Progetto formativo in Esperto in Politiche per la Legalità e lo Sviluppo nell Area del Mediterraneo
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1 Università degli Studi di Palermo Centro interdipartimentale di Studi Europei e Comparatistici G. Martino G.Criscuoli C.I.S.E.COM Progetto formativo in Esperto in Politiche per la Legalità e lo Sviluppo nell Area del Mediterraneo Modulo in Lotta alla criminalità tra globale e locale Palermo, 01 giugno 2010 Prof. Paolo Calabrese
2 Antiriciclaggio Profili di diritto europeo ed internazionale
3 Riciclaggio: Reazione penale Fiducia del sistema finanziario
4 Criminalità organizzata Accumulazione di capitali Enorme massa di capitale speculativo
5 Collocamento (placement) il denaro proveniente dalle attività illecite si immette nel sistema finanziario; Pulitura mascheramento della provenienza illecita (laundering); Reinvestimento nell economia legale (recycling).
6 Effetto inquinamento dell economia legale; Aumento esponenziale del mimetismo difficoltà di ricostruzione; Successivo investimento in attività lecite e illecite. Pecunia non olet
7 In verità è il momento più pericoloso e delicato per una organizzazione che rischia in pochi istanti di vedere polverizzati gli illeciti guadagni; Necessità di un sistema di allarmi che prevenga il fenomeno, ma anche punto di partenza dai reati di più alta incidenza economica e dalle manifestazioni economiche visibili e improvvise; La risposta della Guardia di Finanza, la recente riforma dei nuclei provinciali di polizia tributaria con l accorpamento di Gico e Goa
8 L apertura sempre più ampia dei mercati in termini di liberalizzazione e il fattuale ingresso di alcune nazioni nell economia di mercato; La capacità tecnologica di spostamento dei capitali; Presenza di paradisi fiscali e paesi più o meno cooperanti
9 Definizione giuridica ( art. 6 Convenzione di Strasburgo del 1990) la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l illecita provenienza dei beni stessi; l occultamento o la dissimulazione della natura, dell origine, dell ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, sapendo che detti beni sono proventi.
10 Definizione operativa (Assemblea Generale Interpol 1995) Il riciclaggio è«ogni atto volto ad occultare o dissimulare l identitàdi proventi illegalmente ottenuti, cosicchéessi appaiano derivanti da una fonte legittima».
11 ONU Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (19 dicembre 1988) Viene stabilita la reciproca assistenza in materia di sequestro e confisca di beni provenienti «dalla produzione, fabbricazione, estinzione, preparazione, offerta, messa in vendita, distribuzione, vendita, consegna a qualsiasi condizione, mediazione, spedizione in transito, trasporto, importazione o esportazione di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa»
12 Il reato di riciclaggio nel Codice penale Italiano E punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da a euro, chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa»
13 Strategie di contrasto internazionale Eliminare i paradisi fiscali; Rafforzare la cooperazione internazionale; Abolizione del segreto bancario; Collaborazione attiva del sistema finanziario
14 La produzione normativa comunitaria e internazionale Comitato di Basilea -Dichiarazione dei principi di Basilea ONU Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, Convenzione di Palermo Consiglio d Europa Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, Convenzione di Varsavia (aderiscono 46 Paesi con 800 milioni di cittadini) GAFI le raccomandazioni Unione Europea le direttive
15 Il riciclaggio negli Stati Uniti Bank Secrecy Act 1970 United States Code, Tit18,Ch ; U.S.A Patriot Act Differenze con il sistema europeo e comunitario. Risponde del reato di riciclaggio anche il trafficante di stupefacenti che trasferisce, converte od ostacola.
16 Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancariee le pratiche di vigilanza Dichiarazione dei principi ( 12 dicembre 1988) «l uso improprio del sistema finanziario da parte delle organizzazioni criminali deve costituire materia di attenzione non solo per le forze di polizia ma anche per gli organi di direzione e vigilanza bancaria, si sollecita l adozione di misure volte ad assicurare la piena identificazione della clientela che si avvale dei servizi bancari e si stabilisce il divieto di prestare assistenzanelle transazioni finanziarie, quando vi siano buone ragioni per ritenerle collegate ad attività di riciclaggio»
17 Comitato di Basilea Istituito nel 1974, inizialmente aderiscono 10 Stati. Obiettivo di sviluppare la cooperazione delle autorità preposte alla vigilanza del sistema finanziario soprattutto nel corso delle crisi bancarie;
18 Comitato di Basilea Il dodici Dicembre del 1988, dichiarazione di principi sulla prevenzione dell utilizzo del sistema bancario a fini criminosi per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita La dichiarazione non ha carattere precettivo;
19 Convenzione di Vienna 19 Dicembre 1988 Primo tentativo di codificare regole internazionali; Art.3 obbligo di adottare provvedimenti per prevedere quale reato la conversione o il trasferimento di beni con la consapevolezza che provengono da taluni reati; Limite della previsione quale reato presupposto dei soli illeciti penali connessi agli stupefacenti;
20 Convenzione di Vienna conseguenze in Italia In Italia ratifica secca con legge nel 1990, non vi sono modifiche all ordinamento interno perché già opera il decreto legge 59/78 dove i reati presupposti erano rapina ed estorsione aggravata, sequestro di persona e traffico di stupefacenti In Italia vi è in sostanza una previsione più ampia di quella prevista dalla Convenzione
21 Consiglio d Europa Convenzione di Strasburgo 8 Novembre 1990 Embrione la Raccomandazione 10/80 che fa riferimento principalmente ai sequestri di persona; Primo strumento convenzionale con l approccio allargato a tutti i reati da cui possa derivare un profitto;
22 Consiglio d Europa Convenzione di Strasburgo 8 Novembre 1990 Tutti i reati sono potenzialmente produttivi di un profitto; Le condotte sono sempre quello di convertire o trasferire beni al fine di nascondere la provenienza illecita.
23 Consiglio d Europa Convenzione di Strasburgo L ampiezza della previsione contenuta nella convenzione pose problemi di adattamento ad alcuni Stati anche per l Italia; Viene prevista la possibilità da parte degli Stati di fare una dichiarazione all atto della firma o al momento del deposito della ratifica; Italia 4 riserve e una dichiarazione
24 Conseguenze in Italia della Convenzione di Strasburgo L Italia ratifica nel 1994; Dichiarazione di considerare reati presupposti solo quelli dolosi;
25 Convenzione di Palermo 12 Dicembre 2000 sul crimine organizzato trasnazionale Il riciclaggio diventa uno dei reati che gli stati delle Nazioni Unite si impegnano a punire; Viene ristretto l ambito del reato presupposto non più qualsiasi reato; Reato presupposto anche l appartenenza alla criminalità organizzata, la corruzione, l intralcio alla giustizia;
26 Convenzione di PALERMO Attenta disciplina dell istituto della confisca Confisca per equivalente; Inversione dell onere della prova èl autore del reato che deve dimostrare la lecita provenienza e detenzione del bene (vedasil articolo dodici sexiesdella 646) Attenta disciplina dell istituto della confisca
27 GAFI -FATF (Parigi 1989) Le 40 raccomandazioni ( ) Le 9 raccomandazioni speciali (2001) L elenco dei paesi e territori non collaborativi
28 Il Gafiviene istituito durante il g7 del Luglio del 1989; Scopo èquello di individuare le strategie di contrasto al riciclaggio; Nel 1990 elaborazione di 40 raccomandazioni:
29 Quattro settori: 1-Inquadramento generale del fenomeno riciclaggio; 2- Integrazione delle legislazioni; 3- Sistemi di prevenzione; 4- Cooperazione anche giudiziaria internazionale
30 Si tratta di RACCOMANDAZIONI e non atti normativi; Valenza politica; Teorie circa la produzione di effetti giuridici Le quaranta Raccomandazioni sono un modello a cui si ispirano tutti gli strumenti normativi internazionali
31 Le 40 raccomandazioni del GAFI (1990) Definizione dei concetti di: transazioni finanziarie sospette obblighi di identificazione della clientela da parte degli intermediari obblighi di segnalazione delle transazioni f. s. riservatezza delle segnalazioni estensione degli obblighi ad alcune categorie professionali
32 GAFI Le 9 raccomandazioni speciali per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale (2001) Racc. n. 8: «Le organizzazioni non -profit sono particolarmente vulnerabili, ed i Paesi dovrebbero assicurare che esse non siano illegalmente sfruttate: dalle organizzazioni terroristiche per porsi come enti legittimi; per sfruttare gli enti legittimi come strumenti di finanziamento al terrorismo, comprendendovi lo scopo di sottrarre i beni alle misure di congelamento; per nascondere od occultare il dirottamento clandestino di fondi, destinati a scopi legittimi, alle organizzazioni terroristiche».
33 Unione Europea Direttiva 91/308/Cee del 10 giugno 1991 Direttiva 2001/97/Ce del 4 dicembre 2001 Direttiva 2005/60/Ce del 26b Ottobre 2005
34 Direttiva 91/308/Cee Ambito del riciclaggio : la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l origine illecita; l occultamentoo la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi; l acquisto, la detenzione o l utilizzo dei beni medesimi; la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti.
35 Direttiva 91/308/Cee Obblighi stabiliti dalla direttiva/1 di identificazione della clientela, in particolare all atto di apertura di un conto o di un libretto di deposito o dell effettuazione di operazioni d importo pari o superiore a ECU; dell accertamento dell effettiva identitàdelle persone per conto delle quali i clienti agiscono; di identificazione della clientela, anche nei casi di operazioni d importo inferiore ai ECU, se vi sia il sospetto di riciclaggio; di conservazione dei dati per un periodo non inferiore a cinque anni;
36 Direttiva 91/308/Cee Obblighi stabiliti dalla direttiva/2 di individuazione e di segnalazione delle transazioni finanziarieche per loro natura siano sospette di essere connesse con il riciclaggio; di astensione dall esecuzione delle transazioni finanziarie sospette prima di averne effettuato la segnalazione; l obbligo di riservatezza sull avvenuta segnalazione.
37 Direttiva 2001/97/CE Ambito dell attività criminosa le attivitàdelle organizzazioni criminali punibili con una pena detentiva superiore nel minimo a sei mesi e nel massimo ad un anno; la frode grave, cosìcome definita nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; la corruzione; un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro.
38 Direttiva 2001/97/CE Estensione degli obblighi ad altre categorie/1 gli uffici di cambiavalute; le imprese che effettuano il trasferimento di fondi (money transmission/remittance office); le imprese di assicurazioni debitamente autorizzate; le imprese di investimento; gli organismi collettivi di investimento che commercializzano le proprie quote o azioni;
39 Direttiva 2001/97/CE Estensione degli obblighi ad altre categorie/2 i commercianti di oggetti di valore elevato, ogni qual volta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo superiore ai euro; le case da gioco, per l acquisto o la vendita di fiches per importi superiori ai 1000 euro; revisori, contabili esterni e consulenti tributari; agenti immobiliari; notai ed avvocati.
40 Direttiva 2001/97/CE Presupposti per l assoggettamento agli obblighi antiriciclaggio per talune categorie professionali L opera è prestata: assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni di acquisto o vendita di beni immobili, imprese commerciali, gestione di denaro, costituzione o gestione di societào trust, apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito o altri titoli; o, agendoin nome e per conto dei loro clienti, in una qualsiasi operazione immobiliare o finanziaria. N. B.: L obbligo di segnalazioneper i notai e gli avvocati, potrebbe essere assolto dai rispettivi collegi ed ordini professionali.
41 Direttiva 2001/97/CE Principio della tutela del diritto di difesa Gli Stati possono stabilire che gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione non si applichino «con riferimento alle informazioni che essi ricevono da (o ottengono su) un loro cliente, nel corso dell esame della posizione giuridica del loro cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso» (art. 1, comma 5).
42
43 Il futuro e il presente dell antiriciclaggio Raccomandazione gafi; Convenzione di Varsavia; Terza direttiva sul riciclaggio
44 Direttiva 2005/60/Ce del 26 Ottobre 2005 Accanto al riciclaggio viene associato il finanziamento del terrorismo; Limiti dello strumento direttiva; Oggetto relativo alla prevenzione; Gli aspetti penali sono trattati in modo sfumato oppure con riferimento a provvedimenti di terzo pilastro o alle raccomandazioni del gafi
45 Direttiva 2005/60/Ce del 26 Ottobre 2005 Modifica al Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (assiste la Commissione) Obbligo di segnalare le operazioni sospette di finanziamento al terrorismo internazionale (necessitàdi adeguamento in Italia) Indicazione dei reati presupposto in base alla pena edittale;
46 Direttiva 2005/60/Ce del 26 Ottobre 2005 Ampliamento delle misure preventive estensione della platea dei soggetti segnalatori: prestatori di servizi relativi a società o trust Pericolosità del contante
47 Direttiva 2005/60/Ce del 26 Ottobre 2005 Ampliamentodelle misure preventive estensione della platea dei soggetti segnalatori: prestatori di servizi relativi a società o trust Pericolositàdel contante euro in Italia opera la 197/91 limitazione del contante; Rischio di riciclaggio (largo impatto in Italia); Adeguata verificadella clientela Il regime dei controlli
48 Convenzione di Varsavia maggio 2005 Disciplina del funzionamento delle Fiu(Financial Intelligence Unit) competenze domestiche e di collegamento internazionale tra cui sospendere l esecuzione di una operazione bancaria nel caso di sospetto di operazione di riciclaggio o di finanziamento Ampliamento della cooperazione giudiziaria estensione a tutto il Consiglio d Europa ora solo Ue Estensione della responsabilità delle persone giuridiche In Italia per il finanziamento è considerata per il riciclaggio, mentre l accordo quadro la ignora
49 Le strategie antiriciclaggio repressione penaledelle relative condotte, mediante inserimento nella legislazione penale di apposite fattispecie; aggressione dei patrimoni illeciti, attraverso la predisposizione di misure di prevenzione quali il sequestro e la confisca e, ove queste ultime non fossero adottabili, tassazione dei proventiche hanno contribuito alla loro formazione; predisposizione di misure atte a prevenire l utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio.
50 Grazie per l attenzione Prof. Paolo Calabrese
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