FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI. (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

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1 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

2 Indice Generale Formazione Generale : Normativa di riferimento; Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per soggetti aziendali; Organi di vigilanza controllo e assistenza; Il sistema prevenzionistico aziendale; Concetti rischio, danno, prevenzione e protezione.

3 SINERGIE LEGISLATIVE NELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Direttive Europee D.Lgs.81 /08

4 1 Normativa di riferimento: Inquadramento Normativo Codice Civile Art.1176 Diligenza dell adempimento Nell adempiere l obbligazione il debitore deve Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata.

5 1 Normativa di riferimento: Inquadramento Normativo Codice Civile Art.2050 Responsabilità per l esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

6 Normativa di riferimento: Inquadramento Normativo Codice Civile Art.2082 Imprenditore E imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al E imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

7 Normativa di riferimento: Inquadramento Normativo Codice Civile Art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

8 Normativa di riferimento: Inquadramento Normativo Codice Penale Art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele o difese contro disastri od infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro od un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

9 I. Principi Comuni II. III. IV. Titoli dei D.Lgs. 81/08 Luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale V. Cantieri temporanei o mobili VI. VII. VIII. IX. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali Agenti fisici X. Sostanze pericolose XI. XII. XIII. XIV. Esposizione ad agenti biologici Protezione da atmosfere esplosive Disposizioni in materia penale e di procedura penale Norme transitorie e finali

10 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 Principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/08 DISPOSIZIONI GENERALI art.2 Definizione delle figure coinvolte nella salute e sicurezza art.3 Inclusione di tutte le aziende e di tutte le tipologie di rischio art.15 Misure generali di tutela art. 20 Obblighi dei lavoratori

11 Normativa di riferimento: Inquadramento Normativo L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

12 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 Il D.Lgs 81/08, recepisce le direttive CEE concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: si tratta di una norma complessa, costituita da 306 articoli e 51 allegati. L ambito applicativo è più ampio del precedente D.P.R. 547/55 e del D.Lgs. 626/94 : si applica a tutti i settori di attività pubblici o privati e a tutte le tipologie di rischio. Parimenti ampliata è la sfera dei soggetti tutelati, comprendendo, oltre i lavoratori subordinati, gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione avviati presso datori di lavoro per fini dell apprendimento professionale.

13 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 Il D.Lgs 81/08 ha costituito un nuovo inquadramento giuridico della materia, modificando il profilo operativo degli adempimenti e delle responsabilità dei vari soggetti del processo produttivo, introducendo nuovi criteri di delega, ampliando il campo di applicazione della normativa, descrivendo con maggior precisione le modalità dell effettuazione della valutazione dei rischi e rivisitando il vigente apparato sanzionatorio.

14 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 Nel D.Lgs. 81/08 trova puntuale specificazione l obbligo generale di sicurezza posto in capo al datore di lavoro dall art c.c., con una dettagliata indicazione dei suoi elementi essenziali: eliminazione dei rischi alla fonte; aggiornamento continuo delle misure di prevenzione alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche e non della ragionevole praticabilità (forme di protezione oggettiva); tutele della personalità fisica e morale del lavoratore da attuarsi con una prevenzione che utilizzi in via primaria l informazione e la formazione dei destinatari della tutela circa i rischi cui sono esposti e circa i modi di prevenirla (forme di protezione soggettiva);

15 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 Rispetto al precedente quadro normativo, si registra un fondamentale scarto nella metodologia di gestione della problematica, legata alla sicurezza ed alla tutela della salute dei lavoratori. Si passa da un ottica di tipo correttivo ad un approccio improntato alla prevenzione, intesa come processo strategico e come continuo work in progress. Come si evincerà dall analisi della normativa, il soggetto centrale e artefice di tale processo, cui la legge demanda la gestione di questa strategia nel tempo, è l azienda stessa, al cui interno viene istituito un sistema di deleghe e responsabilità. Al tempo stesso la legge enfatizza il valore di sicurezza come cultura comune condivisa.

16 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 Principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/08 DISPOSIZIONI GENERALI art.31 Servizio di Prevenzione e Protezione art. 36, 37 Informazione, formazione art. 41 Sorveglianza sanitaria

17 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 D.Lgs 81/08- art.15 Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori costituiscono l obbligazione di sicurezza del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro si possono distinguere in generali e particolari, a seconda che, rispettivamente, siano relativi ai luoghi di lavoro, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale, oppure a specifiche situazioni previste dal disposto legislativo, quali (ad es.) la movimentazione manuale dei carichi o l uso della attrezzature munite di videoterminali.

18 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 D.Lgs 81/08- art.15 All interno degli obblighi generali a carico del Datore di Lavoro (art.18) assume primaria importanza l obbligo della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Tale valutazione deve essere elaborata in un documento e deve indicare i criteri addottati, le misure di prevenzione collegate e il programma per attuarle. L efficacia delle misure previste dall art. 15 discende direttamente dalla corretta indagine di valutazione dei rischi presenti in azienda, ovvero dall analisi globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute che si possono verificare in una situazione pericolosa, e ciò al fine di scegliere adeguate misure di sicurezza.

19 Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 81/08 D.Lgs 81/08 - Valutazione dei rischi I provvedimenti che il datore di lavoro deve necessariamente intraprendere alla luce dell esito della valutazione dei rischi comprendono: prevenzione dei rischi professionali; informazione dei lavoratori; formazione dei lavoratori; l organizzazione ed i mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari

20 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali D.Lgs 81/08 - Soggetti Obbligati Gli obblighi connessi all organizzazione e alla realizzazione del sistema aziendale di sicurezza sono in capo sia alla struttura gerarchica dell impresa che alle funzioni e figure descritte nel decreto medesimo : la funzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e le figure del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Emergono le figure del datore di lavoro e di coloro che, nell organizzazione gerarchica, sono dotati di poteri, capacità e mezzi per esercitare la propria funzione e, quindi, per sopportare le relative responsabilità di sicurezza: il Dirigente, il Preposto e il Lavoratore stesso.

21 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione, ausiliarie del datore di lavoro e dallo stesso aventi causa, sono: il Responsabile del S.P.P, gli Addetti al S.P.P. e i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di pronto soccorso e gestione dell emergenza. Collegati al S.P.P, anche se non organici ad esso, sono la figura consulenziale del Medico Competente e la figura di stimolo e controllo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (eletto o designato dai lavoratori all interno delle rappresentanze sindacali in azienda).

22 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Datore di Lavoro E Datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (D.Lgs. 81/08 comma 2 lett. b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il datore è il primo garante della sicurezza in azienda. Le norme penali frequentemente usano la dizione datore di lavoro per individuare il destinatario della responsabilità per le inadempienze agli obblighi penali.

23 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Datore di Lavoro D.Lgs 81/08- Obblighi non delegabili (D.Lgs. 81 art.17, comma 1) Vi è una quota di debito prevenzionistico non delegabile : il delegante mantiene rispetto al delegato le responsabilità relative a due obblighi che, dalla ratio del nostro ordinamento giuridico, risultano indelegabili: 1) Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 2) Valutazione di tutti i rischi.

24 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Dirigente Nell ipotesi di un azienda di rilevanti dimensioni, è facoltà del Datore di Lavoro delegare a un Dirigente o designare un Datore di Lavoro Delegato, responsabilità e adempimenti in materia di sicurezza antinfortunistica. Una tale responsabilità risulta inscindibilmente collegata all effettivo esercizio di una posizione gerarchicamente sovra ordinata e connotata da un autonomia operativa e finanziaria con riferimento allo specifico settore della predisposizione ed organizzazione delle misure di sicurezza complessivamente considerate.

25 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Dirigente L immedesimazione dei ruoli tra datore di lavoro e dirigente ai fini previdenziali ed antinfortunistici avviene in virtù di una precisa delega di funzioni rilasciata dal datore di lavoro, per effetto della quale il dirigente gestisce di fatto, poteri, compiti e responsabilità che gli sono stati traslati dall originario titolare del debito prevenzionistico. Il dirigente, cioè, con il ricorso alla delega, acquista responsabilità per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza a titolo derivativo.

26 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Preposto IL PREPOSTO Cass. pen., 30 marzo 1998, n secondo cui chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, deve essere considerato automaticamente tenuto... ad attuare le prescritte misure di sicurezza ed a disporre e ad esigere che esse siano rispettate.

27 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Preposto La figura del Preposto viene indicata originariamente nell art. 4 del D.P.R. 547/55; l art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/08 pone in evidenza l attività del sovrintendere, funzione che comprende un attività di controllo del lavoro altrui, con il correlativo potere di impartire ordini e istruzioni per regolarne l esecuzione. Il preposto ha oneri e responsabilità meno gravose del datore e del dirigente: è escluso da compiti di organizzazione e di predisposizione delle misure protettive. Le sue funzioni si incentrano sulla sorveglianza e sul controllo dell attività lavorativa, con l obbligo di segnalare ai suoi superiori comportamenti scorretti o disfunzioni del sistema.

28 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Servizio di Prevenzione e Protezione Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi. (D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett.l) Dall art. 2 del decreto si distinguono due tipologie di servizio: il primo costituito dal datore di lavoro attraverso la designazione, all interno dell azienda, di una o più persona da lui dipendenti; il secondo scelto all esterno dell azienda, nel caso in cui le capacità del personale interno all azienda siano insufficienti e ricorrano certe condizioni di legge.

29 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Servizio di Prevenzione e Protezione Il Responsabile del S.P.P. deve provvedere : a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure di sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all art. 28, comma 2 lett. b) e i sistemi di controllo di tali misure;

30 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Servizio di Prevenzione e Protezione c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all art.35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art.36

31 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Servizio di Prevenzione e Protezione Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) ha, quale specifico compito, l attuazione dell art. 33 che lo configura quale collaboratore del datore di lavoro e insieme a quest ultimo, sulla base di alcuni obbligati momenti di coordinamento, quale protagonista dell organizzazione aziendale della sicurezza e salute dei lavoratori.

32 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali R.L.S. Il R.L.S costituisce un altra figura della struttura Prevenzionistica aziendale, basato sulla partecipazione attiva dei lavoratori per la realizzazione di una più efficace sicurezza nei luoghi di lavoro. Il R.L.S. è eletto o designato dal personale dipendente. 1) nelle aziende fino a 15 dipendenti: è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; può essere individuato per più aziende in ambito territoriale; può essere designato o eletto dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali definite dalla contrattazione collettiva.

33 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali R.L.S. 2) Nelle aziende con oltre 15 dipendenti: è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA ex art.19, L. 300/70); è eletto, in assenza delle RSA, dall assemblea dei lavoratori dell azienda. Il numero previsto dei rappresentanti è il seguente: 1 fino a 200 dipendenti; 3 da 201 a 1000 dipendenti; 6 oltre i 1000 dipendenti.

34 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali R.L.S. Il R.L.S. ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e dispone di un ventaglio di ulteriori diritti: di consultazione, in ordine alla: individuazione e valutazione dei rischi; programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione; designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio, evacuazione e pronto soccorso; organizzazione della formazione alla sicurezza; di informazione sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza sul lavoro; di formazione alla sicurezza; di individuazione, elaborazione e attuazione di misure di prevenzione;

35 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali R.L.S. di osservazione in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie; di proposta in merito all attività di prevenzione; di partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; di ricorso alle autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inidonee le misure aziendali di sicurezza. Egli ha l obbligo di avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività promozionale e di vigilanza. Ha inoltre l obbligo di segretezza su informazioni riservate.

36 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Medico Competente Uno dei momenti essenziali della sicurezza del lavoro in azienda è costituito dall organizzazione del controllo sanitario attribuito al Medico Competente, figura alla quale viene demandato un insieme di delicate funzioni con ampie potestà decisionali, alcune delle quali sanzionate penalmente. La scelta del medico competente è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. L art. 38, comma 1 del D.Lgs 81/08 contiene la definizione normativa dei titoli richiesti al medico per ricoprire tale funzione. Ai sensi dell art. 25 il medico è chiamato ad adempiere precise funzioni:

37 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Medico Competente Collabora con il responsabile S.P.P. alla predisposizione e attuazione delle misure di tutela Effettua gli accertamenti sanitari e le visite mediche, anche a richiesta dei lavoratori, purché correlate ai rischi professionali Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica Redige la cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Fornisce informazioni ai lavoratori, e ai R.L.S, sul significato degli accertamenti periodici Informa ogni dipendente interessato sui risultati degli accertamenti esperiti e, a richiesta del medesimo, rilascia copia degli stessi

38 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Medico Competente In occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, comunica ai partecipanti i risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l anno Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del Servizio di pronto soccorso Coopera all attività di informazione e formazione sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

39 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori ART.20 DOVERI DEI LAVORATORI Comma 1 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

40 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori ART.20 DOVERI DEI LAVORATORI Comma 2 In particolare i lavoratori: a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro (omissis) nonché i dispositivi di sicurezza; d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

41 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori ART.20 DOVERI DEI LAVORATORI f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;

42 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori In base all art. 20 del D.Lgs. 81/08 anche i lavoratori sono titolari di un obbligo di sicurezza e, quindi, responsabili della sua violazione. Il comma 1 dell art. 20 recita, infatti, che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

43 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori In quest ottica, il lavoratore si pone tanto come oggetto dell obbligo di sicurezza quanto come soggetto dello stesso. In base al comma 1 dell art. 20 D.Lgs 81/08 il lavoratore è responsabile, per l infortunio occorso a terzi, non solo in caso di fattispecie commissive, ma anche in caso di fattispecie omissive improprie, cioè nel caso in cui egli abbia cagionato un danno a terzi in conseguenza di una mancata azione che aveva il dovere di compiere. La pretendibilità dell obbligo di diligenza e obbedienza da parte del lavoratore è tuttavia subordinata alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

44 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori Pertanto, condizione necessaria e sufficiente per l applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente agli obblighi di sicurezza, è che il datore di lavoro abbia, a sua volta, adempiuto agli obblighi nei confronti dello stesso. La Corte di Cassazione precisa che il dovere di vigilanza obbliga il datore a pretendere l applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, attraverso l uso di tutta l autorità di cui è disciplinarmente investito e l adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei lavoratori recidivi, potendo giungere fino all estrema conseguenza del licenziamento disciplinare.

45 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Lavoratori Il lavoratore non è più semplice destinatario delle norme di sicurezza ma è chiamato in prima persona ad applicarle. Al lavoratore è attribuita una vera e propria posizione di garanzia, avente ad oggetto la tutela dell incolumità propria e dei propri colleghi. Si tratta di un approccio innovativo che responsabilizza notevolmente il lavoratore: viene in rilievo il cd. principio di affidamento, secondo il quale ognuno dei destinatari dei diversi doveri di diligenza, fra loro inferenti, può legittimamente confidare sul fatto che gli altri soggetti si conformino alle diverse richieste comportamentali, loro singolarmente rivolte.

46 Organizzazione della prevenzione aziendale : diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali Sanzioni Il D.Lgs. 81/08 individua una serie di sanzioni a carico delle figure aziendali qualora non vengano rispettate le prescrizioni di sicurezza o vengano violati gli obblighi posti in capo a ciascuna di tali figure. Le sanzioni a carico di Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori nonché del Medico Competente sono elencate negli artt

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48 Sistema delle Deleghe I Datori di Lavoro si sono avvalsi del sistema delle deleghe ai sensi dell art. 16 del D.Lgs 81/08 per la gestione delle seguenti tematiche: Organizzazione Risorse Umane Sicurezza Serv.Tecnico

49 Organi di Vigilanza, controllo, assistenza L attività di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è legislativamente regolata ed è affidata a soggetti qualificati appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Per attività di vigilanza si intende la verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge di: ambienti impianti macchine Per attività di controllo si intende la verifica periodica dell efficienza di: macchine impianti attrezzature

50 Organi di Vigilanza, controllo, assistenza I soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo appartengono alla Pubblica Amministrazione e sono : Polizia di Stato e Locale, Arma dei Carabinieri intervengono in caso di infortuni gravi, gravissimi o mortali informandone per iscritto l autorità giudiziaria Vigili del Fuoco con funzione di verifica degli adempimenti in materia di prevenzione incendi Aziende Sanitarie Locali con funzione di controllo in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori Il Datore di Lavoro ha l obbligo di consentire l accesso ai locali dell impresa per consentire i controlli.

51 Esercitazione ASL VV.F Ispettorato del Lavoro Forze dell Ordine Infortuni gravi, gravissimi, mortali Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Prevenzione incendi e gestione emergenze Verifiche previdenziali contributive

52 Soluzione ASL Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro VV.F Prevenzione incendi e gestione emergenze Ispettorato del Lavoro Forze dell Ordine Verifiche previdenziali contributive Infortuni gravi, gravissimi, mortali

53 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione Alla base della filosofia del D.Lgs. 81/08 vi sono alcuni concetti cardine relativi a : salute, prevenzione e protezione, rischio e danno. Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità art. 2, comma o), D.Lgs. 81/08. Prevenzione : il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno art. 2, comma n), D.Lgs. 81/08. Protezione : difesa contro ciò che potrebbe recare danno; elemento che si interpone tra qualcosa o qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare

54 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione Pericolo : proprietà o qualità intrinseca, di determinati materiali o attrezzature o modi di lavorare, che presentano il potenziale per causare danni art. 2, comma r), D.Lgs. 81/08. Rischio : la probabilità che si verifichino eventi che producono danni fisici alle persone art. 2, comma s), D.Lgs. 81/08.

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