Polizza Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O)

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1 AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI SERVIZIO PATRIMONIO Corso Inghilterra Torino Tel. 011/ / fax 011/ CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO Anno 2015 Lotto B) Polizza Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O) 1

2 TITOLO I OGGETTO DELL'APPALTO Il soggetto aggiudicatario dà e prende atto che la procedura di gara è bandita dall Ente Provincia di Torino, cui succederà, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 ( Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ) la Città Metropolitana di Torino a decorrere dal 1 gennaio La Città Metropolitana di Torino sarà quindi da tale data contraente ed assicurato del contratto assicurativo oggetto del presente appalto. Eventuali modifiche imposte dalla normativa inerenti la denominazione o la data di avvio/costituzione della Città Metropolitana, ferme tutte le altre condizioni di assicurazione del presente capitolato, saranno accettate dall aggiudicatario. Resta inteso che sino alla data di formale avvio/costituzione della Città Metropolitana, tutte le garanzie previste dalla presente polizza dovranno essere rese alla Provincia di Torino. Art. 1 - Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto la stipulazione del contratto assicurativo Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O) della Città Metropolitana di Torino (Cat. 6 CPV ). Le condizioni della polizza sono contenute nel capitolato speciale predisposto allegato al presente capitolato generale onde formare parte integrante e sostanziale dello stesso. Il contratto assicurativo, stipulato con la Società aggiudicatrice, riporterà per intero le condizioni generali e quelle speciali del presente lotto. Art. 2 - Importo complessivo presunto a base di gara L'importo lordo complessivo presunto dell'appalto ammonta a Euro ,00 (settecentomila,00) Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Art. 3 - Durata La durata del contratto assicurativo è stabilita in mesi 12 (dodici), dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta fra le Parti, salvo quanto previsto dall art. 39 capitolo 1, del titolo III. L Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e dell art. 302 comma 2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, di richiedere l avvio dell esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva. Art. 4 - Quinto d'obbligo Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto. In caso di aumento o diminuzione si provvederà alla formalizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. 2

3 In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Città Metropolitana di Torino che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali formalizzando i relativi atti aggiuntivi in conformità alla vigenti disposizioni. Art. 5 - Divieto di rinnovazione E' escluso ogni rinnovo del contratto, in conformità alle vigenti disposizioni. TITOLO II 3

4 DISCIPLINARE DI GARA Art. 6 - Procedura di scelta del contraente La gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 27 DIR 2004/24/UE. Art. 7 - Criterio di aggiudicazione. Offerte anomale L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore della Compagnia di assicurazione che avrà presentato il prezzo piú basso rispetto all'importo a base dell'appalto, con esclusione delle offerte pari o in aumento, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai fini dell aggiudicazione verrà preso in considerazione il ribasso percentuale, offerto, espresso in lettere risultante dalla scheda di offerta economica. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate o incomplete. L anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto degli artt. 86, 87, 88 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e a quant altro eventualmente previsto dal bando di gara. Ai sensi dell art. 88 comma 7 del D.Lgs. 167/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione. Si procederá all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all oggetto dell appalto. I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato l'offerta, mentre la stazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che i soggetti candidati in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. L'aggiudicazione della gara é subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi; pertanto, il verbale di gara non terrà luogo di contratto. Art. 8 Soggetti ammessi alla gara Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. singoli o raggruppati ai sensi dell art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, o uniti in coassicurazione ai sensi dell art c.c., operanti nel settore assicurativo nei rami relativi ai rischi oggetto del presente capitolato, aventi sede nel territorio dello Stato italiano o dell Unione Europea, nonché i consorzi ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di A.T.I. e/o Coassicurazione: le singole imprese raggruppate o in coassicurazione dovranno conferire ad una di esse (impresa mandataria/delegataria), un mandato con rappresentanza per la completa gestione del rapporto assicurativo; in entrambi i casi per ciò che concerne la forma di detto mandato si rimanda ai disposti dell art. 37 co. 15 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l impresa mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota minima di rischio non inferiore al 40% e le imprese mandanti/deleganti dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%; dovrà essere comunque sottoscritto il 100% del rischio; l offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate o coassicuratrici; 4

5 La documentazione amministrativa richiesta dall art. 9 dovrà essere fornita, pena l esclusione, da tutte le Compagnie raggruppate o in coassicurazione, con le modalità ivi previste. Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti o coassicurazione, né come componente di diversi raggruppamenti o coassicurazioni. L inosservanza di tale prescrizione comporterà l esclusione sia del singolo che del raggruppamento. Art. 9 - Modalità di gara Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, come sopra individuati, che produrranno la seguente documentazione: Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti: 1) di essere iscritta alla Camera di Commercio nella categoria delle imprese assicuratrici o iscrizione equivalente in paesi UE, indicando inoltre: - la natura giuridica; - la denominazione; - la sede legale; - la data inizio attività; - l'oggetto dell' attività (comprendente l oggetto della procedura); - dati anagrafici del titolare o in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; - codice fiscale; - partita I.V.A.; 2) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle dichiarazioni rese dal direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c.,dal socio/i accomandatario di s.a.s., dagli amministratori muniti di rappresentanza delle società di capitale o consorzio, dal socio unico persona fisica delle società di capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci (Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione societaria, ovvero in caso di società con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 50% della partecipazione societaria come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 24 del ); 3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili"); 4) il possesso, al momento della pubblicazione del bando, dell autorizzazione all esercizio delle attività assicurative per i rami previsti dal presente capitolato; 5) di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria a norma del successivo art. 10, con la precisazione che in caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso con i limiti minimi di partecipazione ivi contemplati; 6) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 7) di aver tenuto conto, nella formulazione dell offerta economica, delle spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 8) dichiarare alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all art c.c. con alcun soggetto e di aver formulato l offerta autonomamente; 5

6 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all art c.c., e di aver formulato l offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all art c.c. (indicare quali) e di avere formulato l offerta autonomamente; 9) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di ritenere i premi proposti remunerativi; 10) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell offerta, dell esistenza di una franchigia di Euro ,00 che resta a totale carico dell assicurato quale Self Insurance Retention (S.I.R.) e che pertanto nel formulare l offerta si è tenuto conto di quanto sopra; 11) di essere disposta ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dall art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Si precisa quanto segue: a. in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di coassicurazione: dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o alla coassicurazione, che indichi: la futura Capogruppo delegataria alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti/coassicuratori nei riguardi dell Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto; per il solo caso di raggruppamento temporaneo l impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall art. 37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.. Ogni impresa del raggruppamento/coassicurazione dovrà dichiarare e possedere i requisiti di cui ai punti da 1) a 11) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10 e che pertanto dovrà essere dichiarato da tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione ma potrà essere posseduto cumulativamente dagli stessi. b. in caso di Raggruppamento d Imprese già costituito nelle forme di legge dovrà essere prodotto l atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l esclusione, ed ogni dichiarazione richiesta dal presente capitolato e dal bando potrà essere resa in nome e per conto dell intero raggruppamento dal solo legale rappresentante della capogruppo. Ogni impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di cui ai punti da 1) a 11) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, o di coassicurazione dovrà essere prodotta dichiarazione, in forma semplice sottoscritta da tutti i soggetti riuniti in raggruppamento o in coassicurazione, contenente l indicazione delle parti e della quota di rischio che ogni impresa facente parte il raggruppamento intende assumere, come in dettaglio specificato al precedente art. 8 del presente capitolato. Nel presente appalto la prestazione è unica: non si distingue una prestazione principale da una secondaria. Dovranno essere rese altresì eventuali altre dichiarazioni previste dal bando di gara, ivi compreso il contributo all Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e la cauzione provvisoria di cui al successivo art.16. Si evidenzia l applicazione dell art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 6

7 Ai sensi di detto art. 48 D.Lgs 163/06 e s.m.i. l Amministrazione, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, di cui al successivo art. 10 in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta della Amministrazione, documentazione idonea a dimostrare: a) con riferimento all ultimo triennio precedente (anni solari 2011, 2012, 2013), una raccolta premi media annua nel ramo Danni, non inferiore a ,00 (centocinquantamilioni,00); nel caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione, il requisito è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. b) il possesso di un indice di solvibilità (ottenuto come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente) pari o superiore al 100%; detto requisito non è frazionabile in caso di coassicurazione o raggruppamento di imprese; I requisiti a) e b) potranno essere comprovati mediante produzione di bilanci relativi alle annualità indicate, documenti connessi o con altra documentazione equivalente. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di offerta, l Amministrazione procederà all esclusione del concorrente dalla gara e all escussione della cauzione provvisoria e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia. Si fa presente che qualsiasi variazione alle condizioni previste dalla stazione appaltante nel presente capitolato e nei capitolati speciali per settori, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che le Compagnie facenti parte di un raggruppamento, non saranno ammesse a partecipare alla gara, né singolarmente e né facenti parte di altri raggruppamenti, non essendo possibile la presentazione di piú offerte da parte di ciascuna Compagnia concorrente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia del raggruppamento, sia della Compagnia singola. Art Capacità tecnica, economica e finanziaria Ai fini del presente capitolato saranno ritenute capaci tecnicamente, finanziariamente ed economicamente (a pena di esclusione) le Compagnie o i raggruppamenti che presentino una dichiarazione che: a) con riferimento all'ultimo triennio precedente (anni solari 2011, 2012, 2013) attesti una raccolta premi media annua nel ramo "Danni" non inferiore ad ,00 (centocinquantamilioni,00); nel caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione la suindicata capacità di ,00 (centocinquantamilioni,00) dovrà essere posseduta almeno per il 40% dalla Società Capogruppo o Delegataria ed in misura minima del 20% per ciascun mandante o coassicuratrice; b) di possedere un indice di solvibilità (ottenuto come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente) pari o superiore al 100%. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, esclusivamente per il conseguimento del requisito di cui alla lettera a) potrà avvalersi della facoltà prevista all art.49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Art Cessione del Contratto, del Credito e Subappalto 1) La cessione del contratto è vietata. 2) La cessione del credito è disciplinata dall art.117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 3) Il subappalto è disciplinato dall art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia partecipante alla gara dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto. 7

8 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per questo appalto trova applicazione l art. 4 del D.P.R. 207/2010 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. Art Impegno alla riservatezza La stazione appaltante, nei limiti imposti della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di diritti d'accesso, s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato. La stazione appaltante s'impegna, altresì, al rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. Art Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate La stazione appaltante si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate nei modi consentiti dalla legge. Art Compilazione dell'offerta economica Le Compagnie candidate devono formulare la propria offerta compilando la scheda di offerta economica allegata dove verrà indicato l importo complessivo offerto nonché il corrispondente ribasso percentuale in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere verrà tenuto valido quello espresso in lettere. La scheda dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale della Compagnia, o delle Compagnie riunite in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. In caso di mancata compilazione e/o presentazione della scheda citata la Compagnia verrà esclusa dalla gara. Si precisa che l'aggiudicazione verrà effettuata a favore della Compagnia che avrà formulato il ribasso più elevato espresso in lettere. Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni generali e/o particolari del capitolato di polizza, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzioni di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art Pari Offerte Qualora due o piú Imprese candidate presentino pari offerta si procederà ad una ulteriore gara a loro esclusivamente riservata. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Art Cauzione provvisoria e modalità di costituzione La Compagnia partecipante dovrà costituire, ai sensi e con le modalità previste dall art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una cauzione provvisoria pari al 2% della base di gara, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni (in caso di polizza assicurativa il fidejussore dovrà essere soggetto diverso dal concorrente), secondo le modalità previste dal bando di gara. Art Cauzione definitiva e modalità di costituzione Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell appalto del 10% 8

9 dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva dovrà essere prestata dai medesimi soggetti indicati per la cauzione provvisoria. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui all art. 128 del D.P.R. 207/2010. Art Validità delle offerte Il soggetto candidato é obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa. Art. 19 Verifica di conformità Per quanto attiene alla disciplina delle verifiche di conformità si rimanda a quanto previsto dagli articoli da 312 a 325 del D.P.R. 207/2010. Art. 20 Norma di rinvio Nel presente appalto, ai sensi di quanto disposto dall art. 297 del D.P.R. 207/2010 trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Art. 21 Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza Il Contraente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi delle vigenti norme qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società affidataria della presente polizza, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicato un preavviso non inferiore a 15 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso anticipato, la Società provvedere ad emettere documento attestante il rimborso della parte del premio annuo di polizza relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di assicurazione. 9

10 TITOLO III ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO I PRESTATORI D OPERA (R.C.O.) Capitolo 1 Condizioni generali di assicurazione (valide salvo diverse disposizioni previste dalle condizioni che regolano l assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso i prestatori d opera (R.C.O.) Capitolo 2) Definizioni AVVERTENZA: ogniqualvolta nel capitolato si cita una norma di legge o equivalente, si intende sempre valida la dicitura con successive modificazioni e integrazioni. Alle seguenti denominazioni, salvo le diverse disposizioni previste dalle condizioni che regolano l assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso i prestatori d opera (R.C.O.), le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 1) "assicurazione": indica il contratto di assicurazione; 2) "assicurato"; indica il soggetto fisico o giuridico in favore del, quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall assicurazione; 3) beneficiario : la persona designata in polizza a riscuotere l indennizzo. In assenza di designazione si specifica che i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari; 4) beni, denaro, titoli, preziosi, merci arredamento, macchinari ed attrezzature; 5) "contraente": indica la Città Metropolitana di Torino; 6) cose : sia gli oggetti e beni materiali, che gli animali; 7) danno qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica; 8) dipendenti : sono tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nell esercizio dell attività descritta in seguito. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di: - lavoratori dipendenti ( Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai); - persone fisiche per le quali l obbligo di corrispondere il premio assicurativo all INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall Assicurato quali: 10

11 prestatori di lavoro come definiti all art. 5) del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38; tutti i lavoratori parasubordinati in genere quali, a mero titolo esemplificativo, i lavoratori in affitto, gli interinali, ecc.; borsisti, stagisti ecc.. 9) fabbricati : gli immobili con tutti i relativi impianti fissi di pertinenza, sia di proprietà del contraente, che di terzi, in possesso, in locazione, comodato, detenzione, diritto d uso, che in uso a qualsiasi altro titolo della e/o all assicurato, ubicati nell'ambito dei confini della Città Metropolitana di Torino stessa e/o altrove, compresi: giardini (e relative piante anche ad alto fusto), recinzioni, box, centrali termiche e centraline elettriche, impianti ed apparecchiature di proprietà delle Società eroganti i servizi di pubblica utenza, tutti di pertinenza dei singoli fabbricati, servizi accessori anche se non specificatamente indicati, comunque dislocati sul territorio; 10) "franchigia": indica l'importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico; 11) inabilità temporanea : temporanea incapacità ad attendere le occupazioni svolte; 12) invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata per l Assicurato; 13) malattia : E' ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; 14) guasti : sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente; 15) incendio combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi; 16) "indennizzo": indica la somma dovuta dalla Società assicurativa in caso di sinistro; 17) infortunio è l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un invalidità permanente od un inabilità temporanea; 18) insediamento : ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente; 19) perdite Patrimoniali : ogni danno immateriale, intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali e corporali, inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali. 20) periodo di assicurazione/assicurativo : è ogni periodo di 12 mesi o frazione di anno nel corso della durata dalla polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza. 21) polizza": indica il documento che prova l'assicurazione; 22) "premio": indica la somma dovuta dal contraente alla Società assicurativa; 23) risarcimento : è la somma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro; 24) "rischio": indica la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare; per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all Assicurato/Contraente; 25) "sinistro": indica il fatto dannoso verificatosi per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 26) "scoperto": indica la percentuale di danno, con eventuale minimo o massimo, a carico dell'assicurato; 27) "Società": indica la Società/Compagnia di assicurazione concorrente/aggiudicataria; 28) spese legali e peritali sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere. 29) subappaltatore : E' la persona fisica e/o giuridica cui l'assicurato e/o il Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori, servizi. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 11

12 Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.), unicamente in caso di dolo. Art Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell'art C.C. e fatte salve eventuali deroghe previste per i singoli settori del presente capitolato, il Contraente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 24 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art c.c.. Art. 25 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Art. 26 Cessazione del rischio In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. La Società rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Art. 27 Buona fede Le omissioni, inesattezze e reticenze di cui ai precedenti artt. 22 e 24 non pregiudicano il diritto dell'assicurato alle prestazioni tutte di polizza, purché tali omissioni, inesattezze e dichiarazioni reticenti non siano il frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento proporzionale del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Tuttavia l omissione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesattezze o reticenze siano avvenute in buona fede. Art. 28 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle parti. Il Contraente ha la facoltà di richiedere ed ottenere, previo accordo tra le parti, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell assicurazione che non comportino l aumento delle tipologie di rischi coperti quando le stesse siano conseguenti all applicazione di sopravvenute normative in materia. 12

13 L eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto in sede di regolazione del premio. Art. 29 Forma delle comunicazioni Agli effetti dell esecuzione e della gestione dei contratti di assicurazione dipendenti dal capitolato si conviene che le comunicazioni avvengano in forma scritta e siano trasmesse per il tramite dei mezzi e dei sistemi - tecnologici e non - in grado di dare data certa alla comunicazione stessa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono ammessi: lettera raccomandata o equivalente del servizio postale; posta elettronica certificata (P.E.C.); telefax, telex, telegramma; raccomandata a mano dal Contraente. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art c.c., il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro il 45 giorno successivo a quello dell effetto del contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del , anche se il pagamento del premio non verrà effettuato contestualmente alla stipula della polizza. I premi devono essere pagati alla Società, salvo espressa delega da rilasciarsi nelle forme di legge. Se il Contraente non paga il premio alla scadenza sopra prevista, l'assicurazione sarà sospesa dalle ore 24,00 del predetto 45 giorno e riprenderà vigore dal giorno del pagamento. Art. 31 Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato. Art. 32 Rischi sempre esclusi Sono sempre esclusi i danni determinati da: guerra, atti di guerra, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione; esplosioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari; Dolo del Contraente e del legale rappresentante. Art. 33 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettantele ai sensi dell'art del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente, salvo il caso di dolo. Art. 34 Clausola interpretativa espressa Le clausole tutte del presente capitolato sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt e 1342 del Codice Civile. 13

14 In particolare Contraente e Società si danno reciprocamente atto che - nell'ambito della prestazione assicurativa - vige il principio secondo il quale ciò che non è espressamente escluso rientra nell'operatività delle garanzie. Qualora la Società, per esigenze organizzative interne legate all'informatica, si trovi nella necessità di emettere la polizza su proprio modello o stampato, si conviene che ciò è ammesso in aggiunta comunque alla modulistica del presente capitolato, che rimane la sola contrattualmente vincolante per le parti. Art. 35 Consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 Il consenso al trattamento dei dati personali sensibili di cui alle norme di legge avviene mediante sottoscrizione degli interessati (il Contraente all'atto della stipulazione della polizza, l'assicurato in caso di sinistro) di: 1. nota informativa su stampato proprio della Società; 2. consenso al trattamento dei dati personali su altra modulistica eventualmente utile e necessaria all esecuzione del contratto. Art Interpretazione del contratto Il Contraente e la Società assicurativa aggiudicataria della gara convengono che, in caso di interpretazione difforme delle norme contrattuali, verrà accolta l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente o All'assicurato. Art Inadempimenti contrattuali - Penalità Il Contraente, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, di 30 (trenta) giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, nel caso in cui il Contraente non riterrà accettabili le suddette controdeduzioni, provvederà all'applicazione di una penale pari al 3% del premio relativo al settore di rischio nel quale si è verificata l'inosservanza contrattuale. Tale penale sarà applicata mediante l'approvazione di un formale provvedimento del Contraente nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui la contraente ritiene di disattenderle. Art Risoluzione del contratto Si rinvia a quanto previsto dall art. 20 del Titolo II. Art. 39 Proroga dell assicurazione L assicurazione cessa alle ore 24,00 della scadenza fissata in polizza. E facoltà del Contraente richiedere ed ottenere una proroga tecnica del termine di scadenza del contratto non superiore a giorni 90 alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa in caso di mancata aggiudicazione a seguito di gara pubblica. Art Foro competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi è competente esclusivamente il Foro di Torino, con espressa rinuncia ed esclusione di ogni altro. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Tracciabilità dei flussi 14

15 Al presente appalto si applicano i disposti di cui all art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Art Spese di registrazione Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società aggiudicataria. La Società aggiudicataria dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 48 ore dalla relativa comunicazione. Art Coassicurazione e delega Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società, che dovranno essere espressamente indicate. Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società aggiudicataria in sede di gara assume la veste di Delegataria, mentre le altre Società assumono quella di Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, sono effettuate unicamente per il tramite della Società assicurativa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto dalle altre Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici periti, medici etc.. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalla Società assicurativa coassicuratrice della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dall'altra Società assicurativa con altra propria rilasciata in suo nome. Il dettaglio del riparto del rischio, dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta da apposito prospetto inserito in polizza. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici per la completa gestione del rapporto assicurativo. Art. 45 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente ai sensi della normativa vigente. Non attivata. Art. 46 Clausola broker Art. 47 Regolazione del premio Il premio convenuto è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili: RISCHIO Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O.) ELEMENTO VARIABILE Valore complessivo delle retribuzioni lorde erogate al personale. Il premio viene anticipato in via provvisoria tenuto conto anche di quanto previsto al successivo art. 48 delle condizioni speciali che regolano l assicurazione R.C.T./R.C.O. del capitolo 2, ed è regolato alla fine dell annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo. 15

16 A tale scopo il Contraente deve fornire alla Società, entro i 90 giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessari, secondo le indicazioni della precedente tabella. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Società, questa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto - per la Società - di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Società - fermo il diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 48 Identificazione di persone assicurate La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone e delle loro condizioni psicofisiche, nonché delle cose assicurate. Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di consentire l'identificazione delle persone e di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura. Art. 49 Limite massimo dell indennizzo Salvo i casi previsti dall'art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Art. 50 Adempimenti a carico dell Assicurato e/o del Contraente In caso di sinistro l'assicurato e/o il Contraente devono: a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società. b. Darne avviso alla sede dei servizi agenziali alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro 90 giorni da quando l ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c.. c. Fare, se esplicitamente richiesta dalla Società, nei giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato il sinistro, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Società o del perito eventualmente da essa designato. e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore. f. mettere a disposizione la documentazione - anche di natura fiscale - che possa essere richiesta dalla Società e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso. E concessa facoltà al Contraente, relativamente alle garanzie di responsabilità, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata richiesta scritta da parte del terzo. 16

17 Art. 51 Adempimenti a carico della Società Ricevuta la denuncia del sinistro la Società si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'assicurato tempi e modalità di intervento. In particolare la Società: entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della denuncia di sinistro deve inviare il perito per la verifica del danno e dell operatività della garanzia. L eventuale ulteriore documentazione che la Società ritenesse necessario acquisire, dovrà essere richiesta dalla Società entro i successivi 30 giorni. Art. 52 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo. Art. 53 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 90 giorni mediante lettera raccomandata. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Società, la stessa si impegna a garantire la copertura assicurativa derivante dal contratto di assicurazione per ulteriori 60 giorni al fine di consentire al Contraente l espletamento delle procedure di acquisizione di un nuovo servizio assicurativo. Al fine di consentire al Contraente di predisporre tempestivamente la nuova documentazione di gara per l assicurazione del medesimo rischio, è fatto obbligo alla Società di trasmettere, contestualmente alla comunicazione di recesso, report informativo inerente la polizza disdettata contenente le indicazioni di cui al successivo art. 54; in mancanza di tale documentazione la comunicazione di recesso deve intendersi come non perfezionata. In caso di recesso promosso dalla Società, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso. La regolazione del premio di cui all'art. 48 dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione. Art. 54 Adempimenti a carico della Società, report informativi La Società garantisce una rete efficiente per la gestione e la liquidazione dei sinistri e la trattazione delle pratiche secondo la migliore tecnica liquidativa. La Società si impegna a rapportarsi con il Contraente in modo diligente e collaborativo, allo scopo di perseguire la migliore soluzione di ciascuna pratica di sinistro. Una volta ricevuta la segnalazione del sinistro, la Società provvede alla sua rubricazione entro 5 giorni lavorativi. Entro la settimana successiva la Società trasmette al Contraente l elenco dei sinistri rubricati nella settimana precedente, con le seguenti indicazioni: a. numero attribuito al sinistro; b. ispettorato o centro di liquidazione danni competente; c. dati (cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, ) del perito o informatore incaricato. La Società, con cadenza trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, fornisce al Contraente l elenco dei sinistri relativi al contratto assicurativo, riportando il dettaglio dei sinistri. 17

18 Le informazioni minime da fornire per ciascuna pratica di sinistro sono le seguenti: n. del sinistro; data dell evento; data della richiesta di risarcimento; data dell apertura del sinistro; Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato; Importo liquidato e/o riservato e/o stimato; Contenzioso (si/no); Rivalsa/franchigia; Riferimenti, orari ricevimento e recapiti dell ispettorato e del liquidatore Data chiusura del sinistro; Elementi giuridici a giustificazione dell eventuale responsabilità dell assicurata. Il Contraente si riserva di intervenire nella formulazione degli importi delle riserve nel rispetto della normativa vigente, qualora si renda necessario, sia per tutela che per oggettivo apprezzamento della congruità L elenco triemstrale sarà comprensivo di tutte le pratiche di sinistro segnalate dal Contraente, in modo da consentire al Contraente stesso di verificare le variazioni nel frattempo intervenute. Tutti i report informativi di cui sopra devono essere trasmessi al Contraente in formato elettronico usufruibile dal Contraente (possibilmente Microsoft Excel). La mancata osservanza dell obbligo di cui al presente articolo è considerata inadempimento ai sensi dell articolo 37 capitolo 1 del titolo III del presente capitolato e potrà comportare l applicazione della penale prevista dall articolo medesimo. Art Rapporti Contraente-Società Al fine di facilitare la gestione del contratto assicurativo e la definizione dei sinistri, la Società garantisce piena disponibilità entro gli orari di apertura del proprio ufficio agenziale e del centro liquidazione sinistri a ricevere o corrispondere con l incaricato dell ufficio assicurazioni del Contraente. 18

19 Capitolo 2 Condizioni che regolano l assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O) ATTIVITA SVOLTA RISCHIO BASE ASSICURATO La Società sulla base delle condizioni di assicurazione, con la presente polizza garantisce l'ente assicurato Città Metropolitana di Torino per come costituito e disciplinato dalle legge 7 aprile 2014 n. 56 Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, per tutte le attività e competenze istituzionalmente ivi previste, nonché per quelle alla stessa attribuite sia ope legis, che per propria autonomia statutaria, potestà regolamentare o per delega o trasferimento di competenze dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte. Resta convenuto fra le parti che, qualora la Città Metropolitana di Torino fosse chiamata a rispondere di danni quale civilmente responsabile ai sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia nei termini del presente settore, sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti in questo capitolo ed anche se, nella presente descrizione vi fossero errori e/o omissioni. Si prende atto tra le parti che la descrizione dell attività svolta dall Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate. L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di Città Metropolitana di Torino in relazione allo svolgimento di attività, di compiti, competenze, funzioni proprie o delegate ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuite alla medesima e comunque di fatto svolte. L Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando a Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche) o appaltatori o subappaltatori. L assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La garanzia comprende altresì le attività istituzionali del Contraente erogate in forma di servizi effettuati sia direttamente con propri dipendenti che tramite: persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; convenzioni con Associazioni Volontaristiche;. collaboratori volontari per gestione e tutela faunistico-ambientale ed ittica; volontari del servizio civile o della protezione civile; borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; 19

20 appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico sanitarie;. collaboratori in genere, allievi, ricercatori, praticanti, consulenti. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Art. 1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto imputabile all assicurato e verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Si specifica che detti fatti devono avere il carattere dell accidentalità. L assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi di legge per danni cagionati a terzi per fatto dei suoi Amministratori e/o Rappresentanti e dei suoi dipendenti e comunque di tutte le persone del cui operato il Contraente debba rispondere a termini dell art c.c., ovvero tutti coloro che comunque svolgono, indipendentemente dalla esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato attività, anche se temporanea od occasionale, per conto del Contraente, tutti quanto di seguito denominati assicurati, a condizione che nella determinazione del danno risultino inseriti nell organizzazione dell Amministrazione. Art. 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e danno biologico La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 nr del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni (comprese le malattie professionali come disciplinate dall art. 34) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti anche solo funzionalmente, in occasione di lavoro o servizio, nonché da lavoratori parasubordinati così come definiti dall art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.. La Società quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall INAIL a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l azione di regresso dall INAIL e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio L assicurazione include anche i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla L. 196/1997 ed alle persone della cui opera, anche manuale, l Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla L. 14/2/2003 n. 30. L assicurazione include anche coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti etc.) che prestano servizio presso l assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'inail del personale dell'assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Art. 3 Norme comuni alle garanzie R.C.T. e R.C.O. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i., nonché da altri istituti di previdenza ed assistenza. 20

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