Cessione d azienda 1.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Cessione d azienda 1."

Transcript

1 di Sabrina Pugliese Cessione d azienda 1. SOMMARIO 1. La nozione di azienda Premessa Gli elementi costitutivi dell azienda: l importanza dell elemento organizzazione La natura giuridica dell azienda L avviamento. 2. Il trasferimento d azienda L oggetto del trasferimento La forma prevista per la circolazione dell azienda Le imprese soggette a registrazione. 3. Il divieto di concorrenza La ratio della norma L ambito di applicazione del divieto di concorrenza Il contenuto del divieto La durata del divieto Le conseguenze della violazione del divieto L applicazione estensiva ed analogica dell art c.c. 4. La successione nei contratti Art c.c.: specificità e tutela del contraente ceduto Ambito di applicazione della norma La disciplina dei rapporti di lavoro nel trasferimento d azienda La successione nel contratto di locazione di immobili commerciali La successione nelle autorizzazioni. 5. I crediti relativi all azienda ceduta La cessione dei crediti nell ambito del trasferimento d azienda Principali questioni interpretative: il trasferimento automatico o meno dei crediti aziendali. 6. Il trasferimento dei debiti relativi all azienda ceduta Ambito di applicazione Ratio della norma La responsabilità dell imprenditore acquirente Rapporti inter-partes. 7. L usufrutto e l affitto d azienda Usufrutto Affitto. 8. Trasferimento d azienda nell ambito delle procedure concorsuali. La nozione di azienda 1. Premessa 1.1. La disciplina civilistica della cessione di azienda è contenuta nel Titolo VIII (rubricato, appunto, Dell azienda ) del Libro V del codice civile. Tali disposizioni non interessate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (attuativo della c.d. Riforma del Diritto Societario ) in quanto prescindono

2 2 Sabrina Pugliese dalla natura individuale o collettiva del titolare, definiscono l azienda come il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (art c.c.). Il legislatore ha così voluto distinguere nettamente l azienda dall impresa: nonostante nel linguaggio comune sia frequente un uso indiscriminato dei due termini come sinonimi, da un punto di vista giuridico l azienda e l impresa sono due concetti nettamente distinti. Si afferma, in dottrina ed in giurisprudenza, che l azienda è costituita dagli strumenti materiali dei quali l imprenditore si serve per l esercizio dell attività produttiva, mentre l impresa coincide con l attività economica in funzione della quale tali mezzi sono organizzati ed utilizzati dall imprenditore o, più semplicemente, dall azienda integrata dalla persona (fisica o giuridica) dell imprenditore 1. A conferma della distinzione che sussiste tra i concetti di azienda ed impresa, deve essere rilevato come, in concreto, si ammettono ipotesi in cui vi sia un impresa senza azienda (come nel caso dell attività programmata e oggetto di una società iscritta nel Registro delle imprese, ma non ancora di fatto organizzata), sia ipotesi in cui vi sia un azienda senza impresa (nel caso, non troppo di scuola, in cui un soggetto erediti l azienda paterna e provveda, dopo qualche tempo, alla sua cessione, senza aver in concreto esercitato alcuna attività d impresa) 2. Azienda ed impresa si collocano, pertanto, su due facce opposte della stessa medaglia, essendo una (l azienda) il mezzo e l altra (l impresa) il fine; 1 Cfr. G.E. COLOMBO, L azienda, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell economia, a cura di F. Galgano, vol. III, Cedam, Padova, 1979, p. 1 ss.; G. FERRARI, voce Azienda (dir. priv.), in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 681 ss.; G. AULETTA, voce Azienda (dir. comm.), in Enc. giur. Treccani, vol. IV, Roma, 1988, p. 1 ss.; G.F. CAMPOBAS- SO, Diritto commerciale, vol. 1, Diritto dell impresa, Utet, Torino, 2008, p. 138; G. BON- FANTE-G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, vol. I, L imprenditore, Cedam, Padova, 2001, pp ; C. FERRENTINO-A. FERRUCCI, Dell azienda, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1; F. GALGANO, Diritto commerciale. L imprenditore e le società, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 43; G. AULETTA-N. SALANITRO, Diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2003, pp In giurisprudenza, si veda, per tutte, Cass. 7 aprile 1956, n. 1014, secondo la quale l impresa ha carattere soggettivo in quanto rappresenta l attività economica dell imprenditore, mentre l azienda ha carattere oggettivo, giacché costituisce lo strumento, ossia il complesso dei beni organizzati, di cui l imprenditore si serve per l esercizio dell attività. Per altri riferimenti v. tra i commentari, da ultimo, G. ALPA-V. MARICONDA, Codice civile commentato, Ipsoa, Milano, 2009, sub art ss., p ss. 2 V., per la prima ipotesi, G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., p. 100 s. (opinione isolata, ma comunque significativa); per la seconda, C. FERRENTINO-A. FERRUCCI, Dell azienda, cit., p. 2, nt. 4.

3 Cessione d azienda 3 esse, tuttavia, esprimono concetti strettamente connessi tra di loro, il cui legame viene in rilievo, in maniera evidente, nell ambito della disciplina dettata in relazione al trasferimento d azienda. Gli elementi costitutivi dell azienda: l importanza dell elemento organizzazione 1.2. Come già accennato, presupposto per l applicazione della specifica disciplina prevista agli artt e ss. c.c. è che oggetto del trasferimento sia un azienda, così come definita all art c.c. Da tale ultima norma è possibile evincere, oltre a quanto già precisato circa la distinzione, da un punto di vista giuridico, tra azienda ed impresa, che gli elementi costitutivi dell azienda sono: a) l esistenza di un complesso di beni; b) l organizzazione di tali beni in funzione dell esercizio di un attività produttiva. I beni Possono fare parte del complesso aziendale sia beni materiali (mobili ed immobili) sia beni immateriali (quali, ad esempio, invenzioni, opere dell ingegno e segni distintivi). È controverso se nel concetto di beni di cui all art c.c. rientrino anche i rapporti giuridici relativi all esercizio dell azienda, quali, in primo luogo, i rapporti contrattuali in essere con i lavoratori subordinati. Orientamento favorevole ad una nozione restrittiva di bene In base ad un primo orientamento, che interpreta in senso restrittivo la nozione di bene aziendale rimanendo fedele al dato letterale della norma, rientrano nel concetto di beni di cui all art c.c. solo quelli che ricadono nella nozione di cui all art. 810 c.c. che, riferendosi ai soli beni materiali, definisce i beni come quelle cose che possono formare oggetto di diritti : pertanto, secondo tale teoria, sono parte dell azienda unicamente i beni in senso materiale di cui l imprenditore si avvale per l esercizio della sua attività d impresa 3. 3 G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., p. 141 s.; G.E. COLOMBO, L azienda, cit., p. 19 ss. Ivi, tuttavia (rispettivamente pp. 142 e 24 s.), anche l affermazione che nella cessione

4 4 Sabrina Pugliese Orientamento favorevole ad una nozione estensiva di bene Secondo un altra teoria da ritenersi prevalente, in particolare in giurisprudenza 4 proprio un interpretazione restrittiva della nozione di bene aziendale, tale cioè da non comprendervi i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato, non terrebbe conto di tutte quelle realtà (quali ad esempio, le società di servizi) nelle quali i rapporti contrattuali (ovvero, il capitale umano) sono prevalenti rispetto ai beni in senso stretto. Si ritiene, infatti, che debbano essere considerati beni aziendali oltre che gli strumenti reali, anche quelli personali come i diritti e le obbligazioni scaturenti dai rapporti in essere con i collaboratori, dato che l azienda, [p]rivata [dei propri] elementi di carattere personale, (...) perde[rebbe] l essenza organica che le è peculiare per restare una mole inerte di beni che non assurge a vivente e compiuto organismo ( ). L insieme delle cose materiali ad es. delle macchine, degli edifici, delle materie prime che appartengono all azienda non è da solo strumento sufficiente affinché l imprenditore possa conseguire i suoi intenti produttivi ed economici. Occorre (...) [cioè] che le macchine siano messe in moto e tenute in azione; che le materie prime siano raccolte, elaborate e trasformate ( ). Viene così fatto rientrare nella nozione di bene aziendale di cui all art c.c.: ( ) qualsiasi oggetto di tutela giuridica: qualsiasi interesse tutelato dall ordinamento giuridico, presidiato cioè da un diritto soggettivo 5. Rientrano in tal modo nel concetto di azienda anche le cose e le entità immateriali in quanto formanti oggetto di diritti assoluti, nonché le prestazioni di dare, di fare e di non fare in quanto formanti oggetto di diritti relativi. In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l azienda va intesa come d azienda il passaggio dei rapporti giuridici, e in particolare dei contratti aziendali, è elemento naturale del trasferimento. Nel medesimo senso AA.VV., Diritto commerciale, Monduzzi, Bologna, 2004, p. 33 nel capitolo II, L azienda e le regole del mercato, di V. MANGINI. 4 Cass. 30 settembre 2002, n ; Cass. 11 agosto 1990, n secondo la quale l azienda comprende cose materiali, mobili e immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro ( ) ed in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per l esercizio di un impresa. 5 Cfr., su quanto precede, M. CASANOVA, Impresa e azienda, Utet, Torino, 1974, p. 326.

5 Cessione d azienda 5 comprendente cose materiali, mobili ed immobili, cose immateriali (ditta, insegna, ecc.), rapporti di lavoro con il personale, debiti e crediti con la clientela (Cass., Sez. lav., 16 gennaio 1987, n. 360). Pertanto, alla luce dell esaminata nozione estensiva, può essere considerato bene aziendale ogni elemento patrimoniale utilizzato dall imprenditore nell esercizio della propria attività e, quindi, non solo i beni in senso stretto ma anche i servizi, i rapporti di lavoro con il personale, i contratti stipulati dall imprenditore per l esercizio dell attività di impresa, i crediti verso la clientela, i debiti verso i fornitori. Di fatto, può solo rilevarsi che nella prassi si riscontrano ipotesi in cui l azienda può ben sussistere e quindi essere ceduta senza contratti pendenti, debiti e crediti, ed ipotesi in cui l estensione ad alcuni rapporti giuridici riveste carattere di essenzialità, venendo meno, in loro assenza, il carattere stesso dell organizzazione. L organizzazione L elemento caratterizzante l azienda è, invero, l organizzazione; si è, cioè, in presenza di un azienda qualora i beni di cui l imprenditore dispone siano organizzati. Attraverso l elemento dell organizzazione, l imprenditore è in grado di rendere una pluralità di beni, tra di loro eterogenei, idonei ad essere utilizzati in modo unitario: l organizzazione, in altre parole, è l elemento che rende i beni funzionalmente e reciprocamente collegati in un complesso produttivo unitario 6 e che consente, quindi, la realizzazione di quell attività produttiva che i beni, utilizzati singolarmente, non sarebbero in grado di conseguire; per tale motivo l organizzazione può essere definita come l elemento coagulante del complesso di beni che costituiscono l azienda 7. 6 G. FERRARI, voce Azienda (dir. priv.), cit., p G. BONFANTE-G. COTTINO, Trattato, cit., p. 612.

6 6 Sabrina Pugliese L importanza dell elemento organizzativo è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza, la quale ritiene che l organizzazione, intesa come opera unificatrice dell imprenditore funzionale ad un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione (Cass., Sez. trib., 25 gennaio 2002, n. 897), sia l elemento fondamentale dell azienda secondo la nozione civilistica dell istituto. Conclusioni simili sono state raggiunte dalla medesima Corte nella sentenza 8 settembre 2005, n della quale si riporta, di seguito, un estratto. ( ) Sulla base del disposto dell art c.c. ( L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa ) e in ragione del necessario requisito dell organizzazione, ossia del collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario, i beni aziendali si connotano per una destinazione all esercizio dell impresa che, pur nascendo da un atto di volontà dell imprenditore, deve tradursi in circostanze oggettive, quali in particolare la strumentale destinazione di detti beni all attività produttiva e la relazione strutturale di ciascun bene con gli altri beni dell azienda, in modo tale che il loro complesso, organizzato per lo svolgimento dell attività economica imprenditoriale, sia caratterizzato da potenzialità produttiva e dall obiettiva attitudine all esercizio dell impresa e quindi alla realizzazione delle finalità a cui l organizzazione tende (Cass, Sez. trib., 8 settembre 2005, n ). Produttività anche solo potenziale del complesso aziendale Dall essenzialità dell elemento dell organizzazione ai fini della qualificazione di un complesso aziendale deriva la conseguenza, riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che sussista cessione d azienda anche nel caso in cui il complesso di beni non sia ancora produttivo al momento della cessione: pertanto, può aversi trasferimento di azienda anche in ipotesi

7 Cessione d azienda 7 di cessione di un azienda non ancora attiva, la produttività potendo sussistere anche soltanto a livello potenziale, in quanto ciò che rileva è che il complesso sia caratterizzato dall obiettiva attitudine all esercizio dell impresa, e cioè che sia idoneo a realizzare la finalità cui quella organizzazione tende 8. Al riguardo, si segnala anche una pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale si è esplicitamente affermato che si ha cessione d azienda ogni qualvolta ( ) permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all esercizio dell impresa; infatti, prosegue la Corte, non è rilevante che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva (o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni) (Cass., Sez. trib., 11 giugno 2007, n ). È configurabile la cessione d azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all esercizio dell impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all esercizio dell attività d impresa (Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 2009, n ). 8 Cfr. P. PISONI-E. PISTONE-R. SANTINI, Cessione di azienda e di rami aziendali, Giuffrè, Milano, 2009, p. 8 ss.

8 8 Sabrina Pugliese Titolarità del complesso aziendale La destinazione di un determinato bene all esercizio dell attività produttiva è essenziale ai fini della qualificazione dello stesso come parte di un complesso aziendale; non è invece necessario che l imprenditore detenga tale bene a titolo di proprietà, essendo sufficiente che egli ne possa disporre, a prescindere dal titolo 9. Nella nozione di azienda l accento è cioè posto sul requisito dell organizzazione di cui all art c.c. in quanto l identità dell azienda come complesso deriva da un vincolo diverso da quello della proprietà, ed è il vincolo rappresentato dalla comune destinazione del complesso a costituire lo strumento dell attività d impresa 10. Tale aspetto è riconosciuto come pacifico dalla giurisprudenza, la quale, ad esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione del 6 novembre 2001, n , di cui si riporta un estratto della massima, ha espressamente riconosciuto che la titolarità dell azienda possa essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al suo funzionamento, essendo sufficiente, infatti, che di tali beni il titolare possa disporre in base ad un titolo idoneo che gli consenta di destinarli per sé o per altri all esercizio dell azienda 11. ( ) se è vero che la titolarità dell azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al funzionamento della stessa, è, però comunque necessario che di questi beni il titolare possa disporre in base a titolo idoneo che gli consenta di destinarli per sé o per altri all esercizio dell azienda medesima (Cass., Sez. III, 6 novembre 2001, n ). 9 Cfr. F. GALGANO, Diritto commerciale, cit., p. 43 ss. e P. CENDON (diretto da), Commentario al codice civile, Utet, Torino, 1991, p. 1415, il quale sottolinea che l art c.c. parla di beni organizzati dall imprenditore e non di beni dell imprenditore. 10 F. FERRARA JR.-F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 2006, p Cass., Sez. III, 6 novembre 2001, n Al riguardo, si veda anche la sentenza della Cass., Sez. Un., 24 aprile 1991, n. 4512, secondo la quale, partendo dal presupposto che la titolarità dell azienda non esige la proprietà dei beni che la compongono essendo sufficiente la facoltà di destinarli all impresa l azienda stessa non viene meno per effetto delle vicende traslative relative alla proprietà dei singoli beni organizzati, qualora tali vicende non incidano sulla disponibilità dei beni medesimi.

9 Cessione d azienda 9 Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato: Ai sensi dell art c.c., condizione necessaria e sufficiente perché un bene possa considerarsi aziendale è la destinazione funzionale ad esso impressa dall imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima l imprenditore ad utilizzarlo nel processo produttivo [...] (Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3029). In sintesi, quindi, dalle considerazioni di cui sopra consegue che si è in presenza di un azienda anche nel caso in cui l imprenditore non sia proprietario di alcun bene aziendale, ma possa validamente disporne in virtù di un titolo che gli consenta di destinare i beni all esercizio dell impresa 12. La natura giuridica dell azienda 1.3. Le considerazioni circa l individuazione dei beni che compongono l azienda, riportate nel precedente paragrafo 1.2, sono strettamente correlate al dibattito relativo alla natura giuridica dell azienda stessa. Infatti, se da un punto di vista economico generalmente si ritiene che l azienda costituisca un quid novi, cioè un bene unico dotato di un connotato diverso dalle caratteristiche delle singole componenti, non altrettanto condivisa è l opinione che configura l azienda come un entità autonoma anche da un punto di vista giuridico, esistendo infatti anche teorie che negano siffatta unitarietà al complesso aziendale. Al riguardo, in dottrina sono state avanzate numerose teorie, a loro volta organizzate dai commentatori secondo svariate classificazioni: di queste ultime, la più diffusa è quella che distingue due grandi gruppi, che si solgono indicare come teoria unitaria e teoria atomistica Cfr. F. GALGANO, Diritto commerciale, cit., p. 44; P. CENDON (diretto da), Commentario, cit., p Per opportuni riferimenti v. G. ALPA-V. MARICONDA, Codice civile commentato, cit., 2.

10 10 Sabrina Pugliese Teoria unitaria I sostenitori della teoria unitaria (o universalistica) ritengono che l azienda costituisca un bene autonomo, nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono, nell ambito del quale i singoli elementi costitutivi perdono la propria individualità a vantaggio dell unitarietà della loro destinazione: l azienda è perlopiù configurata come un universitas ossia come un complesso di beni che conservano una loro distinta identità, ma che sono unificati in vista di una particolare valutazione fatta dal soggetto che ne dispone. Chi sostiene la concezione che descrive il fenomeno azienda come una universitas porta a sostegno della propria argomentazione: 1. la lettera dell art c.c. che definisce l azienda come un complesso di beni; 2. il disposto dell art c.c. che richiama una nozione unitaria di a- zienda quando fa riferimento a contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento, ed infine 3. la disposizione dell art. 670, comma 1, c.p.c. nella quale si accomuna il sequestro giudiziario di aziende a quello di altre universalità di beni 14. Nell ambito della nozione di azienda come universitas, possono essere rilevate poi diverse ricostruzioni dottrinali, a seconda che si individui l azienda come universalità di fatto (c.d. universitas rerum o facti) o universalità di diritto (c.d. universitas iuris). La concezione dell azienda come universitas rerum o facti viene sostenuta da quanti ritengono che non possano rientrare nel concetto di bene a- ziendale di cui all art c.c. i rapporti giuridici ed in particolare i contratti, i debiti ed i crediti che ineriscono all azienda. Diversamente, i sostenitori della concezione dell azienda come un universalità di diritto fanno rientrare nel concetto d azienda non solo i beni, ma anche i contratti, i debiti ed i crediti ossia, un complesso di diritti aventi un unico punto di riferimento e quindi unitariamente considerati dall ordinamento giuridico 15. p s.; P. PISONI-E. PISTONE-R. SANTINI, Cessione di azienda, cit., p. 5 ss.; G.F. CAM- POBASSO, Diritto commerciale, cit., p. 142 ss. 14 Cfr. G. BONFANTE-G. COTTINO, Trattato, cit., p G. FERRARI, voce Azienda (dir. priv.), cit., p. 690 (ivi ulteriori riferimenti).

11 Cessione d azienda 11 Teoria atomistica In base ad un altro orientamento (c.d. teoria atomistica), invece, l azienda deve essere considerata come una semplice pluralità di beni, collegati alla persona dell imprenditore in forza di diritti eventualmente diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di godimento) e tra loro in fatto coordinati per l esercizio dell attività d impresa 16. I sostenitori di tale teoria ritengono, pertanto, che il complesso aziendale non costituisca un bene autonomo né, di conseguenza, che sia configurabile alcun diritto sullo stesso distinto da quelli che l imprenditore ha su ciascuno dei beni che ne fanno parte. L argomento principale sul quale si fonda tale teoria è dato dal disposto dell art c.c., che prevede che il trasferimento dei beni che fanno parte del complesso aziendale deve avvenire secondo quanto previsto, in via generale, dalla legge per il trasferimento di ciascuno di essi; in sostanza, poiché manca una legge di circolazione unitaria dell azienda, i sostenitori di tale teoria ritengono di non poter considerare il complesso dei beni costituenti l azienda come un bene autonomo. Deve anche registrarsi, negli anni più recenti, un drastico ridimensionamento da parte della dottrina del rilievo normativo dell adesione all una o all altra teoria: in ogni caso, si tende a privilegiare l interpretazione che consente di preservare l unità funzionale dell azienda 17. Conseguenze dell adesione alla teoria unitaria o alla teoria atomistica Il fatto di considerare l azienda come un universitas o meno ha delle notevoli conseguenze a livello pratico: infatti, ritenere l azienda come un bene autonomo significa riconoscere l esistenza di un diritto dell imprenditore sul complesso in quanto tale, diritto che, non da oggi, accreditata dottrina e la giurisprudenza riconducono alla proprietà (o quanto meno alla categoria dei diritti assoluti) 18. Il riconoscimento di una configurazione unitaria dell azienda e di un di- 16 G.E. COLOMBO, L azienda, cit., p V. G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., p. 143 ss. (nel quadro di un adesione di massima alla teoria atomistica), oppure G. PRESTI-M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 52 s. (ove si esclude la necessità di prendere posizione circa l aspetto dogmatico). 18 Cfr. G. BONFANTE-G. COTTINO, Trattato, cit., p. 627.

12 12 Sabrina Pugliese ritto di proprietà su di essa semplifica l attività dell interprete volta ad identificare il complesso di diritti che competono al titolare dell azienda a difesa del suo bene. Ad esempio, la proprietà dell azienda garantisce la praticabilità di un azione di rivendica del complesso in sé e non solo dei singoli beni e lo stesso vale per la tutela possessoria nei confronti dello spoglio 19. La posizione della giurisprudenza Circa la natura giuridica dell azienda, segnaliamo che la giurisprudenza ha più volte aderito alla teoria dell azienda come universitas, configurandola a volte come universitas iuris, a volte come universitas facti. La Corte di Cassazione, ad esempio, in una pronuncia del 1990 ha stabilito che l azienda si configura come una universitas iuris comprendente cose materiali, mobili e immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela e in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per l esercizio di un impresa (Cass., Sez. II, 11 agosto 1990, n. 8219). In una successiva pronuncia, tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha sostenuto che la qualificazione giuridica dell azienda, nonostante ( ) le variazioni intervenute nella soggettività e struttura giuridica delle imprese [che ne sono state titolari,] è rimasta sostanzialmente immutata quale universitas rerum costituita da un complesso di beni e servizi (capitale, fisso e circolante, e lavoro) unificato dall unitaria destinazione produttiva (azienda in senso oggettivo) (Cass., Sez. lav., 8 aprile 1992, n. 4274). 19 Cfr. G. BONFANTE-G. COTTINO, Trattato, cit., p. 629.

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

DISCIPLINA DELL AZIENDA

DISCIPLINA DELL AZIENDA Prefazione alla seconda edizione....................... VII Prefazione alla prima edizione........................ IX Avvertenze................................ XIII PARTE PRIMA DISCIPLINA DELL AZIENDA

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Corso di Diritto Commerciale

Corso di Diritto Commerciale Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 Powered by PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Control Editing dott. Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Roselli; Rel. A. Manna) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro Copia atti aziendali Licenziamento

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

RISOLUZIONE N. 206/E

RISOLUZIONE N. 206/E RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 1/E QUESITO RISOLUZIONE N. 1/E Roma, 4 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello Trattamento fiscale degli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Mezzi di pagamento alternativi e solutorietà Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

Dettagli

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia

Dettagli

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Sito internet: Milano. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 162 PRESUNZIONE ASSOLUTA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 122/E

RISOLUZIONE N. 122/E RISOLUZIONE N. 122/E Roma, 06 maggio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA. Art. 4 DPR n. 633 del 1972. Assoggettabilità

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

GESTIONE SOCIETARIA DELLA PROFESSIONE CON LE ATTUALI NORMATIVE. avv. silvia stefanelli

GESTIONE SOCIETARIA DELLA PROFESSIONE CON LE ATTUALI NORMATIVE. avv. silvia stefanelli CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO LAZIALE in collaborazione con ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRO DI ROMA Roma 25 ottobre 2008 GESTIONE SOCIETARIA DELLA PROFESSIONE CON LE ATTUALI NORMATIVE avv. silvia

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIRITTO CIVILE CLASSE 3 INDIRIZZO AFM UdA n. 1 Titolo: INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE Conoscere il diverso ambito di applicazione del diritto pubblico e nel diritto privato. Distinguere il diritto soggettivo

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì...

«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... «VISION, LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» Work Revolution è in grado di proporre soluzioni innovative per la gestione delle esigenze di Personale; nasce dall unione di

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

Il Preposto nella scuola

Il Preposto nella scuola Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania DIREZIONE GENERALE Organismo Paritetico Regionale ex art. 51 D. lgs. 81/2008 Il Preposto nella scuola

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONCETTO: L ORGANIZZAZIONE SI PONE COME OBIETTIVO LO STUDIO DELLE COMPOSIZIONI PIU CONVENIENTI DELLE FORZE PERSONALI, MATERIALI E IMMATERIALI OPERANTI NEL SISTEMA AZIENDALE.

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Contabilità generale e contabilità analitica

Contabilità generale e contabilità analitica 1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo. Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli