GLOBALE AGRICOLTURA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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1 GLOBALE AGRICOLTURA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. 14/533 - Ed. 04/2012

2 GLOBALE AGRICOLTURA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. 14/533 - Ed. 04/2012

3 1 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il Contratto di assicurazione. Azienda agricola Il complesso dei beni impiegati per l esercizio di una delle attività agricole che produce reddito agricolo. Capitale / Massimale La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto FATA in caso di sinistro. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. Foraggio Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all alimentazione del bestiame. Franchigia La parte di danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato in caso di sinistro. NOTA INFORMATIVA Furto L impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri. Ictus cerebrale (di seguito ictus) Accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia o infarto cerebrale (trombosi o embolia) ad esordio brusco che produca danno neurologico irreversibile immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di Cura. Inabilità temporanea La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate in polizza. Indennizzo o Indennità o Risarcimento La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. Infarto miocardico acuto Coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronario; la diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: dolore precordiale, alterazioni tipiche all ECG, aumento dell attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Pagina 1 di 11

4 2 Incendio La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Pagina 2 di 11 NOTA INFORMATIVA Invalidità Permanente La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione. Istituto di Cura Ogni ospedale, Clinica o Casa di Cura in Italia o all estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna, esclusi comunque stabilimenti termali, Istituti per la cura a fini estetici o dietetici, Case di Convalescenza e di Soggiorno o di Riposo e cliniche del benessere. Malattia Ogni alterazione di salute non dipendente da infortunio. Nucleo familiare Le persone risultanti nel certificato di stato di famiglia per le quali FATA è disposta a prestare l assicurazione. Polizza Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. Pratica sportiva Qualunque attività fisica, didattica, amatoriale o agonistica, che determina un aumento di dispendio energetico dell'organismo umano. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale FATA, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all articolo 1907 del codice civile. Rapina La sottrazione di cosa altrui mediante minaccia o violenza alla persona. Ricovero La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto La parte di danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Valore intero

5 3 Forma di assicurazione secondo la quale la somma assicurata deve coincidere con il 100% del valore effettivo dei beni assicurati. Nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni assicurati (sottoassicurazione o assicurazione parziale), verrà applicata la regola proporzionale (articolo 1907 del codice civile). A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali: - FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., Gruppo Generali; - sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A CAP 00184; - nessuna sede secondaria; - recapito telefonico: / fax: / ; sito Internet: info@fata-assicurazioni.it; - autorizzata all esercizio in Italia e all estero delle assicurazioni e riassicurazioni con in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita con Provvedimento ISVAP n del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006 ed è iscritta al numero dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,57 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 107,96 milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,62 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito Internet di FATA per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Avvertenza In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 8 Durata dell Assicurazione, 153 e 204 Limiti di età. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il prodotto, destinato a garantire i rischi collegati all agricoltura, offre la possibilità di scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni, nel rispetto di alcuni vincoli assuntivi. NOTA INFORMATIVA - GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE: le diverse sezioni relative alla Responsabilità Civile offrono all Assicurato la possibilità di tutelare il proprio patrimonio, tenendolo indenne - nei limiti precisati in polizza con riferimento a ciascuna delle coperture assicurative acquistate - per quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento o rivalsa dell Ente previdenziale, per danni involontariamente cagionati a Terzi (garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - RCT) ovvero conseguenti agli infortuni sul lavoro occorsi ai propri prestatori di lavoro (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro - RCO). La garanzia RCO può essere acquistata soltanto in presenza della garanzia RCT. L assicurazione comprende altresì, relativamente al rischio assicurato, i danni derivanti da fatto anche doloso delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere (es. prestatori di lavoro, figli minori con riferimento alla garanzia RC della Famiglia). Nell ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, FATA tiene, inoltre, a suo carico le spese per resistere all azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all articolo 1917 del codice civile. I rischi assicurabili sono: RCT e RCO dell Azienda Agricola, RCT e RCO del Contoterzista Agricolo, RCT e RCO dell Agriturismo e del Turismo rurale, RCT e RCO delle Macchine Agricole, RC Prodotti e RC della Famiglia. - GARANZIE TUTELA LEGALE: (Sezioni Tutela Legale Azienda Agricola e Tutela Legale del Contoterzista Agricolo): riguardano le spese relative alle controversie, giudiziali e non, insorte nell ambito dell attività dell imprenditore agricolo o del contoterzista e nell ambito della vita privata dei soci dell azienda agricola. - GARANZIE SEZIONE INCENDIO: la copertura offerta riguarda principalmente l indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati (ad esempio fabbricato, Pagina 3 di 11

6 4 arredamenti, merci, bestiame, foraggio, eccetera) derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio e da una serie di altri eventi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Pagina 4 di 11 NOTA INFORMATIVA - GARANZIE SEZIONE FURTO (acquistabili solo in presenza della Sezione Incendio): sono volte principalmente a coprire i rischi di furto e rapina delle cose assicurate, compresi i danni materiali e diretti conseguenti ai suddetti reati, realizzati o tentati. - GARANZIE SEZIONE ELETTRONICA (acquistabile solo in presenza della Sezione Incendio): la copertura offerta riguarda i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche (collaudate e istallate, se di tipo fisso, pronte per l uso cui sono destinate) cagionati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione (copertura all risck). - GARANZIE SEZIONE INFORTUNI: l assicurazione è valida per gli infortuni che le persone assicurate subiscano nello svolgimento dell attività agricola e, per talune figure, si estende alle attività extraprofessionali. La garanzia base è l Invalidità Permanente, insieme alla quale possono essere acquistate altresì le garanzie Morte, Inabilità temporanea, Rimborso spese mediche, Indennità da ricovero e rendita. - GARANZIE SEZIONE MALATTIA (acquistabile soltanto in presenza della Sezione Infortuni): è prevista la possibilità di garantirsi un indennità giornaliera in caso di ricovero in Istituto di Cura; tale garanzia è legata all Indennità da Ricovero per Infortunio. È, inoltre, possibile acquistare la garanzia Invalidità Permanente da Ictus o Infarto. - GARANZIE ASSISTENZA Prevede una serie di prestazioni nei casi in cui l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria. Per la disciplina di dettaglio delle garanzie prestate si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati. Sezioni con garanzie di Responsabilità Civile: - articoli 13 e 20 Oggetto dell assicurazione, 14 e 21 Garanzie prestate e 18 e 23 Gestione vertenze di danno, per le garanzie RCT e RCO dell Azienda Agricola; - articoli 26 e 32 Oggetto dell assicurazione, 27 e 33 Garanzie prestate e 31 e 37 Gestione vertenze di danno per le garanzie RCT e RCO del Contoterzista Agricolo; - articoli 38 e 45 Oggetto dell assicurazione, 39 e 46 Garanzie prestate e 44 e 50 per le garanzie RCT e RCO delle Macchine Agricole; - articoli 51 e 56 Oggetto dell assicurazione 52 e 57 Garanzie prestate e 55 e 61 Gestione vertenze di danno per le garanzie RCT e RCO dell Agriturismo e Turismo rurale; - articolo 62 Oggetto dell assicurazione, 63 Garanzie prestate e 70 Gestione delle vertenze di danno, per la garanzia RC Prodotti Agricoli; - articolo 71 Oggetto dell assicurazione e 76 Gestione delle vertenze di danno, per la garanzia della RC della Famiglia; Sezioni con garanzie Tutela Legale: - articolo 77 Oggetto dell assicurazione, 78 Soggetti assicurati e relativi ambiti e limiti di copertura e 79 Garanzie prestate per le garanzie relative all Azienda Agricola ed articolo 89 Oggetto dell assicurazione, 90 Soggetti assicurati e relativi ambiti e limiti di copertura e 91 Garanzie prestate, per le garanzie relative al Contoterzista Agricolo; Sezione Incendio: - articoli 102 Oggetto dell assicurazione, 103 Altri danni causati alle cose assicurate, punto a) se assicurato il bestiame e punto b) se assicurato il foraggio, 104 Spese rimborsabili, 107 Cose Assicurate nonché il paragrafo Clausole Speciali Garanzie Facoltative Sezione Incendio ; Sezione Furto (Forma Personalizzata): - articoli 119 Oggetto dell assicurazione, 121 Spese Rimborsabili, 123 Enti all aperto, 127 Cose Assicurate ; Sezione Furto (Forma a Pacchetto): - articoli 131 Oggetto dell assicurazione, 133 Spese Rimborsabili, 135 Enti all aperto, 139 Cose Assicurate ; Sezione Elettronica: - articoli 143 Oggetto dell assicurazione, 144 Delimitazione della garanzia, 150 Cose Assicurate nonché il paragrafo Clausole Speciali Garanzie Facoltative Sezione Elettronica ; Sezione Infortuni: - articoli 152 Infortunio, 156 "Le garanzie sempre operanti", 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 186, 188, 191, 193 e 196

7 5 Oggetto dell assicurazione, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 187, 189, 192, 194, 197 Le garanzie prestate e 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 190, 195,198 Le garanzie sempre operanti solo per polizze di durata pari o superiore ad un anno. Sezione Malattia: - articoli 199 Oggetto dell assicurazione e 200 Day Hospital per la garanzia Diaria da Ricovero da Malattia; 209 Oggetto dell assicurazione e 216 Criteri di liquidazione per la garanzia Invalidità Permanente da Ictus o Infarto. Sezione Assistenza: - articoli 220 Oggetto dell assicurazione, 223 Le garanzie sempre operanti, 224 Le garanzie operanti soltanto quando l infortunio si verifica fuori della Provincia di residenza dell Assicurato. Inoltre, possono essere acquistate diverse estensioni di garanzia, per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle clausole speciali contenute nelle Condizioni di assicurazione, paragrafi Clausole speciali - Garanzie facoltative relativi alle diverse Sezioni. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo o a riduzione o mancata erogazione delle prestazioni di Assistenza. L assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla relativa scadenza nonché, per l assicurazione Furto e rapina, nel caso in cui i locali contenenti le cose assicurate restino disabitati per un periodo determinato. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate. Sezioni con garanzie di Responsabilità Civile: - articolo 9 Validità territoriale, per tutte le garanzie di Responsabilità Civile Terzi; - articoli 15 Persone non considerate Terzi, 16 e 22 Esclusioni e Validità territoriale per le garanzie RCT e RCO dell Azienda Agricola; - articoli 28 Persone non considerate Terzi e 29 e 34 Esclusioni per le garanzie RCT e RCO del Contoterzista Agricolo; - articoli 40 Persone non considerate Terzi e 41 e 47 Esclusioni per le garanzie RCT e RCO Macchine Agricole; - articoli 53 Persone non considerate Terzi e 54 e 58 Esclusioni per le garanzie RCT e RCO dell Agriturismo e Turismo rurale; - articoli 64 Persone non considerate Terzi e 65 Esclusioni per la garanzia RC Prodotti Agricoli; - articoli 72 Persone non considerate Terzi e 73 Esclusioni per la garanzia RC della Famiglia. Sezioni con garanzie Tutela Legale: - articoli 80 Esclusioni e 81 Delimitazioni dell assicurazione per le garanzie relative all Azienda Agricola; - articoli 92 Esclusioni e 93 Delimitazioni dell assicurazione per le garanzie relative al Contoterzista Agricolo. NOTA INFORMATIVA Sezione Incendio: - articoli 106 Esclusioni, 109 Esagerazione dolosa del danno, 113 Assicurazione parziale ; Sezioni con garanzie Furto (Forma Personalizzata e Forma a Pacchetto): - articoli 109 Esagerazione dolosa del danno, 120 Esclusioni (Forma Personalizzata), 122 Mezzi di chiusura (Forma - Personalizzata), 132 Esclusioni (Forma a Pacchetto), 134 Mezzi di chiusura (Forma a Pacchetto); Sezione Elettronica: - articoli 109 Esagerazione dolosa del danno, 113 Assicurazione parziale, 144 Delimitazioni della garanzia, 145 Esclusioni, 146 Mezzi di chiusura, 149 Apparecchi in Leasing ; Sezione Infortuni: - - articoli 154 Esclusioni, 156 Le Garanzie sempre operanti Infortuni determinati da calamità naturali -, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 187, 189, 192, 194, 197 Le Garanzie prestate" e 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 198 Le Garanzie sempre operanti per polizze di durata superiore ad un anno. Sezione Malattia: - articoli 200 "Day Hospital", 202 Esclusioni, per la sola garanzia Invalidità Permanente da Ictus o Infarto, articolo 211 Esclusioni, 215 "Criteri di indennizzabilità" e 219 "Non cumulabilità". Sezione Assistenza: - articoli 221 Esclusioni, 222 Limitazioni ed effetti giuridici, 223 Le garanzie sempre operanti", 224 "Le garanzie operanti solo quando l'infortunio si verifica fuori dalla provincia di residenza dell'assicurato". Pagina 5 di 11

8 6 Per la disciplina di dettaglio relativa ai casi di sospensione della garanzia, si rinvia, rispettivamente, all articolo 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ed a quanto previsto alla Sezione Furto, nelle lettere d) degli articoli 120 e 132 Esclusioni delle Condizioni di assicurazione. Pagina 6 di 11 NOTA INFORMATIVA Avvertenza Le garanzie vengono erogate: - nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo/risarcimento pattuiti in polizza e nelle Condizioni di assicurazione; - previa applicazione o - in caso di liquidazione diretta del danno al terzo danneggiato - con successivo recupero dal Contraente/Assicurato, delle franchigie e degli scoperti, con relativi minimi, indicati nei suddetti documenti contrattuali. Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli, clausole speciali e Tabelle di seguito indicate. Sezione RCT Azienda Agricola: - articoli 14 Garanzie prestate e 17 Indicizzazione e massimali di garanzia e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative nonché alla tabella riepilogativa Limiti di indennizzo Assicurazione RCT Azienda Agricola. Sezione RCO Azienda Agricola: - articolo 23 Massimali di garanzia. Sezione RCT Contoterzista Agricolo: - articolo 27 Garanzie prestate e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative nonché alla tabella riepilogativa Limiti di indennizzo Assicurazione RCT Contoterzista Agricolo. Sezione RCO Contoterzista Agricolo: - articolo 35 Massimali di garanzia. Sezione RCT Macchine Agricole: - articoli 39 Garanzie prestate e 43 Indicizzazione e massimali di garanzia e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative nonché alla tabella riepilogativa Limiti di indennizzo Assicurazione RCT Macchine Agricole. Sezione RCO Macchine Agricole: - articolo 48 Massimali di garanzia. Sezione RCT Agriturismo e Turismo rurale: - articolo 52 Garanzie prestate e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative nonché alla tabella riepilogativa Limiti di indennizzo assicurazione RCT Agriturismo e Turismo rurale. Sezione RCO Agriturismo e Turismo rurale: - articolo 59 Massimali di garanzia. Sezione RC Prodotti: - articoli 63 Garanzie prestate e 67 Limiti di risarcimento e scoperto e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative nonché alla tabella riepilogativa Limiti di indennizzo della RC Prodotti. Sezione RC della Famiglia: - articolo 74 Limiti di risarcimento. Sezione Tutela Legale Azienda Agricola: - articoli 77 Oggetto dell assicurazione, 79 Garanzie prestate e 82 Massimale e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative. Sezione Tutela Legale Contoterzista Agricolo: - articoli 91 Garanzie prestate e 101 Massimale per sinistro e singole clausole speciali relative alle garanzie facoltative. Sezione Incendio: - articoli 112 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno nonché la Tabella Limiti di indennizzo della Sezione Incendio.

9 7 Sezione Furto (Forma Personalizzata): - articoli 112 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 124 Azienda non stabilmente abitata, 128 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 130 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, Tabella Limiti di indennizzo della Sezione Furto (Forma Personalizzata). Sezione Furto (Forma a Pacchetto): - articoli 112 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 136 Azienda non stabilmente abitata, 140 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 142 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, Tabella Limiti di indennizzo della Sezione Furto (Forma a Pacchetto). Sezione Elettronica: - articoli 112 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 147 Azienda non stabilmente abitata, 151 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, Tabella Limiti di indennizzo Sezione Elettronica. Sezione Infortuni: - articoli 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 187, 189, 192, 194 e 197 Le Garanzie prestate e 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 198 Le Garanzie sempre operanti per polizze di durata superiore ad un anno. Sezione Malattia: - articoli 207 e 216 Criteri di liquidazione. Sezione Assistenza: - articolo 223 Le garanzie sempre operanti e 224 Le garanzie operanti soltanto quando l infortunio si verifica fuori della Provincia di residenza dell Assicurato. ESEMPI NUMERICI Massimale Garanzia RCT - Massimale per sinistro Euro , con il limite per danni a persona di Euro e per danni a cose e animali di Euro Il risarcimento dovuto dall Assicurato alla persona del terzo danneggiato viene giudizialmente quantificato in Euro e le spese legali sostenute sono pari ad Euro : somma liquidata da FATA per il danno a persona pari al massimale assicurato Euro ; risarcimento che resta a carico dell Assicurato Euro ; spese legali a carico di FATA (oltre il massimale) Euro / spese legali a carico dell Assicurato Euro Capitale o somma assicurata a) Garanzia Incendio (forma dell assicurazione: valore intero) Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: Euro ; Valore del fabbricato al momento del sinistro Euro indennizzo liquidato a seguito di Incendio totale Euro (salva l applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti); NOTA INFORMATIVA b) Garanzia Furto (forma dell assicurazione: primo rischio assoluto) Bene assicurato: Merci; Somma assicurata: Euro ; Valore delle merci rubate al momento del sinistro: Euro ; indennizzo liquidato a seguito di furto: Euro (salva l applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti). Scoperto Bene assicurato: Fabbricato Somma assicurata: Euro Scoperto 10% con il minimo di Euro 500 a) ammontare del danno: Euro Indennizzo liquidato = Euro 500 (Euro Euro 500) b) ammontare del danno: Euro Importo liquidato = Euro (Euro Euro 600, pari al 10% del danno liquidabile) Franchigia a) Garanzia Responsabilità Civile della Famiglia Franchigia assoluta prevista per danni da spargimento d acqua da rottura di tubazioni e condutture Euro 150 danno Euro 150: nessun risarcimento danno Euro 500: risarcimento Euro 350 nei limiti del 30% del massimale per danni a cose e animali Pagina 7 di 11

10 8 Pagina 8 di 11 NOTA INFORMATIVA b) Garanzia Invalidità Permanente da Infortuni Capitale assicurato Euro Franchigia assoluta del 5% sulla fascia di capitale da Euro a Euro Invalidità Permanente accertata pari a 20 punti Indennizzo Euro , così determinato: Euro per i primi Euro di capitale Euro per capitale da Euro con applicazione della franchigia In assenza di deroga all articolo 1907 del codice civile, se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Relativamente alle Sezioni Incendio ed Elettronica, l assicurazione è sempre prestata a valore intero e cioè con applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale: per gli effetti si rinvia all articolo 113 Assicurazione parziale nonché, per la determinazione del Valore delle cose assicurate, agli articoli 107 cose assicurate e 112 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, per la Sezione Incendio ed agli omologhi articoli 150 e 151 per la Sezione Elettronica. In deroga all articolo 1907 del codice civile, per le garanzie Furto e relativi rischi aggiunti e per alcune garanzie Incendio non legate al fabbricato (es. fenomeno elettrico), l assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè prescindendo dal valore delle cose assicurate cosicché FATA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale. Avvertenza Il limite massimo di età assicurabile per le garanzie Infortuni e Malattia è 80 anni, salvo che per gli infortuni dei Raccoglitori di frutta e di olive. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 153 e 204 Limiti di età. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Avvertenza Per le garanzie Malattia sono previsti periodi iniziali di carenza. Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 201 Decorrenza della garanzia. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio. Avvertenza Per la garanzia Invalidità Permanente da Ictus e Infarto, è prevista la compilazione di un questionario anamnestico è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande nello stesso previste. Avvertenza Alcune malattie ed affezioni costituiscono cause di inassicurabilità. Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 155 e 203 Persone non assicurabili delle Condizioni di assicurazione. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni della professione. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio". ESEMPIO DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni e Malattia tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell Assicurato. Ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono, a titolo di esempio: - per le garanzie Incendio, il fatto che l immobile muti destinazione d uso (es. da stalla a fienile); - per le garanzie Furto, il fatto che l azienda modifichi i mezzi di chiusura riducendoli rispetto a quanto dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto; - per le garanzie di Responsabilità Civile del Contoterzista, l aumento del numero delle macchine utilizzate rispetto a quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto; - per le garanzie Infortuni, il pensionamento dell agricoltore, che costituisce causa di diminuzione del rischio o il passaggio dall attività di agricoltore ad un attività industriale, che costituisce causa di aggravamento del rischio (la tutela del quale è, peraltro, prestata da FATA con un prodotto diverso da Globale Agricoltura).

11 9 PREMI Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. Eccettuato il caso di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'isvap; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all Intermediario, espressamente in tale qualità; - bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti; - bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. Avvertenza Se il Contraente è un Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (d. lsl 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il premio imponibile, se pari o superiore a Euro 300, può essere frazionato in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo. Avvertenza L Impresa o l Intermediario possono applicare sconti di premio: - ai sensi dell art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni; - con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. RIVALSE Avvertenza In mancanza di deroga all'articolo 1916 del codice civile, l'impresa che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i Terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Con riferimento alle garanzie Infortuni, FATA rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione verso i Terzi responsabili. Si rinvia al paragrafo Rinuncia al diritto di surrogazione dell articolo 156 Le garanzie sempre operanti delle Condizioni di assicurazione. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Non è previsto adeguamento del premio e delle somme assicurate per le garanzie Infortuni e Malattia. Il Contraente può scegliere l indicizzazione annuale di massimali e premi relativi alle garanzie previste nelle Sezioni RC Azienda Agricola e RC Macchine Agricole. Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 17 e 43 Indicizzazione e massimali di garanzia delle Condizioni di assicurazione. NOTA INFORMATIVA DIRITTO DI RECESSO Avvertenza In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, FATA, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro. Con riferimento alle garanzie Malattia FATA può esercitare il diritto di cui sopra esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 7 Recesso in caso di sinistro. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 8 Durata dell assicurazione. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA derivanti dall assicurazione di Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. Pagina 9 di 11

12 10 L Assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione, ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro all Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Pagina 10 di 11 NOTA INFORMATIVA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile di ciascuna Sezione è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura - compresa, ove prevista, l applicazione dell addizionale antiracket - antiusura - di seguito indicata. Sezioni Responsabilità Civile Azienda Agricola, Responsabilità Civile Macchine Agricole e Incendio: 13,50%; Sezioni Responsabilità Civile Contoterzista, Prodotti, Famiglia, Agriturismo e Furto: 22,25% Sezione Tutela Legale: 21,25% Sezione Elettronica: 21,25% Sezioni Infortuni e Malattia: 2,5% Sezione Assistenza: 10% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza Per le garanzie Infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio; per le garanzie Malattia l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi del ricovero (garanzia Diaria da Ricovero) o con l insorgere della malattia invalidante (garanzia Invalidità Permanente da Ictus o Infarto). In caso di arbitrato monocratico, ciascuna delle Parti contribuisce alla relativa spesa per metà; in caso arbitrato collegiale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il medico o il perito da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo componente. La visita medica può sempre essere richiesta. Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all articolo 6 Obblighi in caso di sinistro ed alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.. Sezioni con garanzie di Responsabilità Civile: articoli 18, 23, 31, 37, 55, 61, 70 e 76, Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ; - Sezione Tutela Legale Azienda Agricola: articoli 83 Insorgenza del sinistro, 84 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale, 85 Fornitura dei mezzi di prova e 86 Gestione del sinistro ; - Sezione Tutela Legale del Contoterzista Agricolo: articoli 95 Insorgenza del sinistro, 96 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale, 97 Fornitura dei mezzi di prova e 98 Gestione del sinistro. - Sezioni Incendio, Furto ed Elettronica: articoli 108 Denuncia del sinistro e relativi obblighi, 110 Procedura della valutazione del danno, 111 Mandato dei Periti, 112 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 115 Pagamento dell indennizzo, 117 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ; articolo 116 Anticipo sul pagamento dell indennizzo, per la Sezione Incendio; articoli 128, 129, 140 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 141 Recupero delle cose rubate, per la Sezione Furto; articolo 151 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, per la Sezione Elettronica; - Sezione Infortuni: articoli 157 Denuncia del sinistro e relativi obblighi, 158 Criteri di indennizzabilità e 159 Arbitrato irrituale. - Sezione Malattia: articoli 206 Denuncia del sinistro e relativi obblighi, 207 Criteri di liquidazione e 208 Arbitrato irrituale, per la garanzia diaria da ricovero; articoli 213 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, 215 Criteri di Indennizzabilità, 216 Criteri di Liquidazione e 218 Controversie-Arbitrato irrituale, per la garanzia Invalidità Permanente da Ictus e Infarto. - Sezione Assistenza: per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

13 11 Avvertenza La gestione dei sinistri relativi alle assicurazioni Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, ai paragrafi Premesse delle Sezioni Tutela Legale dell Azienda Agricola e Tutela Legale del Contoterzista Agricolo ed al paragrafo Istruzioni per la richiesta di assistenza delle Norme che regolano l Assistenza. ASSISTENZA DIRETTA Non prevista. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI (Customer Service) Via Urbana, 169/a ROMA Fax 06/ Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/ o 06/ I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet: Resta salva la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO Con riferimento all assicurazione di Tutela legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono rimettere la decisione ad un arbitro, che decide secondo equità (articolo 86 Gestione del sinistro, punto 7 delle Condizioni di assicurazione) È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere: - in caso di controversia in merito alla determinazione dell ammontare del danno relativamente alle garanzie delle Sezioni Incendio, Furto e Elettronica (articoli 110 Procedura per la valutazione del danno e 111 Mandato dei Periti delle Condizioni di assicurazione); - in caso di controversie sul diritto all indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni o Malattia (articoli 159 Arbitrato irritale e 218 Controversie - Arbitrato irrituale delle Condizioni di assicurazione) NOTA INFORMATIVA Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità Giudiziaria. In caso di arbitrato relativo a sinistri Infortuni e Malattia, il luogo di svolgimento dello stesso è la sede dell Istituto di Medicina Legale più vicina all Assicurato. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/04/2012 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Avv. Vittorio Rispoli Ing. Giorgio Cagnetti Pagina 11 di 11

14 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INDICE DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI pag. 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 5 RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA AGRICOLA pag. 5 RESPONSABILITÀ CIVILE CONTOTERZISTA AGRICOLO pag. 13 RESPONSABILITÀ CIVILE MACCHINE AGRICOLE pag. 19 RESPONSABILITÀ CIVILE AGRITURISMO E TURISMO RURALE pag. 24 RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI AGRICOLI pag. 30 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA pag. 34 SEZIONE TUTELA LEGALE pag. 37 TUTELA LEGALE AZIENDA AGRICOLA pag. 37 TUTELA LEGALE CONTOTERZISTA AGRICOLO pag. 43 SEZIONE INCENDIO pag. 49 SEZIONE FURTO pag. 72 (FORMA PERSONALIZZATA) pag. 72 (FORMA A PACCHETTO) pag. 79 SEZIONE ELETTRONICA pag. 84 SEZIONE INFORTUNI pag. 91 SEZIONE MALATTIA pag. 142 SEZIONE ASSISTENZA pag. 148 Pagina 1 di 151

15 2 DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Azienda Agricola Il complesso dei beni impiegati per l esercizio di una delle attività agricole che produce reddito agricolo. Capitale, Massimale La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto FATA in caso di sinistro. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. Franchigia La parte di danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato in caso di sinistro. Indennizzo, Indennità, Risarcimento La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a FATA. Pratica sportiva Qualunque attività fisica, didattica, amatoriale o agonistica, che determina un aumento di dispendio energetico dell'organismo umano. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto L importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Pagina 2 di 151

16 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del codice civile. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del codice civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del codice civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell evento ai sensi dell art del codice civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del codice civile. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione dandone preavviso all altra Parte mediante lettera raccomandata. Con riferimento alle garanzie Malattia, FATA può esercitare il diritto di cui sopra esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione dello stesso. In caso di polizza con più Assicurati, la facoltà di recesso può essere esercitata limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte di FATA; quello esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa. In tutti i casi, entro il 15 giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA rimborsa il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Pagina 3 di 151 Art. 8 - Durata dell assicurazione Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta di una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, fino a che, alla scadenza del rinnovo successivo al primo, l Assicurato abbia raggiunto il limite di età assicurabile precisato dagli artt. 153 e Limite di età. A tale scadenza, il contratto - nella parte riguardante l Assicurato che ha superato il suddetto limite di età e per le garanzie cui il limite si riferisce - non è più soggetto a tacito rinnovo. Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell art del codice civile. Art. 9 - Validità territoriale L assicurazione vale per i sinistri che avvengano nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

17 4 Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Forma delle comunicazioni Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 4 di 151

18 5 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA AGRICOLA DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RCT AZIENDA AGRICOLA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA AGRICOLA Nel testo che segue si intendono per: COSE Gli oggetti materiali e gli animali. LAVORI NON AGRICOLI I lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. MACCHINE AGRICOLE Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, destinate ad essere impiegate nell attività oggetto dell assicurazione. PRESTATORI DI LAVORO Le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del codice civile con esclusione dei lavoratori autonomi. RCO La Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro. RCT La Responsabilità Civile verso Terzi. RESPONSABILITÀ CIVILE La responsabilità patrimoniale che deriva all Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui. SCORTE E PRODOTTI Scorte di magazzino, derrate, antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti, mangimi, sementi e prodotti similari nonché in genere tutti i prodotti destinati all attività oggetto dell assicurazione. NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE - RCT AZIENDA AGRICOLA Art Oggetto dell assicurazione RCT FATA si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione e/o proprietà dell azienda agricola assicurata per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario. Per tali attività si intendono quelle dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L assicurazione vale per il fatto doloso delle persone di cui l Assicurato debba rispondere. Art Garanzie prestate Ad integrazione dell art Oggetto dell assicurazione RCT e a parziale deroga degli artt Persone non considerate Terzi e 16 - Esclusioni, la garanzia vale per: Pagina 5 di 151 BENI AZIENDALI L assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall utilizzo dei beni dell azienda quali, a titolo esemplificativo, i fabbricati, le macchine agricole, le attrezzature, il bestiame, gli animali domestici e da cortile, gli impianti e quant altro destinato all esercizio dell attività assicurata. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI L assicurazione è estesa ai danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali.

19 6 La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a Terzi, durante il periodo di validità dell assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell azienda, esclusi i danni dovuti a difetto originario, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità. Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell ambito dell azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario. STAZIONI DI MONTA, ALPEGGIO E TRASFERIMENTO DI ANIMALI Si intendono compresi in garanzia i danni derivanti dall esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di Terzi, annesse all azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di Terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio. Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell Assicurato durante l alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi. SCAMBIO DI MANODOPERA L assicurazione vale anche per quanto riguarda lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell art del codice civile, anche con impiego di macchine agricole. PRELIEVO MERCI E PARTECIPAZIONE A FIERE La garanzia è altresì operante per i danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché dalla partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l allestimento e lo smontaggio delle strutture, con esclusione dei danni da contagio di animali. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO L assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell Assicurato, nonché dei suoi familiari se trattasi di impresa a conduzione familiare, per danni cagionati a Terzi nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità dei preposti al servizio di sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche e aggiornamenti. Agli effetti di tale garanzia sono considerati Terzi anche i prestatori di lavoro dell Assicurato, semprechè dall evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall art. 583 del codice penale. DANNI A COSE NELL AMBITO DEI LAVORI, A MEZZI SOTTO CARICO ED AI VEICOLI IN SOSTA L assicurazione si estende ai danni alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse nonché ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione di tali operazioni. Si intendono compresi in garanzia i danni ai veicoli di Terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell Assicurato, parcheggiati nell ambito dell azienda, con esclusione dei danni derivanti da furto, incendio, conseguenti a mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di Euro per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA AGRICOLA DANNI DA INCENDIO L assicurazione vale per i danni a cose altrui provocati da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata per ciascun sinistro con applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di Euro 250 e fino alla concorrenza di Euro LAVORI NON AGRICOLI Sono compresi in garanzia i danni conseguenti all uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall Assicurato in azienda. VISITE DIDATTICHE L assicurazione vale anche per i rischi derivanti dall organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, anche mediante utilizzo di mezzi e strumenti forniti dall Assicurato. COMMITTENZA DI LAVORI EDILI La garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili effettuati in azienda, anche in ordine a quanto previsto dal decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche e aggiornamenti in materia di lavori edili di lunga durata. COMMITTENZA GUIDA VEICOLI L assicurazione comprende i danni cagionati a Terzi dai prestatori di lavoro dell Assicurato di cui debba rispondere ai sensi dell art del codice civile in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di FATA nei confronti dei responsabili. Pagina 6 di 151

20 7 La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da un prestatore di lavoro dell Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Pagina 7 di 151 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA AGRICOLA MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) dell art. 16 Esclusioni, l assicurazione comprende, entro i limiti indicati in polizza, i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole così come definite dall art. 57 del codice della strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro: a) risultino fuori sagoma; b) eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del codice della strada; c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal codice della strada. La garanzia è operante sempreché i danni siano ascrivibili all Assicurato e le macchine agricole risultino regolarmente assicurate con FATA per i rischi della responsabilità Civile della Circolazione. ATTIVITA CINOTECNICA La garanzia comprende l esercizio dell attività cinotecnica volta all allevamento, alla selezione e all addestramento delle razze canine in quanto attività economica agricola, a condizione - presente all atto della stipula del contratto e durante la validità dello stesso - che il reddito agricolo che ne derivi sia prevalente rispetto a quello di altre attività economiche non agricole eventualmente svolte dallo stesso soggetto. Art Persone non considerate Terzi Non sono considerati Terzi: a) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti dell'assicurato nonchè ogni altro parente o affine o persona con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo; c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all attività assicurata; d) le società che, rispetto all Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell art del codice civile. Art Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all assicurazione obbligatoria nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da furto; c) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse; f) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo; g) a condutture ed impianti sotterranei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; h) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; i) da impiego di macchine agricole, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16 anno di età; j) da trattamenti chimici; k) da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi; l) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme; m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; n) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici; o) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto. Art Indicizzazioni e massimali di garanzia I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice

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