Le assicurazioni sulla responsabilità professionale: uno sguardo indipendente

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1 Le assicurazioni sulla responsabilità professionale: uno sguardo indipendente Luca Benci

2 Competenze specialistiche o nuovo sistema di abilitazione all esercizio professionale? Luca Benci

3 Le riforme dell esercizio professionale Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione nonché della professione ostetrica

4 Legge 42/1999 art. 1 II comma Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie.è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici.

5 Legge 42/1999 art. 1 II comma fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

6 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione dei relativi ordini professionali Legge 1 febbraio 2006, n. 43

7 La suddivisione del personale Professionisti laureati o con titolo equipollente Professionisti coordinatori Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche Professionisti dirigenti in possesso di laurea specialistica (magistrale) che abbiano esercitato l attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

8 Le competenze specialistiche nei profili La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica

9 Le competenze specialistiche nei profili Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.

10 Le competenze specialistiche nei profili Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale

11 Le competenze specialistiche nei profili la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;

12 Le competenze specialistiche nei profili la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua

13 Legge di stabilità 2015 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato

14 Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 566 Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati,

15 Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 566 sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.

16 Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 566 Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17 Due interpretazioni del comma 566 Sostituisce in toto le precedenti leggi di esercizio professionale Si occupa solo di competenze specialistiche

18 Prima interpretazione: sostituisce la legge 42/99 Non ci possono essere più norme di abilitazione Delimita l attività medica in modo più puntuale della legge 42/99 Delinea l attività post/base che era già, in parte, delineata dai profili

19 Seconda interpretazione: si occupa solo di attività specialistica Non sostituisce la legge 42/99 Delinea l attività specialistica e consente il via libera agli accordi sulle competenze avanzate e specialistiche.

20 Corte di cassazione sez. IV, sentenza 16 gennaio 2015, n L affermazione della posizione di garanzia

21 La responsabilità sugli errori medici la mancata segnalazione, dunque, dell errore medico come causa prima della condanna (per omicidio colposo). Il processo di somministrazione dei farmaci deve essere portato avanti dall infermiere in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi),

22 La responsabilità sugli errori medici occorrendo viceversa intenderne l'assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici. Corte di cassazione, 16 gennaio 2015, n. 2192

23 L attività corale I componenti dell equipe diventano, in questi casi, un gruppo di professionisti sostanzialmente equivalenti e paritetici e non gruppi retti dai principi gerarchici, del tutto inidonei a raggiungere l obiettivo sicurezza. Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 27 agosto 2014, n

24 Le diverse tipologie di responsabilità La responsabilità della struttura sanitaria La responsabilità del dipendente e del dirigente del Servizio sanitario nazionale La responsabilità del libero professionista

25 La responsabilità del libero professionista e l obbligo di assicurazione DPR 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

26 Obbligo di assicurazione Art. 5 DPR 137/ Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

27 Obbligo di assicurazione Art. 5 DPR 137/ La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

28 La responsabilità della struttura E responsabilità contrattuale in seguito alla instaurazione di un contratto di spedalità.

29 La responsabilità contrattuale Responsabilità contrattuale: il paziente deve solo provare il contatto mentre la struttura deve provare l adempimento. 10 anni il termine di prescrizione

30 La responsabilità extra-contrattuale Chi chiede il risarcimento deve provare il fatto illecito. Prescrizione 5 anni.

31 Il dipendente Negli ultimi 15 anni la giurisprudenza parla di responsabilità da contatto sociale tra il dipendente e i pazienti. Si instaura un contatto-contratto di fatto. Onere della prova a carico del professionista e 10 anni i termini di prescrizione

32 L evoluzione della responsabilità del dipendente e del dirigente del SSN Responsabilità extra-contrattuale Responsabilità contrattuale (da contatto) dal 1999 Dopo Balduzzi?

33 La normativa ospedaliera Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo. DPR 130/1969 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri Art. 29

34 La normativa delle USL Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo. DPR 761/1979 Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali Art. 28

35 L assicurazione nei contratti collettivi della sanità pubblica CCNL contratto dirigenza 8 giugno 2000 art. 24 CCNL contratto integrativo 2001 del comparto artt. 25 e 26

36 Art. 25 CCNL integrativo 2001 Copertura assicurativa Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio dell art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

37 Art. 25 CCNL integrativo 2001 Copertura assicurativa Nell ambito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, stipulati l'8 giugno 2000, le parti potranno valutare l'opportunità di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati articoli 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro capite di L mensili su base volontaria.

38 Art. 26 CCNL integrativo Patrocinio legale L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

39 Art. 26 CCNL integrativo Patrocinio legale Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica.

40 Art. 26 CCNL integrativo Patrocinio legale L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. È disapplicato l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

41 Coperture assicurative Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

42 Coperture assicurative Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24 Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.

43 Coperture assicurative Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro-capite di L mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.

44 Coperture assicurative CCNL Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

45 Coperture assicurative CCNL Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.

46 Patrocinio legale Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

47 Patrocinio legale Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25 Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

48 Patrocinio legale Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25 L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

49 Il contratto di assicurazione art codice civile Il contratto con il quale l assicuratore, vero il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana

50 Gli elementi del contratto di assicurazione Il premio Il sinistro Obbligo dell assicuratore Il massimale La franchigia (semplice e assoluta) Le clausole vessatorie

51 Il sinistro art cc L assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

52 Le clausole Loss occurence (insorgenza del danno) Clams made (a richiesta fatta)

53 Le clausole Loss occurrence Copriva il comportamento colposo posto in essere dall assicurato nel periodo di assicurazione indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento. Clams made Copre i comportamenti colposi la cui richiesta di risarcimento viene fatta nel corso di validità del contratto.

54 La clausola clams made è legale? Assicurazione della responsabilità civile art cc Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fato accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

55 Struttura della polizza Prima nota informativa Condizioni del contratto

56 Le condizioni generali del contratto Circostanze del rischio Altre assicurazioni Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Recesso in caso di sinistro Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Foro competente Rinvio alle norme di legge Forma delle comunicazioni

57 Il trend delle condizioni Aumento del premio Clams made invece che loss occurrence Introduzione di franchigie e/o aumento delle franchigie Minori garanzie contrattuali Limitazioni all attivabilità della garanzia (Consenso informato cartella clinica)

58 Le clausole vessatorie art cc Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

59 Le clausole vessatorie art cc: condizioni generali di contratto In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

60 Le clausole vessatorie art cc: contratto concluso mediante formulari o modulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

61 Definizioni Assicurato: è il professionista Franchigia: la parte del danno che rimane in capo all assicurato Indennizzo: la somma che l assicurazione deve in caso di sinistro Massimale: il massimo esborso dovuto dall assicurazione in un anno Polizza: il documento che contiene le condizioni dell assicurazione

62 Definizioni Premio: la somma dovuta all assicurazione Sinistro: l evento dannoso da risarcire

63 Gli obblighi del professionista assicurato Aggravamento e diminuzione del rischio

64 Aggravamento del rischio art cc Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

65 Aggravamento del rischio art cc Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

66 Aggravamento del rischio art cc Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

67 Modificazione del rischio

68 Diminuzione del rischio art cc Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

69 Polizza medici ospedalieri colpa grave Non sono terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive.

70 Polizza medici ospedalieri colpa grave: esclusioni Richieste riconducibili ad attività non rientranti nell ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici. Richieste per danni che siano imputabili ad assenza del consenso informato

71 danni derivanti da violazione dell obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione

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