La vostra assicurazione, la nostra specialità
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- Beatrice Locatelli
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1 La vostra assicurazione, la nostra specialità
2 CHI SIAMO
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6 La nostra assistenza speciale Essere parte di una struttura sindacale significa abbracciarne i valori di equità e solidarietà, per questo abbiamo dedicato molta importanza alla formazione del personale che sarà al tuo fianco per ogni esigenza non lasciandoti mai solo, dall individuazione dei tuoi bisogni assicurativi alla liquidazione del sinistro.
7 La nostra specialità : l assistenza sanitaria integrativa Consci dell importanza strategica del tema welfare sanitario nonché della sua importanza sociale, abbiamo maturato negli anni competenze specifiche sullo start up di Fondi Sanitari (analisi giuridiche, fiscali e delle prestazioni) e sulla loro gestione, collaborando con il modello di business di Unisalute sin dalla sua nascita. Offriamo consulenza sia alle sigle sindacali che alle aziende per individuare il miglior percorso di strutturazione del welfare sanitario sui CCNL o sui contratti integrativi aziendali, Gestiamo, con un modello innovativo, l assistenza sanitaria integrativa sui CCNL dei Porti, Autonoleggio, Ormeggiatori
8 Le sfide della sanità 8
9 LE SFIDE DELLA SANITÀ La sanità italiana in cifre Anno 2009 miliardi di % Spesa sanitaria pubblica 110,6* 79% Anno 2009 Fondi, Casse, Mutue, Assicurazioni private miliardi di % 3,5* 12% Spesa sanitaria privata 29,6 21% Out of Pocket 26,1 88% di cui spesa farmaceutica privata 6,0 20% TOTALE SPESA SANITARIA 140,2** 100% TOTALE SPESA SANITARIA PRIVATA 29,6 100% * equivalente al 7,3% del PIL e a per ogni residente. ** equivalente al 9,2% del PIL Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (RGE 24/6/2010) Fonte: elaborazioni UniSalute su dab Databank, Labate, Mastrobuono Composizione % per classe di età dai 65 anni e più sul totale della popolazione in Italia 9
10 La sanità integrativa assicurata oggi in Italia Fondi Assicurati/ Casse Aziendali Fondi in Autogestione Casse Professionali Individuali Mutue Teste ,2% 14,4% 47,4% 100,0% 0,0% 49,4% 50,6% 86,0% 12,6% 1,4% 100,0% Unipol Ass UniSalute Altri mln mln 75 mln 925 mln 100 mln 3,4% Contributi mln 78,2% 9,9% 11,9% 100,0% 50,0% 4,0% 46,0% 96,0% 0,6% 100,0% Unipol Ass UniSalute Altri Fonte: elaborazione UniSalute su dati Databank, Labate, Mastrobuono
11 Quale ruolo per la sanita integrativa? 11
12 Il welfare aziendale Fino a pochi anni fa, le coperture sanitarie erano un privilegio solo dei quadri manageriali, segno che l'attenzione dell'azienda passava anche attraverso il riconoscimento di questi "benefit" e che la diversità di inquadramento segnava l'accesso a migliori condizioni, non solo economiche. La sempre maggiore consapevolezza di tutti i lavoratori, ha portato invece da qualche anno intere categorie di impiegati e operai a chiedere alle proprie aziende, grazie anche all'intervento delle Organizzazioni Sindacali, interventi a sostegno della propria salute attraverso l'utilizzo di risorse contrattuali. 12
13 Focus Osservatorio Sanità - UniSalute Secondo i dati dell indagine online dell Osservatorio, commissionata all istituto Nextplora da UniSalute nel 2011 e realizzata su di un campione rappresentativo della popolazione italiana: il 71% degli italiani ritiene che le aziende che operano all interno del nostro Paese dovrebbero occuparsi maggiormente di problematiche legate al mondo della sanità e della salute dei propri dipendenti. In particolare, il 66% degli intervistati crede che le imprese dovrebbero predisporre misure in favore della tutela della salute dei lavoratori. 13
14 Il welfare aziendale Utilizzando la leva fiscale prevista dalla legislazione, molte aziende offrono sempre più spesso ai propri dipendenti strumenti integrativi di natura non monetaria attraverso cui raggiungere l obiettivo di mantenere i livelli retributivi desiderati e aumentare nel contempo il benessere, la motivazione e la fidelizzazione di tutti i lavoratori. L obiettivo è quello di garantire a tutti i dipendenti un offerta di beni e servizi che abbiano un impatto reale e visibile sulla vita di tutti i giorni con particolare interesse alla cultura della salvaguardia della propria salute, incidendo direttamente su una delle aree di spesa familiare, e garantendo nel contempo all azienda un prodotto stabile che affronti l intero arco quadriennale del contratto. 14
15 La sanità integrativa per i lavoratori 15
16 Contratti nazionali /Fondi integrativi Il numero di Contratti Nazionali che hanno già o che prevedono la costituzione di Fondi Integrativi ad oggi è pari a 23 16
17 ALCUNI FONDI SANITARI GESTITI DA UNISALUTE SeAori FONDO N ISCRITTI Commercio, turismo, servizi, settori affini EST FAST FONTUR FASIV SANMPRESA ASTER EASI COLF CA.DI.PROF Distribuzione Cooperativa Coopersalute Alimentaristi FASA PANIFICATORI Trasporti PORTUALI AUTONOLEGGIO ORMEGGIATORI 800 AGENZIE MARITTIME SANILOG Telecomunicazioni TELECOMUNICAZIONI Artigianato SANARTI
18 Fondi sanitari integrativi : opportunità, vantaggi fiscali e aspetti normativi
19 I PIANI SANITARI UNISALUTE: Le opportunità, i vantaggi e la convenienza Gli aspetti normativi e fiscali
20 Quali opportunità Per l azienda: Fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti a costi contenuti Minori costi in caso di malattia del dipendente: il Piano sanitario permette al lavoratore di poter scegliere un percorso di cura privilegiato, velocizzando conseguentemente il ritorno sul posto di lavoro Protezione delle risorse e del patrimonio aziendale: il dipendente è un valore aggiunto per l azienda; è quindi opportuno assicurarlo e tutelarlo con un attenzione maggiore rispetto a tutti gli altri strumenti di lavoro Salvaguardia e miglioramento del tenore di vita del proprio dipendente, e consapevolezza delle sue necessità di sicurezza Opportunità di usufruire di rilevanti vantaggi fiscali
21 Per il dipendente: Possibilità di accedere ad un Piano sanitario a costi particolarmente vantaggiosi Facoltà di disporre di coperture e prestazioni più ampie, rispetto ad un Piano sanitario ad adesione individuale Riduzione al minimo dei tempi di attesa tra richiesta e prestazione, grazie alla possibilità di scegliere il percorso di cura più appropriato Tutela del proprio patrimonio familiare, mettendolo al riparo da eventuali imprevisti economici che potrebbero gravare sulla famiglia in seguito ad una malattia o ad un infortunio Possibilità di estensione delle coperture al nucleo familiare ad un prezzo conveniente Opportunità di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione di imposta del 19% che spetta sull importo che eccede la franchigia di 129,11, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a proprio carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza sanitaria Vantaggi fiscali ottenibili anche per il contributo corrisposto alla Cassa sanitaria per i propri familiari (coniuge o convivente e figli) Quali opportunità
22 Versamento Azienda Vantaggi fiscali è Deducibile dal reddito d impresa è Paga un contributo di solidarietà del 10% all INPS o alla relativa cassa di previdenza è Non entra nella retribuzione pensionabile è Non viene inserito nella retribuzione Versamento Dipendenti è Viene assoggettato a contribuzione INPS è Il contributo versato alla Cassa sia per sé che per eventuali familiari che siano o meno fiscalmente a carico è deducibile dal reddito imponibile, con risparmio fiscale pari all aliquota IRPEF marginale.
23 Art. 51 c. 2 lett a) del Tuir L'art. 51, comma 2, lett.a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. n. 917/86) contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: non concorrono a formare reddito : a) i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute di cui all art. 10 comma 1, lettera e-ter, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell art. 10 comma 1, lettera e-ter. Lo strumento della Cassa si rivela quindi molto vantaggioso per quanto concerne il trattamento fiscale che regola i contributi del datore di lavoro e del dipendente. In questo caso i contributi sono deducibili dal reddito.
24 Art. 51 c. 2 lett a) del Tuir Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: è è I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale; Il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.
25 Vantaggi Fiscali: il risparmio è servito +39%* 139 * Percentuale di contributo INPS+TFR a carico dell azienda ** Aliquota IRE media per redditi fino a Euro/anno
26 I Piani sanitari UNISALUTE con adesione ad una Cassa sanitaria: I Vantaggi PER L AZIENDA
27 Tabella di confronto del costo sostenuto dall azienda in caso di corresponsione di una maggiore retribuzione in busta paga o pagamento del premio per una polizza sanitaria senza adesione ad una Cassa sanitaria, rispetto al pagamento del contributo ad una Cassa sanitaria per attivare un Piano sanitario MAGGIORE RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA O PIANO SANITARIO SENZA ADESIONE AD UNA CASSA Retribuzione annua 500,00 PIANO SANITARIO CON ADESIONE AD UNA CASSA Contributo annuo 500,00 Contribuzione sociale ordinaria con aliquota ipotizzata pari al 32% 160,00 Contributo di solidarietà del 10% a favore dell INPS/ INPDAP 50,00 TFR pari al 7,41% sull incremento della base imponibile 37,05 Quota associativa alla Cassa sanitaria* 10,00 Non incide sulla base imponibile TFR Costo totale annuo 697,05 Costo totale annuo 560,00 Minor costo annuo per l azienda per ogni dipendente - 137,05 * Il contributo è versato per ogni singolo dipendente, una volta l anno (i familiari, eventualmente inclusi nel Piano sanitario, sono esenti)
28 I Piani sanitari UNISALUTE con adesione ad una Cassa sanitaria: I Vantaggi PER IL DIPENDENTE
29 Coniuge o Convivente more uxorio SENZA CASSA SANITARIA Premio annuo 375,00 Costo totale 375,00 In questo caso, non c è alcun vantaggio fiscale per il lavoratore. CON CASSA SANITARIA Premio annuo 375,00 Costo totale 375,00 In questo caso, il premio per il familiare pagato dal dipendente, tramite trattenuta in busta paga effettuata direttamente dall azienda, non concorre a formare reddito imponibile ai fini IRE, generando un risparmio fiscale pari all aliquota marginale IRE. Risparmio fiscale annuo per il dipendente per ogni singolo familiare assicurato - 86,25 (ipotizzando un aliquota IRE del 23%, assegnata allo scaglione di reddito più basso) - 108,75 (con IRE del 29%)
30 Figli fiscalmente a carico o non fiscalmente a carico SENZA CASSA SANITARIA Premio annuo 350,00 Costo totale 350,00 In questo caso, non c è alcun vantaggio fiscale per il lavoratore. CON CASSA SANITARIA Premio annuo 350,00 Costo totale 350,00 In questo caso, il premio per il familiare pagato dal dipendente, tramite trattenuta in busta paga effettuata direttamente dall azienda, non concorre a formare reddito imponibile ai fini IRE, generando un risparmio fiscale pari all aliquota marginale IRE. Risparmio fiscale annuo per il dipendente per ogni singolo familiare assicurato - 80,50 (ipotizzando un aliquota IRE del 23%, assegnata allo scaglione di reddito più basso) - 101,50 (con IRE del 29%)
31 Il Decreto Sacconi è Il 27 ottobre 2009 è stato emanato il Decreto Sacconi, attuativo del Decreto Turco del 2008, che definisce il secondo pilastro dell assistenza sanitaria complementare attraverso lo sviluppo dei Fondi sanitari integrativi. è Il Decreto regolamenta la nascita dell Anagrafe dei Fondi, indica tempi e modalità di iscrizione all Anagrafe e definisce nel dettaglio le prestazioni vincolate che devono essere garantite dal 2010, per poter continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione.
32 Il Decreto Sacconi Il Decreto Sacconi Le prestazioni «vincolate», che devono rappresentare almeno il 20% di tutte le risorse impegnate da Fondi e casse per l'intera gamma di prestazioni erogate nell'anno, al netto delle spese gestionali, sono distinte nelle seguenti "voci": 1. prestazioni finalizzate al recupero di pazienti non autosufficienti per malattia o infortunio; 2. prestazioni di assistenza odontoiatrica specialistica; 3. prestazioni riabilitative (es: fisioterapia) 4. ausili o dispositivi per disabilità temporanee 5. cure termali Il rispetto della soglia del 20% delle risorse vincolate consente le agevolazioni fiscali previste dall art 51, comma2, lettera a) del TUIR
33 Appendice legislativa CASSA SANITARIA: lo strumento della Cassa si rivela vantaggioso per quanto concerne il trattamento fiscale che regola i contributi del datore di lavoro e del dipendente. La normativa applicabile ai contributi versati ad una cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall' art. 51, comma 2, lett.a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), già art. 48 TUIR, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni, ultima delle quali quella del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: non concorrono a formare reddito : a) i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire fino all'anno 2002 e a lire per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire annue fino a lire Il predetto art. 48, comma 2, lett.a) del TUIR, così come modificato dal D. Lgs. n. 41/00, prevedeva quindi, un regime di adeguamento del plafond annuo di "non concorrenza al reddito di Euro 3.615,20 (pari a lire 7 ML). L art. 3, comma 118, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria 2004, pubblicata in G.U. n. 299 del 27/12/ S.O. n. 196), ha ripristinato per il 2003 e per il 2004 il precedente plafond di Euro 3.615,20 ai fini del calcolo della non concorrenza al reddito. Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: - i contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale; - il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell'imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d'imposta a norma dell'art. 7-bis del D.P.R. 29/9/73, n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l'ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Nelle annotazioni della suddetta certificazione il datore di lavoro dovrà: 1. indicare al lavoratore che non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni di imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi; 2. chiarire al contribuente, se sono stati versati contributi di importo superiore ai limiti previsti dalla legge (Euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, anche per l anno 2003 e 2004), che le spese sanitarie rimborsate per effetto di prestazioni rese dalla cassa di assistenza in base ai contributi versati potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà essere proporzionalmente calcolata la detrazione d'imposta. A tal fine, nella medesima annotazione dovrà essere indicato in uguale misura i contributi non hanno concorso alla formazione del reddito. Il lavoratore dipendente, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi non deve fare alcun conteggio in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nel CUD. Nel caso in cui il lavoratore voglia estendere la copertura sanitaria ai familiari fiscalmente a carico e non (Circolare Agenzia delle Entrate n. 50 del 12/06/2002), sostenendone il costo, il relativo contributo usufruirà dei benefici fiscali sopra descritti. Nel momento in cui il lavoratore ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d'imposta nella misura del 19% che spetta sull'importo che eccede Euro 129,11, pari a lire , limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza. Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR. Per il datore di lavoro l'importo dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d'impresa calcolato ai fini IRES. Un ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall' art. 6, comma 4, lett. F, del D. Lgs. del 2 Settembre 1997, n I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Rimane invece fermo l assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento della cassa di assistenza (art. 6 del D. Lgs. 314/97).
34 Appendice legislativa PIANO SANITARIO STIPULATO SENZA ADERIRE ALLA CASSA SANITARIA: qualora in alternativa alla cassa di assistenza, il datore di lavoro stipuli, sulla base di un contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale, una polizza collettiva per il rimborso delle spese sanitarie a favore dei dipendenti, il relativo premio non gode di alcun beneficio contributivo e fiscale. Il premio delle polizze sanitarie è infatti assoggettato ad integrale ordinaria contribuzione (art. 12, comma 2, Legge n. 153/69, così come modificato dal D. Lgs. 314/97 e Circ. Inps n. 263/97). Con riferimento al reddito di lavoro dipendente, la Legge 662/96 (collegata alla legge Finanziaria 97), ha eliminato dall'art. 51, comma 2, lett.b), del TUIR il riferimento alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie. Di conseguenza, dall'1/1/96 i premi versati dal datore di lavoro per la stipulazione di polizze "rimborso spese sanitarie a favore dei dipendenti, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e il lavoratore non ha più diritto alla detrazione d'imposta prevista dalla previgente normativa. Tuttavia, poiché il premio assicurativo concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il lavoratore potrà indicare le spese sanitarie sostenute, ancorché rimborsate dall'impresa assicuratrice, nella propria dichiarazione dei redditi al fine di usufruire della detrazione d'imposta del 19% di cui all'art. 15 del TUIR o della deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. b) del TUIR. Diverso è il trattamento fiscale delle spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro mediante erogazione diretta dello stesso, in conformità a contratti collettivi, o accordi o regolamenti aziendali. L'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR, così come modificato dal D. Lgs. 314/97, prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi collettivi o ad accordi o regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR, ossia delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessari nei casi di grave o permanente menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell' art. 3 della Legge 05/02/1992, n.104. Le predette erogazioni non concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi (art. 12, comma 2, Legge 153/69, così come modificato dal D. Lgs. 314/97). Le erogazioni effettuate direttamente dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi o regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie ex art. 15 del TUIR, sono invece soggette ad Irpef all'atto dell'erogazione, ma il datore di lavoro è tenuto a riconoscere, in sede di conguaglio, una detrazione d'imposta del 19% calcolata, però, sulla parte che eccede la franchigia di Euro 129,11 (pari a lire ). Ai fini contributivi, il suddetto rimborso è soggetto a contribuzione ordinaria (art. 12, Legge n. 153/69, così come modificato dall' art. 6 del D. Lgs. 314/97). Art. 6, comma 4, lett. f), D. Lgs. 2 Settembre 1997, n. 314: I contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi famigliari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% di cui all art. 9-bis, D. L. del 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato D. Lgs. del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2% di cui all art. 1, comma 5, lett. b), D. Lgs. del 14 dicembre 1995, n Art. 51, comma 3, TUIR: Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a famigliari indicati all art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito di valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d imposta a Euro 258,23 (pari a lire ); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
35 UniSalute: la 1 assicurazione sanitaria per clienti gestiti La vostra salute, la nostra specialità Edizione agosto 2013
36 CHI SIAMO
37 UniSalute specialisti nell assicurazione salute Prima Compagnia in Italia ad occuparsi esclusivamente di assicurazione sanitaria in modo unico ed innovativo: attraverso il lavoro di 560 persone, tra cui 45 medici presenti in azienda, un comitato scientifico e migliaia di strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia. Ogni cliente UniSalute ha dietro di sé la forza di 4,3 milioni di assicurati e di una centrale di acquisto che garantisce un controllo qualificato e costante della qualità. Gestione di oltre il 90% dei Fondi Nazionali di categoria, delle Casse Professionali e delle Casse aziendali. Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995 nell ambito di una strategia di progressiva diversificazione per canale/prodotto
38 UniSalute: 1 assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti Il mercato della sanità integrativa in Italia: assicurati 26,20% 33,20% 27,10% 7,10% 6,40% Unipol FonSai UniSalute Altri Mercato Ass. Altri Fonte: elaborazione UniSalute UniSalute gestisce la relazione e il servizio per il 33% dei cittadini italiani aventi sanità integrativa (sia aziendale che individuale) UniSalute è la 1 compagnia assicurativa in termini di clienti gestiti, con circa il 45% dei clienti, e la seconda in termini di premi emessi. Il Gruppo Unipol gestisce il 47% dei cittadini aventi sanità integrativa (sia assicurata che non). Risultati UniSalute 2012: 240 mln premi diretti e indiretti (+10,8% vs 2011) assicurati 38 38
39 UniSalute: posizionamento UniSalute è leader nazionale nell erogazione di polizze sanitarie collettive attraverso Fondi, Casse e Mutue sanitarie. Grazie alle proprie competenze specializzate, UniSalute ha aperto a Bologna il primo dei Centri Medici UniSalute, una struttura ambulatoriale polispecialistica attraverso cui garantire un assistenza a 360 ai pazienti. Questa strategia di integrazione a monte nella gestione e nell erogazione dei servizi di cura, consente a UniSalute di consolidare ulteriormente la propria leadership di operatore specializzato nell assistenza sanitaria integrativa
40 BUSINESS MODEL
41 Come lavoriamo: assicuratori, centrale d acquisto e controllo qualità CALL CENTER per rispondere alle richieste dei clienti oltre 320 persone nel call center malattia attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle e nel call center assistenza attivo h MEDICI presenti in azienda: indirizzamento e valutazione costi e qualità ricoveri strutture convenzionate; consulenze mediche nella gestione dei sinistri; COMITATO SCIENTIFICO indipendente composto da 9 medici per consulenze e trend evolutivi COMMERCIALE/TECNICO 50 persone curano le relazioni con i clienti e mettono a punto prodotti personalizzati taylor made. SITO INTERNET E APP attivo 24h su 24h 365 giorni l anno; consulenza e prenotazioni di specialistica; informazioni sul contratto e sullo stato dei pagamenti. NET SALUTE Migliaia di strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia: ospedali e case di cura; centri diagnostici; dentisti; centri psicoterapici. LIQUIDAZIONE definizione iter liquidativo per i sinistri oltre la soglia di competenza del call center; gestione recuperi e coassicurazione; valutazione plurisinistrati e possibili casi antifrode. TEAM DEDICATO 37 persone dedicate alla relazione con le strutture sanitarie
42 I PIANI SANITARI UNISALUTE
43 Soluzioni a 360 per la sanità integrativa I nostri Piani sanitari sono costruiti con la massima attenzione alle esigenze del mercato. Per questo, oltre a ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici prevedono: coperture odontoiatriche; assistenza e servizi per la non autosufficienza, anche a domicilio; campagne di prevenzione per le principali patologie personalizzabili in base alle specifiche esigenze; pacchetti di diagnosi precoce per le forme tumorali più frequenti; Second opinion; pacchetti specifici per la maternità; assistenza infermieristica domiciliare; cure psicoterapiche e psicologia dell emergenza; servizi di assistenza h24 anche nei giorni festivi
I PIANI SANITARI UNISALUTE: Le opportunità, i vantaggi e la convenienza Gli aspetti normativi e fiscali
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