REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 REGOLAMENTO EDILIZIO

2 REGOLAMENTO EDILIZIO INDICE PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e struttura del Regolamento Edilizio... pag. 5 PARTE II NORME GENERALI Art. 2 Commissione Edilizia... 5 Art. 3 Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia... 6 Art. 4 Procedure per le adunanze della Commissione Edilizia... 6 Art. 5 Opere soggette a Concessione... 7 Art. 6 Opere soggette ad Autorizzazione... 7 Art. 7 Opere soggette a comunicazione... 8 Art. 8 Interventi ammissibili per procedure d urgenza concessioni Autorizzazioni a carattere precario... 9 Art. 9 Attuazione degli interventi diretti Art. 10 Procedure per la presentazione delle domande e per l esame dei Progetti TITOLO TERZO - ADEMPIMENTI D OBBLIGO, RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE Art. 11 Caratteristiche dell atto di concessione o autorizzazione Art. 12 Determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione. Impugnativa Art. 13 Determinazione del Sindaco sulle domande di autorizzazione Art. 14 Deroghe Art. 15 Titolarietà della Concessione Edilizia e/o dell autorizzazione Art. 16 Validità, decadenza e proroga della concessione edilizia e dell Autorizzazione Art. 17 Varianti al progetto- Varianti in corso d opera Art. 18 Progettista, Direttore dei lavori e costruttore Pag. 2

3 TITOLO IV - CONDUZIONE LAVORI, VERIFICHE E SANZIONI Art. 19 Apertura del cantiere... pag 17 Art. 20 Organizzazione del cantiere Art. 21 Occupazione e manomissione del suolo pubblico Art. 22 Visite di controllo Art. 23 Inizio ed ultimazione lavori Art. 24 Collaudi Art. 25 Opere soggette ad autorizzazioni di abitabilità o agibilità Art. 26 Domanda di abitabilità ed agibilità documenti a corredo PARTE TERZA NORME TECNOLOGICHE TITOLO I - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI Art. 27 Salubrità del terreno Art. 28 Requisiti relativi all impermeabilità Art. 29 Requisiti di carattere tecnico generale Art. 30 Requisiti di carattere termico Art. 31 Requisiti di carattere acustico Art. 32 Requisiti illuminotecnici Art. 33 Requisiti relativi all Areazione e dimensionamento dei locali Art. 34 Requisiti relativi alla sicurezza Art. 35 Requisiti relativi all accessibilità ed uso Art. 36 Locali per l allevamento e ricovero animali TITOLO II - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI Art. 37 Rifornimento idrico Art. 38 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili 28 Art. 39 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti Produttivi Art. 40 Impianto di smaltimento delle acque piovane Art. 41 Impianti igienici Art. 42 Impianti di areazione Art. 43 Impianti di smaltimento delle acque luride Art. 44 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli Impianti di depurazione delle acque luride Pag. 3

4 Art. 45 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli Incendi... pag. 33 Art. 46 Centrali termiche PARTE QUINTA DISPOSIZIONI VIARIE Art. 47 Servitù pubbliche Art. 48 Lavori privati su strade pubbliche o vicinali Art. 49 Opere esistenti soggette ad autorizzazioni temporanee Art. 50 Norme transitorie Pag. 4

5 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) OGGETTO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO L oggetto del presente regolamento è la disciplina di ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale urbano ed extraurbano. Per le operazioni legate al ciclo produttivo dell agricoltura si fa riferimento alla L.R. Toscana n. 10 del 19/2/79. I citati interventi sono inoltre disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti. NORME GENERALI Art. 2) COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia è l organo consultivo comunale per l esame delle richieste di rilascio delle Concessioni Edilizie relativi progetti e, più in generale, per tutti i problemi connessi alla gestione del settore edilizio e dell assetto del territorio. La Commissione Edilizia è formata da: 1) il sindaco, o un assessore da lui delegato che la presiede; 2) l assessore all urbanistica e LL.PP.; 3) il segretario comunale; 4) un tecnico comunale relatore anche con funzioni di segretario della C.E.; 5) il funzionario medico della U.S.L. addetto alle questioni dell igiene e della sanità degli abitati; 6) un ingegnere; 7) un architetto; 8) un geometra (o tecnico con qualifica professionale equivalente); 9) n.2 commissari designati dal consiglio comunale. I componenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, sono membri di diritto ; i membri di cui ai punti 6, 7, 8, sono nominati dal consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto e sono scelti in elenchi di nomi proposti dai rispettivi organismi rappresentativi. Il sindaco, acquisiti i risultati delle votazioni del consiglio comunale, nomina la Commissione Edilizia. In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro 30 giorni dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni. Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive. I membri eletti restano in carica tre anni. I membri eletti saranno rieleggibili dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione effettiva dell ultimo mandato. I membri elettivi possono essere non residenti nel comune ma non possono dipendere dall Amministrazione Comunale qualunque sia il loro rapporto d impiego o di lavoro. Pag. 5

6 Art. 3) ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio al Sindaco relativamente: 1) domande di concessione edilizia; 2) domande di autorizzazione edilizia nei casi disposti dall art.6; 3) varianti in corso d opera alle concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate; 4) varianti in corso d opera rivolte ai sensi dell art.15 della legge 47/85; 5) annullamento di concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate; 6) revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate; 7) proroghe per l ultimazione dei lavori; 8) rinnovo di autorizzazioni o concessioni edilizie rilasciate; 9) qualsiasi altro parere connesso con l edilizia ed urbanistica richiesto dal Sindaco. La Commissione esprime parere: - sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente Regolamento Edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti in materia; - sul valore formale, funzionale e tecnico dell opera progettata, sul decoro in rapporto al rispetto dei valori ambientali e dei materiali impiegati. Art. 4) PROCEDURE PER LE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione edilizia si riunisce nella sede comunale almeno una volta al mese. La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto, inviata a mezzo servizio postale con congruo anticipo rispetto alla data di adunanza e può riportare l elenco degli argomenti posti all ordine del giorno. Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà più uno dei membri tra i quali il Presidente o, in caso di sua assenza, il vice presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti ; a parità di voti prevale il voto del presidente. I commissari non possono presenziare all esame ed alla votazione sui progetti da essi elaborati od alla realizzazione dei quali siano comunque interessati: possono, a giudizio della commissione, essere invece ascoltati per chiarimenti. La Commissione può ascoltare e/o richiedere chiarimenti ai progettisti delle istanze poste in esame. Dell osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento a verbale. I verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione del parere espresso e,nel caso in cui il parere non sia unanime,i voti riportati (favorevoli, contrari, astenuti) e le dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze vengono firmati da Presidente, dal segretario e dai commissari presenti alla seduta. Il parere della commissione edilizia è riportato sulla pratica esaminata apponendo sul relativo modulo e sui disegni la dicitura ESAMINATO dalla commissione edilizia il..., con parere favorevole o contrario, e controfirmato dal presidente o da un commissario e dal segretario della commissione. Il parere della C.E. è comunicato agli interessati per i successivi adempimenti necessari per il completamento della pratica. Pag. 6

7 PARTE TERZA NORME PROCEDURALI TITOLO I - AMMISSIBILITA DEGLI INTERVENTI Art. 5) OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono subordinate alla Concessione da parte del Sindaco. In particolare sono soggette a concessione edilizia (onerosa o gratuita, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e/o dal regolamento comunale degli oneri) le seguenti opere: 1) nuove costruzioni; 2) ampliamenti e sopraelevazioni ; 3) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 457/78 e all allegato della L.R. 59 del 21/5/1980, quali : - interventi di ristrutturazione edilizia; - interventi di ristrutturazione urbanistica (fatta salva la necessità di preliminari piani di recupero e/o di lottizzazione convenzionata P.E.E.P., P.I.P., P.P.ecc.); 4) modifiche alle destinazioni d uso dei fabbricati esistenti che non rientrino nelle concesse dalle leggi nazionali e regionali citate al punto 3; 5) opere di urbanizzazione primaria quando non realizzate direttamente dall Amministrazione Comunale; 6) opere di urbanizzazione secondaria; 7) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere; 8) costruzioni ed impianti relativi all esercizio dell attività estrattiva; 9) case e strutture mobili collocate stabilmente e da utilizzarsi in questa ubicazione. Per le opere pubbliche di competenza del Comune non verrà provveduto al rilascio della Concessione Edilizia (sostitutiva dalla approvazione del Consiglio Comunale), ma sarà indispensabile il parere della C.E. Art. 6) OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, da rilasciarsi nelle forme e con le procedure di cui al successivo art.11 del presente Regolamento Edilizio, le seguenti opere: a) interventi di manutenzione straordinaria (art.31 L. 457 del 5/8/78 e L. R. Toscana n.59 del 21/5/1980). Sono compresi gli interventi comportanti la trasformazione non significativa di tutto o parte l organismo edilizio (modesta modifica della pendenza di falde di coperture, dei prospetti,ecc.), il rifacimento della copertura dell edificio con la sopraelevazione della quota in gronda per la realizzazione del cordolo sismico, ( ciò solo quando venga dimostrato che la costruzione del cordolo stesso comporti la demolizione delle strutture orizzontali esistenti); Pag. 7

8 b) gli interventi di installazione e trasformazione vetrine, di insegne, mostre, tende esterne mobili, cartelloni pubblicitari o di indicazione, impianti di illuminazione esterna di carattere permanente che siano situati in luoghi pubblici, manufatti di carattere precario e di durata limitata nel tempo, perforazioni di pozzi per l estrazione delle acque ; sono fatte salve le norme più restrittive per le categorie di lavori previsti agli altri punti del presente articolo; c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; d) sono comunque soggetti ad esame da parte della C.E. tutte le richieste di opere soggette ad autorizzazione ma ricadenti nelle zone definite dallo strumento urbanistico come A1, B01, E; e) gli interventi di rimozione o la modifica di elementi di decoro di carattere tradizionale e di arredo urbano; f) sono altresì soggette ad autorizzazione, a condizione che siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalla L. 1/6/1939 n.1089, e L. 29/6/1939 n. 1497, le seguenti opere: - pertinenza o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti; - le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; - le opere di demolizione di edifici, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere ; g) le opere di fognatura e depurazione civile ed industriale le quali ultime necessitano comunque del parere della C.E.; h) le opere di cui all art. 9 della L. 122/89 (finalizzate alla costruzione di parcheggi). Non sono soggette a concessione edilizia nè ad autorizzazione : a) le opere pubbliche da eseguirsi da parte o per conto del Comune; b) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del Codice della Strada; c) gli interventi di manutenzione ordinaria definiti dall art.31 della legge 5/8/1978 n.457 e relativa normativa regionale di attuazione (legge reg. 21/5/1980 n. 59). Art. 7) OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE Sono soggette a comunicazione al sindaco le opere interne agli edifici con le limitazioni e procedure disciplinate dall art.26 della L. 47/85. Quando per il rifacimento delle coperture degli edifici esistenti vengono utilizzati materiali diversi ma simili a quelli preesistenti, potrà essere dato luogo all esecuzione previa la comunicazione al sindaco e la presentazione di una relazione di asseveramento redatta da tecnico abilitato, corredata dalle seguenti documentazioni e ottemperando alle seguenti condizioni: 1) che venga conservata l altezza in gronda e l intera sagoma della copertura, l aggetto e la conformazione della gronda. Il tutto dovrà risultare da un rilievo riportato in scala adeguata e da una documentazione fotografica; 2) il manto di copertura dovrà presentare le caratteristiche simili a quelle preesistenti; Pag. 8

9 3) le gronde aggettanti dovranno essere realizzate mantenendo l aspetto formale preesistente, utilizzando anche materiali e tecnologie diverse. Con le stesse procedure suddette è ammissibile la realizzazione di lucernari, passi d uomo ed abbaini, purchè questi abbiano le dimensioni di normale passo d uomo (larghezza interna massima ml. 1,20) e la realizzazione di camini e sfiati di modeste dimensioni. Quando per il rifacimento delle facciate degli edifici esistenti vengono utilizzati materiali diversi ma simili a quelli preesistenti e a quelli degli edifici limitrofi, potrà essere dato luogo all esecuzione previa la comunicazione e la presentazione di una relazione di asseveramento redatta da tecnico abilitato corredata dalla seguente documentazione ed ottemperando alle seguenti condizioni: 1) presentazione di esauriente documentazione fotografica di tutte le facciate interessate dall intervento; 2) mantenimento delle caratteristiche formali delle facciate esistenti con fasce, lesene, gusci, raccordi, cornici. Con la stessa procedura è ammesso il rifacimento e la nuova costruzione di docce, canali di gronda, pluviali con materiali diversi, nonché la posa in opera di doppie finestre ed inferriate a protezione di aperture esistenti e la realizzazione o sostituzione di vetrine o mostre poste all interno del filo esterno di facciata. Con la comunicazione al sindaco e la relazione di asseveramento redatta dal tecnico abilitato potranno essere realizzati scannafossi di edifici esistenti, aventi esclusiva funzione di protezione delle murature dall umidità ed aereazione degli scantinati nonché le eventuali modifiche di livello dei piani di calpestio esistenti nelle parti di edificio interrato. Con la comunicazione e la relazione suddetta potranno essere costruiti o riconosciuti serbatoi, cisterne per il contenimento di liquidi completamente interrati, fosse biologiche ecc. a servizio di edifici preesistenti, a condizione che gli interventi non alterino lo stato dei luoghi, che i manufatti vengano ubicati sul lotto di pertinenza, e che i suoli interessati dall intervento non presentino la destinazione pubblica secondo le previsioni del P.d.F. vigente. Nel caso di edifici ubicati in zona omogenea A o soggetti al I o II tipo di intervento di cui all art.5 delle N.T.A. è ammesso il rifacimento della copertura e facciata con le procedure suddette, con l ulteriore condizione che non venga modificata nessuna componente strutturale e/o formale. L intera normativa suddetta non è applicabile per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi della L. 1497/39 e 1089/39. Art. 8) INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D URGENZA CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PRECARIO Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa dal sindaco ai sensi della L. 142/90 art.38 potranno essere iniziate senza la domanda preventiva le opere da eseguirsi, quando siano motivate da carattere di assoluta necessità e urgenza per cause improcrastinabili di forza maggiore per pericoli e salvaguardia dalle pubblica e privata incolumità. In tal caso entro 24 ore deve essere data comunicazione al sindaco, mediante lettera raccomandata, completa della descrizione degli interventi e del nominativo con relativa accettazione del tecnico abilitato all esercizio professionale responsabile dell intervento. Entro 30 giorni dalla comunicazione dovrà essere presentata una relazione sottoscritta dal tecnico incaricato con la descrizione degli interventi eseguiti e di quelli che eventualmente devono essere ancora compiuti per la completa eliminazione del pericolo. Pag. 9

10 A completa esecuzione delle opere deve essere presentata una relazione finale, grafici, documentazione fotografica e certificato di collaudo e di staticità : il tutto redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato e abilitato professionalmente. L ordinanza del sindaco emessa ai sensi dell art.38 L.142/90, potrà permettere oltre all eliminazione del pericolo anche l esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza. Per l esecuzione di particolari opere o interventi che presentano carattere di precarietà e/o stagionalità, il sindaco potrà rilasciare le autorizzazioni o concessioni edilizie stabilendo le caratteristiche che rendono precario l intervento, il termine temporale di validità alla cui scadenza il manufatto deve essere demolito, le eventuali condizioni speciali e le garanzie finanziarie prestate. Art. 9) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI TITOLO II DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Le procedure per attuare l intervento diretto relativamente alle singole categorie (salvo le disposizioni diverse o più restrittive, derivanti da leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale ; e fatte salve le prescrizioni per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione infortuni nonché per la salvaguardia di esigenze di carattere igienico sanitario) sono le seguenti: La Comunicazione : Per effettuare gli interventi soggetti a comunicazione è necessario dare comunicazione al sindaco tramite lettera, corredata dalla documentazione prevista dall art.7. L autorizzazione : Per effettuare gli interventi soggetti ad autorizzazione del sindaco, salvo quelli di cui al comma successivo, deve essere presentata una domanda, corredata dalla seguente documentazione: - domanda su appositi stampati, firmata dal proprietario e dal progettista; - fotografie che illustrino in modo adeguato l oggetto della domanda; - relazione tecnica che descriva esaurientemente le opere da eseguire; - n.2 planimetrie in scala 1:2000 di cui una contenente le previsioni del P.R.G.; - grafici di rilievo e di progetto, e stato sovrapposto ove necessari; - atto notorio attestante la proprietà. Oltre alla specificazione dell oggetto della domanda dovranno essere indicate le generalità, il domicilio, ed il codice fiscale del proprietario o dell avente titolo e del progettista, e per quest ultimo, anche il numero di iscrizione all albo professionale; la domanda deve essere firmata da entrambi; Se il richiedente non è proprietario dell area o del fabbricato, alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dall organo che ne ha la legale rappresentanza. Nelle zone A, B01, E, gli elaborati e la documentazione da prodursi per la richiesta di autorizzazione alle opere suddette sono gli stessi necessari per la richiesta di concessione ; a questi deve essere aggiunta per le zone A la documentazione tecnica necessaria a giustificare le scelte ed i criteri adottati nella elaborazione del progetto. Pag. 10

11 La concessione. Gli elaborati e la documentazione da prodursi sono quelli di seguito specificati. La domanda di concessione edilizia dovrà essere compilata su appositi moduli e dovranno anche essere compilati gli eventuali altri stampati forniti dal Comune. Oltre alla specificazione dell oggetto della domanda dovranno essere indicate le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del proprietario o dell avente titolo e del progettista e, per quest ultimo, anche il numero di iscrizione all albo professionale ; la domanda deve essere firmata da entrambi. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato sostitutivo di atto notorio o altro documento che attesti il titolo a richiedere la concessione edilizia. Se il richiedente non è proprietario dell area e del fabbricato alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la domanda di concessione deve essere sottoscritta dall organo che ne ha la legale rappresentanza. La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dagli elaborati necessari alla categoria dei lavori che si intende realizzare. Il contenuto dei seguenti elaborati è definito come segue, salvo interventi minori regolamentati da apposita delibera di Consiglio Comunale: 1) il riferimento allo strumento urbanistico vigente (mappe e norme che interessano direttamente l intervento) con evidenziata in rosso l area di intervento, o l estratto nei casi stabiliti con apposita delibera; 2) estratto autentico della mappa catastale e tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a 6 mesi; 3) planimetria dello stato di fatto in scala opportuna (1:500 o 1:200) contenente tutti gli elementi atti a chiarire le modificazioni apportate dall opera all ambiente circostante. In particolare le planimetrie dei terreni dovranno contenere le quote altimetriche e planimetriche in misura sufficiente, ogni particolare di rilievo in relazione all intervento progettato, e dovranno essere estese ad un intorno di sufficiente ampiezza.dovranno altresì indicare con chiarezza le opere di urbanizzazione primaria esistenti, in particolare strade, fognature e parcheggi. Per gli interventi nel tessuto edilizio esistente la planimetria dello stato di fatto, in scala 1:200 dovrà contenere una porzione dell ambiente urbano sufficiente a chiarire le scelte progettuali, insieme alle quote planimetriche ed altimetriche. 4) Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ivi comprese le demolizioni va eseguito un rilievo quotato dei fabbricati interessati almeno in scala 1:100 (comprensivo di tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti con l indicazione delle destinazioni d uso e delle proprietà). In particolare dovranno essere chiaramente evidenziati gli attacchi con l edilizia circostante. Per gli edifici in zona A, B01, E e per quelli soggetti ai tipi di intervento I e II occorre anche una documentazione illustrativa dalla quale risultino : - l epoca di costruzione e quella delle principali modificazioni; - la tipologia edilizia; - le caratteristiche costruttive (strutture portanti, strutture portate, tipo e tessitura dei solai, presenza di elementi ad arco, volte, ecc.); - materiali impiegati ; - eventuali elementi decorativi di carattere significativo; - stato di conservazione. Per gli edifici sottoposti a restauro e risanamento conservativo si richiede che sia aggiunta la documentazione storica necessaria a giustificare le scelte ed i criteri adottati nell elaborazione del progetto. Pag. 11

12 5) Documentazione fotografica con positive formato 13 x 18 estesa anche agli elementi circostanti e/o contigui e che possano essere utili per valutare i rapporti ambientali. Tale documentazione estesa all ambiente sarà particolarmente curata per gli interventi ricadenti in zona A, B01, E. In particolare, trattandosi di interventi sull esistente, dovranno essere prodotte le foto di tutti i fronti dell immobile oggetto di intervento. 6) Computo degli indici e verifica delle prescrizioni urbanistiche. Inoltre conteggi di volume V.P.P., e di superfici utili, non residenziali, superfici di calpestio, cioè di tutti dati necessari ai conteggi degli oneri di concessione. Tutti i conteggi ove necessario, vanno accompagnati da opportuni schemi esplicativi. 7) Disegni, in rapporto non inferiore 1:100 (o 1: 50 per le zone A,B 01, E) delle piante di tutti i piani e della copertura dell opera con le seguenti indicazioni: - destinazione d uso dei locali; - quote planimetriche ed altimetriche; - ubicazione e caratteristiche di scale, collegamenti verticali in genere, ascensori, montacarichi; - ubicazione e caratteristiche degli scarichi verticali, dei pozzetti d ispezione delle acque meteoriche, delle acque di scarico, chiare e luride ed eventualmente di quelle industriali e di qualsiasi altro impianto di depurazione, delle condutture interessate fino all immissione nella fognatura pubblica o altro luogo autorizzato; - strade e parcheggi; - pavimentazione delle aree scoperte, recinzioni, ingressi, arredi fissi, cordonature, tappeti erbosi, piante di alto fusto e loro specie; - materiali del manto di copertura, andamento delle falde, camini gronde, punti di calata, ubicazione, estensione e tipo di lucernari. Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da pianta delle singole cellule nel rapporto 1:50. Qualora l opera progettata sia comunicante con gli altri fabbricati (anche di diversa proprietà) gli elaborati di progetto devono essere estesi anche a questi edifici. 8) Disegni, normalmente in rapporto 1:100 ( o 1:50 per le zone A B01, B02, E) quotati, di sezione dell opera, messa in relazione all ambiente circostante, alla larghezza delle strade e degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano di campagna modificato, dovranno indicare le dimensioni complessive dell opera e delle principali parti esterne ed interne, l altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, le parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni saranno non meno di due, una trasversale ed una longitudinale, e comunque tutte quelle necessarie ad illustrare il progetto in ogni sua parte. 9) Disegni, a semplice contorno, sempre nel rapporto 1:100 (e 1:50 per zone A, B01, B02, E) di tutti i prospetti dell opera progettata, ivi comprese anche le coperture, completi di riferimenti alle case circostanti, al terreno ed alle eventuali modifiche. Qualora l edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate aderenti in misura sufficiente a chiarire i reciproci rapporti. 10) Disegni in scala opportuna dei particolari dei prospetti con indicazione dei materiali previsti. 11) In caso di opere complesse : edifici di carattere collettivo, commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzino ecc. delle quali anche accurati disegni non chiariscono tutti i rapporti con l ambiente esterno pubblico o privato e tutte le caratteristiche funzionali a richiesta dell Amministrazione dovrà essere allegata una particolare documentazione atta a chiarire i fini perseguiti e le soluzioni proposte, ivi compreso eventualmente un plastico volumetrico. Pag. 12

13 12) In caso di progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente o edifici in corso di esecuzione, si dovranno chiaramente indicare con le colorazioni d uso (giallo demolizione, rosso nuove strutture), le parti da demolire, quelle da sostituire, quelle realizzate ex-novo e le nuove aperture. 13) I disegni saranno presentati normalmente in 3 copie su fondo bianco piegate in formato UNI 21 x 29,7 con titolo dell opera ed il tipo di intervento, firmati dal proprietario o dai proprietari e dal progettista il quale deve anche apporvi il timbro indicante l appartenenza all albo professionale. 14) La relazione sull opera progettata che illustri le caratteristiche strutturali e tipologiche ed i sistemi tecnologici adottati per i vari impianti ; per interventi sul patrimonio edilizio esistente deve risultare la compatibilità dell intervento richiesto con le condizioni fisiche del manufatto, illustrando in particolare le metodologie d intervento, le eventuali possibilità di recupero e di reimpiego dei materiali originari, le tecniche da impiegarsi per la sostituzione delle strutture esistenti ed il rapporto con le prescrizioni specifiche degli strumenti di Piano vigenti. Deve inoltre contenere chiare indicazioni sulla sistemazione degli spazi esterni. La relazione deve anche specificare, se del caso, il rispetto dei requisiti tecnici necessari per l ottenimento di determinati finanziamenti stabiliti dalle vigenti leggi. Per i fabbricati a destinazione produttiva la relazione deve indicare le lavorazioni effettuate ; i materiali trattati, depositati, prodotti ed eliminati, gli scarichi liquidi, solidi e aerei con i relativi impianti di depurazione ed il tipo di energia sfruttata. Sempre per le attività produttive vanno specificati: -intensità dei rumori prodotti; -quantità di acqua e relative fonti di approvvigionamento. 15) La relazione geologica e geotecnica di fattibilità in relazione alla natura dei terreni e alla condizione dell immobile ; questo elaborato deve essere firmato da un tecnico abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all Albo professionale. 16) A La documentazione tecnica inerente l impianto termico e l isolamento termico devono essere redatti in conformità al disposto della legge 373/1976 relativo D.P.R. 1052/1977 G.U. 6/2/1978 e legge n.46/90; essa deve essere firmata oltre che dal committente anche dal Progettista degli impianti, e fornita prima del ritiro della Concessione Edilizia. In caso di edifici produttivi prima dell inizio dei lavori dovrà essere presentata la documentazione tecnica sulle caratteristiche di consumo termico ai sensi del D.M. 23/11/1982. B I progetti di costruzione devono prevedere un sistema di allacciamento concordato con l azienda distributrice di energia elettrica (con esclusione dei fabbricati civili inferiori a 4 unità immobiliari in zone elettrificate). Il proprietario o il progettista dovranno assumere, presso gli uffici dell E.N.E.L., adeguate informazioni sulle soluzioni tecniche a cui uniformare il progetto dell impianto, con particolare riferimento all ubicazione e dimensione delle cabine MT/BT ; al locale contatore, agli impianti termici. Questi elementi precisati con lettera inviata dall E.N.E.L. all interessato dovranno essere forniti al Comune prima del ritiro della Concessione Edilizia. 17) La relazione tecnica, sugli impianti di abbattimento delle immissioni nell atmosfera è necessaria solo per le concessioni relative agli impianti produttivi. La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di concessioni relative ad ampliamenti e modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla quantità ed alla qualità delle emissioni. Va fornita prima del ritiro della concessione edilizia. 18) La eventuale ulteriore documentazione (atti, convenzione, dati tecnici, Q.T.E., elaborati grafici, ecc.) richiesta da norme relative all edilizia speciale e all edilizia pubblica o in attuazione di prescrizioni di legge (L. n.13 del 9/1/89 etc.). Pag. 13

14 Art. 10) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L ESAME DEI PROGETTI Le domande di concessione o di autorizzazione edilizia corredate dagli elaborati e dai documenti di cui al precedente art.9 devono essere presentate al competente ufficio del comune il quale rilascia apposita ricevuta con data di arrivo e con numero di protocollo. L Ufficio Tecnico Comunale istruisce le domande di concessione : se i predetti uffici riscontrano incompletezze nella documentazione prodotta potranno condizionare il loro parere e specificare richieste. In tal caso il Sindaco comunicherà le manchevolezze riscontrate assegnando un termine per la regolarizzazione, trascorso il quale la pratica verrà archiviata, dandone comunicazione all interessato. Quando la pratica sarà archiviata non potrà essere attivata, ma presentata ex-novo. Conclusa l istruttoria dell ufficio Tecnico Comunale il Sindaco richiede contestualmente: 1) il parere della Commissione edilizia; 2) l eventuale parere del funzionario medico della USL, ai fini dell attuazione del punto G dell art.20 della legge 833/78 e dell art.48 del D.P.R. 303/56, di conformità alla normativa igienico sanitaria. Il predetto parere è richiesto anche sulle domande di autorizzazione per le opere di manutenzione straordinaria, interessanti impianti o servizi igienico sanitari od opere che modificano elementi distributivi. Il rilascio della concessione (o autorizzazione) è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all art.2 della L.R. del 6/12/82 n.88. Ai sensi delle disposizioni della legge n.1150 del 17/8/1942 e successive integrazioni il Sindaco è tenuto a comunicare la propria determinazione sulle domande entro 90 giorni dalla data di presentazione ; sono fatte salve le norme di cui alla Legge n.94 del 1982 ed all art.48 Legge 457 del 5/8/ ) In ogni caso il rilascio della concessione edilizia dovrà essere preceduto da tutti i nulla-osta, visti, autorizzazioni previsti dalle norme vigenti ai fini del rilascio della concessione stessa. TITOLO III - ADEMPIMENTI D OBBLIGO, RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE Art. 11) CARATTERISTICHE DELL ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE Il documento con il quale il Sindaco rilascia la concessione o autorizzazione dell esecuzione delle opere edilizie deve contenere : 1) Le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione; 2) La succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia la concessione o autorizzazione con un riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante della medesima. Una copia di questi elaborati con gli estremi dei pareri, nulla-osta e del visto del Sindaco deve essere restituita al momento del ritiro dell atto e deve essere tenuta a disposizione per i controlli comunali ; un altra copia analogamente vistata deve essere conservata presso l ufficio Tecnico Comunale. 3) L esatta ubicazione e l identificazione catastale dell immobile o dell area oggetto d intervento. 4) Gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere la concessione. 5) Gli estremi delle autorizzazioni e/o delle richieste di competenza di organi esterni all Amministrazione Comunale. Pag. 14

15 6) La data entro la quale debbano essere iniziati i lavori e la data entro la quale debbono essere ultimati. 7) L entità del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell art.3 della legge 10/ ) L entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi dell Art.3 della legge 10/1977 oppure la descrizione delle opere di urbanizzazione da realizzare in via sostitutiva totale o parziale. 9) La dimensione e l identificazione catastale delle aree e dei manufatti eventualmente da cedere al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. 10) Le determinazioni ammesse e la superficie relativa con riferimento agli elaborati tecnici della concessione. 11) Ogni altro elemento necessario ed utile, che possa essere richiesto dall Amministrazione Comunale in ottemperanza delle disposizioni della legislazione vigente nazionale regionale e delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili. Art. 12) DETERMINAZIONI DEL SINDACO SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE. IMPUGNATIVA. Una volta acquisiti i pareri interni ed esterni all Amministrazione Comunale e sentito il parere della commissione edilizia, il Sindaco decide sulla domanda. La determinazione del Sindaco deve essere comunicata al richiedente la concessione edilizia nei termini di legge. Le ricevute comprovanti i pagamenti degli oneri dovranno essere presentate prima del rilascio della concessione edilizia. Dell avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. In tale avviso vanno specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato l intervento. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici incaricati, della concessione ed autorizzazione edilizia rilasciati e dei relativi atti di progetto del parere della commissione edilizia e ricorrere contro il rilascio della medesima, in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi e regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Art. 13) DETERMINAZIONI DEL SINDACO SULLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE Una volta acquisiti i pareri interni e esterni e l eventuale esame tecnico della Commissione Edilizia il Sindaco decide sulle domande. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo (finalizzato al recupero abitativo) che non comportino il rilascio dell immobile da parte del conduttore, l istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Il comma precedente non opera per interventi su edifici sottoposti ai vincoli previsti dalla legge 1/6/1939 n e alla L. 29/6/1939 n Vale quanto contenuto nell art. 48 della legge 457/78 e art. 8 della L. 94/82 in ordine alla formazione del silenzio assenso. Pag. 15

16 Art. 14) DEROGHE Il Sindaco, su conforme parere della Commissione Urbanistica, nel rispetto della procedura stabilita dalla L. 21 Dicembre 1955 n. 1357, previa deliberazione del Consiglio Comunale a norma della L. 8/8/1967 n. 765, potrà autorizzare deroghe alle presenti norme ed alle previsioni di P.R.G. per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Art. 15) TITOLARIETA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E/O DELL AUTORIZZAZIONE La concessione è data, ai sensi dell art.4 della legge 27/1/1977 n. 10, al proprietario dell area e/o dei manufatti o a chi abbia titolo per richiederla. La concessione è trasferibile ai successivi aventi causa. Essa è irrevocabile salvo i casi di decadenza disciplinati dalla legge e dal presente regolamento. Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le autorizzazioni. Art. 16) VALIDITA, DECADENZA E PROROGA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E DELL AUTORIZZAZIONE. Nell atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. La proroga può avere luogo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano riconosciuti con determinazione del sindaco e su proposta istruita dall Ufficio Tecnico, così come previsto dalla L. 10/1977. Un periodo più lungo di tre anni per l ultimazione dei lavori può essere concesso in considerazione della mole dell opera da realizzare, delle sue caratteristiche tecnico costruttive, di particolari condizioni idro-geologiche in cui si operi, nel caso, infine, che si tratti di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario che non può usufruire di proroghe deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: quest ultima dovrà concernere la parte non ultimata. Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle autorizzazioni. L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione, in contrasto con le previsioni stesse, nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati, salvo quanto diversamente disposto dalle NTA delle nuove previsioni. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre tempi ridotti rispetto a quelli di validità dell intera concessione edilizia per l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria poste quali condizioni speciali. Art. 17) VARIANTI AL PROGETTO VARIANTI IN CORSO D OPERA Qualora si manifesti la necessità di eseguire varianti al progetto, gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario. La determinazione del sindaco sul progetto di variante non modifica i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario. Pag. 16

17 In tal caso l esame da parte della Commissione avrà carattere di urgenza. La presentazione di variante è ammessa anche nel caso di lavori in corso. In nessun caso la presentazione di variante in corso d opera legittima l esecuzione di opere difforme da quelle previste nella concessione o autorizzazione edilizia originaria salvo quanto previsto dall art. 15 della legge 47/85. Art. 18) PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE La progettazione delle opere edilizie deve essere firmata da tecnici abilitati in materia : ingegneri, architetti, geometri,dottori, agronomi, periti iscritti ai rispettivi albi professionali e ciascuno nell ambito delle competenze fissate dalla legislazione. Il titolare della Concessione Edilizia, insieme alla comunicazione dell inizio dei lavori, deve notificare al Sindaco il nominativo e la residenza del costruttore, nonché quello del direttore dei lavori, quando previsto dalla legge. Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al sindaco l accettazione dell incarico prima dell inizio delle rispettive attività. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al sindaco con le modalità di cui sopra. Il committente titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori, l assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nell atto di concessione. Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le autorizzazioni. TITOLO IV CONDUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE E SANZIONI Art. 19) APERTURA DEL CANTIERE DEFINIZIONE DEI PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO Dopo l espressione del parere della C.E. e la relativa comunicazione sindacale, in attesa del rilascio della concessione edilizia, potranno essere eseguiti interventi preparatori dei suoli strutturalmente indispensabili per l individuazione dei punti di riferimento utili per l esecuzione delle opere progettuali di urbanizzazione primaria e per l edificazione vera e propria, (pulizia dell area di intervento, delimitazione dell area di intervento per evitare l immissione di terzi o deposito improprio di materiale di resulta, macchine di cantiere e attrezzature connesse ecc.). Ad avvenuto rilascio della concessione edilizia saranno definite le quote e gli allineamenti con riscontri e verifiche da eseguire a cura del tecnico abilitato e nominato quale direttore dei lavori e con l apporto, ove occorra, dei settori comunali competenti. L inizio dei lavori deve essere comunicato al sindaco mediante lettera raccomandata firmata dal direttore dei lavori, dall impresa esecutrice e dal titolare della concessione. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere fornita all U.T. Comunale l attestazione dell avvenuto deposito agli uffici del Genio Civile dei documenti previsti dalla legge del 2/2/1974 n. 64 e Legge Regionale del 6/12/1982 n.88. Qualora in sede di rilascio di concessione edilizia sia conferita contestualmente l esecuzione di opere di urbanizzazione primaria andrà richiesto al settore Comunale competente il disciplinare contenente le istruzioni operative per la realizzazione dei lavori stessi. Pag. 17

18 Le modalità ed i tempi per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà determinata dal sindaco nell atto di concessione, sentita la commissione edilizia sulla scorta comunque dei regolamenti comunali al momento vigenti. Il mancato rispetto del termine e delle modalità fissate nella concessione edilizia per l inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione comporta la decadenza della concessione stessa. Art. 20) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, ripartizione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni di cui al D.P.R. del 7/1/1956 n. 164, le norme riguardanti la prevenzione incendi, l obbligo a termine di legge dalla denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private. Sono tenuti all osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori, in conformità al D.P.R. del 24/4/1955 n Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se ubicato in zona cittadina prospiciente e comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami, ecc. Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rinfrangenti ad integrazione dell illuminazione stradale, a cura dell assuntore dei lavori responsabile del cantiere. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella costruita con materiali resistenti alle intemperie e visibile all esterno con l indicazione: - del tipo e titolo dell opera in corso di realizzazione (estremi della concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o estremi della comunicazione rivolta al sindaco); - del nominativo del titolare della Concessione Edilizia; - del nome del progettista; - del nome del Calcolatore, eventuale, delle opere in c.a.; - dei nomi del Costruttore e dell Assistente di Cantiere e del Direttore dei Lavori. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti le copie dei documenti previsti dalle norme vigenti. Art. 21) OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO Nel caso si renda necessario occupare il suolo pubblico sia in rapporto ad opere soggette a concessione, o autorizzazione, sia nel caso che non sia necessaria alcuna autorizzazione, deve essere fatta apposita domanda al sindaco. La domanda deve contenere le generalità, la firma del richiedente, e gli estremi di carattere burocratico ed amministrativo fissati dai competenti uffici dall Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre essere indicata l area interessata e la presumibile durata dell occupazione del suolo pubblico. La concessione dell occupazione di suolo pubblico è subordinata, ove sia necessario al sopralluogo sull area richiesta da parte dei vigili comunali che verificheranno la congruità della richiesta in rapporto ai diversi problemi. Pag. 18

19 Per l uso del suolo pubblico deve essere pagata una tassa di occupazione ed eventualmente, su decisione del sindaco, una congrua cauzione per l eventuale rimessa in ripristino del suolo danneggiato. La durata della concessione è stabilita in un massimo di sei mesi consecutivi: può essere prorogata di sei mesi in sei mesi. La rimessa in ripristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell occupazione del suolo ; il comune può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. La cauzione eventualmente versata verrà restituita entro novanta giorni dall avvenuto ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori. Art. 22) VISITE DI CONTROLLO Il titolare della concessione edilizia è tenuto ad effettuare comunicazione al sindaco per: - l inizio dei lavori (ivi comprese le opere di apertura del cantiere); - l ultimazione di tutte le opere autorizzate e rese agibili. A seguito delle predette comunicazioni il sindaco può disporre opportuni sopralluoghi in cantiere. Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso in cantiere agli incaricati dell Ufficio Tecnico Comunale, al medico della U.S.L., agli ispettori del lavoro e da quanti preposti a controlli di loro competenza. Le presenti norme valgono in quanto ammissibili anche per le autorizzazioni. Art. 23) INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI I lavori si considerano iniziati quando è stato completato l effettivo allestimento del cantiere, (es. costruzione di ponteggi, formazione di opere di protezione e recinzione). I lavori si considerano ultimati quando l opera soddisfa le condizioni funzionali per il rilascio dell abitabilità o agibilità. La licenza di abitabilità va richiesta per gli edifici a destinazione residenziale; la licenza di agibilità per gli edifici con altre destinazioni. Al termine dei lavori deve essere data comunicazione al sindaco con la lettera raccomandata. Al termine dei lavori il titolare della concessione, il direttore dei lavori ed il progettista devono depositare gli atti di legge relativi ad autorizzazioni, visti e nulla-osta che sono indispensabili prima dell effettivo utilizzo delle opere realizzate. Art. 24) COLLAUDI Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o a struttura metallica, soggette alle disposizioni della legge 1086/1971 e legge 64/74 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Tutte le opere pubbliche sono soggette all obbligo del collaudo. Gli impianti termici di nuova installazione degli edifici debbono essere sottoposti a collaudo per verificarne la conformità ai sensi della legge 373/1976. Sono sottoposti a collaudo anche tutti gli impianti idraulici di adduzione ed uso di energia secondo quanto previsto dalla L. 46/90 e altre in materia. Pag. 19

20 Art. 25) OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA O AGIBILITA Nessuna nuova costruzione può essere occupata, parzialmente o totalmente, senza autorizzazione di abitabilità o agibilità rilasciata dal sindaco in conformità alle normative vigenti. Detta autorizzazione è altresì necessaria per la rioccupazione di edifici esistenti che siano stati oggetto di interventi edilizi del tipo: - svuotamento interno totale o parziale con modifica al numero dei solai o accrescimento dei piani; - realizzazione di vani abitabili o agibili in piani seminterrati o sottotetto; - variazione del numero e/o della destinazione d uso delle unità immobiliari costituenti un edificio. La concessione, ove nel caso, deve dare esplicita menzione dell esclusione dalla necessità della certificazione di abitabilità o agibilità. Art. 26) DOMANDA DI ABITABILITA ED AGIBILITA : DOCUMENTI A CORREDO La domanda di abitabilità ed agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione edilizia dopo la comunicazione della ultimazione delle opere autorizzate. La domanda indirizzata al sindaco deve contenere i seguenti elementi: - generalità e firma del titolare della concessione; - estremi della concessione suddetta; - esatta ubicazione ed identificazione catastale dell opera per la quale si richiede l abitabilità o agibilità. L Ufficio Tecnico esamina la completezza della documentazione presentata (certificazioni, asservamenti, ecc.) ed entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra esegue il sopralluogo per verificare la rispondenza dei lavori eseguiti a quanto riportato nell atto che ha consentito l esecuzione dell intervento edilizio ; provvederà quindi a trasmettere all U.S.L. la richiesta affinchè vengano eseguiti i controlli di carattere igienico-sanitario. Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l assuntore dei lavori dovranno essere avvertiti mediante comunicazione scritta e potranno essere presenti. Se al momento dell accertamento, nell edificio o nell unità immobiliare interessata sussistono difformità tali da superare le normali tolleranze insite negli specifici processi produttivi si da corso alle procedure previste dalle leggi in vigore. Il ricorso dell autorizzazione di abitabilità o agibilità deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dal nulla-osta e dai verbali dei collaudi richiesti per la prevenzione incendi, per le strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso e per le strutture metalliche, nonché per quelli prescritti da leggi o regolamenti vigenti. Al momento del rilascio dell autorizzazione di abitabilità o agibilità dovrà essere dimostrato l avvenuto pagamento dei relativi diritti e tasse comunali. Nell autorizzazione di abitabilità o agibilità è indicata la destinazione d uso delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori, in conformità al progetto approvato ; nel caso di variazioni della destinazione d uso di un fabbricato o parte di esso accompagnata da opere ed eseguita senza la necessaria preventiva concessione, l autorizzazione di abitabilità o agibilità è revocata per la parte di immobile interessata dalle variazioni stesse. L autorizzazione di abitabilità o agibilità non sostituisce le approvazioni e le autorizzazioni delle autorità competenti per le costruzioni non destinate a residenza. Pag. 20

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