscrizione all Albo di cui all articolo 31 del TUF, ovvero superamento dell esame previsto ai fini di tale iscrizione; III. diploma di laurea senza il superamento degli esami di cui al punto i) ovvero diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell ESMA? Pagina 2 di 8

3 L ABI ritiene che le caratteristiche proposte dalla Consob per individuare le qualifiche idonee riducano in modo eccessivo a livello nazionale le opzioni al riguardo ammesse in base ai criteri stabiliti dagli Orientamenti dell ESMA. Si ritiene pertanto necessario ampliare la gamma delle caratteristiche ipotizzate per le qualifiche idonee come di seguito indicato: 1) il diploma di laurea con superamento degli esami nelle materie indicate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell ESMA costituisce una opzione certamente condivisibile. Tuttavia potrebbe risultare molto difficile per gli intermediari avviare la verifica ex post degli esami sostenuti nell ambito del corso di studi universitari, in considerazione: i) del fatto che potrebbero essere trascorsi molti anni dal conseguimento del diploma di laurea da parte del personale già alle dipendenze; ii) delle oggettive difficoltà di reperimento della documentazione al riguardo necessaria; iii) delle numerose incertezze che sorgerebbero in relazione alle variazioni ed evoluzioni intervenute negli anni nell ordinamento e nell offerta formativa universitaria; iv) della potenziale non diretta correlazione tra le conoscenze e competenze dei punti 17 e 18 degli Orientamenti dell ESMA e i singoli esami. Si ritiene pertanto necessario assicurare la più ampia flessibilità aggiungendo al novero dei titoli di studio specialistici e quindi idonei alla qualifica senza necessità di verifica degli esami sostenuti i diplomi di laurea in economia e commercio e similari (es. scienze bancarie, economia degli intermediari finanziari, ecc ), siano essi magistrali o triennali, nonchè i diplomi post laurea di finanza (es. master di secondo livello in finanza). I diplomi di laurea o post laurea diversi da quelli precedenti potranno essere considerati quali titoli qualificanti previa verifica che nel piano di studi siano presenti esami relativi a discipline bancarie e finanziarie. La flessibilità richiesta dovrebbe altresì includere le certificazioni idonee rilasciate da enti muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale (EFPA European Financial Planning Association; EBTN European Banking and Financial Services Training Association Aisbl): DEFS, EFA, EFP ed EFCB; 2) laddove il titolo di studio non rientri tra quelli indicati al punto precedente e pertanto necessiti di essere integrato da uno specifico esame di valutazione, risulta ingiustificatamente restrittivo ammettere quale titolo di studio di base solo il diploma di istruzione secondaria quinquennale, tenuto conto che ci sono molteplici casi di personale in possesso di diploma di istruzione secondaria non quinquennale e alcuni limitati casi di personale in possesso del diploma di terza media aventi una consolidata esperienza nella relazione con la clientela nei servizi di investimento e un livello di conoscenza sviluppato anche tramite la partecipazione a corsi di formazione erogati dall intermediario di appartenenza. Riteniamo indispensabile poter riconoscere la qualifica idonea anche a tali persone, previo superamento dello specifico esame Pagina 3 di 8

4 di valutazione previsto nel documento di consultazione. Il titolo di studio di base può, infatti, non essere rilevante ove debba essere necessariamente integrato dal superamento di uno specifico esame di valutazione. Al riguardo si evidenzia inoltre che il contratto collettivo nazionale del settore del credito prevede da anni a carico delle banche specifici obblighi di addestramento del personale neoassunto e, per la generalità dei dipendenti, l obbligo di assicurare un regime di formazione continua con un minimo di ore formative annuali. Tali previsioni costituiscono un presidio minimo obbligatorio alla formazione/aggiornamento professionale del personale, che le aziende provvedono a differenziare in funzione dei ruoli e ad integrare con ulteriori attività, anche in occasione delle sopravvenute novità normative esterne, delle evoluzioni del modello di servizio, della introduzione di nuovi prodotti o strumenti finanziari. Anche in osservanza di tale obbligo le banche hanno investito in misura significativa nello sviluppo delle conoscenze e competenze del personale che opera nell area dei servizi di investimento; 3) i dipendenti in possesso dei requisiti per ottenere l iscrizione di diritto nell Albo dei consulenti finanziari dovrebbero essere parimenti considerati in possesso dell adeguata qualifica senza dunque dover superare uno specifico esame, a prescindere dall effettiva iscrizione a detto Albo. Al riguardo occorre, inoltre, tenere in considerazione le seguenti casistiche: gli intermediari facenti parte di entità internazionali si trovano spesso a gestire personale che proviene dall estero (o che va a lavorare all estero) all interno della medesima entità giuridica; in tal caso può accadere che il personale in discorso: i) conservi il contratto di lavoro nel paese di provenienza ma venga distaccato presso il paese di arrivo; ii) venga assunto con un contratto di lavoro in toto nel paese di arrivo. Sarebbe dunque importante assicurare che la qualifica del dipendente della medesima entità giuridica ottenuta in un altro Paese UE, sia valevole in Italia (e possibilmente viceversa); è necessario che le future disposizioni Consob siano coordinate con le normative relative all equipollenza e al riconoscimento dei titoli di studio esteri. B) Con riferimento all ulteriore titolo o abilitazione di cui al punto A) iii), si ritiene che lo stesso possa essere utilmente rilasciato da un Università riconosciuta dal MIUR ovvero anche da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale? Pagina 4 di 8

5 In via generale, l ABI condivide che lo specifico esame di valutazione integrativo dei titoli di studio indicati al punto 2 della risposta alla domanda A) possa essere effettuato sia presso o in collaborazione con le Università riconosciute dal MIUR sia presso enti muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale, tenuto conto della esigenza di disporre di una ampia offerta di soggetti abilitati in grado di soddisfare le molteplici richieste di abilitazione che si renderà necessario attivare nel corso del Per sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo intendiamo sia gli standard di certificazione definiti e riconosciuti dall industria bancaria e finanziaria per il tramite di entità quali EFPA ed EBTN sia gli standard di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37. L ABI ritiene, altresì, importante assicurare che l accesso a tale esame di valutazione non sia condizionato dalla frequenza a corsi di formazione, tenuto conto che: in alcuni casi il livello di conoscenza già acquisito dal personale anche per effetto di precedenti corsi di formazione consente l accesso direttamente all esame di valutazione senza bisogno di ulteriore formazione; laddove il personale invece necessiti della previa partecipazione ad un corso di formazione, devono poter essere a tal fine utilizzati i corsi erogati direttamente dagli intermediari finalizzati anche alla formazione su specifiche aree di competenza necessaria per colmare eventuali carenze emerse nell ambito del sostenimento dell esame. Va tuttavia evidenziato come tale disciplina risulterebbe molto impattante nella fase di avvio (in pratica andrebbe applicata a gran parte della rete commerciale) con la conseguenza che potrebbe non esserci il tempo sufficiente per far fare l esame a tutti coloro che necessitano di acquisire una qualifica idonea. In considerazione di ciò e atteso che gli stessi Orientamenti dell ESMA prevedono che l appropriata qualifica è da intendere come qualifica o altro testo o altro corso di formazione, sarebbe opportuno prevedere che per lo meno in fase di partenza possano essere ritenuti validi ed efficaci anche gli specifici esami organizzati direttamente dagli intermediari e non solo quelli sostenuti presso o in collaborazione con università o presso enti accreditati. C) Ritenete utile differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori? La differenziazione delle tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a Pagina 5 di 8

6 quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati servizi di investimento o servizi accessori non appare di particolare utilità per le banche tenuto anche conto della limitata incidenza del personale addetto esclusivamente a fornire informazioni secondo la specifica al riguardo fornita dagli Orientamenti dell ESMA e della opportunità di disporre di un sistema che agevoli la gestione organizzativa ed amministrativa del personale senza creare rigidità. Risposte alle domande sul periodo di tempo ritenuto necessario per acquisire un esperienza adeguata D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all ipotesi di aumentare a 12 mesi la durata dell esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall esame di valutazione di cui al punto B)? La proposta di elevare da 6 a 12 mesi il periodo di esperienza ritenuto adeguato per prestare consulenza nel caso del possesso di un titolo di studio di base integrato con uno specifico esame di valutazione (cfr. punto 2 della risposta alla domanda A) non appare giustificata da solide motivazioni e, stante il breve lasso di tempo a disposizione degli intermediari italiani per adeguarsi alle misure che verranno emanate dalla Consob, rischia di determinare difficoltà agli intermediari nell attuazione della nuova normativa. L ABI richiede pertanto di riconsiderare il punto. E) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all ipotesi di prevedere che siano utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l inizio della prestazione dei servizi pertinenti? Si ritiene utile elevare ai 10 anni precedenti l inizio della prestazione dei servizi pertinenti (ad oggi corrispondenti al numero di anni decorsi dall entrata in vigore della MiFID I) il periodo di tempo da considerare al fine di valutare l esperienza professionale maturata. Ciò anche in considerazione del fatto che gli Orientamenti ESMA fanno riferimento solo ai 6 mesi di esperienza, senza indicare il lasso temporale all interno del quale effettuare la verifica richiesta. Risposte alle domande sul periodo di lavoro sotto supervisione Pagina 6 di 8

7 F) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all ipotesi di prevedere che la possibilità di lavorare sotto supervisione sia mantenuta ad un termine massimo di 4 anni? Non abbiamo osservazioni da formulare rispetto alle proposte al riguardo avanzate nel documento di consultazione. G) Ritenete utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori? Non riteniamo utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori. Risposte alle domande sulla revisione delle qualifiche H) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all ipotesi di prevedere che l intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell intermediario? L ABI ritiene essenziale assicurare agli intermediari la possibilità di valutare direttamente, almeno con cadenza annuale, le esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale. L intermediario è infatti il soggetto più qualificato per effettuare la valutazione periodica (c.d. revisione delle qualifiche), tenuto conto che l intermediario: ha la responsabilità di valutare che il personale abbia i requisiti di conoscenza e competenza richiesti dalla normativa; è l unico soggetto in grado di conoscere con congruo anticipo le innovazioni della propria offerta commerciale e le connesse esigenze formative della propria rete distributiva; deve poter discrezionalmente valutare, in base alle specificità del proprio assetto organizzativo e del modello di servizio adottato, se avvalersi di soggetti esterni, ai quali delegare la totalità o una parte delle attività a tal fine necessarie. I) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all ipotesi di prevedere che la revisione delle qualifiche del personale venga Pagina 7 di 8

8 valutata tramite il superamento di uno specifico esame, da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale? L ABI ritiene che la proposta del documento di consultazione di prevedere che tale valutazione periodica sia svolta tramite uno specifico esame: non trovi alcun fondamento negli Orientamenti dell ESMA, i quali più propriamente si limitano a richiedere che almeno con cadenza annuale gli intermediari riesaminino le qualifiche possedute dal personale al fine di identificare il fabbisogno di crescita formativa necessaria in funzione dello sviluppo professionale, della evoluzione normativa e commerciale; introdurrebbe un elemento di notevole rigidità sotto il profilo organizzativo e dunque oneri di attuazione sproporzionati. Pertanto, si ritiene necessario rimettere alle determinazioni dei singoli intermediari l identificazione delle modalità più efficaci per effettuare la revisione periodica delle qualifiche, valorizzando l attuale impianto interno di aggiornamento professionale nel continuo che le banche già oggi hanno in uso e che nel tempo è stato rafforzato proprio per assicurare una adeguata ed efficace formazione ai propri dipendenti. In particolare in coerenza con gli Orientamenti dell ESMA potrebbe essere effettuato un assessment direttamente dagli intermediari, che applichi le teorie e le buone pratiche più avanzate nel campo della docimologia e sia regolato da una specifica policy interna. Pagina 8 di 8

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