Capitolo 7 La previdenza forense
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- Rita Eva Grassi
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1 Parte prima L ordinamento forense Capitolo 7 La previdenza forense Sommario 1. La cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Gli organi della cassa Il patrimonio e la sua gestione Le prestazioni erogate. 1. La cassa nazionale di previdenza e assistenza forense L istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati con la legge , n. 6 aveva dotato l ente di personalità giuridica di diritto pubblico. Successivamente alla legge istitutiva, ulteriori provvedimenti legislativi hanno definito l assetto previdenziale degli avvocati (la legge , n. 576 e quella dell , n.141). Solo con la legge , n. 537 ed il decreto legislativo del , n. 509, la Cassa nazionale da ente pubblico è stata trasformata in fondazione di diritto privato ed ha assunto la denominazione di Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, sempre con sede in Roma. L iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli avvocati che esercitano l attività forense con carattere di continuità, e solo tale criterio è ritenuto sufficiente per consentire il godimento del trattamento pensionistico; l obbligo di iscrizione segue al raggiungimento dei limiti reddituali annui, secondo il reddito o il volume d affari dell avvocato. L iscrizione alla Cassa può avvenire con provvedimento della giunta esecutiva su domanda dell interessato o di ufficio, qualora la richiesta non venga presentata entro l anno solare successivo a quello di raggiungimento del minimo di reddito o di volume di affari professionale stabiliti. È consentito a chi si iscrive per la prima volta alla Cassa e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di fare retroagire l iscrizione, pagando i relativi contributi per ogni anno di iscrizione a partire dalla iscrizione all albo inclusi gli anni di pratica con abilitazione al patrocinio. Con la legge n. 141 del 1992 è poi stata introdotta la possibilità del riscatto per il periodo del corso legale di laurea in giurisprudenza, per la durata del servizio militare e per il periodo del praticantato. Tra gli scopi istituzionali della Cassa (art. 21, l , n. 141) rientrano altresì la gestione delle forme di previdenza integrativa.
2 70 2. Gli organi della cassa A) Comitato dei delegati Parte prima L ordinamento forense In base allo statuto adottato dal Comitato dei delegati, gli organi della cassa sono il Presidente, il Comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva ed il collegio dei sindaci. La funzione essenziale della Cassa, la gestione del sistema previdenziale, è demandato al Comitato dei delegati che viene eletto da tutti i consigli dell ordine ed è, pertanto, l organo più rappresentativo in quanto ingloba tutte le istanze della classe forense. Tale organo, in base al nuovo regolamento elettorale approvato con D.M. del , è costituito dai rappresentanti dei collegi elettorali coincidenti coi distretti di corte d appello, in un numero invariabile di 80 componenti. Esso dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili non più di due volte consecutivamente. Il Comitato deve essere convocato almeno 4 volte l anno dal presidente con l avviso dell indicazione dell oggetto o materie da trattare, giorno e ora dell adunanza; le funzioni più importanti demandate alla decisione del Comitato sono: 1) l adozione delle norme dello statuto e del regolamento dell organo; 2) stabilisce gli indirizzi ed i criteri generali cui uniformare la gestione della Cassa; 3) elegge il presidente ed il consiglio di amministrazione; 4) approva i bilanci preventivi e consuntivi; 5) determina le indennità spettanti ad amministratori, sindaci e delegati; 6) istituisce commissioni di studio. B) Altri organi Il consiglio di amministrazione viene nominato a scrutinio segreto dal comitato dei delegati tra gli iscritti alla cassa; il consiglio è composto dal presidente e da dieci consiglieri che durano in carica 4 anni e viene convocato per la nomina del direttore generale al quale vengono impartite le direttive in merito alla organizzazione dei servizi e degli uffici; il consiglio predispone ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo con le relative relazioni, propone i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, determina la quantità della riserva legale, assume il personale, delibera sui reclami avverso i provvedimenti della giunta, nomina il direttore responsabile del periodico edito dalla Cassa, amministra e gestisce il patrimonio della Cassa e compie tutte le attività che concernono l amministrazione dell ente. Il consiglio nomina anche una giunta esecutiva di cui fanno parte il presidente ed alcuni membri e supplenti; essa si occupa di deliberare su materie delegate dal consiglio, sulle iscrizioni e cancellazioni, provvede alla liquidazione dei trattamenti previdenziali ed alla restituzione dei contributi in caso di cancellazione, delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli uffici e sostituisce il consiglio di amministrazione in casi di urgenza.
3 Capitolo 7 La previdenza forense 71 Il presidente è eletto dal comitato dei delegati e dura in carica due anni; è il rappresentante legale della Cassa, convoca e presiede il C.d.A., il Comitato dei delegati e la giunta esecutiva. Il collegio dei sindaci è costituito da 5 membri, uno dei quali è designato dal Ministro della giustizia, uno dal Ministro dell economia, un altro dal Ministro del lavoro e due tra gli iscritti alla Cassa; il collegio svolge il controllo sull attività dell ente ed i sindaci, all uopo, assistono alle riunioni del C.d.A. e del Comitato per chiedere e dare informazioni ed esprimere pareri. 3. Il patrimonio e la sua gestione La Cassa ha un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, oltre ad un fondo di garanzia; le entrare sono naturalmente rappresentate dalle contribuzioni obbligatorie o volontarie degli iscritti che sono destinate a finanziare le prestazioni previdenziali quali le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità e di reversibilità, dagli importi delle sanzioni dovute ai ritardi negli adempimenti prescritti, dai redditi patrimoniali e da ogni altra entrata. Come si diceva, tutti gli iscritti devono corrispondere alla Cassa il contributo, che è soggettivo ed integrativo e viene versato attraverso i ruoli esattoriali ed in parte attraverso la autodichiarazione e l autotassazione; infatti, il sistema previdenziale adottato con la L , n. 576 è basato sulla cd. ripartizione dove tutte le contribuzioni servono per le esigenze attuali da soddisfare; tale sistema ha modificato il vecchio sistema (quello della L. 576/1952) della cd. capitalizzazione, dove i contributi versati erano accantonati per fronteggiare le future erogazioni. I contributi degli iscritti formano, unitamente a beni mobili ed immobili ed alla riserva legale istituita dal D.Lgs , n. 509, il patrimonio della Cassa, la cui gestione finanziaria è controllata dalla Corte dei Conti che ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica ed al Parlamento. Oltre alle pensioni, la Cassa eroga trattamenti assistenziali per circostanze eccezionali e stati di bisogno, contributi per spese di malattia e funerari nonché contributi ai consigli dell ordine per assistenza, facilitazioni per mutui e simili. L esercizio finanziario annuale della Cassa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per ciascun esercizio il C.d.A. predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo. A) Contribuzioni L assetto definitivo al sistema previdenziale-contributivo-assistenziale per gli avvocati si è avuto con la legge , n. 576, la quale ha posto a carico degli iscritti alla Cassa due tipi di contributi: uno soggettivo ed uno integrativo, abolendo i precedenti oneri su incarichi conferiti e quelli per singoli procedimenti (cd. ciceroni). Il contributo soggettivo obbligatorio è parametrato ad una percentuale di reddito professionale netto prodotto nell anno come risultante dalla relativa dichiarazione IRPEF.
4 72 Parte prima L ordinamento forense Esiste altresì un contributo integrativo del 2% su tutti i corrispettivi pagati dai clienti. Dal 1993 è stato poi applicato il contributo di maternità mirato alla copertura dell indennità erogata in favore delle avvocatesse iscritte alla Cassa, ed è dovuto da tutti gli iscritti per tale finalità. I contributi sono riscossi col sistema degli avvisi di pagamento (M.A.V. bancario o postale) previa comunicazione obbligatoria da parte del professionista del reddito netto e del volume di affari. L inottemperanza agli obblighi di comunicazione provoca il pagamento di una penale alla Cassa oltre ad una comunicazione al consiglio dell ordine di appartenenza per l eventuale valutazione del comportamento sul piano disciplinare. Coloro che cessano dall iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione non hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi soggettivi versati, salvo per quelli versati per gli anni ritenuti inefficaci ai fini previdenziali; in effetti, a decorrere dal dicembre 2004 i contributi soggettivi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti, ad eccezione di quelli relativi ad anni ritenuti inefficaci ai fini previdenziali. Tale rimborso è dovuto anche nei confronti degli eredi che ne facciano richiesta, sempre che non sia maturato il diritto alla pensione. Infine, la legge , n. 45 ha previsto per i liberi professionisti la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali: dunque, ogni periodo di assicurazione obbligatoria può essere calcolato nel fondo o nella cassa cui il professionista è iscritto, allo scopo di usufruire di un unica pensione, potendosi inglobare tutti i versamenti effettuati presso le diverse gestioni. 4. Le prestazioni erogate La Cassa nazionale di previdenza e assistenza eroga le pensioni di vecchiaia, anzianità, contributiva, di inabilità ed invalidità, quella di reversibilità ai superstiti. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Per coloro che restano iscritti agli albi dopo avere maturato il diritto alla pensione, hanno diritto ad un supplemento di pensione. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto un determinato numero di anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa: 35 anni di anzianità contributiva e almeno 58 anni di età, ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dagli anni anagrafici. La pensione contributiva ha sostituito il rimborso dei contributi, ed offre la possibilità a tutti gli avvocati che abbiano compiuto i 65 anni di età e maturato almeno 5, ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, di fruire di un trattamento di pensione; essa viene erogata in base al calcolo dei contributi soggettivi versati alla Cassa. La pensione di invalidità spetta all iscritto la cui capacità all esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, ma il soggetto deve essere iscritto alla Cassa da almeno 10 anni.
5 Capitolo 7 La previdenza forense 73 Tutte le prestazioni erogate sono reversibili ai superstiti, mentre le pensioni indirette spettano ai soli superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con continuità in data anteriore al compimento del 40 anno di età. Esistono, infine, a scopo solidaristico, erogazioni di assistenza per chi versa in stato di bisogno, una assistenza indennitaria ed altre provvidenze. Le prime comportano un vaglio ed una verifica dello stato di bisogno da parte del consiglio di appartenenza che richiede la prestazione alla Cassa; l assistenza indennitaria è dovuta nei casi di catastrofe o calamità naturali dichiarate dal presidente del consiglio dei ministri; le altre provvidenze sono le borse di studio, i contributi per l assistenza infermieristica domiciliare, le spese per i ricoveri e le indennità di maternità per i periodi di gravidanza delle libere professioniste. Questionario 1. Quali sono gli organi della Cassa? (par. 2, lett. B) 2. Quali sono le prestazioni erogate dalla Cassa di previdenza e assistenza? (par. 4)
6 Parte prima L ordinamento forense Capitolo 7 La previdenza forense Sommario 1. La cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Gli organi della cassa Il patrimonio e la sua gestione Le prestazioni erogate. 1. La cassa nazionale di previdenza e assistenza forense L istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati con la legge , n. 6 aveva dotato l ente di personalità giuridica di diritto pubblico. Successivamente alla legge istitutiva, ulteriori provvedimenti legislativi hanno definito l assetto previdenziale degli avvocati (la legge , n. 576 e quella dell , n.141). Solo con la legge , n. 537 ed il decreto legislativo del , n. 509, la Cassa nazionale da ente pubblico è stata trasformata in fondazione di diritto privato ed ha assunto la denominazione di Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, sempre con sede in Roma. L iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli avvocati che esercitano l attività forense con carattere di continuità, e solo tale criterio è ritenuto sufficiente per consentire il godimento del trattamento pensionistico; l obbligo di iscrizione segue al raggiungimento dei limiti reddituali annui, secondo il reddito o il volume d affari dell avvocato. L iscrizione alla Cassa può avvenire con provvedimento della giunta esecutiva su domanda dell interessato o di ufficio, qualora la richiesta non venga presentata entro l anno solare successivo a quello di raggiungimento del minimo di reddito o di volume di affari professionale stabiliti. È consentito a chi si iscrive per la prima volta alla Cassa e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di fare retroagire l iscrizione, pagando i relativi contributi per ogni anno di iscrizione a partire dalla iscrizione all albo inclusi gli anni di pratica con abilitazione al patrocinio. Con la legge n. 141 del 1992 è poi stata introdotta la possibilità del riscatto per il periodo del corso legale di laurea in giurisprudenza, per la durata del servizio militare e per il periodo del praticantato. Tra gli scopi istituzionali della Cassa (art. 21, l , n. 141) rientrano altresì la gestione delle forme di previdenza integrativa.
7 70 2. Gli organi della cassa A) Comitato dei delegati Parte prima L ordinamento forense In base allo statuto adottato dal Comitato dei delegati, gli organi della cassa sono il Presidente, il Comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva ed il collegio dei sindaci. La funzione essenziale della Cassa, la gestione del sistema previdenziale, è demandato al Comitato dei delegati che viene eletto da tutti i consigli dell ordine ed è, pertanto, l organo più rappresentativo in quanto ingloba tutte le istanze della classe forense. Tale organo, in base al nuovo regolamento elettorale approvato con D.M. del , è costituito dai rappresentanti dei collegi elettorali coincidenti coi distretti di corte d appello, in un numero invariabile di 80 componenti. Esso dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili non più di due volte consecutivamente. Il Comitato deve essere convocato almeno 4 volte l anno dal presidente con l avviso dell indicazione dell oggetto o materie da trattare, giorno e ora dell adunanza; le funzioni più importanti demandate alla decisione del Comitato sono: 1) l adozione delle norme dello statuto e del regolamento dell organo; 2) stabilisce gli indirizzi ed i criteri generali cui uniformare la gestione della Cassa; 3) elegge il presidente ed il consiglio di amministrazione; 4) approva i bilanci preventivi e consuntivi; 5) determina le indennità spettanti ad amministratori, sindaci e delegati; 6) istituisce commissioni di studio. B) Altri organi Il consiglio di amministrazione viene nominato a scrutinio segreto dal comitato dei delegati tra gli iscritti alla cassa; il consiglio è composto dal presidente e da dieci consiglieri che durano in carica 4 anni e viene convocato per la nomina del direttore generale al quale vengono impartite le direttive in merito alla organizzazione dei servizi e degli uffici; il consiglio predispone ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo con le relative relazioni, propone i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, determina la quantità della riserva legale, assume il personale, delibera sui reclami avverso i provvedimenti della giunta, nomina il direttore responsabile del periodico edito dalla Cassa, amministra e gestisce il patrimonio della Cassa e compie tutte le attività che concernono l amministrazione dell ente. Il consiglio nomina anche una giunta esecutiva di cui fanno parte il presidente ed alcuni membri e supplenti; essa si occupa di deliberare su materie delegate dal consiglio, sulle iscrizioni e cancellazioni, provvede alla liquidazione dei trattamenti previdenziali ed alla restituzione dei contributi in caso di cancellazione, delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli uffici e sostituisce il consiglio di amministrazione in casi di urgenza.
8 Capitolo 7 La previdenza forense 71 Il presidente è eletto dal comitato dei delegati e dura in carica due anni; è il rappresentante legale della Cassa, convoca e presiede il C.d.A., il Comitato dei delegati e la giunta esecutiva. Il collegio dei sindaci è costituito da 5 membri, uno dei quali è designato dal Ministro della giustizia, uno dal Ministro dell economia, un altro dal Ministro del lavoro e due tra gli iscritti alla Cassa; il collegio svolge il controllo sull attività dell ente ed i sindaci, all uopo, assistono alle riunioni del C.d.A. e del Comitato per chiedere e dare informazioni ed esprimere pareri. 3. Il patrimonio e la sua gestione La Cassa ha un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, oltre ad un fondo di garanzia; le entrare sono naturalmente rappresentate dalle contribuzioni obbligatorie o volontarie degli iscritti che sono destinate a finanziare le prestazioni previdenziali quali le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità e di reversibilità, dagli importi delle sanzioni dovute ai ritardi negli adempimenti prescritti, dai redditi patrimoniali e da ogni altra entrata. Come si diceva, tutti gli iscritti devono corrispondere alla Cassa il contributo, che è soggettivo ed integrativo e viene versato attraverso i ruoli esattoriali ed in parte attraverso la autodichiarazione e l autotassazione; infatti, il sistema previdenziale adottato con la L , n. 576 è basato sulla cd. ripartizione dove tutte le contribuzioni servono per le esigenze attuali da soddisfare; tale sistema ha modificato il vecchio sistema (quello della L. 576/1952) della cd. capitalizzazione, dove i contributi versati erano accantonati per fronteggiare le future erogazioni. I contributi degli iscritti formano, unitamente a beni mobili ed immobili ed alla riserva legale istituita dal D.Lgs , n. 509, il patrimonio della Cassa, la cui gestione finanziaria è controllata dalla Corte dei Conti che ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica ed al Parlamento. Oltre alle pensioni, la Cassa eroga trattamenti assistenziali per circostanze eccezionali e stati di bisogno, contributi per spese di malattia e funerari nonché contributi ai consigli dell ordine per assistenza, facilitazioni per mutui e simili. L esercizio finanziario annuale della Cassa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per ciascun esercizio il C.d.A. predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo. A) Contribuzioni L assetto definitivo al sistema previdenziale-contributivo-assistenziale per gli avvocati si è avuto con la legge , n. 576, la quale ha posto a carico degli iscritti alla Cassa due tipi di contributi: uno soggettivo ed uno integrativo, abolendo i precedenti oneri su incarichi conferiti e quelli per singoli procedimenti (cd. ciceroni). Il contributo soggettivo obbligatorio è parametrato ad una percentuale di reddito professionale netto prodotto nell anno come risultante dalla relativa dichiarazione IRPEF.
9 72 Parte prima L ordinamento forense Esiste altresì un contributo integrativo del 2% su tutti i corrispettivi pagati dai clienti. Dal 1993 è stato poi applicato il contributo di maternità mirato alla copertura dell indennità erogata in favore delle avvocatesse iscritte alla Cassa, ed è dovuto da tutti gli iscritti per tale finalità. I contributi sono riscossi col sistema degli avvisi di pagamento (M.A.V. bancario o postale) previa comunicazione obbligatoria da parte del professionista del reddito netto e del volume di affari. L inottemperanza agli obblighi di comunicazione provoca il pagamento di una penale alla Cassa oltre ad una comunicazione al consiglio dell ordine di appartenenza per l eventuale valutazione del comportamento sul piano disciplinare. Coloro che cessano dall iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione non hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi soggettivi versati, salvo per quelli versati per gli anni ritenuti inefficaci ai fini previdenziali; in effetti, a decorrere dal dicembre 2004 i contributi soggettivi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti, ad eccezione di quelli relativi ad anni ritenuti inefficaci ai fini previdenziali. Tale rimborso è dovuto anche nei confronti degli eredi che ne facciano richiesta, sempre che non sia maturato il diritto alla pensione. Infine, la legge , n. 45 ha previsto per i liberi professionisti la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali: dunque, ogni periodo di assicurazione obbligatoria può essere calcolato nel fondo o nella cassa cui il professionista è iscritto, allo scopo di usufruire di un unica pensione, potendosi inglobare tutti i versamenti effettuati presso le diverse gestioni. 4. Le prestazioni erogate La Cassa nazionale di previdenza e assistenza eroga le pensioni di vecchiaia, anzianità, contributiva, di inabilità ed invalidità, quella di reversibilità ai superstiti. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Per coloro che restano iscritti agli albi dopo avere maturato il diritto alla pensione, hanno diritto ad un supplemento di pensione. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto un determinato numero di anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa: 35 anni di anzianità contributiva e almeno 58 anni di età, ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dagli anni anagrafici. La pensione contributiva ha sostituito il rimborso dei contributi, ed offre la possibilità a tutti gli avvocati che abbiano compiuto i 65 anni di età e maturato almeno 5, ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, di fruire di un trattamento di pensione; essa viene erogata in base al calcolo dei contributi soggettivi versati alla Cassa. La pensione di invalidità spetta all iscritto la cui capacità all esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, ma il soggetto deve essere iscritto alla Cassa da almeno 10 anni.
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