valutazione di adeguatezza prescritta dalla Mifid - Aggiornamenti normativi INFORMAZIONI AI CLIENTI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

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1 Maggio Orientamenti ESMA sui requisiti della valutazione di adeguatezza prescritta dalla Mifid - Aggiornamenti normativi a cura Avv. Roberto Pallante - Partner Conformis in Finance INFORMAZIONI AI CLIENTI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA Gli intermediari dovrebbero informare i clienti che lo scopo della valutazione di adeguatezza è quello di consentire all intermediario di agire nel migliore interesse del cliente. Da valutare possibili integrazioni alle avvertenze del questionario e/o informativa precontrattuale Le informazioni sui servizi di consulenza e gestione di portafogli dovrebbero comprendere le informazioni sulla valutazione di adeguatezza, vale a dire sul processo di raccolta delle informazioni sul cliente e sulla successiva valutazione dell adeguatezza di un determinato strumento finanziario per il cliente. Per il servizio di consulenza dovrebbe specificarsi che l adeguatezza è valutata con riguardo ad ogni raccomandazione, a prescindere dal fatto che si tratti di una raccomandazione di acquisto, di vendita o di mantenimento di uno strumento finanziario. Gli intermediari dovrebbero sottolineare al cliente l importanza di raccogliere informazioni complete e accurate in modo che l intermediario possa raccomandare prodotti o servizi adeguati. Le modalità con le quali sono fornite le informazioni sulla valutazione di adeguatezza dovrebbero consentire l effettuazione di controlli volti a verificare che le informazioni sono state fornite. Da valutare possibili integrazioni alle avvertenze del questionario e/o all informativa precontrattuale Gli intermediari dovrebbero utilizzare esempi indicativi e comprensibili dei livelli di perdita che potrebbero derivare a Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 1

2 seconda del livello di rischio assunto, in modo che il cliente possa comprendere il concetto di rischio di investimento e il rapporto tra il rischio e il rendimento degli investimenti. L intermediario dovrebbe informare il cliente del fatto che lo scopo di tali esempi è quello di contribuire ad esplicitare l atteggiamento del cliente nei confronti del rischio e a determinare i tipi di strumenti finanziari adeguati. Da valutare possibili integrazioni alle avvertenze del questionario e/o all informativa precontrattuale, come l inserimento di una descrizione dei diversi profili di rischio con esempi indicativi dei possibili livelli di perdita Gli intermediari dovrebbero evitare di indicare al cliente che un determinato strumento finanziario è stato da lui ritenuto adeguato o di chiedergli di confermare l adeguatezza di uno strumento o di un servizio. Da valutare possibili integrazioni alle clausole del contratto di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli DISPOSIZIONI PER COMPRENDERE I CLIENTI E GLI INVESTIMENTI Gli intermediari devono poter comprendere i dati essenziali sui loro clienti, nonché le caratteristiche degli strumenti finanziari disponibili per tali clienti. Da valutare possibili impatti procedurali. Viene esplicitato l obbligo per gli intermediari di conoscere gli strumenti finanziari che raccomandano o che acquistano per conto dei clienti Tra i dati essenziali sui loro clienti, gli intermediari dovrebbero considerare, a titolo di esempio: lo stato civile (con particolare riferimento alla capacità del cliente di impegnare beni appartenenti al proprio partner); lo stato di famiglia (con particolare riferimento Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 2

3 alle variazioni suscettibili di influire sulla situazione finanziaria del cliente; es: nascita di un figlio o presenza di un figlio in età universitaria); la situazione lavorativa (con particolare riferimento a situazioni come la possibile perdita del lavoro o la prossimità al pensionamento); il fabbisogno di liquidità per alcuni investimenti; l età del cliente. Da valutare possibili integrazioni alle informazioni da raccogliere con il questionario. Da valutare i conseguenti impatti procedurali sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Gli intermediari dovrebbero tenere conto dell impatto che eventuali modifiche alle suddette informazioni potrebbero determinare per la valutazione di adeguatezza. Da valutare possibili impatti procedurali sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Gli intermediari dovrebbero conoscere i prodotti che offrono e, pertanto, dovrebbero raccomandare investimenti o effettuare investimenti per conto dei clienti solo se comprendono le caratteristiche dei prodotti o degli strumenti finanziari in questione. Da valutare possibili impatti procedurali sul reperimento di informazioni e documentazione sugli strumenti finanziari trattati e sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 3

4 INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE SUI CLIENTI In tutta questa sezione viene esplicitata la possibilità di raccogliere e utilizzare informazioni differenti a seconda del tipo di strumenti finanziari, del tipo di servizio, della portata specifica di ogni servizio, della natura del cliente, delle esigenze e delle caratteristiche del cliente. Da valutare possibili integrazioni alle informazioni da raccogliere con il questionario. Da valutare la stessa possibilità di predisporre una o più versioni del questionario. Da valutare i conseguenti impatti procedurali sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Il principio di proporzionalità consente agli intermediari di raccogliere dai clienti una quantità di informazioni proporzionata ai prodotti o servizi offerti o per i quali il cliente richiede specifici servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli. Tuttavia, nel fornire accesso a strumenti finanziari complessi o rischiosi, gli intermediari dovrebbero valutare la necessità di raccogliere informazioni più approfondite sul cliente rispetto alle informazioni che raccoglierebbero in caso di strumenti meno complessi e rischiosi, in modo da valutare la capacità del cliente di comprendere e sostenere finanziariamente i rischi di tali strumenti. Le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente devono essere sempre raccolte, ma la loro portata può dipendere dal tipo di strumenti finanziari da raccomandare o acquistare. Per strumenti finanziari illiquidi o rischiosi, ad esempio, le informazioni necessarie da raccogliere dovrebbero includere: (a) il reddito fisso e il reddito totale del cliente, se tale reddito è percepito su base permanente o temporanea, la fonte di tale reddito (es: lavoro, pensione, investimenti, locazione); (b) i beni del cliente, comprensivi di investimenti finanziari, beni immobili personali e investimenti immobiliari, fondi pensione, depositi in contante, nonché condizioni e termini di accesso, prestiti e garanzie relativi ai beni suddetti; (c) impegni finanziari regolari del cliente, assunti o che intenda assumere. Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 4

5 Nel determinare le informazioni da raccogliere gli intermediari dovrebbero tenere conto anche della natura del servizio da prestare. Nel caso di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti per valutare la capacità del cliente di comprendere i rischi e la natura di ogni strumento finanziario che l intermediario intenda raccomandare al cliente. Nel caso di gestione di portafogli, il livello di conoscenza ed esperienza del cliente per quanto riguarda tutti gli strumenti finanziari che possono comporre il portafoglio può essere meno dettagliato rispetto alla consulenza in materia di investimenti. Tuttavia, anche nella gestione di portafogli, il cliente dovrebbe almeno comprendere i rischi complessivi del portafoglio e possedere una comprensione generale dei rischi connessi a ogni tipo di strumento finanziario che può essere incluso nel portafoglio. La portata del servizio richiesto dal cliente può influire sul livello di dettaglio delle informazioni raccolte sul cliente. Ad esempio, gli intermediari dovrebbero raccogliere maggiori informazioni sui clienti che richiedono una consulenza sull intero portafoglio finanziario rispetto ai clienti che richiedono una consulenza specifica su come investire un determinato importo che costituisce una quota ristretta dell intero portafoglio. Nel determinare le informazioni da raccogliere, l intermediario dovrebbe inoltre tenere conto della natura del cliente. Nei confronti di clienti più anziani che richiedono una consulenza in materia di investimenti per la prima volta, sarà necessario raccogliere informazioni più approfondite. Nei confronti dei clienti professionali di diritto, le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente dovrebbero essere raccolte laddove siano richieste dagli obiettivi di investimento di tale cliente (es: se l obiettivo di investimento è coprire un rischio, l intermediario dovrà ottenere informazioni dettagliate su tale rischio). Le informazioni da raccogliere dipendono anche dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente. Se gli obiettivi di investimento del cliente sono multipli e/o a lungo termine, l intermediario dovrebbe acquisire informazioni più dettagliate sulla situazione finanziaria di Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 5

6 tale cliente rispetto a quelle che raccoglierebbe nel caso di richiesta di un investimento sicuro a breve termine. AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI SUI CLIENTI Gli intermediari devono adottare misure ragionevoli per verificare l affidabilità delle informazioni raccolte. Gli intermediari dovrebbero valutare l eventuale presenza di evidenti inesattezze nelle informazioni fornite dai propri clienti, nonché garantire che le domande poste a questi ultimi possano essere comprese correttamente e che qualsiasi metodo studiato per raccogliere le informazioni sia elaborato in modo tale da ottenere le informazioni richieste per la valutazione di adeguatezza (evitando, ad esempio, domande che conducano verso un investimento specifico). Da valutare possibili integrazioni alle informazioni da raccogliere con il questionario o possibili revisioni della formulazione di alcune domande. Da valutare i conseguenti impatti procedurali sull analisi delle informazioni raccolte e/o sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Nelle domande con le quali raccogliere le informazioni gli intermediari dovrebbero curare di controbilanciare le autovalutazioni richieste ai clienti con dati oggettivi. L intermediario dovrebbe chiedere al cliente: (a) di specificare quali tipi di strumenti finanziari conosce (invece di chiedergli se ritiene di avere sufficiente esperienza per investire); (b) di specificare dati oggettivi sulla sua situazione finanziaria (invece di chiedergli se ritiene di avere fondi sufficienti per effettuare investimenti); (c) di specificare quale livello di perdita è disposto ad accettare in un determinato periodo di tempo, sia su investimenti individuali, sia sull intero portafoglio (invece di chiedergli se si sente in grado di sostenere rischi). Da valutare possibili integrazioni alle informazioni da raccogliere con il questionario o possibili revisioni della formulazione di alcune domande, eliminando le mere autovalutazioni del cliente Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 6

7 Gli intermediari dovrebbero curare che il software o la metodologia utilizzate per la definizione del profilo di rischio includano controlli di coerenza delle risposte fornite dai clienti per evidenziare contraddizioni tra varie informazioni raccolte. Da valutare possibili impatti procedurali sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Gli intermediari dovrebbero adottare misure ragionevoli per attenuare i rischi connessi alle metodologie di profilazione (ad es. per mitigare il rischio che il cliente modifichi le risposte fornite per accedere a strumenti finanziari che potrebbero non essere per lui adeguati). Da valutare possibili impatti procedurali sull analisi delle informazioni raccolte Nei casi di contraddizioni rilevanti presenti tra le varie informazioni raccolte, gli intermediari dovrebbero contattare il cliente con l intento di risolvere eventuali incoerenze o inesattezze materiali (es: cliente con profilo di rischio prudente e obiettivi di investimento ambiziosi). Da valutare possibili impatti procedurali AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI CLIENTI In tutta questa sezione viene esplicitato l obbligo per l intermediario di mantenere aggiornate le informazioni sul cliente necessarie alla valutazione di adeguatezza. Da valutare possibili impatti procedurali in termini di informazioni da mantenere aggiornate, modalità dell aggiornamento, azioni conseguenti alla ricezione di informazioni aggiornate, frequenza dell aggiornamento, impatto sul profilo di rischio del cliente. Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 7

8 Nei casi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli prestate in via continuativa, l intermediario dovrebbe conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente per poter effettuare la valutazione di adeguatezza. L intermediario dovrebbe definire: (a) quali informazioni raccolte dovrebbero essere soggette ad aggiornamento e con quale frequenza; (b) le modalità dell aggiornamento, le misure da adottare quando si ricevono informazioni aggiuntive o aggiornate o quando il cliente non fornisce le informazioni richieste. La frequenza dell aggiornamento dovrebbe variare a seconda dei profili di rischio dei clienti. Un profilo di rischio più elevato dovrebbe richiedere un aggiornamento più frequente rispetto a un profilo di rischio più basso. Inoltre alcuni eventi dovrebbero portare in automatico a un processo di aggiornamento (es: raggiungimento età pensionabile). A seguito dell aggiornamento delle informazioni raccolte, le misure da adottare dovrebbero comprendere, ove pertinente, la modifica del profilo di rischio. INFORMAZIONI SUI CLIENTI NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE O GRUPPI (In tutta questa sezione vengono esplicitati i criteri per la valutazione dell adeguatezza nei casi di clienti persone giuridiche, pluralità di clienti persone fisiche, clienti persone fisiche assistite da procuratori. Da valutare possibili impatti sulle clausole del contratto di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli. Da valutare possibili impatti procedurali sull individuazione del soggetto da sottoporre alla valutazione di adeguatezza e/o dal quale Nei casi di rapporti con persone giuridiche o con una pluralità di persone fisiche o con una persona fisica rappresentata da un procuratore, ove il quadro giuridico applicabile non consenta di individuare chi deve essere soggetto alla valutazione di adeguatezza oppure non sia stato nominato un rappresentante comune, l intermediario dovrebbe concordare con il cliente chi Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 8

9 dovrebbe essere soggetto alla valutazione di adeguatezza e il soggetto da cui raccogliere le informazioni, curando di conservare evidenza di tale accordo. Nei casi indicati l intermediario dovrebbe definire una procedura per determinare chi dovrebbe essere soggetto alla valutazione di adeguatezza. Tale procedura dovrebbe prevedere che gli interessi di tutte le persone coinvolte e le relative esigenze di protezione siano prese in considerazione. Se non vi è alcun accordo e le informazioni delle diverse persone differiscano tra loro, l intermediario dovrebbe prendere in considerazione il soggetto più pertinente al riguardo, vale a dire il soggetto: (a) con la situazione finanziaria più debole; e/o (b) con gli obiettivi di investimento più prudenziali; e/o (c) con le minori esperienze e conoscenze. Nel caso di persone giuridiche, il profilo di rischio del cliente dovrebbe rispecchiare le capacità delle diverse persone autorizzate ad adottare decisioni in materia di investimenti. DISPOSIZIONI NECESSARIE A GARANTIRE L ADEGUATEZZA DI UN INVESTIMENTO Gli intermediari dovrebbero dotarsi di procedure e metodologie per tenere conto, nella valutazione di adeguatezza degli investimenti, di tutte le caratteristiche specifiche pertinenti di ciascun cliente e di ciascuno strumento finanziario. Da valutare possibili impatti procedurali sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza Dette procedure dovrebbero garantire all intermediario che: (a) i servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli tengano conto di un adeguato livello di diversificazione del rischio; (b) il cliente abbia una comprensione adeguata del rapporto tra il rischio e il rendimento, ad esempio della fisiologica bassa remunerazione degli investimenti privi di rischio; (c) la situazione finanziaria del cliente possa finanziare gli investimenti e Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 9

10 il cliente possa sostenere eventuali perdite derivanti dagli investimenti; (d) tutte le raccomandazioni prestate o le operazioni effettuate tengano conto, nel caso di prodotti illiquidi, del periodo di tempo per il quale il cliente intende conservare l investimento; (e) eventuali conflitti di interessi non incidano negativamente sulla qualità della valutazione di adeguatezza. Da valutare possibili impatti procedurali sulla metodologia di valutazione dell adeguatezza CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Gli intermediari sono tenuti ad adottare procedure di conservazione della documentazione elaborate in modo da consentire la verifica ex post del motivo per cui è stato effettuato un investimento. Da valutare possibili impatti procedurali in termini di conservazione delle valutazioni alla base degli investimenti raccomandati o effettuati per conto dei clienti L intermediario è tenuto a mantenere tutte le informazioni pertinenti sulla valutazione di adeguatezza, ivi comprese le informazioni sul cliente (incluse le modalità di impiego ed interpretazione delle informazioni per definire il profilo di rischio del cliente) e le informazioni sugli strumenti finanziari raccomandati al cliente o acquistati per suo conto. Tali evidenze dovrebbero comprendere: (a) eventuali modifiche apportate dall intermediario circa la valutazione di adeguatezza, in particolare eventuali modifiche del profilo di rischio del cliente; (b) i tipi di strumenti finanziari adeguati a tale profilo e le ragioni alla base di tale valutazione, nonché eventuali modifiche e relative motivazioni. Da valutare possibili impatti procedurali in termini di conservazione delle informazioni sul cliente e sugli strumenti finanziari trattati Valutazione adeguatezza - Orientamenti ESMA 10

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