Responsabilità solidale appalti: nuovi chiarimenti

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1 Verso il successo Responsabilità solidale appalti: nuovi chiarimenti Circolare Roma, 25 Giugno Gentili Clienti, con l art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/e/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda: - i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12); - in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma). > La regola generale In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore: - nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto; - del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; - del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da: - un autocertificazione da parte dell appaltatore; - un asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98). Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. > I chiarimenti Di seguito si elencano i chiarimenti che sono stati offerti dall Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.2/e del 1 marzo 2013: Settori di attività: non solo edilizia Uno delle principali precisazioni riguarda l ambito applicativo della nuova disposizione. È stato precisato che essa non riguarda solo i rapporti di appalto / subappalto nel settore edile, ma al contrario tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. Più in particolare, se- 1

2 Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l appalto Sanzione per il committente Rinnovi contrattuali Soggetti interessati Casi particolari condo l Agenzia sarebbero rilevanti tutte le prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l appalto di opere e servizi, ossia il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L Agenzia osserva che l esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui l appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell opera affidatagli dal committente. In questo caso ovviamente la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative). Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale). La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall appalto, ad esempio: a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l appalto di opere o servizi; b) il contratto d opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi); c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.; d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98; e) le prestazioni rese nell ambito del rapporto consortile. L Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute. Come precedentemente affermato, la disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti). L Agenzia delle Entrate osserva inoltre che: la disciplina si applica ai contratti conclusi - da soggetti che stipulano tali contratti nell ambito di un attività rilevante ai fini Iva; - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74, Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); la disciplina NON si applica: - alle stazioni appaltanti ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06; - ai privati; - ai condomini poiché non riconducibili fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. IMPORTANTE: Occorre quindi concludere che, in presenza di un appalto tra un committente privato ed un impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell abitazione ad un impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire all appaltatore le idonee certificazioni). L Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato che: in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. In caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il commit- 2

3 tente o l appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. In caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore). Si segnala che con la denuncia n. 9 dell AIDC (l associazione italiana dei dottori commercialisti), redatta dalla Commissione di Studio per l Esame di Compatibilità di Leggi e Prassi Tributarie Italiane con il Diritto dell Unione Europea, sono stati rilevati almeno due profili di incompatibilità: in primo luogo viene evidenziato il mancato coordinamento, da parte della normativa italiana, con i più generali principi di proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. In secondo luogo, l AIDC osserva come la normativa nazionale non preveda una correlazione tra l obbligo di solidarietà e l adempimento, in quanto l appaltatore non può sostituirsi nell adempimento degli oneri spettanti al sub appaltatore se non nel successivo momento in cui l infrazione venga contestata dall Amministrazione finanziaria, attraverso l emanazione di un atto impositivo. L AIDC ha infine criticato la complessità dei controlli necessari alla verifica della regolarità degli adempimenti che contemplerebbero, tra l altro, valutazioni di merito sulla spettanza o meno dell utilizzo di crediti pregressi e detrazioni d imposta. Per opportuna conoscenza, alla presente circolare si allega un facsimile della dichiarazione da predisporre per adempiere agli obblighi previsti dall art.13-ter del D.L. n.83/12. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Valter Guasti Marco Pane 3

4 Contatti per ulteriori informazioni: Valter Guasti Ragioniere Commercialista Tel.: Marco Pane Dottore Commercialista Tel.: Verso il successo La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e impostiamo la nostra consulenza con l obiettivo di accompagnarlo verso il successo. Rödl & Partner Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra meta. Ogni singola persona conta, per i Castellers e per noi. Le torri umane simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Força, Equilibri, Valor i Seny (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell antica tradizione delle torri umane. L associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. Castelleres de Barcelona Impressum - Edizione febbraio 2013 Redazione: Rödl & Partner Piazza di S. Anastasia, 7, Roma Tel.: La presente circolare è redatta a cura di Rödl & Partner e non è destinata alla stampa. Rödl & Partner non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti della presente circolare né in merito alla veridicità, attualità o completezza delle informazioni o in merito a decisioni eventualmente assunte in seguito alla lettura, anche per estratto, della medesima. Le informazioni e valutazioni ivi contenute hanno carattere generale, non costituiscono parere legale o fiscale, né esame esaustivo dei temi trattati, non potendo sostituire né intendersi quali servizi di consulenza legale o tributaria personalizzati che raccomandiamo di richiedere ove foste interessati all analisi e trattazione di questioni e casi concreti. Responsabile grafica: Rödl & Partner Unternehmenskommunikation Jeannie Pfefferlein - publikationen@roedl.de Äußere Sulzbacher Str. 100, Nürnberg L'intero contenuto della circolare costituisce proprietà intellettuale di Rödl & Partner ed è protetto da copyright. È consentito scaricare, stampare o copiare la circolare esclusivamente per uso personale. Qualsiasi modifica, copia, divulgazione o libera riproduzione dei contenuti o di parti di essi, sia online che offline, necessitano di preventiva autorizzazione scritta da parte di Rödl & Partner. 4

5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL VERSAMENTO DELL IVA E DELLE RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI (1) (ai sensi del D.P.R , n. 445) -Art. 35, co ter, D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 e C.M. n. 40/E dell 8 ottobre Il sottoscritto... nato a... Il C.F... residente in Via.., in qualità di legale rappresentante (2) della società con sede in P.I. / C.F. relativamente al contratto di (3) : appalto stipulato in data. tra il committente..e l appaltatore.. subappalto stipulato in data tra l appaltatore. e il subappaltatore.. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi DICHIARA CHE ALLA DATA DEL (gg/mese/aa) 1) Relativamente alle fatture emesse N. per il contratto, è stato applicato: regime IVA ordinario reverse charge (4) regime IVA per cassa (4) altro (5) 2) Le suddette fatture sono state registrate e la relativa imposta sul valore aggiunto, i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra, è stata liquidata (6) nel mese di. (Liquidazione mensile con contabilità presso terzi) (_/_) 3) Dalla suddetta liquidazione è scaturito un ammontare complessivo dell importo IVA a: debito credito saldo zero Estremi dei versamenti (Modello/i F24) Data Modello/i (gg/mm/aa) Prot. N. Estremi Ricevuta di pagamento (7) del (gg/mm/aa) L IVA versata include quella riferibile al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata. 4) Le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra sono state versate, in relazione ai lavoratori impiegati nell esecuzione del contratto, anche mediante scomputo totale o parziale

6 Estremi dei versamenti (Modello/i F24) Data Modello/i (gg/mm/aa) Prot. N. Estremi Ricevuta di pagamento (7) del (gg/mm/aa) Le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata. Roma, lì Timbro e firma 5) Annotazioni (8) IVA C/TERZI AI SENSI DEL DPR 100/78 Allegati: documento di identità del dichiarante Informativa ai sensi de D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. Note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Da redigere in carta semplice, senza autentica di firma Ovvero soggetto delegato responsabile della liquidazione dell IVA e dell effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Barrare il caso che ricorre. Il dichiarante che barra questa casella non è tenuto alla compilazione del successivo punto 2), né a riportare gli estremi dei versamenti (Modello/i F24) Specificare il riferimento normativo nel quadro Annotazioni Liquidazione mensile o trimestrale Indicare il numero e la data del protocollo telematico rilasciato dal sistema di pagamento utilizzato (Entratel, Fisconline, home banking e remote banking) Indicare in tale spazio eventuali specificità che incidono sulla compilazione del modello. In caso di appalto, indicare se ci si è avvalsi o meno dell opera di subappaltatori, per i quali si trasmette analoga documentazione da questi rilasciata

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