N. 06 Dichiarazione IVA 2014

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1 N. 06 Dichiarazione IVA 2014 Aspetti Generali Modalità di compilazione Visto di Conformità e compensazioni Ravvedimenti e integrative Società di comodo Operazioni straordinarie 0

2 DICHIARAZIONE IVA 2014: ASPETTI GENERALI Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n del sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2014 e Iva Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d imposta Nella prima parte dell Esperto Risponde, dedicata alla Dichiarazione Iva 2014, e nello specifico presente capitolo, analizzeremo gli aspetti generali relativi alla Dichiarazione IVA 2014 per l anno 2013, con particolare riferimento ai seguenti temi: Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata Termini di presentazione Modalità di presentazione Termini e modalità di versamento 1. Versamento saldo a debito Nel caso di presentazione della Dichiarazione Iva unificata, è possibile versare il saldo Iva a rate in coincidenza delle scadenze di Unico? Nei casi di presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata, il termine di pagamento dell Iva a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica), ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. unificandola ai redditi, può versare l imposta a debito entro: il 17 marzo 2014 senza maggiorazioni; il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. 2. Presentazione Dichiarazione Iva Un contribuente può presentare direttamente la propria Dichiarazione Iva? È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l Iva a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla Dichiarazione, con l applicazione dell interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la Dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l Iva a debito, tassativamente, entro il 17 marzo 2014, il contribuente che presenta la Dichiarazione IVA 1 La risposta è affermativa. La Dichiarazione Iva deve essere presentata in via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. 471/1997, che va da 258 Euro a Euro. La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata: 1

3 direttamente o tramite intermediario abilitato. II contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione, può trasmetterla direttamente utilizzando: il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste, ma per un numero di soggetti non superiore a 20. I contribuenti che presentano direttamente la dichiarazione, devono conservare la dichiarazione trasmessa, fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo (fatto salvo il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni di natura penale). 3. Presentazione Dichiarazione Iva autonoma Una SRL con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, può presentare la Dichiarazione Iva autonoma? La Dichiarazione Iva può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma. Con riferimento alle modalità di presentazione della Dichiarazione Iva, si deve tener conto di quanto disposto: dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata (se a credito d imposta), possono scegliere di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO; dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la Dichiarazione Iva a febbraio anche ai contribuenti con saldo Iva annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. Pertanto, la Dichiarazione Iva può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per scelta) da tutti i contribuenti. La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati Iva. 4. Presentazione Dichiarazione Unificata Un impresa individuale che ha iniziato l attività il , può presentare la Dichiarazione Iva unificata? La Dichiarazione Iva va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo (art. 73); curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R., n. 633/72); 2

4 soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R., n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi, per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la Dichiarazione Iva per conto dei soggetti estinti. La fattispecie proposta non si rinviene nei casi di presentazione obbligatoria della Dichiarazione Iva autonoma. La risposta è negativa. Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva. In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare, obbligatoriamente, la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le società di capitali, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. Nel caso di specie, terminando il periodo d imposta prima del viene meno uno dei due requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione Iva unificata. Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva. In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare obbligatoriamente la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d imposta coincide sempre con l anno solare, come disposto dall art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Di conseguenza, se il soggetto è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile presentare la Dichiarazione Iva unificata. 5. Presentazione Dichiarazione Unificata Una Srl che ha cessato l'attività in data 1 luglio 2013, può presentare la Dichiarazione in forma unificata? 6. Dichiarazione IVA Una Srl che ha iniziato l'attività in data 1 luglio 2012 e termina il primo periodo d imposta il può presentare la Dichiarazione IVA unificata? La risposta è negativa. Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella Iva. In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare, obbligatoriamente, la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le società di capitali, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. 3

5 Ne deriva che, il periodo d imposta superiore a 365 giorni fa decadere uno dei due requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione Iva unificata. 7. Doppia partita Iva Quale comportamento bisogna adottare ai fini Dichiarativi, nel caso di un contribuente che ha chiuso la partita Iva nel corso del 2013, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra? Nell ipotesi in cui, un contribuente abbia cessato l'attività con chiusura della partita Iva nel corso del 2013, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra, va presentata un'unica Dichiarazione Iva composta da: frontespizio, con indicazione della partita Iva in essere, per l ultima attività esercitata nel 2013; modulo 1, con compilazione di tutti i quadri relativamente all ultima attività esercitata, compresi i quadri VT e VX, nei quali riepilogare i dati di entrambe le attività; modulo 2, con compilazione di tutti i quadri relativamente alla prima attività esercitata e indicazione nel campo 1 del rigo VA1, della corrispondente partita Iva. 8. Obblighi dell intermediario Quali sono gli obblighi dell intermediario che trasmette la Dichiarazione annuale dati Iva? Gli obblighi dell intermediario sono: 1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione. Contestualmente alla ricezione della Dichiarazione predisposta dal contribuente, o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al dichiarante, in forma libera, l'impegno datato e sottoscritto, a presentare per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati contenuti nella Dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata, o è stata da lui predisposta. 2. Trasmissione della Dichiarazione Entro il termine legislativo previsto (Dichiarazione Iva 2014: 30 settembre 2014), l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno. Si considerano, in ogni caso, tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. 3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'agenzia delle Entrate Trasmessa la Dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario. La comunicazione dell'agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve a sua volta consegnare una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. 4

6 4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse. Le copie delle Dichiarazioni Iva 2014 trasmesse entro il 30 settembre 2014, dovranno, pertanto, essere conservate fino al 31 dicembre La conservazione può avvenire anche su supporto informatico. 9. Soggetto non residente Nel corso del 2013 un soggetto non residente ha operato prima tramite rappresentante fiscale e successivamente tramite identificazione diretta. Deve presentate un unica Dichiarazione Iva? Se nel corso del 2013, lo stesso soggetto ha operato sia tramite identificazione diretta che tramite rappresentante fiscale, la Dichiarazione Iva deve essere costituita da: Frontespizio: indicazione del soggetto non residente, quale contribuente, e della partita Iva attribuita a seguito della presentazione del modello ANR utilizzato per l'identificazione diretta; Modulo 1: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi dell'identificazione diretta, compilando, solo in questo modulo, la sezione 2 del quadro VA; le sezioni 2 e 3 del quadro VL; nonché i quadri VC,VH,VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente; Modulo 2: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita Iva, utilizzata da quest'ultimo e rilasciata a seguito della presentazione del modello AA7 o AA Conferimento azienda Conferimento impresa individuale in srl, avvenuta nel corso del 2013, con estinzione del soggetto dante causa. Quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva? Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013, che ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente,...), la Dichiarazione Iva deve essere presentata dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario,...), che deve presentare il modello composto da: Frontespizio con indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita Iva del soggetto risultante dalla trasformazione; Modulo 1 (soggetto avente causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto avente causa, e quelli relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione; Modulo 2 (soggetto dante causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto dante causa, fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi, anteriormente alla data in cui è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la partita Iva del soggetto, cui il modulo si riferisce. 5

7 11. Affitto azienda Deve presentare la Dichiarazione Iva l imprenditore individuale che affitta l unica azienda per la seconda parte del 2013? In merito alla Dichiarazione Iva dell imprenditore che affitta l unica azienda, l Amministrazione Finanziaria con la C.M. 72/14522 del 1986, ha chiarito che il locatore dell'unica azienda data in affitto perde lo status di soggetto passivo di imposta, anche se conserva la partita Iva. Tuttavia, trattandosi di un periodo che non copre l intero periodo d imposta, il concedente dovrà presentare la Dichiarazione Iva limitatamente al periodo di esercizio dell attività. 12. Procedure concorsuali In caso di Dichiarazione di fallimento al , quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva? In merito a tale fattispecie, la dichiarazione Iva, relativa a tutto l anno d imposta, deve essere presentata in forma autonoma e deve comporsi di due moduli: uno per le operazioni registrate dal 1 gennaio alla data di dichiarazione di fallimento, ovvero per le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale; va, inoltre, barrata la casella di cui al rigo VA3. Per tali operazioni, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori, devono presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, apposita Dichiarazione (Modello Iva 74-bis) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all'erario, l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre non legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito Iva dell'impresa fallita. uno per le operazioni che vanno, dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, fino al 31 dicembre, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel modulo 01. La Dichiarazione Iva: deve essere presentata in via autonoma e trasmessa telematicamente; va compilato il quadro del Frontespizio dedicato al "Dichiarante diverso dal contribuente", riportando i seguenti dati in relazione al curatore o commissario liquidatore: codice fiscale; codice carica ("3" in caso di curatore, "4" in caso di commissario liquidatore); dati anagrafici; va, inoltre, barrata la casella "Art. 74 bis", indicando la data di nomina del curatore o commissario liquidatore e la data di inizio della procedura. 13. Modello Iva base Un soggetto non residente che opera in Italia attraverso un rappresentante fiscale, può presentare il Modello Iva Base? Le istruzioni alla Dichiarazione Iva 2014, Modello IVA/BASE, precisano che non possono utilizzare il modello Iva base/2014, tra l altro, i soggetti non residenti che hanno istituito nel 6

8 territorio dello Stato una stabile organizzazione, ovvero che si avvalgono dell istituto della rappresentanza fiscale o dell identificazione diretta. 14. Termini di presentazione Modello IVA Base 2014 I termini di presentazione della Dichiarazione Iva/Base sono diversi rispetto al modello ordinario? I termini di presentazione del modello Iva Base/2014 sono gli stessi previsti per la presentazione del modello di Dichiarazione annuale Iva/2014 (sia in via autonoma che in forma unificata). Di conseguenza: la Dichiarazione Iva autonoma, va presentata tra il 01 Febbraio e il 30 Settembre 2014; la Dichiarazione Iva in Unico, va presentata dal 01 Maggio 2014 al 30 Settembre Stabile organizzazione La Stabile organizzazione di un soggetto non residente, deve necessariamente presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma? La Dichiarazione Iva deve essere presentata in forma autonoma o unificata, sulla base delle norme generali, con indicazione della stabile organizzazione nel Frontespizio come contribuente e del relativo rappresentante, legale o negoziale (codice carica "1"), quale dichiarante. 7

9 VISTO DI CONFORMITA Come noto, la compensazione nel mod. F24 del credito Iva annuale per importi superiori a annui, può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione annuale e necessita il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della Dichiarazione annuale, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione dei controlli, previsti per il rilascio del visto ex art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99. Ai sensi dell art. 35, D.Lgs. n. 241/97, il visto di conformità può essere rilasciato da un dottore commercialista/esperto contabile, un consulente del lavoro, un perito/esperto tributario iscritto alla data del nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA, e che sia in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese. Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. Per poter rilasciare il visto di conformità, il professionista deve risultare iscritto nell apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate. A tal fine il soggetto interessato deve presentare alla competente DRE un apposita comunicazione. 8 8

10 1. Credito Iva 2012 Un contribuente al 1 gennaio 2014, riporta un credito Iva 2012, da Dichiarazione Iva 2013 (con apposizione del visto di conformità), pari a euro. Il residuo credito Iva 2012 al 1 gennaio 2014 è pari a euro. Inoltre, il credito Iva 2013 totale, è di euro. Si chiede come può avvenire la compensazione Iva? Il credito Iva annuale del 2012, già soggetto a controlli e indicato nella Dichiarazione Iva 2013 con apposizione del visto di conformità, potrà essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell anno 2014 senza scontare i vincoli generali. In particolare, il credito Iva del 2012 (su cui è già stato posto il visto di conformità), potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la Dichiarazione annuale Iva per il 2013 (teoricamente settembre 2014), all interno della quale il credito dell anno precedente sarà, per così dire, rigenerato andandosi a sommare al credito Iva maturato nel Il contribuente indicato nel quesito può utilizzare nel 2014, liberamente, la parte residua del credito Iva 2012, pari a euro (cod anno 2012), fino ad esaurimento, e sottoporre ai suddetti limiti solo la parte che si è generata nel È, quindi, ancora possibile utilizzare i residui del credito Iva dell'anno precedente (codice 6099 anno 2012), il quale risulta da una Dichiarazione presentata con il visto di conformità (se il visto non c'era, ci si deve fermare a euro considerando anche gli utilizzi del 2013). In tale circostanza, nel compilare il mod. F24, si può mantenere il codice con il vecchio anno (cod. 6099, anno 2012) fino alla presentazione del modello Iva 2014, salvo che l'eccedenza non venga inserita nella liquidazione annuale, nel qual caso riemerge come anno Compensazione verticale Si desidera sapere se il credito Iva 2013, eccedente i euro, può essere portato in compensazione verticale senza redazione della Dichiarazione Iva (munita di visto) da spedire in via autonoma con la compilazione del quadro VX? La compensazione dei crediti tributari o contributivi può essere: verticale (detta anche interna), se si utilizzano importi o contributi della stessa natura o nei confronti dello stesso Ente impositore, senza l utilizzo del modello F24; orizzontale (detta anche esterna o in F24), se si utilizzano in F24 imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori Come precisato dall Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 15 gennaio 2010, le limitazioni in merito alle compensazioni dei crediti Iva, si riferiscono soltanto alla compensazione orizzontale o esterna dei crediti Iva, e non anche alla compensazione cosiddetta verticale o interna, ossia la compensazione dei predetti crediti con l Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza Iva a credito ammessa, senza condizioni, prevista dall art. 30 del D.P.R. n. 633 del Per il contribuente, indicato nel quesito, non è quindi necessario presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma munita di visto. 3. Polizza assicurativa Quali caratteristiche deve avere la polizza assicurativa che deve stipulare il professionista che vuole apporre il visto di conformità? La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell assistenza fiscale senza alcuna 9 9

11 limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di Dichiarazione. Come disposto dall art. 6, D.M. n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro ,80. La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante nella franchigia. La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. 4. Limiti 2014 Un contribuente che per l'anno 2013 chiude l'esercizio con un credito Iva di euro, presentando l'annuale Iva/2014 entro il 28 febbraio 2014, può iniziare a compensare in F24 tale credito dal 16 marzo 2014, avendo come riferimento il nuovo limite massimo compensabile in vigore dal 1 gennaio 2014 di euro, nonostante il credito Iva di euro sia riferito all'annualità 2013? Poiché il nuovo limite massimo compensabile dei crediti d'imposta e dei contributi decorre, a norma dell'art. 9, ultimo comma, del D.L. 35 del 2013, dal primo gennaio 2014, si ritiene che esso si applichi ai crediti maturati nell'anno 2014, cosicché il credito Iva di euro , riferendosi all'anno 2013, potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24, previa presentazione della Dichiarazione Iva, entro il 28 febbraio 2014 munita del visto di conformità, a far tempo dal 16 marzo 2014, fino a concorrenza del precedente limite di euro , Modello TR Nel caso in cui, in corso d anno si sia presentato un modello Iva Tr con credito superiore a euro, poi utilizzato in F24 entro l'anno, e che in sede di Dichiarazione Iva annuale si evidenzi a Vl39 un importo superiore a euro, che non si utilizza in compensazione F24, il visto di conformità va apposto? Come confermato dalla circolare 15 gennaio 2010 numero 1/E dell'agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui il credito Iva trimestrale sia superiore ad euro , per l'utilizzazione dello stesso in compensazione con debiti tributari o contributivi mediante il modello F24, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello Tr), considerato che l'apposizione di tale visto è previsto solo per l'utilizzo del credito Iva di importo superiore ad euro , emergente dalla Dichiarazione annuale. 4. Debiti successivi Una Srl ha un credito Iva annuale di euro, ma non ha versato le somme a debito delle prime due mensilità successive, pari a euro (una volta fatti questi versamenti, dunque, il credito sarebbe di euro). Si chiede, se è possibile compensare il debito per l'iva di gennaio e febbraio con il credito annuale Iva e, quindi, utilizzare, previa Dichiarazione Iva con apposizione di visto di conformità, l'intero credito maturato nell'anno? La risposta è affermativa. Il credito Iva annuale di euro può essere liberamente compensato (cosiddetta "compensazione verticale") con i successivi debiti Iva di gennaio e febbraio, di pertinenza del medesimo soggetto. Il residuo credito Iva di euro, può essere 10

12 utilizzato in "compensazione orizzontale" di debiti tributari di altra natura o di debiti contributivi, mediante modello F24, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione annuale, previa apposizione del visto di conformità, in quanto superiore a euro. 5. Professionista studio associato Il professionista di uno studio associato, può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio? Il professionista che svolge l attività in uno studio associato, può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali, a condizione che la stessa preveda un autonoma copertura per l attività di assistenza fiscale con l indicazione dei professionisti abilitati, e rispetti le sopra esaminate condizioni. 6. Srl in liquidazione Una Srl, in liquidazione da oltre otto anni, ha un credito Iva di circa euro: può usarlo in compensazione con altri tributi tramite F24? Per poter rilasciare il visto di conformità, il professionista deve risultare iscritto nell apposito elenco dei soggetti abilitati, tenuto dalla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate. A tal fine il soggetto interessato deve presentare alla competente DRE un apposita comunicazione. Come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa : tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell elenco centralizzato dei soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione. La stessa Agenzia nella Circolare , n. 57/E, ha specificato che l iscrizione nell elenco ha effetto retroattivo. Conseguentemente, la stessa è valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. 8. Trasformazione Una Sas si è trasformata in Srl con effetti, ai fini fiscali, dal 1 gennaio All'atto della trasformazione è stato nominato il collegio sindacale. Il credito Iva per il 2013 può essere certificato dal collegio sindacale senza fare ricorso al visto di conformità? Il credito Iva pari o superiore a euro, emergente dalla Dichiarazione della Srl in liquidazione, può essere utilizzato in compensazione l'anno successivo, mediante modello F24, con altri tributi dovuti dalla società, previa apposizione del visto di conformità, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione, purché nella stessa il credito non sia stato chiesto a rimborso. 7. Iscrizione nell apposito elenco Un professionista intende iscriversi all apposito elenco. La presentazione della domanda avverrà in data 25 febbraio. Si chiede, a partire da quando è ritenuta valida l iscrizione? Poiché, per effetto della trasformazione della Sas in Srl, quest'ultima è subentrata nella titolarità del credito Iva 2013 e nel suo legittimo utilizzo, si ritiene che occorra apporre il visto di conformità da parte dell'organo di controllo sulla Dichiarazione Iva 2014 relativa al 2013, qualora l'importo del credito superi euro. 9. Rinnovo dell iscrizione I professionisti già iscritti nell elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l iscrizione nello stesso come si devono comportare? I professionisti già iscritti nell elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza 11

13 soluzione di continuità, l iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l attestato di quietanza di pagamento, se il premio è rateizzato. Sul punto si riscontrano le seguenti modalità operative: DRE Lombardia (Nota ): l invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R, ovvero tramite pec. La mancata trasmissione della prescritta documentazione sarà comunicata all interessato, con invito alla regolarizzazione, prima della cancellazione dall elenco per rinuncia dello stesso; DRE Piemonte (Nota ): l invio va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza tramite consegna a mano, raccomandata A/R, fax, / pec. In caso di inottemperanza entro il predetto termine, il soggetto sarà cancellato per rinuncia all iscrizione. È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro della documentazione in esame. 10. Soglia di Una ditta ha un credito Iva proveniente dall'anno 2012, per un importo pari ad euro e un credito Iva proveniente dall'anno 2013, per un importo pari a euro. Si possono fare le compensazioni senza aver apposto il visto di conformità? 11. Società in perdita sistematica e credito Iva La mia società ha riportato, negli anni 2011, 2012 e 2013 una perdita fiscale. Ora devo presentare la Dichiarazione Iva e sicuramente ne scaturirà un credito. Potrò utilizzarlo in compensazione? Come noto, qualora la società risulti essere non operativa o in perdita sistematica, il credito Iva non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione e non può essere ceduto a terzi o trasferito alle altre società del gruppo. È possibile soltanto la compensazione Iva da Iva. Tuttavia, è sempre da ricordare che la società deve considerarsi in perdita sistematica, quando nei tre periodi precedenti ha presentato, alternativamente, dichiarazioni in perdita fiscale, oppure due dichiarazioni in perdita fiscale e una con reddito inferiore a quello minimo. Per tale motivo, se la società ha riportato una perdita nell anno 2011, nell anno 2012 e nell anno 2013, la stessa sarà da considerarsi in perdita sistematica nell anno Con riferimento all anno 2013, dovrà, invece, essere considerata la situazione esposta nella Dichiarazione relativa all anno Qualora nell anno 2010 sia stata, allo stesso modo, riportata una perdita (o un reddito inferiore a quello minimo previsto), non sarà possibile utilizzare il credito in compensazione con gli altri tributi. Per l utilizzo in compensazione dei crediti Iva annuali di euro per il 2012 e di euro per il 2013, non occorre il visto di conformità sulle Dichiarazioni, in quanto il tetto di euro, al di sopra del quale si rende applicabile il visto, va riferito al credito Iva maturato in ciascun periodo d imposta. Sarà, invece, possibile la compensazione verticale del credito (Iva da Iva). Il credito sarà definitivamente perso e non sarà più possibile richiedere nemmeno la compensazione verticale, qualora la società risulti non operativa per 3 periodi d imposta consecutivi, e in nessuno dei suddetti periodi abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva, per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti. 12

14 12. Il credito dell anno precedente Da quest anno la mia società sarà non operativa e perderà la possibilità di compensare il credito Iva con gli altri tributi. Nel redigere la Dichiarazione Iva ho, tuttavia, notato che il credito deriva integralmente dal riporto del credito Iva dell anno precedente. Posso continuare ad utilizzare il credito per compensarlo con altri tributi, dimostrando che la società era operativa nell esercizio in cui il credito stesso si è generato? Purtroppo, appare ormai come un principio affermato il fatto che il credito da considerare vincolato sia quello che emerge dalla Dichiarazione Iva presentata per il periodo in cui la società risulta essere non operativa (si veda, a tal proposito, la sentenza della Cassazione n del 17 giugno 2005). Pertanto, il credito che emergerà dalla Dichiarazione Iva per l anno 2013 (anno in cui la società è non operativa o in perdita sistematica), non potrà essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione, o ceduto. Questo indipendentemente da quello che è stato l esercizio di formazione del credito stesso. Viene infatti precisato, nei documenti in oggetto, che, con riferimento alla società non operativa, la quale ha ottenuto il rimborso per periodi inferiori all anno, la stessa dovrà restituire il corrispondente importo maggiorato degli interessi e senza applicazione di sanzioni. Le limitazioni riguarderanno, pertanto, l intero credito annuale. 14. Penalizzazioni Iva per le società di comodo Con riferimento alle società di comodo, è possibile sfuggire alle penalizzazioni previste ai fini Iva nel caso in cui vi sia adeguamento al reddito minimo? L Agenzia delle Entrate, in occasione dell ultimo appuntamento Telefisco, ha ribadito che l adeguamento è irrilevante ai fini delle conseguenze determinatesi ai fini Iva, richiamando le precisazioni contenute nella Circolare 25/E del Pertanto, la società in perdita sistematica o non operativa, che pure abbia versato una maggiore imposta sul reddito, sarà sempre soggetta alle limitazioni previste ai fini Iva e non potrà chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o cedere il credito risultante dalla Dichiarazione. 13. Rimborso infrannuale e società di comodo Qualora una società di comodo avesse chiesto un rimborso infrannuale, è da considerare sottoposto ai limiti previsti dalla disciplina soltanto il credito risultante dalla Dichiarazione Iva per l anno di riferimento? Oppure, nel considerare l importo vincolato, andrà considerato anche il credito chiesto a rimborso? Con riferimento al quesito sottoposto, può essere utile richiamare la Circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, nonché la Risoluzione n.26/e del 30 gennaio

15 DICHIARAZIONE IVA 2014: COMPILAZIONE Il Modello IVA 2014 per l anno d imposta 2013, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma della Dichiarazione, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la Dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico Varie le novità presenti: l aumento di un punto percentuale dell aliquota Iva ordinaria efficace dal 1 ottobre 2013, che ha prodotto effetti sia nel quadro VF che nel quadro VE; l introduzione nel quadro VE delle operazioni, per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura e che, dal 2013, concorrono alla determinazione del volume d affari anche se non sono soggette all Iva perché carenti del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972); l eliminazione del modello 26/LP; l eliminazione nel quadro VO, delle opzioni per i regimi fiscali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, di cui all art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006, non più esercitabili dalle società agricole per l anno Rimane, invece, la casella per effettuare la revoca opzionale dei regimi; per quanto riguarda le operazioni con esigibilità differita, è stata eliminata l indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione IVA per cassa, ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall , sia nel quadro VE che nel quadro VF. 1. Codice Rappresentante fiscale Quali codice bisogna utilizzare per la Dichiarazione Iva autonoma, presentata dal rappresentante fiscale del soggetto non residente? Nel caso prospettato, nel Frontespizio della Dichiarazione Iva, dovrà essere compilato il riquadro Dichiarante diverso dal Contribuente. Nella casella Codice Carica, dovrà essere indicato il Codice 6, che nello specifico indica rappresentante fiscale di soggetto non residente. 2. Regimi agevolati in agricoltura E possibile esercitare l opzione nella Dichiarazione IVA 2014, periodo 2013, per l applicazione del regime fiscale per le società 14 14

16 agricole, il quale prevede la determinazione del reddito con i criteri catastali? Il quesito riguarda una società agricola costituita nel In via preliminare, pare opportuno sottolineare che si fa riferimento al regime fiscale introdotto dal comma 1093, art. 1, Finanziaria Tale regime riguarda: le società di persone, le società a responsabilità limitata, le cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, e che prevedono nel loro oggetto sociale l esercizio esclusivo di attività agricole, e nella loro ragione o denominazione l indicazione di società agricola. le società agricole che hanno iniziato l attività nel 2013, per il 1 esercizio dovranno determinare il reddito in base alle regole ordinarie, e potranno optare, a partire dal 1 Gennaio 2014, per la determinazione del reddito agrario; chi aveva esercitato l opzione anteriormente al 2013, potrà continuare a determinare il reddito con i regimi introdotti dalla Finanziaria Operazioni attive extra territoriali La nostra società ha svolto cessioni di beni e prestazioni di servizi extra territoriali. Tali operazioni sono comprese nel Volume d Affari ai fini Iva? Tali soggetti potevano scegliere di tassare il reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che secondo le regole ordinarie. Il comma 513 dell art. 1 della Legge di Stabilità per il 2013, aveva disposto l abrogazione del citato regime agevolato. L Amministrazione Finanziaria con la C.M. 12/E/2013 chiariva che: a partire dal 2013, l opzione per i regimi fiscali in questione non poteva più essere esercitata; le opzioni già esercitate rimanevano efficaci fino al periodo d imposta successivo a quello in corso, alla data del 31 dicembre 2014; per i contribuenti che avevano esercitato le opzioni summenzionate restava valida la possibilità di determinare, per il periodo transitorio, il reddito imponibile sulla base dei predetti regimi catastali e forfetari. Di conseguenza, per il periodo d imposta 2013, non si può usufruire del regime fiscale in questione. Si segnala che, la Legge di Stabilità 2014 ridà efficacia dal 1 gennaio 2014 alle norme contenute nel comma 1093 della L. 296/2006. In base alla citata disposizione normativa: La risposta è affermativa. Tra le principali novità del Modello Iva 2014, vi è la ridenominazione del rigo VE39 per tener conto delle modifiche operate dalla Legge di Stabilità L art. 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, comma 2, lett. c) del D.L. n.216/12), rivede significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del Volume d Affari, di cui all art.20, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n.633/72. In particolare, è stata soppressa l esclusione, introdotta dall art.1, comma 1 del D.Lgs. n.18 dell 11/02/10, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Paese UE, non soggette all imposta, ai sensi dell art.7-7 septies del D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni, dunque, andranno incluse nel quadro VE, rigo VE39, della Dichiarazione Iva Si segnala, infine, che tali operazioni non rilevano ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica che la Legge di Stabilità 2013 opera sull art.1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 746/83. 15

17 4. Le operazioni a esigibilità differita Alfa Srl ha aderito, dal 1 Dicembre 2012, al regime dell Iva per cassa, ex. art. 32, D.L. 83/2012. Le fatture riferite del 2012, ma incassate nel 2013, dove vanno indicate? Le operazioni indicate hanno concorso alla formazione del volume d affari 2012, attraverso l apposita indicazione nel quadro VE, rigo VE36, campo 1 della Dichiarazione Iva 2013, periodo d imposta In riferimento alla Dichiarazione Iva 2014, periodo d imposta 2013, in cui si verifica l esigibilità dell imposta, tali operazioni andranno indicate nel quadro VE, sezione II, in corrispondenza della relativa aliquota. Per evitare la duplicazione del Volume d Affari, essendo operazioni che hanno concorso a formare quest ultimo nel precedente periodo d imposta, l importo verrà sterilizzato con l indicazione nel rigo VF37 con segno meno. 5. Cessione immobili in reverse charge Alfa SRL cede un immobile abitativo a Beta SRL, per euro ,00, ed esercita l opzione per l imponibilità (Iva 10%). E necessario indicare tali operazioni nella Dichiarazione Iva 2014? La risposta è affermativa. Nel caso di emissione della fattura con indicazione inversione contabile, ex. art. 17, comma 6, lett. a) bis, D.P.R. 633/1972, tale operazione andrà indicata nel quadro VE, rigo VE34, campo Acquisto immobile con inversione contabile Come vanno indicati nella Dichiarazione Iva 2014, gli acquisti di immobili con inversione contabile? Per quanto riguarda il cessionario, sarà duplice l indicazione da effettuare: indicare l operazione nel quadro VF, tra gli acquisti in corrispondenza della relativa aliquota; indicare l operazione nel quadro VJ, Determinazione dell imposta relativa a particolari operazioni. In merito a quest ultima indicazione, è opportuno sottolineare che spetta a tali soggetti: assolvere l imposta mediante integrazione del documento ricevuto dal cedente o dal prestatore, e registrazione sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti; e, contemporaneamente, esercitare il diritto alla detrazione secondo le disposizioni generali e con le limitazioni previste dagli artt.19 e seguenti del decreto Iva. Poiché il documento integrato, annotato nel registro vendite rappresenta, di fatto, una finta operazione attiva (in quanto non concorre a formare il Volume d Affari del soggetto acquirente o committente, poiché rappresentano unicamente la modalità con la quale tali soggetti sono tenuti ad assolvere l imposta), non vengono collocate nel quadro VE, dedicato tradizionalmente alle operazioni attive, bensì nel quadro VJ, rigo VJ14, specificamente dedicato a tali operazioni. 7. Determinazione del pro - rata Nella Determinazione pro - rata vanno ricomprese le operazioni del rigo VE39? Per quanto riguarda la determinazione del pro rata, al rigo VF34, campo 5, non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva, già indicate a rigo VE39, Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies - per tener conto, nella determinazione del volume d affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. 16

18 8. Acquisto beni San Marino senza addebito dell Iva Abbiamo acquistato delle merci da un operatore Sammarinese che ci ha trasmesso la fattura originale vidimata dall'ufficio Tributario di San Marino, senza addebito dell IVA. La fattura è corretta? Tali operazioni vanno indicate nel rigo VF24? Nella Dichiarazione Iva 2014, periodo 2013, l importo di euro 6.200,00 pari al credito non utilizzato in compensazione, né chiesto a rimborso, deve essere indicato nel quadro VL, rigo VL8. Nel caso in questione, pare ipotizzabile che il cedente Sammarinese abbia usufruito della particolare procedura che gli consente di emettere fattura senza addebito dell Iva. In particolare, il cedente Sammarinese emette fattura, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita Iva, quella del cessionario italiano e la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita; trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano deve integrare con l Iva, la fattura vidimata dall'ufficio Tributario sammarinese, riportandola poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura - in base al comma 3 dell'art.17 del decreto Iva - da rilevare in seguito nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Deve, inoltre, comunicare all'ufficio Iva competente l'avvenuta annotazione della fattura delle vendite e degli acquisti nei registri Iva entro il termine di 5 giorni dalla registrazione, indicando il numero progressivo. Tali acquisti vanno indicati: quadro VF, rigo VF24, colonna 6; quadro VJ, rigo VJ1. 9. Credito IVA 2012 La società Beta ha indicato a rigo VX5 della Dichiarazione relativa al 2012, un credito pari a Euro che ha utilizzato in compensazione per euro 1.000,00. Nella Dichiarazione Iva 2013 dove deve indicare il credito Iva non utilizzato in compensazione, ne chiesto a rimborso? 17

19 DICHIARAZIONE IVA: RAVVEDIMENTI E INTEGRATIVE Le integrazioni Iva sono disciplinate con le stesse modalità previste per l imposizione diretta. E prevista la possibilità di inviare la correttiva nei termini, che sostituisce integralmente quella errata, senza l applicazione di alcuna sanzione. Scaduto il termine per inviare la Dichiarazione, è possibile correggere errori ed omissioni attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa. Nel caso in cui, dalla dichiarazione integrativa emerga un minor imponibile, una minore imposta o un maggior credito, in base agli artt. 2 (comma 8-bis) e 8 del D.P.R. 322/1998, il credito Iva risultante dalla dichiarazione integrativa è rimborsabile, riportabile a nuovo, ovvero utilizzabile in compensazione a norma dell'art. 17 del D.lgs 241/1997. Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, così come sottolineato dall'agenzia delle Entrate nella C.M. 31/E/2013, è quello ordinario previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, e non il più ampio termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. E opportuno segnalare che sul tema sussistono pareri contrari sia della giurisprudenza comunitaria che della giurisprudenza nazionale, nonché le stesse indicazioni dell Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2013 (con riguardo al settore dell'imposizione diretta). Per quanto riguarda invece le dichiarazione pro fisco, queste sono possibili fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione dell'originaria dichiarazione, con l applicazione delle sanzioni in misura piena, ad eccezione dei casi in cui è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Analizzeremo ora alcuni aspetti controversi relativa alla rettifica della Dichiarazione Iva. I casi proposti riguardano, tra l altro, i termini da rispettare, le sanzioni applicabili, questioni riguardanti le società di comodo e le società che concludono il processo di liquidazione, agli effetti sul visto di conformità. 1. Visto di conformità A febbraio 2014 ho presentato la dichiarazione Iva autonoma con l apposizione del visto di conformità. A settembre, per un errore, è stata presentata la dichiarazione Iva inserita in UNICO senza l apposizione del visto di conformità. Devo rinviare il modello UNICO? L Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2011 ha chiarito che, una seconda dichiarazione lascia presumere la volontà di correggere errori od omissioni. Di conseguenza, con la presentazione di una seconda dichiarazione Iva a settembre, il contribuente ha presentato una correttiva nei 18 18

20 termini che impedisce di continuare a compensare credito oltre soglia. Le soluzioni ipotizzabili sono due: - annullare il Modello Unico così da rigenerare la dichiarazione autonoma vistata. In tal caso, occorre ripresentare il modello redditi; - ripresentare una terza dichiarazione Iva autonoma, con visto di conformità, che sostituisce quella di UNICO. 2. Errata apposizione visto di conformità Nel caso di errata apposizione del visto di conformità su una dichiarazione Iva, è possibile inviare una integrativa senza visto? Che tipo di sanzioni sono previste, considerando che il credito Iva non è stato utilizzato? In via preliminare, va segnalato che la mancata apposizione del visto di conformità in dichiarazione, seppur avvenuta per mero errore, potrebbe sviare (configurando pienamente un errore formale) l'attività accertativa dell'agenzia delle Entrate (poiché quest'ultima consapevole del primario controllo a monte fatto dal terzo, potrebbe posticipare, rallentare e/o non avviare i controlli di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973). In considerazione del fatto che, il credito Iva non è stato utilizzato, si potrebbe ipotizzare che l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione, configurerebbe un errore formale (e non meramente formale) sanabile con l'invio di una nuova dichiarazione modificativa della precedente (senza visto) e con il pagamento della sanzione amministrativa minima, pari a euro 258 (somma soggetta a ravvedimento secondo il dettato dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997). 3. Mancata indicazione fatture attive La Dichiarazione Iva 2014, causa la mancata indicazione di alcune fatture attive nel quadro VE, presenta un credito Iva maggiore rispetto a quello reale. Tale credito, non oggetto di compensazione, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, quali sanzioni comporta? Nel caso prospettato, l'errore o l'omissione commessi dal contribuente comportano un minor credito, rendendo necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa pro fisco. La dichiarazione integrativa deve essere spedita: - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo con l'istituto del ravvedimento operoso; - o, al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel secondo caso non è più possibile usufruire del ravvedimento, quindi le sanzioni sono applicate e liquidate dall'ufficio nei modi ordinari. L'integrativa "pro Fisco" assume rilevanze diverse, a seconda del tipo di infrazione commessa. Per le violazioni diverse da quelle rilevabili in sede di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni, la sanzione ridotta da versare con la dichiarazione integrativa è pari al 12,5% (un ottavo del 100%) della maggiore imposta dovuta. 4. Errori formali senza sanzione Nelle dichiarazioni annuali Iva allegate al MODELLO UNICO SP 2013, anno d'imposta 2012, nel rigo VF acquisti esenti, sono stati inseriti erroneamente anche importi riferiti ad acquisti, art. 74. Quali sono i termini per rettificare le dichiarazioni Iva? E quali sono le eventuali sanzioni da pagare? Segnalando in via preliminare, che pare opportuno presentare dichiarazione integrativa per la correzione dell'errore già in origine, questo per evitare accertamenti automatici, ex art. 36 del D.P.R. n. 600/1973 da parte 19

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