MiFID. - MarKets in Financials Instruments Directive-
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- Agnella Papi
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1 MiFID - MarKets in Financials Instruments Directive- Il 1 Novembre 2007 entrerà in vigore la nuova disciplina sui servizi di investimento, gli strumenti finanziari ed i mercati: la MiFID. E articolata in tre atti normativi e tende alla massima armonizzazione a livello comunitario delle norme che disciplinano i servizi finanziari. Per cui abbiamo. La direttiva di primo livello, 2004/39/CE, la MiFID; La direttiva di secondo livello, 2006/73/CE, relativa ai requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e alle modalità di svolgimento sia dei servizi che delle attività di investimento; Il regolamento di secondo livello, 1287/2006, relativo alle operazioni di negoziazione, alla trasparenza dei mercati di negoziazione e all ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni. La MiFID ha lo scopo di rendere più competitivi i mercati e tutelare maggiormente gli investitori in considerazione di un offerta di servizi di investimento sempre più complessa: la clientela dovrà trovarsi nella condizione di poter valutare correttamente ciò che viene proposto. Sempre in riferimento alla tutela dell investitore saranno operative tutta una serie di norme che riguarderanno la trasparenza e la gestione del conflitto di interessi. Si procederà alla profilatura della clientela proprio per rendere i servizi offerti ancor più adeguati ed appropriati. Gli intermediari, dal canto loro, dovranno investire sulla struttura informatica, sulla formazione ed organizzare le procedure di trasparenza nella gestione del risparmio e del private banking. In attesa che Consob e Banca d Italia emanino i regolamenti definitivi di attuazione della Direttiva, elencheremo sinteticamente alcuni importanti passaggi del Decreto Legislativo, con il quale, nello scorso settembre è stata recepita, dal nostro Paese, la direttiva di primo livello (2004) e quella di secondo livello (2006)- quest ultima contiene le regole di attuazione dei principi enunciati nel primo livello-. Il Decreto, come si è detto, entrerà in vigore il 1 Novembre: per adeguare i contratti in essere vi sarà tempo sino al 30 Giugno Ma attenzione la scadenza del 30/6/2008 fa riferimento soltanto ad un mero adeguamento formale dei contratti sottoscritti dai vecchi clienti non si riferisce all applicabilità delle norme che entreranno, invece, subito in vigore ed avranno efficacia immediata per clienti sia vecchi che nuovi.
2 Dal 1 Novembre i contratti dei nuovi clienti devono essere in regola con la MiFID, ci sono invece 7 mesi di tempo per sostituire i contratti dei vecchi clienti. Per ciò che riguarda le Autorità di Vigilanza, tramite nuove forme di collaborazione, stabilite dal protocollo d intesa per il coordinamento delle funzioni di vigilanza, si tenderà ad una chiara individuazione delle responsabilità per eliminare sovrapposizioni di compiti e a regolare lo scambio di informazioni: il tutto finalizzato ad ottimizzare l efficacia e la trasparenza del modello. Mercati Finanziari e Sedi alternative di negoziazione. La MiFID introduce una importante novità: l abolizione dell obbligo della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati affiancando agli stessi nuove sedi di negoziazione. La conseguenza sarà che accanto alle Borse ufficiali potranno nascere i cosiddetti MTF -sistemi multilaterali di negoziazione- sui quali potranno essere quotati e negoziati gli stessi titoli quotati sui listini ufficiali. Gli intermediari potranno compensare al loro interno gli ordini ricevuti dalla clientela internalizzatori sistematici-. Per internalizzatore sistematico si intende un impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini del cliente, al di fuori di un Mercato Regolamentato (MR) o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF): --- Le disposizioni relative al funzionamento di questi intermediari sono estremamente articolate --- Consulenza Importanti novità sono introdotte dalla MiFID per ciò che concerne la consulenza inserita tra i servizi di investimento (non più servizio accessorio) e sottoposta ad autorizzazione e vigilanza da parte della Consob. Il servizio di investimento potrà essere svolto soltanto da soggetti autorizzati, quali le imprese di investimento che potranno effettuare la consulenza tramite i promotori finanziari e i dipendenti che ne abbiano titolo (funzionari di banca che possano dimostrare lo svolgimento dell attività professionale nei 3 anni precedenti l iscrizione all Albo dei Consulenti), nonché dalle società o da persone fisiche che potranno esercitare in proprio tale attività. In quest ultimo caso le società o i singoli individui dovranno essere in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza oltre che patrimoniali, che saranno stabiliti con Regolamento Ministeriale. E istituito l Albo dei Consulenti Finanziari tenuto da un Organismo i cui rappresentanti sono nominati dal Ministero dell Economia. L Organismo ha personalità giuridica, è ordinato in forma di associazione ed avrà compiti di vigilanza sui consulenti sanzionando, con la sospensione o la radiazione dall Albo stesso, chi viola le norme.
3 La Consob regolamenta le modalità di tenuta dell Albo, detta le regole di condotta che i consulenti sono tenuti a rispettare, le modalità di tenuta della documentazione e gli obblighi di formazione professionale. Disciplina l attività dell Organismo stesso. Entrando maggiormente nel merito viene precisato che non sono configurati come consulenza gli atti preparatori (compresa l illustrazione delle caratteristiche di specifici strumenti finanziari), alla prestazione di un servizio di investimento o allo svolgimento di una attività di investimento (es. il collocamento) quando da tale attività non derivino raccomandazioni personalizzate. Raccomandazione personalizzata: quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. L attività di consulenza viene quindi ben identificata e distinta dalla semplice fornitura di consigli generici onde poter applicare con precisione e trasparenza gli obblighi più rigorosi. Come accennato viene garantito un livello più elevato di tutela per l investitore poiché il consulente dovrà acquisire tutte le informazioni necessarie atte a valutare l adeguatezza delle raccomandazioni prestate. Gli intermediari, quando effettuano consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio sono obbligati ad acquisire informazioni approfondite sul cliente (redditi, patrimonio finanziario ed immobiliare, rischi ai quali è esposto, obbiettivi ed orizzonte temporale dell investimento da effettuare) per essere in grado di raccomandare i sevizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti. La clientela non disposta a fornire informazioni così riservate potrà chiedere alla banca di effettuare il solo servizio di negoziazione. Si prefigura in questo modo la disciplina regolamentare della c.d. (execution only), dove l impresa non è obbligata ad acquisire le informazioni dai clienti per la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza e non ha l onere di determinare l idoneità degli strumenti finanziari per i quali riceve o esegue gli ordini da parte della stessa clientela. Questo a condizione che tali prodotti non siano complessi (come i derivati o prodotti legati ad essi); il servizio sia prestato su iniziativa del cliente; che lo stesso cliente sia stato informato che la banca non è in grado di fare la valutazione di adeguatezza. Vengono individuate tre tipologie di cliente: 1. Controparti qualificate. 2. Clienti professionali. 3. Clienti al dettaglio. Ovviamente le prime due categorie saranno meno protette dalle normative rispetto alla clientela retail. Il Decreto individua le controparti qualificate.
4 Consob può completare l elenco, con regolamento,qualificando altri soggetti privati come controparti qualificate. I clienti professionali hanno una tutela attenuata, in modo particolare dal punto di vista informativo. I clienti professionali privati sono identificati dalla Consob, quelli Pubblici dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Conflitto di interesse Gli intermediari sono obbligati ad adottare ogni misura per identificare e gestire i conflitti di interesse in modo che non incidano negativamente sugli interessi della clientela. Se gli interventi adottati per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per avere la certezza che questi conflitti non danneggino i clienti, prima di agire per loro conto, gli intermediari sono tenuti ad avvisare i clienti della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. Gli intermediari, quando eseguiranno un ordine, sono obbligati a monitorare le condizioni praticate nelle sedi di negoziazione cui accedono per garantire il miglior risultato possibile al cliente incluso prendere in considerazione prezzo, costo, velocità e probabilità di esecuzione (best execution) Come i colleghi avranno notato non siamo volutamente entrati nel dettaglio di queste disposizioni poiché molto articolate. Vengono modificati ed integrati dalle nuove norme: il TUF, il decreto attuativo Consob 11522/98 e Consob 11766/98 (relativo alle imprese di investimento). I Regolamenti Attuativi, che saranno emanati a breve, dovranno chiarire alcuni passaggi relativi alla interpretazione ed applicazione delle norme contenute della Direttiva. Unica riflessione che possiamo formulare è quella che ci vorrà tempo affinché, oltre alle norme, cambi l atteggiamento culturale verso il valore del risparmio. Mifid rappresenterà un passaggio destinato a mutare l industria finanziaria, i cambiamenti non saranno di poco conto così come andranno valutate attentamente le ricadute sui lavoratori Le OOSS di Antonveneta, quindi, ben consapevoli delle difficoltà che i dipendenti incontreranno nell acquisire le informazioni necessarie, per svolgere correttamente il loro compito, hanno chiesto all Azienda il massimo sforzo nel supportare, sia in termini di formazione che a livello informatico, tutti i lavoratori. Evidenziamo che, coloro che sono meno coinvolti in ruoli commerciali, lamentano difficoltà nel completare il corso online proposto dalla Banca. Il corso, infatti, è rivolto a tutti i dipendenti ma molti colleghi non hanno una particolare confidenza con alcune
5 terminologie tecniche e quindi è nostra intenzione di reiterare all Azienda la richiesta di implementare la formazione in aula. Un altro delicato aspetto è il problema dell aggiornamento della contrattualistica da adottare e sostituire in relazione all offerta di prodotti finanziari (ovviamente, in questa prima fase, è una delle maggiori preoccupazioni per gli addetti ai lavori). Abbiamo verificato l attività svolta in merito alla MiFID negli altri Istituti e possiamo confermare che la nostra Banca è in linea rispetto al Sistema (per l organizzazione e la divulgazione di informativa inerente alla Direttiva), comunque vogliamo rassicurare i lavoratori circa l attenzione costante, con la quale il Sindacato seguirà le ricadute, che queste complesse normative avranno sull attività lavorativa.
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