Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. RICORSO per SEQUESTRO E INIBITORIA ex art. 126, C.P.I.

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1 TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale RICORSO per SEQUESTRO E INIBITORIA ex art. 126, C.P.I. e 700 c.p.c. La società YESMOKE TOBACCO S.p.A. con sede in Settimo Torinese (TO), Via San Giusto 5, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante dott. Carlo Messina, rappresentata e difesa dall Avv.to Monica Roberto (Tel , fax , avvocato.roberto@gmail.com, PEC: monica.roberto@milano.pecavvocati.it recapiti cui far riferimento per ogni necessità di cancelleria), giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv.to Monica Roberto in Milano, via Fontana n. 1 Premesso quanto segue. La società Yesmoke Tobacco S.p.A. è un azienda italiana costituita nell ottobre 2005 (doc. 1) che svolge la lavorazione di tabacchi selezionati, senza l utilizzo di cocktails chimici, per la produzione e il confezionamento di sigarette con marchio proprio registrato ( YESMOKE ) doc. 2, 3. Procura alle liti Io sottoscritto dott. Carlo Messina in qualità di Amministratore Unico della Soc. YESMOKE TOBACCO spa delego a rappresentare e difendere detta società, in ogni fase e grado del presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il giudizio di merito, il processo di esecuzione e l eventuale giudizio di opposizione, con facoltà di chiamare in giudizio terzi, l avv.to Monica Roberto con tutte le facoltà inerenti al mandato alle liti e con lo specifico potere di conciliare e transigere la controversia, di rinunciare agli atti del giudizio, nonché di nominare altri avvocati, ed eleggendo domicilio presso lo studio dell avv.to Monica Roberto in Milano via Fontana n. 1. Autorizza il trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 necessari per l espletamento del mandato. dott. Carlo Messina Amministratore Unico Yesmoke Tobacco spa La Yesmoke ha iniziato il commercio nel mercato italiano a partire dal settembre 2007, dopo aver affrontato un ingente investimento iniziale di circa 30 milioni di euro, costruendo un impianto di mq in Settimo Torinese (TO) che, attualmente, è capace di produrre circa 90 milioni di E autentica Avv.to Monica Roberto pacchetti da 20 sigarette l anno, impiegando 72 dipendenti. La Yesmoke è l unica società italiana, nel settore dei tabacchi, che può vantare una produzione Made in Italy, garantendo la fabbricazione dei suoi prodotti interamente in Italia. Tutti questi sforzi sono stati attuati per fare ingresso nel mercato nazionale ed estero del tabacco lavorato che, come noto, è dominato da un ristretto oligopolio formato da imprese multinazionali che realizzano grandi fatturati. Tra queste ultime si annovera la Philip Morris International titolare dei seguenti principali marchi: Marlboro, Merit, Philip Morris, Chesterfield,

2 Virginia Slims, Diana. L oggetto del presente ricorso afferisce ai nuovi marchi apposti sul packaging delle sigarette DIANA, in distribuzione dal Detti marchi sono stati depositati a nome della società Philip Morris Global BrandsInc. (qui di seguito per brevità Philip Morris), con sede in 120 Park Avenue, New York, NY United States (doc. 4), mediante il mandatario Società Italiana Brevetti S.p.A., con sede a Milano, via Carducci 8. Si tratta di due depositi, avvenuti in data 2 dicembre 2010 ai numeri MI2010C e MI2010C012172, volti ad ottenere la protezione sulla dicitura DIANA su fondo bianco, cui sono associate due linee orizzontali su piani separati di colore rosso e verde (evidente richiamo alla bandiera italiana) e la specifica CARATTERE ITALIANO (doc. 5e 5 bis): come si può agevolmente notare, i marchi sono identici, eccezion fatta per il colore della dicitura DIANA, realizzata in colore rosso nel primo caso e blu nel secondo. Le registrazioni sono state concesse entrambe il 22 marzo 2011, rispettivamente ai numeri e per tutti i prodotti della classe 34 (tutta la classe - tabacco, grezzo o semilavorato; prodotti di tabacco, compresi sigari, sigarette, cigarillos, tabacco per la preparazione di sigarette, tabacco da pipa, tabacco da masticare, tabacco da fiuto, kretek; snus; succedanei del tabacco (non per uso medico);articoli per fumatori, compresi cartine per sigarette e tubetti per sigarette, filtri di sigarette, scatole di latta per tabacco, portasigarette e portacenere; pipe, strumenti tascabili per arrotolare sigarette, accendisigari; fiammiferi). Premesso che la società titolare dei marchi è americana e che la produzione si riconduce ( under authority ) alla società svizzera Philip Morris Products S.A., con sede in Losanna, Avenue de Rhodanie 50, non vi è chi non veda come il segno distintivo DIANA CARATTERE ITALIANO e figura, oggetto delle registrazioni sopra citate, possa indurre il consumatore in 2

3 inganno circa l origine e la provenienza del prodotto, intese sia quale riconducibilità ad un determinato produttore che ad un determinato luogo di fabbricazione, danneggiando gli imprenditori concorrenti che, viceversa, possono realmente vantare una provenienza nazionale dei propri prodotti. *** 1. Sull interesse ad agire della Yesmoke Tobacco S.p.A. e sulla violazione dei propri diritti Come accennato in premessa, la Yesmoke Tobacco (per brevità anche la ricorrente) è un azienda italiana che, con notevoli sforzi in un settore di fatto dominato da un ristretto oligopolio, sta cercando di acquisire una posizione di mercato. Consapevole dell importanza del marchio come strumento e valore comunicazionale, e non solo come segno distintivo dell imprenditore, ha tutelato la dicitura YESMOKE a livello comunitario, ottenendone la registrazione nel giugno 2005 per le classi 34 e 35. La ricorrente distribuisce i propri prodotti con detto marchio cui legittimamente associa la specifica Made in Italy, perché si tratta di sigarette che vengono fabbricate in Italia. E l unica società che produce in Italia e che può fregiarsi del Made in Italy: ma il Made in Italy non è solo una caratteristica di qualità del prodotto 1, bensì una sorta di elemento di qualificazione del marchio agli occhi del consumatore che associa YESMOKE alla produzione in Italia. La Philip Morris, al contrario, nulla può rivendicare in merito all italianità della propria storia imprenditoriale né tanto meno dei prodotti che contraddistingue con i marchi DIANA CARATTERE ITALIANO e figura di cui al presente procedimento cautelare. Il fatto che, mediante la registrazione dei marchi de quibus, cerchi di appropriarsi di caratteristiche in realtà inesistenti determina una lesione dei 1 almeno nell accezione maggiormente diffusa del termine, senza nulla voler togliere a prodotti realizzati mediante legittima delocalizzazione 3

4 diritti della ricorrente che invece tali caratteristiche ben può vantare e che importanti investimenti sta sostenendo per poter consolidare la propria posizione nel mercato italiano. La Yesmoke Tobacco, quale titolare di un diritto di proprietà industriale, è quindi portatrice di un interesse ad agire per far cessare, anche mediante provvedimento inibitorio, la violazione dei propri diritti. 2. Sulla competenza territoriale e per materia di codesto Tribunale Del tutto pacifica è la competenza territoriale e per materia delle Sezioni Specializzate di codesto Tribunale adito dalla ricorrente. Per quanto attiene alla competenza territoriale, la Philip Morris ha depositato le domande di marchio de quibus tramite il mandatario Società Italiana Brevetti S.p.A., con sede a Milano, via Carducci 8, ivi eleggendo domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all art. 120 III comma C.P.I. Come è noto, l indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali o amministrative. Né in alcun modo può rilevare il fatto che la Philip Morris sia una società con sede in altro Stato poiché oggetto del presente procedimento sono due titoli italiani o meglio la richiesta di inibitoria - nonché degli altri provvedimenti infra descritti afferente a titoli concessi dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Una significativa pronuncia proprio della Corte Milanese (Trib. Milano citata nel commento dell art. 120 C.P.I. in Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale, a cura di Galli Gambino, UTET 2011) ha dato rilievo al domicilio eletto nella lettera di incarico anche nel caso di azioni proposte contro uno straniero. 4

5 Per quanto attiene alla competenza per materia, dubbio non v è che la competenza sia parimenti in capo a codeste adite Sezioni trattandosi di una controversia che rientra nella fattispecie di cui all art. 134 I comma lett. a) C.P.I. Come vi rientra la concorrenza sleale lamentata dalla ricorrente posto che siamo in presenza di una fattispecie che interferisce con l esercizio di un diritto di proprietà industriale. 3. Sull illiceità e decettività del marchio DIANA CARATTERE ITALIANO e figura numeri e ai sensi degli artt.14 comma I lettera b) e 21 comma II del Codice della Proprietà Industriale Ai sensi dell art. 14 Codice Proprietà Industriale (qui di seguito C.P.I.) I comma lettera b) non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa: i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Come sopra evidenziato, i segni della Philip Morris riportano in chiara ed inequivoca evidenza due linee, una verde e una rossa, su sfondo bianco che non solo stilizzano ma richiamano la bandiera tricolore italiana; a dette linee, sempre per enfatizzare il collegamento con l Italia, viene associata la dicitura CARATTERE ITALIANO. Detti segni non possono che essere immediatamente evocativi di una provenienza o origine italiana del prodotto che, in realtà, non corrisponde al vero. Né ad escludere la decettività dei marchi o a scriminarne l illecito può essere invocata la presenza, a latere dei pacchetti DIANA, della dicitura made in EU che indica genericamente quale luogo di provenienza l UNIONE EUROPEA. Tale indicazione di provenienza ha infatti funzioni meramente connesse al rispetto della normativa in tema di Made In dei prodotti e 5

6 quindi di per sé non contrasta de facto con il messaggio evocativo dell italianità contenuto nei marchi dei quali si lamenta la decettività. La disposizione dell art. 14 C.P.I. è stata interpretata dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso di non consentire la presenza sul mercato nazionale di segni che il consumatore medio, dotato di un normale grado d intelligenza, accortezza e informazione in relazione ai prodotti del settore merceologico di appartenenza, possa ritenere siano riferiti a qualità o caratteristiche dei prodotti poi non sussistenti. I marchi della Philip Morris di cui alla presente procedura sono certamente idonei ad ingannare il pubblico poiché oggettivamente atti a trasmettere un messaggio molto chiaro al consumatore relativo ad una provenienza geografica del prodotto che non corrisponde a quella reale. Né può ritenersi che l uso di questi elementi (linea verde e rossa su sfondo bianco associate alla dicitura CARATTERE ITALIANO ), abbinati al marchio DIANA, avvenga in chiave di fantasia poiché sono proprio gli stessi segni, in quanto recanti una parola di lingua italiana, e comunque corrispondente ad un nome di lingua italiana e prenome italiano femminile a rafforzare il messaggio evocativo dell italianità. Il marchio, come noto, è un elemento fondamentale nel processo di scelta che viene operato dal consumatore; esso ha, da un lato, una funzione distintiva e, dall altro, un precipuo effetto di richiamo e reclutamento della clientela. Utilizzare un marchio che evoca una falsa origine del prodotto costituisce un ipotesi di decettività che induce in errore i compratori circa la provenienza, ingenerando il convincimento di acquistare un prodotto made in Italy. Del tutto evidenti appaiono l inganno e la confusione perpetrate nei confronti dei consumatori ed in particolare di coloro i quali dirigono le proprie scelte d acquisto al fine di premiare e fare affermare il c.d. sistema Italia, inteso come sintesi economica e culturale del paese, che comprende la creatività, la 6

7 progettualità, la lavorazione e l occupazione delle imprese nazionali. Come può non ingenerarsi in un consumatore di media (e non solo) diligenza una falsa rappresentazione in ordine alla reale provenienza del prodotto allorquando il marchio utilizzato è composto da un nome italiano ( DIANA ), dalla bandiera tricolore e da un pay-off che contiene la dicitura CARATTERE ITALIANO? La ricorrente ritiene che il messaggio contenuto in un marchio siffatto evochi chiaramente una provenienza geografica del prodotto che non corrisponde a quella reale o quantomeno sia portatore, nel suo messaggio comunicazionale, di caratteristiche qualitative dovute ad una particolare lavorazione italiana del tutto insussistente. Appare infatti di immediata evidenza che vi sia un chiaro contrasto tra il contenuto informativo dei segni distintivi de quibus della Philip Morris e la natura e/o qualità dei prodotti da essi contraddistinti. Pur non essendoci sul packaging delle sigarette DIANA un espressa rivendicazione di produzione in Italia o di made in Italy, detti segni distintivi non possono non considerarsi decettivi ovvero idonei a trarre in inganno qualunque consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento sulla provenienza geografica del prodotto. Per quale reale motivo la sigaretta contraddistinta da un marchio DIANA appartenente ad una società americana, fatta produrre dalla filiale svizzera della Philip Morris negli stabilimenti ubicati in Romania e in Germania, dovrebbe avere un carattere italiano e fregiarsi del tricolore italiano? Quale giustificazione di fatto o di diritto può avanzare la Philip Morris nell utilizzo dei colori italiani o dell espressione CARATTERE ITALIANO sul suo prodotto? Se l intento della Philip Morris non fosse stato quello di ingannare il pubblico ingenerando una falsa rappresentazione in ordine alla reale provenienza del prodotto, per quale altro e diverso motivo avrebbe optato di 7

8 corredare i propri segni distintivi DIANA di un richiamo grafico al tricolore e della dicitura CARATTERE ITALIANO? Che senso avrebbe commercializzare in Italia un prodotto estero utilizzando in maniera del tutto impropria sia i colori dello Stato italiano che la dicitura CARATTERE ITALIANO? La risposta è più che ovvia, ossia si vuole ingenerare la falsa rappresentazione della reale provenienza del prodotto medesimo legandolo al contesto italiano. Né può ritenersi che la presenza della Philip Morris Italia S.r.l. con sede in Roma, via Santa Teresa 35, che si occupa della commercializzazione in Italia dei brand della società americana Philip Morris International, possa giustificare l utilizzo di marchi che evocano un origine italiana del prodotto di cui è causa. Ne consegue che i marchi de quibus sono portatori di artificiosa equivocità e idonei ad ingannare i consumatori nelle proprie scelte di acquisto. Quand anche non possa essere affermato che nel settore della produzione di sigarette la provenienza dall Italia possa garantire caratteristiche generali di migliore qualità del prodotto, non essendo l Italia depositaria di un particolare know-how produttivo o di materia prima particolarmente pregiata (come viceversa può essere ritenuto nel settore tessile o di alcuni prodotti agroalimentari) e che, quindi, di per sé in generale possa rappresentare, per i relativi produttori, uno strumento indiretto di promozione delle vendite, certamente, non può negarsi che per il consumatore italiano la provenienza nazionale di un prodotto, qualunque esso sia, assuma un significato particolare, ancorché non connesso con una sua intrinseca qualità. In quest ottica vanno interpretati i marchi registrati dalla Philip Morris che contengono un indicazione decettiva, non veritiera e comunque di natura tale da indurre in errore, a fronte dell evidente richiamo ad una data origine geografica per contraddistinguere prodotti provenienti da altre zone. 8

9 E proprio per far leva sulla psicologia del consumatore italiano che la Philip Morris ha deciso di apporre sui nuovi pacchetti delle sigarette DIANA un segno (tricolore) e una dicitura ( CARATTERE ITALIANO ) che evocano in maniera evidente l italianità del prodotto, trasmettendo un informazione non corretta al consumatore, al solo scopo di favorire la realizzazione del proprio obiettivo di politica commerciale, ovvero quello di sottrarre (illecitamente) quote di mercato ai produttori nazionali. E per raggiungere il suo obiettivo Philip Morris ha posto in essere un comportamento illecito sottile, soppesando bene le parole e la parte grafica inseriti nel proprio segno distintivo apposto sul retro del pacchetto, per trarre in inganno il consumatore con una comunicazione ambigua. La bandiera italiana è difatti stilizzata, essendo presenti i due colori verde e rosso su fondo bianco, ma, ciò nonostante, ictu oculi detta combinazione cromatica viene percepita come TRICOLORE e possiede, per sua natura, una grande efficacia a livello concettuale, contenendo una evidente allusione e richiamo a caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere il prodotto in questione dagli altri in funzione di presunte qualità italiane E difatti la sigaretta DIANA di ITALIANO avrebbe il CARATTERE (!!!). Il termine CARATTERE, scelto con accortezza non v è che dire, può avere molti significati ma, riferito ad un prodotto, significa caratteristica, qualità, tipo, natura. A tale proposito non è dato comprendere quali caratteristiche, qualità o natura ITALIANE avrebbero le sigarette DIANA. Pertanto, posto che, nel caso in esame, il riferimento all italianità del prodotto della Philip Morris non trova alcuna giustificazione di fatto o di diritto, i marchi DIANA CARATTERE ITALIANO e figura, recentemente utilizzati per la commercializzazione dei pacchetti di sigarette prodotti dalla Philip Morris, non possono che essere considerati decettivi e, anche in vista del procedimento di merito nel quale si insisterà per l accertamento e declaratoria di nullità delle registrazioni in questione, deve esserne quindi 9

10 inibita l utilizzazione. Detto provvedimento è l unico atto a garantire che il consumatore sia formalmente libero e non ingannato nelle proprie scelte di acquisto. La ricorrente pertanto insiste affinché codesto adito Tribunale, stante la decettività ai sensi dell art. 14 comma I lett. b) C.P.I. dei marchi DIANA CARATTERE ITALIANO e figura nn e , ne inibisca alla Philip Morris l uso ai sensi dell art. 21 comma II C.P.I. con provvedimento di cui all art. 131 C.P.I. 4. Sull illecito concorrenziale La presenza di componenti o diciture atte a evocare una riconducibilità territoriale del prodotto all Italia costituisce altresì un illecito concorrenziale ai sensi dell art n. 2 del codice civile in tema di appropriazione di pregi altrui. E infatti di immediata evidenza che far apparire i propri prodotti come appartenenti a quegli imprenditori, quali la Yesmoke Tobacco S.p.A., che possono vantare una produzione a tutti gli effetti Made in Italy determina un indebita appropriazione di pregi e quindi un comportamento concorrenzialmente illecito da parte della Philip Morris. A parere della ricorrente, si tratta, altresì, di un atto di vanteria particolarmente insidioso non solo per l imprenditore, ma anche per il consumatore poiché quest ultimo viene indotto in errore, attraverso la particolare combinazione cromatica e lessicale, fino a condurlo ad attribuire al prodotto oggetto del vanto le stesse qualità del prodotto del concorrente, ovvero una provenienza nazionale differente da quella reale, nel caso in esame. Appropriandosi di un pregio altrui il concorrente sleale si procura un chiaro vantaggio competitivo che finisce con il rendere antieconomica l iniziativa dell imprenditore che agisce correttamente. Del tutto evidente appare la natura parassitaria e di approfittamento del frutto 10

11 dell altrui lavoro, che, a fronte delle considerazioni di cui sopra, è riconducibile al messaggio contenuto nei nuovi marchi delle sigarette DIANA. La Corte di Cassazione con sentenza n del ha stabilito che la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell impresa altrui (art 2598 n.2 c.c.) non consiste nell adozione, sia pure parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Nel caso in esame Philip Morris, utilizzando la particolare combinazione cromatica richiamante univocamente il tricolore italiano, unita alla dicitura CARATTERE ITALIANO si è appropriata impunemente di qualità, indicazioni, requisiti, virtù, ovvero dell ITALIANITA in sé e per sé considerata, in alcun modo riferibili al proprio prodotto. ***** La presenza di dette componenti e diciture nei marchi DIANA costituisce anche atto di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti di cui all art n. 3 c.c. in quanto integra un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda. La lealtà degli scambi commerciali è certamente violata, essendo del tutto pacifico che un marchio che evoca l origine di un prodotto è uno strumento di promozione delle vendite. Ne consegue che una fallace indicazione attraverso l uso di segni, figure o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana sia del tutto contraria alle elementari regole di concorrenza, laddove il legame con il territorio 11

12 nazionale non è presente in alcuno degli stadi della produzione, della trasformazione e dell elaborazione del prodotto né in capo al titolare dei marchi. Nel caso in esame, si è certamente in presenza di un tentativo di conquistare quote di mercato, non per mezzo di cortesie o agevolazioni praticate ai clienti, bensì attraverso un atto contrario alla correttezza professionale. In presenza di una siffatta indicazione non corrispondente al vero è di immediata evidenza il danno concorrenziale perpetrato nei confronti dell odierna ricorrente, la quale si trova in rapporto di concorrenza prossima ed effettiva con Philip Morris, agendo entrambe al medesimo livello economico e rivolgendosi ad una clientela comune. La Corte di Cassazione già con la sentenza n. 1259/99, ha rilevato che ad integrare il presupposto della concorrenza sleale è sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, non dovendo necessariamente sussistere in concreto l identità di clientela. La potenzialità della comunanza di clientela è principio acquisito in tema di concorrenza sleale. Infatti, se è vero che presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall art cod. civ., è la sussistenza di una situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente, va tuttavia ribadito che la comunanza di clientela è data non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare. La giurisprudenza consolidata ha affermato che, peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva 12

13 potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (in tal senso sent. n del 14/02/2000 rv ; n dell , rv ; n del , rv ; n del , rv ). La società ricorrente, nella sua qualità di produttore italiano, pertanto, subisce un illecito sviamento di clientela che vanifica le sue possibilità di futura e probabile espansione e tutti gli investimenti dalla stessa attuati per penetrare nel mercato nazionale. Mantenere uno stabilimento produttivo all interno del territorio nazionale è cosa ben diversa dal de-localizzare la produzione in paesi come la Romania. Non vi è chi non veda come il valore aggiunto della produzione nazionale necessiti di essere tutelato affinché le aziende italiane, e l intero sistema ITALIA, non rischino di perdere competitività nel mercato globale, subendo supinamente gli attacchi di concorrenti sleali i quali si fregiano, senza averne diritto alcuno, di una provenienza italiana, millantando il CARATTERE ITALIANO dei propri prodotti. 5. Sulla richiesta di pubblicazione della richiesta ordinanza La ricorrente, anche allo scopo di eliminare gli effetti della violazione dei propri diritti, chiede che venga disposta ai sensi degli artt.126 C.P.I e 700 C.P.C. la pubblicazione dell intestazione e del dispositivo dell emananda ordinanza, a cura e spese della Philip Morris, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore sia nella versione cartacea sia nella versione on line, per una volta e a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti e i marchi de quibus in grassetto. 13

14 La ricorrente chiede altresì che detta pubblicazione sia effettuata anche nella home page dei siti internet della Philip Morris, con modalità di collocazione e grafiche che diano il giusto e proporzionato risalto all emananda ordinanza. La misura qui dedotta dalla Yesmoke Tobacco non deve essere letta solo in funzione risarcitoria o riparatoria ma anche quale mezzo dissuasivo e informativo a tutela dei consumatori al fine di ristabilire la certezza del diritto. ***** Sulla scorta delle svolte considerazioni si confida, pertanto, nell immediato blocco della distribuzione, previo sequestro di tutti i pacchetti di sigarette recanti il nuovo marchio DIANA CARATTERE ITALIANO presso tutti i depositi fiscali della società LOGISTA ITALIA S.P.A. (doc. 6) a cura della quale i pacchetti di sigarette vengono distribuiti presso le rivendite autorizzate. Il provvedimento d urgenza richiesto si giustifica sussistendo entrambi i presupposti dell invocata misura cautelare. Il fumus boni iuris, quale situazione che consenta di ritenere probabile l esistenza della pretesa, è palese nel caso de quo, essendo chiaramente in presenza di una violazione dell art. 14 C.P.I. e dell art n. 2 e 3 c.c. Inoltre la condizione di illiceità del messaggio ingannevole è rappresentata dalla sua idoneità ad indurre i destinatari della comunicazione in errore. La presenza del periculum in mora, trattandosi di una condotta concorrenzialmente illecita reiterata e permanente e non caratterizzata dall episodicità, è altresì del tutto evidente posto che il danno irreparabile all avviamento e alla clientela nei confronti dell odierna ricorrente si aggrava ogni giorno a causa dell attitudine ingannatoria delle indicazioni illegittimamente usate che compongono il nuovo marchio delle sigarette 14

15 DIANA. Il rischio imminente che Yesmoke Tobacco venga a trovarsi in stato di crisi economico-finanziaria, nonché il pregiudizio irreparabile all immagine dell impresa italiana, appaio tutt altro che remoti. Appare infatti evidente che la ricorrente si trovi esposta al pericolo di un grave danno che potrebbe essere irreparabile se nelle more del giudizio di merito la Philip Morris potesse continuare a far distribuire i pacchetti di sigarette recanti i marchi de quibus. Non v è chi non veda, a fronte della capillarità della distribuzione, che l attività intrapresa dalla Philip Morris,, da un lato, costituisca una fonte di sviamento di clientela (cioè un pregiudizio che è ontologicamente irreversibile e non suscettibile di ristoro a seguito del giudizio di merito) e, dall altro lato, cagiona una lesione al marchio della ricorrente e alla sua immagine di produttore italiano. L imminenza della lesione è comprovata dal fatto che la condotta lamentata dalla ricorrente, verosimilmente riconducibile all esercizio di sleale concorrenza, è tuttora in corso, nonostante le diffide stragiudiziali inviate dai legali della Yesmoke (doc. 7, 8, 9), rimaste prive di fattivo riscontro. L irreparabilità del danno può essere individuata, non solo nella irreversibilità della lesione del diritto ma anche nell impossibilità ovvero nella notevole difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento (Pret. Roma , in Impresa, 993, 499; Tribunale Torino, , in BBTC, 1992, II, 69). In materia di concorrenza sleale, la giurisprudenza ha individuato nel pericolo di sviamento della clientela, il profilo più ricorrente della irreparabilità del danno, finendo per affermare, che nella materia in questione, il concetto di irreparabilità del pregiudizio è da ritenersi in re ipsa (Tribunale Treviso in G. Dir. Ind. 1993, 622; Tribunale Pistoia, ord , in GADI, 1993, 760). 15

16 ***** Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente ut supra rappresentata e difesa, in vista del giudizio di merito nel quale chiederà la declaratoria di nullità dei marchi DIANA CARATTERE ITALIANO e figura nn e nonché il risarcimento dei danni subiti, R I C O R R E a codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi degli artt. 126, C.P.I. e 700 c.p.c., affinché per le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso, voglia a) disporre l inibitoria della commercializzazione e pubblicizzazione dei pacchetti di sigarette recanti il marchio DIANA CARATTERE ITALIANO e figura, comunque rappresentato, presso tutti i depositi fiscali del distributore LOGISTA ITALIA SPA elencati sub doc. 6; b) fissare una penale nella misura che sarà ritenuta equa per ogni violazione dell inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento; c) disporre l immediato sequestro dei pacchetti di sigarette recanti il marchio DIANA CARATTERE ITALIANO e figura, comunque rappresentato, a spese della Philip Morris Global Brands Inc., d) ordinare la pubblicazione dell intestazione e del dispositivo dell emananda ordinanza, a cura e spese della Philip Morris Global Brands Inc., sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore sia nella versione cartacea sia nella versione on line, per una volta e a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti e i marchi de quibus in grassetto, nonché la sulla home page dei siti internet della Philip Morris, con modalità di collocazione e grafiche che diano il giusto e proporzionato risalto. Inoltre, poiché la convocazione della controparte può pregiudicare l attuazione della misura cautelare, si chiede al Giudice Designato di 16

17 autorizzare le predette misure cautelari con decreto inaudita altera parte ai sensi dell art. 669 sexies, 2 comma, c.p.c., con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura. Ai sensi dell art. 9, comma 5, della Legge n. 488 e successive modificazioni si dichiara che il valore della procedura è indeterminabile. Si producono in copia i seguenti documenti: 1) Visura camerale Yesmoke Tobacco spa 2) Registrazione marchio YESMOKE 3) Pacchetto sigarette YESMOKE 4) Pacchetti sigarette DIANA 5) e 5 bis) Registrazioni marchio DIANA CARATTERE ITALIANO e figura 6) Elenco depositi Logista Italia spa 7) Lettera raccomandata del da avv. Roberto a Philip Morris 8) Fax da avv.to Roberto a avv. Di Bella 9) Lettera raccomandata del da avv. Ghirardelli a Philip Morris Con osservanza. Milano, 19 aprile

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