F. a. b. i. Segreteria Provinciale di Mantova Telefono Fax

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1 Convenzione Nazionale A s s i c u r a t i v a con Biverbroker S. r. l. C o n T U T E L A L E G A L E F. a. b. i. Segreteria Provinciale di Mantova Telefono Fax sab.mn@fabi.it

2 Federazione Autonoma Bancari Italiani - Segreteria Provinciale di Mantova - Convenzione Nazionale Assicurativa F A B I - Biverbroker S r l Milano con A O N S. p. a. Il valore aggiunto dell essere iscritto alla F. A. B. I. Una permanente assistenza, consulenza e tutela integrata nel tema della Responsabilità Civile Professionale nell ambito del lavoro bancario con le seguenti caratteristiche: A t t i v a z i o n e : segui le istruzioni indicate alla pagina numero 3 C o n d i z i o n i : massimali e premi descritti nel modulo di adesione pagina 7 S c a d e n z a : f i s s a al D u r a t a : 3 m e s i T u t e l a L e g a l e: vedi le indicazioni nelle condizioni di polizza a pagina 6 M O D A L I T À D I D E N U N C I A S I N I S T R O: - in caso di sinistro contattare la F. A. B. I. entro 3 giorni - leggere attentamente le norme di legge della responsabilità civile verso terzi a pagina 4 - in collaborazione con la F. A.B. I. si produrranno i documenti descritti a pagina 10 e 11 - La F. A. B. I. ti seguirà nell intero percorso assicurativo - contrattuale - sindacale - La F. A.B. I. verificherà L interpretazione Aziendale in riferimento alle norme vigenti del CCNL in tema di Responsabilità Civile a seguito di Colpa lieve e Colpa grave Chiama sempre la F. a. b. i. per segnalare errori che possano dar corso ad eventuali sinistri in tema di Responsabilità Professionale causata i n v o l o n t a r i a m e n t e 2

3 I s t r u z i o n i a t t i v a z i o n e Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Plus 3 M e s i Per gestire nel modo migliore le polizze Responsabilità Civile Patrimoniale serve anche la tua gentile collaborazione. Segui attentamente le indicazioni per l attivazione della copertura assicurativa: 1 - Compila e scegli il massimale di copertura assicurativa nella scheda di adesione a pagina Esegui il bonifico dell importo relativo al premio rispetto al massimale scelto a : Biverbroker srl Milano (codice IBAN : è indicato nella scheda di adesione a pag. 7 ) 3 -Causale: adesione polizza Responsabilità Civile Professionale anno 2015 Fotocopia: - il modulo di adesione - il bonifico - e tutte le tre pagine compilate Invia per posta interna le fotocopie in busta all attenzione del tuo referente sindacale Signor. presso la Banca....Filiale di.... numero. Solo per estrema necessità trasmetti il tutto alla F. A. B. I. per fax Contatta in questo caso la FABI per verificare la corretta ricezione tramite Fax. Tieni la brochure di POLIZZA unitamente all originale del bonifico presso il tuo ufficio. Per informazioni e chiarimenti : telefono Fax

4 Federazione Autonoma Bancari Italiani Segreteria Provinciale Mantova Le Norme di legge sulla Responsabilità Civile Verso Terzi L e g g e r e c o n a t t e n z i o n e L art. 5 della Legge n.190 del 13 Maggio 1985 i m p o n e al datore di lavoro di assicurare contro le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi ( compreso l Istituto di appartenenza ) i propri dipendenti in relazione all espletamento ed all adempimento delle mansioni lavorative. L inadempimento assicurativo obbliga il datore di lavoro a r i s a r c i r e il d a n n o impedendone l azione di regresso verso il lavoratore ad esclusione del solo caso di dolo. La disposizione di legge è immediatamente precettiva, non facendo rinvio ad altra fonte per la sua attuazione. Il CCNL ABI e BCC vigente va a specificare con richiamo alla norma sopraccitata in materia di responsabilità civile verso terzi, affermando: le Aziende terranno a proprio carico l onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguenti allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo. Le polizze assicurative del tipo RC professionale, in ragione della previsione di legge e di contratto collettivo di lavoro, operano solo in caso di colpa grave in quanto il dipendente non risponde per la colpa lieve: ciò significa che il danno patrimoniale (per colpa lieve) deve essere assunto a carico dall Azienda in linea con quanto regolamentato dall articolo 5 della Legge 190/85. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la F. A. B. I. ritiene utile indicare ai colleghi di attuare sempre il seguente comportamento: 1. In caso di errore, con conseguente perdita patrimoniale, avvisare e relazionare sempre la F a b i. 2. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale anche con il supporto del sindacato. 3. In difetto solo il giudice, valutando anche il principio giuridico della diligenza dovuta nell adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa confermando la colpa grave o la colpa lieve a carico del lavoratore inoltre lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare proprio in tema di consistenza della colpa la prevalenza della norma di legge (190) rispetto a quelle contrattuali del CCNL. 4. Illegittime sono le richieste immediate di rifusione avanzate dagli Istituti Bancari senza aver prima consentito l iter di difesa e/o di giustificazione scritta da parte del dipendente. 5. Qualsiasi contestazione da parte dell Azienda deve essere circostanziata e formulata per iscritto. 6. Il lavoratore NON deve rendersi disponibile al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l intero percorso nei modi, nei fatti, negli eventi che hanno caratterizzato il sinistro, diffidando nel contempo l Azienda dal disporre unilateralmente addebiti di eventuali danni sul proprio conto corrente personale. 7. il lavoratore NON deve risarcire di propria iniziativa il terzo o l azienda di appartenenza prima di aver interessato il proprio sindacato. 8. La Legge Fornero ha ulteriormente aggravato le responsabilità del lavoratore, andando ad impattare anche sulle norme per il licenziamento. Si rende pertanto obbligatorio per il dipendente bancario svolgere SEMPRE le proprie mansioni esclusivamente attenendosi alle normative e alle disposizioni aziendali interne EVITANDO iniziative individuali non previste o non autorizzate. Queste precisazioni sono indispensabili per offrire una tutela sindacale ampia completa e chiara, evitando così che i lavoratori, a causa d incertezza o di timori reverenziali nei confronti dei propri superiori, si prestino a soluzioni personalizzate non consone e quindi difficilmente gestibili. La F. a. b. i. propone a maggior tutela una polizza assicurativa specifica denominata R. C. P r o f e s s i o n a l e a salvaguardia in caso di sinistro sulle perdite patrimoniali causate involontariamente laddove ne siano confermati i presupposti nell ambito delle proprie mansioni lavorative. Per ogni problema non restare solo: chiama la F.A.B.I

5 Estratto delle Condizioni Contrattuali pag. 5 6 Copertura assicurativa per 3 mesi Convenzione Nazionale F. A. B. I. con Biverbroker Srl A S S I C U R A T I Impiegati Quadri Direttivi e Dirigenti iscritti alla F. A.B. I. del settore creditizio. O G G E T T O DELL ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di Contratto Nazionale a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Istituto di appartenenza, in relazione all espletamento ed all adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti. L assicurazione opera anche nel caso in cui l Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente. A titolo esemplificativo la garanzia comprende: Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti. Danni cagionati a terzi dall assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento. La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall assicurato nell espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. La polizza comprende anche l operatività svolta nei settori E S T E R O - T I T O L I e ATTIVITA ASSICURATIVA a pag. 6 I N I Z I O E T E R M I N E D E L L A G A R A N Z I A L assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi in essere Non oltre 5 anni prima dell adesione del dipendente assicurato. L Assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione della polizza purchè l evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa. F R A N C H I G I E E S C O P E R T I Su tutti i sinistri scoperto del 10% con franchigia minima di 125,00 per sinistro e con massimo di Euro 2.500,00 T U T E L A L E G A L E A pagina 6 vedi le note sulla copertura assicurativa inerente le spese legali A T T I V A Z I O N E S I N I S T R I La pratica di sinistro deve essere formalizzata contattando obbligatoriamente la F. A. B. I. di Mantova N O R M E di L E G G E sulla R E S P O N S A B I L I T A C I V I L E Leggi a pag. 4 le disposizioni di Legge vigenti in tema sulle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi. Seguono le condizioni contrattuali nei settori TITOLI - ESTERO attività ASSICURATIVA 5

6 Convenzione Nazionale con Biverbroker S. r. l. con A O N S. p. a. continua l estratto delle condizioni contrattuali nei settori: La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto nazionale a fronte delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi anche nell operatività nei settori estero titoli e attività assicurativa. A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore E S T E R O comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività: Pagamenti sull Estero - Crediti Documentari - Anticipi Export - Finanziamenti a breve termine Operazioni in merci - Liquidazione conti attesa - Anticipi Import - Operazioni in cambi Divisa - Sconti Import / Export - Garanzie Import A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore T I T O L I comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività: - Compravendita titoli azionari - Acquisto/vendite Fondi comuni d investimento Gestione patrimoni mobiliari - A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, nel settore a t t i v i t à A S S I C U R A T I V A la garanzia comprende le mansioni svolte dal dipendente di un istituto di credito nella responsabilità della vendita dei prodotti legati al comparto assicurativo in conformità al nuovo testo sulle Assicurazioni di cui D. l g s 209/2005, regolamento numero 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche e/o integrazioni. Sono esclusi i contratti assicurativi relativi a coperture a favore dell Istituto di Credito, Enti o Aziende similari, Casse interne/esterne di previdenza o di assistenza. A t t e n z i o n e : Leggi a pagina 4 le norme di legge sulla Responsabilità Civile verso Terzi. T U T E L A L E G A L E La copertura assicurativa è comprensiva delle eventuali spese legali della difesa in giudizio offerta dalla compagnia per un massimale pari ad un quarto di quello della polizza di riferimento. La compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall assicurato nell espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. Attenzione: è indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento di Polizza si attiva esclusivamente laddove il Lavoratore sia chiamato in giudizio dalla Banca; è conseguentemente indispensabile che l iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il presunto danno patrimoniale - involontariamente provocato - imputatogli dall Azienda riservandosi la successiva denuncia dello stesso all Assicurazione ma resista alle richieste del Datore di lavoro coinvolgendo immediatamente il Sindacato nel contenzioso che lo riguarda. Vedi la scheda a pagina 7 con le diverse opzioni ed i rispettivi premi e massimali 6

7 Copertura Assicurativa per 3 mesi Polizza Responsabilità Civile Professionale Plus Dipendenti SETTORE del CREDITO con attività assicurativa Il sottoscritto Nato il Residente in Prov. c. a. p. Via/piazza n. C.F. Recapito telefonico Dipendente della Banca Filiale di Con la qualifica di Polizza R. C. Patrimoniale - Bancari - con la seguente copertura assicurativa: Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 7,50 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 21,50 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 26,50 Massimale : ,00/ ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 36,00 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 51,00 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 61,00 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 72,00 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 75,00 Massimale : ,00 / ,00 per sinistro / periodo assicurato Premio 90,00 Franchigia: 10% con un minimo di Euro 125,00 per sinistro con un massimo di EURO 2.500,00 Attivazione: eseguire bonifico bancario con codice ( IBAN: IT25A ) intestato a BIVERBROKER S. R. L. presso la Banca Popolare di Milano Ag. MI/3 Decorrenza : dal al Data Firma per adesione..... Autorizzazione al trattamento dei dati Ricevuta l informativa sull utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per la sottoscrizione delle polizze. Consento anche che i dati riguardanti l iscrizione sindacale, siano comunicati alla società dal Sindacato Fabi di Mantova delegato a tale scopo e da questi trattati nella misura necessaria all adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai contratti o dalle convenzioni. Data Firma (leggibile) Pagina 7

8 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 R E G O L A M E N T O I V A S S e x I S V A P 5/2006 S E Z I O N E A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS ex ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 1- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento IVASS ex ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 2 - prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; 3 - sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 4 - informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacitàdi individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; 5 - consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 6 - possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: a assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; c denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. S E Z I O N E B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che cotiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni qenerali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sui Brokers che intermediano il contratto Sede Legale ed operativa Biverbroker Sede Legale ed operativa AON Via Carducci Milano Via A. Ponti 8/ Milano Tel Fax Milano E.mail preventivi.fabi@biverbroker.it Tel Fax Cicchitti Marcello numero e data di iscrizione Parisi Andrea Alessandro numero e data di nel RUI (Registro Unico degli intermediari iscrizione nel RUI (Registro Unico degli inter assicurativi), con l indicazione della relativa mediari assicurativi), con l indicazione della sezione e della veste in cui il soggetto opera; relativa sezione e della veste in cui il soggetto numero iscrizione B data iscrizione opera; numero iscrizione B data 19/02/2007 iscritto alla sezione B il soggetto iscrizione 12/03/2007 iscritto alla sezione B - Opera quale Amministatore Delegato di Biverbroker Srl Il soggetto opera quale amministratore delegato di Iscritta nella sezione B - al numero B alla AON Spa iscritta nella sezione B al numero Data 19/02/2007 B denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti..; 2 i dati identificativi e di iscrizione degli Intermediari, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS ex ISVAP : Autorità competente alla vigilanza: IVASS ex ISVAP Via del Quirinale, ROMA. PARTE I - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 2.1 Informazioni generali Si precisa che: a) I Brokers sopra riportati NON DETENGONO nessuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione; 8

9 b) NESSUNA Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o i Brokers indicati; c) con riguardo al contratto proposto dai Brokers dichiarano di: > essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con i quali i Brokers hanno o potrebbero avere rapporti di affari. 2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall IVASS ex ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell assicurazione obbligatoria veicoli e natanti). Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall Impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest ultima al brokers, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio. Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente.. pari al.. % del premio imponibile. PARTE II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente - Si precisa che: a) ai sensi dell art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; c) il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la CONSAP, Via Yser n Roma (tel: ), per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dell intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punti: sempre il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all autorità giudiziaria, di proporre reclamo all IVASS ex ISVAP; d) presenza o meno di un accordo per incassare i premi tra Biverbroker e l'impresa di cui si intermedia il contratto (la denominazione sociale della Compagnia è.. - ;si evidenziano le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private. Ragione Sociale Numero di iscrizione al RUI Data di iscrizione al RUI BIVERBROKER SRL B AON S P A B In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell art. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS ex ISVAP. La copertura è pertanto subordinata all assolvimento degli obblighi assunti dal brokers nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori purchè quest ultimo abbia ricevuto autorizzazione all incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 C.A.P. E 55 Reg. IVASS ex ISVAP. In caso di sussistenza dell accordo con l impresa o con l agenzia, ratificato dall impresa in corso di validità che autorizza l intermediario ad incassare i premi. Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell art. 118 del d. lgs 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In caso di mancanza dell accordo con l impresa o di sussistenza dell accordo con l agenzia NON ratificato dall impresa in corso di validità che autorizza l intermediario ad incassare i premi. Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso l effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall impresa. Cognome e nome del Contraente/Assicurato..data di nascita. Comune di nascita..prov. di nascita Cod. Fiscale Residenza Indirizzo Cap...Prov.. Impresa di Assicurazione Accordo con autorizzazione di incasso SI X Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai Collaboratori) SI. Agenzia Accordo con autorizzazione di incasso SI X Ratifica dell impresa SI NO Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori) SI NO e) Collaborazione con altro Brokers (da inserire ove necessario) Si informa il cliente che l intermediazione di questo contratto è effettuata da: Ragione Sociale Biverbroker Srl N. Iscrizione RUI B data iscrizione RUI 19/02/2007 Ragione Sociale AON SPA N. iscrizione RUI B data iscrizione RUI 12/03/2007 In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell art. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS ex ISVAP. La copertura è pertanto subordinata all assolvimento degli obblighi assunti dal brokers nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purchè quest ultimo abbia ricevuto autorizzazione all incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 C.A.P. E 55 Reg. IVASS ex ISVAP. 9

10 B I V E R B R O K E R c o n A O N Cognome e Nome del Contraente:..... Data Nascita:.. Comune nascita:. Provincia nascita: Codice fiscale: Partita IVA:..Residenza o Sede legale.. Indirizzo:... Località...Cap. Provincia Dichiara: - di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi; - di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni ai fini dell adeguatezza della proposta assicurativa formulatami; pertanto esprimo una proposta irrevocabile volta ad ottenere l emissione della polizza conforme alle esigenze ed ai bisogni espressi nella Scheda di adesione/questionario ; - di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; - di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato. - In ottemperanza all art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS ex ISVAP n. 5 del , di aver ricevuto il modello Unico Sezioni A e B - In caso di contratto RCA, in ottemperanza all art. 9 comma 4 del Regolamento IVASS ex ISVAP 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sul livello provvisionale percepito dall Impresa di Assicurazione o dall Agenzia dell Impresa di Assicurazione con cui Biverbroker & AON hanno rapporti di affari nel ramo RCA, così come viene indicato al punto 2.2 della Sezione B Lì,, Letto, confermato e sottoscritto INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO AI SENSI DEL D.LGS N 196 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Tutela dei dati personali Ai sensi del D.LGS N 196, recante disposizioni relative alla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali", BIVERBROKER con AON, in qualità di "Titolare" del trattamento, informa l'utente che i dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti contestualmente (a) alla richiesta di informazioni in merito ai servizi offerti da tale impresa (b) al momento della navigazione sul Sito attraverso i c.d. "log" di sistema, verranno trattati per gli scopi di seguito indicati: 1) finalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle richieste formulate, di volta in volta, dall'utente attraverso ilsito o a mezzo od altro strumento di comunicazione; 2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; 3) finalità funzionali all'attività svolta da BIVERBROKER con AON quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, eseguita direttamente ovvero tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; invio di newsletter e materiale promozionale avente ad oggetto i servizi offerti dalle Società appartenenti a BIVERBROKER con AON; ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche. In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità in questione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento potrà essere svolto per conto di BIVERBROKER con AON, con le medesime modalità e criteri poc'anzi menzionati, da terzi che forniscono servizi di elaborazione dei dati o svolgono attività complementari o necessarie all'esecuzione dei servizi e delle operazioni richieste dall'utente. Inoltre, qualora ciò sia necessario al fine del soddisfacimento delle richieste dell'utente, i dati dello stesso potranno essere comunicati ai dipendenti delle Società appartenenti a BIVERBROKER con AON, ad altri uffici di tale impresa o a società, anche straniere, controllate, collegate, consociate alla stessa. I dati verranno custoditi all interno della UE, su server di proprietà delle Società appartenenti a BIVERBROKER con AON o di altre società, controllate, collegate, consociate alla stessa o di terzi fornitori. Con riferimento alle finalità sopra indicate, BIVERBROKER con AON informano che il conferimento dei dati è facoltativo per i trattamenti non funzionali all'attività della società mentre è obbligatorio per le finalità sub 1) e 2) con la conseguenza che, in queste ultime ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento determinerà l'impossibilità per BIVERBROKER con AON di soddisfare le richieste degli utenti. In considerazione di quanto sopra, con riferimenti ai trattamenti di cui al precedente numero 3), le Società appartenenti a BIVERBROKERcon AON richiederanno di volta in volta all utente, tramite apposite maschere collocate sul Sito, di prestare il consenso all'esecuzione di tale tipo di trattamento. BIVERBROKER con AON informano, infine, che il D.LGS N 196, conferisce agli utenti che forniscono i propri dati personali specifici diritti. In particolare, l'utente può ottenere dal titolare o dall'eventuale responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se sussiste interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per qualunque comunicazione relativa al trattamento dei dati svolto dalle Società appartenenti a BIVERBROKER con AON, l interessato può rivolgersi ai seguenti indirizzi: edvige.patrizia.barizza@aon.it e infocomm@biverbroker.it Al fine di venire a conoscenza di variazioni o modifiche nelle policies relative alla privacy seguite da BIVERBROKER con AON, dovute, in via principale, a mutamenti normativi, è opportuno che l utente consulti costantemente il presente documento. B I V E R B R O K E R c o n A O N S P A Lì,, Letto, confermato e sottoscritto 10

11 Procedura di denuncia Sinistro P O L I Z Z A R. C. Professionale Leggi le norme di legge sulla responsabilità civile verso terzi a pag. 4 Verifica obbligatoria sindacale/aziendale a cura della F a b i della richiesta di rifusione imputata al dipendente dal datore di lavoro e definita in COLPA GRAVE. Valutazione ed eventuale facoltà ad impugnare la decisione aziendale sulla colpa grave tramite intervento giudiziario che potrà sentenziare sul livello di colpa oltre a misurare la prevalenza della legge 190 rispetto a quello contrattuale del CCNL. Con l assistenza della F a b i si provvede a: Invio RACCOMANDATA (anticipata via fax al n. 02/ ) entro tre giorni dall evento o dal giorno in cui si è venuti a conoscenza od è stata materialmente ricevuta la notifica di responsabilità; Eventuali altri documenti/lettere ricevute successivamente da parte di terzi o dall Istituto, vanno spediti entro tre giorni dal ricevimento, con una lettera accompagnatoria (non è necessaria la raccomandata) sulla quale riportare le osservazioni di merito e la conferma o meno della versione dei fatti che hanno determinato il sinistro; Allegare: - copia della polizza di Responsabilità Civile dell Istituto di appartenenza; copia della propria polizza di Responsabilità Civile Professionale; Spett. le Biverbroker Srl con A O N S. p. a. Il sottoscritto.residente a.... Via... dipendente della Banca..... Filiale di - e/o Ufficio con mansione di.... Telefono.. iscritto al Sindacato FABI di.. D i c h i a r o di NON avere in corso altre polizze assicurative per il medesimo rischio Vi informo che il responsabile/capo del personale dell Istituto è il Sig.. giorno mese anno. Firma.. Presenta la seguente denuncia di sinistro con i seguenti allegati: ( documentazione da predisporre sempre con l assistenza della F. a. b. i.) Dichiarazione su carta intestata della F a b i che certifica l iscrizione al sindacato; Lettera/e di richiesta risarcimento danni e/o di rifusione da parte dell Azienda di appartenenza e/o di terzi. Copia della Polizza assicurativa e copia del bonifico di attivazione. Denuncia del suddetto modulo debitamente compilato. Denuncia circostanziata dettagliata dell evento e il relativo importo del danno L indicazione del responsabile diretto dell Ufficio di appartenenza e l elenco di eventuali persone coinvolte Le procedure operative in essere Eventuali altri documenti: 11

12 N o t a B e n e: - La parziale inosservanza delle suddette norme; - La parziale compilazione della denuncia; - Il mancato invio della polizze assicurative richieste - Il mancato coinvolgimento della F. A. B. I. Comporterà il prolungamento dell istruttoria della pratica In sintesi si raccomanda 1. Esame completo dei fatti, relativa legittimità delle richieste aziendali, intervento sindacale aziendale della F. a. b. i. e successivi sviluppi giudiziari in ambito di colpa grave lieve nell ambito del CCNL in misura della legge Denuncia da predisporre da parte del bancario/assicurato in collaborazione con la F. a. b. i. da inviare a BIVERBROKER SRL A O N S P A entro massimo n. 3 giorni (pena non risarcibilità del danno da parte degli Assicuratori rif. art C.C.) dall'evento sinistro o dal giorno in cui lo stesso bancario/assicurato ne è venuto a conoscenza o ha ricevuto la notifica di responsabilità; 3. descrizione circostanziata e dettagliata dell Assicurato in collaborazione con la F. a. b. i. dei fatti e degli eventi che ha originato il sinistro. ora, giorno, mese e anno elenco delle attività svolte che hanno portato al sinistro ufficio/luogo nel quale si è svolta l'attività elenco delle persone/colleghi coinvolti o che hanno partecipato all'attività nominativo della persona responsabile dell'ufficio l elenco dei danni materiali/economici con l'indicazione approssimativa di un loro importo complessivo, indicando (ove esistente o conosciuta) nome compagnia e numero polizza, di altra analoga copertura assicurativa. In caso di inesistenza di altra copertura assicurativa il bancario/ Assicurato deve predisporre dichiarazione firmata di non avere in essere altra polizza per il medesimo rischio. nominativo del responsabile/capo del personale dell'istituto di appartenenza ogni documento pervenuto tramite corrispondenza con L Azienda o il Terzo deve essere sempre inviato dall Assicurato in collaborazione con la F. a. b. i. alla Compagnia Assicuratrice con le proprie osservazione in merito sia a conferma o meno dei fatti che hanno determinato il sinistro. A t t e n z i o n e : Tutto l iter del sinistro deve essere gestito sempre in collaborazione con la F. a. b. i. F. A. B. I. Mantova - Telefono Fax

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