CONTRATTO DI NON-ELUSIONE ED INTERMEDIAZIONE. Tra
|
|
- Ugo Speranza
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONTRATTO DI NON-ELUSIONE ED INTERMEDIAZIONE Tra con domicilio legale in, in persona del legale rappresentante Sig. (di seguito, per brevità, Produttore") e Tempora Italia S.r.l. con domicilio legale in Aiello del Friuli (Italia), Via Dante Alighieri 6, in persona del legale rappresentante Sig. Toso Marco Massimiliano (di seguito, per brevità, Broker") si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 Territorio e Prodotti 1.1 Il Produttore nomina proprio intermediario il Broker, che accetta, al fine di promuovere la vendita dei prodotti elencati nell'allegato 1 (di seguito, per brevità, "Prodotti"), attraverso la ricerca di probabili clienti interessati, nel territorio di (di seguito, per brevità, "Territorio"). Articolo 2 Funzioni del broker 2.1 Il Broker si impegna a fare tutto il possibile per promuovere la vendita dei Prodotti nel Territorio in conformità alle istruzioni ragionevoli del Produttore e per tutelare gli interessi del Produttore con la diligenza del buon commerciante. 2.2 Il Broker trasmette al Produttore il nome di clienti interessati o le offerte/ordini ricevuti, essendo il Produttore libero - rispettivamente - di firmare un accordo di vendita con terzi (di seguito, per brevità Clienti ), o per accettare o rifiutare la proposta a questi trasmessa. Il Broker non ha l'autorità di stipulare contratti per conto di o diretti in qualsiasi modo a vincolare il Produttore nei confronti di terzi. 2.3 Nel negoziare con i Clienti, il Broker deve rigorosamente rispettare le disposizioni contrattuali (in particolare per quanto riguarda i termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, i possibili margini di trattativa e sconti) indicategli dal Produttore. Si conviene che l accordo che il Broker può raggiungere con il Cliente in relazione ad una determinata operazione non vincoli il Produttore, ma sarà inserito in un ordine da trasmettersi dal Broker al Produttore. Ogni volta che i negoziati non possono essere efficacemente svolti dal Broker (ad esempio, perché il Cliente chiede condizioni diverse da quelle che il Broker è autorizzato ad offrire, o l'affare coinvolge aspetti tecnici che il Broker non è autorizzato o è in grado di discutere), il Broker ne informa immediatamente il Produttore e quest'ultimo deciderà quali misure adottare. 2.4 Il Produttore informa il Broker entro un termine ragionevole - in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica del nome o dell'ordine - circa la sua decisione di sottoscrivere un accordo con il cliente o accettare/rifiutare l'ordine trasmessogli dal Broker. Articolo 3 Obbligo di non competere 3.1 Per tutta la durata del presente contratto il Broker: i) non può rappresentare, produrre, distribuire o promuovere la vendita di tutti i prodotti che sono in concorrenza con i prodotti e ii) non può applicare, nel Territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di Broker, provvigioni di transazione, vendita, distribuzione, o di qualsiasi altra natura, a beneficio di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti che sono in concorrenza con i Prodotti. 1
2 3.2 Tuttavia, il Broker può rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non competitivi (purché non a vantaggio dei produttori concorrenti), a condizione che quest'ultimo comunichi al Produttore per iscritto in anticipo (indicando in dettaglio le tipologie e le caratteristiche di tali prodotti), e che l'esercizio di tale attività non pregiudichi il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Articolo 4 Pubblicità e fiere 4.1 Il Broker si impegna a fornire la pubblicità necessaria a garantire un'adeguata diffusione dei Prodotti nel Territorio. Ogni azione pubblicitaria deve essere presentata in anticipo al Produttore al fine di consentire a quest'ultimo di verificare la sua compatibilità con la sua politica commerciale e di decidere circa i costi, da intendersi ad esclusivo carico del Produttore. 4.2 Salvo diverso accordo, scritto altrove, tutti i costi sostenuti dal Broker a partecipare a fiere ed esposizioni nel Territorio devono intendersi a solo carico del Broker. Articolo 5 Non elusione e clausola di non divulgazione 5.1 Il Produttore non deve in alcun modo cercare, sollecitare né accettare qualsiasi ordine dei Prodotti del Territorio da altre fonti, né dai loro clienti, senza l'espressa autorizzazione del Broker. 5.2 Le parti manterranno il segreto professionale in merito alle rispettive fonti commerciali (nomi, indirizzi, indirizzi , numeri di telefono e fax) e dei loro clienti e, in particolare, il Broker dichiarerà tali sue fonti relative agli affari al solo scopo di consentire alla controparte di entrare direttamente in contatto per affari o concludere un contratto di vendita con i Clienti. 5.3 La presente clausola di non divulgazione vale anche per il presente schema di contratto, da ritenersi protetto dalla legge del lavoro intellettuale. Articolo 6 Sub-brokers 6.1 Il Broker può nominare sub-brokers al fine di assisterlo in tutto o in parte del Territorio. Egli informa il Produttore circa i nomi di tali sub-brokers in anticipo. 6.2 Il Broker sarà il solo e interamente responsabile delle attività dei suoi sub-brokers. Articolo 7 Diritto del Produttore di essere informato 7.1 Il Broker deve con la dovuta diligenza mantenere informato il Produttore sugli sviluppi della sua attività, le condizioni di mercato e dello stato della concorrenza (caratteristiche distintive e dei prezzi dei prodotti della concorrenza, azioni di marketing dei concorrenti, ecc.) nel Territorio. Egli deve inoltre prontamente rispondere a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte del Produttore. 7.2 Il Broker tiene ulteriormente informato il Produttore circa le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti di conformità dei Prodotti in vigore nel Territorio (ad esempio concernenti l'importazione, i regolamenti, l'etichettatura, le specifiche tecniche, i requisiti di sicurezza, ecc.). Articolo 8 Responsabilità di solvibilità dei Clienti 8.1 Il Broker non è responsabile della solvibilità dei Clienti il cui nome o ordini ha trasmesso al Produttore. 2
3 8.2 Tuttavia, egli può aiutare il Produttore a recuperare i crediti dovuti dai Clienti. Articolo 9 Pagamenti 9.1 Il Broker non ha diritto a ricevere pagamenti per conto del Produttore, salvo che abbia ottenuto specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. 9.2 I pagamenti incassati dal Broker devono essere immediatamente trasmessi al Produttore, e salvo diversa convenzione non devono per nessun motivo essere trattenuti dal Broker. Articolo 10 Marchi del Produttore e simboli 10.1 Il Broker deve fare uso dei marchi del Produttore, nomi commerciali o altri simboli per il solo scopo di identificare e pubblicizzare i prodotti, nell'ambito della sua attività di Broker del Produttore e nel solo interesse del Produttore Il Broker si obbliga a non registrare, come dichiara di non aver mai registrato, nel Territorio o altrove eventuali marchi, nomi commerciali o simboli del Produttore, né eventuali marchi, nomi commerciali o simboli che possono essere confusi con quelli del Produttore Il diritto di utilizzare i marchi nomi o simboli commerciali del Produttore, come previsto all'articolo 10.1 cessa immediatamente per il Broker alla scadenza o alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente accordo. Articolo 11 Violazione dei diritti del Produttore 11.1 Il Broker si impegna ad informare il Produttore non appena riceve notizia di tutti gli atti di concorrenza sleale o di violazione dei diritti di proprietà industriale del Produttore da parte di terzi e relative ai Prodotti. Gli è facoltà di poter assistere il Produttore nella difesa dei suoi diritti nel Territorio. Articolo 12 Segreti di mercato e commerciali 12.1 Il Broker non deve rivelare a terzi, neppure dopo lo spirare del presente contratto, i segreti di mercato o commerciali del Produttore od altre informazioni riservate del Produttori e si impegna a non utilizzare tali segreti o informazioni riservate per scopi diversi da quelli del presente accordo. Articolo 13 Reclami da parte dei Clienti 13.1 Il Broker è autorizzato a ricevere le denunce presentate dai Clienti per quanto riguarda i difetti dei prodotti consegnati. Egli ne informa immediatamente il Produttore ed agisce nel suo interesse. Il Broker non ha comunque facoltà di vincolare in alcun modo il Produttore nei confronti di terzi, salvo previa e specifica autorizzazione scritta. Articolo 14 Spese del broker 14.1 Il Broker deve sopportare tutte le spese sostenute per la promozione delle vendite (quali telefono, telex, le spese di viaggio per ufficio, ecc.), considerate interamente coperte dalla provvigione prevista dall articolo 16. E fatta eccezione per le spese di cui all'articolo 4. 3
4 Articolo 15 Esclusività 15.1 Il Produttore non può accordare a terzi nel Territorio il diritto di rappresentare o commercializzare i Prodotti Tuttavia, il Produttore ha diritto di trattare direttamente, senza l'intervento del Broker, con clienti situati nel Territorio, i cui nomi però non siano stati trasmessigli dal Broker. In relazione a tali vendite, il Broker ha diritto alla provvigione di cui all'articolo Articolo 16 Ammontare della provvigione 16.1 Il produttore è tenuto a pagare al Broker una provvigione del 3% (tre per cento) su tutte le vendite dei Prodotti del Produttore ai Clienti situati nel Territorio, se il contratto di vendita è stipulato a seguito dell'azione del Broker Nel caso di vendita diretta di Prodotti da parte del Produttore nel Territorio, il Broker avrà diritto ad una provvigione del 5% (cinque per cento) Tuttavia, se il Broker, nell ambito di trattative con i Clienti del Territorio, promuove qualsiasi attività commerciale che si traduce nel contratto di vendita con clienti stabiliti al di fuori del Territorio, ed a condizione che il Produttore è interessato a tale attività, il Broker avrà diritto ad una provvigione ridotta, il cui importo dovrà essere concordato tra le parti caso per caso. Il Broker accetta inoltre la riduzione della provvigione nel caso opposto, cioè quando i terzi promuovono attività al di fuori del Territorio, che si traducono in contratti di vendita con Clienti stabiliti nel Territorio Le provvigioni sono pagate nella stessa valuta della fattura emessa dal Produttore al suo Cliente. Articolo 17 Metodo di calcolo della provvigione e del pagamento 17.1 La provvigione è calcolata sull'ammontare netto delle fatture, cioè sul prezzo di vendita effettivo (al netto di ogni eventuale sconto) al netto di eventuali oneri aggiuntivi (come ad esempio l'imballaggio, il trasporto, i dazi doganali di assicurazione, imposte e tasse) La provvigione è dovuta al Broker solo dopo il completo pagamento della fattura da parte del Cliente. Nel caso di pagamento rateale, a condizione che tale pagamento rateale risulti in conformità con il contratto di vendita, la provvigione è devoluta in relazione alle singole rate pagate dal Cliente. In caso di insolvenza parziale da parte del Cliente, se il danno subito dal Produttore è inferiore all'importo della provvigione calcolata sulla somma pagata, sarà dovuta al Broker la differenza tra la provvigione calcolata sulla somma pagata dal Cliente e la perdita subita dal Produttore. Tuttavia, se l insolvenza parziale del cliente è inferiore al 15% (quindici per cento) del valore di cessione, il Broker ha diritto alla provvigione calcolata sulla somma versata dal Cliente senza prendere in considerazione la perdita subita dal Produttore Il Produttore è tenuto a pagare al Broker la sua provvigione dovuta, non oltre 30 (trenta) giorni dopo l emissione della fattura al Cliente. Articolo 18 Responsabilità in solido per il pagamento 18.1 E' da ora convenuto che, in caso di inadempimento da parte del Produttore al suo obbligo di pagare la provvigione a favore del Broker, quest'ultimo può richiedere il pagamento della sua provvigione - per l'intero importo - al Cliente trovato al Produttore stesso. 4
5 Articolo 19 Attività sterili 19.1 Nessuna provvigione è dovuta per le offerte o gli ordini trasmessi dal Broker e non accettati dal Produttore Se il contratto concluso dal Produttore in seguito a un ordine o un'offerta trasmessi dal Broker non viene successivamente adempiuto dal Produttore in tutto o in parte, per motivi per i quali il Produttore non è responsabile, il Broker non ha diritto alla provvigione rispetto alla porzione del contratto che non è stata soddisfatta. Le parti si impegnano a considerare come ricadenti nella responsabilità del Produttore solo i casi che non implicano prestazioni nei confronti del Cliente (per esempio, il rifiuto ingiustificato di consegnare la merce), con l'esclusione dei casi in cui l inadempimento è dovuto al timore di insolvenza dell'acquirente o è il risultato di un accordo con quest'ultimo (ossia riprendere la merce consegnata). Il Broker perde il diritto alla provvigione, se non pretende tale provvigione entro il trimestre successivo a quello in cui la provvigione sarebbe diventata esigibile, qualora l affare fosse stato effettuato regolarmente. Articolo 20 Materiale pubblicitario 20.1 Il Produttore deve fornire al Broker il materiale pubblicitario necessario (cataloghi, listini) riguardanti i Prodotti. Tale materiale resta di proprietà del Produttore, a meno che non è stato concepito a favore dei Clienti. Articolo 21 Durata del contratto 21.1 Il presente contratto è stipulato per 5 (cinque) anni ed entra in vigore il giorno della firma Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo tramite disdetta. Il periodo di preavviso è di 1 mese per il primo anno di durata del presente accordo, 2 mesi per il secondo anno iniziato, 3 mesi per il terzo anno iniziato e 4 mesi per il quarto anno iniziato. La disdetta deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La fine del periodo di preavviso può coincidere con qualsiasi giorno di un mese del calendario Ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal presente accordo con effetto immediato, pagando all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni corrisposte nell'anno precedente (1 gennaio - 31 dicembre), come i mesi di preavviso dovuti o una somma proporzionale alla stessa, se una delle parti del presente regolamento termina il presente accordo con un preavviso che è inferiore al periodo di preavviso indicato all'articolo Qualora il rapporto contrattuale è iniziato nel precedente anno solare, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere il periodo di dodici mesi di riferimento. La parte che recede non è tenuta a pagare le somme di cui al presente articolo, in caso di recesso per giusta causa. Articolo 22 Affari incompiuti 22.1 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23.3 qui di seguito, il Broker ha il diritto alla provvigione in caso di nomi, proposte o ordini trasmessi prima dello spirare del presente contratto, a condizione che il relativo accordo sia concluso entro i successivi quattro mesi Fatte salve le disposizioni relative all'articolo 23.3 qui di seguito, il Broker ha inoltre diritto alla provvigione sugli affari conclusi entro quattro mesi dopo la cessazione del presente accordo, anche se il Cliente non ha emesso l'ordine o proposta prima della scadenza, se l'affare è principalmente il risultato del lavoro del Broker. A tal fine, al momento della cessazione del presente accordo, il Broker informa il 5
6 Produttore per iscritto di tutte le trattative iniziate ma non ancora concluse a causa della cessazione del presente contratto. Articolo 23 Risoluzione anticipata 23.1 Ciascuna delle parti ha diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato per motivi gravi che costituiscono giusta causa di risoluzione anticipata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 23,2 E considerata giusta causa per la risoluzione anticipata del presente contratto qualsiasi violazione degli obblighi di contratto che è di tale importanza da impedire al rapporto di continuare sulla base della fiducia reciproca. Le parti dichiarano congiuntamente di considerare come una giusta causa di risoluzione anticipata del presente accordo la violazione degli obblighi contrattuali ai sensi degli articoli seguenti, in ogni caso, qualunque sia l'importanza della violazione: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 e I seguenti eventi devono essere considerati in ogni caso come giusta causa per la risoluzione anticipata del contratto: fallimento e qualsiasi altra procedura concorsuale nei confronti di una delle parti, decesso o incapacità del Broker, condanne civili o penali contro il Broker, così come eventuali circostanze che possano pregiudicare il buon nome o ostacolare il puntuale svolgimento delle sue attività. Articolo 24 Restituzione di materiale pubblicitario e di documentazione 24.1 Alla scadenza di questo accordo, il Broker deve restituire al Produttore il materiale pubblicitario e tutti gli altri documenti che sono stati messi a sua disposizione dal Produttore e che sono in suo possesso. Articolo 25 Legge applicabile 25.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Articolo 26 Foro competente 26.1 Le competenti autorità giurisdizionali italiane avranno la giurisdizione esclusiva in relazione a qualsiasi azione derivante da o in connessione con questo accordo Tuttavia, in deroga al suddetto principio, il Produttore ha in ogni caso la facoltà di radicare la controversia davanti al giudice competente del luogo in cui il Broker ha la sua sede legale. Articolo 27 Testo autentico - Accordi precedenti - Modifiche 27.1 Il corrente testo in inglese è l'unica versione valida di questo accordo Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, che potrebbe aver avuto luogo in passato tra le parti in materia Nessuna aggiunta o modifica al presente contratto è valida se non è fatta per iscritto. 6
7 Articolo 28 Clausole non valide 28.1 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente accordo non sono valide, la validità delle restanti disposizioni del presente accordo non ne sarà inficiata. Articolo 29 Divieto di cessione 29.1 Il presente contratto non può essere ceduto senza previo accordo tra le due parti. Articolo 30 Diritto di pegno 30.1 Il Broker non ha diritto di pegno sui beni del Produttore. Data Il Produttore Il Broker Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole come scritto sopra: l'articolo 3 (obbligo di non concorrenza), l'articolo 5 (non elusione e clausola di non divulgazione), l'articolo 9 (Pagamenti), l'articolo 12 (commercio e segreti commerciali), l'articolo 18 (responsabilità solidale per il pagamento), l'articolo 19 (business abortivo), articolo 21 (durata del contratto), l'articolo 22 (in sospeso), l'articolo 23 (risoluzione anticipata), l'articolo 25 (legge applicabile), l articolo 26 (competenza giurisdizionale), l'articolo 27 (testo autentico, gli accordi e le modifiche precedenti), l'articolo 29 (divieto di cessione). Il Produttore Il Broker 7
Contratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliIl presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto)
DettagliNUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti
Dettagli1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento
1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: Il presente contratto si intende stipulato tra Frinzer Srl., con sede in Via Museo 4 39100, Bolzano (BZ) - P.Iva - P.I. 02684100213 (in seguito per brevità
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA
CONTRATTO DI AGENZIA Tra ALESIA T.O. di A.E.C. ADVERTISING AND ELECTRONIC COMMERCE SRL con sede legale a Bergamo (Bg) P.za Pontida, n. 7 C.F. 02657050161, in persona del legale rappresentante Ing. Alberto
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliCONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
DettagliCONTRATTO FULL TIME anno formativo 2015/2016
CONTRATTO FULL TIME anno formativo 2015/2016 L Iscritto e la Società C.I.O. S.r.l., con sede in Parma, Strada Argini n. 103/a, P.IVA e C.F. 01861830345, nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*
DettagliIl consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi:
CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO 1. CONTRATTO DI VIAGGIO I contratti di viaggio come il presente sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 206/2005, D.Lgs 111 del 17/3/95
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliFOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se
Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare
DettagliCONDIZIONI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Ordini: Gli ordini si intenderanno accettati solo dopo conferma, verbale o scritta, da parte di Magic Marlin. Prezzi: I prezzi applicati, salvo diverso
DettagliIl contratto di agenzia in Europa
Il contratto di agenzia in Europa by Cristina Rigato - Sunday, September 05, 2010 /contratto-agenzia-in-europa-2/ Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da
ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),
DettagliAVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA L AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI
DettagliPROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA
PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA Programma Agente Referral Hotel Seeker TM (https://www.hotelseeker.it) è una piattaforma di marketplace basata su tecnologia internet ( il Portale ) gestita da Hotel
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliFCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)
2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.
ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di
DettagliASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA
Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE
DettagliCONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE
CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra
DettagliSCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra
SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE Tra - *************** S.p.a., con sede legale in ******* (***), Via ******* n. ***, C.F. ************, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliCassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158
DettagliInformazioni europee di base relative al credito ai consumatori
Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliCONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI eprice s.r.l. con Socio Unico (di seguito denominata "SITONLINE") con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, 20123 - Italia, Codice Fiscale e Partita I.V.A
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliOGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA
Modulo n. MEUCF112 Agg. n. 002 Data aggiornamento 11.06.2011 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA Prodotto offerto da UniCredit S.p.A tramite la rete di Promotori Finanziari, Mediatori
DettagliVENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO
CONTRATTO TIPO di VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO 1 CONTRATTO DI VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO La Società...., con sede legale in, partita IVA. ed iscritta nel Registro delle Imprese
DettagliConsorzio Sviluppo Italia
RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: CITTA : PROVINCIA: CAP: TELEFONO: FAX: EMAIL: WEB SITE: CODICE FISCALE: P. IVA: SETTORE MERCEOLOGICO: ATTIVITA PRINCIPALE RESPONSABILE RAPPORTI CON IL CSI: PRODUTTORE: COMMERCIANTE:
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliAppendice "A" Accordo di licenza
Appendice "A" Accordo di licenza Questo Accordo viene stipulato il di 2009 ( Data di entrata in vigore ) da e fra: RATIONAL ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED, una società soggetta alla legislazione dell
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA
CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il
DettagliINTEGRAZIONE AL TRADING ELETTRONICO
Activtrades PLC e autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority INTEGRAZIONE AL TRADING ELETTRONICO Le condizioni presenti in questa Integrazione dovrebbero essere lette congiuntamente al Contratto
DettagliCHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. Viale Armando Diaz, 107/109-09125 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070342941 - Fax: 07034294220-221 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it
DettagliC O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D ) Le condizioni generali di CITYBIKE-CARD sono stipulate
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato
Modulo n. MEUCF089 Agg. n. 004 Data aggiornamento 13.07.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Rivenditori di beni o servizi
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati
DettagliDELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
Dettagliche pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Tra Giordano Lisena, con sede in Bologna, Via caduti della via fani 17, 40127 Bologna, in persona del Titolare Giordano Lisena, di seguito denominata "Fornitore", da una parte e me stesso, di seguito denominato
Dettaglitra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato
SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA
DettagliContratto tipo di Agenzia
Contratto tipo di Agenzia LETTERA D INCARICO D AGENZIA 1 In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l incarico di promuovere stabilmente, per nostro conto, la vendita dei prodotti
DettagliSCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO 1 Che con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII del 18/07/2007 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l Internazionalizzazione
DettagliCAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi
DettagliServizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi
Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra 9am,
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA TRADUZIONE DEI 84. ss. DEL CODICE DI COMMERCIO TEDESCO (HGB) COME MODIFICATI DALLA L. 23 ottobre 1989 84. (Definizione dell agente di commercio) 1. È agente di commercio
DettagliCONTRATTO DI CESSIONE CREDITI. Tra. Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig
CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI Tra Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig, con sede in Arezzo Piazzetta Sopra i Ponti 2, partita IVA di seguito anche Parte cessionaria
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliINFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all
DettagliFOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA
FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA Data: 31.05.2015 GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE, CONTRIBUTI STATALI,
DettagliCONTRATTO E CONDIZIONI ONLY-APARTMENTS, SA
CONTRATTO E CONDIZIONI ONLY-APARTMENTS, SA Il presente è un contratto legale di collaborazione tra proprietari o gestori di appartamenti in affitto a breve termine e l azienda intermediaria ONLY- APARTMENTS
DettagliStatuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014
IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 I. Ragione sociale e sede... 3 II. Scopo... 3 III. Adesione... 3 IV. Diritti e obblighi generali dei membri... 5 V. Organi... 5 VI. Finanze e chiusura dei conti...
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliCONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto
Modulo n. MEUCF101 Agg. n. 016 Data aggiornamento 22.02.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Rivenditori di beni
DettagliCONTRATTO DI SCONTO DI CREDITI IVA
CONTRATTO DI SCONTO DI CREDITI IVA Tra - la società/ditta individuale (di seguito, per brevità: il Cedente), con sede in, P.IVA ; rappresentata ai fini del presente atto dal sig., C.F. e - la società Alma
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO Per
SCHEMA DI CONTRATTO Per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI SOTTOSTANTI
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO
Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliZAPPULLA Servizi Assicurativi
ZAPPULLA Servizi Assicurativi CONTRATTO D INCARICO RILASCIATO A Il Sig....nato il... a...(...) e residente a... in Via......n... Codice Fiscale... Partita Iva... riconosciuto con Carta Identità N... rilasciata
DettagliCOMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA
Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Nelle presenti condizioni generali: si intende come Venditrice o Società la Berner Spa, con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita IVA 02093400238, C.F. e numero
DettagliFOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI Fidindustria Puglia Consorzio Fidi Sede legale: via Amendola 172/5 70126 Bari Tel.: 080 9643694-080 9643694
DettagliCondizioni di Vendita
Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943
BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF
DettagliRegolamento Contrattuale
Regolamento Contrattuale TRA Accademia srl con sede legale a Prato (PO) in Via del Ferro, 137, 59100 P.IVA 00318210978 nella persona del suo legale rappresentante di seguito Accademia E Il cliente indicato
DettagliTermini generali e politica degli acquisti FON
Termini generali e politica degli acquisti FON Definizioni Termini e condizioni: I presenti termini e condizioni per la vendita dell'attrezzatura (di seguito "TCSE"). Fon Technology, S.L.: L'azienda che
DettagliLettera di Incarico d Agenzia
La seguente lettera di incarico si conclude tra: OnyxNail S.r.l. - Via L. Montegani 7/a 20141 Milano P.IVA e C.F. IT 07706750960 Email amministrazione@onyxnail.it ed Lettera di Incarico d Agenzia il Sig./Sig.ra,
DettagliCondizioni generali di Assicurazione
Schema di Polizza Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno Comune di Brindisi
DettagliCONTRATTO DI PROCCACCIATORE D AFFARI
CONTRATTO DI PROCCACCIATORE D AFFARI Tra - la società ProfessionalVideo con sede legale in Empoli Via Cantini 14 P. IVA P.I. 06022880485 in persona del suo rappresentante legale Gian Paolo Dara, di seguito
DettagliAutorizzazione di addebito Piano Ricaricabile Business
DATI DEL CLIENTE Denominazione/Ragione Sociale Forma giuridica Partita IVA Numero di Iscrizione al REA Anno di Iscrizione al REA Provincia del REA SEDE LEGALE Indirizzo N. Comune Nazione (Dato opzionale)
DettagliCONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT
CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT Il presente CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT (Contratto) reca la medesima data della Comunicazione di Conferma ed è concluso TRA: 1 [Nome del Cliente a cui è stato allocato lo Slot
DettagliPRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
DettagliXTRADE CFD TRADING ONLINE
XTRADE CFD TRADING ONLINE INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 1. Introduzione Questa informativa contiene una sintesi delle Politiche ( le Politiche ) relative alla gestione del Conflitto di Interessi
Dettagli