Newsletter. N. 15 luglio 2015 SOMMARIO
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1 Newsletter N. 15 luglio 2015 SOMMARIO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2015 E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI OGGETTO DI RIFORMA INTERPELLO DI FEDESPEDI ALLA AGCM (COMMENTO STUDIO ARMELLA) FIATA WG SEA A GENOVA PRESIDENCY FIATA A MILANO CONGRESSO MONDIALE FIATA 2015: TAIPEI Il decreto legislativo n. 81/2015 e le tipologie contrattuali oggetto di riforma Il cosiddetto Codice dei Contratti di lavoro introdotto dal D.Lgs. n. 81/2015 ha inciso, oltre che sul contratto a progetto, anche su altre tipologie contrattuali, con l intento di attuare un intervento di razionalizzazione e semplificazione della precedente normativa, di dirimere alcune controversie interpretative e di ridurre il contenzioso giudiziario. Di seguito un flash delle principali novità. L art. 53 del Codice dei contratti ha previsto l abrogazione dell associazione in partecipazione limitatamente al caso in cui l associato sia una persona fisica e l apporto consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. I contratti di associazione in partecipazione già in corso di svolgimento, nei quali l apporto dell associato persona fisica consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Con riferimento al lavoro ripartito, il Decreto ne ha abrogato la relativa disciplina (artt D. Lgs. n. 276/2003). Tuttavia, secondo i primi commentatori, l operatività del job sharing non risulterà pregiudicata, stante quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 43 del , con cui si è legittimato l utilizzo di questa tipologia contrattuale in termini di contratto atipico meritevole di tutela ai sensi dell art. 1322, 2 comma, codice civile. Il Decreto ha confermato integralmente la disciplina del contratto a chiamata ( lavoro intermittente ) mentre ha modificato la disciplina del rapporto di lavoro part-time. Innanzitutto è venuta meno la classica tripartizione del part-time orizzontale, verticale e misto che, tuttavia, si ritiene possa continuare ad essere richiamata nella prassi contrattuale, corrispondendo a ben precise modalità organizzative del tempo parziale. Un altra novità - da un punto di vista meramente definitorio è che le c.d. clausole flessibili sono state assorbite in quelle elastiche (art. 6, comma 4) che ricomprendono dunque tanto la «variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa» quanto la «variazione in aumento della sua stessa durata». Ove la contrattazione collettiva non preveda una specifica disciplina, le parti potranno pattuire tali clausole per iscritto, avanti alle commissioni di certificazione ex Legge Biagi, specificando, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell aumento (comunque non eccedente il limite del 25% della normale prestazione annua a
2 tempo parziale). Dette modifiche dell orario di lavoro inizialmente concordato dovranno garantire al lavoratore una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, comprensiva dell incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Quanto al lavoro supplementare, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro mantiene la facoltà di richiedere, entro i limiti dell orario normale di lavoro e con preavviso di due giorni (salvo diverse intese contrattuali), lo svolgimento di prestazioni supplementari. La novità sta nel fatto che, in base al Decreto attuativo, in assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo non è più richiesto il consenso del lavoratore, il quale potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo ove detto rifiuto sia giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. In tal caso il lavoro supplementare (come le clausole elastiche) non potrà superare il 25% delle ore di lavoro settimanali concordate e dovrà essere retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva della incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Un ulteriore elemento di novità è costituito dalla disciplina in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con estensione delle tutele - rispetto a quanto previsto dalla legge Biagi - e riconoscimento del diritto alla trasformazione ai lavoratori affetti da gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti e ai lavoratori che debbano assistere il coniuge, il figlio o un genitore affetto dalle stesse patologie (articolo 8, commi 3 e 4). In linea con le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 80/2015 relativo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è stata introdotta la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di richiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con riduzione d orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro deve dare seguito alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta (articolo 8, comma 7). Inoltre: (i) è stato confermato il diritto di precedenza del lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale (articolo 8, comma 6); (ii) non è stato invece confermato il diritto di precedenza dei lavoratori part time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni nelle unità produttive della medesima azienda site nel territorio comunale; (iii) è stato, infine, introdotto l obbligo per il datore di lavoro di dare tempestiva informazione al personale già occupato a tempo pieno occupato in unità produttive collocate nello stesso ambito comunale in caso di assunzioni a tempo parziale e di prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori occupati full time (articolo 8, comma 8). Per ciò che concerne il contratto a tempo determinato, il Decreto ha ribadito le riforme già apportate nella fase I del Jobs Act, precisando altresì che nelle ipotesi di superamento delle percentuali di contingentamento stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva è prevista solo una tutela indennitaria in favore del lavoratore, mentre è esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato (art. 23). Quanto alla somministrazione di lavoro, il Decreto (i) ha confermato la acausalità della somministrazione a termine, senza limiti di durata massima ed entro i limiti di contingentamento eventualmente stabiliti dalla 2
3 contrattazione collettiva; (ii) ha liberalizzato il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), ora possibile in tutti i settori, entro il limite percentuale fissato, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall utilizzatore, nel 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l utilizzatore al 1 gennaio dell anno di stipula del predetto contratto; (iii) ha previsto che «possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato» (art. 31, comma 2); (iv) ha escluso la possibilità di ricorrere alla somministrazione in caso di crisi aziendale, licenziamenti collettivi o Cig in presenza di un accordo sindacale. Anche il lavoro accessorio è stato investito dalla riforma (artt ), che ne ha ampliato il suo ambito di applicazione prevedendo un innalzamento fino a euro (dai euro) del limite annuale dei compensi, pur confermando la previsione secondo cui, in ogni caso, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro. Le prestazioni di lavoro accessorio dei percettori di sostegno al reddito potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali (nei limiti del patto di stabilità) e nel limite complessivo di euro di corrispettivo per anno civile, consentendone il cumulo con i trattamenti di sostegno al reddito. E stato inoltre introdotto in linea con un orientamento interpretativo dell INPS e del Ministero del Lavoro il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell ambito dell esecuzione degli appalti, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto. Quanto alle modalità operative dell utilizzo del voucher, il committente imprenditore o libero professionista potrà utilizzare esclusivamente il voucher telematico (art. 49, comma 1). Di nuova introduzione è poi l obbligo per gli imprenditori e i professionisti di comunicazione preventiva telematica della prestazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Resta ferma fino al 31 dicembre 2015 la previgente disciplina relativa all utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015). Infine, per ciò che concerne l apprendistato, il Decreto ne ha riscritto la disciplina, abrogando il Testo Unico recepito con il D.Lgs. n. 167/2014. Nel nuovo testo è rimasta invariata la definizione dell apprendistato. L articolazione nelle tre tipologie contrattuali, invece, è stata modificata nel seguente modo: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Tra le modifiche apportate all istituto in questione, si segnala l art. 47, comma 4, il quale dispone che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari non solo della indennità di mobilità ma ora anche di un trattamento di disoccupazione. In questo caso trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all articolo 42, comma 4, del decreto (sulla libera recedibilità dal rapporto al termine del percorso formativo), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e l incentivo di cui all articolo 8, comma 4, della medesima legge. (L.P.) 3
4 Interpello di Fedespedi alla AGCM Abbiamo già citato in questa stessa sede la posizione di Fedespedi rispetto alla pressione che le nostre aziende subiscono con l introduzione di contributi che hanno il solo scopo di coprire spese che dovrebbero far capo alla fiscalità generale. Stiamo portando avanti con la nostra Confederazione tutte le possibili azioni volte ad ottenere di essere esentati dal pagamento di quelle che possiamo definire tasse tout court. In questo contesto abbiamo ricevuto dall AGCM un riscontro all interpello presentato da Fedespedi tramite lo Studio Armella, per effetto del quale si è ottenuto un significativo abbattimento della contribuzione dovuta dalle aziende associate all Autorità. Riportiamo di seguito il commento dello Studio Armella. Nuove modalità di calcolo del contributo Antitrust per le società di spedizione A seguito dell istanza presentata per conto di Fedespedi dallo studio legale Armella & Associati, l Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha giustamente riconosciuto che le società di spedizione possono escludere dalla base imponibile del c.d. contributo Antitrust i diritti doganali e l Iva, nonché i costi per l acquisizione dei servizi di trasporto sostenuti e anticipati per conto dei clienti Quanto alle modalità di calcolo, in risposta ai quesiti pervenuti dagli Associati, si precisa che la base imponibile del tributo è costituita soltanto dai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali) e la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa è pari a euro. Dalla base imponibile così individuata, le società di spedizione possono sottrarre i costi per l acquisizione dei servizi di trasporto, i diritti doganali e l Iva pagati per conto di soggetti terzi, che confluiscono nella voce A1. L importo di tali spese dovrà essere comunicato all Antitrust, contestualmente al pagamento, al fine di consentire all Amministrazione la possibilità di accertare la corretta liquidazione del tributo. Al riguardo, si consiglia alle imprese che, a seguito della risposta dell Autorità, ritengono di non superare la soglia per la contribuzione, di effettuare ugualmente tale adempimento, così da agevolare eventuali controlli. Infine, ricordiamo che l aliquota da applicare è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato (delibera AGCM 28 gennaio 2015, n ). (Studio Armella) Fiata WG SEA a Genova Con la collaborazione di Spediporto e la cortese ospitalità dell Autorità Portuale di Genova, presente nella persona del Segretario Generale D Aste, Fedespedi ha accolto a Genova la Sezione Marittima di Fiata, la nostra Federazione mondiale. Particolarmente ricca l agenda: dalle numerose iniziative in materia di sicurezza (C-TPAT e mutuo riconoscimento dei vari programmi, sicurezza e prevenzione dei reati informatici in crescita costante ) alle normative in via di riforma in alcuni paesi (segnatamente gli USA, nei quali è stato bloccato un tentativo di inasprimento delle posizioni degli OTI stranieri, in particolare, che avrebbe comportato per le aziende nostre associate aggravi economici e burocratici significativi), dalle segnalazioni di episodi, frequenti in alcune aree, di rilascio merce senza presentazione delle B/L rientrate a seguito di interventi mirati all argomento principe: gli emendamenti alla convenzione SOLAS introdotti dall IMO in materia di pesatura dei container, che entreranno in vigore a partire dal luglio La situazione è ancora scarsamente chiara: sono 4
5 pochi i paesi che stanno attivandosi (l Olanda in particolare) e soprattutto si notano una pericolosa difformità ed una apparente non conoscenza dell argomento da parte dei governi. La tematica verrà costantemente monitorata: Fedespedi si riserva, al rientro dalla pausa estiva, di inviare un approfondimento in merito. L Amministratore Delegato del Voltri Terminal Europa, Dr. Danesi, gradito ospite nella sessione pomeridiana unitamente a due collaboratori, ha illustrato le caratteristiche del terminal di PSA ed introdotto le prossime novità, atte a potenziarne l attività in maniera significativa. appartenenza dei suoi componenti, laddove presenti: Germania, Svizzera, Belgio, Tailandia e Cina. A Taipei scadrà il mandato di Francesco Parisi (e di tutti i membri della Presidency e del Board): il Dr. Parisi resterà nella Presidency, per ulteriori 2 anni, quale Fiata Past President. (A.S.) La riunione si è conclusa con un interessante visita guidata del porto, molto apprezzata in quanto corredata da informazioni e dati tecnici e da dimostrazioni pratiche. (A.S.) Congresso mondiale Fiata 2015: Taipei Presidency Fiata a Milano L ultimo incontro (prima del congresso di settembre a Taipei) del massimo organismo decisionale della nostra Federazione mondiale si è tenuto presso gli uffici di Fedespedi, ai primi di luglio. L appuntamento è a Taipei, dall 8 al 13 settembre p.v. Le iscrizioni sono ancora aperte, anche se la tariffa scontata non è più disponibile; tutte le informazioni sono reperibili al seguente sito: Ricordiamo che esiste la possibilità, per partecipanti appartenenti alla stessa azienda, di utilizzare gli sconti previsti dalla company registration. (A.S.) La Presidency ha avuto modo di deliberare su svariati argomenti, varando, tra l altro, un gruppo di lavoro ad hoc sulla logistica sostenibile, che si occuperà anche di verificare la possibilità di una certificazione dedicata alle aziende del settore, tramite Bureau Veritas (o enti simili). La delegazione ha visitato ufficialmente l Expo, in particolare con incontri ai padiglioni dei paesi di Fedespedi, Via Cornalia 19, Milano - fedespedi@fedespedi.it 5
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