FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA DELLA REGIONE MARCHE

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1 Allegato A Regione Marche Programma Operativo Marche F.S.E. 2007/2013 FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA DELLA REGIONE MARCHE Intervento pubblico di garanzia sul Prestito d Onore regionale DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE OPERAZIONI DI GARANZIA Aggiornate con Decreto n. 202/POC del 15/12/2011 aggiornamento efficacia contributiva 1 dicembre 2012 Intermediario Aggiudicatario: RTI tra MedioCredito Centrale SpA e UniCredit SpA 1

2 INDICE DISPOSIZIONI OPERATIVE PAG. PREMESSA... 3 PARTE I - OBIETTIVI E FINALITA PARTE II DEFINIZIONI... 5 PARTE III GARANZIA PER PRESTITO D ONORE REGIONALE... 7 A. GARANZIA, RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI... 7 B. AMMISSIONE ALL INTERVENTO DEL FONDO C. ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA... 9 PARTE IV VERSAMENTI AL FONDO PARTE V METODOLOGIE DI CALCOLO DELL INTENSITA DI AIUTO

3 PREMESSA Le presenti disposizioni attuative disciplinano la concessione di garanzie da parte di MedioCredito Centrale SpA a valere su plafond di risorse comunitarie del Programma Operativo Regionale F.S.E. Marche , a seguito della stipula del contratto tra la Regione Marche e l RTI tra MedioCredito Centrale SpA e UniCredit SpA del 19/01/2010 in favore delle nuove iniziative di microimprese in Regione Marche. Detti interventi agevolativi sono gestiti da MedioCredito Centrale SpA in regime di affidamento di servizio da parte della Regione Marche a seguito dell espletamento della procedura di gara di evidenza pubblica (DDS 41/POC_03 del 06/08/2009). Tutte le informazioni sono disponibili sui siti:

4 PARTE I OBIETTIVI E FINALITA 1. Favorire l accesso alle fonti finanziarie mediante concessione di garanzia pubblica nell ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria (Articolo 44, Regolamento (CE) n. 1083/2006). L obiettivo viene perseguito attraverso l utilizzo dello specifico intervento previsto nel POR FSE Marche I regolamenti comunitari relativi ai Fondi Strutturali precisano che sono considerati strumenti di ingegneria finanziaria quelli strumenti capaci di attivare, a livello finanziario, un effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. 3. Alla chiusura del programma il valore atteso dell'effetto leva sarà pari a 2,75 (garanzie erogate / importo del fondo di garanzia supportato dal Programma Operativo). 4

5 Nelle presenti disposizioni l espressione: PARTE II DEFINIZIONI a) Fondo, indica il Fondo di garanzia istituito dalla Regione Marche, di cui al Programma Operativo Regionale F.S.E. Marche , con una dotazione iniziale - dedicata al Prestito d Onore regionale - di ,00, fatte salve le eventuali ulteriori disponibilità finanziarie dello stesso a seguito delle modifiche e/o integrazioni del Decreto del Dirigente della P.F. Servizi per l Impiego e Mercato del Lavoro n. 103/SIM del 5 ottobre 2010 (Avviso Pubblico); b) Gestore, indica il Gestore del Fondo, MedioCredito Centrale S.p.A., mandataria della RTI tra MedioCredito Centrale SpA e UniCredit S.p.A.; c) Comitato di investimento, indica l organo regionale competente a definire gli indirizzi strategici cui il Gestore è tenuto a dare attuazione, istituito con decreto regionale 69/POC_03 del 03 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni; d) Comitato interno, indica l organo collegiale di MedioCredito Centrale S.p.A. competente a deliberare in merito alle operazioni ci cui alle presenti disposizioni attuative; e) Prestito d Onore regionale, Avviso Pubblico indica lo strumento di incentivazione per la creazione di nuove imprese di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Servizi per l Impiego e Mercato del Lavoro n.103/sim del 5 ottobre 2010 ed alle successive modifiche e/o integrazioni dello stesso; f) Banca, indica Banca delle Marche S.p.A., Mandataria e Capogruppo del RTI aggiudicatario della Gara per la gestione dei servizi di raccolta, istruttoria, valutazione, tutoraggio e promozione inerenti il Prestito d Onore Regionale; g) Garanzia, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore della Banca; h) Microimprese, indica le Ditte Individuali, Società Semplici, Società in nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice e piccole Cooperative, quest ultime con una compagine sociale composta da un minimo di 3 soci fino ad massimo di 8 soci, iscritte al registro delle imprese ed avviate attraverso il finanziamento concesso con il Prestito d Onore regionale; i) Investimenti, indica gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove attività di impresa, ivi comprese le spese di cui all art. 10 del Prestito d Onore regionale, in forma individuale, di Società di Persone e di Società Cooperativa, che rientrino in tutti i settori economici ad eccezione delle libere professioni e della attività escluse dal Regolamento (CE) n del 15/12/2006; j) Finanziamento, indica il prestito chirografario erogato ai beneficiari del Prestito d Onore regionale di durata pari a 6 anni, comprensivo di un periodo di differimento della decorrenza del piano di ammortamento pari a 1 anno, di importo fino a euro nel caso di finanziamento concesso ad imprese individuali e società con meno di 3 soci; di importo fino a nel caso di società con almeno 3 soci; k) Beneficiario, indica il soggetto ammesso al Prestito d Onore regionale che ha sottoscritto il contratto di finanziamento con la Banca; 5

6 l) Inadempimento, indica il mancato pagamento, anche parziale, da parte del Beneficiario di tre rate consecutive del Finanziamento concesso dalla Banca, che legittimi quest ultima ad avviare le procedure di attivazione del Fondo e di escussione della Garanzia, nonché il verificarsi delle fattispecie, previste dall Art. 11 dell Avviso Pubblico, che costituiscono causa di risoluzione del contratto di finanziamento. 6

7 PARTE III GARANZIA PER PRESTITO D ONORE REGIONALE A. GARANZIA, RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI 1. GARANZIA 1.1. La Garanzia rilasciata dal Fondo è diretta, esplicita, escutibile a prima richiesta La Garanzia è prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, volendo il Fondo restare obbligato in solido con il Beneficiario fino al soddisfacimento dell'obbligazione garantita nei limiti di cui al successivo punto La Garanzia è rilasciata dal Fondo per ogni Finanziamento erogato dalla Banca a valere sul Prestito d Onore regionale. 2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI DELLA GARANZIA 2.1. La Garanzia è prestata nell interesse delle Microimprese in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Prestito d Onore regionale avviate dai Beneficiari che hanno ottenuto il Finanziamento dalla Banca. 3. OPERAZIONI AMMISSIBILI 3.1. Sono ammissibili alla Garanzia i Finanziamenti. 4. DURATA E MISURA MASSIMA DELL AGEVOLAZIONE 4.1. Durata della garanzia la Garanzia decorre ed ha effetto dalla data di valuta della prima erogazione del Finanziamento ed ha durata massima pari a quella del Finanziamento stesso Copertura massima dell ammontare dell esposizione - la Garanzia copre l ammontare dell esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora della Banca nei confronti dei Beneficiari in misura pari al 50%, fermo restando l importo massimo garantito complessivo, in linea capitale per Microimpresa, fino a euro nel caso di Finanziamenti concessi ad imprese individuali e società con meno di 3 soci e fino a euro nel caso di società con almeno 3 soci Sul Finanziamento oggetto della Garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia personale, reale, assicurativa e/o bancaria ad eccezione di quella prestata dal Fondo. 7

8 B. AMMISSIONE ALL INTERVENTO DEL FONDO 5. RICHIESTE DI AMMISSIONE 5.1. Il Prestito d Onore regionale prevede che il Finanziamento è assistito da uno specifico Fondo, attivato dalla Regione Marche e gestito da Medio Credito Centrale S.p.A., che garantisce alla Banca la copertura pari al 50% delle eventuali insolvenze relative ai Finanziamenti concessi ai Beneficiari del Prestito d Onore regionale, in termini di capitale, interessi contrattuali e di mora La Banca è autorizzata a verificare i requisiti di accesso e a concedere i Finanziamenti esclusivamente ai Beneficiari che risultino possedere i suddetti requisiti per l ammissione al Prestito d Onore regionale; tutti i Finanziamenti erogati dalla Banca sono ammessi alla Garanzia dal Fondo senza alcuna ulteriore attività di istruttoria da parte del Gestore La Banca ha l obbligo di acquisire e trattenere la documentazione prevista dal Prestito d Onore regionale sulla cui base la Banca ha concesso il Finanziamento al Beneficiario La Banca, con frequenza mensile, provvederà a trasmettere al Gestore un elenco dei Finanziamenti La Banca ed il Gestore concorderanno, con separato atto, i dati da inserire nell elenco di cui al precedente 5.4., nonché le modalità, anche informatiche, di trasmissione dello stesso La Banca si impegna a comunicare al Gestore eventuali variazioni della denominazione e/o ragione sociale del Beneficiario di cui sia venuta a conoscenza Inefficacia - La Garanzia è inefficace qualora il Finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell ammissibilità che la Banca avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. Non rappresenta motivo di inefficacia l eventualità che il Beneficiario abbia ottenuto l ammissione al Prestito d Onore regionale sulla base di dichiarazioni non veritiere che la Banca non era tenuta a verificare, quali a titolo di mero esempio le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà presentata dal Beneficiario fatta salva l attività di controllo a campione previsto dall art. 11 del Prestito d Onore regionale. 6. AMMISSIONE DEI FINANZIAMENTI ALLA GARANZIA 6.1. Il possesso dei requisiti previsti per l ottenimento del Prestito d Onore regionale, che viene verificato dalla Banca, determina la concessione automatica della Garanzia del Fondo Comunicazione del Gestore Il Gestore, al ricevimento dell elenco di cui al precedente 5.4., assegna ai Finanziamenti un numero di posizione progressivo e 8

9 comunica alla Banca, in forma scritta (posta, o fax secondo modalità da concordare) entro 15 giorni lavorativi dall arrivo del suddetto elenco, il numero di posizione assegnato, l elemento di aiuto sviluppato dalla garanzia ed i riferimenti del responsabile dell unità organizzativa competente. Sarà cura della Banca comunicare l elemento di aiuto sviluppato dalla garanzia al soggetto beneficiario finale L assegnazione del numero di posizione da parte del Gestore indica l ammissione del Finanziamento alla Garanzia del Fondo. L elenco delle operazioni ammesse alla Garanzia del Fondo viene portato a conoscenza del Comitato interno con cadenza almeno trimestrale. 7. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 7.1. Termine per l erogazione Il Finanziamento dovrà essere erogato secondo quanto previsto dall art. 10 del Prestito d Onore regionale, fatta salva la presenza di motivazioni oggettive non imputabili alla Banca Proroga dei termini per l erogazione - I termini per l erogazione del Finanziamento possono essere prorogati, in conformità con quanto previsto dal Prestito d Onore regionale ed in presenza di motivazioni oggettive non imputabili alla Banca Contratto di finanziamento - Le operazioni di Finanziamento sono perfezionate secondo quanto previsto dall art. 6 del Prestito d Onore regionale. C. ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA 8. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA 8.1. Avvio delle procedure - In caso di Inadempimento del Beneficiario, la Banca deve avviare le procedure di recupero del credito inviando al Beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l intimazione del pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute (capitale ed interessi contrattuali) e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell Inadempimento, intendendosi per tale la data della terza rata trimestrale consecutiva rimasta insoluta. Si considera altresì inadempimento il verificarsi di fattispecie che costituiscono causa di risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell Art. 11 dell Avviso Pubblico. In tal caso la Banca deve avviare le procedure di recupero del credito inviando al Beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l intimazione del pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute (capitale ed interessi contrattuali) e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l evento che da luogo all inadempimento o dalla quale la Banca ne è venuta a conoscenza Intimazione del pagamento L intimazione del pagamento di cui al punto 8.1. può avvenire, alternativamente, mediante l invio al Beneficiario inadempiente di: diffida di pagamento; 9

10 decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell intimazione di cui al punto 8.1. (in caso di decreto ingiuntivo dalla data di notifica dello stesso) senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Beneficiario, la Banca può richiedere l attivazione del Fondo Richiesta di attivazione del Fondo La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata - attraverso apposito modulo - dalla Banca al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 150 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto Documentazione Alla richiesta di attivazione del Fondo, deve essere allegata da parte della Banca la seguente documentazione: copia della delibera di concessione del finanziamento; dichiarazione della Banca che attesti: a) la causa dell Inadempimento; b) la data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente, nell ipotesi prevista dal primo comma dell Art o, nell ipotesi previste dal secondo comma dell Art. 8.1., la data in cui si è verificata la causa di Inadempimento o la Banca ne è venuta a conoscenza; c) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli eventuali atti intrapresi, sullo stato delle procedure di recupero del credito e sulle eventuali somme già recuperate; d) l ammontare dell esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 8.1., comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora; copia della documentazione sulla base della quale la Banca ha concesso il Prestito d Onore regionale; copia del contratto di finanziamento; copia dell atto di erogazione; copia del piano di ammortamento con le relative scadenze Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Gestore nel corso dell istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti 10

11 necessari ai fini dell istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Le richieste di liquidazione, complete della documentazione di cui al precedente 8.5. sono deliberate dal Comitato interno, nel rispetto dell ordine cronologico di arrivo o di completamento entro il termine di 90 giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa Termine per la liquidazione dell importo massimo garantito - Entro i successivi 30 giorni dalla delibera il Gestore liquida alla Banca l importo garantito, nella misura massima dell importo ammesso al Fondo, dell ammontare dell esposizione di cui al punto 8.5. lettera d) e nel limite delle disponibilità del Fondo Inefficacia La Garanzia è inefficace nei casi di cui al precedente 5.7 e qualora non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 8.1., 8.2. e Surrogazione legale - Ai sensi dell art del codice civile, nell effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. Il Gestore nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica le procedure previste dall'art. 9 del D.Lgs 31 marzo 1998, n

12 PARTE IV VERSAMENTI AL FONDO 1. La Garanzia prestata dal Fondo viene concessa senza oneri a carico dei soggetti beneficiari finali o della Banca. 12

13 PARTE V METODOLOGIE DI CALCOLO DELL INTENSITA DI AIUTO La garanzia del Fondo viene concessa secondo quanto previsto dal Reg.CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis»). Ai fini del calcolo dell elemento di aiuto è stata applicata la nuova metodologia di calcolo dell equivalente sovvenzione lorda, conforme alle Linee Guida per l applicazione del Metodo Nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzia a favore delle PMI (N.182/2010 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 179 del 3 agosto notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N del 6 luglio 2010.) I valori dell ESL per il Fondo sono stati calcolati tenendo conto dei costi amministrativi di gestione della garanzia, della remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio relativi alle operazioni per investimenti. L ESL é calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo pari a zero. Il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo: [1] I = D Z (FR + C + R) Dove: - I = Costo teorico di mercato della garanzia - D = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia - Z = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento D - FR = Fattore di rischio del regime (in percentuale) - C = Costi amministrativi (in percentuale) - R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell ambito del regime di garanzia (in percentuale) Nel caso di garanzia superiore ad un anno, i premi teorici determinati alle varie scadenze annuali devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del ). In tal caso, pertanto, l ESL è dato da: [2] ESL = Σ It(1+i)-t Dove: - i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea; - It = premio teorico annuo relativo all anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i; - t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero). Il parametro Z della formula [1] esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall intervento di garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell aiuto e pertanto indica la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell importo del finanziamento concesso alla PMI. 13

14 La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell ESL è di 6 anni. I valori del fattore di rischio FR, attualmente pari a 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per capitale circolante sono in vigore per i 12 mesi successivi al 3 agosto 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell avviso relativo alle Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI. Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, Il parametro R (remunerazione del capitale) è pari allo 0,32% mentre il parametro C (incidenza dei costi amministrativi) è pari allo 0,60%. I valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell importo garantito dal Fondo, in applicazione dei seguenti parametri: - fattore di rischio (Fr) per circolante: 0,65% - tasso di riferimento comunitario (i): 1,76% - incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60% - remunerazione del capitale (R): 0,32% risulta pari a 5,4151%. Per quantificare l assorbimento de minimis occorre moltiplicare l importo garantito dal Fondo per il valore sopra individuato. 14

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