RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

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1 RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE Arch. Stefano Zanut Funzionario del Comando provinciale VVF di Pordenone e membro del Gruppo Nazionale di lavoro sulla sicurezza delle persone con disabilità Quando giunse a Tebe, Edipo trovò la popolazione della città in preda alla disperazione: il re era stato ucciso sulla strada per Delfi, ove si stava recando per consultare l'oracolo in merito alla Sfinge, un pericoloso mostro che divorava chiunque gli passasse accanto e non sapesse rispondere al suo indovinello: "Quale essere cammina al mattino su quattro zampe, su due a mezzogiorno e su tre alla sera ed è tanto più debole quante più zampe ha?". Poiché Laio era morto e la sfinge affliggeva la già provata popolazione, Creonte, il monarca reggente, offrì il trono e la mano della sorella Giocasta, vedova del re Laio, a chiunque avesse risposto all'enigma e liberato la città dalla sfinge. Edipo rispose all'indovinello: "E' l'uomo che cammina a quattro zampe da bambino e poi si appoggia ad un bastone alla vecchiaia", così Tebe fu liberata dalla Sfinge e dalla pestilenza. Le vicissitudini di Edipo non si chiusero propriamente in questa circostanza, ma la sua risposta serve a ricordarci le diverse abilità, o difficoltà, che l uomo può incontrare nel corso della vita e che nell interazione con l ambiente quotidiano si possono concretizzare in barriera e di qui in disagio, tanto da impedire all individuo di realizzarsi con pienezza. Queste circostanze vengono comunemente identificate con il termine di barriere architettoniche, con l obiettivo di individuare non solo ostacoli fisici, ma, più genericamente, condizioni che possano limitare o impedire a chiunque una comoda, completa e sicura fruizione di un ambiente; eliminare tali barriere significa rendere accessibile l ambiente stesso (vocaboli propri di un linguaggio ormai consolidato). Ma cosa succederebbe se una volta avuto accesso ad un luogo si ponesse la necessità di doverne uscire velocemente, magari per far fronte ad una situazione di emergenza? Ed ancora: in quale condizione potrebbe trovarsi la persona coinvolta in un incendio, quando il fumo determina difficoltà nel vedere e muoversi ed il panico può inibire una risposta razionale, condizioni che determinano una condizione di disabilità, sebbene temporanea? Questi ed altri quesiti sovente sfuggono, o addirittura non vengono proprio posti, perché connessi con situazioni considerate lontane da esperienze e luoghi quotidiani e, quindi, ignorate. Gli eventi più eclatanti vengono peraltro proposti dai media solo come nudi fatti di cronaca o in quanto rilevanti ai fini dello share, utilizzando immagini e commenti che certamente riescono a determinare uno stupore temporaneo, ma difficilmente si stratificano in emozioni e, di qui, in consapevolezza. In questi contributi saranno affrontate proprio queste circostante, con l obiettivo di fornire strumenti operativi in grado di risolverle preventivamente, ovvero in fase di progetto, e ponendo particolare attenzione anche nel considerare le Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 1

2 necessità connesse con l utilizzo e la gestione degli ambienti di vita e di lavoro, pianificando la risposta da attuare in caso di emergenza. A quest ultimo problema sarà interamente dedicata una specifica lezione. Figura1. Da John Dobinson, "Means of escape for disabled people", in Design for special needs, n Norme di prevenzione incendi e diverse abilità: il problema del coordinamento normativo Il tessuto della normativa di prevenzione incendi è fondamentalmente strutturato sulle necessità di prevenire l insorgenza di un incendio (prevenzione propriamente detta) e, qualora le conseguenti misure non abbiano sortito l effetto auspicato, contenerne gli eventuali effetti (misure di protezione). In un tale contesto le persone sono fisicamente rappresentate mediante un ellissoide di dimensioni pari a 0,60 x 0,45 m, dalle quali derivano le misure indicate nei regolamenti tecnici attuativi, che nel dimensionamento delle uscite di sicurezza, nonché dei percorsi per raggiungerle, definiscono il modulo (dal D.M. 30/11/ Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi: Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo uno", che si assume uguale a 0,60 metri, esprime la larghezza media occupata da una persona). Così come risultano standard le dimensioni di un individuo, lo sono anche le sue capacità fisiche e sensoriali, peraltro considerate ad un livello ottimale. Chi non rientra in una categoria così definita, in conseguenza di una condizione transitoria o perché, come definito da certa letteratura, "disabile", non riesce certamente a fruire con pienezza dei benefici derivanti dall'applicazione delle norme stesse e, pertanto, della possibilità di utilizzare in sicurezza i luoghi a cui potrebbe accedere. Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 2

3 Un aspetto, quest ultimo, particolarmente critico in una società in cui una vita di relazioni, che può risultare notevolmente impedita anche dalle limitazioni di questo tipo, risulta essenziale per la piena realizzazione dell individuo 1. Traspare, quindi, l'evidente mancanza di armonizzazione tra le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e quelle relative alla prevenzione incendi, carenza che spesso mette a dura prova la professionalità di progettisti e responsabili della sicurezza, ai quali può venire richiesto un notevole contributo individuale in direzione qualitativa, che si proponga non il semplice rispetto del dettame normativo, ma che sappia andare oltre, ovvero che sappia veramente progettare per un'utenza reale nella sua fortemente composita e oggettiva diversità, ovvero e più semplicemente non per un'utenza irreale 2, per garantire l'accessibilità di edifici, spazi e servizi pubblici e privati e, nel contempo, il necessario livello di sicurezza per tutelare la vita umana. Nel nostro paese si comincia a trovar traccia di questa problematica nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 16 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dove l articolo 4.6 risulta completamente dedicato ai raccordi con la normativa antincendio. Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio) del D.M. 236/89 Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono luogo sicuro statico così come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi. In questo caso la finalità era quella di realizzare un numero adeguato di ambienti, opportunamente distribuiti e tra loro separati mediante porte e strutture resistenti al fuoco, che siano autonomamente raggiungibili da parte delle persone presenti e dove possano sostare qualora difficoltà motorie o di altro tipo impediscano di utilizzare i collegamenti verticali tra i piani e/o le scale di sicurezza. 1 Giova ricordare, a tal proposito, che i precetti del Trattato di Amsterdam, carta fondamentale dell Unione Europea, affrontano e definiscono con chiarezza questo problema. 2 Paolo de Rocco, Dal concetto di "barriera architettonica" a quello di "accessibilità" in Progettare per la lentezza, Pordenone, 1999 Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 3

4 In uno spazio così strutturato le persone permarrebbero al sicuro dagli effetti di un incendio, per un adeguato periodo di tempo, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Il problema di un luogo dove sostare, questa volta identificato con il termine di rifugio, trova collocazione nell ambito del D.P.R. 21/4/93 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione), più in particolare nel documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2, sicurezza in caso di incendio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del Qui si prevede che ( ) oltre alle azioni indicate nei punti e del presente documento, si possono prendere in considerazione le seguenti misure, tenendo conto dell'opera di costruzione, dell'occupazione dell'uso: ( ) presenza di rifugi sicuri all'interno e/o all'esterno dell'opera di costruzione. Ma di ciò probabilmente nessuno se ne accorse (!). Con il D.M. 9/4/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) che questo concetto s impone trovando una specifica collocazione nell ambito della normativa di prevenzione incendi. Viene introdotto lo "spazio calmo", definito come un luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. Contestualmente si evidenzia la necessità di realizzare un tale presidio per ogni piano dove possono aver accesso persone con capacità motorie ridotte o impedite. Lo stesso sarà quindi riproposto in altre due norme emesse successivamente: D.M. 18/3/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) D.M. 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo). In entrambe viene peraltro stabilita anche la lunghezza massima del percorso che una persona con limitate o ridotte capacità motorie deve percorrere per raggiungere tali spazi: Art. 8 del D.M. 18/3/96 (Sistemi di vie d uscita Zona riservata agli spettatori) ( ) Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati. Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m. Art del D.M. 19/8/96 (Lunghezza delle vie d esodo) Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 4

5 ( ) Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi. Nel campo della sicurezza dei luoghi di lavoro si comincia a considerare questo problema nel D.Lgs. 626/94, che nell art. 30 stabilisce che tali luoghi devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap 3. Nel merito interviene anche la circolare n. 102 del 7 agosto 1995 (D.Lgs. 626/94. Prime direttive per l applicazione. Circolare di chiarimento sul D.Lgs. 626/94) emessa dal Ministero del Lavoro con l obiettivo di chiarire alcuni aspetti della norma, ma è nel D.M. 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro), che vengono date le prime specifiche indicazioni operative in merito. Qui si comincia ad affrontare il problema fin da quando, nell allegato I, punto 1.3, precisa che ( ) la valutazione del rischio incendio tiene conto: ( ) f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. Viene peraltro posta attenzione a questa problematica fin nella fase di Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio (allegato I, punto 1.4.2); in particolare evidenzia la necessità di ( ) considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui: siano previste aree di riposo; sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità. Nell ambito di questo articolo vengono peraltro introdotti elementi di particolare interesse in questo campo: 3 La terminologia più corretta da utilizzare sarebbe disabile o soggetto in situazione di handicap. La Legge Quadro sull handicap n. 104, del 1992, all art. 3 afferma: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale ( ) che causa difficoltà ( ) tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Sullo stesso argomento il nuovo ICF definisce questo termine parlando di funzioni, strutture, attività e partecipazione anziché di impedimenti, disabilità, handicap. Nella classificazione internazionale il termine disabilità, usato in una precedente versione, è stato quindi sostituito da attività, ed handicap dalla parola partecipazione, per indicare proprio quelle trasformazioni di positività che erano implicite. Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 5

6 è a carico del datore di lavoro l individuazione delle necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro ; in tale ambito deve considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro ; nelle procedure appena descritte deve tener presente anche le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini (un concetto rivoluzionario, quest ultimo, che supera una cultura fossilizzata che tende ad identificare il disabile esclusivamente con una persona in sedia a ruote); nel piano di emergenza deve tener conto dei lavoratori disabili e delle loro invalidità, definendo procedure che possano soddisfare, in caso di emergenza, le loro particolari necessità. Contestualmente viene posta l attenzione su un altro elemento di particolare rilevanza: la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio, a cui viene peraltro dedicato un intero allegato (allegato VIII) e dove si forniscono precise indicazioni per assistere le persone disabili in caso d incendio (punto 8.3). Allegato VIII, punto 8.3, al D.M. 10/3/ Assistenza alle persone disabili in caso di incendio Generalità Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato I l datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 6

7 Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato Utilizzo di ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione. Il campo applicativo di questa disposizione risulta enormemente più vasto di qualunque altro decreto attinente ai temi della sicurezza poiché interessa qualunque luogo di lavoro non trattato da norme specifiche. Non è trascurabile, a tal proposito, che l obiettivo del D.Lgs 626/94 era proprio quello di migliorare le condizioni di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro in relazione a quanto reso evidente da una attenta valutazione dei rischi e non specificamente considerato dalle norme. Questo frammentato quadro normativo trova un recente momento di coordinamento nella Circolare n. 4 dell 1 marzo 2002 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili), emessa con l obiettivo di fornire un ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con limitazioni temporanee o permanenti alle capacità fisiche, mentali, sensoriali e motorie, così come si evince nell articolo dedicato all introduzione. Alla base di questo interessante strumento, elaborato da un Gruppo di lavoro sulla sicurezza delle persone disabili che dal 2001 opera nell ambito del Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, vi sono i seguenti principi generali: prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro; conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori. La circolare disegna in modo sufficientemente dettagliato, in termini prestazionali, le procedure da seguire per effettuare una corretta valutazione del rischio d incendio, da cui far emergere le eventuali problematiche da compensare con interventi di tipo edilizio, impiantistico e/o gestionale. Il percorso individuato si basa sull analisi delle particolari necessità che potrebbero porsi in caso di emergenza per la mobilità e l'orientamento, la percezione del pericolo e/o dell'allarme e l'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Dalla sua lettura emergono utili indicazioni che permettono di coniugare il concetto di accessibilità con quello di sicurezza, considerando la Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 7

8 evacuabilità di un edificio non come mero requisito tecnico avulso dal resto, ma complemento alla sua accessibilità, per condurre alla conclusione che: accessibilità dei percorsi = sicurezza antincendio ovvero accessibilità = sicurezza Con ciò significando che non sempre, almeno secondo il significato attribuito quotidianamente al secondo termine, vale anche il contrario. Accessibilità per tutti e possibilità di evacuare solo per alcuni? Figura 2. E possibile pervenire ad una condizione in cui un ambiente sia accessibile e, nel contempo, evacuabile, se si considerano utenti reali. 2. Quali misure di sicurezza in caso d incendio Dal paragrafo precedente si è ben potuto percepire come la mancanza di un impianto normativo sufficientemente strutturato non può che determinare una carenza che si ripercuote negativamente anche nel campo della progettazione. Per compensarla risulta quindi necessario ricorrere ad esperienze maturate in questo campo, fondamentalmente mutuate da direttive straniere e/o specifica bibliografia scientifica, che nel tempo sono diventate un irrinunciabile riferimento per quanti operano nel settore. Tutte queste concordano nel dare priorità ai sistemi che garantiscono un agevole allontanamento dall ambiente in caso di pericolo, considerando l azione di evacuazione come la prima ed istintiva risposta dell individuo, una primitiva modalità di autoprotezione Dinamica dell incendio ed evacuazione Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 8

9 Dal momento in cui si manifesta un incendio, la sua sfera d influenza progressivamente aumenta con l emissione di prodotti pericolosi che minacciano ambienti sempre più vasti ed i relativi occupanti (figura 2). In tali condizioni è necessario considerare un tempo disponibile per l evacuazione affinché le persone possano raggiungere un luogo sicuro prima che si verifichino condizioni incompatibili con la loro presenza (incendio critico). Nella rappresentazione di questa circostanza (figura 3) è necessario supporre che passerà del tempo prima che l incendio venga rilevato (tempo di rilevazione) e prima che ogni occupante se ne renda effettivamente conto (tempo di allarme), riconosca e reagisca all allarme (tempo di reazione) e, quindi, si diriga verso un luogo sicuro (tempo di percorrenza). La somma di questi ultimi due intervalli definisce il tempo di evacuazione disponibile, ovvero l intervallo tra il momento in cui viene trasmesso il segnale di allarme e quello in cui viene raggiunto il luogo sicuro stabilito dalla strategia di evacuazione. Il tempo di reazione, a sua volta, può essere rappresentato come la somma di due ulteriori intervalli: il tempo di ricognizione ed il tempo di risposta. Figura 3. I prodotti dell incendio e le loro interazioni con l uomo e l ambiente. Durante un processo di combustione viene generato calore, gas (questi possono essere combustibili, corrosivi, nocivi, tossici e determinare una riduzione dell ossigeno ambientale) e fumi (determinano una riduzione della visibilità). Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 9

10 Figura 4: Fasi in cui si articola una evacuazione sovrapposte a quelle di sviluppo di un incendio descritte nel testo. Il tempo di rilevazione dipende fondamentalmente dalle caratteristiche dei materiali che possono partecipare alla combustione (reazione al fuoco) e dai sistemi ambientali di sorveglianza e controllo (impianti rivelazione, sistemi automatici di spegnimento, ecc.), mentre la configurazione ambientale, i presidi ad essa connessi e la capacità di risposta individuale influenzano significativamente gli altri intervalli temporali. In merito a quest ultima circostanza risulta oggettivamente difficile valutare correttamente il comportamento umano, in quanto le variabili da considerare sono associate non solo a particolari investimenti fisici ed emotivi, ma anche a particolari condizioni di abilità/inabilità personali che peraltro possono risultare difficilmente descrivibili a priori. Figura 5. Prima pagina del Sunday mail dal titolo They died in their beds (Sono morti nei loro letti). Si riferisce ad un incendio verificatosi il 31 gennaio 2004 a Glasgow, in Scozia, dove morirono 10 anziani per l incendio di un modesto armadio a muro contenente biancheria. La struttura, una casa di riposo, era pienamente conforme alle norme di sicurezza inglesi fin dal Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 10

11 1998. le morti si sono verificate per intossicazione dai gas prodotti dall incendio in un tempo stimati di circa tre minuti; alcuni di loro erano sotto sedativo. Questo duro fatto di cronaca serve ad evidenziate, qualora necessario, l estrema vulnerabilità all incendio delle persone che non hanno la capacità di percepire prontamente una condizione di pericolo ed a mettere in atto comportamenti di autoprotezione (in questo caso l evacuazione). Il nostro paese non risulta immune da situazioni come queste: nel dicembre nel 2001 morirono 19 anziani nell incendio di un ospizio vicino a Salerno, 2.2. Indicazioni progettuali 2.2.a. Percezione dell allarme La percezione di un allarme, accoppiata con la capacità di un individuo di decifrarne il significato ed elaborare una risposta corretta, può aumentare o diminuire il tempo di reazione e, conseguentemente, il tempo di evacuazione. La presenza di un sistema dedicato e le sue modalità di diffusione devono necessariamente considerare più canali di percezione, con l obiettivo di compensare eventuali carenze di uno di questi (Nel caso di una persona con limitazioni all udito, ad esempio, dovranno essere preferiti segnali luminosi o a vibrazione, mentre per una con limitazioni alla vista sarà il canale uditivo da privilegiare). Queste considerazioni devono essere riproposte anche per condizioni di disabilità temporanea (E il caso, ad esempio, nel caso di una persona che può non percepire un segnale in conseguenza di dispositivi di protezione individuale indossati e/o particolari lavorazioni in corso. Si pensi, ad un lavoratore che indossa cuffie di protezione dal rumore, in tal caso un canale di percezione, quello uditivo, risulta compromesso e, pertanto, va privilegiato quello visivo). Le prestazioni di un sistema di segnalazione dell allarme sono definite con sufficiente chiarezza negli allegati VI e VII del D.Lgs. 493/96 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro). AllegatoVI - Prescrizioni per i segnali luminosi 1. Proprietà intrinseche 1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato li. 2. Regole particolari d'impiego 2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta. La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 11

12 - da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria. Allegato VII - Prescrizioni per i segnali acustici 1. Proprietà intrinseche 1.1. Un segnale acustico deve: a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta. 2. Codice da usarsi Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo. 2.2.b. Orientamento durante l esodo Studi compiuti sul comportamento umano in caso di incendio hanno messo in evidenza come nell'esodo la maggior parte del tempo sia dedicata alla ricerca di informazioni ed alla conferma dei dati acquisiti, compresi quelli relativi al percorso di fuga. Queste informazioni possono certamente essere estratte dalla segnaletica di sicurezza usualmente impiegata negli ambienti di lavoro, che nel D.Lgs. n. 493/94 viene definita come "una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale". Risulta evidente come in questo caso le intenzioni del normatore non si riducono, quindi, alla mera applicazione di un "cartello", ponendo la necessità di calibrare, caso per caso, un intervento che tenga conto della capacità dell'utente di percepire ed interpretare le informazioni ricevute (per riproporre l esempio della disabilità sensoriale, se in un ambiente sono presenti, ad esempio, persone con limitazioni alla vista, dovrà essere prevista una segnaletica che sia in grado di trasmettere una comunicazione avvertibile senza l'utilizzo di questo senso: è il caso dei dispositivi acustici o tattili). Questi concetti risultano peraltro riscontrabili anche nell'art. 4.3 (segnaletica) del D.M. 236/89, emesso ben 5 anni prima del D.Lgs. 493/94 (!), da cui si evince la necessità che "nelle unità immobiliari e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tali da essere ragionevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano un'adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero Arch. Stefano Zanut - RISCHIO INCENDIO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - Pagina 12

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