Le notifiche a mezzo pec in ambito prefallimentare: alla ricerca della salvaguardia del creditore
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1 Le notifiche a mezzo pec in ambito prefallimentare: alla ricerca della salvaguardia del creditore di Andrea Penta 1. La fattispecie concreta sottoposta all esame della Cassazione La società debitrice, nella impugnazione proposta dinanzi alla corte d appello, aveva contestato in via preliminare la mancata prova dell'esito della notifica, esperita a mezzo PEC, del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza avanti al giudice. L'art.15 1.f. sarebbe stato così, a suo dire, violato, facendo difetto la ricevuta telematica attestante l'avvenuta consegna del messaggio ed aggiungendosi l'invalidità altresì dell'ulteriore notifica, effettuata dal ricorrente a mezzo posta ma presso la vecchia sede, risultando alla correlativa data la medesima già trasferita altrove, come da annotamento presso la camera di commercio. La sentenza poi impugnata in cassazione aveva rilevato un vizio di notifica, sostenendo che la ricevuta telematica formata all'esito del procedimento notificatorio attivato dal cancelliere indicava sì una data di avvenuta consegna al debitore-destinatario, ma accompagnando la nota con l'avviso della "mancata certezza della notifica al debitore". A tale circostanza era in effetti seguito ai sensi della previsione subordinata di cui all'art. 15 co. 3 1.f. un secondo tentativo di notifica, questa volta a cura della parte ma a mezzo del servizio postale, dunque con l'ulteriore limite dell'omesso rispetto della notifica esclusivamente personale, imposta dall'art.107 co. 1 d.p.r. n.1229/1959. I giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dalla curatela fallimentare, hanno osservato che la fattispecie della notifica telematica, effettuata a cura della cancelleria, secondo il primo passaggio organizzativo di cui al novellato art. 15 co. 3 1.f., mostrava una sequenza nella quale con chiarezza si erano determinati entrambi gli elementi ricevuta telematica e ricevuta di avvenuta consegna alla stregua dei quali gli artt. 6 d.p.r. 11/02/2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della gennaio 2003, n. 3), 45 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e 6 d.p.c.m. 2/11/2005 (Dip. per l'innovazione e le tecn., sulle Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) fissano i presupposti del rispettivo perfezionamento: dal lato del mittente, la fornitura dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato della ricevuta di accettazione (nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata); dal lato del destinatario, la fornitura della ricevuta di avvenuta consegna, che a sua volta dà al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Nel caso di specie, in particolare, il cancelliere aveva, di sua iniziativa, redatto sulla notifica telematica un avviso in cui riscontrava, sua sponte e nonostante la sicurezza della ricevuta telematica (cioè della corretta spedizione) ma prima della ricevuta di avvenuta consegna (vale a dire dell'essere l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza congegnata dalla disciplina informatica per il destinatario), un assunto di non certezza della notifica stessa, così esplicitamente indirizzando i procuratori dei creditori istanti ad attivare il meccanismo notificatorio sostitutivo, imperniato sulla loro iniziativa, quale ipotizzata in seconda battuta dallo stesso art. 15 co. 3 1.f. ma per la diversa ipotesi di notificazione non risultata possibile ovvero con esito non positivo. 1
2 2. La notifica del ricorso di fallimento Nell ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento, si è inserito con forza dirompente il d.l. n. 179/2012 (c.d. decreto sviluppo bis, applicabile ai procedimenti introdotti in data successiva al ), convertito in l. n. 221/2012, la cui ratio è chiaramente quella di favorire la celere definizione dei procedimenti prefallimentari, a tutela delle esigenze dei soggetti creditori, anche a discapito del diritto di difesa del debitore fallendo. L attuale art. 15, co. 3, l. fall. prevede testualmente che: << Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni>> 1. La principale novità introdotta è, in termini sintetici, costituita dalla previsione secondo cui, in prima battuta, l avviso ai creditori deve essere effettuato unicamente dalla Cancelleria a mezzo SIEFIC all indirizzo PEC del resistente debitore (e, quindi, senza l intermediazione dell ufficiale giudiziario, prescritta invece in linea generale dall art. 137 c.p.c.) 2 e solo in caso di impossibilità di tale modalità di notifica la richiesta va inoltrata, a cura del ricorrente, all ufficiale giudiziario, che procederà senza ricorso al servizio postale. La notifica, invero, ove non sia possibile all indirizzo PEC (perché tale indirizzo non risulta dal registro delle imprese o da un pubblico registro 3 ovvero 1 Il comma è stato sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n In base all art. 4, co. 2, d.m. 44/2011, ogni ufficio giudiziario ha un proprio indirizzo PEC. L art. 17 dello stesso d.m., invece, dispone che le richieste telematiche di un attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell UNEP. 3 La ricerca dell indirizzo di PEC a cui inviare la notificazione avverrà al Registro delle Imprese, per le persone giuridiche ad esso iscritte, ed al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, che reca gli indirizzi PEC degli appartenenti ad un ente pubblico e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge) o, in seconda battuta (se non accessibile o se la ricerca dà esito negativo), utilizzando i dati presenti nell anagrafica delle parti del fascicolo, per le persone fisiche e per le persone giuridiche non iscritte al RI. Va notato che, al fine di garantire l applicabilità della nuova modalità di notifica, il d.l. 197/2012 ha esteso anche alle imprese individuali l obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro delle Imprese, così come già previsto per le società a partire dal Da ultimo, il d.m. del ha istituito il servizio INI-PEC, vale a dire l indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. 2
3 perché la casella di posta elettronica non è funzionante 4 ) si esegue esclusivamente di persona 5 presso la sede dell impresa risultante dal Registro delle Imprese 6. Quest ultima previsione (che non ammette equipollenti) ha l evidente scopo di eliminare i tempi morti, anche se al solo fine di dover attendere la ricezione dell avviso di ricevimento; evenienza che potrebbe, ad esempio, consentire il consolidamento di pagamenti preferenziali, non più suscettibili di revocatoria. D altra parte, tenuto conto che la notifica deve perfezionarsi almeno 15 giorni liberi prima dell udienza (termine a difesa) e che quest ultima deve essere fissata entro 45 giorni (termine non perentorio) dal deposito del ricorso, la notifica a mezzo posta sarebbe risultata del tutto incompatibile con tale tempistica 7. In altre parole, la notifica deve perfezionarsi al trentesimo giorno dal deposito dell istanza di fallimento. Il rispetto del termine di 45 giorni è necessario, oltre che per le azione revocatorie fallimentari, anche per interrompere il termine di prescrizione dell azione di responsabilità per amministratori e sindaci che si sono dimessi e per le revocatoria ordinarie. In ogni caso, è evidente che il tempo richiesto per la registrazione del ricorso, per la designazione del giudice, per la fissazione dell udienza (recte, per la firma da parte del presidente del decreto di convocazione), per la spedizione del ricorso e del decreto da parte della cancelleria (dopo averlo scannerizzato, se non è redatto con modalità digitali) all indirizzo PEC del debitore e, in caso di assenza o di mancato funzionamento della PEC, per la comunicazione all avvocato sia estremamente contenuto. Quando si deve ricorrere all ufficiale giudiziario, non è contemplata l ipotesi di notifiche al di fuori del circondario e presso indirizzi diversi dalla sede legale (cioè risultante dal registro delle imprese) radicante la competenza del tribunale adìto. L ufficiale giudiziario, solo nel caso in cui presso la sede non abbia trovato alcuno o la stessa risulti chiusa, potrà limitarsi a depositare il plico presso la casa comunale (con perfezionamento immediato della notificazione, senza la necessità di provvedere alle ulteriori comunicazioni di cui all art. 140 c.p.c. ovvero di attendere il decorso dei 20 giorni previsti dall art. 143 c.p.c.) del Comune in cui ha sede il fallendo. Al fine di porre il difensore del ricorrente nelle condizioni di attivarsi tempestivamente (accedendo in cancelleria e richiedendo copia autentica del ricorso e del decreto) con l ufficiale giudiziario per l eventualità in cui la notifica mediante PEC non abbia avuto esito positivo, è previsto che l esito della comunicazione (a cura della cancelleria) è trasmesso, con modalità automatica, all indirizzo di posta elettronica certificato dal ricorrente (che coincide, di regola, con l indirizzo PEC del procuratore risultante dal registro di cancelleria). Il sistema restituisce l esito ufficiale della notifica, indicando in dettaglio quanto accade nel corso del procedimento telematico, e consente 4 Ad esempio, perché bloccata o piena. 5 L espressione di persona si riferisce all ufficiale giudiziario, il quale deve procedere personalmente alla notifica e non può avvalersi del servizio postale, ma non si riferisce anche al destinatario, al quale l atto potrà essere notificato dall ufficiale giudiziario a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo (nelle forme previste dal codice di rito). In particolare, se l impresa è esercitata da un imprenditore collettivo (società di capitali, società di persone o società cooperative), la notifica deve essere eseguita, ai sensi dell art. 145 c.p.c., presso la sede legale mediante consegna dell atto al legale rappresentante o a persona incaricata o addetta alla sede. 6 Si è evidentemente al cospetto di una deroga all art. 107, co. 1, dpr n. 1229/59, che dispone: L ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. Nella specie è, invece, la legge ad imporre che la notifica sia eseguita di persona. Tuttavia, è pur vero che in questo caso la notifica non dovrebbe eseguirsi fuori del Comune, non radicandosi altrimenti la competenza del giudice adìto, ai sensi dell art. 9 l. fall.. 7 La riduzione dei tempi dell istruttoria prefallimentare si rivela quanto mai necessaria altresì in considerazione della drastica riduzione dei tempi della revocatoria operata nel
4 l immediata (o quasi) verifica della notifica stessa. Inoltre, è programmato in modo tale da comunicare in automatico l esito della trasmissione sia alla cancelleria sia all avvocato (recte, al procuratore costituito 8 ) del ricorrente 9. Il messaggio PEC recherà in allegato la documentazione da notificare al debitore e soci (vale a dire, il ricorso ed il provvedimenti di nomina del giudice e di fissazione dell udienza). In particolare, il sistema di cancelleria mostrerà una nuova tipologia di esito con la dicitura a carico del ricorrente. Una notifica effettuata mediante deposito alla casa comunale potrebbe essere inficiata da nullità laddove non risultasse in atti la prova dell impossibilità della notifica a mezzo PEC (che legittima il passaggio alla modalità sussidiaria di notificazione), laddove è evidente che tale patologia non sarebbe configurabile (per il raggiungimento dello scopo) qualora, pur saltandosi la notifica a mezzo PEC, quella presso la sede avesse esito positivo. E senz altro da escludere la validità della notifica eseguita esclusivamente in via sussidiaria a carico del ricorrente allorquando l aggiornamento del SIEFIC non sia disponibile o non sia funzionante. Sussistono, peraltro, dubbi sulla possibilità di comprendere tra le cause di impossibilità della notificazione alla PEC del debitore le difficoltà della cancelleria anche con riferimento alla funzionalità (si pensi ad una interruzione temporanea del servizio per ragioni tecniche) dell applicativo SIEFIC (soprattutto quando la PEC del debitore sia regolarmente iscritta nel registro delle imprese e regolarmente funzionante). In definitiva, sono state introdotte due deroghe alla regola generale di cui all art. 107 dpr n. 1229/59: a) la notifica a mani viene resa obbligatoria anche nei casi in cui debba essere effettuata fuori dal comune in cui ha sede l ufficio (l ipotesi, peraltro, come già evidenziato in precedenza, è difficile da configurarsi, se si considera che, per radicare la competenza del tribunale adìto, la sede legale dovrebbe trovarsi proprio in quel circondario); b) per procedere alla notifica di persona è superflua l istanza della parte, essendo la stessa obbligatoria per legge. Inoltre, prevedendo in via subordinata il deposito presso la casa comunale, di fatto il legislatore ha escluso che, nell ipotesi di mancato adempimento da parte dell impresa dell obbligo di dotarsi della PEC funzionante e della sua irreperibilità presso l indirizzo della sede legale, si debba andare alla ricerca del legale rappresentante (deroga all art. 145 c.p.c.) per eseguire la notifica presso la sua residenza o il suo domicilio. Da ciò consegue che, in via principale (vale a dire, salva l ipotesi subordinata del deposito presso la casa comunale), la notificazione ad una società non sarà possibile ai sensi degli artt. 140 o 143 c.p.c., atteso che tali forme sono, ormai per giurisprudenza consolidata, utilizzabili solo per la notificazione diretta al legale rappresentante. Da ultimo, rispetto al codice di rito la nuova norma ha introdotto due importanti novità in tema di perfezionamento della notifica: a) in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. alle persone fisiche, non è più necessario l invio della seconda raccomandata recante l avviso di deposito del piego presso la casa comunale, essendo espressamente previsto che è sufficiente il solo deposito; b) in caso di persone giuridiche, è stata esclusa la validità della notifica alternativa al legale rappresentante, ma è stata, d altro canto, ammessa, sempre in deroga all art. 145 c.p.c. 10, la notifica in via subordinata ai sensi dell art. 140 c.p.c. presso la casa comunale del luogo in cui si trova la sede sociale. 8 Senz altro presente nell anagrafica del sistema, posto che è sempre necessario il patrocinio del procuratore legale, a pena d inammissibilità, per la proposizione del ricorso di fallimento. 9 Probabilmente, se il richiedente il fallimento è la Procura della Repubblica, la cancelleria dovrà comunicare a mezzo fax alla relativa segreteria l omessa notifica nelle forme a mezzo PEC. Non manca, peraltro, chi (Trib. Napoli) ritiene che, se l iniziativa proviene dal pubblico ministero, anch egli debba indicare la PEC del proprio ufficio, alla quale saranno inviate dalla cancelleria fallimentare le comunicazioni relative al procedimento prefallimentare. 10 La deroga si riferisce solo alle società, in quanto per gli imprenditori individuali già era consentita, trattandosi di persone fisiche, la notifica in via residuale ex art. 143 c.p.c., sia pure con il termine aggiuntivo di gg. 20 ai fini del perfezionamento. 4
5 Il sistema non è stato verificato nell ipotesi in cui venga generato un avviso di mancata consegna a causa della circostanza che la casella di posta del destinatario sia piena. 3. Le notifiche eseguite a mezzo pec Il passaggio alle notifiche e comunicazioni degli atti giudiziari attraverso gli strumenti informatici è ormai un percorso senza ritorno. Come noto, esso è stato introdotto come obbligatorio, dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in vigore dal 19 dicembre 2012), ove sia rinvenuto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle Pubbliche Amministrazioni. L'obbligatorietà è stata prevista come graduale per gli uffici giudiziari, e precisamente, dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 179/2012 (ossia dal 20 ottobre 2012), solo per le comunicazioni e notificazioni civili in cui sono destinatari i soli difensori delle parti e solo per quegli uffici che abbiano ottenuto a quella data il valore legale delle comunicazioni telematiche ex art. 51 d.l. cit.; dal sessantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione per le sole comunicazioni e notificazioni civili in cui siano destinatari i soli difensori delle parti per tutti gli altri uffici non destinatari delle autorizzazioni ex art. 51 d.l. cit.; dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione per le comunicazioni e notificazioni civili in cui sono destinatari i soggetti diversi dai difensori eseguite dagli uffici delle Corti d'appello e dei tribunali. Di qui tutta la serie di problemi che la delicata fase di passaggio ha posto e le soluzioni giurisprudenziali adottate, dalle quali in buona sostanza sembra emergere non solo una pluralità di possibili errori e omissioni, ma anche la carenza ed irrecuperabilità delle informazioni sul corretto svolgimento di tali nuovi adempimenti, in pieno contrasto con le esigenze di semplificazione e certezza che la normativa avrebbe dovuto assicurare. In tema di notificazioni a mezzo pec, il principale problema che si pone attiene al perfezionamento, in relazione al quale va distinta quella eseguita dalla cancelleria 11 da quella posta in essere dall avvocato all uopo abilitato. Invero, mentre l art. 3 bis, co. 3, della l , n. 53, prevede che La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna 12, per le notifiche eseguite dalle cancellerie assume esclusiva valenza la RdAC. 11 In proposito, va segnalato che da taluni (Comm. trib. prov.le Modena, sez. III, 04/05/2015, n. 412, in Giurisprudenza locale - Modena 2015) nel processo tributario viene ritenuta inesistente e come tale non sanabile dalla costituzione in giudizio della controparte la notifica del ricorso introduttivo effettuata tramite PEC (posta elettronica certificata). Parimenti, nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Cassazione penale, sez. I, 28/01/2015, n , in CED Cassazione penale 2015, rv ). Quanto all estensione della notifica a mezzo pec, è stato statuito, con decisione, a dire il vero, non esente da critiche, che, mentre la indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria (Cassazione civile, sez. VI, 27/11/2014, n , in Diritto & Giustizia 2014). 12 La notificazione identifica un procedimento, atteso che non si esaurisce in un unico atto, ma si caratterizza come una sequenza di atti in progressione. Sul piano normativo, la L , n. 263, ha aggiunto un ulteriore comma all art. 149 c.p.c., con il quale è stato scisso (scissione soggettiva e cronologica; altro caso: art. 143, co. 3, c.p.c.) il termine di perfezionamento della notifica nei riguardi del soggetto notificante (consegna del plico all ufficiale giudiziario; il consolidamento dell effetto anticipato della notifica per il notificante dipende, comunque, dal perfezionamento del procedimento nei riguardi del destinatario) e del destinatario (momento in cui acquisisce conoscenza legale; presunzione di conoscenza da non confondere con la conoscenza effettiva; d altra parte, anche nel caso di notifica a mani di persone che sono in una particolare relazione col notificatario la conoscenza dell atto è solo presunta). Questo intervento legislativo si è reso doveroso a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 477 del , che ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c., e 4, co. 3, L. n. 890/82 nella parte in cui prevedevano il perfezionamento della notifica per il notificante al momento della ricezione dell atto da parte del destinatario. Invero 5
6 Ciò in quanto con l ultimo intervento normativo è stato esteso alle notifiche eseguite in proprio a mezzo Pec il principio della scissione dei momenti perfezionativi (nel senso che, una volta perfezionata la notifica con tutti i controlli, anche manuali, previsti l efficacia della stessa retroagisce al momento della RAC). Peraltro, la coincidenza tra i due momenti (solitamente trasmessi a distanza di pochissimi secondi) rende praticamente contestuale l esecuzione delle due fasi nella gran parte dei casi. In particolare, con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione telematica, quest ultima è stata vincolata alla materiale conoscenza dell atto da parte del destinatario. La questione trova autorevolissimi precedenti in sede di legittimità (Corte Costituzionale sentt , n. 3, e 26 novembre 2002, n. 477; Cass. SS.UU. ord. 21 ottobre 2004, n. 458) ed è stata rielaborata a sostegno di una eccezione proposta, in sede giudiziale, nel primo periodo di operatività della notifica via PEC. A fronte del rilievo secondo cui la mancata visione del messaggio da parte del destinatario, coincisa con lo smarrimento della password di accesso all account di pec, potesse e dovesse ritenersi produttiva di irregolarità nella notifica (che, nel caso di specie, atteneva proprio ad un ricorso per dichiarazione di fallimento e pedissequo decreto di comparizione davanti al tribunale), il giudice del reclamo, ritenuta l equivalenza tra la trasmissione dell'atto per via telematica effettuata ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (come sostituito dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) e la notificazione per mezzo del servizio postale, ha individuato il momento del perfezionamento nella... generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e ciò indipendentemente dall apertura del messaggio (Corte d'appello Bologna, sent. 30 maggio 2014). In quest ottica, ai sensi del nuovo art. 15, comma 3, l. fall., come modificato dall'art. 17 del cd. Decreto Sviluppo-bis, la notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza deve ritenersi regolarmente effettuata in presenza di attestazione di consegna del gestore di posta elettronica certificata, purché si consegua la certezza che detta consegna sia avvenuta ad una PEC certamente riferibile al destinatario 13. Ancor meno rilevante è stata poi ritenuta l ignoranza sulle modalità di funzionamento della posta elettronica certificata, assunta a sostegno della tardiva opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, pervenuta alla cognizione del Tribunale di Mantova e specificata nella mancata conoscenza, da parte del destinatario, delle modalità di scaricamento dei documenti allegati e della disponibilità della presenza di programmi specifici per la loro visualizzazione. Il giudice adìto ha richiamato le disposizioni sulle notificazioni dirette a mezzo PEC ed, in particolare, al momento del suo perfezionamento, da sole ritenute utili a consentire la declaratoria di inammissibilità dell opposizione perchè tardiva (Tribunale Mantova, sez. lavoro sent. 3 giugno 2014). Viceversa, il flusso informativo che l avvocato riceve a mezzo PEC è il seguente: - una prima ricevuta (automatica) di avvenuto invio (accettazione deposito); non è stato reputato ragionevole addossare al notificante il maturare di preclusioni e decadenze in ragione di ritardi non imputabili allo stesso, indipendentemente da sue negligenze o inerzie, e conseguenti piuttosto ad errori o inefficienze dell ufficiale giudiziario o dell agente postale. La Corte cost., con la sentenza n. 28 del , ha poi esteso tale principio alle notifiche effettuate direttamente dall ufficiale giudiziario. Ovviamente il principio secondo il quale la notificazione deve considerarsi perfezionata per il notificante se entro il termine previsto per la notificazione egli abbia consegnato tempestivamente l atto all u.g. è invocabile esclusivamente nell eventualità in cui la notifica sia stata, successivamente, effettivamente eseguita (Cass , n. 1188). Corte cost. n. 28/2004 ha poi precisato che il momento di consegna dell atto per la notifica non rileva per l insorgenza a carico del notificante e del destinatario di termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti. 13 In questi termini si è espressa Corte appello Bologna, sez. III, 02/10/2014, in Ilfallimentarista.it 2015, con nota di Di Nosse. Invero, per la legislazione che governa la notifica a mezzo pec, l'attestazione di consegna rende legalmente certa l'avvenuta conoscenza, che coincide con la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario del messaggio, in tutto equiparata alla notifica a mezzo posta; di conseguenza è irrilevante la mancata apertura del messaggio dovuta ad incuria del destinatario che ha perduto la password, essendo unicamente rilevante l'avvenuta consegna nelle forme legislativamente descritte con assoluta precisione, che generano certezza della effettiva conoscibilità dell'atto (Cass. 7 maggio 2014, n. 9876). 6
7 - una seconda ricevuta (automatica) di avvenuta consegna del messaggio contenente la busta (consegna deposito); questa ricevuta attesta l avvenuto deposito dell atto con valore legale e ad ogni effetto processuale; - un terzo messaggio (automatico) con l esito dei controlli automatici (esito controlli automatici deposito. Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione) 14 ; - un quarto messaggio (di competenza della cancelleria) contenente l esito dei controlli eseguiti dalla cancelleria (accettazione deposito accettazione avvenuta con successo); l accettazione da parte della cancelleria non costituisce deposito, ma mero inserimento dell atto nel fascicolo digitale Ai fini della valutazione circa la ritualità della comunicazione, l utente dovrà procedere all analisi del motivo della mancata consegna, riconducibile a tre tipologie (rif. nota D.G.S.I.A. 1 febbraio 2013): 1) casella sconosciuta, casella scaduta o non attivata; 2) casella piena; 3) problemi di connessione fra i sistemi. Gli esiti sub 1 e 2 sono considerati imputabili al destinatario, a differenza del terzo esito. In ogni caso, occorre valutare se la mancata individuazione dell indirizzo p.e.c. del destinatario da parte del sistema non sia piuttosto attribuibile ad un errore nell inserimento del codice fiscale del soggetto destinatario, in quanto in questo caso la mancata comunicazione non è ad esso imputabile (pertanto, è necessario verificare che per il soggetto associato al fascicolo sia indicato correttamente il codice fiscale). Sono considerate cause imputabili al destinatario la casella piena di posta elettronica (ciò in quanto la casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche e Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione - art. 20, commi 2 e 5, d.m. n. 44/2011 -) e la mancata consegna per problemi di configurazione e contaminazione da virus del terminale informatico utilizzato dal destinatario stesso (ciò in quanto Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati - art. 20, commi 2 e 5, d.m. n. 44/2011-). In siffatte evenienze la comunicazione sarà eseguita mediante deposito in cancelleria (invero la conseguenza associata all ipotesi della mancata comunicazione a mezzo p.e.c. non è più l onere di provvedere alla comunicazione con i mezzi tradizionali, bensì l avvenuta comunicazione tramite deposito in cancelleria; interessante, anche sul regime intertemporale) Quanto alle possibili anomalie riscontrabili in occasione dei controlli automatici eseguiti dal gestore dei servizi telematici sulla busta ricevuta dal sistema, mentre quelle warn (anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico; ad esempio, manca la procura alle liti allegata all atto introduttivo) ed error (a rigore, solo quest ultima dovrebbe rappresentare un anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l accettazione o rifiutando il deposito; ad esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell atto) consentono alla cancelleria di forzare l accettazione del deposito, l errore fatal (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l elaborazione) inibisce materialmente l accettazione e, dunque, l entrata dell atto/documento nel fascicolo processuale (potendo il relativo atto solo essere rifiutato dalla cancelleria). Con riferimento ai primi due errori, le cancellerie dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all anomalia riscontrata. In questa direzione si è mossa la circolare D.A.G. del 27 giugno Corte App. Bologna, , ha sostenuto che non occorre l apertura del messaggio di posta elettronica da parte del destinatario per considerare effettuata la notifica a mezzo Pec. 16 Per Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2014, n , in Giustizia Civile Massimario 2014, rv , una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di 7
8 procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali. 8
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