MESSAGGIO MUNICIPALE No. 90

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1 MESSAGGIO MUNICIPALE No. 90 RIGUARDANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signori Consiglieri, vi chiediamo, con il presente messaggio, di volervi pronunciare sulla sottoscrizione della convenzione per la fornitura di prestazioni per l'assistenza e la cura a domicilio con la Regione Tre Valli. Istoriato Sin dal 1988 la Regione Tre Valli si occupa della gestione del Servizio d aiuto domiciliare ed infermieristico (attuale SAD). L entrata in funzione del Servizio è avvenuta gradualmente, in una prima fase (progetto pilota) per i Comuni dell Alta e Media Leventina ed il Comune di Personico (non appartenenti al Consorzio di Bellinzona e Valli) ed in un secondo tempo con l aggregazione degli altri Comuni della Regione che in buona parte hanno dovuto uscire dal Consorzio citato per aderire al Servizio della Regione. Praticamente dalla metà del 1991 tutti i Comuni della Regione avevano aderito alla nuova struttura e solo i Comuni di Gnosca, Moleno e Preonzo sono rimasti aggregati al Bellinzonese. Situazione che per questi tre Comuni è riconfermata pure dall attuale pianificazione. Nel tempo l attività del Servizio della Regione si è andata sempre più consolidando sino alla storia più recente con il riconoscimento del 1997 da parte dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dell organizzazione regionale, che ha così potuto beneficiare degli importanti aiuti previsti dall art. 101 bis della Legge sull assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS). Attualmente il SAD della Regione beneficia di tale contributo. Introduzione: la nuova Legge cantonale sull'assistenza e cura a domicilio Lo scorso 3 febbraio il Consiglio di Stato ha decretato la parziale entrata in vigore della Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD), adottata il 16 dicembre 1997 dal Gran Consiglio quale controprogetto all'iniziativa popolare generica del 28 gennaio 1991 per il promovimento delle cure extraospedaliere e dei servizi a domicilio. Il 1 gennaio del 2000 la nuova legge entrerà in vigore.

2 La legge ha lo scopo di consentire ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere assistenza e cura a domicilio in modo razionale e coordinato (art. 1). Essa definisce la cerchia dei beneficiari (art. 2) le prestazioni principali e di supporto (art. 3 e 4) nonché i fornitori. Le prestazioni principali, indicate all'art. 3 della legge, saranno dispensate dai Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD). Vi saranno inoltre dei servizi d'appoggio, che offriranno le prestazioni di supporto e i volontari, il cui operato viene riconosciuto dalla legge (art. 6). Per quanto riguarda le caratteristiche e l'organizzazione dei servizio, il territorio cantonale sarà suddiviso in comprensori, in ognuno dei quali sarà riconosciuto un solo SACD. Per la gestione di tali servizi la legge ammette tre forme di organizzazione (art.10): l'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS; la convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni; il consorzio dei Comuni. La possibilità di scelta è tuttavia solo teorica. In effetti i sussidi di cui all'art. 101 bis LAVS (alle spese di personale e di organizzazione) saranno versati solo alle organizzazioni formalmente di diritto privato. Delle tre possibili forme sopra menzionate solo quella dell'associazione soddisfa quest'esigenza. I SACD, che per essere riconosciuti dal Cantone dovranno offrire almeno le prestazioni dell'art. 3 della legge e soddisfare i requisiti particolari di cui all'art. 11, saranno dotati di un responsabile qualificato (art. 18) e il rapporto di impiego dei loro dipendenti sarà retto dal diritto privato (art. 17). Essi saranno tenuti a suddividere il loro comprensorio in zone di intervento, tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell'ubicazione di infrastrutture sanitarie (art. 19). Ogni zona d'intervento avrà un'unità operativa, composta almeno da un infermiere, da un aiuto familiare e da un ausiliario dell'assistenza a domicilio (art. 20). Il ruolo dei Comuni La legge, oltre che a renderli partecipi all'elaborazione della pianificazione dell'assistenza e cura a domicilio e alla decisione sulla forma istituzionale dei SACD, attribuisce ai Comuni la facoltà di organizzare servizi e programmi specifici, supplementari o sperimentali. Essa ne dispone inoltre la partecipazione al finanziamento dei SACD e dei servizi d'appoggio (art. 8). L'aspetto finanziario riveste, per i Comuni, grande importanza. Il sussidiamento delle spese di esercizio dei SACD avverrà con l'assunzione del loro disavanzo da parte del Cantone e dei Comuni (art. 33). Questi ultimi dovranno assumersi i 4/5 dei disavanzi di tutti i SACD, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito di imposta cantonale. Il Cantone si assumerà 1/5 del disavanzo dei SACD al beneficio del sussidio federale di cui l'art. 101 bis LAVS (art. 35); quello per altri programmi supplementari e/o specifici sarà a carico dei Comuni che ne beneficiano (art. 36). La copertura del disavanzo dei servizi d'appoggio avverrà secondo le medesime regole (art. 37 e 38). L'onere a carico dei Comuni per l'assistenza e le cure a domicilio, oggi costituito dalle quote di partecipazione ai Consorzi profilattico materno e aiuto domiciliare nonché da eventuali contributi volontari ad associazioni che lavorano in quel settore, aumenterà. MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 90 NUOVA CONVENZIONE SPITEX - PAG. 2

3 A contare dal 1 gennaio 2000 i Comuni assumeranno anche, nella misura dei 4/5, il disavanzo complessivo delle case per anziani riconosciute dal Cantone. Essi saranno tuttavia sgravati dall'onere di partecipazione alla copertura del disavanzo dell'ente Ospedaliero Cantonale. Secondo i calcoli eseguiti dal Dipartimento delle opere sociali, sulla base dei dati dei consuntivi 1996, ne risulterebbe un minor onere a carico dei Comuni di circa 27 milioni di franchi. Secondo una previsione per l'anno 2000 il minor onere dovrebbe essere ancora superiore. Queste cifre devono essere assunte con estrema prudenza, in quanto i costi dei SACD e dei servizi d'appoggio sono difficilmente quantificabili. E' chiaro che dovrà essere posta grande attenzione alla gestione di questi servizi, che occorrerà improntare in base a criteri di razionalità, efficienza e efficacia. Da quanto precede emerge chiaramente come i Comuni, pur senza averne l'obbligo, hanno un forte interesse ad essere attori e protagonisti nella conduzione delle strutture che assumeranno la gestione dei SACD. Per questi motivi la Regione Tre Valli, in base all importante esperienza acquisita e nella convinzione di poter continuare ad assicurare un servizio di qualità per i Comuni del suo comprensorio, aveva a suo tempo interpellato gli stessi sulla futura forma organizzativa da attribuire al Servizio. L ente gestore: la Regione Tre Valli La riflessione di fondo per il comprensorio delle Tre Valli si è sviluppata attorno al nuovo assetto organizzativo e più precisamente sulla necessità di costituire un nuovo ente preposto unicamente a tale funzione come si stava facendo in altre zone del Cantone oppure sull opportunità di continuare l attività in seno alla Regione. Per il nostro comprensorio comunque la situazione era abbastanza chiara e la continuità è risultata la giusta soluzione. A sostegno di questa scelta vi era da un lato il riconoscimento a livello federale dell attuale organizzazione quale ente di diritto privato e l attribuzione dei sussidi erogati in base all art. 101 bis LAVS e dall altro la posizione dell Ufficio federale. Quest ultimo infatti, con lettera 9 dicembre 1998 segnalava all'indirizzo del Dipartimento delle opere sociali in primo luogo come Specialmente nelle regioni rurali (p. es. Tre Valli) esistono associazioni promosse dall UFFE (ex UFIAML) che svolgono diversi compiti per la regione. Potrebbe essere utile per le sinergie, se questi enti costituissero pure l ente gestore nell ambito Spitex. In secondo luogo ha riconosciuto il maggior ruolo ai Comuni nelle nuove organizzazioni. I Comuni infatti verseranno importanti contributi alle organizzazioni Spitex. Siamo quindi d accordo che possano rappresentare la maggioranza nei comitati degli enti gestori. E comunque importante che le istituzioni private siano adeguatamente rappresentate (ad esempio un terzo dei seggi). Questo principio dovrà essere applicato anche ad eventuali commissioni. Proprio per questo aspetto e sempre riferendosi alla RTV ha indicato come in tal caso per il settore Spitex si dovrebbe istituire ad esempio una commissione tecnica nella quale le istituzioni private sono adeguatamente rappresentate. MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 90 NUOVA CONVENZIONE SPITEX - PAG. 3

4 L adesione infine delle strutture private alla proposta di continuità attraverso gli organismi regionali, la costituzione di un'apposita commissione operativa e l attuazione della necessaria revisione statutaria completano il quadro del prospettato riassetto. La verifica promossa dalla Regione Tre Valli presso i Comuni del comprensorio interessato sulle scelte organizzative ha dato risultati inequivocabili. Dei 44 Comuni interessati in effetti 37 si sono espressi per la continuità ed hanno confermato la volontà di organizzazione attraverso la Regione il futuro Servizio (gli altri 7 non hanno risposto). Il riconoscimento definitivo da parte dello Stato avverrà con la stipulazione della convenzione con l Associazione da parte della maggioranza dei Comuni del comprensorio (art. 11 cpv. 1 lett. d) della legge sull assistenza e cura a domicilio. La nuova convenzione L'art. 11 cpv. 1 della Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997, elenca i requisiti per il riconoscimento effettivo dei SACD ed alla lettera d) specifica come per essere riconosciuto il SACD debba avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio. L'art. 8 della LACD inoltre impone ai Comuni di garantire l'offerta di prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi di appoggio. Per questo la stragrande maggioranza dei Comuni del nostro comprensorio hanno espresso la volontà di assicurare la continuità della gestione per il tramite della Regione. Questa Associazione deve ora comunque ottenere un chiaro mandato di prestazione da parte dei Comuni che viene formalizzato dalla convenzione oggetto del presente messaggio. Sostanzialmente la nuova convenzione è molto semplificata rispetto a quella attualmente in vigore nel nostro comprensorio e, come risulta per altre convenzioni simili, molti aspetti risultano oggi superflui. Il Dipartimento delle opere sociali indica in effetti come: - il controllo dei Comuni sulla gestione -e in particolare sulle spese- dell associazione è oggi dato dal fatto che nelle associazioni che gestiscono i SACD, i Comuni rappresentano la maggioranza. La situazione é quindi radicalmente cambiata rispetto a quella vigente al momento della stesura del rapporto commissionale (quando ancora si pensava che i privati dovessero avere la maggioranza in seno all associazione al fine di poter accedere ai sussidi federali); - sono pure superflui, poiché disciplinati direttamente dalla LACD, gli accordi relativi alla ripartizione del disavanzo dell associazione tra i comuni. La convenzione risulta quindi il documento che attesta che il Comune affida alla Regione il mandato di fornire le prestazioni di assistenza e cura a domicilio. Per il nostro comprensorio, le normative ancorate nella nuova Legge sull assistenza e cura a domicilio rendono inoltre superfluo il dettaglio del Regolamento operativo attualmente parte integrante della convenzione. Oltre al richiamo della Legge cantonale viene indicato essenzialmente il modo di copertura delle spese di gestione. La nuova convenzione, essendo la Regione già l attuale gestore del Servizio, richiama tale funzione e prevede quale disposizione finale l abrogazione dei disposti in vigore. MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 90 NUOVA CONVENZIONE SPITEX - PAG. 4

5 Commento ai singoli articoli della Convenzione Dopo il richiamo introduttivo alla legge ed all attuale sistema organizzativo, ai singoli punti si evidenzia che: Il punto 1 si riallaccia ai disposti degli artt. 8 e 11 della LACD e praticamente affida alla Regione il compito di assicurare le prestazioni di assistenza e cura a domicilio. Il punto 2 specifica il campo di azione dell'associazione nel senso di garantire la fornitura di tutte le prestazioni previste dalla pianificazione cantonale ovviamente nei limiti dettati dai preventivi che sono approvati dall'assemblea dell'associazione -in cui i Comuni sono in maggioranza- oltre che dal Cantone. Il punto 3 elenca in ordine di priorità i mezzi finanziari che vanno a copertura delle spese: la fatturazione per le prestazioni fornite (all'utenza e alle assicurazioni), le prestazioni particolari previste dalle leggi AVS, AI e dalle Prestazioni complementari, i sussidi cantonali, le donazioni e i legati. Solo dopo aver fatto capo a tutte le risorse sopra elencate, l'eventuale disavanzo verrà computato ai Comuni secondo le indicazioni della LACD. Il calcolo del deficit a carico dei Comuni per il 2000 è stato a suo tempo indicato dal Dipartimento. Il punto 4 regola gli eventuali investimenti che in parte possono essere sussidiati (fino al 70%) dal Cantone secondo l'art. 32 della LACD. L'importo restante va coperto con un prestito attivando l'investimento per poi essere ammortizzato tramite la gestione corrente. Il punto 5 fissa l'obbligo di informare i singoli Comuni da parte dell'associazione sia per quel che concerne gli aspetti finanziari che sulle attività e obbiettivi. L'Associazione dovrà anche presentare una valutazione dei risultati ciò che introduce il concetto del controlling. Il punto 6 permette ai Comuni di esigere, per progetti specifici che ad esempio vanno oltre quanto prescritto come minimo di prestazioni dalla pianificazione cantonale, la stipulazione di convenzioni particolari. Ciò permette di evitare un estensione delle prestazioni e quindi dei relativi costi a carico degli enti locali senza che vengano interpellati i singoli Comuni. Il punto 7 fissa la validità della convenzione che è illimitata ma può essere disdetta per la prima volta 6 mesi prima della fine dell'anno Dopo tale termine, la convenzione rimane in vigore salvo disdetta da parte di uno dei contraenti. Va ricordato che la LACD prevede la soppressione del mandato all'associazione solo qualora la metà più uno dei Comuni del Comprensorio abbia disdetto la convenzione (art 11 cpv 2). Il punto 8 abroga la convenzione e il regolamento attualmente in vigore nel nostro comprensorio. I tempi di attuazione I tempi di attuazione sono estremamente stretti. Come detto la nuova legge sarà interamente in vigore il 1 gennaio A quel momento il SACD dovrà essere operativo MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 90 NUOVA CONVENZIONE SPITEX - PAG. 5

6 a tutti i livelli. Per la nostra Regione, l opzione della continuità facendo capo alla struttura attuale facilita questa introduzione. Per le ragioni esposte invitiamo il legislativo a voler risolvere: 1. è approvato la convenzione tra Regione Tre Valli e Comune di Cresciano per la fornitura di prestazioni di assistenza e cura a domicilio articolo per articolo 2. è approvata la globalità della convenzione di cui al punto 1 Con Ossequio. PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO Il Sindaco: Il Segretario: F. Tognini D. Genini Cresciano, 20 gennaio 2000 (Risoluzione Municipale N o 1623 del 10 gennaio 2000) MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 90 NUOVA CONVENZIONE SPITEX - PAG. 6

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