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1 Gennaio Info IVA 12 concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto lett. lettera LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) RS Raccolta sistematica del diritto federale Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %. Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Febbraio 2011

3 Agenzie di viaggi ed enti turistici Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull OIVA, entrambe entrate in vigore il 1 gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre Con la presente info IVA si intende facilitare alle agenzie di viaggi e agli enti turistici l adempimento dei propri obblighi legali e l esercizio dei propri diritti. F La parte A si rivolge alle agenzie di viaggi F La parte B si rivolge agli enti turistici (organizzazioni turistiche) Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA. Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell AFC riguardanti la LIVA e l OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA. 3

4 Info IVA 12 concernente il settore 4

5 Agenzie di viaggi ed enti turistici Indice delle materie Parte A Agenzie di viaggi 1 Espressioni utilizzate Importanti principi dell imposizione delle prestazioni di agenzie di viaggi In generale Agire in nome proprio o in nome di terzi Pluralità di prestazioni Turismo outgoing Turismo incoming e viaggi in territorio svizzero Abbinamento di prestazioni di turismo outgoing e turismo incoming Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA) Principio Viaggi tutto compreso verso l estero (turismo outgoing) Viaggi tutto compreso in territorio svizzero (turismo incoming) e abbinamento di prestazioni in territorio svizzero e prestazioni all estero Fatturazione Momento dell imposizione Singole prestazioni Locazione di mezzi di trasporto Principio della delimitazione rispetto al trasporto di persone Locazione di mezzi di trasporto (p. es. veicoli da noleggio) Prestazioni di trasporto di persone Principio Esenzione dall imposta per i trasporti aerei internazionali Esenzione dall imposta per i trasporti ferroviari internazionali Esenzione dall imposta per i trasporti internazionali in autobus Prova dell esenzione in caso di trasporti transfrontalieri di persone Prestazioni del settore alberghiero Prestazioni della ristorazione Prestazioni culturali e di formazione nonché manifestazioni sportive Assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide Copertura assicurativa per viaggiatori Emolumenti per il visto Trasferimento in territorio svizzero in occasione di viaggi tutto compreso verso l estero in aereo

6 Info IVA 12 concernente il settore 6.10 Veicoli da noleggio Escursioni facoltative in loco Tasse di soggiorno in territorio svizzero Vendite di beni, elargizioni gratuite (give away) e documentazione di viaggio Prestazioni accessorie come supplementi, tasse di disbrigo o di trattamento Cessione di contingenti (singoli o multipli) Contributi pubblicitari Viaggi speciali Viaggi di lavoro (business travel) Viaggi premio (incentive travel) Viaggi promozionali Base di calcolo Principio Determinazione della controprestazione in casi particolari Rappresentanza diretta In generale Vendita di biglietti aerei da parte di agenzie di viaggi Agenzie di viaggi con sede sociale all estero Vendita di prestazioni di viaggio per via elettronica (p. es. in internet) Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall imposta (cosiddetta opzione) Principio Caratteristiche Opzione per le agenzie di viaggi Imposta sull acquisto Parte B Enti turistici e organizzazioni turistiche analoghe 13 Espressioni utilizzate Principi importanti dell imposizione di prestazioni degli enti turistici In generale Non controprestazioni Non controprestazioni ai sensi dell articolo 18 capoverso 2 lettere a c LIVA Non controprestazioni ai sensi dell articolo 18 capoverso 2 lettere d l LIVA Prestazioni escluse dall imposta

7 Agenzie di viaggi ed enti turistici 14.4 Prestazioni imponibili Metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie Aspetti importanti delle singole prestazioni Sussidi e altri contributi di diritto pubblico Principio Forma dei sussidi e degli altri contributi di diritto pubblico Delimitazione rispetto alla controprestazione imponibile Tasse turistiche di diritto pubblico Mero incasso di tasse turistiche Doni, prestazioni di promozione dell immagine e sponsorizzazioni Doni Prestazioni di promozione dell immagine Sponsorizzazioni Esempi relativi alla delimitazione fra doni e sponsorizzazioni Contributi dei membri Manifestazioni musicali, culturali, sportive e congressuali Gestione di impianti sportivi Prestazioni del settore alberghiero Gestione di un sistema di prenotazioni Locazione e affitto (al di fuori delle prestazioni del settore alberghiero) Forniture di beni (cartine, oggetti ricordo ecc.) Rifatturazione di costi in relazione a progetti comuni Agire in nome proprio o in nome di terzi Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall imposta (cosiddetta opzione) Principio Prestazioni per la cui imposizione un organizzazione turistica può optare Imposta sull acquisto Riduzioni e correzioni della deduzione dell imposta precedente In generale Esempio Esempio

8 Info IVA 12 concernente il settore 8

9 Agenzie di viaggi ed enti turistici Parte A Agenzie di viaggi 1 Espressioni utilizzate Agenzie di viaggi L espressione Agenzie di viaggi comprende gli operatori turistici, i retailer nonché le imprese attive sia come tour operator sia come retailer. Sono equiparati alle agenzie di viaggi le agenzie di trasporto in autobus, i locatori di case e appartamenti di vacanza nonché altre imprese che offrono prestazioni nel settore turistico anche se queste non rappresentano l unica attività dell impresa. Tour operator (operatore turistico) Organizzatore o promotore di viaggi. Retailer (rivenditore) Rivenditore di viaggi offerti e combinati da tour operator. Turismo outgoing Turisti e uomini d affari domiciliati in territorio svizzero in visita all estero. Turismo incoming Turisti e uomini d affari domiciliati all estero in visita in territorio svizzero. Viaggi premio (incentive travel) Viaggi speciali finalizzati a un evento e confezionati individualmente per il committente al fine di motivare rispettivamente premiare il collaboratore o il partner commerciale. Viaggio tutto compreso secondo la legge federale concernente i viaggi tutto compreso Secondo l articolo 1 della legge federale del 18 giugno 1993 concernente i viaggi tutto compreso (RS 944.3) per viaggio tutto compreso anche denominato arrangiamento forfetario nella presente info IVA si intende la combinazione prefissata di almeno due delle seguenti prestazioni di servizi, purché sia offerta a un prezzo complessivo e duri più di 24 ore o comprenda un pernottamento: 9 trasporto; alloggio; altre prestazioni di servizi turistiche non accessorie al trasporto o all alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.

10 Info IVA 12 concernente il settore 10 Per offerta s intende la pubblicazione in prospetti, cataloghi, inserzioni, internet ecc. Mediazione Nell ambito della presente pubblicazione, per mediazione s intende l agire in qualità di rappresentante diretto ai sensi dell articolo 20 capoverso 2 LIVA. 2 Importanti principi dell imposizione delle prestazioni di agenzie di viaggi 2.1 In generale Secondo l articolo 8 capoverso 2 lettera b LIVA, le prestazioni di servizi di agenzie di viaggi e organizzatori di manifestazioni sono considerate eseguite nel luogo in cui l agenzia di viaggio rispettivamente l organizzatore ha la sede sociale o uno stabilimento d impresa. Tale disposizione si applica alle prestazioni di agenzie di viaggi e organizzatori di manifestazioni per le quali non sono definiti altri luoghi della prestazione nella LIVA. Di conseguenza, per esempio le prestazioni di vitto (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA) fatturate in nome proprio dalle agenzie di viaggi o le prestazioni di alloggio (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA) sono considerate eseguite nel luogo della prestazione di servizi. Le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggi e organizzatori di manifestazioni sono tuttavia esenti dall imposta secondo l articolo 23 capoverso 2 numero 10 LIVA, purché gli stessi si avvalgano di forniture e prestazioni di servizi che terzi effettuano all estero. Se tali cifre d affari sono realizzate sia in territorio svizzero sia all estero, è esente dall imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell agenzia di viaggi o dell organizzatore di manifestazioni concernente le prestazioni all estero. Alle prestazioni di terzi ottenute indirettamente da retailer tramite operatori turistici è parimenti applicabile la disposizione dell articolo 23 capoverso 2 numero 10 LIVA, purché si tratti di forniture e prestazioni di servizi effettuate all estero. Per territorio svizzero s intende il territorio nazionale svizzero con le enclavi doganali estere ai sensi dell articolo 3 capoverso 2 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (Principato del Liechtenstein, Comune germanico di Büsingen e parti dell EuroAeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo) nonché limitatamente alle prestazioni di servizi le valli grigionesi di Samnaun e Sampuoir. Per quanto riguarda la fornitura di beni, Samnaun e Sampuoir sono considerate estero.

11 Agenzie di viaggi ed enti turistici 2.2 Agire in nome proprio o in nome di terzi In virtù delle loro condizioni generali di contratto, gli operatori turistici e i retailer agiscono di principio in nome proprio. Di conseguenza, essi dichiarano le loro cifre d affari complessive. Se, in deroga a tale principio, un agenzia di viaggi afferma di agire ai sensi dell articolo 20 capoverso 2 LIVA in nome e per conto di terzi e può provare di agire in qualità di rappresentante, il rappresentato è considerato prestatore, purché siano adempite le necessarie condizioni. In questo caso, la base di calcolo per il rappresentante è la provvigione ricevuta. F Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell info IVA Oggetto dell imposta. F Ulteriori delucidazioni sono fornite alla cifra 8 della presente info IVA. 2.3 Pluralità di prestazioni Le agenzie di viaggi eseguono una moltitudine di prestazioni che sono offerte ai clienti singolarmente o sotto forma di combinazioni (p. es. come viaggi tutto compreso secondo la legge federale concernente i viaggi tutto compreso ). Tali prestazioni sono per esempio: le prestazioni di trasporto in aereo, treno, nave, autobus (F cifre 6.1 e 6.2); le prestazioni del settore alberghiero, per esempio in alberghi, appartamenti di vacanza, campeggi (F cifra 6.3); le prestazioni della ristorazione, per esempio nell ambito dell arrangiamento di mezza pensione o pensione completa (Fcifra 6.4); le prestazioni culturali e di formazione, per esempio corsi di lingue, partecipazioni a congressi, concerti, corsi di sport (F cifra 6.5); l assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide indipendenti (F cifra 6.6); la copertura assicurativa per viaggiatori (F cifra 6.7); l ottenimento di visti (F cifra 6.8); la messa a disposizione di veicoli da noleggio (F cifra 6.1.2); forme speciali, come per esempio i viaggi di lavoro (F cifra ), i viaggi premio (F cifra ). 11

12 Info IVA 12 concernente il settore Il trattamento fiscale di cifre d affari relative a viaggi si basa su queste prestazioni principali, indipendentemente dal fatto che siano vendute singolarmente, raggruppate individualmente od offerte sotto forma di una combinazione fissa. N Di conseguenza, le prestazioni principali di un viaggio tutto compreso vanno ripartite di principio secondo le corrispondenti aliquote d imposta (F tuttavia anche la seguente cifra 3 concernente le combinazioni di prestazioni). Accanto a queste prestazioni principali, le agenzie di viaggi offrono numerose prestazioni accessorie che condividono lo stesso destino fiscale della prestazione principale. Sono considerati prestazioni accessorie per esempio i supplementi di prezzo e le spese di pratica (F cifra 6.14). 2.4 Turismo outgoing Di regola, le agenzie di viaggi non eseguono prestazioni imponibili nell ambito del turismo outgoing, in quanto il luogo della prestazione è all estero (p. es. vitto o alloggio) oppure la prestazione è esente dall imposta (p. es. trasporto, assistenza dei viaggiatori). Le eccezioni, ossia le prestazioni che in relazione al turismo outgoing sono considerate effettuate in territorio svizzero e dunque imponibili, possono essere le prestazioni di trasferimento in territorio svizzero, i pernottamenti in territorio svizzero nelle vicinanze dell aeroporto o l ottenimento dei visti per i viaggiatori. Esempio Un promotore di viaggi offre un viaggio tutto compreso verso la Spagna. L arrangiamento comprende il viaggio in autobus fino al luogo di villeggiatura e l alloggio. Le prestazioni comprese nel prezzo complessivo vanno trattate fiscalmente come segue: il trasporto con l autobus è esente dall imposta poiché il tragitto percorso si trova prevalentemente all estero; il pernottamento in Spagna, in quanto prestazione all estero, non soggiace all IVA. 2.5 Turismo incoming e viaggi in territorio svizzero Le prestazioni concernenti il turismo incoming e i viaggi in territorio svizzero (p. es. trasporto, alloggio, vitto in territorio svizzero) sono di principio imponibili, a prescindere dal destinatario della fattura (p. es. viaggiatore domiciliato in territorio svizzero o all estero, altra agenzia di viaggi con domicilio o sede in territorio svizzero o all estero). 12

13 Agenzie di viaggi ed enti turistici Le prestazioni culturali e di formazione sono escluse dall imposta, purché non si sia optato per la loro imposizione (F cifra 11). Esempio 1 Un promotore di viaggi con sede in territorio svizzero offre un viaggio itinerante in territorio svizzero comprendente diversi pernottamenti e visite a musei. Le prestazioni comprese nel prezzo complessivo soggiacciono all IVA come segue: le prestazioni di trasporto sono imponibili all aliquota normale; le prestazioni del settore alberghiero sono imponibili all aliquota speciale secondo l articolo 25 capoverso 4 LIVA; le tasse di soggiorno non fanno parte della base di calcolo (F cifra 7.2); gli ingressi ai musei sono esclusi dall imposta. Esempio 2 Un promotore di viaggi con sede in territorio svizzero offre vacanze sciistiche in territorio svizzero. L arrangiamento comprende il viaggio in treno in territorio svizzero, l alloggio in un appartamento di vacanza e l abbonamento per gli impianti di risalita. Le prestazioni comprese nel prezzo complessivo soggiacciono all IVA come segue: il trasporto e l abbonamento per gli impianti di risalita sono imponibili all aliquota normale; le prestazioni del settore alberghiero sono imponibili all aliquota speciale secondo l articolo 25 capoverso 4 LIVA; le tasse di soggiorno non fanno parte della base di calcolo (F cifra 7.2). 2.6 Abbinamento di prestazioni di turismo outgoing e turismo incoming Le prestazioni eseguite all estero sono di regola esenti dall imposta rispettivamente non soggiacciono all imposta, mentre le prestazioni eseguite in territorio svizzero sono imponibili all aliquota determinante. 3 Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA) 3.1 Principio Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono offerte quali combinazioni di prestazioni (p. es. viaggi tutto compreso secondo la legge federale concernente i viaggi tutto compreso ) possono essere trattate come la prestazione preponderante se la combinazione è offerta in cambio di una controprestazione complessiva; e 13

14 Info IVA 12 concernente il settore la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva. Per la prestazione secondaria valgono le stesse conseguenze giuridiche della prestazione preponderante, ossia l aliquota d imposta applicabile alla prestazione preponderante può essere applicata a tutte le prestazioni interessate. Se nessuna prestazione individuale rispettivamente se nessun insieme di prestazioni oggetto del medesimo trattamento fiscale rappresenta almeno il 70 %, ogni prestazione va trattata separatamente. Ciò significa che la controprestazione va ripartita di conseguenza e l imposta va indicata nella fattura per consentire all acquirente di procedere all eventuale deduzione dell imposta precedente in modo corretto. Secondo l articolo 32 OIVA, la regola combinatoria non è applicabile per determinare se, in caso di combinazione di prestazioni, il luogo della prestazione si trova in territorio svizzero o all estero, né è applicabile alle prestazioni eseguite all estero. La regola combinatoria è invece applicabile al resto della combinazione comprendente prestazioni eseguite in territorio svizzero imponibili a differenti aliquote e/o prestazioni escluse dall imposta. 3.2 Viaggi tutto compreso verso l estero (turismo outgoing) Le componenti di prestazioni comprese nel prezzo di un viaggio tutto compreso verso l estero possono di principio essere considerate come un unità esente dall imposta secondo l articolo 23 capoverso 2 numero 10 LIVA. Le eccezioni sono rappresentate da eventuali prestazioni comprese nel prezzo ed escluse dall imposta, come premi per assicurazioni viaggi (F cifra 6.7). Le prestazioni supplementari indicate separatamente nella fattura vanno considerate singolarmente. 3.3 Viaggi tutto compreso in territorio svizzero (turismo incoming) e abbinamento di prestazioni in territorio svizzero e prestazioni all estero Nell ambito del turismo incoming sono possibili offerte tutto compreso per le quali si può verificare l applicabilità della regola combinatoria. Il seguente esempio illustra la fattispecie e le ripercussioni a livello fiscale: 14

15 Agenzie di viaggi ed enti turistici 4 Fatturazione Viaggio itinerante in Europa (offerta tutto compreso ) CHF comprendente (secondo il calcolo interno del promotore): trasporti (prevalentemente all estero) CHF pernottamenti in territorio svizzero CHF 750 vitto in territorio svizzero CHF 250 pernottamenti all estero CHF vitto all estero CHF 300 serata di gala (estero) CHF 200 In una prima fase, le componenti comprese nel prezzo vanno suddivise in prestazioni eseguite in territorio svizzero e prestazioni eseguite all estero (calcolo della quota delle prestazioni all estero): trasporti (prevalentemente all estero) CHF pernottamenti all estero CHF vitto all estero CHF 300 serata di gala (estero) CHF 200 totale delle prestazioni all estero CHF In una seconda fase si possono esaminare le prestazioni eseguite in territorio svizzero ai fini del trattamento fiscale come combinazione di prestazioni: pernottamenti in territorio svizzero CHF % vitto in territorio svizzero CHF % totale delle prestazioni in territorio svizzero CHF % Poiché nel presente esempio le prestazioni oggetto del medesimo trattamento fiscale rappresentano almeno il 70 % della prestazione complessiva eseguita in territorio svizzero, è possibile applicare la regola combinatoria. La prestazione secondaria (aliquota normale per il vitto) può condividere il destino fiscale del pernottamento (aliquota speciale per l alloggio), cosicché la combinazione di prestazioni (pernottamento e vitto) può essere imposta interamente all aliquota speciale. F I principi della fatturazione (con esempi) sono esposti nell info IVA Contabilità e fatturazione. 15

16 Info IVA 12 concernente il settore La fatturazione di agenzie di viaggi e promotori di manifestazioni pone esigenze particolari poiché spesso su una fattura figurano più prestazioni imponibili a differenti aliquote d imposta. Nelle fatture emesse a destinatari di prestazioni contribuenti per più forniture e prestazioni di servizi indipendenti le une dalle altre e imponibili a differenti aliquote d imposta va indicata la ripartizione della controprestazione per genere di prestazione. È considerato destinatario della prestazione contribuente per esempio il retailer che riceve la fattura dal tour operator. Solo se la fattura è corretta il retailer può determinare l eventuale quota imponibile di prestazioni eseguite in territorio svizzero, conteggiare l IVA in modo corretto nell ambito della rifatturazione al cliente e far valere la deduzione dell imposta precedente a cui ha diritto. 5 Momento dell imposizione Le agenzie di viaggi sovente contabilizzano le proprie fatture dapprima in un conto patrimoniale (pagamenti anticipati) e solo al momento della data del viaggio registrano nel conto economico a titolo di ricavo le prestazioni eseguite. Indipendentemente da tale pratica, il debito fiscale sorge al momento dell emissione della fattura (ciò vale pure per le fatture parziali e gli anticipi) ed è a questo momento che va dichiarato nel rendiconto IVA (art. 40 LIVA). Queste disposizioni valgono per analogia anche per le agenzie di viaggi che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute. In tal caso è tuttavia determinante la data del pagamento (ciò vale anche per i pagamenti parziali e i pagamenti anticipati). 6 Singole prestazioni 6.1 Locazione di mezzi di trasporto Principio della delimitazione rispetto al trasporto di persone È importante distinguere tra la locazione di mezzi di trasporto da un lato e il trasporto di persone dall altro. Ai fini dell IVA, la locazione costituisce una fornitura, mentre il trasporto di persone è considerato una prestazione di servizi. 16

17 Agenzie di viaggi ed enti turistici F Per i dettagli relativi alla distinzione tra locazione e trasporto vedi l info IVA concernente il settore Trasporti Locazione di mezzi di trasporto (p. es. veicoli da noleggio) Si verifica una locazione (fornitura) quando il mezzo di trasporto è messo a disposizione a un contraente per l uso o il godimento senza il personale addetto. La locazione di mezzi di trasporto in territorio svizzero è imponibile all aliquota normale. La locazione di mezzi di trasporto è invece esente dall imposta se il mezzo di trasporto è spedito o trasportato direttamente all estero ed è utilizzato prevalentemente all estero (art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA) e ciò è comprovato. Se queste condizioni non sono adempite, si deve considerare il luogo dell inizio della locazione per determinare se la prestazione va ritenuta eseguita in territorio svizzero o all estero: se il mezzo di trasporto si trova in territorio svizzero all inizio della locazione, la controprestazione per la locazione è imponibile all aliquota normale; se è comprovato che il mezzo di trasporto si trova all estero all inizio della locazione, la controprestazione per la locazione non soggiace all IVA. Se tuttavia il mezzo di trasporto oggetto della locazione passa dal territorio svizzero all estero, per esempio effettuando un viaggio a vuoto, si verifica una fornitura imponibile in territorio svizzero. Esempio Un impresa di locazione di veicoli dà in locazione a Zurigo un camper a un turista americano che intende effettuare un viaggio in Europa. Si tratta della messa a disposizione di un mezzo di trasporto senza personale di servizio addetto e quindi di una locazione. È imponibile, con riserva della prova della prevalente utilizzazione all estero, la controprestazione complessiva realizzata con la locazione, indipendentemente dal fatto che il tragitto sia percorso in territorio svizzero o all estero. 6.2 Prestazioni di trasporto di persone Principio Il trasporto di persone, in quanto prestazione di servizi ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 lettera e LIVA, è di principio considerato eseguito nel luogo in cui il trasporto, determinato in base al tragitto percorso, ha effettivamente luogo. 17

18 Info IVA 12 concernente il settore Il trasporto di persone esclusivamente in territorio svizzero è imponibile all aliquota normale. Per contro, non soggiace all IVA il trasporto di persone quando il tragitto è effettuato esclusivamente all estero. Per evitare che il trasporto transfrontaliero di persone debba essere ripartito in prestazioni in territorio svizzero e in prestazioni all estero, sono state integrate nell OIVA disposizioni supplementari per il trasporto transfrontaliero aereo, ferroviario e in autobus Esenzione dall imposta per i trasporti aerei internazionali Il trasporto aereo transfrontaliero di persone è esente dall imposta nell ambito delle disposizioni dell articolo 41 OIVA. F Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell info IVA concernente il settore Traffico aereo Esenzione dall imposta per i trasporti ferroviari internazionali Il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone è esente dall imposta nell ambito delle disposizioni dell articolo 42 OIVA. In questa fattispecie rientrano: i trasporti su tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o di arrivo si trova in territorio svizzero; i trasporti su tragitti di transito in territorio svizzero per il collegamento di stazioni di partenza e di arrivo situate all estero. Per poter rivendicare un esenzione fiscale nell ambito del trasporto ferroviario transfrontaliero, la quota del prezzo di viaggio per il tragitto ferroviario all estero deve essere maggiore rispetto all IVA svizzera non dovuta a causa dell esenzione fiscale. F Per ulteriori informazioni su questo tema vedi l info IVA concernente il settore Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico Esenzione dall imposta per i trasporti internazionali in autobus Il trasporto transfrontaliero di persone in autobus (ai sensi delle categorie D e D1 della licenza di condurre svizzera) è esente dall imposta nell ambito delle disposizioni dell articolo 43 capoverso 1 OIVA se è effettuato su tragitti prevalentemente in territorio estero o in transito sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d arrivo situati all estero. 18

19 Agenzie di viaggi ed enti turistici È altresì esente dall imposta il trasporto in territorio svizzero destinato unicamente a portare una persona nel luogo di partenza di un trasporto internazionale in autobus (resta riservato il capoverso precedente), purché esso sia fatturato unitamente alla prestazione di trasporto esente dall imposta (art. 43 cpv. 2 OIVA). N La quota delle prestazioni eseguite in territorio svizzero nell ambito di trasporti transfrontalieri di persone nei quali il tragitto in territorio svizzero è prevalente è imponibile all aliquota normale. F Ulteriori dettagli, in particolare il calcolo forfetario della parte di tragitto in territorio svizzero nell ambito del trasporto internazionale in autobus, sono riportati nell info IVA concernente il settore Trasporti Prova dell esenzione in caso di trasporti transfrontalieri di persone L impresa contribuente che fa valere un trasporto transfrontaliero deve comprovarlo con documenti giustificativi. In particolare in caso di prestazioni di trasporto transfrontaliero di persone con autobus, l effettivo tragitto percorso (p. es. in base ai chilometri) è ripartito in tragitto in territorio svizzero e tragitto all estero. Se il tragitto percorso all estero è prevalente, l intera prestazione è esente dall imposta, altrimenti va imposta la quota relativa al tragitto in territorio svizzero. N In caso di trasporto transfrontaliero di persone con mezzi diversi da quelli indicati alle cifre , per esempio automobili e battelli, di principio la quota delle prestazioni eseguite in territorio svizzero è sempre imponibile, anche quando è prevalente la quota relativa alle prestazioni eseguite all estero. F Informazioni riguardanti il trasporto di persone con mezzi diversi da quelli menzionati in precedenza (p. es. battelli) sono contenute nell info IVA concernente il settore Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico. 6.3 Prestazioni del settore alberghiero Secondo l articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA è considerato luogo della prestazione quello in cui si trova la struttura alberghiera. Le prestazioni del settore alberghiero (pernottamento con prima colazione) eseguite in territorio svizzero da agenzie di viaggi in nome proprio 19

20 Info IVA 12 concernente il settore soggiacciono all IVA all aliquota speciale. Tali prestazioni vanno indicate nella fattura al cliente con una menzione dell imposta separata. La locazione di case e appartamenti di vacanza (ammobiliati e non ammobiliati) ubicati in territorio svizzero è pure considerata una prestazione del settore alberghiero imponibile all aliquota speciale. Anche la locazione, sia essa a breve o a lungo termine, di aree per tende, roulotte, camper e mobilhome in campeggi e aree per mobilhome con attrezzature particolari (p. es. docce, gabinetti) è imponibile all aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero. Le tasse di soggiorno trasferite all ospite non vengono prese in considerazione nella base di calcolo dell alloggio imponibile, ma vanno indicate separatamente sulle fatture. Se nell ambito delle prestazioni del settore alberghiero in territorio svizzero, oltre alla prima colazione sono offerte anche altre prestazioni di vitto (p. es. mezza pensione o pensione completa), questa parte della prestazione è imponibile all aliquota normale. Riguardo al vitto può essere presa in esame l applicazione della regola combinatoria (F cifra 3). F In merito alla ripartizione della prestazione in alloggio, prima colazione e mezza pensione/pensione completa nonché al trattamento fiscale di prestazioni supplementari alle prestazioni del settore alberghiero (p. es. locazione di parcheggi, pulizia) vedi l info IVA concernente il settore Albergheria e ristorazione. Se la struttura alberghiera (p. es. albergo, struttura paralberghiera, compresi case e appartamenti di vacanza) è situata all estero, anche il luogo della prestazione è all estero e la relativa controprestazione non soggiace all IVA. Esempio 1 Un offerente di appartamenti di vacanza domiciliato in territorio svizzero dà in locazione una propria casa di vacanza ubicata all estero. Secondo l articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA, la controprestazione per questa locazione non soggiace all imposta. Esempio 2 Un offerente di appartamenti di vacanza domiciliato in territorio svizzero dà in locazione una casa di vacanza presa in locazione da un terzo (con domicilio o sede sociale all estero). Secondo l articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA, la controprestazione dell offerente domiciliato in territorio svizzero non 20

21 Agenzie di viaggi ed enti turistici soggiace all imposta se la casa di vacanza è situata all estero. Se invece si trova in territorio svizzero, la controprestazione è imponibile all aliquota speciale. 6.4 Prestazioni della ristorazione Secondo l articolo 8 capoverso 2 lettera d LIVA è considerato luogo della prestazione quello in cui la prestazione di servizi è effettivamente eseguita. La controprestazione per il vitto in territorio svizzero è imponibile all aliquota normale, mentre quella per il vitto all estero non soggiace all IVA. Le prestazioni della ristorazione eseguite a bordo di mezzi di trasporto e fatturate a un prezzo forfetario assieme al trasporto di persone sono considerate prestazioni accessorie al trasporto e condividono lo stesso destino fiscale della controprestazione per il trasporto. Tale disposizione è valida soltanto quando risulta evidente che il trasporto di persone è preponderante e il rispettivo vitto è indispensabile in virtù della durata del trasporto. Un esempio in tal senso è rappresentato dal vitto incluso nel prezzo del volo. 6.5 Prestazioni culturali e di formazione nonché manifestazioni sportive Le prestazioni culturali e di formazione eseguite in nome proprio da un agenzia di viaggi contribuente sono escluse dall imposta secondo l articolo 21 LIVA. Tali prestazioni sono per esempio la retta scolastica per un soggiorno linguistico, le tasse d iscrizione a congressi, corsi di immersione subacquea e arrampicata, ingressi a manifestazioni culturali e sportive (p. es. concerti, teatri, musei, partite di calcio). Esempio Un cliente prenota presso un agenzia di viaggi le seguenti singole prestazioni combinate individualmente: viaggio in treno, alloggio e corso di golf a Losone. Il viaggio in treno e l alloggio sono imponibili all aliquota determinante, mentre il corso di golf fatturato separatamente al cliente è escluso dall imposta. N Le prestazioni escluse dall imposta realizzate in territorio svizzero danno origine a una correzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente. Per contro, per le prestazioni escluse dall imposta eseguite all estero, la deduzione dell imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite in territorio svizzero e si fosse optato per la loro imposizione secondo l articolo 22 LIVA (art. 60 OIVA). 21

22 Info IVA 12 concernente il settore Per le prestazioni escluse dall imposta realizzate in territorio svizzero esiste inoltre la possibilità di optare per l imposizione volontaria. In tal modo si possono evitare correzioni della deduzione dell imposta (F in merito anche la cifra 11). Le manifestazioni di svago, di divertimento, del tempo libero, di socializzazione, le attività di gruppo o sportive ecc. possono contenere pure elementi formativi. Tuttavia, poiché lo scopo primario di tali attività non è la trasmissione di conoscenze, bensì quello di fare nuove esperienze e/o un avventura, tali prestazioni non sono considerate di carattere formativo ai sensi dell articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA. Nemmeno le istruzioni date per garantire un corretto svolgimento dell attività ed evitare i pericoli non conferiscono un carattere istruttivo alla prestazione. Esempi: salto con l elastico (bungee jumping), rafting, torrentismo (canyoning); vacanze attive (pittura artistica, equitazione, escursioni ecc.); escursioni guidate in montagna, con gli sci o in bicicletta; lancio singolo con il paracadute o immersione subacquea singola; animazione sportiva a titolo oneroso. Queste prestazioni sono imponibili all aliquota normale se l animazione ha luogo in territorio svizzero o è effettuata all estero dal personale proprio dell agenzia di viaggi con sede in territorio svizzero. Le prestazioni sono esenti dall imposta se l animazione ha luogo all estero e la prestazione è ottenuta da terzi all estero. F In merito alla definizione di prestazione di formazione vedi l info IVA concernente il settore Formazione. 6.6 Assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide Le prestazioni di assistenza e di servizio, comprese nel prezzo o fatturate separatamente, offerte ai viaggiatori nel luogo di destinazione da guide indipendenti sono considerate parte autonoma di un viaggio. L agenzia di viaggi deve imporre all aliquota normale tali prestazioni anche in caso di viaggi all estero se la guida indipendente è domiciliata in territorio svizzero; se invece è domiciliata all estero, la prestazione è esente dall imposta. Le prestazioni di assistenza in caso di viaggi all estero che di principio sono imponibili all aliquota normale (la guida indipendente è domiciliata in territorio svizzero) non vanno imposte, purché 22

23 Agenzie di viaggi ed enti turistici risultino incluse nel prezzo sia nell offerta (inserzione, catalogo ecc.) sia nella fattura ai viaggiatori; e non rappresentino più del 10 % del prezzo (calcolato) dell intero arrangiamento. Tali prestazioni di assistenza in relazione a viaggi all estero offerte e/o fatturate separatamente dall agenzia di viaggi con sede in territorio svizzero sono imponibili all aliquota normale, indipendentemente dal loro ammontare, purché non siano ottenute da terzi all estero. 6.7 Copertura assicurativa per viaggiatori Se, in occasione della vendita di un viaggio, l agenzia di viaggi offre ai suoi clienti anche un assicurazione (p. es. assicurazione per spese di annullamento, incidenti di viaggio, bagagli, casco totale, assistenza), secondo l articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA la controprestazione è esclusa dall imposta, purché l agenzia di viaggi offra la protezione assicurativa in nome proprio (per conto proprio o di terzi); oppure l agenzia di viaggi offra la protezione assicurativa in nome e per conto di terzi in qualità di rappresentante assicurativo, ossia di rappresentante diretto. L imposizione volontaria (opzione) di tali prestazioni non è ammessa in virtù delle disposizioni dell articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA. Indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano realizzate in territorio svizzero o all estero, sulle spese relative al conseguimento di simili prestazioni assicurative va effettuata una correzione della deduzione dell imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione. Se il contribuente riceve dall assicuratore indennità senza che abbia con quest ultimo un rapporto contrattuale quale agente d assicurazione, dal profilo dell IVA si tratta di una controprestazione per una prestazione di servizi nel senso di una messa a disposizione di informazioni (cosiddetta finder s fee). Tali prestazioni di servizi sono di principio imponibili e sono considerate eseguite nel luogo in cui il destinatario della prestazione (società d assicurazioni) ha la propria sede sociale. 6.8 Emolumenti per il visto Gli emolumenti per il visto sono riscossi dai consolati esteri nell ambito dei loro compiti sovrani. Queste prestazioni dei consolati non soggiacciono 23

24 Info IVA 12 concernente il settore all IVA. L agenzia di viaggi non deve pertanto imporre la rifatturazione separata ai viaggiatori degli emolumenti per il visto. Un eventuale supplemento per il disbrigo riscosso in aggiunta all emolumento per il visto è imponibile all aliquota normale. La regola combinatoria ai sensi della cifra 3 non è applicabile in quanto gli emolumenti per il visto sono flussi di mezzi finanziari non inclusi nella base di calcolo (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA). In considerazione dell esiguità delle cifre d affari realizzate, l AFC ammette per motivi di semplificazione che i supplementi per i lavori amministrativi applicati agli emolumenti per i visti non siano indicati separatamente. Ciò nonostante, essi sono imponibili all aliquota normale. Tali cifre d affari imponibili possono essere dichiarate una volta all anno (anno commerciale). 6.9 Trasferimento in territorio svizzero in occasione di viaggi tutto compreso verso l estero in aereo Il viaggio ferroviario gratuito dal luogo di domicilio del viaggiatore all aeroporto e ritorno, compreso nel prezzo di un arrangiamento, condivide il destino fiscale del volo. Tuttavia, se tali prestazioni sono fatturate separatamente si verifica una prestazione di trasporto in territorio svizzero imponibile all aliquota normale Veicoli da noleggio F Valgono le spiegazioni fornite alla cifra Escursioni facoltative in loco Le escursioni facoltative in loco possono comprendere una singola prestazione, ma anche una pluralità di singole prestazioni. Se le prestazioni offerte sono ottenute da terzi ed eseguite all estero, la controprestazione è esente dall imposta (caso normale nel turismo outgoing). Gli stabilimenti d impresa propri sono considerati come terzi Tasse di soggiorno in territorio svizzero Le tasse di soggiorno delle aziende alberghiere rispettivamente delle organizzazioni turistiche in territorio svizzero non costituiscono una controprestazione imponibile, a condizione che siano fatturate senza alcun supplemento. Esse vanno tuttavia indicate separatamente sulle fatture (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA). 24

25 Agenzie di viaggi ed enti turistici 6.13 Vendite di beni, elargizioni gratuite (give away) e documentazione di viaggio Le entrate realizzate dalle agenzie di viaggi con la vendita di beni (p. es. DVD, oggetti ricordo, libri, mappe e cartine di città) in territorio svizzero soggiacciono all IVA all aliquota ridotta se si tratta di libri ai sensi della LIVA (art. 50 segg. OIVA); all aliquota normale negli altri casi. La vendita di beni all estero o verso l estero è esente dall imposta (con diritto alla deduzione dell imposta precedente) se l esportazione dei beni rispettivamente la fornitura all estero è comprovata. Per give away (regalie) fino a un valore della merce di 500 franchi per destinatario e per anno si presume l esistenza di un motivo imprenditoriale secondo l articolo 31 capoverso 2 lettera c LIVA. La relativa imposta precedente può essere dedotta. Tuttavia, se il valore dei beni distribuiti gratuitamente supera tale importo, occorre verificare se va effettuata una correzione della deduzione dell imposta precedente per consumo proprio. F Per ulteriori dettagli vedi le info IVA Modifiche d utilizzazione e Quote private. La documentazione di viaggio inclusa nel prezzo del viaggio va trattata allo stesso modo delle elargizioni gratuite. Per contro, se è fatturata separatamente vanno applicate le disposizioni concernenti la vendita di beni Prestazioni accessorie come supplementi, tasse di disbrigo o di trattamento Le prestazioni accessorie vanno trattate fiscalmente come la prestazione principale. Esistono prestazioni accessorie che possono essere attribuite direttamente a una singola prestazione principale. Fra queste figurano ad esempio: le tasse aeroportuali, i supplementi per il carburante, il supplemento sul prezzo del biglietto aereo, il supplemento per il noleggio di un automobile di classe superiore, il supplemento per camera con vista. 25

26 Info IVA 12 concernente il settore Esistono tuttavia anche prestazioni accessorie che riguardano più prestazioni principali. Esse vanno attribuite proporzionalmente alle diverse prestazioni principali. Se, per esempio per motivi di semplificazione, la ripartizione non è effettuata, la prestazione accessoria è attribuita alla prestazione principale con l aliquota d imposta più alta. Esempi di simili prestazioni accessorie: spese di pratica, spese d ordine, fatturazione delle commissioni delle carte di credito Cessione di contingenti (singoli o multipli) Cessione di contingenti in aerei Se un agenzia di viaggi acquista capacità di trasporto in aerei e le vende a un altra agenzia di viaggi, tale prestazione è considerata trasporto; in caso di voli all estero o transfrontalieri essa è esente dall imposta (F cifra 6.2.2). Cessione di contingenti in autobus Se un agenzia di viaggi acquista capacità di trasporto in autobus e le vende a un altra agenzia di viaggi, tale prestazione è considerata trasporto; essa è esente dall imposta se il tragitto percorso si trova prevalentemente all estero (F cifra 6.2.4). Cessione di contingenti in alberghi Se un agenzia di viaggi acquista capacità in alberghi e le vende a un altra agenzia di viaggi, tale prestazione va trattata allo stesso modo dell alloggio, ossia la prestazione è imponibile all aliquota speciale se è eseguita in territorio svizzero, mentre non soggiace all imposta se è eseguita all estero (F cifra 6.3) Contributi pubblicitari I contributi pubblicitari che un agenzia di viaggi contribuente riceve da prestatori di servizi turistici (p. es. per l inserzione in cataloghi) vanno trattati secondo l articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario). Tali prestazioni non soggiacciono all IVA, purché il destinatario della prestazione abbia la sua sede sociale all estero. Possono servire da prova ad esempio i contratti e le fatture. I contributi pubblicitari di prestatori (alberghi, ferrovie ecc.) con sede sociale o domicilio in territorio svizzero sono imponibili all aliquota normale. 26

27 Agenzie di viaggi ed enti turistici 6.17 Viaggi speciali Viaggi di lavoro (business travel) Valgono le stesse disposizioni applicate alle altre attività del settore dei viaggi. Tuttavia, nell ambito dei viaggi di lavoro si impiegano in parte modelli di conteggio diversi, come per esempio accordi open book o kick back. Ai fini di un corretto trattamento fiscale è consigliabile sottoporre tali modelli all esame dell AFC Viaggi premio (incentive travel) Per le agenzie di viaggi che organizzano tali manifestazioni valgono le stesse disposizioni applicabili alle altre attività del settore dei viaggi. Esempio Un garagista acquista da un agenzia di viaggi un viaggio all estero come premio per il suo miglior venditore. Nel viaggio sono compresi il volo internazionale, tre pernottamenti in loco all estero, la visita di una fabbrica di automobili e due ingressi all opera. L agenzia di viaggi fattura separatamente le diverse prestazioni. La controprestazione per il volo e un eventuale controprestazione per la visita della fabbrica sono esenti dall imposta, la controprestazione per il pernottamento non soggiace all IVA in quanto prestazione all estero. Gli ingressi all opera sono esclusi dall imposta. Se l agenzia di viaggi non è indennizzata per le sue spese attraverso il prezzo della prestazione di viaggio (margine), bensì con una controprestazione separata del destinatario della prestazione, si verifica una cosiddetta prestazione di servizi di natura organizzativa. Ciò è il caso quando le prestazioni eseguite sono pagate direttamente dal destinatario della prestazione al prestatore di servizi turistici (albergo, compagnia aerea ecc.) e l agenzia di viaggi fattura soltanto i propri costi. Il trattamento fiscale di prestazioni di servizi di natura organizzativa è disciplinato dall articolo 8 capoverso 2 lettera b LIVA (principio del luogo del prestatore). Tali prestazioni sono imponibili all aliquota normale purché l organizzatore abbia la propria sede in territorio svizzero. Esempio Un gruppo industriale con sede in territorio svizzero e attivo su scala internazionale prenota i numerosi viaggi premio per i suoi collaboratori di regola volo e alloggio in albergo sempre per il tramite della stessa agenzia di viaggi. La compagnia aerea e l albergo fatturano i biglietti aerei rispettivamente l alloggio direttamente al gruppo industriale oppure all agenzia di 27

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