CPI ConEtruria versione 2010

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1 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO CPI ConEtruria versione 2010 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta/adesione; deve essere consegnato alla Contraente ed all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, ROMA Tel Fax C.F. e P.IVA Capitale Sociale i.v. Registro Imprese di Arezzo n /2000 R.E.A di Arezzo n Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) Iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese al n Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio soc. coop info@bancassurance.it - numero verde

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO CPI ConEtruria La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP N del 9/02/2001, iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese al n , con sede legale in Via Calamandrei, Arezzo (AR), Italia e direzione generale e sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma (RM), Italia; Tel ; sito internet indirizzo di posta elettronica info@bancassurance.it. Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio soc. coop.. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto è pari a Euro , di cui Euro relativi al capitale sociale ed Euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è pari a 1,14. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata della copertura assicurativa coincide con il Finanziamento. Tale durata non può essere superiore a 145 mesi. Il Contratto prevede la seguente tipologia di prestazione: PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento al Beneficiario designato del Capitale assicurato di importo pari al Debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell Aderente/Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. Si ricorda la necessità di leggere, con particolare attenzione, le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta/Adesione relative alle dichiarazioni di carattere sanitario ivi riportate. Il decesso è coperto senza limiti di territorio e di professione. Avvertenza Si segnala la presenza di casi in cui il decesso dell Assicurato non è coperto. Si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, per l elenco completo delle esclusioni. 4. Premi Il premio è unico ed è pagabile anticipatamente in un unica soluzione mediante bonifico bancario dell Aderente/Assicurato. L ammontare del Premio è determinato applicando al capitale del Finanziamento assicurato erogato un tasso variabile in funzione della durata del Finanziamento. Il tasso applicato non è funzione dello stato di salute, dell attività professionale, dell età e del sesso degli Aderenti/Assicurati. L importo del Premio per le Prestazioni assicurative è compreso nell importo delle rate di rimborso del Finanziamento. La quota parte retrocessa in media ai distributori è del 45%. Avvertenza - In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, l Aderente/Assicurato può richiedere o la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, oppure il trasferimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale al nuovo beneficiario designato. Si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Non prevista. Pagina 1 di 3

3 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sull Aderente/Assicurato Costi gravanti sul Premio I costi gravanti sul Premio (Caricamenti) sono indicati nella tabella seguente. Tabella - Costi gravanti sul Premio Sesso Età Spese di emissione Caricamento Indifferente Indifferente 15,00 Euro 65% *** La quota parte percepita dall intermediario, con riferimento all intero flusso commissionale relativo al presente prodotto, è del 45% sul premio. 7. Sconti Non previsti. 8. Regime fiscale - Detrazione fiscale I versamenti effettuati sono detraibili dalle imposte sui redditi (IRPEF) nei termini consentiti dalla legge. L importo annuo complessivo detraibile è pari al 19% dei premi versati nel limite massimo di Euro 1.291,14, indipendentemente dall ammontare del reddito dichiarato (D.P.R. n.917/86 e successive modifiche). - Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di morte dell Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall imposta sulle successioni. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento e decorrenza delle coperture assicurative. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Non prevista. 11. Riscatto e riduzione Non previsti. 12. Revoca della proposta Il diritto di revoca non è previsto trattandosi, nel caso di specie, di Polizza collettiva. 13. Diritto di recesso Non previsto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni L elenco completo dei documenti che gli aventi diritto devono consegnare alla Compagnia per ottenere il pagamento del Capitale assicurato, in caso di decesso dell Aderente/Assicurato, è riportato all art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. I pagamenti dovuti dalla Compagnia sono effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dal momento in cui possono essere fatti valere ai sensi dell art del Codice Civile, dopodichè gli importi dovuti e non reclamati dai beneficiari verranno devoluti al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. 15. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. 16. Lingua in cui è redatto il Contratto Il contratto e tutte le comunicazioni relative sono redatti in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico al Servizio Legale di BancAssurance Popolari S.p.A., Via Francesco De Sanctis, Roma, oppure inviati via fax al numero o mediante a: reclami@bancassurance.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono o corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP, all indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita Pagina 2 di 3

4 l Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. BancAssurance Popolari S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde Informativa in corso di Contratto Non prevista. 19. Comunicazioni della Contraente alla società Non previste. 20. Conflitto di interessi La Compagnia si impegna a: - evitare, sia nell offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente e/o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo Banca Etruria; - garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non possa essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio e ad operare affinché gli stessi ottengano il miglior risultato. *** BancAssurance Popolari S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Emanuele Marsiglia Direttore Generale Data ultimo aggiornamento: 30/03/2012 Pagina 3 di 3

5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO CPI ConEtruria Art. 1 Natura e oggetto del Contratto Persone Assicurate Il Contratto ha per oggetto la liquidazione al Beneficiario, in caso di morte dell Aderente/Assicurato che si verifichi entro la data di scadenza del contratto di Finanziamento, di un capitale di importo pari al Debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell Aderente/Assicurato, a fronte del pagamento di un Premio unico nei termini stabiliti nella Convenzione di Polizza Collettiva stipulata con la Contraente. Nel presente Contratto la Contraente è sempre rappresentata da ConEtruria S.p.A.. L Assicurazione è esclusivamente riservata alla persona fisica che abbia età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni (più 6 mesi meno un giorno) alla data di erogazione del Finanziamento. Resta inteso che, ove al momento del Sinistro l Aderente/Assicurato, abbia 70 anni (più 6 mesi meno un giorno) di età nessun Indennizzo sarà dovuto. L adesione alla presente Polizza collettiva potrà essere accettata dalla Compagnia solo a condizione che l Aderente/Assicurato stesso rilasci in senso favorevole le dichiarazioni di carattere sanitario riportate nel Modulo di Proposta/Adesione e che il capitale sotto rischio, tenendo conto di tutti i finanziamenti assicurati in favore dell Aderente/Assicurato, non superi complessivamente la somma di ,00 Euro (con una durata massima di 145 mesi). Nel caso in cui l importo del Finanziamento concesso dalla Contraente sia superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa si intenderà limitata al suddetto massimo assicurabile e i relativi indennizzi ricalcolati in maniera proporzionale. Non sono ammesse coperture per importi superiori. Il capitale iniziale minimo assicurabile è di 150,00 Euro. Le singole coperture fornite in base alla presente Polizza CPI ConEtruria - ramo vita e la copertura fornita dalla Polizza CPI ConEtruria - ramo danni operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro in relazione al singolo Sinistro. L Aderente/Assicurato dovrà inoltre dichiarare per iscritto nel Modulo di Proposta/Adesione il proprio consenso all assicurazione a norma dell art del c.c. Art. 2 Conclusione del contratto e decorrenza L adesione alla presente polizza collettiva si intende perfezionata con la comunicazione alla Contraente dell accettazione da parte della Compagnia della richiesta di adesione contenuta nel Modulo. È onere della Contraente fornire detta comunicazione ai singoli Aderenti/Assicurati. È fatto salvo l esercizio da parte della Compagnia della facoltà di non accettare il rischio da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo art.4 delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa entra in vigore il giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che il Premio unico sia stato pagato nei termini stabiliti nella Convenzione di Polizza Collettiva stipulata con la Contraente. Art. 3 Durata e termine della copertura assicurativa - Risoluzione del contratto La durata della copertura assicurativa coincide con il Finanziamento e non può essere superiore a 145 mesi. La presente Polizza CPI ConEtruria - ramo vita ha la medesima durata ed è soggetta all efficacia della polizza CPI ConEtruria ramo danni sottoscritta con BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Il Contratto si risolve e la copertura assicurativa termina: alla data di scadenza del contratto di Finanziamento; il giorno del decesso dell Aderente/Assicurato; in caso di estinzione anticipata del relativo Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia dovuta. In tal caso la Compagnia provvederà alla restituzione della quota parte di Premio non goduta. Art. 4 Facoltà di non accettazione del rischio assicurato da parte della Compagnia La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il rischio assicurato e di darne tempestiva comunicazione all Aderente/Assicurato qualora, alla data di ricezione del Modulo di Proposta/Adesione debitamente sottoscritto, quest ultimo risulti in tutto o in parte sovrascritto, cancellato, abraso o modificato. Per data di ricezione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia. Tale data è apposta sul Modulo stesso con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite la Contraente. L eventuale rifiuto del rischio sarà tempestivamente comunicato dalla Contraente agli Aderenti/Assicurati interessati. Tenuto conto della particolare natura delle assicurazioni di cui al presente Contratto, la copertura assicurativa si intenderà provvisoriamente accordata ed attiva a partire dalla data di erogazione del Finanziamento. Qualora il rischio non venga accettato il Premio verrà interamente restituito alla Contraente. Art. 5 Prestazioni assicurate In caso di decesso dell Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia verserà al Beneficiario designato il Capitale assicurato di importo Pagina 1 di 4

6 pari al Debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell Aderente/Assicurato. Il capitale iniziale assicurato è compreso tra 150,00 Euro e ,00 Euro. Si ricorda la necessità di leggere, con particolare attenzione, le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta/Adesione relative alle dichiarazioni di carattere sanitario ivi riportate. L accettazione da parte della Compagnia dei rischi di cui al presente contratto collettivo è, infatti, subordinata alla risposta affermativa a tali dichiarazioni da parte degli Aderenti/Assicurati. Il decesso è coperto senza limiti di territorio e di professione. In caso di vita dell Aderente/Assicurato alla scadenza contrattuale, la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso. Ci sono alcuni casi in cui il decesso dell Aderente/ Assicurato non è coperto. Tali esclusioni sono riportate al successivo art. 10. Art. 6 Premio Il Premio unico che deve essere pagato per ottenere le prestazioni assicurate di cui all art. 5, con le limitazioni previste dall art. 1, varia in funzione della durata del Finanziamento e del Capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta/Adesione. Art. 7 Dichiarazioni dell Aderente/Assicurato Le dichiarazioni dell Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non l avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto: in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell art.1892 del c.c.: di rifiutare, in caso di Sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. senza dolo o colpa grave, ai sensi dell art del c.c.: di ridurre, in caso di Sinistro, le somme assicurate in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Art. 8 Valutazione del rischio La Compagnia può in ogni caso: accettare la proposta/adesione dell Aderente/Assicurato senza riserve; rifiutare il rischio assicurato, secondo le modalità di cui al precedente art. 4. Art. 9 Anticipata estinzione o portabilità del Finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, l Aderente/Assicurato può richiedere o la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, oppure il trasferimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale al nuovo beneficiario designato. Nel caso di anticipata estinzione, la Compagnia provvederà alla restituzione all Aderente/Assicurato della parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, al netto delle spese di rimborso. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Art. 10 Rischi non coperti Il decesso dell Aderente/Assicurato non è coperto se deriva: a) da dolo dell'aderente/assicurato ovvero della Contraente o del Beneficiario; b) dalla partecipazione attiva dell'aderente/assicurato: a atti dolosi, a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) da azioni intenzionali dell Aderente/Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di sottoscrizione della presente polizza; i Sinistri provocati volontariamente dall'aderente/assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) da infortuni di volo se l Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) da partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni, dell Aderente/Assicurato, anche conseguenti ad infortunio, nonché delle conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, verificatesi o insorte prima della data di decorrenza della copertura assicurativa note all Assicurato; g) da infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o epilessia; h) da malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) da malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) da malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; k) da malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci Pagina 2 di 4

7 estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snow rafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; l) da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. Art. 11 Versamento del Premio La copertura assicurativa entra in vigore il giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che il Premio unico sia stato pagato nei termini stabiliti nella Convenzione di Polizza Collettiva stipulata con la Contraente. Il versamento del Premio avviene da parte della Contraente. L importo del Premio per le Prestazioni assicurative è compreso nell importo delle rate di rimborso del Finanziamento. Per tali forme contrattuali il riscatto e/o la riduzione delle prestazioni assicurate non sono ammessi. Art. 12 Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo del pagamento ed ad individuare gli aventi diritto. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono di seguito elencati. Sinistro per morte naturale: 1. L originale di polizza e gli eventuali allegati; 2. Fotocopia di un documento di identità valido e codice fiscale, relativi agli aventi diritto alla prestazione; 3. Certificato di morte dell Aderente/Assicurato, con l indicazione della data di nascita; 4. Relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo predisposto dalla Compagnia. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione di carattere sanitario in considerazione di particolari esigenze istruttorie; 5. Atto notorio o dichiarazione sostitutiva, autenticata da pubblico ufficiale, per prestazioni assicurative non superiori ad Euro ,00; atto notorio qualora la prestazione sia superiore al citato importo di Euro ,00. Tale documento, attestante lo stato successorio della persona deceduta, dovrà indicare se il defunto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà attestare che il testamento è l unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. I predetti documenti (atto notorio e/o dichiarazione sostitutiva) non sono necessari, a prescindere dal valore delle prestazioni assicurate, nel caso di designazione irrevocabile del beneficiario, ossia nel caso in cui il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca del beneficiario e quest ultimo ha comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio ai sensi dell art del codice civile; 6. Certificato di esistenza in vita relativo agli aventi diritto alla prestazione. Sinistro per morte violenta (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, ad eccezione della relazione medica di cui al precedente punto 4, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso. Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l effettiva sussistenza dell obbligo al pagamento delle prestazioni e l esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta in considerazione di particolari esigenze istruttorie. In ogni caso, verificata l esistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi al ricevimento della documentazione. Scaduto tale termine, saranno dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dagli aventi diritto alla prestazione. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dal momento in cui possono essere fatti valere (art.2952 del Codice Civile). In conformità all art del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per il fatto di essere stato designato, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme liquidate dalla Compagnia in seguito al decesso dell Aderente/Assicurato non entrano a far parte dell asse ereditario di questo ultimo. Ai sensi dell art. 1923, comma 1, del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Norme generali riguardanti i documenti da consegnare Tutti i documenti da consegnare ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurate dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera dovranno essere corredati dalla relativa traduzione certificata. 1. originale di Polizza L originale di Polizza ed i suoi relativi allegati e/o Appendici, o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l operazione richiesta determini la totale estinzione del Contratto (es. Sinistro). 2. consenso al trattamento dei dati Per ogni tipo di liquidazione, ove l avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l apposito modulo disponibile presso la Compagnia. Pagina 3 di 4

8 3. piano di ammortamento Piano consegnato da ConEtruria S.p.A. all Aderente/Assicurato al momento di erogazione del Finanziamento, contenente le rate di rimborso del Finanziamento, la quota capitale e la quota interesse. Art. 12bis Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla stessa. Art. 13 Beneficiari Nell ambito del presente Contratto, Beneficiari delle prestazioni assicurative sono gli eredi legittimi e/o testamentari. Art. 14 Legislazione applicabile Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Art. 15 Foro competente Per tutte le controversie relative al presente Contratto, nascenti tra la Compagnia e l Aderente/Assicurato o i relativi aventi diritto sarà competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione si trova la residenza o domicilio elettivo, a seconda dei casi, dell Aderente/Assicurato o degli aventi diritto. Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto, nascenti tra la Compagnia e la Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo. Data ultimo aggiornamento: 30/03/2012 Pagina 4 di 4

9 GLOSSARIO Aderente/Assicurato: la persona richiedente il Finanziamento concesso dalla Contraente, che ha sottoscritto il Modulo di Proposta/Adesione ed ha accettato di corrispondere il Premio dovuto. Beneficiario(i) o avente diritto alla prestazione: gli eredi legittimi e/o testamentari. Capitale assicurato: è il capitale indicato nel Modulo di Proposta/Adesione che verrà liquidato, nei limiti contrattuali, in caso di morte dell Aderente/Assicurato che si verifichi entro la data di scadenza del contratto di Finanziamento. Caricamenti: parte del Premio versato destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. Compagnia: società autorizzata all esercizio dell attività con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie è BancAssurance Popolari S.p.A. (BAP). Conclusione del contratto: l adesione alla presente polizza collettiva si intende perfezionata con la comunicazione alla Contraente dell accettazione da parte della Compagnia della richiesta di adesione contenuta nel Modulo. Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il Contratto. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello della Contraente o degli Aderenti/Assicurati. Contraente: ConEtruria S.p.A., con Sede Legale in Via Calamandrei Arezzo e Sede Amministrativa in Via Orti Oricellari, Firenze. Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare una Prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Aderente/Assicurato. Costi: oneri gravanti sui Premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. Data di ricezione: si intende la data di arrivo, presso la Sede Amministrativa della Compagnia, di tutta la documentazione cartacea necessaria per l apertura delle pratiche di richiesta effettuate dall avente diritto. Tale data viene apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite la Contraente. Data di decorrenza: la copertura assicurativa entra in vigore il giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che il Premio unico sia stato pagato nei termini stabiliti nella Convenzione di Polizza Collettiva stipulata con la Contraente. Debito Residuo: l importo del residuo in linea capitale dovuto dall Aderente/Assicurato calcolato in base al piano di ammortamento a rata costante, a tasso costante, con gli elementi di capitale, durata e tasso riportati nel modulo di Proposta/Adesione. Detraibilità fiscale: misura del Premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Dichiarazione di buona salute: modulo costituito da dichiarazioni sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Aderente/Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione. Durata contrattuale: periodo durante il quale il Contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente e all Aderente/Assicurato, composto da: Nota informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta/Adesione. Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute alla Contraente o al/i Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al/i Beneficiario/i della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Modulo di Proposta/Adesione: richiesta sottoscritta dall Aderente/Assicurato, con la quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di aderire alla Polizza collettiva in base alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nel Fascicolo informativo. Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente e all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della Polizza. Polizza: documento che fornisce la prova dell esistenza del Contratto di assicurazione. Polizza caso morte (o in caso di decesso): contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al/i Beneficiario/i qualora si verifichi il decesso dell Aderente/Assicurato nel corso della durata del contratto. Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato dalla Contraente, costituita nel caso di specie da ConEtruria S.p.A., nell interesse di un gruppo di assicurati. Polizza di puro rischio: categoria di Contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell Aderente/Assicurato quali il decesso, e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tale evento. Premio: importo versato a fronte delle prestazioni assicurate. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: prestazione erogata dalla Compagnia al verificarsi dell evento assicurato. Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale per cause successive alla conclusione del contratto. Sinistro: il decesso dell Aderente/Assicurato. Spese di emissione: oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico dell Aderente/Assicurato per l emissione del Contratto. Spese di rimborso: le spese sostenute dall Aderente/Assicurato per il rimborso del premio versato in caso di estinzione anticipata. Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali, nel caso di specie è l Euro. Data ultimo aggiornamento: 30/03/2012 Pagina 1 di 1

10 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DI INVALIDITA PERMANENTE, INABILITA TEMPORANEA E TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA DEL LAVORO CPI ConEtruria versione 2010 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa e di glossario; b) Condizioni di assicurazione; c) Modulo di proposta/adesione; deve essere consegnato alla Contraente ed all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, ROMA Tel Fax C.F. e P.IVA Capitale Sociale Euro i.v. Registro Imprese di Arezzo n R.E.A di Arezzo n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N 2595 del 14 marzo Iscritta alla Sezione I dell'albo delle Imprese al n Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio soc. coop info@bancassurance.it - numero verde

11 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DI INVALIDITA PERMANENTE, INABILITA TEMPORANEA E TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA DEL LAVORO CPI ConEtruria La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali BancAssurance Popolari Danni S.p.A (in breve BAP Assicurazioni S.p.A.) è una Società di diritto italiano, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N 2595 del 14 marzo 2008, iscritta all albo delle Imprese istituito presso ISVAP al n con Sede Legale in Via Calamandrei, Arezzo (AR) Italia, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma Italia; tel ; sito internet indirizzo di posta elettronica info@bancassurance.it. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto è pari a Euro , di cui Euro relativi al capitale sociale ed Euro 0 relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è pari a 1,47. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto. Per la consultazione di eventuali aggiornamenti dei dati del Fascicolo informativo si rinvia al sito internet della Compagnia: B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La durata della copertura assicurativa coincide con il Finanziamento. Tale durata non può essere superiore a 145 mesi. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni In forza della polizza collettiva stipulata tra BAP Assicurazioni S.p.A. e la Contraente, in favore dell Aderente/Assicurato verranno coperti altresì i seguenti rischi: - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (per tutti gli Aderenti/Assicurati); - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Malattia o da Infortunio (per i Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici); - Perdita Involontaria dell Impiego (per Lavoratori Dipendenti di Enti privati); - Ricovero Ospedaliero (per i Non Lavoratori). Si rinvia all art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio sulle coperture assicurative oggetto della presente polizza. Al verificarsi di un Sinistro nel periodo di efficacia della presente Polizza, la Compagnia riconoscerà in favore dell Aderente/Assicurato un Indennizzo secondo quanto segue: a) con riguardo a qualsiasi Aderente/Assicurato, al verificarsi di Invalidità Totale Permanente, da Infortunio o Malattia, con un grado pari o superiore al 66% la Compagnia riconoscerà un Indennizzo corrispondente all importo del Debito Residuo calcolato alla data di ricezione da parte della Compagnia stessa della documentazione attestante l Invalidità Totale Permanente, ai sensi dell art. 12 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Avvertenza - Si specifica che l indennizzo è dovuto soltanto qualora ricorrano le circostanze di cui all art.12 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. b) con riguardo all Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, al verificarsi di Inabilità Temporanea Totale, la Compagnia riconoscerà un Indennizzo ai sensi dell art.13 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Avvertenza - Si sottolinea che la presente copertura prevede il periodo di riqualificazione di cui all art. 14 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Alla copertura in oggetto si applica inoltre il Periodo di Carenza di cui all art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza - Si sottolinea che la presente copertura prevede la franchigia e i massimali cui all art. 13 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Esempi Sinistro che comporti l Inabilità Temporanea Totale per Pagina 1 di 4

12 90 giorni. La Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 60 giorni, poiché è prevista una franchigia di 30 giorni sul primo indennizzo di ogni sinistro. Sinistro che comporti l Inabilità Temporanea Totale per 14 mesi. La Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 12 mesi e con un massimale di 2.000,00 Euro al mese, poiché il numero massimo di pagamenti è di 12 rate mensili per ciascun sinistro. c) con riguardo all Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, al verificarsi di Perdita di Impiego Involontaria, la Compagnia riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi secondo quanto previsto agli artt. 15 e 16 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Avvertenza - Si sottolinea che alla copertura in oggetto si applicano le condizioni e il periodo di riqualificazione di cui agli artt. 16 e 17 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Alla copertura in oggetto si applicano inoltre i Periodi di Carenza di cui agli artt. 3 e 15 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza - Si sottolinea che la presente copertura prevede la franchigia e i massimali cui all art. 15 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Esempi Perdita di Impiego Involontaria e manchino per estinguere il debito residuo le rate pari a 300 giorni. La Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 240 giorni, poiché è prevista una franchigia di 60 giorni. Perdita di Impiego Involontaria e manchino per estinguere il debito residuo le rate pari a 15 mesi. La Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 12 mesi e con un massimale di 2.000,00 Euro al mese, poiché il numero massimo di pagamenti è di 12 rate mensili per ciascun sinistro. d) con riguardo all Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Non Lavoratore, al verificarsi di Ricovero Ospedaliero, la Compagnia riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi secondo quanto previsto all art. 18 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Avvertenza - Alla copertura in oggetto si applicano i Periodi di Carenza di cui agli artt. 3 e 18 delle Condizioni di Assicurazione Avvertenza Si segnala la presenza di casi in cui la copertura assicurativa viene esclusa. Si rinvia all art.6 delle Condizioni di Assicurazione, per l elenco completo. Avvertenza - La presente copertura prevede i massimali di cui all art. 18 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Esempio Sinistro che provochi un ricovero ospedaliero pari a 13 mesi. La Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 12 mesi e con un massimale di 2.000,00 Euro al mese, poiché il numero massimo di pagamenti è di 12 rate mensili per ciascun sinistro. Avvertenza Il presente contratto presenta un limite massimo di età assicurabile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza Avvertenza Si precisa che il presente contratto prevede i periodi di carenza di cui all art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell Aderente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. Avvertenza - Si ricorda che il codice civile prescrive delle specifiche cause di nullità per i contratti di assicurazione e si rimanda all art. 9.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione La Contraente e/o l Aderente/Assicurato non hanno l'obbligo di dare avviso scritto alla Compagnia di quegli elementi che modificano il rischio in quanto il premio è unico e indipendente da fattori di rischio. 7. Premi L importo del Premio per le Prestazioni assicurative è pagabile anticipatamente ed è compreso nell importo delle rate di rimborso del Finanziamento. La quota parte retrocessa in media ai distributori è del 45%. Avvertenza - In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, l Aderente/Assicurato può richiedere o la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, oppure il trasferimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale al nuovo beneficiario designato. Si rimanda all art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori informazioni. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto. 9. Diritto di recesso Non previsto. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R. 11. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Pagina 2 di 4

13 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso di premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza - Si precisa che ai fini della presente Polizza, il momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi dell evento assicurato e che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si specifica inoltre che l onere dei costi relativi alle certificazioni mediche prodotte dall Assicurato restano in capo all Assicurato stesso. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 14. Assistenza diretta Convenzioni Non prevista. 15. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico al Servizio Legale di BAP Assicurazioni S.p.A., Via Francesco De Sanctis, Roma, oppure inviati via fax al numero o mediante a: reclami@bancassurance.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono o corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP, all indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. BAP Assicurazioni S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde Arbitrato Non previsto. * * * BAP Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Emanuele Marsiglia Consigliere Delegato *** GLOSSARIO Aderente/Assicurato: la persona richiedente il Finanziamento concesso dalla Contraente, che ha sottoscritto il Modulo di Proposta/Adesione ed ha accettato di corrispondere il Premio dovuto. Assicurazione: la copertura assicurativa concessa all Aderente/Assicurato dalla Compagnia in base alla Polizza. Beneficiario: l Aderente/Assicurato. Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza della Polizza e l effettiva decorrenza della Pagina 3 di 4

14 garanzia. Pertanto, durante il periodo di carenza individuato in Polizza, le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Compagnia: società autorizzata all esercizio dell attività con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie è BancAssurance Popolari Danni S.p.A. (BAP Assicurazioni S.p.A.). ConEtruria: ConEtruria S.p.A., con Sede Legale in Via Calamandrei Arezzo e Sede Amministrativa in Via Orti Oricellari, Firenze. Contraente: ConEtruria S.p.A.. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il Contratto ha effetto, una volta trascorso il periodo di carenza previsto contrattualmente. Debito Residuo: l importo del residuo in linea capitale dovuto dall Aderente/Assicurato calcolato in base al piano di ammortamento a rata costante, a tasso costante, con gli elementi di capitale, durata e tasso riportati nel modulo di Proposta/Adesione. Ente Privato: ogni soggetto giuridico diverso dall Ente Pubblico e che non sia comunque riconducibile alla nozione di Pubblica Amministrazione. Ente Pubblico: ogni soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione degli enti pubblici economici. Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto tra l Aderente/Assicurato ed il Beneficiario. Franchigia: costituisce una limitazione prevista contrattualmente alla garanzia prestata dall Assicurazione. E espressa in giorni. Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Aderente/Assicurato di attendere alle proprie normali occupazioni a seguito di Infortunio o Malattia. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia, in base all Assicurazione di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1) l'asfissia di origine non morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; 3) l'annegamento; 4) l'assideramento o il congelamento; 5) i colpi di sole o di calore; 6) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Assicurato, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall attività lavorativa svolta, conseguenza di un infortunio o di malattia, purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L invalidità totale permanente, sarà riconosciuta ai fini della polizza, quando la percentuale di invalidità permanente dell assicurato, sia pari o superiore al 66%, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. n 1124 del 30/06/1965 (vedi ALLEGATO 1 al presente fascicolo). Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata ubicate in Italia, regolarmente autorizzata ai sensi di legge all erogazione dell assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze, o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che non percepisca al momento del Sinistro, e non abbia percepito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell anno fiscale precedente un reddito da lavoro dipendente e che percepisca al momento del Sinistro, e abbia percepito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell anno fiscale precedente e quale reddito prevalente, almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), 50 lett. c-bis (collaborazione senza vincolo di subordinazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che presti il proprio lavoro su territorio italiano presso Aziende o Enti di diritto Privato o Pubblico, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Normale Attività Lavorativa: l attività lavorativa svolta dall Aderente/Assicurato quale Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo. Perdita di Impiego Involontaria: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato dell Aderente/Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, riconducibile esclusivamente al giustificato motivo oggettivo cioè un motivo connesso a ragioni inerenti l attività produttiva, l organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa in conformità all art. 3, seconda parte, L. 604/1966; Periodo di Riqualificazione: è il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra la cessazione di un Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza ed il verificarsi di un Sinistro successivo, ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo. Polizza: il presente contratto di assicurazione. Premio: importo versato dalla Contraente a fronte delle prestazioni assicurate. Pubblica Amministrazione: lo Stato, le Regioni, le Province anche ad ordinamento autonomo, i Comuni e tutte le loro articolazioni organizzative, le Comunità montane, i consorzi e le associazioni fra Consumatori, enti pubblici territoriali, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fra i quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità portuali. Rata: ciascuna rata mensile di rimborso del Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, in conformità al piano di ammortamento concordato dall Aderente/Assicurato al momento di stipulazione del Finanziamento. Ricovero: la permanenza in Istituto di cura italiano che comporti pernottamento. Sinistro: il verificarsi, con riguardo ad un Aderente/Assicurato, dell evento dannoso per il quale è concessa l Assicurazione, nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione. Data ultimo aggiornamento: 30/03/2012 Pagina 4 di 4

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DI INVALIDITA PERMANENTE, INABILITA TEMPORANEA E TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA DEL LAVORO CPI ConEtruria Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Contraente stipula la presente Polizza collettiva con la Compagnia al fine di assicurare al Beneficiario, nei limiti ed al verificarsi degli eventi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, un Indennizzo che consenta la riduzione o l estinzione del debito dell Aderente/Assicurato in base al Finanziamento. Le singole coperture fornite in base alla presente Polizza CPI ConEtruria. - ramo danni e la copertura fornita dalla Polizza CPI ConEtruria - ramo vita operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro in relazione al singolo Sinistro. In conformità a quanto sopra, al verificarsi di un Sinistro nel periodo di efficacia dell Assicurazione, la Compagnia riconoscerà a beneficio dell Aderente/Assicurato un Indennizzo secondo i seguenti casi: a) con riguardo a qualsiasi Aderente/Assicurato, al verificarsi di Invalidità Totale Permanente, da Infortunio o Malattia, con un grado pari o superiore al 66% la Compagnia riconoscerà un Indennizzo corrispondente all importo del Debito Residuo calcolato alla data di ricezione da parte della Compagnia stessa della documentazione attestante l Invalidità Totale Permanente in conformità a quanto stabilito dagli artt. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione e 12 delle Condizioni Particolari di Assicurazione; b) con riguardo all Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, al verificarsi di Inabilità Temporanea Totale, la Compagnia riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi secondo quanto previsto agli artt. 13 e 14 delle Condizioni Particolari di Assicurazione; c) con riguardo all Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, al verificarsi di Perdita di Impiego Involontaria, la Compagnia riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi secondo quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni Particolari di Assicurazione; d) con riguardo all Aderente/Assicurato che al momento del Sinistro sia Non Lavoratore, al verificarsi di Ricovero Ospedaliero, la Compagnia riconoscerà un Indennizzo da calcolarsi secondo quanto previsto all art. 18 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Art. 2 Persone assicurabili delimitazione della copertura L Assicurazione è esclusivamente riservata alla persona fisica che: 1) abbia stipulato il Finanziamento ed abbia aderito alla Polizza collettiva vita CPI ConEtruria sottoscritta dalla Contraente con BancAssurance Popolari S.p.A.; 2) abbia età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni (più 6 mesi meno un giorno) alla data di erogazione del Finanziamento, in conformità al piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione. Resta inteso che, ove al momento del Sinistro l Aderente/Assicurato, abbia 70 anni (più 6 mesi meno un giorno) di età nessun Indennizzo sarà dovuto. Art. 3 Decorrenza e durata dell assicurazione. Periodo di carenza L adesione alla presente Polizza collettiva si intende perfezionata con la comunicazione alla Contraente dell accettazione da parte della Compagnia, della richiesta di adesione contenuta nel Modulo. La durata della copertura assicurativa coincide con il Finanziamento e comunque non può essere superiore a 145 mesi, in conformità al piano di ammortamento concordato con l Aderente/Assicurato al momento della stipulazione del Finanziamento. In ogni caso, l Assicurazione cessa di avere efficacia alla data di risoluzione o estinzione anticipata del relativo Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia dovuta. Fermo quanto sopra, resta inteso che, in ogni caso: la garanzia per il caso di Invalidità Totale Permanente da malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni; la garanzia per il caso Inabilità Temporanea da Malattia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; la garanzia per il caso Perdita di Impiego Involontaria è soggetta ad un Periodo di Carenza di 180 giorni; la garanzia per il caso Ricovero Ospedaliero da Malattia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni. Art. 4 Efficacia della Polizza La presente Polizza CPI ConEtruria - ramo danni ha la medesima durata ed è soggetta all efficacia della polizza CPI ConEtruria ramo vita sottoscritta con BancAssurance Popolari S.p.A.. Art. 5 Oneri dell Aderente/Assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l'aderente/assicurato - o i suoi aventi causa - deve darne avviso scritto, entro il 30 (trentesimo) giorno dalla data di accadimento del Sinistro, alla Compagnia e alla Contraente mediante richiesta sulla quale dovrà essere sempre riportato espressamente il numero di Finanziamento. La denuncia del Sinistro deve in ogni caso contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora e causa dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Pagina 1 di 5

16 Unitamente alla suddetta richiesta, l Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare alla Compagnia la seguente documentazione: Caso Invalidità Totale Permanente: copia del documento valido di identità, certificazione di invalidità totale permanente, emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), oppure, completa relazione medica attestante l invalidità totale permanente ed il relativo grado, nonché copia di tutta la documentazione medica pertinente, comprese le cartelle cliniche. Caso Inabilità Temporanea Totale: copia di un documento valido di identità, documentazione che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo (es. copia dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA) o documentazione che certifichi la condizione di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico (es. la lettera di assunzione e l ultima busta paga) al momento del Sinistro, certificato medico attestante l Inabilità Temporanea Totale, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente. Caso Perdita di Impiego Involontaria: copia di un documento valido di identità, copia del contratto di lavoro cessato o copia della lettera di assunzione ed alla cui cessazione faccia seguito lo stato di Disoccupazione; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento che attesti l iscrizione all elenco anagrafico comprovante lo stato di disoccupato o alle liste di collocamento o l inserimento nelle liste di Mobilità; autocertificazione attestante l assenza di trattamento pensionistico successivamente alla Perdita di Impiego Involontaria. Caso Ricovero Ospedaliero: copia di documento valido di identità, autocertificazione dello stato di Non Lavoratore; qualora l Aderente/Assicurato alla data di effetto della Polizza sia Lavoratore Autonomo oppure Lavoratore Dipendente e successivamente diventi Non Lavoratore, copia della documentazione comprovante il passaggio, anteriormente al Sinistro, da tale posizione a quella di Non Lavoratore (cioè, rispettivamente: certificato di chiusura della Partita IVA e autocertificazione di mancanza di titolarità di Partita IVA per il Lavoratore Autonomo; lettera di licenziamento o dimissioni e autocertificazione di mancanza di titolarità di Partita IVA per il Lavoratore Dipendente; certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente). La Compagnia si riserva di acquisire eventuale ulteriore documentazione se necessaria. Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria, Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti inoltre ad inviare alla Compagnia una richiesta di continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui sopra ed entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all Aderente/Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. Ai fini della valutazione dell operatività della copertura di cui alla presente Polizza, l Aderente/Assicurato dovrà inoltre autorizzare i propri medici curanti e/o il datore di lavoro affinché forniscano tutte le informazioni e consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia. In caso di mancato adempimento dell onere di cui al presente paragrafo, la Compagnia non sarà tenuta a corrispondere l Indennizzo. L'Aderente/Assicurato prende atto e concede espressamente alla Compagnia la facoltà di richiedere, per agevolare l attività istruttoria, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata. La mancata produzione dei documenti richiesti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. L'inadempimento dell obbligo di avviso può comportare, in caso di dolo, la perdita totale del diritto all Indennizzo, o, in caso di colpa, la sua perdita parziale (art c.c.). Art. 6 Esclusioni Il decesso dell Aderente/Assicurato non è coperto se deriva: a) da dolo dell'aderente/assicurato ovvero della Contraente o del Beneficiario; b) dalla partecipazione attiva dell'aderente/assicurato: a atti dolosi, a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) da azioni intenzionali dell Aderente/Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di sottoscrizione della presente polizza; i Sinistri provocati volontariamente dall'aderente/assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) da infortuni di volo se l Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) da partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni, dell Aderente/Assicurato, anche conseguenti ad infortunio, nonché delle conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, verificatesi o insorte prima della data di decorrenza della copertura assicurativa note all Assicurato; g) da infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o epilessia; h) da malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) da malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) da malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o Pagina 2 di 5

17 idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; k) da malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snow rafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza (ai soli fini della Inabilità Temporanea Totale); m) da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. La copertura relativa al rischio di Perdita d Impiego è peraltro esclusa nei seguenti casi: n) i licenziamenti dovuti a giusta causa ; o) le dimissioni; p) i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari e professionali; q) i licenziamenti tra parenti, affini entro qualsiasi grado e conviventi more uxorio; r) le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente; s) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; t) i licenziamenti a seguito dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; u) le risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; v) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; w) le situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria; x) provvedimenti di mobilità. Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt.1892, 1893 e 1894 c.c. Art. 8 Anticipata estinzione o portabilità del Finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, l Aderente/Assicurato può richiedere o la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, oppure il trasferimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale al nuovo beneficiario designato. Nel caso di anticipata estinzione, la Compagnia provvederà alla restituzione all Aderente/Assicurato della parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, al netto delle spese di rimborso. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Art. 9 - Legislazione applicabile Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Art. 9.1 Cause di nullità Sono cause di nullità del contratto l inesistenza del rischio al momento della conclusione del contratto (art.1895 c.c.) e l inesistenza dell interesse dell Assicurato al risarcimento del danno nel momento in cui l assicurazione deve avere inizio (art c.c.). Art.10 Foro Competente Per tutte le controversie relative al presente Contratto, nascenti tra la Compagnia e l Aderente/Assicurato o i relativi aventi diritto sarà competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione si trova la residenza o domicilio elettivo, a seconda dei casi, dell Aderente/Assicurato o degli aventi diritto. Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto, nascenti tra la Compagnia e la Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo. Art. 11 Prescrizione Ai sensi dell art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 11 bis Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla stessa. Pagina 3 di 5

18 Condizioni Particolari di Assicurazione Le seguenti Condizioni Particolari di Assicurazione si applicano, in aggiunta alle condizioni Generali che precedono, in relazione a ciascun specifico Sinistro. Sezione A Assicurazione per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (copertura attiva per tutti gli Aderenti/Assicurati) Art Indennizzo per il caso di Invalidità Totale Permanente L Indennizzo è pari al Debito Residuo calcolato alla data di ricezione da parte della Compagnia stessa della documentazione attestante l Invalidità Totale Permanente in conformità a quanto stabilito dall art. 5 delle Condizione Generali di Assicurazione e dal presente articolo. Saranno detratti eventuali Indennizzi già corrisposti per Inabilità Temporanea Totale in relazione al medesimo evento che ha cagionato l Invalidità Totale Permanente. L Indennizzo massimo è pari al Debito Residuo e comunque mai superiore a Euro ,00 per Aderente/Assicurato, cumulativo per tutti i Finanziamenti e per tutte le Assicurazioni che siano pendenti, in relazione ad uno stesso Aderente/Assicurato. L Indennizzo è dovuto soltanto qualora: - l Invalidità Totale Permanente persista dopo un periodo di almeno 6 mesi dalla data di diagnosi della Malattia o del verificarsi dell Infortunio che l hanno generata; - l Invalidità Totale Permanente sia certificata entro 24 mesi dalla data della diagnosi della Malattia o del verificarsi dell Infortunio che l hanno provocata. Sezione B Assicurazione per il caso di Inabilità Temporanea Totale (copertura attiva solo per il Lavoratori Autonomi e i Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico) Art Indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea Totale Alla copertura in oggetto si applica il Periodo di Carenza di cui all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. L indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, dovuta dall Aderente/Assicurato alla Contraente secondo l originale piano di ammortamento definito dal contratto di Finanziamento. L indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i contratti che siano pendenti tra l Aderente/Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di 2.000,00. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo sarà liquidato con una franchigia pari a 30 giorni. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Compagnia è obbligata ad effettuare è di 12 rate mensili per ciascun Sinistro e di 36 rate mensili per ciascuna copertura. Art. 14 Periodo di riqualificazione Dopo la chiusura definitiva di un Sinistro indennizzabile (sia che esso sia stato posto senza seguito sia che sia stato pagato) per Inabilità Temporanea e Totale o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 90 giorni, durante il quale l Aderente/Assicurato abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa prima che l Aderente/Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale. Sezione C Assicurazione per il caso di Perdita di Impiego Involontaria (copertura attiva solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato) Art Indennizzo per il caso di Perdita di Impiego Involontaria Alla copertura in oggetto si applica il Periodo di Carenza di cui all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Gli Aderenti/Assicurati sono coloro che al momento del Sinistro siano Lavoratori Dipendenti del settore privato e che al momento del Sinistro siano assunti da almeno sei mesi e abbiano superato il periodo di prova. Il rischio assicurato è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Gli Aderenti/Assicurati sono coloro che al momento del Sinistro siano assunti a tempo indeterminato. La copertura assicurativa per il caso di perdita d impiego dovuta a giustificato motivo oggettivo è sottoposta ad un periodo di franchigia di 60 giorni, con un periodo di carenza di 6 mesi. Qualora dunque il licenziamento venga notificato all Aderente/Assicurato entro 180 giorni dalla data di decorrenza della polizza l indennità non verrà corrisposta. In caso di Sinistro indennizzabile in termini di Polizza, la Compagnia corrisponderà una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall Aderente/Assicurato alla Contraente secondo l originale piano di ammortamento. Tale Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i contratti che siano pendenti tra l Aderente/Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di 2.000,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Compagnia è obbligata ad effettuare è di 12 rate mensili per ciascun Sinistro e di 36 rate mensili per ciascuna copertura. Art Denuncia del Sinistro ed oneri relativi L Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro a fornire alla Compagnia le informazioni relative Pagina 4 di 5

19 all ultimo impiego, ritenute necessarie ai fini della valutazione dell applicabilità della copertura di cui all Assicurazione. L Aderente/Assicurato dovrà anche consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi anche tramite persone di fiducia della Compagnia. Il mancato adempimento dell obbligo di cui al presente articolo comporterà il diritto per la Compagnia di non corrispondere (o, ove del caso, trattenere fino all avvenuto adempimento e senza alcun onere o maturazione di interessi) l Indennizzo. Art. 17 Periodo di riqualificazione Dopo l avvenuta liquidazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri costituiti da Perdita di Impiego Involontaria se, tra la data del successivo Sinistro e la cessazione dello stato di disoccupazione di cui al Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90 giorni consecutivi nel corso dei quali l Aderente/Assicurato sia tornato ad essere lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il relativo periodo di prova. Sezione D Assicurazione per il caso di Ricovero Ospedaliero (copertura attiva solo per i Non Lavoratori) Art Indennizzo per il caso di Ricovero Ospedaliero Alla copertura in oggetto si applica il Periodo di Carenza di cui all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. L indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Ricovero Ospedaliero per qualsiasi causa e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, dovuta dall Aderente/Assicurato alla Contraente secondo l originale piano di ammortamento definito dal contratto di Finanziamento. L Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i contratti che siano pendenti tra l Aderente/Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di 2.000,00. Ove il ricovero avvenga nei 7 giorni antecedenti la scadenza di una rata, l Indennizzo non comprenderà detta rata. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Compagnia è obbligata ad effettuare è di 12 rate mensili per ciascun Sinistro e di 36 rate mensili per ciascuna copertura. Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011 Pagina 5 di 5

20 TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1) FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è diretto all espletamento da parte delle Compagnie delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Compagnie sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Compagnie delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa. 2) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all Art. 4, comma 1, lett. a) della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Compagnia di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9). 3) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autorità personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. 5) COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; Compagnia di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Compagnia di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Compagnia del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 8) DIRITTI DELL INTERESSATO L Art. 7 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi e l interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n , allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 9) CO-TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento per la parte Danni è BancAssurance Popolari Danni S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, Arezzo, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma (RM) Italia. Titolare del trattamento per la parte Vita è BancAssurance Popolari S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, Arezzo, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma (RM) Italia Presso le sedi amministrative è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l elenco completo dei Responsabili interni ed esterni. Data ultimo aggiornamento: 15/11/2010 Pagina 1 di 1

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