III Capitolo PREVIDENZA E LAVORO 1. PREVIDENZA

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1 III Capitolo PREVIDENZA E LAVORO 1. PREVIDENZA I principali interventi in materia previdenziale riguardano l anticipo al 2007 della riforma della previdenza complementare: entro il 1 luglio i lavoratori sceglieranno la forma attraverso la quale ricevere il loro salario differito, se attraverso una pensione complementare o attraverso l'erogazione del Tfr. In quest ultimo caso viene stabilito che i fondi accantonati, anziché essere esclusivamente impiegati per il finanziamento del capitale circolante d'impresa, siano per la metà destinati al finanziamento di grandi opere infrastrutturali o di grandi progetti di innovazione tecnologica. In tal modo, il risparmio dei lavoratori potrà contribuire anche al rilancio della competitività e della crescita economica del paese. Vi sono poi azioni che mirano a restringere le aree di precariato. Vanno in questa direzione l'aumento dei contributi sociali per i lavoratori parasubordinati, che consente di porre le basi per trattamenti pensionistici relativamente più adeguati e riduce il vantaggio fiscale di cui fruisce questa forma di occupazione. Da segnalare che contemporaneamente è stata firmata un'intesa tra Governo e sindacati confederali, mirante a definire, entro marzo del prossimo anno, gli interventi normativi da proporre al Parlamento. Il memorandum di intesa prevede flessibilità nella scelta del momento del pensionamento. Scelte volontarie e flessibili saranno assicurate nel rispetto delle compatibilità finanziarie, con l'obiettivo di elevare gradualmente la vita lavorativa. Finanziaria - artt. 43, Art. 43 Ricorsi in materia pensionistica Sono soppressi alcuni comitati periferici dell INPS e di vigilanza dell INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono pertanto devoluti ai dirigenti dei due istituti. Art. 82 Gestioni previdenziali Il maggior trasferimento dallo Stato all Inps per la Gias (per le pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'enpals) per il 2007 ammonta a 585 milioni di euro. Si stabilisce inoltre che le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane per il pagamento delle pensioni Inps fino al 2000 si intendono concesse direttamente all Inps. Art. 83 Trasferimenti all INPS Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (534 milioni di euro per il 2005 e 400 milioni per il 2006) sono utilizzate le somme trasferite all Inps per altri interventi e non utilizzate. Art. 84 Previdenza complementare e Fondo Inps Si anticipa al 1 gennaio 2007 la riforma della previdenza complementare. Viene istituito un Fondo gestito, per conto dello Stato, dall INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. In esso confluirà il 50% del Tfr - maturato a decorrere dal 1 gennaio non destinato alle forme pensionistiche complementari. Il contributo sarà versato mensilmente dal datore di lavoro che provvederà anche a liquidare/anticipare il Tfr al lavoratore (il datore conguaglierà con quanto dovuto mensilmente all Inps). In ogni caso le modalità attuative 1

2 sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell economia da emanarsi entro il 31 gennaio. In sostanza, il nuovo Fondo non si configurerà come un fondo pensione, dal momento che il lavoratore non riceverà una rendita pensionistica, bensì il capitale (più un rendimento che presumibilmente sarà lo stesso del Tfr, 1,5%+75% di rivalutazione del costo della vita). Si tratterà più semplicemente di uno smobilizzo di parte del Tfr che manterrà comunque la sua natura di capitale differito. Lo scopo è quello di ottenere 5 miliardi di euro per il La relazione tecnica stima che, dei circa 19 miliardi di euro di flusso 2007 di Tfr, saranno destinati ai fondi pensione poco meno di 7 miliardi e al Tfr circa 12 (quindi 6 alle aziende e 6 al fondo Inps, per un ammontare netto di 5 miliardi). Si tratta effettivamente di una stima credibile: secondo l Isae il 44 per cento dei lavoratori è indeciso, il 42,2 per cento intende mantenere il Tfr presso l'azienda e il 13,8 per cento ha già deciso di destinarlo ai fondi pensione: basterebbe infatti che la metà dei lavoratori decidesse di mantenere il Tfr. Questi 5 miliardi saranno così destinati: Fondo competitività (100 milioni) Fondo investimenti ricerca scientifica (150 milioni) Imprese pubbliche (500 milioni) Autotrasporto (520 milioni) Apporto capitale Ferrovie spa (400 milioni) Rete tradizionale FS (2 miliardi) Rifinanziamenti spese di investimento (1,5 miliardi). Gli stanziamenti relativi a tali interventi sono accantonati e potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo. In pratica, si riconosce esplicitamente che l ammontare del Fondo è a rischio di bocciatura da parte di Eurostat che potrebbe considerarlo a tutti gli effetti debito pubblico. La controargomentazione potrebbe consistere nel fatto che la stessa Eurostat include le erogazioni annuali di Tfr nella funzione old age and survivors della spesa pensionistica (uno dei motivi per cui la spesa italiana risulta sempre sovradimensionata nei confronti internazionali, peraltro). Di conseguenza, se la spesa è considerata pensionistica, specularmente si potrebbe considerare lo stanziamento come contribuzione pensionistica. Per quanto riguarda la compensazione per le imprese che conferiscono il Tfr ai fondi pensione o al Fondo Inps, non ci sarà più il fondo di garanzia statale che doveva tutelare le banche che concedevano prestiti (fondo a rischio di bocciatura europea in quanto possibile aiuto di stato e relativamente al quale il protocollo d intesa con l Abi era stato già disdettato dal ministro Damiano): rimangono soltanto gli sgravi contributivi di 0,19 punti per il 2008 (crescenti fino a 0,28 punti nel 2014). Eppure, lo smobilizzo del 50% del Tfr ha provocato reazioni molto negative fra gli industriali. In realtà è bene ricordare che: come ha sottolineato il Ministro Padoa Schioppa chi ha parlato di rapina per il trasferimento di parte del Tfr all Inps ha dimenticato che il Tfr appartiene al lavoratore ed è prestato all'impresa con un tasso di favore il Tfr smobilizzato è solo quello maturando a partire dal 1 gennaio 2007, mentre il monte maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà a disposizione delle imprese l aggravio di costo per le imprese è pari alla differenza tra il tasso di favore sostenuto per l'uso del TFR e quello di mercato. Si tratta solo di circa 360 milioni di euro annui, ossia il 6 per cento (il differenziale tra il costo del finanziamento con il Tfr - circa 3 per cento - e il costo dei 2

3 prestiti bancari, pari al 9 per cento) di 6 miliardi, in cambio dei quali dal 2008 le imprese riceveranno 500 milioni annui in termini di sgravi contributivi. infine, secondo le elaborazioni de Il Sole 24 Ore (vedi tabella) il taglio del cuneo fiscale comporta un beneficio decisamente superiore al costo finanziario per la sostituzione della quota di Tfr che verrà destinata ai fondi e all Inps. La decurtazione in termini percentuali dell Irap oscilla tra l 1,9 e il 3% nel 2007 (tra 381 e 568 euro in valori assoluti sul costo del singolo lavoratore) a seconda della grandezza dell impresa e dell area geografica (dal 2,7 al 4,4% nel 2008, tra 545 e 812 euro sul costo del singolo lavoratore). Il maggior onere finanziario sul flusso del Tfr da sostituire con liquidità oscilla tra lo 0,06% e lo 0,23% nel 2007 (senza compensazioni, decorrenti dal 2008) e tra lo 0,12 e lo e lo 0,44%, a cui vanno sottratte compensazioni variabili tra lo 0,27-0,28% nel Anche le Pmi avranno vantaggi: i risparmi di costo sul singolo lavoratore saranno di 381 euro al Centro-Nord e 507 al Sud, mentre l aggravio per la devoluzione del Tfr comporterà un aggravio compreso tra 18 e 30 euro. Art. 85 Innalzamento contribuzioni previdenziali A decorrere dal 1 gennaio 2007 sono innalzate le aliquote contributive: dei lavoratori artigiani e commercianti sino al 19,5 per cento (sarebbero state rispettivamente 17,60 e 17,90, mentre l aliquota di computo - ossia quella conteggiata a fini pensionistici - rimane invariata al 20 per cento, percentuale utilizzata sin dal 1996, quando la contribuzione a loro carico era del 15 per cento). A decorrere dal 1 gennaio 2008, le aliquote sono elevate al 20 per cento; degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in misura pari a 0,3 punti percentuali addizionali, per la quota a carico del lavoratore. Si azzera così il beneficio in favore dei lavoratori dipendenti (sinora contribuivano per il 32,7 per cento - 23,81 a carico del datore di lavoro e 8,89 a carico del lavoratore - e veniva conteggiato il 33 per cento); degli iscritti alla gestione separata - parasubordinati - che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, per i quali l aliquota pensionistica salirà al 23 per cento (23,5 con il 3

4 contributo di maternità e malattia, mentre sarebbe stata il 17, ,50 punti destinati al finanziamento della maternità e della malattia - la contribuzione e 19,90 per cento il computo a fini pensionistici), mentre per gli altri iscritti salirà al 16 per cento (attualmente era il 15 per cento per i pensionati e il 10 per cento per gli iscritti ad altre gestioni). Dal 1 gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti sarà pari al 10 per cento dell imponibile previdenziale. Per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici di importo superiore a euro mensili è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Articolo 86 Indennità di malattia e congedi parentali per i parasubordinati Viene estesa ai parasubordinati non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie la tutela relativa alla malattia (limite massimo di 20 giorni nell arco dell anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni) nella misura del 50 per cento dell importo corrisposto per degenza ospedaliera già previsto per tali lavoratori. Alle lavoratrici che abbiano titolo all indennità di maternità è estesa la possibilità di usufruire - anche nei casi di adozione - di congedi parentali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino) nella misura del 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità. Decreto legge n. 262 art. 22 Art. 22 Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL Per snellire la procedura di rivalutazione delle rendite Inail si prevede una conferenza dei servizi da tenersi con le amministrazioni interessate, evitando la trasmissione della documentazione cartacea fra amministrazioni. 4

5 2. PUBBLICO IMPIEGO Le misure sul pubblico impiego sono essenzialmente finalizzate alla razionalizzazione organizzativa - ad es. attraverso la riduzione del personale impiegato nelle funzioni di supporto - e alla riduzione della spesa. Vengono inoltre stanziate le risorse necessarie ai rinnovi contrattuali. Infine, sono previste misure finalizzate alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. Finanziaria - artt. 39, 40, 57, 58, 63, 64 Art. 39 Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici e nelle agenzie Entro un anno il personale utilizzato dalle Agenzie e dagli enti pubblici non economici per lo svolgimento delle funzioni di supporto non potrà superare il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse. A tal fine gli enti interessati dovranno adottare entro tre mesi i necessari provvedimenti riorganizzativi. In caso di mancata adozione dei provvedimenti o di mancato rispetto del parametro gli organi di governo dell ente sono revocati ed è nominato un Commissario straordinario. Art. 40 Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi Per monitorare la spesa per il personale, tutte le Amministrazioni dello Stato si avvarranno delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell Amministrazione generale del Mef per il pagamento degli stipendi. I dati di spesa saranno così messi a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica. Articolo 57 Assunzioni di personale Per l anno 2007: i Corpi di Polizia possono effettuare assunzioni per un massimo di unità. Sarà possibile stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato che ne faccia domanda purché abbia prestato servizio per almeno tre anni nell ultimo quinquennio e sia stato assunto mediante procedure selettive. Prove selettive sono invece previste per stabilizzare personale assunto mediante procedure diverse. Il personale è comunque mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60 per cento rispetto alle cessazioni: in sostanza ogni 5 cessazioni, 2 posti di lavoro non saranno sostituiti, 1 sarà destinato a nuovo personale assunto per concorso, 2 saranno utilizzati per stabilizzare personale a tempo determinato con anzianità almeno triennale. Le amministrazioni non interessate al processo di stabilizzazione possono procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Possono inoltre essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro più volte prorogati dalle ultime leggi finanziarie ma mai assunti, nonostante il superamento delle prove selettive, a causa dei blocchi previsti (niente viene invece previsto per la stabilizzazione dei parasubordinati). Per rendere strutturale la riduzione della spesa è spostato al 2010 il termine a partire dal quale le assunzioni non possono superare le cessazioni. Si restringe ulteriormente il limite, già previsto dalla scorsa finanziaria, all utilizzo di personale con lavoro flessibile: dal 60 per cento della spesa sostenuta nel 2003 al 40 per cento. Viene soppresso il fondo per l attuazione della mobilità. 5

6 Nell elenco delle priorità relative alle assunzioni da autorizzare per il 2007 sono inserite le posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del personale del Ministero degli affari esteri, degli addetti alla sicurezza dell ENAC. Art. 58 Risorse rinnovi contrattuali biennio Per il 2007 le risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego ammontano a 807 milioni di euro per la contrattazione collettiva (aggiuntivi a quanto già stanziato dalla scorsa legge finanziaria per la sola corresponsione dell indennità di vacanza contrattuale) e dal 2008 di milioni di euro. Per il personale in regime di diritto pubblico le risorse sono incrementate di 374 milioni di euro per il 2007 e dal 2008 di milioni di euro (di cui 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro specificamente destinati per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia) Per il personale dipendente da amministrazioni diverse dall amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Art. 63 Trattamento economico dei ministri Si riduce del 30 per cento il trattamento economico complessivo di Ministri e Sottosegretari. Art. 64 Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali - In attesa di una revisione delle strutture retributive finalizzata alla soppressione - analogamente a quanto avvenuto per la generalità del pubblico impiego - degli automatismi stipendiali per anzianità e all introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale che ancora fruiscono di progressioni automatiche, ossia quelle in regime di diritto pubblico (magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e forze armate), si prevede la riduzione del 50 per cento del valore delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali. Viene specificato inoltre che la normativa relativa ai trattamenti accessori massimi del personale dirigenziale include anche i vertici di corpi di polizia e corpi armati. Decreto legge n artt Art. 41 Incarichi dirigenziali Si estende la disciplina prevista per la conferma degli incarichi di Segretario generale e di Capo dipartimento agli altri incarichi di livello dirigenziale. In sostanza questi ultimi, soggetti estranei ai ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato e la cui connotazione è fiduciaria, restano attualmente in carica oltre la scadenza dell organo politico che li ha discrezionalmente nominati. Ora cesseranno se non confermati entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto, mentre in futuro cesseranno decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. La disposizione si applicherà anche ai Direttori delle Agenzie fiscali. Art. 42 Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione Si prevede: la soppressione dell Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e della sede di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione la riorganizzazione del Formez 6

7 3. LAVORO E OCCUPAZIONE Le misure riguardano principalmente il contrasto al lavoro irregolare e precario (attraverso l adozione del Documento unico di regolarità contributiva e di indici di congruità ma anche attraverso l inasprimento delle sanzioni). A questo proposito vengono previsti due provvedimenti di regolarizzazione: uno per i lavoratori che non figurano nelle scritture e uno per quanti sono destinatari di collaborazioni fittizie. Vengono infine previste alcune misure in materia di ammortizzatori sociali. Finanziaria - artt Art. 166 Interventi a carico del Fondo Occupazione A carico del Fondo per l occupazione si provvede ai seguenti interventi: Adozione di un programma e istituzione di un Fondo per l emersione del lavoro irregolare per il finanziamento di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione (10 milioni annui) Rifinanziamento della proroga a 24 mesi della Cigs nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori (25 milioni di euro per il 2007) Possibilità di concedere la Cigs ai lavoratori del commercio e delle agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (45 milioni di euro) Sostegno a programmi di riqualificazione e reinserimento di collaboratori a progetto di aziende in crisi (15 milioni annui) Autorizzazione per il Ministero del lavoro a stipulare con i comuni con popolazione inferiore a abitanti convenzioni per lo svolgimento di ASU e per misure di politica attiva del lavoro per lavoratori impegnati da almeno sette anni in ASU (1 milione per il 2007) Possibilità per il Ministro del lavoro di disporre annualmente di una quota del Fondo per l occupazione per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale. Art. 167 Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria L aumento del trattamento di disoccupazione ordinaria (in scadenza il 31 dicembre 2006) si applica anche ai trattamenti in pagamento dal 1 gennaio Art. 168 Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell evasione contributiva L obbligo di fornitura dei dati agli enti previdenziali, già gravante sulle società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici, viene esteso alle Camere di Commercio. Art.169 Istituzione Indici di Congruità Per promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione di benefici e incentivi, dovranno essere definiti (in via sperimentale e per alcuni settori ) con decreto ministeriale indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie e lo scostamento percentuale dall indice da considerarsi tollerabile. Art. 170 Documento unico di regolarità contributiva Dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità di rilascio e i contenuti analitici del Durc. 7

8 Art. 171 Sanzioni amministrative in materia di lavoro Vengono quintuplicati gli importi delle sanzioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999, salvo quelle previste per l'omessa istituzione o la mancata esibizione dei libri di matricole e paga (la cui misura è fissata in un minimo di 4 mila e un massimo di 12 mila euro). Le maggiori entrate integrano la dotazione del Fondo per l occupazione. Art. 172 Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro Entro il giorno precedente a quello di inizio dovrà essere comunicata, al Servizio per l'impiego, l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa anche con modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto di attività lavorativa (ma anche tirocini di formazione e di orientamento). La comunicazione deve indicare dati anagrafici, data di assunzione ed eventualmente data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico. Le comunicazioni (effettuate con gli appositi moduli), saranno valide anche nei confronti delle direzioni provinciali del lavoro, di Inps e Inail nonché della Prefettura Art. 173 Finanziamento attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro Il Fondo speciale infortuni può finanziare attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro Art. 174 Proroga del finanziamento delle attività di formazione nell esercizio dell apprendistato Il finanziamento di 100 milioni di euro delle attività di formazione nell esercizio dell apprendistato è prorogato al Art. 175 Mobilità lunga Anche al fine di evitare il ricorso alla Cigs, sono previste procedure di mobilità lunga per non più di 6 mila lavoratori di cui potranno beneficiare imprese (tra cui è ricompresa la Fiat) i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il ministero del Lavoro nel periodo 1 gennaio-28 febbraio In tal caso, i lavoratori potranno andare in pensione di anzianità anche dopo il 2008 con le attuali regole (evitando quindi l applicazione dello scalone ) e utilizzare la mobilità triennale con contributo statale (2 milioni di euro per l anno 2007, 59 milioni di euro per l anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall anno 2009): per gli anni successivi, fino al raggiungimento del pensionamento, gli oneri - compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa - saranno interamente a carico delle imprese. Art. 176 Proroga di ammortizzatori sociali Sono stanziati 460 milioni a carico del Fondo per l occupazione per concedere, in deroga alle regole in vigore, Cigs, mobilità e indennità di disoccupazione su base territoriale in caso di programmi per la gestione di crisi occupazionali finalizzati al reimpiego dei lavoratori coinvolti, che risultino definiti in specifici accordi in sede governativa raggiunti prima del 20 maggio A questo proposito viene prevista anche la proroga degli ammortizzatori già concessi per queste aree di crisi ma vincolata alla riduzione del 10% dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006, che diventa 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive. Art. 177 Emersione del lavoro irregolare Entro il 30 settembre 2007, i datori di lavoro - anche già destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi - che abbiano stipulato un accordo, aziendale o territoriale, con le più rappresentative organizzazioni sindacali potranno presentare istanza di regolarizzazione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. La regolarizzazione 8

9 potrà riguardare i periodi non anteriori a cinque anni la data di presentazione dell'istanza all'inps. L'accordo avrà effetto conciliativo con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso (dunque, non potrà essere rimesso in discussione dal lavoratore). Il versamento del dovuto comporterà l'estinzione dei reati in materia di versamento di contributi e premi e di ogni altro onere connesso ai mancati adempimenti. La regolarizzazione è condizionata al versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto, secondo le aliquote vigenti nel periodo, alle Gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti. Il versamento potrà essere ripartito per un quinto all'atto dell'istanza, per la restante parte in 60 rate mensili di pari importo e senza interessi. Nulla è dovuto dai lavoratori, il cui trattamento previdenziale sarà determinato in proporzione alle quote contributive versate. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza saranno sospese per un anno ispezioni e verifiche. Il versamento del dovuto estingue i reati previsti da leggi speciali in materia contributiva e le sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio. La concessione delle agevolazioni è condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa. Art. 178 Stabilizzazione dei rapporti di lavoro Per promuovere la stabilizzazione dell occupazione mediante il ricorso ai contratti di lavoro subordinato e garantire un utilizzo corretto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, viene prevista la possibilità per il committente - anche già destinatario di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi - di regolarizzare i periodi pregressi. A tal fine i committenti devono entro il 30 aprile 2007 stipulare un accordo sindacale a livello aziendale o territoriale, seguito da un atto di conciliazione individuale con i collaboratori e dalla stipula di un contratto di lavoro subordinato (anche se forse sarebbe stato più opportuno specificare che il nuovo contratto dovrebbe essere a tempo indeterminato). La validità della conciliazione è subordinata al versamento alla gestione separata di un ammontare pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso per il periodo di vigenza del contratto di co.co.co. che si intende regolarizzare. Gli atti relativi vanno presentati all Inps accompagnati dall attestazione del versamento di un terzo di quanto dovuto, mentre per la restante somma si potrà provvedere in 36 rate. Il versamento del dovuto estingue i reati previsti da leggi speciali in materia contributiva e le sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio. Per gli scopi di questo articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per il biennio Art. 179 Mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende fino a 15 dipendenti Si proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Si ricorda che il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini della concessione di sgravi contributivi per i nuovi datori di lavoro conseguenti all'eventuale rioccupazione (con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità). Autorizzazione di spesa: 37 milioni di euro per il Art. 180 Incentivi per la riduzione dell orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà È prorogata al 31 dicembre 2007 la possibilità di stipulare contratti di solidarietà per le imprese non rientranti in tale disciplina. Autorizzazione di spesa: 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l occupazione. 9

10 Decreto legge n.262 art. 21 Art. 21 Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 Si rafforza la Commissione centrale di coordinamento dell attività di vigilanza, che diviene sede permanente di elaborazione di obiettivi strategici e di monitoraggio. Viene rafforzato al suo interno il ruolo dell Arma dei carabinieri. Analoghe le modifiche alla composizione delle commissioni territoriali. 10

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