Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal D.Lgs 106/09. Cantieri temporanei o mobili

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1 Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza d Armi, Ravenna Tel: , Fax: , segreteria@servin-c.it Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal D.Lgs 106/09 Cantieri temporanei o mobili Arch. Mara Roncuzzi NOVEMBRE 2009 Relatore: Mara Roncuzzi 1

2 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89, Allegato X LE TEMATICHE 1) Definizione di cantiere 2) Le figure principali per la gestione della sicurezza in cantiere 3) Il committente e il responsabile dei lavori 4) L impresa affidataria 5) La qualificazione delle imprese 6) La Patente a punti Relatore: Mara Roncuzzi 2

3 DEFINIZIONE DI CANTIERE CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89, Allegato X E cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Relatore: Mara Roncuzzi 3

4 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89, Allegato X LA FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE Committente CSP Responsabile Lavori Cooperazione e coordinamento CSE Imprese Lavoratori Autonomi Relatore: Mara Roncuzzi 4

5 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89, c.1, lett. b), c) LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Responsabile dei lavori: soggetto che può incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile del procedimento; Relatore: Mara Roncuzzi 5

6 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89, c.1, lett.e), f) LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA Coordinatore in fase di progettazione: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione dell opera in materia di sicurezza e di salute (redige PSC e Fascicolo del fabbricato) Coordinatore in fase d esecuzione: soggetto incaricato, dal committente, di seguire l esecuzione dell opera in materia di sicurezza e di salute con sopralluoghi in cantiere. Non può essere il DdL delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Relatore: Mara Roncuzzi 6

7 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89, c.1, lett. d), i), i-bis) LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA Impresa affidataria: si rimanda al capitolo specifico Impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione Relatore: Mara Roncuzzi 7

8 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 93, art.101 c. 6-bis IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI Relatore: Mara Roncuzzi 8

9 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 90, c.2-8; c Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori 1) NOMINA DEL COORDINATORE Quando ci vuole il coordinatore? Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. La nomina va effettuata contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, per il coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell'affidamento dei lavori, per il coordinatore per l'esecuzione (CSE). Se si tratta di lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo inferiore ai euro, ci sono delle piccole variazioni burocratiche, ma la sostanza rimane la stessa. N.B: Se all inizio era prevista una sola impresa ma in seguito se ne aggiunge una seconda, si deve designare il CSE. Relatore: Mara Roncuzzi 9

10 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 90, c.1 Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori 2) PROGETTAZIONE DELL'OPERA pianifica i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente tra loro. prevede la durata di realizzazione dei vari lavori o delle fasi di lavoro. prende in considerazione il PSC e il Fascicolo del Fabbricato. In mancanza di questi, del DURC o della Notifica Preliminare, il titolo abilitativo, cioè DIA o PdC, è sospeso. Relatore: Mara Roncuzzi 10

11 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 90, c.2-8; c.10-11; art. 99 Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori 2) ESECUZIONE DELL'OPERA Comunica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE. Deve trasmettere la notifica preliminare compilata come da Allegato XII all ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Relatore: Mara Roncuzzi 11

12 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 90, c.9 Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori Anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o L.A., quindi SEMPRE a)verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all allegato XVII. b)richiede la dichiarazione dell'organico medio annuo. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui Allegato XI le modalità sono semplificate. c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, copia della notifica preliminare, il DURC di imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). Relatore: Mara Roncuzzi 12

13 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 93, art.101 c. 6-bis Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori: Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori da (agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)): Verifica che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo del fabbricato Verifica che il CSE svolga tutti i suoi compiti, tranne la sospensione in caso di pericolo grave e imminente. Il committente o responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli obblighi a carico del DdL dell'impresa affidataria previsti dall'articolo comma 3-bis e 3-ter. Relatore: Mara Roncuzzi 13

14 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 93, art.101 c. 6-bis L'IMPRESA AFFIDATARIA Relatore: Mara Roncuzzi 14

15 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 89c.1, lett. i) FIGURA INTRODOTTA CON IL D.LGS 81/08 E SPECIFICATA NEL CORRETTIVO 106/09: DEFINIZIONE: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un CONSORZIO tra imprese, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Relatore: Mara Roncuzzi 15

16 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 97 c.1,2,3 ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. Relatore: Mara Roncuzzi 16

17 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Art.97, c.3-bis e 3-ter ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e altra attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Relatore: Mara Roncuzzi 17

18 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 93, art.101 c. 6-bis LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE Relatore: Mara Roncuzzi 18

19 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Allegato XVII Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio b) documento di valutazione dei rischi c) DURC d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs 81/08 Relatore: Mara Roncuzzi 19

20 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Allegato XVII 4.2) Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08 e) DURC Relatore: Mara Roncuzzi 20

21 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 93, art.101 c. 6-bis LA PATENTE A PUNTI Relatore: Mara Roncuzzi 21

22 La patente a punti CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art.27 Con il correttivo si è introdotto il concetto, ma l'applicazione viene rimandata ai decreti attuativi di futura emanazione. In sostanza l'impresa, come l'automobilista, ha a disposizione una patente dotata di un punteggio pieno iniziale per quanto riguarda la rispondenza alle norme di sicurezza. In caso di accertate violazioni alla normativa che portino sino all'azzeramento dei punti non sarà più possibile per l'impresa svolgere attività nel settore edile. Relatore: Mara Roncuzzi 22

23 CORRETTIVO AL T.U. SICUREZZA: DELEGHE E SISTEMA SANZIONATORIO Ravenna, 6 novembre 2009

24 Le deleghe in materia di sicurezza (art. 16 T.U.) Il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità mediante espressa delega di funzioni fatta eccezione per gli obblighi indicati dall art. 17 T.U.: Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

25 Limiti e condizioni per una delega efficace La delega deve risultare da atto scritto recante data certa il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate La delega deve attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

26 Pubblicità Alla delega.. deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità Chiarimento del Dipartimento per la regolazione del mercato Ministero dello sviluppo economico del 07/10/2008 E sufficiente che dell avvenuta delega di funzioni sia data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal modo, l informazione risulta più efficace, in quanto di apprendimento più facile e immediato (es. circolare interna, affissione in luogo accessibile a tutti) Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

27 Obbligo di vigilanza La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4. Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

28 Obbligo di vigilanza Prima del correttivo al T.U.: La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4 Dopo il correttivo al T.U.: L obbligo (di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite) si intende assolto Presunzione legale relativa: Si presume, salvo prova contraria, assolto l obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, che abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro contenente un idoneo sistema di controllo Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

29 Sub-delega Inserito nuovo comma 3-bis all art. 16 T.U. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata trasferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

30 Sub-delega 1. Necessaria autorizzazione del datore di lavoro alla sub-delega (direttamente nella delega primaria opp. in un successivo atto separato) 2. Rispetto degli stessi requisiti di forma e di sostanza richiesti per la delega primaria (atto scritto recante data certa; requisiti di professionalità ed esperienza; trasferimento di poteri organizzativi, gestionali e di controllo; autonomia di spesa; accettazione scritta; adeguata e tempestiva pubblicità interna) 3. Obbligo di vigilanza del sub-delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al sub-delegato il datore di lavoro dovrà vigilare sul delegato, controllando che il delegato medesimo vigili, a sua volta, sul sub-delegato 4. Divieto di ulteriori livelli di delega oltre quello della sub-delega Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

31 Sub-delega Il delegato può, a sua volta, delegare specifiche funzioni, conseguentemente: la seconda delega non può consistere nel trasferimento al sub-delegato di tutte le funzioni attribuite al delegato con la prima delega Entro quali limiti le funzioni del delegato sono sub-delegabili? Si ritiene che sia valida la sub-delega anche della quasi totalità delle funzioni delegate, purché al delegato principale resti il potere di coordinamento, di indirizzo e di organizzazione, oltre che di controllo del sub-delegato Inoltre, in caso di sub-delega, tutte le comunicazioni e le richieste del subdelegato (compresa la richiesta di integrazione del budget) vanno rivolte al primo delegato e non al datore di lavoro Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

32 Prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94) In caso di reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda (contravvenzioni) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario l organo di vigilanza può anche imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori L organo di vigilanza deve, comunque, riferire al PM la notizia di reato inerente la contravvenzione Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

33 Prescrizione obbligatoria: verifica dell adempimento Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo modi e termini fissati nella prescrizione In caso di adempimento alla prescrizione: il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell ammenda stabilita per la contravvenzione commessa La contravvenzione si estingue Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

34 Prescrizione obbligatoria: quando è applicabile? Con il correttivo al T.U.: art. 301 T.U. anche per violazioni punite con la sola ammenda, oltre che con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda art. 301-bis T.U. istituto analogo alla prescrizione obbligatoria per gli illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa ( In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, al fine di estinguere l illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo ) puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante il ripristino delle condizioni di legalità Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

35 Provvedimento di sospensione (art. 14 T.U.) Il provvedimento di sospensione è adottato quando in sede di verifica ispettiva: è riscontrato l impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro in attesa del decreto, le violazioni sono quelle dell Allegato 1 al T.U. N.B.: con riguardo al lavoro irregolare, la sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l unico occupato dell impresa Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

36 Provvedimento di sospensione Con il correttivo al T.U. è stato chiarito che il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni È possibile, quindi, ritenere che la sospensione non riguardi l intera attività dell impresa, ma solo l unità produttiva o il cantiere (o servizio) in cui sono state riscontrate le violazioni Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

37 Provvedimento di sospensione: organi competenti Organi di vigilanza del Ministero del lavoro Comando provinciale dei vigili del fuoco, relativamente all accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi Organi di vigilanza delle ASL, con riguardo all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro N.B.: è stato precisato che si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal trasgressore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole (violazioni della stessa disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate nell All. 1, in attesa di decreto) Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

38 Interdizione alla contrattazione con le P.A. Il provvedimento di sospensione è comunicato all Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti adotta un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche (durata minima: la stessa del provvedimento di sospensione disposto dagli organi ispettivi; durata massima: due anni) Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

39 Revoca del provvedimento di sospensione Il provvedimento di sospensione può essere revocato, dallo stesso organo che lo ha adottato, alle seguenti condizioni: per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro 1. regolarizzazione dei lavoratori 2. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza 3. pagamento di una somma (aggiuntiva) pari a euro in caso di sospensione per lavoro irregolare e pari ad euro in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza delle ASl 1. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza 2. pagamento di una somma (aggiuntiva) unica pari ad euro Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

40 Pena del solo arresto Art. 14, comma 10, T.U. mancato rispetto del provvedimento di sospensione disposto per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Pena dell arresto fino a 6 mesi Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

41 Pena del solo arresto Art. 55, comma 2, T.U. omessa valutazione del rischio (e, quindi, mancata elaborazione del documento): 1. nelle aziende a rischio incidente rilevante ed in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni, da esposizione all amianto o atmosfere esplosive 2. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori 3. nei cantieri temporanei e mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese ed entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno Pena dell arresto da 4 a 8 mesi Ravenna 6 novembre 2009 Federica Buzzi

42 Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA) Tel: , Fax: , segreteria@servin-c.it TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09: PARTE GENERALE Novembre 2009 Dott. Massimo Stanghellini 1

43 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08) INTEGRAZIONI E MODIFICHE PREVISTE DAL D.Lgs.106/09 (Correttivo) RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 2

44 D.Lgs.81/08 ENTRATA IN VIGORE DEL TU Normativa base di riferimento L. 3 agosto 2007, n (su G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ; in vigore dal 25 agosto 2007 (Delega per elaborazione nuovo TU, tesserino, DUVRI, disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare). D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (su S.O. alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ; in vigore dal 15 maggio D.Lgs. 3 agosto 2009, n (su S.O. alla G.U. n. 141/L del 5 agosto 2009) Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; in vigore dal 20 agosto RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 3

45 D.Lgs.81/08 ENTRATA IN VIGORE DEL TU Oggetto Riferimento normativo Termine Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato Apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi Divieto delle visite mediche preassuntive Comunicazione annuale all INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Disposizioni in materia di protezione da radiazioni ottiche artificiali Emanazione dei decreti attuativi per alcuni settori pubblici e particolari Disposizioni in materia di protezione da campi elettromagnetici (C.E.M.) Eliminazione della facoltà, per il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori, di autocertificare l avvenuta valutazione dei rischi Obbligo per il datore di lavoro di comunicare all INAIL (o IPSEMA per il settore marittimo) dei dati relativi agli infortuni sul lavoro: che comportino un assenza di almeno un giorno, escluso quello dell evento, a fini statistici e informativi; che comportino un assenza superiore ai tre giorni, a fini assicurativi. D.Lgs. 81/08 Art. 28, c.1-bis D.Lgs. 81/08 Art. 28, c.2 D.Lgs. 81/08 Art. 41, c.3, lett. a) D.Lgs. 81/08 Art. 18, c.1, lett. aa) D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08 Art. 3, c.2 D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08 Art. 29, c.5 D.Lgs. 81/08 Art. 18, c.1, lett. r) Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del 12/05/2009 Elab. Proc. Art.6 01/08/2010 AGGIUNTA DATA ATTESTATA ELIMINATO 20/08/ /04/ /05/ /04/ mesi dalle Linee guida di cui art.6 30/06/2012 Entro 6 mesi dall entrata in vigore del DM sul SINP RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 4

46 PREMESSA E FINALITA DEL TU LEGISLAZIONE NAZIONALE TRIPARTITICA STATO REGIONI PARTI SOCIALI (Assoc. Datoriali, Sindacati) PROBLEMA: Oggi Stato e Regioni non si parlano, per cui vi è un rallentamento nell iter approvativo dei vari decreti a cui rimanda il D.Lgs.81/08 RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 5

47 PREMESSA E FINALITA DEL TU I 3 STEP DELLA SICUREZZA ORGANIGRAMMA E DEFINIZIONE CHIARA DEI RUOLI AZIENDALI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CONDIVISA CON MC, RSPP e RLS INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 6

48 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Avere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e coerente applicabilità del regime sanzionatorio. Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni. Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità. L introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) da parte del DL, evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto. E ora prevista la sub-delega da parte del soggetto delegato. Delega va sempre in forma scritta e in DATA CERTA (idem per subdelega) Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura apposito percorso formativo. Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all art.11 comma 3- bis, si prevede un incentivo per la riduzione del premio INAIL per l adozione di buone prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 7

49 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Costituzione della Commissione consultiva permanente (art.6), con compiti di indirizzo, procedure semplificate per modelli organizzativi e gestionali, procedure standardizzate per DUVRI, linee guida per stress lavoro correlato, criteri di qualificazione della figura del formatore,.. Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore coordinamento dell attività di Vigilanza e Controllo. Introduzione della Commissione per l Interpello (art.12), le cui indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l esercizio delle attività di vigilanza. Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l istituzione del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come definito all art.8. Comunicazione INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano un assenza dal lavoro di almeno 1, dovranno essere caricati sul SINP 6 mesi dopo istituzione sistema informativo. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 8

50 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Una più estesa definizione di Lavoratore, che ricomprende anche nuove figure previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1 agosto 1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l art.21 dei lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato. Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (art.37) (lavoratori stranieri). RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 9

51 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa attestazione alle aziende qualificate. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 10

52 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE Per il personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi (15/05/2010) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Art. 3, comma 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 11

53 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all articolo 21. Con accordi tra il volontario e l associazione di volontariato o l amministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell ambito della medesima organizzazione. Rimangono esclusi dal campo di applicazione i Volontari delle associazioni culturali e sportive (già esclusi prima sia dal D.Lgs.81/08 e dal D.Lgs.626/94) RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 12

54 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE Ai Lavoratori a domicilio, si ribadisce fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ad esempio il DIVIETO di utilizzo di sostanze pericolose per la salute. Ai piccoli imprenditori (iscritti in una sezione particolare del registro delle imprese) si applica tutto il TU e non solo l art.21, come specificato invece per i componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti Nell ipotesi di prestatori di lavoro nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell utilizzatore. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 13

55 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 14

56 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I (art.4): COMPUTO LAVORATORI Nel Computo dei lavoratori non sono considerati i lavoratori in prova. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. Nel computo dei lavoratori non sono considerati i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ma devono essere tutelati come soggetti equiparati) RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 15

57 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: DVR Il D.Lgs.81/08 aveva tolto i 90 giorni dall inizio attività per la redazione del DVR per una Impresa di nuova costituzione. Sono stati ripristinati dal CORRETTIVO; in questo modo Azienda ha reale possibilità di sviluppare DVR più approfondito e calato nella realtà produttiva. Più correttamente, l art.28, comma 3-bis, afferma che occorre una immediata valutazione (anche ai fini della sorveglianza sanitaria), mentre il DVR può essere redatto entro i 90 giorni. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 16

58 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: DATA CERTA SU DVR Data certa del DVR (Notaio, Timbro postale, firma digitale), con tutta una serie di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale della stessa. Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con Data Certa o di Data Attestata, ovvero DVR sottoscritto dal DL, dall RSPP, dal RSL o RLST e dal MC. (Note: Data certa SI sul DVR, No sull autocertificazione. POS redatto ai sensi del Titolo IV, ad oggi non è chiaro, ma la DPL lo chiede, quindi in attesa di chiarimenti occorre DATA CERTA o DATA ATTESTATA (Firme). Sul DVR firmano i soggetti presenti. Se c è RLST, si invia DVR (o schede riassuntive) all OPTA; se non c è RLST ed è presente solo DL, meglio fare DATA CERTA, per essere certi della controprova. Meglio Firma digitale rispetto a PEC, in quanto quest ultima non ben definita dal Codice Civile e dal Garante (anche se utilizzata da molti) RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 17

59 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: DVR Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente. Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi. Fra i rischi, da considerare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (es. atipici, TD, occasionali ) La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 18

60 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: DVR Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. Valutazione Stress lavoro correlato prorogata al 1 agosto 2010 RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 19

61 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: DVR Eliminazione dell autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro il 2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP è obbligatoriamente una figura interna. Art. 29, comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il DVR deve, in questi casi, essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 20

62 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE TITOLO I: RLS Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori, sarà designato Territorialmente e l azienda dovrà contribuire a finanziare un fondo dell INAIL; è stata definito il calcolo per quota da versare al fondo INAIL L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art.50, comma 7). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore (Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica). La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all INAIL entro il 31 marzo dell anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c è Rappresentante Territoriale comunicazione all INAIL la farà OPTA e Scuola Edile. RLST: fino a nuovi accordi interconfederali vige quello nazionale del 3 settembre 1996 ed i relativi accordi regionali RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 21

63 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR. Aver preso in considerazione i lavoratori più deboli (art.37), anche dal punto di vista formativo (lavoratori stranieri). Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei Dirigenti e Preposti (art.37), dei Datori di Lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS (art.37). La formazione dei Dirigenti e Preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un aggiornamento per i corsi antincendio. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 22

64 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR. Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo formativo-informativo del lavoratore. Salvo che nei casi di cui all articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all azienda o all unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 23

65 D.Lgs.81/08 NOVITA E MODIFICHE TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 24

66 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC Non aver confermato il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (art.41, c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di Lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Ora si può fare. Prima il D.Lgs.626/94 parlava di visita preventiva e questa implicava comunque prima l assunzione del Lavoratore e poi la visita medica. Visitandolo dopo l assunzione, se si hanno dei problemi sanitari veri, si può comunque utilizzare il periodo di prova per un eventuale licenziamento. La Giurisprudenza inoltre si era espressa con alcune sentenze contrarie all uso della visita preassuntiva, che andava contro a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Di fatto, se si visita prima il Lavoratore lo si tutela meglio dal punto di vista sanitario, anche se in alcuni casi ciò può essere discriminante. Può essere un problema per colui che non ha ancora un lavoro, mentre chi è già occupato, può comunque, a sua tutela, fare la preassuntiva per la nuova azienda, quando ancora è in essere il rapporto di lavoro con l azienda precedente RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 25

67 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1, lett.c). Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Il Medico consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione (art.25, c.1, lett.e). CORRETTIVO: Copia della Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione rapporto di lavoro, mentre l originale va conservato in Azienda per almeno 10 anni. Ora è il Datore di Lavoro che deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g). Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, è il DL che deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g-bis). RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 26

68 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC Il Medico consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale (art.25, c.1, lett.d). Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta all anno e non più congiuntamente con l RSPP. La indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (art.41, c.6): a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 27

69 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi. Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità (scritti), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche quindi: In fase preassuntiva Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60 giorni continuativi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 28

70 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 29

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