Rassegna stampa. 8 febbraio Ufficio stampa. Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it)

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 8 febbraio 2006 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it) 1

2 SOMMARIO Pag. 3 ASSICURAZIONI: L Authority chiede regole certe sull indennizzo diretto (quotidiano dei professionisti) Pag. 4 ASSICURAZIONI: Rc auto, l'indennizzo diretto va rivisto. Paletti per evitare cartelli (diritto e giustizia) Pag. 5 ASSICURAZIONI: Rc auto da rivedere (italia oggi) Pag. 6 ASSICURAZIONI: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato parere del 1 febbraio 2006 (diritto e giustizia) Pag. 9 PREVIDENZA: Dal Consiglio di Stato un attacco alle Casse di Maurizio de Tilla - Presidente AdePP e Cassa Forense (quotidiano dei professionisti) Pag.11 PROFESSIONI : Ci prova anche il Fondo monetario - Alle professioni serve una riforma (quotidiano dei professionisti) Pag.12 EUROPA:Vietti pronto per la Corte di Strasburgo (il tempo) Pag.13 MANIFESTAZIONI: Un protocollo per il processo civile (quotidiano dei professionisti) Pag.14 ELEZIONI FORENSI: Avvocati lotta all ultima scheda (il tempo cronaca di Roma) QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI 2

3 L Authority chiede regole certe sull indennizzo diretto Negli ultimi tempi l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà prende spesso posizione su temi cari ai professionisti italiani. Dopo l ormai celeberrima relazione in cui auspicava, di fatto, la fine degli ordini professionali e la trasformazione degli studi in piccole imprese commerciali, Catricalà si è espresso ieri sull indennizzo diretto per contenziosi da incidenti stradali. Nel corso della riunione svoltasi lo scorso primo febbraio 2006 l Authority ha ritenuto opportuno fare alcune osservazioni sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla «Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale in attuazione dell articolo 150 del Codice delle assicurazioni private». Vari gli aspetti presi in esame. Ma, in considerazione delle proteste degli avvocati a cui più volte PQ ha dato voce, pare opportuno partire dai rilievi che l Authority ha fatto su alcune norme del decreto che, a suo avviso, sembrano limitare il livello di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese assicurative. Catricalà ha sollecitato un approfondimento della disciplina (ritenuta lacunosa) dei casi in cui un sinistro non ricade nella procedura di risarcimento diretto o dei motivi che possono impedire di formulare l off erta di risarcimento del danno, affidati alla discrezionalità delle imprese. Per l Antitrust è necessario prevedere nel Decreto dei meccanismi in grado di garantire una più ampia applicazione del risarcimento diretto, per esser certi di raggiungere un adeguato contenimento tariffario a beneficio dei consumatori, vigilando e sanzionando la corretta e tempestiva applicazione delle procedure da parte delle imprese. Il parere dell Authority sembra dare ragione a quanti, nell avvocatura, hanno sempre osteggiato l introduzione non regolamentata dell indennizzo diretto, sia perché il provvedimento sarebbe lesivo per la professione forense, sia perché il consumatore sarebbe meno tutelato dovendo trattare direttamente con una compagnia di grandi dimensioni senza l intermediazione di un professionista. Per arrivare a contenere le tariffe tramite il risarcimento diretto, dovrebbero essere previste regole chiare. Il pericolo, infatti, è che si incorra in un coordinamento non richiesto e soprattutto non giustificato fra le imprese che si rifletta sulla competitività e sull autonomia dei singoli operatori. Non a caso sotto il riflettore dell Antitrust è puntata sui consorzi di imprese che potrebbero diventare in palese contrasto con la disciplina della concorrenza. Per evitare questo aspetto, va contrastata l ipotesi di una definizione di parametri tecnici o economici fissi che definiscano l entità del risarcimento da danni. Valentina Loredani 3

4 DIRITTO E GIUSTIZIA Rc auto, l'indennizzo diretto va rivisto. Paletti per evitare cartelli Rc auto, va rivisto il decreto attuativo dell indennizzo diretto in quanto non deve ledere la concorrenza. È quanto ha sostenuto l Antitrust nel parere sullo schema di Dpr di attuazione della disciplina del risarcimento diretto dei danni introdotta dal codice delle assicurazioni private (il parere è qui leggibile nei documenti correlati). Nel parere inviato al premier Silvio Berlusconi e al ministro delle Attività produttive Claudio Scajola, l Authority ha auspicato un ampia riformulazione del decreto e ha richiamato l attenzione del Governo su alcune norme che limitano la sfera di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese assicurative. Secondo l Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) «per garantire che la procedura obbligatoria di risarcimento diretto riesca a contenere le tariffe, dovrebbero essere esplicitamente previste regole che evitino un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e relativi all autonomia dei singoli operatori». Ad essere sotto osservazione, ha continuato l Authority guidata da Antonio Catricalà, è l ampiezza dell attività demandata ai consorzi di imprese in palese violazione della concorrenza. Per questo, ha aggiunto l Antitrust, «andrebbe escluso che possano essere definiti o condivisi dalle imprese parametri tecnici o economici relativi all attività di risarcimento dei danni o individuati meccanismi di regolazione economica che non stimolino adeguatamente le imprese a contenere i costi di riparazione». L Agcm ha richiamato, inoltre, l attenzione di Palazzo Chigi su alcune norme del decreto che «sembrano limitare la sfera di protezione dei consumatori e vantaggio delle imprese assicurative». Il riferimento è, soprattutto, alla «mancanza di una disciplina dei casi in cui il sinistro non ricade nella procedura di risarcimento diretto o dei motivi che possono impedire di formulare l offerta di risarcimento del danno, affidati alla discrezionalità delle imprese». Per cui, ha concluso l Antitrust «è necessario che il decreto preveda meccanismi che garantiscano la più ampia applicazione del risarcimento diretto, per garantire gli auspicati effetti di contenimento tariffario a beneficio dei consumatori», mantenendo alta la soglia della vigilanza e sanzionando con tempestività la mancata applicazione delle procedure.non si è fatta attendere la reazione dell Ania che ha sostenuto che per avviare il risarcimento diretto occorre chiarezza nelle regole che evitino ogni equivoco sulla normativa Antitrust. «Vi è piena disponibilità e interesse da parte dell industria assicurativa alla più ampia e costruttiva collaborazione con le Autorità competenti ha detto ieri in una nota il presidente dell Ania, Fabio Cerchiai allo scopo di definire un regolamento per l indennizzo diretto che tuteli al meglio la concorrenza e gli interessi dei consumatori. Occorrono regole chiare, semplici e trasparenti, che consentano di eliminare in radice ogni possibilità di equivoco riguardo all interpretazione della normativa Antitrust, anche a tutela delle imprese di assicurazione e della loro operatività». E ha concluso: «Le forti critiche mosse oggi dall Agcm allo schema di decreto evidenziano ancora un quadro confuso che rende assolutamente inopportuno procedere nell iter legislativo senza che sia fatta preliminarmente piena chiarezza». (cri.cap) 4

5 ITALIA OGGI L'Antitrust boccia il regolamento sull'indennizzo diretto Rc auto da rivedere A rischio l'abbattimento delle tariffe Dietrofront dell'antitrust sull'indennizzo diretto nell'rc auto. Così come formulato, il provvedimento rischia di non garantire l'abbattimento delle tariffe assicurative, né tanto mento un'efficace protezione dei consumatori. È pesante il giudizio dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sulla disciplina dell'indennizzo diretto dei danni derivanti da circolazione stradale. L'Authority, con un parere inviato al presidente del consiglio dei ministri e al ministro delle attività produttive, nella riunione del 1 febbraio 2006 ha formulato le sue osservazioni sul decreto chiedendone, addirittura, un'ampia riformulazione' a favore di un provvedimento con meccanismi che garantiscano realmente la più ampia applicazione del risarcimento diretto, il contenimento dei costi, vigilando e sanzionando la corretta e tempestiva applicazione delle procedure'. A finire sotto la scure dell'antitrust sono i consorzi tra le imprese cui spetta l'organizzazione e gestione del nuovo sistema di risarcimento diretto e le norme a tutela dei consumatori. Sul primo fronte, spiega l'authority guidata da Antonio Catricalà, il decreto non esige la creazione di un altro strumento giuridico artificioso per gestire il risarcimento diretto. In particolare, l'accento cade sull'eccessiva ampiezza dell'attività demandata a questi consorzi. Secondo l'autorità dovrebbero essere evitate forme di coordinamento tra le imprese che possano incidere sulla concorrenza e non le stimolino a contenere i costi delle riparazioni. Limitata appare pure la protezione dei consumatori. Questa volta il dito è puntato contro la mancanza di una disciplina specifica delle ipotesi in cui il sinistro non ricade nella procedura di risarcimento diretto e dei motivi che possono impedire di formulare l'offerta di risarcimento del danno. In questi casi, rileva l'antitrust, è eccessiva la discrezionalità affidata gli operatori, né sono previste sanzioni nel caso in cui l'offerta sia negata senza un'adeguata motivazione. Piena disponibilità a collaborare ha subito manifestato l'ania, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per bocca del suo presidente Fabio Cerchiai Le forti critiche evidenziano ancora un quadro confuso che rende assolutamente inopportuno procedere all'iter legislativo senza che sia fatta pienamente chiarezza', puntualizza Cerchiai. Vi è piena disponibilità e interesse da parte dell'industria assicurativa alla più ampia collaborazione'. Nel frattempo sul decreto di attuazione del codice delle assicurazioni pendono anche le richieste degli avvocati di abrogare gli articoli 149 e 150 del codice, quelle cioè che escludono il rimborso delle spese di assistenza legale, con uno schema di legge ancora al vaglio delle commissioni. La questione, dunque, ora torna nelle mani del governo che dovrà decidere se, nonostante le critiche dell'antitrust, procedere all'approvazione finale entro questa legislatura (riproduzione riservata) C.Cinti 5

6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato parere del 1 febbraio L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende formulare alcune osservazioni in merito allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla "Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209". 2. Come emerge dalle segnalazioni sul Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni1 [Cfr. AS301 e AS309, "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni Codice delle assicurazioni private", in Boll. nn. 22/2005 e 28/2005.], l'autorità ha auspicato e poi salutato con favore l'introduzione di una procedura di indennizzo diretto nel mercato dell'assicurazione RCAuto, in quanto stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Infatti, un sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori. L'Autorità ritiene che l'applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle condotte, possa stimolare un più ampio grado di concorrenza fra le imprese assicurative e soprattutto la riduzione del costo delle polizze.a questo proposito, l'autorità, nella segnalazione inviata il 28 luglio 2005 ha espresso le proprie perplessità circa un intervento regolatorio di portata eccessivamente ampia, idoneo ad ostacolare l'individuazione del miglior assetto di mercato, nel rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità più volte richiamati. 3. In quest'ottica, suscita forti perplessità l'attuale formulazione dell'articolo 13 dello schema di decreto laddove interviene a disciplinare l'organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto. L'articolo in questione infatti prevede la costituzione di uno o più consorzi fra le imprese, cui spetta "l'organizzazione e gestione del sistema del risarcimento diretto", anche con riferimento alla definizione di "regole di cooperazione tecnica" per il funzionamento del sistema, nonché all'individuazione di "parametri tecnici ed economici" per la regolazione dei rapporti economici. 4. In primo luogo, l'autorità ritiene che, per dar seguito a quanto indicato nell'articolo 150 del Codice, il decreto del Ministero delle Attività Produttive non esiga l'individuazione di un artificioso strumento giuridico per la gestione del sistema del risarcimento diretto, quale un consorzio costituito dalle imprese di assicurazione, considerando che la regolazione e gestione del sistema di risarcimento diretto possono ben realizzarsi con una mera convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema. Diversamente, la previsione di un'organizzazione stabile ed articolata, quale quella del consorzio, ove normalmente le imprese esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi gestionali, individua una sede nella quale è facile condividere ed assumere decisioni comuni, le quali possono orientare e finanche vincolare le imprese consorziate su aspetti non strettamente necessari al funzionamento del risarcimento diretto. Non a caso, consequenzialmente alla scelta del consorzio, l'articolo 13, comma 3, dello schema di decreto prevede che "le imprese di assicurazioni partecipanti sono tenute all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi societari in base alla loro competenza statutaria". 5. Una palese contrarietà con la disciplina a tutela della concorrenza sembra poi discendere dall'ampiezza delle attività che l'articolo 13 dello schema di decreto demanda a tali consorzi. In linea di principio, l'autorità ritiene che le forme di cooperazione ammissibili fra imprese assicurative concorrenti necessarie al funzionamento di un sistema di risarcimento diretto dovrebbero riferirsi esclusivamente, da una parte, all'applicazione di meccanismi procedurali e di accertamento della responsabilità, e dall'altra, alla definizione dei meccanismi di regolazione dei rapporti economici fra le imprese improntati alla valorizzazione dell'efficienza di ciascuna impresa.non sembra invece necessaria ed appare anzi contrastante con le regole di concorrenza la circostanza che, nell'ambito del sistema di gestione del risarcimento diretto, vengano disciplinate altre attività che possano incidere in modo diretto o indiretto sulla fase della liquidazione dei danni posta in essere dalle imprese; fase che, nel sistema dell'indennizzo diretto, deve essere lasciata alla completa autonomia delle singole imprese. Si ricorda, in proposito, che i costi dei sinistri rivestono un ruolo estremamente rilevante nell'ambito delle dinamiche concorrenziali del mercato RC Auto, rappresentando una delle principali componenti nella determinazione dei margini di redditività delle imprese e del livello dei premi, e che proprio su tale variabile l'autorità ha recentemente accertato un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dall'associazione di categoria2 [Cfr. al riguardo il provvedimento dell'autorità 6

7 garante della Concorrenza e del Mercato n (I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre 2005, in Bollettino n.48/2005.]. 6. Alla luce del principio appena esposto, l'articolo 13, comma 5, n. 2, nel prevedere che "i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie per il funzionamento del sistema del risarcimento diretto" risulta una palese superfetazione. Andrebbe, invece, esplicitato che l'ambito di cooperazione non deve oltrepassare quanto strettamente necessario all'individuazione della responsabilità in virtù di un semplice confronto bilaterale tra le due imprese interessate e di norme di natura prettamente procedurale che consentano di far funzionare il sistema. In tale prospettiva, il sistema dei pagamenti può essere regolato in virtù della usuale modalità compensatoria del conto corrente. Ciò al fine di evitare che regole concernenti, ad esempio, le modalità da seguire e i parametri cui riferirsi nella compilazione delle perizie, siano determinate di concerto fra le imprese nell'ambito della gestione del risarcimento diretto. 7. Analoghe se non più forti perplessità si rilevano con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 13, comma 5, n. 3, relativo alla regolazione dei rapporti economici, laddove si dispone che al fine del conguaglio i consorzi individuino "parametri tecnici ed economici che tengono conto di criteri di efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati".l'autorità ha già avuto modo di sottolineare come un ruolo centrale per il funzionamento efficiente del sistema di risarcimento diretto sia assunto dai meccanismi di regolazione economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa presso la compagnia del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo sui costi. In questa prospettiva, infatti, il sistema di regolazione economica non deve individuare i parametri tecnici ed economici per la misurazione dell'efficienza delle imprese, ma esclusivamente limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica che incentivi la ricerca dell'efficienza e il contenimento dei costi da parte delle singole imprese. Pertanto, andrebbe escluso che, nell'ambito del sistema del risarcimento diretto, possano essere definiti o condivisi parametri tecnici o economici relativi all'attività di risarcimento dei danni svolta da parte delle imprese. 8. Con riferimento più specificamente al richiamo ai "costi medi aziendali", si rileva che quanto indicato nella norma in esame si traduce nella indicazione di impostare il calcolo dei conguagli sui costi medi di risarcimento sostenuti dalle singole imprese, effettuando così una scelta non necessaria e foriera di condotte collusive. Infatti, l'adozione di un sistema di conguagli basato sui costi medi delle singole imprese implica la conoscenza reciproca tra le imprese di una variabile concorrenzialmente rilevante, quale è il costo dei sinistri, conducendo ad un'artificiale trasparenza del mercato idonea a ridurre l'incertezza che deve caratterizzare la competizione tra operatori3 [Cfr. al riguardo i provvedimenti dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n ( I377 ) RC AUTO, del 28 luglio 2000, in Bollettino n. 30/2000, e (I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre 2005, in Bollettino n.48/2005.].per individuare un efficiente sistema di regolazione dei rapporti economici, inoltre, è sufficiente prevedere il semplice riferimento al costo medio di mercato definito ex ante di contenuto forfetario, come nel sistema francese, se non addirittura l'assenza di compensazioni economiche, come risulta dalla prassi adottata con successo in altri paesi4 [Cfr. IC19, Indagine Conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, pag. 188 e ss.]. 9. In termini più generali, sotto il profilo della tutela della concorrenza assume primaria rilevanza evitare che il Decreto preveda o consenta forme di cooperazione fra le imprese che, da una parte, non appaiono necessarie per il funzionamento di un sistema di indennizzo diretto, dall'altra, comportando il coordinamento e la conoscenza reciproca di rilevanti variabili concorrenziali, appaiono idonee ad attenuare o ridurre il processo competitivo che tale sistema di risarcimento diretto dovrebbe invece stimolare ed assicurare. 10. Meritano, inoltre, di essere evidenziate alcune ulteriori disposizioni che appaiono limitare la sfera di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese assicurative. Va infatti ricordato che la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice assume valenza obbligatoria, da assolvere puntualmente prima di poter proporre l'azione civile, e, quindi, pone degli specifici oneri procedurali sui danneggiati come sulle imprese di assicurazione. Si tratta pertanto di una fase delicata, nella quale è necessario garantire una situazione di equilibrio fra le parti per assicurare sia la piena efficacia della procedura che la più ampia tutela dei danneggiati.sotto questo profilo, alcune disposizioni dello schema di decreto non paiono del tutto rispettose di tale equilibrio, ponendo i danneggiati in una posizione di possibile debolezza nei riguardi delle imprese assicurative. 11. Si osserva, infatti, che il decreto non detta una specifica disciplina delle ipotesi in cui un sinistro non ricada nella procedura di risarcimento diretto (articolo 11, comma 1), o dei motivi che possono impedire di formulare l'offerta di risarcimento del danno (articolo 8, comma 1), aspetti che restano indeterminati e quindi lasciati alla possibile discrezionalità delle imprese, così come non è prevista alcuna "sanzione" nel caso di diniego di offerta non adeguatamente motivato. A 7

8 fronte dell'obbligatorietà di tale procedura, e quindi degli oneri e del ritardo che essa comporta per la proponibilità dell'azione di risarcimento da parte dei danneggiati, appare opportuno circoscrivere in modo puntuale e preciso le ipotesi in cui il sinistro non ricada nella procedura diretta, così come vigilare e sanzionare la corretta e tempestiva applicazione della procedura da parte delle imprese. 12. In proposito, va poi rilevato che nell'ambito della procedura di risarcimento diretto non può escludersi l'adozione di comportamenti opportunistici da parte delle imprese assicuratrici in merito alla selezione dei sinistri, ad esempio attraverso la formulazione di offerte di risarcimento non congrue per alcune tipologie di sinistri quando ciò comporti uno svantaggio economico nella fase della compensazione con l'impresa del responsabile, e, quindi, in una parziale inefficacia della procedura diretta.al fine di assicurare la massima applicazione della procedura di risarcimento diretto, andrebbero quindi previste specifiche misure che penalizzino tali condotte opportunistiche, rendendole non convenienti sotto il profilo economico. In questa prospettiva, già rileva la previsione dell'articolo 149, comma 6, del codice, che prevede che, in caso di impedimento o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche l'azione civile vada proposta nei confronti della propria impresa assicuratrice. Al fine di valorizzare tale previsione e di incentivare ancor più le imprese ad un'efficiente liquidazione dei danni che minimizzino le azioni di risarcimento, ci si potrebbe spingere fino a prevedere che i sistemi di regolazione economica non si riferiscano anche ai costi sostenuti da ciascuna impresa nell'ambito di tali giudizi.in altri termini, è importante prevedere un incentivo economico idoneo a controbilanciare eventuali comportamenti opportunistici delle imprese così da indurre ciascuna di esse a gestire in modo tempestivo ed efficiente tutti i sinistri che ricadono nella procedura di risarcimento diretto, con indubbio vantaggio per i consumatori danneggiati nonché del complessivo funzionamento del sistema liquidativo e quindi, in ultima analisi, dell'intero mercato assicurativo. 13. Sempre con riferimento a preservare un corretto equilibrio fra imprese e consumatori danneggiati nella procedura di risarcimento diretto, sembra improprio quanto dispone l'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, nel prevedere che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria prevista dall'articolo 148, da attivare nel caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, decorrano dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte della impresa del danneggiato all'impresa del responsabile. In tal modo è evidente che si possono dilatare significativamente i tempi della procedura stragiudiziale per inerzia o inefficienza non attribuibile al consumatore danneggiato.quindi anche a tale riguardo, andrebbe individuato un termine complessivo certo di attivazione dell'impresa del danneggiante entro il quale il danneggiato potrà comunque adire il giudice ordinario, ad esempio sommando un termine di 15 giorni ai termini previsti dagli artt. 145 e Troppo severa appare anche la prevista interruzione dei termini per la formulazione dell'offerta, prevista dall'articolo 7 comma 2, dello schema di decreto, nel caso di richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati, in quanto comporta un ingiustificato allungamento del termine per proporre l'azione di risarcimento del danno da parte dei danneggiati, creando per le imprese assicurative un incentivo ad un utilizzo improprio di tale strumento interruttivo. Dal momento che spetta anche all'impresa assicuratrice fornire assistenza informativa e tecnica ai consumatori per il corretto funzionamento della procedura del risarcimento diretto (articolo 9), sembra opportuno prevedere solamente un allungamento dei termini (pari ad esempio a 15 giorni), in modo da indurre le imprese stesse ad attivarsi tempestivamente in caso di dati mancanti e comunque ad adoperarsi per assicurare la velocità della citata procedura. 15. Alla luce delle precedenti osservazioni l'autorità auspica, pertanto, un'ampia riformulazione della Disciplina del risarcimento diretto in attuazione dell'articolo 150 del codice, nel senso di prevedere esplicitamente regole che non permettano un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e attinenti l'autonomia dei singoli operatori, di modo che l'introduzione di una procedura obbligatoria di risarcimento diretto determini gli auspicati effetti di contenimento tariffario. 8

9 QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI Dal Consiglio di Stato un attacco alle Casse di Maurizio de Tilla - Presidente AdePP e Cassa Forense Allarme nel mondo delle professioni ha destato una recente sentenza (n. 182/2006) emessa dal Consiglio di Stato nei confronti della Cassa Dottori Commercialisti, con la quale si è confermato l annullamento, già disposto in primo grado dal Tar laziale, delle procedure di individuazione del contraente poste in essere dalla medesima Cassa, mediante una ricerca di mercato finalizzata all affidamento dei servizi relativi alla copertura sanitaria dei propri iscritti. La decisione riguarda, in particolare, il preteso mancato rispetto delle procedure ad evidenza pubblica che la normativa comunitaria prevede per organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, in presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: attività finanziate in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici; gestione sottoposta a controllo pubblico; organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza costituiti, almeno per la metà, da componenti designati da soggetti pubblici. E evidente che già in relazione al primo requisito il Consiglio di Stato poteva orientare diversamente la propria decisione, in quanto esso non sussiste per le Casse professionali, che sono finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti. Quanto al terzo requisito, lo stesso riguarda solo, e in modo marginale, la composizione dei collegi sindacali. L oggetto principale della controversia ha riguardato, in definitiva, il grado di intensità dei controlli pubblici ai quali le Casse professionali sono sottoposte. Circoscritta in questi termini oggettivi la materia del contendere, appare francamente eccessivo, se non del tutto fuori luogo, presentare, come ha fatto una parte della stampa, la sentenza del Consiglio di Stato come un ritorno al passato che cancellerebbe, con un colpo di spugna, il percorso virtuoso della privatizzazione, sancita da una legge dello Stato (D. Lgs 509/94) e contraddistinto da un periodo in cui le Casse private hanno acquisito sempre più consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nei confronti delle categorie professionali di riferimento. Va, peraltro, considerato che la decisione del Consiglio di Stato si limita a disciplinare una fattispecie concreta, che non fa stato sulla questione generale. Mentre esistono, peraltro, seri elementi critici tali da giustificare in sede AdEPP, la presentazione della impugnativa in Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione, trattandosi di materia che sfugge alla cognizione del giudice amministrativo. Nel merito resta, peraltro, tutto da dimostrare, che una gara ad evidenza pubblica possa offrire maggiori garanzie di trasparenza nella scelta del contraente, da parte di un Ente responsabile e ben amministrato, rispetto ad una trattativa privata condotta in base ad una seria indagine di mercato svolta sulla scorta di criteri fortemente competitivi. Basti pensare che un tentativo di gara europea, in analoga materia, recentemente esperita dalla Cassa Forense, su autonoma determinazione dei propri organi di amministrazione, è andata deserta! Comunque, la sentenza, nonostante qualche passaggio poco felice, non intacca minimamente la solidità dell impianto normativo voluto dal legislatore, che ha demandato all autonomia privata delle Casse, la gestione del futuro previdenziale delle categorie professionali, con ampia delega normativa e regolamentare, autodeterminazione organizzativa, sistema di governance, gestione indipendente del patrimonio, rappresentazione di tipo privatistico delle risultanze contabili e dei bilanci, rapporti contrattualistici di tipo privatistico con i dipendenti e gli inquilini. Anche la più recente produzione legislativa rafforza questi concetti con la possibilità riconosciuta alle Casse private 9

10 di istituire forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa, nonché con l esclusione dei medesimi soggetti dall applicazione delle norme pubblicistiche in materia di canoni calmierati e dimissioni immobiliari (legge 23/8/2004, n. 243, art. 1 commi 34, 35 e 38). Ancor più significative poi, appaiono le disposizioni (art. 1, comma 2 lettera a) e art. 1, comma 6) che dichiarano l inapplicabilità alle Casse private dei nuovi requisiti per il pensionamento previsti per il regime pubblico, riconoscendone implicitamente la piena autonomia anche in una materia così delicata come quella della disciplina dei diritti previdenziali degli iscritti. Non è certo in discussione il fine d interesse pubblico dell attività svolta dalle Casse, che riveste addirittura rilievo costituzionale, e che nessuno disconosce. Ma gli strumenti approntati dal legislatore per perseguire queste finalità istituzionali mantengono integralmente la loro connotazione privatistica, tanto da far parlare, da parte di autorevolissimi giuristi, di irreversibilità del processo di privatizzazione avviato con il D.Lgs 509/94. Ciò, ovviamente, non significa che sugli enti non vi siano o non possano esservi controlli. Tali controlli sono puntualmente previsti dalla normativa vigente, ma hanno senso e scopo soltanto nei limiti della struttura generale del sistema: attraverso i controlli non si opera una sorta di ripubblicizzazione di soggetti ormai privati, ma si verifica semplicemente che gli organi di governo degli enti esercitino correttamente i loro poteri nell interesse della categoria amministrata, poiché in caso contrario sono previste apposite sanzioni (art. 2, comma 6, d.lgs. n. 509 del 1994). Le Casse professionali private, perciò, sono e restano fuori dal settore pubblico. In questo quadro normativo ed ordinamentale, sentenze come quella del Consiglio di Stato, pur nella loro portata limitata e settoriale, appaiono francamente discutibili e, per alcuni versi, sconcertanti nelle prospettate argomentazioni. Viene addirittura il sospetto che ciò possa essere indice di una nuova impostazione culturale ancora non pienamente acquisita da parte di settori della magistratura del nostro Paese, che guardano con ingiustificato sospetto alle nuove realtà previdenziali private che si affacciano all orizzonte del terzo millennio e delle quali le Casse professionali rappresentano un esempio tra i più interessanti e innovativi. Incoraggiare e sostenere il processo di privatizzazione delle Casse professionali e di responsabilizzazione delle categorie di riferimento sono temi di fondo che devono costituire priorità della classe politica e delle istituzioni, nell interesse primario del Paese. Ogni arretramento rispetto a queste posizioni, originato da episodi isolati sfruttati artificiosamente per legittimare nostalgie per un passato pubblicistico, contraddistinto da inefficienze burocratiche, scarsa efficacia operativa e interventi espropriativi, sarà fermamente contrastato da tutte le Casse aderenti all AdEPP e, soprattutto, dai professionisti iscritti che superano il milione di interessati. 10

11 QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI Ci prova anche il Fondo monetario Alle professioni serve una riforma Il Fondo monetario internazionale promuove la Finanziaria 2006, la riforma del mercato del lavoro, ma boccia le professioni per le quali auspica una riforma in tempi brevissimi. Lo ha affermato Rodrigo de Rato, direttore generale dell Istituto di Washington al termine della discussione del Board sulla situazione economica italiana. Le riforme che auspica il Fondo monetario riguardano una liberalizzazione e una deregolamentazione più ampia del mercato, insomma un programma che rilanci la concorrenza, elimini le rendite economiche e promuova la libertà di scelta dei consumatori. Il riferimento è stato in particolare alle protezioni di cui godono molte libere professioni che possono essere aggirate tramite la rapida applicazione della direttiva dell Unione europea sui servizi, ma anche grame una maggiore competizione nel commercio, una riduzione della presenza pubblica nelle aziende private e dando maggiori poteri alle autorità di controllo di settore e della libera concorrenza. Ma il male dell Italia non risiede solo nelle professioni. Nonostante la Finanziaria sia stata considerata in maniera positiva in considerazione «dell impegno delle autorità, sia al consolidamento di bilancio, sia al rispetto degli obiettivi» fissati a livello europeo, viene messo in evidenza la necessità di una importante ed accurata esecuzione dei piani di spesa, oltre ad auspicare un maggior controllo ed applicazione di meccanismi sanzionatori. Insufficiente ad assicurare la sostenibilità del debito è stato giudicato anche il programma di Governo che punta a ridurre il deficit sotto il 3% del Pil nel Secondo il Fondo monetario, il rapporto deficit pil sarebbe nel 2006 al 4,3% e sarebbe meglio puntare su previsioni di bilanci credibili, anche se il Pil dovrebbe tornare a crescere nel prossimo anno fino a toccare l 1,5%. Per raggiungere questo obiettivo l Italia dovrebbe portare avanti un significativo aggiustamento di bilancio nel medio termine. Di qui «l importanza di rafforzare l avanzo primario senza dimenticare il contributo che le privatizzazioni possono dare in direzione della riduzione del debito e del rilancio dell efficienza economica». Un richiamo particolare è stato fatto in relazione all esigenza di accrescere la trasparenza delle procedure di composizione del bilancio, con benedizione finale all idea di rafforzare il ruolo della Corte dei Conti nel fornire valutazioni indipendenti sullo stato di salute della finanza pubblica. Buona, invece, la riforma del mercato del lavoro a cui dovrebbe essere attribuita secondo il Fondo gran parte della crescita dell occupazione negli ultimi anni, anche se non sono tutte rose e fi ori. La politica sull occupazione deve essere promossa ulteriormente, perché «il tasso di occupazione resta ancora molto basso». Le azioni ulteriori dovranno tener presente due priorità: ridisegnare il sistema di garanzie per disoccupati e cassintegrati e prevedere una maggiore flessibilità salariale sul fronte della produttività e su quello territoriale. Elisabetta Tonni 11

12 IL TEMPO Vietti pronto per la Corte di Strasburgo Michele Vietti potrebbe essere il nuovo giudice italiano della Corte di giustizia europea. Una poltrona lasciata vacante lo scorso dicembre da Antonio La Pergola, che ha concluso il suo mandato di sei anni. Il nome dell'attuale sottosegretario all'economia, incarico che l'esponente dell'udc ha assunto traslocando dalla Giustizia, circola con insistenza come uno dei papabili per la poltrona di Strasburgo. Una proposta sulla quale Vietti, uno dei saggi della Cdl in materia di giustizia, sta «riflettendo». Scaduto il mandato di La Pergola, presidente emerito della Corte costituzionale, a rappresentare l'italia alla Corte di giustizia di Strasburgo è rimasto Antonio Tizzano, avvocato generale dal 7 ottobre

13 QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI Un protocollo per il processo civile Avvocati, magistrati e dirigenti della cancelleria insieme per migliorare il processo civile. Si tiene oggi pomeriggio alle 15 nell Aula magna del Palazzo di giustizia a Milano, un incontro pubblico di presentazione del Protocollo per i processi civili. Una proposta elaborata dall Osservatorio sulla giustizia civile di Milano volta a individuare e valorizzare sia norme di comportamento utili per una maggiore celerità e razionalità del contraddittorio, sia prassi organizzative, relative anche all utilizzo di strumenti informatici, idonee ad una efficace gestione del processo. La proposta di Protocollo è stata pensata come contributo di un gruppo promotore di avvocati, magistrati e personale di cancelleria, attivo a Milano fin dagli anni 90. Le indicazioni contenute mirano a favorire la fluidità del contraddittorio, una trattazione effettiva e concentrata della singola causa e della relativa istruttoria e una previsione dei tempi massimi di durata delle varie fasi del processo. E, comunque, una proposta aperta a tutti i suggerimenti da parte degli interessati. All incontro interverranno Giuseppe Grechi, presidente della Corte d Appello di Milano e Paolo Giuggioli, presidente dell Ordine degli avvocati di Milano. 13

14 IL TEMPO (Cronaca di Roma) Elezioni per l Ordine romano, record alle urne: 7259 votanti Avvocati lotta all ultima scheda Il record è stato superato. Alle urne, nei quattro giorni del ballottaggio, si sono presentati ben 7259 avvocati. Mai così tanti da molti anni a questa parte, anzi forse mai così tanti in assoluto. Segno del grande interesse che queste elezioni per il rinnovo del Consiglio dell Ordine Forense di Roma per il biennio hanno saputo catalizzare, a differenza di passate elezioni in cui il totale dei votanti arrivava appena a sfiorare le cinquemila unità. Difficile effettuare previsioni durante il corso della giornata di ieri, almeno fino a tarda sera, a causa del particolarissimo meccanismo di voto dell Ordine degli Avvocati, che consente di esprimere fino a quindici preferenze - ma anche una soltanto - non necessariamente collegate alla stessa lista. Non solo. Anche il sistema di spoglio delle schede sui generis applicato dall Ordine ha influito su questo clima di incertezza che si è protratto fino a notte inoltrata in attesa della proclamazione degli eletti. Grande incertezza dunque, con una serie di proiezioni che, sulla base dello scorporo iniziale delle cosiddette «schede grandi», quelle cioè indicanti tutti e quindici i nominativi consentiti, hanno visto favorito ora l uno, ora l altro col passare delle ore. Intorno alle 20,30 di ieri sera la prima proiezione - assolutamente da confermare col senno di poi - dava sette candidati per Federico Bucci, cinque per Alessandro Cassiani, tre per Domenico Condello. Una situazione questa, va detto, che tuttavia si era verificata anche al primo turno ma che poi non aveva resistito allo spoglio finale, modificando il risultato. L assoluto equilibrio della vigilia elettorale infatti aveva visto i tre candidati maggiori - il presidente uscente Cassiani, il segretario Condello e l ex presidente Bucci - portare rispettivamente sei, cinque e quattro avvocati nella rosa dei quindici all esito della prima votazione. Tutti presenti, ieri mattina, i capilista in corsa per la conquista del seggio di Presidente dell Ordine, e folla come non mai nei corridoi della Cassazione in piazza Cavour. Già questa di per sè una vittoria della categoria forense, evidentemente decisa a scrollarsi di dosso l immagine di un avvocatura distratta, disiteressata delle proprie sorti. L affluenza di ieri ha dimostrato l esatto contrario. A.Vaccarella 14

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