COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT

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1 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT Confindustria La Spezia, 10 luglio 2015 Avv. Prof. Luca Failla Founding Partner LABLAW Studio Legale 1 1

2 JOBS ACT: UN PROGETTO IN DIVENIRE D.L. 34/2014 (Legge n. 78 del 16 maggio 2014) Allargamento utilizzo del contratto a termine e somministrazione, modifiche apprendistato Legge Delega n. 183 del 10 dicembre vigente dal contenente deleghe al in materia di riforma di ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché della attività ispettiva e di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, decreti legislativi attuativi n.81/2015 E anche: Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato 2

3 LEGGE DELEGA 183/2014. IL QUADRO DI INSIEME 1. riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali (Naspi) 2. riordino normativa in materia di servizio per lavoro e politiche attive del lavoro Agenzia Nazionale Occupazione contratto di ricollocazione 3. semplificazione/razionalizzazione di procedura e adempimenti a carico di imprese e cittadini 4. razionalizzazione attività ispettive (AUIL) Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro 5. revisione/aggiornamento delle misure volte a tutelare maternità forme di conciliazione tempi di vita/lavoro 6. semplificazione forme contrattuali e rapporti di lavoro - Testo Unico Lavoro incentivazione del contratto a tempo indeterminato come forma comune 3

4 SEMPLIFICAZIONE FORME CONTRATTUALI E RAPPORTI DI LAVORO Testo organico lavoro (TOS) Contratto a tutele crescenti Revisione art cc/modifica in pejus mansioni Revisione art. 4 l. 300/70 Individuazione compenso orario minimo (COM) Semplificazione/abrogazione di tutte le forme di lavoro contrattuali incompatibili con Testo Unico Semplificato TOS Razionalizzazione attività ispettive (AUIL) 4

5 SEMPLIFICAZIONE FORME CONTRATTUALI E RAPPORTI DI LAVORO Decreto 81 - Semplificazione forme contrattuali - Abrogazione/revisione del contratto a progetto - Revisione contratto a termine/somministrazione e staff leasing - Revisione part time - revisione cocopro - Revisione contratto a chiamata/job sharing etc - nuovo regime delle mansioni 2013 c.c. 5

6 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO 6

7 LA PRIMA PARTE DEL JOBS ACT legge n. 78/2014 Modifica principalmente: - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A-causalita 7

8 COSA E CAMBIATO CON LA PRIMA PARTE DEL JOBS ACT PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO? VIENE ELIMINATA LA NECESSITA DI INDICAZIONE DELLA CAUSALE CONFERMATO REGIME DELLE PROROGHE ED AI LIMITI PERCENTUALI 8

9 DECRETO LEGISLATIVO 81 SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RISCRIVE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CONTRATTO A TERMINE Abrogato il 368/2001 e gli art. dal 20 al 28 del d. lgs. 276/2003 9

10 DECRETO 81 SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Contiene riscrittura della disciplina del contratto a tempo determinato (abrogazione del 368/2001) Viene mantenuta la disciplina che si basa sul doppio limite quantitativo e di durata. 10

11 DURATA CONTRATTO A TERMINE Confermato il tetto di durata massima del rapporto con lo stesso lavoratore in 36 mesi. Si includono i periodi, anche di somministrazione, prestati in mansioni di pari livello contrattuale e categoria legale Restano le 5 proroghe nell arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti 11

12 LIMITI QUANTITATIVI È confermato il limite del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in ragione d anno può essere modificato dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 12

13 LIMITI QUANTITATIVI ESENZIONI 1. fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi 2. Start up innovative fino a 4 anni 3. Attività stagionali 4. Specifici spettacoli, programmi televisivi o radiofonici 5. Sostituzione lavoratori assenti 6. Lavoratori over Contratti conclusi con università enti di ricerca enti culturali (art. 23) 13

14 LE SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE PERCENTUALE La sanzione amministrativa applicabile in caso di superamento del limite quantitativo del 20%: - se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è pari a 1 sarà il 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto - se il numero dei lavoratori assunti oltre il limite è superiore a 1 la sanzione sale al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto Per il solo caso del superamento dei limiti quantitativi non si applica la conversione del rapporto a termine ma solo la sanzione amministrativa 14

15 DIVIETI - divieto sostituzione lavoratori in sciopero - in aziende dove non effettuata valutazione dei rischi - unità produttive dove operante riduzione lavoro o cigs/cigo MA SOLO per le stesse mansioni oggetto della sospensione o per durata iniziale non superiore a 3 mesi -- in unita produttive oggetto di riduzione di personale nei 6 mesi precedenti MA SOLO per le stesse mansioni oggetto della riduzione SALVO CHE per sostituzione lavoratori assenti ELIMINATA LA DEROGA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 15

16 COMPUTO DEI LAVORATORI A TERMINE Salvo sia diversamente disposto si tiene conto del numero MEDIO MENSILE dei lavoratori assunti a termine assunti nei due anni precedenti, inclusi i dirigenti, sulla base della effettiva durata del loro rapporto (art. 27) 16

17 LA SOMMINISTRAZIONE 17

18 LE MODIFICHE DEL C.D. JOBS ACT ALLA SOMMINISTRAZIONE Il c.d. Decreto Poletti (D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, come convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014) Legge delega (Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 art. 1, comma 7) I decreti attuativi tra cui Il D.lgs. N. 81 del 15 giugno 2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro che riscrive anche la disciplina della somministrazione di lavoro

19 Somministrazione a tempo determinato Ribadita a-causalità Ribadito limite quantitativo fissato dai ccnl utilizzatore Differenziata verso il contratto a termine (limiti quantitativi e sanzioni) 19

20 SOMMINISTRAZIONE: LIMITI QUANTITATIVI a) Piena conferma della SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO ACAUSALE INTRODOTTA CON IL DECRETO POLETTI con limite di utilizzo da parte dell utilizzatore soltanto nella misura prevista dai CCNL applicati da quest ultimo. b) Esclusione di qualsiasi limite percentuale di contingentamento SOLO per lavoratori disoccupati che fruiscono di ammortizzatori sociali, lavoratori in mobilità e lavoratori svantaggiati. così come definiti dai numeri 4) e 99) dell art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

21 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DURATA CONTRATTO COMMERCIALE nessun limite di durata CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO non ci sono limiti al ricorso alla somministrazione, anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi di durata del rapporto ed anche in caso di invio in missione dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore L art. 34 del nuovo decreto esclude espressamente l applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato (art. 19, 21, 23 e 24) al contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine 21 21

22 CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO A TERMINE IN SOMMINISTRAZIONE D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Art. 34, comma II: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile e, in ogni caso, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e

23 ESCLUSIONI (ART. 34) Esclude per il contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine l applicazione della normativa sul contratto a tempo determinato in tema di: DURATA: viene chiarito che non si applica il limite temporale dei 36 mesi (non si applica l art. 19 comma 1 del d. lgs. n. 81/2015) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI (art. 19, comma 2) STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO PRESSO LA DTL, DELLA DURATA DI 12 MES,I INTERVENUTO TRA I MEDESIMI SOGGETTI, DOPO I PRIMI 36 MESI (ART. 19, COMMA 3) PROROGHE E RINNOVI (art. 21) Non si applicano le 5 proroghe nell arco dei 36 mesi ma le 6 proroghe previste dal ccnl somministrati NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 23) non si applica il limite del 20% riferito al CTD DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 24) 23 23

24 CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO SOMMINISTRATO A TERMINE Art. 34, comma 2, d. lg.s. n. 81/15 disciplina dei rapporti di lavoro [ ] Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore

25 CCNL LAVORATORI SOMMINISTRATI:DURATA MISSIONE E PROROGHE Il CCNL Lavoratori Somministrati, pur non prevedendo direttamente un limite alla durata del contratto di lavoro somministrato dispone, all art. 47, nel disciplinare le proroghe di tale contratto che il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte (proroghe) nell'arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica. missione. Questo significa che dopo tale periodo occorrerà stipulare un nuovo contratto di lavoro somministrato/ somministrazione

26 NO SOMMINISTRAZIONE SE AZIENDE IN CRISI ABROGATA possibilità di somministrazione (nel caso di differente previsione da parte degli accordi sindacali) in unità produttive in cui: -si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiamo riguardato lavoratoti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione C è l art. 8, l. 148/

27 LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO/STAFF LEASING 27

28 Somministrazione a tempo indeterminato Eliminate le causali Introdotto un unico limite quantitativo (10% rispetto alle assunzione a tempo indeterminato dirette) 28

29 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ART. 20 COMMA 3 D.LGS. 276/2003 Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ACAUSALITÀ GENERALIZZATA a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato Art. 31 comma I: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l utilizzatore al 1 gennaio dell anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell attività nel corso dell anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato» A-CAUSALITA CON LIMITE QUANTITATIVO DEROGABILE

30 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO contratto di lavoro Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Art. 31 d. lgs. n.81) 30 30

31 Decadenze e tutele 31

32 DECADENZE E TUTELE Art. 39 d. lgs. n. 81/15 A. Il lavoratore, nel caso in cui chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l utilizzatore, nei casi di somministrazione irregolare (art. 38, comma 2), trova applicazione il termine di impugnazione di 60 giorni che decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l utilizzatore ed il successivo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso. B. In caso di accoglimento della domanda, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relative al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto

33 LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA SANZIONI 33

34 SCOMPARE LA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Viene abrogata la somministrazione fraudolenta prevista dall art. 28 d.lgs. 276/2003. Art. 28 d.lgs. N. 276/2003 «Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione» 34 34

35 RESTA LA SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE ART. 38 D. lgs. n. 81 del 15 giugno In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 20% PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ( ART. 31 COMMA1) SUPERAMENTO DEI LIMITI QUANTITATIVI INDIVIDUATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 31 COMMA 2) MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI PREVISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 32) IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NON CONTIENE: a) estremi dell autorizzazione; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro. (art. 33) 35 35

36 QUALCHE INCONGRUENZA In caso di violazione dei limiti % A) Nel contratto a tempo determinato, in caso di superamento dei limiti percentuali la conseguenza è unicamente di carattere economico sanzione amministrativa (E ESCLUSA LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO) B) Per il contratto di somministrazione di lavoro il superamento dei limiti percentuali (previsti dai ccnl) è sanzionato con la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze anche solo dell utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione

37 RESTANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE L art. 40, commi I e II, del decreto delegato conferma anche le sanzioni pecuniarie amministrative da 250 a euro per le ipotesi di somministrazione irregolare con riferimento a A. SOMMINISTRATORE E UTILIZZATORE: contratto privo di forma scritta o privo degli elementi previsti dalla norma (art. 33, comma I); per aver applicato condizioni economiche e normative inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell utilizzatore (art. 35, comma I). A. UTILIZZATORE: per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e a termine al di fuori dei limiti quantitativi previsti dalla norma (art. 31, comma I e II); per non aver informato i lavoratori somministrati dei posti vacanti (art. 31, comma III); per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro in una delle ipotesi di divieto espresso individuate dalla norma (art. 32); per non aver fatto fruire ai lavoratori somministrati dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva (art. 35, comma III, secondo periodo); per aver omesso la comunicazione annuale circa il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 36, comma III); A. SOMMINISTRATORE: per non aver fornito al lavoratore somministrato inviato in missione, all atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero al momento dell invio presso l utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione (art. 33, comma III)

38 SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA Resta l art. 18, comma I e II, d.lgs. 276/2003, sono abrogati i commi 3 3bis «1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro a Euro Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.» 38 38

39 SICUREZZA DEL LAVORO Art. 23, comma V, d.lgs n. 276/2003 «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi» Art. 35, comma IV D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo n. 81 del Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall utilizzatore. L utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.» Resta la delega in materia di sicurezza nei confronti dell utilizzatore

40 LE NOVITA IN TEMA DI CONTROLLI A DISTANZA EX ART. 4 L. 300/70 40

41 2. Le novità promesse dal Jobs Act Art. 1, c. 7 L. n. 148/ «Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'unione europea e le convenzioni internazionali: [ ] f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore» 41

42 Sostituzione dell art.4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 42

43 IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO Art. 4 S.L. «È vietato l uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, la Direzione Territoriale del Lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti della DTL, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale» Art. 23 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» 43

44 Il CONTROLLO ED I PROFILI DI TUTELA DELLA PRIVACY Ogni forma di controllo sui lavoratori presuppone, inevitabilmente, il trattamento dei dati personali dei lavoratori stessi. Da ciò deriva l applicabilità del D. lgs. N. 196/2003 e dunque l obbligo di verificare, caso per caso, se lo strumento di controllo sia stato installato e utilizzato anche in conformità delle prescrizioni dettate dal Codice della privacy Nel rispetto dei principi generali di liceità, finalità, esattezza, pertinenza, non eccedenza, etc (cfr art. 11, D.lgs. 196/2003) e degli adempimenti previsti, quali informativa, consenso, etc 44

45 Il CONTROLLO ED I PROFILI DI TUTELA DELLA PRIVACY I PRINCIPI GENERALI. Il datore di lavoro può trattare i dati appartenenti al lavoratore di cui entra in possesso al solo fine di dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro Il diritto alla tutela dei dati personali arretra qualora il relativo trattamento venga esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela giudiziale di siffatto interesse (art. 24, lett. f, d.lgs. 196/03; art. 2 Cost.). Ne consegue che, ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione del codice della privacy, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti (Cass. sez. lav., 30 giugno 2009 n ; conf. Cass. sez. lav., 7 luglio 2008 n ; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2003 n. 8239) Nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti, aventi ciascuno di essi copertura costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti va applicato il cd. criterio di gerarchia mobile, dovendo il giudice procedere di volta in volta alla individuazione dell interesse da privilegiare a seguito di una equilibrata comparazione degli interessi in gioco (Cass. sez. lav., 5 agosto 2010 n ) I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, Codice Privacy) 45

46 IL NUOVO (PROBABILE) TESTO DELL ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI 1. La nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente: per esigenze organizzative e produttive per la sicurezza del lavoro LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE Anche i controlli difensivi volti alla tutela del patrimonio aziendale dovranno necessariamente passare, pena l inutilizzabilità (ANCHE A FINI DISCIPLINARI), dalla procedura autorizzativa ex art. 4 St. Lav. COSA CAMBIERA? PROBLEMA INTERPRETATIVO: E i controlli difensivi volti all accertamento/prevenzione di illeciti che non siano direttamente connessi con la tutela del patrimonio aziendale? 46

47 IL NUOVO (PROBABILE) TESTO DELL ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI 2. «La disposizione di cui al primo comma non si applica agli STRUMENTI utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» Computer, telefono, internet, posta elettronica, palmare, auto? Gps?. «per rendere la prestazione lavorativa»: nel momento in cui lo strumento viene modificato (ad esempio, con l aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall ambito della disposizione. In tal caso, infatti, da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione > legittimi solo alle condizioni di cui al comma 1 (Nota Ministero Lavoro 18 giugno 2015). oesclusi i sistemi di controllo accessi e controllo presenze 47

48 IL NUOVO (PROBABILE) TESTO DELL ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI 3. la nuova disposizione, prevedendo che, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l accordo possa essere stipulato anche dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tiene conto di realtà produttive dislocate su più territori La modifica è rilevante poiché, a fronte dell attuale disposto dell art. 4 St. Lav., è stato finora ritenuto pacifico che non possa supplirsi alle RSA della specifica unità produttiva con quelle esterne o con quelle dell azienda nel suo complesso. Problemi connessi: 1) Assenza delle RSA/RSU -> il datore di lavoro era costretto a implementare la procedura autorizzativa di fronte alla DTL 2) Più unità produttive dislocate sul territorio nazionale -> proliferazione di accordi e tavoli sindacali separati su base locale 48

49 IL NUOVO TESTO DELL ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI POSSIBILITÀ CHE I DATI CHE DERIVANO DAGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI e DAGLI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO SIANO UTILIZZATI AD OGNI FINE CONNESSO AL RAPPORTO DI LAVORO, PURCHÉ SIA DATA AL LAVORATORE ADEGUATA INFORMAZIONE CIRCA LE MODALITÀ D USO DEGLI STRUMENTI E L EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI, SEMPRE, COMUNQUE, NEL RISPETTO DEL CODICE DELLA PRIVACY 49

50 GRAZIE! Avv. Prof. Luca Failla 50 50

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