Capitolo II - Tariffa civile, amministrativa e tributaria
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- Guido Pasini
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1 Capitolo II - Tariffa civile, amministrativa e tributaria giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di accordo (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l intervento del giudice o l ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio (come nella specie, con derivante estinzione del processo), e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo; ciò si verifica sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione ed accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso. Art. 4 (Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti) 1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell avvocato sono inderogabili. 2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell avvocato e l onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art.5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell Ordine. SOMMARIO: 1. Inderogabilità della tariffa. Ambito di operatività - 2. Determinazione del compenso professionale - 3. Il patto di quota lite ed il palmario - 4. Superamento dei massimi e diminuzione dei minimi - 5. RIFERIMENTI BIBLIO- GRAFICI - 6. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 1. Inderogabilità della tariffa. Ambito di operatività Il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, all art. 2, commi 1, 2, 2 bis, ha abrogato il primo comma dell articolo 4 della tariffa forense; statuisce, infatti, l abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l obbligatorietà di tariffe fisse o minime (l abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore della l. n. 248/2006, con la conseguenza che le disposizioni precedenti conservano piena efficacia in relazione a fatti verificatesi prima: Cass. 15 aprile 2008, n. 9878). E ciò in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un effettiva facoltà di scelta nell esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato. La riforma Bersani nel rimuovere la inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali, ha rafforzato il Derogabilità dei minimi tariffari 163
2 La tariffa forense nella giurisprudenza e prassi amministrativa ruolo dell accordo delle parti nella determinazione del compenso professionale. Legittimità costituzionale Inderogabilità dei minimi e Comunità europea La questione di legittimità costituzionale della lett. a) del comma 1 dell art. 2 del d.l. n. 233 del 2006, nel testo originario ed in quello modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, è stata ritenuta infondata da Corte cost. 21 dicembre 2007 n. 443, in Foro it., 2008, I, 1396, (ed in Giur. it., 2008, 1372), in cui si afferma che la norma nell abrogare le disposizioni che prevedono l obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell ambito delle attività libero professionali e intellettuali, offrendo all utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. Ad avviso della Corte, tale conclusione trova conferma anche in sede comunitaria; ed infatti, con specifico riferimento alle restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni, segnala la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali presentata dalla Commissione il 9 febbraio Il 5 settembre 2005 la Commissione ha presentato il seguito della suddetta Relazione, in cui si giunge alla conclusione che gli Stati membri dovrebbero avviare un processo di revisione delle restrizioni esistenti, con riferimento sia alle tariffe fisse sia alle limitazioni di pubblicità. Con specifico riferimento alle professioni legali ed all interesse generale al funzionamento dei sistemi giuridici, ricorda la Corte con la citata sentenza n. 443/2007, il Parlamento europeo ha adottato il 23 marzo 2006 una risoluzione nella quale si riconosce che le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie, non violano gli artt. 10 e 81 del Trattato, purché la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico. La legge 4 agosto 2006 n. 248 (in sede di conversione del d.l. n. 223/ 2006) ha, però, previsto che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. La tariffa professionale, quindi, non soltanto non è stata abolita (è stata abolita solo l inderogabilità dei minimi tariffari) ma resta tuttora un elemento utilizzabile (per la determinazione del corrispettivo dovuto) dal giudice, qualora si trovi a decidere sulle spese di giudizio sui compensi professionali dovuti per le attività svolte a favore di procedure giudiziali (ma anche in tutte le ipotesi in cui tra cliente ed avvocato non vi è stata alcuna pattuizione scritta sul compenso dovuto). In tema di inderogabilità della tariffa forense, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande sezione, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/ 04 e C-202/04, in Foro it., 2006, IV, 2, (ed in: Foro Amm., Consiglio di Stato, 2007, 20), afferma che gli artt. 10, 81 e 82 del Trattato Ce non ostano all adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio nazionale forense, una tariffa che fissi un limite 164
3 Capitolo II - Tariffa civile, amministrativa e tributaria minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa. La stessa sentenza afferma, poi, che una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall art. 49 del Trattato Ce; spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Prima dell entrata in vigore del menzionato d.l. n. 223/06, l art. 24 della l. 13 giugno 1942 n. 794, stabiliva che gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati erano inderogabili e che ogni convenzione contraria era nulla. Il menzionato art. 24 traeva la sua legittimità dall analoga previsione contenuta nell art. 24 della l. n. 794/42. La ratio dell inderogabilità dei minimi tariffari era quella di evitare l accaparramento della clientela ed assicurare la dignità e il decoro della professione (Cass. 12 febbraio 1988, n. 1519). La inderogabilità dei minimi tariffari (non più in vigore), era stata confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. 29 maggio 2006, n ; Cass. 7 marzo 2003, n. 3432; 25 marzo 2003, n. 4355), e dalla Corte di Giustizia U.E. del 19 febbraio 2002 nella causa n. C-35/39, che ha ritenuto la tariffa forense non in contrasto con il trattato U.E.; alla luce della citata sentenza 19 febbraio 2002, vincolante ultras parte et erga omnes, era da ritenersi, quindi, conforme al Trattato CEE la disposizione interna che fissava l inderogabilità dei minimi degli onorari per l avvocato (Cass. 15 luglio 2003, n ). Il giudice, nel liquidare le spese giudiziali al difensore, dopo l entrata in vigore del d.l. 223/06 deve determinare il compenso ai sensi degli artt e 2234 c.c. sulla base della tariffa professionale forense. La inderogabilità dei minimi tariffari comportava la nullità di ogni convenzione tra il cliente e l avvocato, nella parte in cui, per determinati affari, contemplava una rinuncia totale o parziale ai suddetti compensi minimi, qualora la rinuncia medesima non si ricollegava ad un fine di liberalità meritevole di tutela, ma risultava mero strumento per conseguire vantaggi economici, attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri (Cass. 29 novembre 1988, n. 6449; Cass. 19 febbraio 1971, n.432). La liquidazione degli onorari al di sotto del minimo era applicabile solo a carico della parte soccombente e non a carico del cliente (Cass. 3 settembre 2003, n ); nei rapporti tra l avvocato ed il cliente, nella liquidazione degli onorari, era consentito al giudice soltanto di superare i limiti tariffari massimi e non anche di ridurre i minimi in quanto questa ultima Disciplina previgente 165
4 La tariffa forense nella giurisprudenza e prassi amministrativa possibilità era circoscritta al solo rapporto fra la parte vincitrice ed il soccombente (Cass. 29 maggio 1991, n. 6061). Compensi inferiori ai minimi tariffari La possibilità di liquidare i compensi di avvocato in misura inferiore ai minimi tariffari ( possibilità limitata alla sola voce dell onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese: Cass. 7 settembre 2007, n ), trovava indefettibile presupposto nella richiesta del vincolante parere del Consiglio dell Ordine da esibirsi al giudice cui la liquidazione stessa veniva devoluta (Cass. 25 ottobre 1985, n. 5259; Cass. 7 gennaio 1981, n. 107). La parte che intendeva impugnare per cassazione la liquidazione delle competenze dell avvocato per pretesa violazione dei minimi tariffari, aveva l onere dell analitica specificazione delle voci e degli importi considerati (Cass. 11 febbraio 2004, n. 2626). Rimborso spese e minimi tariffari Occorre evidenziare che il principio dell inderogabilità delle relative tariffe minime si estendeva anche alle prestazioni stragiudiziali (Cass. 16 novembre 2006, n ). L inderogabilità degli onorari non si estende (né si estendeva) anche alla voce rimborso spese, ostandovi una differenza ermeneutica secondo cui gli onorari compensano la prestazione dell attività intellettuale, nel mentre le spese traggono origine dal compimento di operazioni materiali per conto e nell interesse del cliente (Tar Puglia, sez. I, 3 ottobre 2007 n. 2440, in Il Foro Amministrativo, Tar, 2007, 3214). 2. Determinazione del compenso professionale Il codice civile (art c.c.) stabilisce il principio della libera determinazione del compenso nella prestazione dell attività professionale. Criteri di determinazione In base all art c.c., quindi, per gli avvocati, con il proprio cliente, vige il principio della libera determinazione del compenso professionale (Cass. 5 luglio 1990, n. 7051); solo in mancanza di convenzione tra le parti il compenso è determinato dalla tariffa (Cass. 21 febbraio 1987, n. 1899; Cass. 14 gennaio 1977, n. 180), o dagli usi, ovvero dall autorità giudiziaria, sentito il parere dell associazione professionale cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera e al decoro della professione. Per gli avvocati, dopo l entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248/2006, che ha abolito i minimi tariffari, si è modificato il comma 3 dell art c.c., in modo da consentire i patti conclusi tra gli avvocati (o praticanti abilitati) e i loro clienti, aventi ad oggetto i compensi professionali, assoggettandoli alla forma scritta ad substantiam; è possibile, quindi, pattuire con il cliente il compenso, con la possibilità di fissare compensi superiori ai massimi previsti dalla tariffa (Cass. 5 luglio 1990 n. 7051), ma anche inferiori ai minimi tariffari essendo stati abrogati i minimi tariffari. Sul tema in questione occorre evidenziare la Corte cost. n. 443/2007 (in Foro it., 2008, I, 1396), che ha dichiarato infondata la questione di legit- 166
5 Capitolo II - Tariffa civile, amministrativa e tributaria timità costituzionale dell art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 223/06, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, nella parte in cui modifica l art c.c., stabilendo che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. 3. Il patto di quota lite e il palmario L art. 2, commi 1, 2 e 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, conv. con modificazioni in l. 4 agosto 2006 n. 248, ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con l unico limite di redazione di tali patti in forma scritta. Il comma 2 bis, del d.l. 223/06 prevede che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. In pratica, è stato modificato l art c.c., che prevedeva il divieto per gli avvocati di stipulare con i loro clienti patti relativi ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio. Il menzionato d.l. n. 223/2006 ha dato validità ai c.d. patti in quota lite, in cui il compenso è pattuito facendo riferimento ai vantaggi conseguiti dal cliente. A dire il vero la questione dell abolizione del patto di quota lite ad opera del decreto Bersani non è pacifica, in quanto si sostiene (G. Scarselli, Il decreto Bersani e le tariffe forensi, Foro it., 2006, V, 24) che la fattispecie relativa alla possibilità per l avvocato di pattuire con il cliente un compenso rapportato al risultato professionale, va tenuta distinta dal c.d. patto di quota lite, che si ha quando un avvocato concordi invece con il cliente di trattenere per sé, a titolo di compenso, una parte della res litigiosa. Infatti si afferma che il patto di quota lite anche a seguito della nuova disciplina, deve continuare a ritenersi vietato in forza dell art c.c., norma rimasta invariata. Lo stesso Consiglio Nazionale Forense, con la delibera 1 giugno 2008, n. 15, nell aggiornare il codice deontologico, ha sostituito il testo dell art. 45 con il seguente, titolato Accordi sulla definizione del compenso : E consentito all avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell art c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all attività svolta, fermo il principio disposto dall art del codice civile. A seguito del c.d. decreto Bersani, quindi, a partire dal 18 gennaio 2007 l avvocato potrà pattuire il proprio compenso con il cliente esclusivamente in forma scritta, anche prevedendo un compenso in percentuale sul valore dei beni oggetto della controversia, stando attento a non incorrere nel divieto di rendersi cessionario di diritti su tali beni, sancito dall art c.c.; potrà essere previsto anche un compenso inferiore ai minimi tariffari, ma non potrà comunque superare i massimi, salve le ipotesi derogative per i massimi che sono già vigenti al momento e che non sono stati modificati. In precedenza (prima dell entrata in vigore del d.l. n. 223/06) in base all art. 2233, comma 3, c.c., l avvocato non poteva pattuire un compenso Pattuizione in forma scritta 167
6 La tariffa forense nella giurisprudenza e prassi amministrativa che prevedeva l attribuzione dei beni o diritti oggetto della controversia, né un compenso da determinarsi in percentuale del valore dei beni litigiosi, concretandosi tale patto in una partecipazione agli interessi dei quali è stato assunto il patrocinio: il compenso andava sempre ragguagliato all importanza dell opera professionale (Cass. 19 novembre 1997, n ); e ciò perché l interessamento dell avvocato alle sorti della lite attenuava quella obiettività e serenità che si richiede nella esplicazione del mandato. Il divieto di partecipare alla lite per un interesse che derivi dai diritti che l avvocato è chiamato a difendere (c.d. patto di quota lite) era assoluto, trovando applicazione sia in campo giudiziale che stragiudiziale (Cass. 29 aprile 1982, n. 2709); il patto di quota lite, oltre che nullo, costituiva, poi, anche violazione deontologica sanzionabile in sede disciplinare. Palmario Diverso dal patto di quota lite è il c.d. palmario, che trova la sua legittimità nell art. 2233, comma 1, c.c.. Il palmario è un compenso suppletivo straordinario che il cliente per l esito vittorioso della lite si obbliga a dare all avvocato in aggiunta all onorario spettantegli in base alla tariffa forense (Cass. 18 giugno 1986, n. 4078), compenso legittimo essendo consentito alle parti di convenire un compenso superiore ai massimi di tariffa. 4. Superamento dei massimi e diminuzione dei minimi Il giudice, nella determinazione dell onorario dell avvocato, in base all art. 2 comma 2 bis, d.l. n. 223/06, conv. in l. n. 248/06, provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Il giudice non deve, quindi, rispettare i limiti minimi e massimi della tariffa, pur disponendo di un potere discrezionale nell ambito di detti limiti, nel senso che il superamento di questi è consentito solo nella ricorrenza di particolari condizioni e con l obbligo di espressa motivazione al riguardo. L art. 4 in commento prevede espressamente la possibilità da parte del giudice, nella liquidazione delle competenze professionali all avvocato, di superare i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio, ovvero diminuire i minimi, quando fra la prestazione dell avvocato e l onorario previsto dalle tabelle, appaia una manifesta sproporzione. Per tale operazione da parte del giudice è necessario, però, il parere del competente Consiglio dell Ordine. Stante la formulazione del citato art. 4, è da ritenersi che la norma si applichi solo agli onorari dell avvocato, per i quali sono previsti dei minimi e dei massimi, e non anche ai diritti di procuratore, per i quali non sono previsti minimi e massimi. Sul tema si è infatti affermato (Cass. 7 settembre 2007, n ) che l art. 60, comma 5, del r.d.l. n. 1578/33, che consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, purché sia adottata espressa ed adeguata motivazione, va interpretato nel senso che tale facoltà è limitata alla sola voce dell onorario e non anche a quelle dei diritti e delle 168
7 Capitolo II - Tariffa civile, amministrativa e tributaria spese cui non fa riferimento detta norma, dovendosi preferire tale interpretazione letterale della norma, limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali. Il parere del Consiglio dell Ordine per superare i massimi indicati nelle tabelle o diminuire i minimi nel senso prima indicato, se è obbligatorio (perché espressamente previsto) non è vincolante, però, per il giudice, il quale però è tenuto comunque a dare conto del suo discostamento dal parere del Consiglio dell Ordine (Cass. 5 agosto 1975, n. 2981; Cass. 19 febbraio 1971, n. 432). Non è necessario, comunque, il pronunciamento del Consiglio dell Ordine essendo sufficiente la produzione in giudizio della richiesta al Consiglio (Cass. 25 ottobre 1985, n. 5259; Cass. 11 giugno 1968, n. 1863). Stante la gerarchia delle fonti in tema di onorario di avvocato, è valida, dopo l entrata in vigore del menzionato d.l. n. 223/2006, la pattuizione dell avvocato con il cliente di un compenso in misura superiore al massimo tariffario, e di c.d. patto di quota lite, tenendo presente che non è più vietato fissare un compenso inferiore al minimo tariffario (Cass. 5 luglio 1990, n. 7051). In materia di superamento dei minimi tariffari si è affermato (Cass. 22 ottobre 2007, n ) che è il cliente che deve fornire la prova che l avvocato abbia svolto l attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario; solo se si chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell art c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell ambito dei parametri previsti. Criteri pattuizione avvocato-cliente 5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI BARBERO M., Per la Corte di giustizia Ce le tariffe professionali sono un affare (quasi) di Stato, inforo Amm., Consiglio di Stato, 2007, 20; CANGIANO R., Il patto di quota lite negli ordinamenti italiano e statunitense Brevi riflessioni su potenzialità competitive e limiti della riforma introdotta dalla l. n. 248/2006 (di conversione del c.d. decreto Bersani), in Mercato, concorrenza, regole, 2007, 255; CAPONI R., Parziale incostituzionalità del divieto di patto di quota lite nell ordinamento tedesco, inforo it., 2007, IV, 408; CAPPAGLI E., Patto di quota lite stipulato tra un lavoratore e legale attraverso il sindacato, ingiust. Civ., 984, I, 2313; CARBONE L., Il decreto Bersani e la scure sull Avvocatura, in Toga Picena, 2006, 1-2, 48; CARBONE P., Nota minima in tema di patto di quota lite, in Giur.it., 1983, I, 2, 829; Id., Brevi considerazioni in tema di patto di quota lite, ingiur. it., 1983, I, 2, 139; Id., Patto di quota lite: eccezionalità ed ambito soggettivo di un divieto, in Giur. it., 1984, I, 2, 677; CUOCCI V., Libera concorrenza e libera prestazione di servizi: le tariffe forensi italiane al vaglio del diritto comunitario, innuovo Giur. Civ. Comm., 2007, I, 936; DANOVI R., Il divieto del patto di quota lite, in La previdenza forense, 2008, 2, 136; Id., 169
8 La tariffa forense nella giurisprudenza e prassi amministrativa Consulente tecnico di parte e patto di quota lite,inforo pad.,1984,i,391;id.,il legato di quota lite,ingiust. Civ.,1985, I, 3184; Id., Patto di quota lite, cessione di diritti litigiosi e pluralità di soggetti interessati, inresp.civ., 1985, 1; DE TILLA M., Perché è stato abolito il divieto del patto di quota lite, in Prev. forense, 2006, 324; DITTRICH L., Profili applicativi del patto di quota lite, in Riv.dir.proc., 2007, 1141; ERMINI M., Il divieto del patto di quota lite e l estensione della categoria dei patrocinatori, in Giur. it., 1999, I, 1, 1839; GAFFURI V., Le professioni intellettuali tra regolazione nazionale e concorrenza comunitaria davanti alla Corte costituzionale, in Giur. it., 2008, 1372; GASBARRI F., Brevi considerazioni sui fondamenti del divieto di patto di quota lite, ingiust. Civ., 1998, I, 3208; LEGA C., Inderogabilità di tariffe forensi e pattuizione di tariffe a forfait, in Giur. it., 1960, I, 1, 1092; Id., In tema di inderogabilità di onorari forensi, in Dir. lav., 1967, II, 14; Id., Nullità delle convenzioni normative con cui l avvocato rinuncia all onorario delle cause perdute e di quelle in cui furono dichiarate compensate fra le parti le spese e le competenze, in Giur. it., 1967, I, 1, 400; Id., In tema di riduzione degli onorari di avvocato, in Giur. it., 1976, I, 1, 761; MAGRONE C., Sull inderogabilità dei minimi di tariffa degli onorari professionali, in Foro it., 1959, I, 1760; PAJARDI P., I giudici tagliatori di parcelle, in Dir. Giur., 1980, 750; PASSARELLI C., Imperatività delle tariffe professionali e nullità dei patti in deroga, in Giur. it., 1989, IV, 216; SANTORO PASSARELLI G., Sulla (pretesa) inderogabilità dei minimi di tariffa per le prestazioni professionali continuative e coordinate dei legali esterni, ingiur. it., 1984, I, 1, II, 217; PERFETTI U., Patti e modalità di determinazione del compenso nella novella di cui alla l. n. 248 del La morte apparente del patto di quota lite, in Contratto e impresa, 2007, 47; PIZZIGATI M., Onorario di risultato - Relazione presentata al congresso Fbe svoltosi a Zurigo dela 19 al 20 maggio, in Prev. forense, 2006, 222; SCARSELLI G., Il decreto Bersani e le tariffe forensi, inforo it., 2006, V, 24; VIGORITI V., Patto di quota lite e libertà di concorrenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 583; VITTORIA D., Patto di quota lite, incontratto e impresa, 1989, 1101; Id., Il premio per la vittoria e I patti mascherati di quota lite, indir. e giur., 1988, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Liquidazione inferiore ai minimi Patto di quota lite Cass., 25 ottobre 1985, n. 5259, in Foro it., Rep. 1985, voce Avvocato, n. 69 Il giudice non può liquidare alla parte vittoriosa le spese di avvocato e procuratore in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa di legge, a meno che, trattandosi di controversia di particolare semplicità, la parte interessata non esibisca in giudizio il parere del competente consiglio dell ordine ovvero, in caso di inerzia di questo, non faccia ricorso alla disciplina della messa in mora della p. a. con la previa diffida a provvedere sì che il persistente silenzio del detto consiglio integri una situazione analoga a quella del rifiuto nei rapporti con la p.a. Cass., 18 giugno 1986, n. 4078, in Foro it., Rep. 1986, voce Avvocato, n. 84 Non sussiste il patto di quota lite, vietato dal comma 3 dell art c.c., non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in 170
9 Capitolo II - Tariffa civile, amministrativa e tributaria caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all importo, riconosciuto in giudizio alla parte) ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, anche se implicitamente, collegata all importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all esito della lite. Cass., 12 febbraio 1988, n. 1519, in Foro it., Rep.1988, voce Avvocato, n. 77 In materia di onorari e di diritti di avvocato e procuratore la disposizione dell art. 24, l. 13 giugno 1942, n. 794 che sancisce il principio della inderogabilità delle relative tariffe minime in materia civile con testuale riferimento alle prestazioni giudiziali va interpretato nel senso dell estensione di detto principio anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis legata alle esigenze del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione, sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale del principio di eguaglianza, sia, infine, per ragioni sistematiche tese alla generale tendenza legislativa volta a tutelare il lavoro ed il lavoratore anche nelle prestazioni d opera intellettuale. Corte giustizia Comunità europee, 19 febbraio 2002, n. 35/99, in Foro it., 2002, IV, 187 con nota di Bastianon Gli artt. 5 e 85 del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, artt. 10 e 81) non ostano all adozione, da parte di uno stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell ambito di un procedimento come quello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933, n e successive modifiche. Inderogabilità dei minimi tariffari Corte di giustizia europea Cass., sez. II, 15 luglio 2003, n , in Foro it., Rep. 2003, voce Avvocato, n. 208 Alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C-35/99, vincolante ultra partes ed erga omnes, deve ritenersi conforme alle disposizioni del trattato la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari d avvocato. Cass., sez. II, 29 maggio 2006, n , in Foro it., Rep.2006, voce Avvocato, n. 186 Secondo il mutato orientamento espresso dalla Corte di giustizia con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 è legittima l applicazione delle tariffe professionali (nella specie forensi) che fissano i minimi e i massimi degli onorari dei membri degli ordini professionali qualora siano adottate con misura legislativa o regolamentare da parte di uno stato membro dell Unione europea. 171
10 La tariffa forense nella giurisprudenza e prassi amministrativa Necessità di patto scritto Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 443, in Foro it., 2008, I, 1396 È infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 2, comma 2 bis, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, nella parte in cui modifica l art c.c., stabilendo che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, in riferimento all art. 117, comma 3, Cost. Art. 5 (Criteri generali per la liquidazione) 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell autorità adita, con speciale riguardo all attività svolta dall avvocato davanti al giudice. 2. Nelle causa di particolare importanza per le questioni giuridiche tratte, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell Ordine. 4. Qualora in una causa l avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell avvenuta riunione e nel caso in cui l avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. 5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all oggetto della causa, l avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%. 6. La liquidazione dell onorario prevista dall art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva. 7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell art. 7, comma 2, codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II. 172
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