STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
|
|
- Flaviana Di Gregorio
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER MASSIMO SOMMARUGA Milano, 2 marzo 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 09/2010: Guida al visto di conformità (art. 10 D.L , n. 78) MILANO VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 5 P.IVA TEL.(+39) FAX (+39) INFO@SALTPD.IT WEBSITE
2 Indice 1 Premessa Condizioni oggettive per il rilascio del visto Soggetti abilitati al rilascio del visto Adempimenti preliminari Polizza assicurativa Comunicazione alla DRE Tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni Elaborazione contabile da parte di soggetti non abilitati Tipologia di controlli Sanzioni per infedele rilascio del visto di conformità
3 U1. Premessa A seguito dell introduzione delle disposizioni normative di cui all art. 10, co. 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2008, per le compensazioni <<orizzontali>> del credito Iva annuale di importo superiore ad è obbligatoria l apposizione del c.d. visto di conformità (ex art. 35, co. 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 c.d. visto leggero). L intento del Legislatore nazionale è, quindi, quello di contrastare, attraverso una serie di controlli, l abuso di crediti Iva inesistenti, con conseguente danno per le casse erariali, coinvolgendo in tale attività di controllo anche soggetti terzi rispetto all Amministrazione Finanziaria. Obiettivo della presente circolare è di illustrare gli aspetti prettamente operativi relativi all apposizione del visto di conformità, partendo dagli adempimenti preliminari necessari per l apposizione del citato visto, non tralasciando comunque i chiarimenti di cui alle C.C.M.M. n. 57/E del e n. 1/E del U2. Condizioni oggettive per la richiesta di apposizione del visto Come anticipato, nell ipotesi in cui il contribuente intenda procedere alla compensazione orizzontale di crediti Iva per importi superiori ad annui, oltre al preventivo invio del modello dichiarativo Iva, lo stesso deve essere <<corredato>> dal richiamato visto di conformità. Nella richiamata ipotesi con riferimento alla volontà di utilizzare in compensazione orizzontale il credito iva annuale per un importo superiore ad il contribuente deve preventivamente richiedere ed ottenere l apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo iva da cui emerge il credito Iva che si intende compensare con altri tributi. In alternativa, per i soggetti sottoposti al controllo contabile ex art bis del codice civile, la sottoscrizione di detta dichiarazione con riferimento al modello dichiarativo Iva può essere richiesta ed ottenuta dai soggetti che esercitano il controllo contabile. In tale ipotesi, infatti, i soggetti incaricati del controllo contabile, al fine dell apposizione del visto di conformità, vengono equiparati ai soggetti di cui all art. 3, co. 3, lettera a), D.P.R. n. 322/1998, in quanto, entrambi eseguono i medesimi controlli previsti dall art. 2, co. 2 del 3
4 D.M n Per quanto riguarda i crediti Iva di natura trimestrale emergenti dalle istanze trimestrali c.d. modelli Iva TR come chiarito dalla C.M. n. 57/E/2009, la preventiva apposizione del visto di conformità non risulta essere necessaria. In altre parole, un contribuente titolare di un credito Iva trimestrale può procedere all utilizzo in compensazione orizzontale dello stesso anche per importi superiori ad senza il preventivo rilascio del visto di conformità o dell attestazione dei richiamati modelli TR da parte dei soggetti che esercitano i controlli contabili. Tipologia di credito Credito Iva superiore ad risultante da dichiarazione annuale Condizioni necessarie per la compensazione orizzontale Preventiva apposizione del visto di conformità o attestazione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile ex art bis del codice civile Preventivo invio della dichiarazione Iva Compensazioni a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di invio della dichiarazione Credito Iva superiore ad risultante da istanza trimestrale (Mod. Iva TR) Preventiva presentazione dell istanza (Mod. TR) U3. Soggetti abilitati al rilascio del visto Per quanto riguarda i soggetti <<abilitati>> al rilascio del visto di conformità di cui all art. 35, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997, come stabilito dall art. 10, co. 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 e chiarito dalla citata C.M. 57/E/2009, risultano essere: 4
5 T1T Si STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO a) i soggetti iscritti all Albo dei dottori commercialistitf1ft e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data dal nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti ovvero di diploma di ragioneria; c) i responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra gli iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. La C.M. 57/E/09 riprendendo quanto già stabilito dalla C.M. n. 13/E del ha fornito un ulteriore importante precisazione stabilendo che il visto di conformità non può essere rilasciato né dall associazione professionale di cui il professionista fa parte, né dalla società di servizi composta esclusivamente o per la maggior parte da professionisti. Per quanto riguarda, invece, i CAF, il soggetto preposto al rilascio del visto di conformità non è, nemmeno in questa circostanza, il soggetto giuridico rappresentato dal Centro di Assistenza Fiscale a rilasciare il visto, bensì risulta essere il responsabile dell assistenza fiscale a rilasciare, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati riportati nelle dichiarazioni predisposte dal CAF. In conseguenza, il visto di conformità non può essere rilasciato da soggetti diversi da quelli di cui sopra, anche nel caso in cui gli stessi siano abilitati all invio telematico dei modelli dichiarativi. In particolare, non è consentito l apposizione del visto per: i soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale ex D.M ; i soggetti iscritti esclusivamente al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs n. 88 nel caso in cui gli stessi non esercitino il controllo contabile; ricorda che risultano essere legittimati al rilascio del visto di conformità risultano essere anche gli esperti contabili, iscritti nella sezione B dell Albo unico. L art. 1, co. 4, lettera c) del D.Lgs , infatti, riconosce a detti soggetti la competenza tecnica per l espletamento di alcune attività, tra cui anche il rilascio dei visti di conformità. 5
6 i soggetti iscritti negli Albi degli Avvocati ex D.M Tuttavia, l appartenenza ad una delle <<categorie>> di cui sopra dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili dell assistenza fiscale o iscrizione nei ruoli di periti ed esperti di cui alla C.C.I.A.A. risulta essere un requisito necessario, ma non sufficiente per il rilascio del visto di conformità. Infatti, secondo quanto stabilito dall art. 8 D.M n. 164 il soggetto che intende apporre il visto di conformità deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. per reati di natura finanziaria; non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati di natura finanziaria; non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte si redditi e sul valore aggiunto; non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali ex art. 15, co. 1, L n. 55, come sostituito dall art. 1, L , n. 16, ossia non aver riportato condanne definitive per delitti di associazione mafiosa, di peculato, di malversazione a danno dello Stato, di concussione, di corruzione o per altri delitti commessi con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. Soggetti UNONU abilitati al rilascio del visto di conformità Soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale ex D.M Necessità di adempimenti preliminari per il rilascio del visto di conformità Soggetti iscritti all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro 6 Requisiti soggettivi indispensabili per i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. per
7 Soggetti iscritti esclusivamente al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs n. 88 nel caso in cui gli stessi non esercitino il controllo contabile Soggetti iscritti alla data dal nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti ovvero di diploma di ragioneria Soggetti iscritti negli Albi degli Avvocati ex D.M Responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra gli iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato U4. Adempimenti preliminari L apposizione del visto di conformità non e subordinata alla sola presenza delle condizioni soggettive di cui sopra con riferimento all iscrizione all albo dei dottori commercialisti ed esperi contabili, all iscrizione alla sub categoria tributi dei ruoli tenuti dalla C.C.I.A.A. in quanto, in capo ai richiamati soggetti, sussiste la necessità di porre in essere alcuni adempimenti <<burocratici>> necessari per l abilitazione al rilascio del visto di conformità. Gli adempimenti oggetto di analisi nel presente paragrafo, invece, non sono richiesti per i responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese, in quanto, è lo stesso CAF ad essere tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l attività di assistenza fiscale in via professionale. 7
8 T2T Con STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità Soggetti iscritti all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro Soggetti iscritti alla data dal nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti ovvero di diploma di ragioneria Responsabili dell assistenza fiscale dei CAFimprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra gli iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato Necessità di adempimenti preliminari per il rilascio del visto di conformità SI SI NO adempimenti a carico dei CAF U4.1. Polizza assicurativa Il primo adempimento <<burocratico>> a carico dei primi due soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (dottori commercialisti ed esperti contabili e soggetti iscritti al nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A.) consiste nella necessità di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civiletf2ft. In particolare, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella C.M. 57/E/09 la richiamata polizza assicurativa deve essere caratterizzata dai seguenti elementi: riferimento ai soggetti iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si segnala che con la nota 75/09 il CNDC ha comunicato di aver stipulato con il proprio broker una convenzione, riservata a tutti gli iscritti, per la stipula della polizza assicurativa. 8
9 1. la copertura assicurativa deve avere ad oggetto la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. In altri termini, la copertura assicurativa deve riguardare <<l attività>> di attestazione di sussistenza del credito Iva emergente dalla anche dichiarazione vistata da parte del professionista assicurato. La polizza assicurativa, quindi, non deve prevedere la copertura assicurativa per il visto apposto in un particolare modello dichiarativo, in quanto, i soggetti legittimati ad apporre il richiamato visto possono apporlo in tutti i modelli dichiarativi; 2. il massimale della polizza, come stabilito dall articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro ,80; 3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti tali da non garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente; 4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Si ricorda, quindi, che la polizza assicurativa non deve contenere la clausola c.d. claim made TF3FT; Per i professionisti: già in possesso di una copertura assicurativa per i rischi professionali; o che svolgono l attività nell ambito di uno studio associato come stabilito dal richiamato documento di prassi con riferimento alla C.M. 57/E/2009 è consentito nel primo caso, in alternativa alla stipula di una polizza assicurativa ex novo 9
10 T3T La STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO specifica per l apposizione del visto di conformità, l integrazione di quella già in possesso con il relativo adeguamento alle caratteristiche di cui sopra. Nella seconda ipotesi con riferimento allo svolgimento all attività professionale all interno di uno studio associato l utilizzo della polizza assicurativa stipulata dallo studio, sempre che la stessa sia caratterizzata dagli elementi di cui sopra e che nella polizza assicurativa di studio siano elencati i singoli professionisti che si intende coprire per l attività di apposizione del visto. U4.2. Comunicazione alla DRE Un secondo adempimento posto a carico dei soggetti interessati all apposizione del visto di conformità, ad eccezione dei soggetti esplicitamente esclusi sopra indicatitf4ft, consiste nella necessità di trasmettere apposita comunicazione alla direzione Regionale dell Agenzia delle entrate competente, con la quale si rende edotta l Amministrazione finanziaria circa la volontà di voler procedere all apposizione di eventuali visti di conformità e viene richiesto l inserimento nell elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio del richiamato visto. Per quanto riguarda la presentazione della richiamata comunicazione, la stessa può avvenire a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Circa la necessità di attendere o meno l inserimento nell elenco dei soggetti abilitati prima di poter rilasciare il visto di conformità, la normativa di riferimento nulla dispone. A tal proposito, in prima battuta intervenuta la DRE Lombardia stabilendo che: le pratiche trasmesse alle DRE da parte dei singoli professionisti saranno evase secondo l ordine cronologico di arrivo; seppur l inserimento nell elenco informatico di cui sopra avverrà sulla base della data di presentazione della domanda, il professionista dovrà attendere la ricezione della raccomandata di conferma dell avvenuto inserimento nell elenco centralizzato prima di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva relative al clausola claim made espressione inglese che potrebbe tradursi con "a richiesta fatta secondo cui il sinistro viene "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta 10
11 T4T Si STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO L Agenzia delle Entrate con la C.M. 57/E/2009, invece, ha chiarito che a seguito della presentazione della comunicazione, la DRE verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in caso di esito positivo, iscrive il richiedente nell elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. In tal caso, infatti, come chiarito dalla C.M. 57/E/2009, l abilitazione decorre dalla data di presentazione della comunicazione, per cui a partire da tale data il soggetto può presentare assistenza fiscale Presentazione della domanda e della documentazione alla DRE Verifica della correttezza e della completezza della documentazione da parte della DRE Momento di abilitazione al rilascio del visto di conformità 5. UTenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni Per poter apporre il visto di conformità è necessario inoltre che le scritture contabili siano tenute e la dichiarazione sia predisposta dal soggetto che appone il visto. In altri termini, deve esservi coincidenza tra il soggetto che predispone la dichiarazione ed appone il visto di conformità. ricorda che tra i soggetti esonerati dall obbligo di preventivo invio della comunicazione, come indicato dalla C.M. 57/E/2009, rientrano anche i soggetti che esercitano il controllo contabile ex art bis del codice civile. 11
12 Come disposto dall art. 23 D.M. n. 164/1999 le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando effettuate: direttamente dal contribuente; da una società di servizi controllata da uno o più professionisti abilitati. L Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E/2009 ha stabilito inoltre che se il visto di conformità: è apposto dal responsabile di un CAF imprese la dichiarazione annuale può essere trasmessa telematicamente anche da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni che hanno costituito il Centro, ovvero, interamente dagli associati di tali associazioni, a condizione che ciò sia effettuato sotto il controllo diretto e la responsabilità del Centro stesso. è apposto da un professionista la dichiarazione annuale può essere trasmessa telematicamente anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che ciò sia effettuato sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista stesso. 6. UElaborazione contabile da parte di soggetti non abilitati Un ulteriore chiarimento fornito dall Agenzia Entrate con il richiamato documento di prasi 12
13 riguarda il trattamento da riservare nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. Secondo l Agenzia, in questo caso il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto. In ogni caso, i soggetti che appongono il visto di conformità sulla base delle elaborazioni contabili non da loro effettuate, sono comunque tenuti a svolgere i controlli per la corretta apposizione del visto e a predisporre la relativa dichiarazione Iva. Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili I CASI Il professionista abilitato al rilascio del visto di SI. Se il professionista è tra quelli abilitati conformità che tiene la contabilità del cliente al rilascio del visto di conformità non vi e redige la dichiarazione Iva dello stesso, può sono preclusioni. sulla stessa rilasciare il visto di conformità?. Il professionista abilitato al rilascio del visto di SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del conformità che NON tiene la contabilità del visto di conformità. Le dichiarazioni e le cliente, Uperché gestita dal cliente stessou può scritture contabili Tsi Tintendono predisposte redige la dichiarazione Iva di tale cliente ed e tenute dal professionista anche quando apporre il visto di conformità?. sono predisposte e tenute dal contribuente a condizione che tali attività siano TeffettuateT sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Lo studio professionale, i cui soci sono per più della metà abilitati al rilascio del visto di conformità, che tiene la contabilità del cliente e redige la dichiarazione dello stesso può su quest ultima apporre il visto di conformità?. SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al rilascio del visto di conformità non vi sono preclusioni. 13
14 Il contribuente che fa elaborare la contabilità a un soggetto terzo (non iscritto ad Albi) munito di partita IVA ma non abilitato al rilascio del visto di conformità, può farsi assistere per la compilazione della sola dichiarazione Iva e farsi rilasciare il visto di conformità da altro soggetto abilitato. SI. Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che NON può apporre il visto di conformità,u il contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all apposizione del vistou. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli sopra indicati e a predisporre la dichiarazione Iva. Un professionista abilitato al visto di conformità che partecipi a un centro elaborazione dati, cui è affidata la mera elaborazione contabile, Uin misura inferiore a quella di maggioranzau può fare effettuare la trasmissione telematica dalla medesima società di servizi?. NO. Se il visto di conformità è apposto da un professionista la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi ma solo nel caso in cui il Uprofessionista posseggau Ula maggioranza assoluta del capitale sociale.u Un professionista abilitato al visto di conformità che NON partecipi a un centro elaborazione dati ma se ne avvalga per le mere attività di registrazione può fare effettuare la trasmissione telematica dalla medesima società di servizi?. Lo studio professionale, i cui soci sono per più della metà abilitati al rilascio del visto di conformità, che NON tiene la contabilità del cliente perché gestita dal cliente stesso ma redige la dichiarazione Iva dello stesso può su quest ultima apporre il visto di conformità?. NO. Valgono le considerazioni del punto precedente. SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del visto di conformità. Le dichiarazioni e le scritture contabili Tsi Tintendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute dal contribuente a condizione che tali attività siano TeffettuateT sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 14
15 Una società di servizi i cui soci sono per Umeno del 51%U abilitati al rilascio del visto di conformità e che tiene la contabilità del cliente e redige la dichiarazione Iva può apporre il visto di conformità?. NO. Il ced non può rilasciare il visto di conformità. Resta la possibilità per il contribuente di farlo apporre ad uno dei professionisti ( soci del ced) abilitati al rilascio. Tale soggetto sarà colui che è tenuto a svolgere i controlli sopra indicati e a predisporre la dichiarazione Iva. 7. UTipologia di controlliu Con l apposizione del visto di conformità, viene attestata l esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164; norma su cui è intervenuta l Agenzia delle Entrate con la circolare n.134/e/1999 e n.57/e/2009 Per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni presentate ai fini dell'iva, ancorché unificate, i controlli devono essere finalizzati: ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile, al corretto riporto delle eccedenze di credito; a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell Iva. Da un punto di vista <<operativo>> i controlli connessi al rilascio del visto di conformità consistono: 1. nella verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell IVA (controllo delle relative fatture di acquisto, vendita, corrispettivi, registri, ecc.); 2. nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazioni delle risultanze delle scritture contabili; 3. nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa documentazione. 15
16 Relativamente alla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione Iva e della corrispondenza delle scritture contabili, tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini Iva. Con la C.M. n.57/e/09 è stato, infatti, osservato che: tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tipologie di controlli di merito che NON debbono essere fatti verifica dell errata applicazione delle regole di detrazione dell Iva (si pensi ad esempio alle fatture delle auto, dei telefonini, delle spese di rappresentanza, ecc.); verifica dell inerenza delle fatture con l attività svolta: necessità di interrogarsi sulla veridicità delle fatture e delle operazioni sottostanti verifica della correttezza della aliquota Iva applicata; verifica dell obbligo di applicazione o non applicazione del riverse charge. Tipologie di controlli che debbono essere fatti verifica dell eventuale doppia registrazione di una fattura di acquisto la mancata registrazione di una fattura emessa, riscontrabile dal salto di protocollo piuttosto che dalla presenza fisica del documento mancante invece sui registri l errata registrazione di una nota di credito, registrata come fattura di acquisto l errata applicazione della percentuale di pro rata derivante dalla dichiarazione dell anno precedente La C.M. 57/E/2009 ha stabilito anche altre tipologie di controllo che il soggetto abilitato deve eseguire. In particolare, secondo l Agenzia il soggetto preposto per il rilascio del visto di conformità deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, 16
17 sono idonee a generare un credito Iva: la prevalente presenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; la presenza di operazioni non imponibili; la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; la presenza di operazioni non soggette all imposta; le operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Altre ipotesi dalle quali può emergere un credito Iva possono essere: l esistenza di versamenti periodici o in acconto eccedenti rispetto all effettivo debito riscontrato; l esistenza di assestamenti di pro-rata che determinino una posizione di credito; l esistenza di rettifiche della detrazione a favore del contribuente; l esistenza di un elevato volume di acquisti (approvvigionamento per magazzino) non seguito da un incremento delle operazioni attive di vendita; l esistenza di un riporto di credito dalla dichiarazione precedente. 8. USanzioni per infedele rilascio del visto di conformità Per quanto concerne l eventuale rilascio di visto infedele, ovverosia l attestazione della sussistenza di un credito Iva inesistente o difforme rispetto a quello reale, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 ad un massimo di Nel caso in cui vi sino ripetute violazioni concernenti il rilascio del visto di conformità, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista a carico del soggetto abilitato la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. Qualora, il soggetto abilitato al visto di conformità, anche a seguito del periodo di sospensione, provveda a rilasciare visti infedeli è prevista l inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto. 17
18 I livello II livello III livello Tipo di violazione Rilascio di visto di conformità infedele Ripetuto rilascio di visti di conformità infedeli Rilascio di visto infedele anche a seguito del periodo di sospensione Sanzione Da 258 ad Sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni Inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità L Agenzia delle Entrate, sempre con riferimento alle sanzioni applicabili per il rilascio infedele del visto di conformità, ha anche chiarito che non tutte le circostanza che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione Iva sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto o l attestazione. Di conseguenza, alla luce del principio di consapevolezza sancito dall art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione a carico dei responsabili dell assistenza fiscale dei CAF e degli altri soggetti abilitati deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati derivanti dall attività di liquidazione e di controllo. ***** Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 18
Circolare n. 5. Indice. 1 Premessa... 2. 2 Condizioni oggettive per il rilascio del visto... 2. 3 Soggetti abilitati al rilascio del visto...
Circolare n. 5 Guida al visto di conformità (art. 10 D.L. 1.7.2009, n. 78) Indice 1 Premessa... 2 2 Condizioni oggettive per il rilascio del visto... 2 3 Soggetti abilitati al rilascio del visto... 3 4
DettagliOGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
1 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Torino, 5 novembre 2009 Ufficio Gestione Tributi All Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili All Ordine dei Consulenti
DettagliIL DIRETTORE REGIONALE Antonino Gentile Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93.
VIA E MAIL Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi Bologna, 16 novembre 2009 Agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell Emilia Romagna
DettagliNOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA
ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole
DettagliCircolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA
PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER MASSIMO SOMMARUGA Milano,
DettagliL UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE E IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012
INFORMATIVA N. 024 27 GENNAIO 2012 IVA L UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE E IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012 Art. 10, DL n. 78/2009 Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n.
DettagliOGGETTO: Check list visto di conformità
Informativa per la clientela di studio N. 29 del 18.02.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Check list visto di conformità Per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale,
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliCircolare n. 6/2012 Modelli 730/2012, nuove procedure
PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano,
DettagliDAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista
DAMIA ADRIANI 1/10 OGGETTO VISTO DI CONFORMITÀ O SOTTOSCRIZIONE DELL ORGA DI CONTROLLO SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 15.000,00 EURO ANNUI RIFERIMENTI
DettagliSTUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano,
DettagliLE COMPENSAZIONI FISCALI DEL 2014: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 a cura di Celeste Vivenzi
LE COMPENSAZIONI FISCALI DEL 2014: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità
DettagliCREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso
CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell
DettagliISTRUZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI PER LA RICHIESTA DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA
Direzione Regionale della Toscana Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI PER LA RICHIESTA DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI
DettagliLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli Dottore Commercialista Studio Tributario e Societario Andreani 1 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA A decorrere dal 1 gennaio 2010,
DettagliVADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA
Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi VADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Il visto di conformità, disciplinato dall
DettagliVADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA
Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi VADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Il visto di conformità di cui all articolo
DettagliVADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA
Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi VADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Il visto di conformità, disciplinato dall
DettagliOGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013
Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,
DettagliFiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 17 20.01.2014 Credito Iva 2013 Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione L utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA
DettagliL APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ALLA DICHIARAZIONE IVA. Dott. Enrico Zanetti
L APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ALLA DICHIARAZIONE IVA Dott. Enrico Zanetti DL ANTICRISI 78/2009 INTERVENTI DELL ART. 10 DEL DL 78/2010 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali 1. LA COMPENSAZIONE
DettagliLa circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti. Visto di conformità
Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 06 17.02.2014 Visto di conformità La Legge di Stabilità 2014 estende il visto di conformità alle compensazioni orizzontali
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
DettagliCorso di Aggiornamento 730/2013. Dichiarazione dei Redditi 2012
Corso di Aggiornamento 730/2013 Dichiarazione dei Redditi 2012 A cura di Ansanelli Francesco Il visto di conformità rilasciato sui modelli 730 Il visto di conformità Il modello 730 è un modello diverso
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E
Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o
DettagliDICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE
DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE Anche quest anno è stata prevista una proroga generalizzata per la presentazione, ed i relativi versamenti, delle dichiarazioni dei redditi. Come annunciato, ormai,
DettagliCIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità
Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Clementina Mercati Dott. Fausto Braglia Dott. Paolo Caprari Reggio Emilia, lì 12 gennaio 2016 CIRCOLARE
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliOggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;
Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità
DettagliCircolare n. 26/2012 Compensazione crediti commerciali verso amministrazioni pubbliche.
PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL ROBERTO GRUTTADAURIA GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER
DettagliCIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2014
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2014 Le regole di compensazione del credito IVA relativo all anno 2013 Il visto
DettagliCONVENZIONE COMUNE CAF BONUS TARIFFA SOCIALE
ALL.B CONVENZIONE COMUNE CAF BONUS TARIFFA SOCIALE Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale
DettagliVISTO di CONFORMITÀ: «CHECK LIST»
VISTO di CONFORMITÀ: «CHECK LIST» IN QUESTA CIRCOLARE: 1. Check list per l abilitazione al rilascio del visto di conformità; 2. Fac simile comunicazione a D.R.E. da parte del professionista; 3. Fac simile
DettagliCOMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA
CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale
DettagliCircolare N. 2 del 8 Gennaio 2015
Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Credito annuale IVA 2014 al via la compensazione fino ad 5.000,00 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere
DettagliCircolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso
PERNI & DORENTI PARTNERS AVV. OLIVIERO PERNI DOTT. LUCA DORENTI OF COUNSEL AVV. ROBERTO GRUTTADAURIA DOTT. MARCO GASPARI DOTT.SSA BARBARA BONSIGNORI AVV. VALERIA PAGANI DOTT. PIETRO COLUZZI DOTT. LUCA
DettagliNUOVI VINCOLI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA. Dott. Alessandro COTTO
NUOVI VINCOLI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA Dott. Alessandro COTTO DL ANTICRISI 78/2009 INTERVENTI DELL ART. 10 DEL DL 78/2010 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali 1. LA COMPENSAZIONE
DettagliT & P Circolare Informativa 9/2014 Legge di Stabilità: COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES IRAP
CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 9/2014 del 18/2/2014 ARGOMENTO: COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES E IRAP SOPRA LA SOGLIA DEI 15 MILA EURO; OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITA (Rif. Normativo: Art.1 comma 574 della
DettagliGestione Credito IVA Annuale
HELP DESK Nota Salvatempo 0004 MODULO Gestione Credito IVA Annuale Quando serve La normativa Novità 2012 La funzione consente di gestire in modo automatico i vincoli sull utilizzo del credito introdotti
DettagliVADEMECUM VISTO DI CONFORMITA
Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi P a g i n a 1 Aggiornamento 30 giugno 2014 VADEMECUM PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA
DettagliVISTO di CONFORMITÀ e COMPENSAZIONE dei CREDITI SUPERIORI a 15MILA EURO
Circolare informativa per la clientela n. 28/2014 del 16 ottobre 2014 VISTO di CONFORMITÀ e COMPENSAZIONE dei CREDITI SUPERIORI a 15MILA EURO In questa Circolare 1. Comunicazione 2. Chi può apporre il
DettagliCompensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro
CIRCOLARE A.F. N. 18 del 5 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro Gentile cliente, con la presente
DettagliSTUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria
DettagliNOTA OPERATIVA N. 11/2014
NOTA OPERATIVA N. 11/2014 OGGETTO: compensazione di crediti tributari. - Introduzione Mediante il meccanismo della compensazione, i contribuenti hanno la possibilità di pagare le imposte e i contributi
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliOggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;
Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione
DettagliFirenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli
Gli adempimenti fiscali delle Camere di Commercio Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli D.p.r. 322/1998 Sono obbligati alla presentazione per via telematica delle previste dal decreto
DettagliLE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 58/2015 Aprile/15/2015 (*) Napoli 28 Aprile 2015 Entro il prossimo 30 aprile 2015, i contribuenti, che risultano in possesso dei requisiti
DettagliFATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliQuestioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliIstruzioni operative per la gestione modello
Caf nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Istruzioni operative per la gestione modello 730/2014 Istruzioni operative per la gestione modello 730/2014 Aggiornamento dati Soggetto incaricato
DettagliLA MANOVRA ESTIVA E LE NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA LA MANOVRA ESTIVA E LE NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Roma, 22 ottobre 2009 NUOVE COMPENSAZIONI
DettagliNOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA
ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole
DettagliNuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 69 06.03.2014 Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Con la novità introdotta
DettagliFAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione
CONVENZIONE PER L ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE, GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E TRASMISSIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE/ISEEU (AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
DettagliDal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno
DettagliLe regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2015 Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali Copyright 2015
DettagliCon la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.
Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliBallarè Sponghini e Associati
Ballarè Sponghini e Associati STUDIO COMMERCIALISTI E CONSULENTI TRIBUTARI Dott. Andrea Ballarè Dott. Fabio Sponghini Dott.ssa Emanuela Tarulli Rag. Enzo Manfredi Dott.ssa Claudia Balestra Dott. Andrea
DettagliInformativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008
Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...
DettagliContribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc
E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliDirezione Regionale della Toscana
Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliMODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.
DettagliCirc_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn
Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliSTUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
PERNI & DORENTI Partners Avv. Oliviero Perni Dott. Luca Dorenti Of Counsel Avv. Roberto Gruttadauria Dott. Marco gaspari Dott.ssa Barbara Bonsignori Avv. Valeria Pagani Dott. Pietro Coluzzi Dott. Luca
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliAVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011
Albo Caf dipendenti e pensionati n.70 AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011 Il 730 è il modello - pdf per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presentare il modello
DettagliSTUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
PERNI & DORENTI Partners Avv. Oliviero Perni Dott. Luca Dorenti Of Counsel Dott. Marco Gaspari Dott.ssa Barbara Bonsignori Milano, 28 Agosto 2015 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2015: Modelli
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme
DettagliCos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc
Cos è il Durc E il certificato che, sulla base di un unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla
DettagliCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI., E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI
DettagliIL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D
Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 19 del 10 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di
DettagliCircolari per la Clientela
Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti
DettagliStudio Tarcisio Bologna
NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari
DettagliRoma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E
Direzione Centrale Accertamento Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 1, commi
DettagliGli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:
Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliCOMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE TE D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999 Informativa ai sensi dell art. 13 del
DettagliNuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE
Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4
DettagliCircolare n. 14. del 15 marzo 2012. Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4.
Circolare n. 14 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4.2012 del 15 marzo 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza delle nuove disposizioni... 2 3 Determinazione
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliSTUDIO BOIDI & PARTNERS
& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA
DettagliLE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente è concesso di scegliere tra: il riporto all anno successivo con utilizzo
DettagliCircolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013
Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliOGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliSOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AI FINI DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
Documento di ricerca n. 149 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AI FINI DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente documento ha l obiettivo di riassumere la disciplina sulla
DettagliCONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1
CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.
DettagliCircolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE
Circolare 21 del 29 luglio 2015 Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...
Dettagli