INDICE FOCUS On.Guido Sacconi COMMENTI Rosa Bertuzzi Leonardo Benedusi INSERTO Massimo Medugno Rino Pavanello LEGGI SENTENZE Anna Guardavilla

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INDICE FOCUS On.Guido Sacconi COMMENTI Rosa Bertuzzi Leonardo Benedusi INSERTO Massimo Medugno Rino Pavanello LEGGI SENTENZE Anna Guardavilla"

Transcript

1 IN QUESTO NUMERO INDICE 1 FOCUS Le Novità 2 REACH. Intervista all On.Guido Sacconi 3 REACH. Gli aspetti principali 4 COMMENTI Aria. La nuova disciplina autorizzatoria e gli impianti esclusi dal campo di applicazione in materia di emissioni in atmosfera (Rosa Bertuzzi e Leonardo Benedusi) 8 INSERTO Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) - Ambiente: le principali novità (Massimo Medugno) 14 - Sicurezza sul lavoro: le principali novità (Rino Pavanello) 17 LEGGI Decreto-Legge Milleproroghe. (DL 28 dicembre 2006, n. 300) 23 SENTENZE Responsabilità del datore di lavoro. Principio di protezione oggettiva (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 marzo 2006, n. 4980) (con commento di Anna Guardavilla) 27 Rifiuti.Rifiuti da demolizione (Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2006, n ) 33 Rifiuti. Autorizzazione alla gestione (Cass. Pen., Sez. III, 5 ottobre 2006, n ) 37 Acque. Scarico di acque reflue (Tar Sicilia., Sez. I, 1 dicembre 2006, n. 3254) 39 Aria. Emissioni di Fumi (Cass. Pen., Sez. III, 10 ottobre 2006, n ) 42 SALUTE E SICUREZZA Agenti chimici. Protezione delle vie respiratorie (Graziano Frigeri) 44 DOCUMENTAZIONE Trattamento dati personali. Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 53, 23 novembre 2006) 52 Sicurezza. Sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore (DM 7 agosto 2006) 60 DPI. IV Elenco riepilogativo Norme Armonizzate 61 NEWS Italia, Europa 62 SEGNALAZIONI 63 1

2 LE NOVITA di Rino Pavanello Tempi rapidi per il Testo Unico, Conferenza a Napoli. Sono stati definiti l iter e i tempi per favorire la rapida approvazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cui sono intervenuti i Ministri del lavoro Cesare Damiano e della Salute Livia Turco e i Sottosegretari Antonio Montagnino e GianPaolo Patta che hanno inviato uno schema di disegno di legge-delega alla Conferenza Stato- Regioni e alle Organizzazioni sindacali. L iter prevede: - approvazione del ddl-delega da parte del Governo e del Parlamento; - predisposizione dello schema di Testo unico (uno o più decreti); - acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni; - parere da parte delle Camere; - approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri; - possibilità di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti entro diciotto mesi. Per discutere pubblicamente i contenuti della delega è annunciata una importante Conferenza promossa dal Governo, una nuova Carta 2000, che si svolgerà a Napoli. Informazioni continue saranno pubblicate all indirizzo: REACH: approvato, entrerà in vigore dal 1 giugno Il REACH è il è il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) e che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il REACH entrerà in vigore il 1 giugno 2007 in tutta l UE (si tratta, infatti, di un Regolamento che entra in vigore senza ulteriore necessità di recepimento nazionali, a differenza delle Direttive). Tuttavia, alcuni suoi elementi saranno d applicazione a partire dall anno successivo. Sull argomento pubblichiamo una intervista all On. Guido Sacconi, al Relatore al Parlamento europeo e un primo approfondimento (da pag. 3 a pag. 7); altri seguiranno nei prossimi numeri della Rivista. Finanziaria-2007 e Decreto Milleproroghe. Molte importanti novità riguardano l ambiente e la tutela della salute e il lavoro. Tra esse, come riportiamo da pag. 14 a pag Rifiuti, Fonti rinnovabili, Acquisti Verdi e ulteriori disposizioni in materia ambientale; - Riduzione dei premi INAIL fino a 400 milioni di Euro per le aziende attente alla sicurezza; - Varie Disposizioni in tema di menomazione dell integrità psico-fisica e di contrasto al lavoro sommerso e all evasione contributiva; - Quintuplicate le sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia; - Comunicazione da inviare il giorno prima delle assunzioni; - Fondo per il sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti e Finanziamento di attivita promozionali sulla salute e sicurezza del lavoro. Ricordiamo anche la proroga di alcuni adempimenti previsti dal Decreto legge n. 300 del 28 dicembre 2006, tra cui: - Alcune norme Antincendio per alcune strutture recettive; - Direttive ATEX, n. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE; - Decreto ambientale, D.Lgs. 152/2006, parte seconda. Sentenze. Pubblichiamo alcune sentenze, tra cui una della Corte di Cassazione Civile sulla Responsabilità del datore di lavoro e sul principio di protezione oggettiva: in caso di infortunio, é necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema. La sentenza è seguita da una nota di commento di Anna Guardavilla (da pag.27 a pag. 32). 626, Agenti chimici e protezione delle vie respiratorie. Proseguiamo l approfondimento del tema, iniziato sul precedente Rivista con la Valutazione del rischio per la salute e le Patologie dell apparato respiratorio, con un contributo di Graziano Frigeri (da pag.44 a pag. 51). 2 1/2007

3 REACH: INTERVISTA ALL ON. GUIDO SACCONI di Rino Pavanello il parere di On. Guido Sacconi. Deputato europeo, Relatore sul REACH al Parlamento Europeo. D. On. Sacconi, finalmente si è concluso l iter sul Regolamento REACH, cui ha dedicato gran parte della sua attività di Parlamentare UE. R. Si, finalmente, il Regolamento REACH ha ottenute tutte le approvazioni dovute e può entrare in vigore dal 1 giugno 2007, poiché è un Regolamento e non una Direttiva, quindi non necessita di ulteriori recepimento negli Stati dell UE. Il REACH è una grande riforma europea. Tutela ambiente e salute, protegge consumatori e lavoratori, dell industria chimica e di quella manifatturiera. Realizza una drastica semplificazione normativa: una quarantina di direttive che vengono fuse in un unico regolamento immediatamente applicabile in tutti gli stati membri ed ispirato ad un radicale principio riformatore: l inversione dell onere della prova. D ora in poi sta al produttore (o importatore) documentare la possibilità di un uso sicuro delle sue sostanze, nei processi produttivi come nei prodotti di consumo. D. Allora è soddisfatto? R. Va ricordato, prima di tutto, che in caso di mancata approvazione entro il 31/12/2006 (opzione certa senza il compromesso con il Consiglio), i tempi sarebbero slittati per un tempo lunghissimo e, comunque, non prevedibile. Non posso che essere soddisfatto, essendo stato il Relatore del provvedimento, per cui, sul merito, Le risponderò citando l editoriale di Le Monde di Venerdì 15 dicembre, che conclude così: Per quanto imperfetto, questo testo costituisce un passo nella giusta direzione, quella di una chimica verde che eliminerà progressivamente i prodotti nocivi per la salute. L industria chimica europea, a buon diritto, ha addotto come argomento la minaccia alla sua competitività, giacché è vero che quelle degli altri continenti sono sottoposte ad obblighi meno pesanti. Ma così essa si attrezza per l avvenire perché, sviluppando prodotti puliti, acquisterà un vantaggio sulla concorrenza. Dietro REACH si disegna il modello economico su cui l Europa deve fare affidamento: una industria e delle attività rispettose, per principio, dell ambiente e della salute. D. On. Sacconi, altri aspetti importanti del REACH? R. L Agenzia Europea sarà il pilastro portante del sistema, presso la quale sarà strutturato un poderoso database nel quale sono raccolte tutte le informazioni. A regime, nel 2018, si stima che le sostanze registrate saranno circa , contro le poche centinaia finora valutate. Secondo rigorosi criteri di priorità, una parte di esse sarà poi sottoposta a più approfonditi processi di valutazione. Tutto ciò con uno scopo: individuare i prodotti più pericolosi, consentirne o negarne l autorizzazione, restringerne o meno l uso, e sostituirli via via con altri più sicuri. Altro aspetto: la condivisione obbligatoria dei dati e dei costi necessari per la registrazione della stessa sostanza da parte dei diversi operatori che la producono. Meno costi (forse il 24% dell onere complessivo) e meno burocrazia. D. On. Sacconi, oggi Lei ci sembra molto soddisfatto, ma ci racconti le difficoltà per giungere all accordo di compromesso con il Consiglio! R. Le posizioni assunte un anno fa si sono notevolmente avvicinate, tenendo fermo l asse riformatore del provvedimento e, insieme, risolvendo molti dei problemi sollevati dalle rappresentanze dei tanti interessi in campo. Nell ultima fase lo scontro si è concentrato sull autorizzazione delle sostanze più pericolose. Tema cruciale sul quale il Parlamento e il Consiglio avevano marcato distanze sensibili. Non è passata la richiesta che tutte le sostanze pericolose (2500, secondo le stime più accreditate) dovevano essere autorizzate se il produttore fosse stato in grado di dimostrare la possibilità di un loro adeguato controllo. Infatti, nella sua versione finale, REACH limita la via dell adeguato controllo ad un numero di circa 200 sostanze. Anche per esse ed è questa la vera vittoria del Parlamento dovrà essere presentato un piano di sostituzione, quando naturalmente esistano alternative idonee. Qualora non esistessero, si dovranno comunque prospettare piani di ricerca e sviluppo orientati in questa direzione. 1/2007 3

4 REACH: PRINCIPALI ASPETTI di Rino Pavanello Il REACH è il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Il REACH: - ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l innovazione. - si fonda sul principio di precauzione. Il REACH entrerà in vigore il 1 giugno 2007 in tutta l UE (si tratta, infatti, di un Regolamento che entra in vigore senza ulteriore necessità di recepimento nazionali, a differenza delle Direttive). Tuttavia, alcuni suoi elementi saranno d applicazione a partire dall anno successivo, come quelli relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla valutazione, all autorizzazione e all agenzia. E' pubblicato sulla GUUE n. GUUE L 396 del 30/12/ La stessa GUUE L 396 pubblica anche la Direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE 2. Il REACH intende sostituire in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti. L obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l innovazione. Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all immissione sul mercato o all uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all immissione sul mercato di preparati. Inoltre, il REACH intende superare l attuale distinzione tra prodotti chimici: - nuovi: circa sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stata introdotto l obbligo di richiedere un autorizzazione), - già esistenti: circa sostanze poste sul mercato prima del Per esse esistono, secondo la Commissione, informazioni inadeguate sulla sicurezza del 99% di questi prodotti. Aspetti prioritari del Regolamento sono, tra gli altri: Registrazione e relazione sulla sicurezza chimici per portare alla valutazione della sicurezza di circa sostanze, commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all anno; definendo il principio OSOR una sostanza, una registrazione e invertire il cd onere della prova, imponendo ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l ambiente; Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose, assicurando che i rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative; Obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze; Restrizioni; Valutazione e benessere degli animali; Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati; Agenzia europea per le sostanze chimiche; Registrazione e relazione sulla sicurezza chimica. Il regolamento prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all anno di presentare una domanda di registrazione all Agenzia per i prodotti chimici che avrà sede a Helsinki. Ai fini della registrazione, è necessario fornire una fascicolo tecnico contenente una serie di informazioni, ad esempio, in merito alla fabbricazione e all uso della sostanza, alla sua classificazione e all etichettatura e alle istruzioni sulla sicurezza d uso. A seguito della registrazione, il dichiarante sarà tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con tutte le nuove informazioni pertinenti. Per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all anno per dichiarante, deve essere fornita una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni indicate in un allegato dello stesso regolamento. 1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 2 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche. 4 1/2007

5 Tale esercizio, oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisico-chimici e per l ambiente, dovrà comprendere anche la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vpvb). In seguito, dovrà essere valutata l esposizione e la caratterizzazione dei rischi. Per un periodo di cinque anni, tuttavia, tale obbligo non si applica alle sostanze fabbricate nella Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da un fabbricante, importatore o produttore di articoli, per proprio conto o in collaborazione con i clienti, in quantitativi non superiori a quanto richiesto da tali attività. A tal fine, i soggetti interessati, dovranno notificare all Agenzia per le sostanze chimiche (istituita dallo stesso regolamento) una serie di informazioni sulle sostanze e l elenco dei clienti. L Agenzia, peraltro, potrà decidere di prorogare l esenzione di cinque anni se viene dimostrato che la proroga è giustificata dal programma di ricerca e sviluppo. Nel caso di sostanze destinate a essere utilizzate esclusivamente nella messa a punto di medicinali per uso umano o veterinario, o di sostanze che non sono immesse sul mercato, tale proroga potrà raggiungere i dieci anni. Il regolamento si attiene al principio OSOR una sostanza, una registrazione. Pertanto prevede che, qualora uno o più soggetti intendano fabbricare e/o importare nell UE una sostanza che deve essere registrata, dovrà essere effettuata la trasmissione di una serie di informazioni del fascicolo tecnico da un solo dichiarante, che assumerà il ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti. La Commissione, entro dodici anni dall entrata in vigore del regolamento, dovrà valutare se estendere o meno l obbligo di realizzare la valutazione chimica anche alle sostanze che sono fabbricate o importate in quantitativi inferiori alle dieci tonnellate. Tuttavia, in forza al compromesso con il Consiglio, tale periodo è ridotto a sette anni per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Nel procedere alla revisione, inoltre, la Commissione dovrà tenere conto dei costi per i fabbricanti e per gli importatori connessi con l elaborazione della relazioni di sicurezza, della ripartizione dei costi tra gli attori della catena di approvvigionamento e gli utilizzatori a valle e, infine, dei benefici per la salute umana e l ambiente. Le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale sono stati poi rafforzati estendendo da tre a sei anni la protezione dei dati. Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose. Il regolamento intende garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tal fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione. Le sostanze soggette alla procedura di autorizzazione sono quelle considerate più pericolose. Ossia quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché persistenti, bioaccumulabili e tossiche (TBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvb). Un autorizzazione è necessaria anche per le sostanze come quelle che perturbano i sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, con proprietà diverse da quelle già citate, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi sulla salute umana o per l ambiente. Queste sostanze saranno inserite in un allegato del regolamento attraverso una procedura che prevede un importante ruolo per l Agenzia. Prima di assumere una decisione sull inclusione di sostanze nell allegato, l Agenzia, tenuto conto del parere del comitato degli Stati membri, dovrà raccomandare le sostanze prioritarie da includere, ossia quelle che hanno proprietà PBT o vpvb, o quelle il cui uso è fortemente dispersivo o che sono prodotte in grandi quantitativi. L agenzia redigerà quindi una raccomandazione, da rinnovare almeno ogni due anni, e la pubblicherà su un sito web prima di trasmetterla alla Commissione, invitando le parti interessate a formulare osservazioni. E comunque alla Commissione che spetta la competenza di decidere sulle domande di autorizzazione. Per le sostanze per le quali è possibile stabilire una soglia di sicurezza, questa è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l ambiente dovuto all uso di una determinata sostanza a motivo delle sue proprietà è adeguatamente controllato e documentato dalla relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del comitato per la valutazione dei rischi. I principali strumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimiche nella Comunità sono: Sostanze: Direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, relativa alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura delle sostanze pericolose Immissione sul mercato: Direttiva 76/769/CEE, del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi Preparati: Direttiva 1999/45/CE, del 31 maggio 1999, relativa alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi Valutazione e controllo rischi: Regolamento (CEE) n. 793/93, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. 1/2007 5

6 Rilasciando l autorizzazione, comprese le eventuali condizioni, la Commissione terrà conto di tutti gli scarichi, emissioni e fuoriuscite noti al momento della decisione. Il regolamento, d altra parte, stabilisce che per le sostanze per le quali non è possibile stabilire una soglia di sicurezza sia possibile rilasciare un autorizzazione «solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi» che il suo uso comporta e «se non esistono sostanze o tecnologie alternative». E anche precisato che una decisione in tale senso può essere assunta solo dopo aver preso in considerazione il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l adeguatezza e l efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte, i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione (comprovati dal richiedente o da altre parti interessate), l analisi delle alternative proposte dal richiedente o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente e degli eventuali contributi trasmessi da terzi e, infine, le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l ambiente. E poi precisato che, nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la Commissione dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti e, in particolare, se il passaggio alle alternative comporterebbe una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l ambiente, tenendo conto dell adeguatezza e dell efficacia delle misure di gestione dei rischi nonché la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente. Le autorizzazioni, che avranno una validità da determinare caso per caso, saranno oggetto di una revisione di durata limitata. Il regolamento, d altra parte, prevede che il titolare di un autorizzazione dovrà inoltrare una versione aggiornata dell analisi delle alternative, comprendenti informazioni circa eventuali attività pertinenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente, se del caso, e gli eventuali piani di sostituzione presentati. Se la versione aggiornata dell analisi delle alternative indica che esiste un alternativa idonea, dovrà presentare un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente. Se non può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, dovrà inoltrare anche una versione aggiornata dell analisi socioeconomica contenuta nella domanda originaria. Nel momento in cui può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, inoltrerà invece una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica. Il REACH si applica fatta salva la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale: direttiva 89/391/CEE, del 12 giugno 1989, concernente l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, (IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento; direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l azione comunitaria in materia di acque; la direttiva 76/768/CEE per quanto riguarda la sperimentazione eseguita su animali vertebrati nell ambito del campo di applicazione di tale direttiva. Obbligo di diligenza. Grazie all insistenza del Parlamento, il regolamento prevede il principio dell obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. In forza a tale principio, l industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato «con tutta la responsabilità e la cura necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all ambiente». Inoltre, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull ambiente, tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli) dovrebbero essere raccolte per agevolare l individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento. Restrizioni. Un allegato del regolamento (XVII) elenca una serie di restrizioni imperative applicate a talune sostanze ai fini della fabbricazione, dell immissione sul mercato e dell utilizzazione. Inoltre, quando la fabbricazione, l uso o l immissione sul mercato di sostanze comportano «un rischio inaccettabile» per la salute umana o per l ambiente, che richiede un azione a livello comunitario, è prevista la possibilità di imporre nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti attraverso una dettagliata procedura che vede la partecipazione dell Agenzia, di alcuni suoi comitati e della Commissione. Valutazione e benessere degli animali. Il regolamento intende portare alla valutazione della sicurezza di circa sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all anno. Al fine di garantire un approccio armonizzato, l Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri, dovrà definire dei criteri per la determinazione dell ordine di priorità delle sostanze da sottoporre ad una valutazione più approfondita. 6 1/2007

7 Il REACH NON pregiudicherà l applicazione delle direttive relative, in particolare alle esposizioni in presenza di: agenti cancerogeni o mutageni: Direttiva 2004/37/CE, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un esposizione durante il lavoro; agenti chimici: Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da un esposizione ad agenti chimici durante il lavoro. Inoltre, è necessario sostituire, ridurre o migliorare le sperimentazioni su animali vertebrati, in accordo con la direttiva 86/609/CEE. L ordine di priorità è stabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano. I criteri dovranno tenere conto delle informazioni relative ai pericoli (come ad esempio l affinità strutturale tra la sostanza in questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e bioaccumulabili) che lasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano persistenti o bioaccumulabili, alle informazioni sull esposizione e al tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti. All agenzia spetterà anche esaminare le proposte di sperimentazione destinate alla produzione di informazioni relative a una sostanza, formulate in una registrazione. Il regolamento stabilisce che andrà considerata prioritaria la registrazione di sostanze che presentano o che possono presentare proprietà PBT, vpvb, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Come richiesto dai deputati, il compromesso riconosce tra gli obiettivi di REACH la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale per testare gli effetti delle sostanze. Al fine di evitare una duplicazione dei test già realizzati sugli animali, le parti interessate avranno 45 giorni per manifestarsi prima che sia avviato un nuovo progetto di sperimentazione animale. I metodi alternativi, inoltre, dovranno essere convalidati dalla Commissione, dopo essere stati riconosciuti dall Agenzia europea per le sostanze chimiche o da altre istituzioni internazionali. La Commissione, inoltre, dovrà presentare ogni tre anni una relazione sul ricorso a questi test alternativi e, se lo ritiene necessario, potrà sottoporre nuove proposte legislative. Il REACH NON si applica (Articolo 2): a) alle sostanze radioattive che rientrano nell ambito d applicazione della direttiva 96/29/Euratom, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; b) alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito; c) alle sostanze intermedie non isolate; d) al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati. Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati. Il regolamento prevede una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il compromesso contempla anche una clausola relativa all obbligo di informare il pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. La catena di distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre, dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei prodotti chimici. Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il regolamento istituisce l Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha lo scopo «di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi» del regolamento e «di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti». Più in particolare, l Agenzia dovrà fornire agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni del regolamento. Oltre ad eseguire i compiti già citati in precedenza nell ambito della registrazione, della valutazione e delle restrizioni, l Agenzia realizzerà e terrà aggiornate una o più banche dati sulle sostanze registrate e fornirà consulenza e assistenza ai fabbricanti e agli importatori ai fini della registrazione. Comitatologia. Il Consiglio ha accettato tutta una serie di modifiche volte a adattare il regolamento REACH alle nuove norme di comitatologia che conferiscono al Parlamento un diritto di controllo su talune decisioni che sono prese dalla Commissione. Informazioni sul sito web dedicato al REACH 1/2007 7

8 Aria LA NUOVA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E GLI IMPIANTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA di Rosa Bertuzzi* e Leonardo Benedusi** Il Decreto Legislativo 152, nella parte quinta, sancisce le nuove Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, abrogando per intero la vecchia norma sull aria, e cioè il D.P.R. 24 maggio 1988, n Essa è organizzata in tre titoli: il primo è relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, il secondo è rivolto agli impianti termici civili, mentre il terzo riguarda i combustibili. Quale parte integrante di questi tre titoli si devono ricordare i dieci corposi allegati tecnici, in cui, oltre a indicazioni operative sono, talvolta, inseriti importanti dettami procedurali e/o normativi. Ad una prima e superficiale lettura sembrerebbe trattarsi di una semplice raccolta normativa, sotto un unico testo, di tutte le norme in materia di emissioni in atmosfera e sui combustibili ammessi, come fa, peraltro, pensare anche l elenco dei dispositivi normativi abrogati dagli artt. 280, 289 e 297 del decreto in questione; nella realtà le innovazioni sono notevoli. La lettura, pertanto, si presenta complicata, comporta l esame contestuale di più articoli, annulla le certezze, dottrinali e giurisprudenziali che si erano consolidate nel tempo, creando moltissimi dubbi e problemi interpretativi. Per cui, quella che avrebbe dovuto risultare una semplificazione si è tramutata in un appesantimento. Si analizza ora, in particolare, il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06, che, nella pratica, sostituisce l impianto normativo del DPR 203/88, cercando di evidenziare le principali innovazioni. Non vengono esaminati gli aspetti relativi ai grandi impianti di combustione, dal momento che la norma 1 si limita a trattare dei soli limiti di emissione, mentre tali impianti rientrano proceduralmente quasi tutti nel D.Lgs. 59/05 2 (AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale) e/o nella normativa nazionale o regionale sulla V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale. Definizioni. La prima definizione che viene data dall art. 268 è quella di inquadramento puramente filosofico, e cioè la terminologia di inquinamento atmosferico, da intendersi come ogni modificazione dell aria atmosferica, dovuta all introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente. Rispetto all abrogato DPR 24 maggio 1988 n. 203 sparisce il più ampio concetto di alterazione delle risorse biologiche e degli ecosistemi. Pertanto la nuova definizione di inquinamento atmosferico è più limitata e sposta l attenzione dalla globalità dei sistemi naturali ad un sistema più antropocentrico, connesso quindi alla salute dell uomo, all uso che l uomo può fare dell ambiente ed ai suoi beni materiali. Se da un lato la definizione di inquinamento atmosferico è semplificata, la definizione di impianto appare più articolata di quella fornita dal DPR 203/88. Impianto è il macchinario o il sistema o l insieme dei macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. Quindi l impianto non è più identificabile con lo stabilimento, come era prima con il DPR 203/88, ma lo stabilimento può essere costituito da più impianti. Il che significa che le varie procedure autorizzatorie non saranno più riferite ad una unità locale in tutte le sue distinte e indipendenti fasi produttive, ma ad ogni singolo impianto o insieme di macchinari dotati di autonomia funzionale. Questo costituirà un problema, dal momento che la compatibilità di un insediamento produttivo con un sito deve essere valutata esaminando integralmente tutte le emissioni prodotte e che un gestore dovrà confrontarsi con autorizzazioni rilasciate in tempi diversi per ogni singolo impianto e, di conseguenza, con scadenze diverse. * Avvocato. ** Ingegnere. Funzionario Provincia Piacenza. 1 Art. 274 del D.Lgs. 152/06. 2 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento. 8 1/2007

9 Si richiamano anche le ulteriori definizioni di impianti definiti dalla norma: impianto anteriore al 1988: un impianto che, alla data del , era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente. Tale definizione coincide sostanzialmente con quella precedentemente fornita dal DPR 203/88 e meglio specificata dal DPCM ; impianto anteriore al 2006: un impianto che non ricade nella definizione precedente e che alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/06 (ossia al ) è autorizzato ai sensi del DPR 203/88, purché in funzione o messo in funzione entro i successivi ventiquattro mesi. Rientrano in tale definizione anche impianti anteriori al 1988, la cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell art. 11 del DPR 203/88 in seguito all evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale. A questo punto è doveroso segnalare che il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 non si applica solo agli impianti, ma anche alle attività che producono emissioni in atmosfera, per cui una importante differenza con la normativa precedente sta nel fatto che la presenza di una struttura fissa non è più la condizione necessaria per l applicazione della norme per la limitazione delle emissioni in atmosfera, bensì è sufficiente che si producano emissioni affinché si applichino tali norme. L autorità competente è la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità individuata dalla legge regionale (in Emilia Romagna le funzioni precedentemente delegate sono state riconfermate in capo alle Province con l art. 5 della L.R n. 5; in Lombardia la Regione ha riorganizzato le funzioni in materia con la circolare ). Il controllo è sostanzialmente demandato al sistema delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale. Autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti. Premesso che sotto la vigenza della vecchia norma le autorizzazioni non avevano scadenza, e che il nuovo decreto ha stabilito scadenze di 15 anni, le imprese devono presentare una domanda di autorizzazione nei termini fissati dai calendari che verranno fissati dalle autorità competenti e, in mancanza di essi, entro i seguenti termini: tra il ed il per gli impianti anteriori al 1988 tra il ed il per gli impianti autorizzati prima del tra il ed il per gli impianti autorizzati dopo il Questo significa che il D.L.vo 152 ha portato tutte le autorizzazioni esistenti in scadenza, fissando un termine per tutti quanti i rinnovi. La mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati comporta la decadenza della precedente autorizzazione, di conseguenza gli impianti dotati di autorizzazione espressa o tacita saranno considerati in esercizio irregolarmente ed i loro gestori saranno passibili delle sanzioni di cui all art. 279 del D.Lgs. 152/06, che comporta una violazione avente carattere penale. Per un gestore, comunque, non è sufficiente la presentazione della domanda di autorizzazione per poter proseguire ad libitum l esercizio di attività comportanti emissioni in atmosfera: l esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell autorità competente che dispone. Trascorso tale termine l esercizio potrà essere proseguito al massimo per altri 210 giorni. Questa è una pesante novità: con il DPR 203/88 gli impianti esistenti godevano di una specie di silenzio assenso, nel rispetto, comunque, dell obbligo di realizzare l eventuale progetto di adeguamento e di evitare un peggioramento delle emissioni in atmosfera; la mancata risposta dell autorità competente non creava particolari problemi. Ora questa forma di silenzio assenso viene a mancare e viene stabilito un termine massimo oltre il quale l esercizio non può essere più proseguito in caso di inerzia della macchina pubblica a cui si è chiesto di intervenire. Quindi, ad oggi, i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 devono: presentare idonea domanda ex art. 269 o ex art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 entro il nel caso fossero soggetti alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera; adeguarsi alle disposizioni del titolo I entro il Per tali impianti la mancata presentazione della domanda comporta che gli impianti o l attività saranno considerati in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Il comma 4 dell art. 281 prescrive che i gestori degli impianti e delle attività che ricadevano negli allegati 1 e 2 del DPR (rispettivamente attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed attività a ridotto inquinamento atmosferico) e che per effetto della parte V del D.Lgs. 152/06 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentino apposita domanda entro il In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto l impianto o l attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, e ciò comporta una violazione avente carattere penale. 1/2007 9

10 Impianti esclusi dal campo di applicazione o non soggetti ad autorizzazione. Con l individuazione di un insieme di impianti e/o attività che non risultano soggetti ad autorizzazione il D.Lgs. 152/06 introduce nel quadro normativo una terza e nuova categoria di impianti. Ciò in virtù del fatto che per talune tipologie, pur non prevedendosi un autorizzazione specifica, neppure di carattere generale, sono, comunque, individuate prescrizioni a cui devono attenersi. Infatti il DPR 203/88, il DPCM e il DPR facevano capire chiaramente a chi si dovessero applicare le disposizioni in materia di inquinamento atmosferico: gli impianti non esplicitamente esclusi, ma non soggetti ad alcuna autorizzazione (espressa o di carattere generale, quali quelli ad inquinamento atmosferico poco significativo) venivano praticamente esclusi dalla normativa. Purtroppo, nella sua struttura, il D.Lgs. 152/06 non presenta un articolo specifico relativo alle esclusioni o agli impianti/attività non soggetti ad autorizzazione, per cui si devono leggere praticamente tutti gli articoli della parte V per cercare di ricostruire un elenco di chi non è soggetto al campo di applicazione del decreto medesimo. Elenco, evidenziante il riferimento della norma, che può aiutare i tecnici ed i gestori ad individuare gli adempimenti a cui sono chiamati dal D.Lgs. 152/06. - Impianti esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06: impianti disciplinati dal D.Lgs n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti): si tratta di impianti fissi o mobili di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti così come definiti dall art. 2 di tale decreto. L esclusione è stabilita dall art. 267 comma 2; impianti destinati alla difesa nazionale (art. 272 comma 5); sfiati e ricambi d aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 272 comma 5); - Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell art. 269 comma 14: impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all Allegato X alla parte quinta del decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW; impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; impianti di combustione, ubicati all interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del decreto e tali procedure sono state espletate; impianti di combustione alimentati a biogas di cui all Allegato X alla parte V del decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW; impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio; impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell Allegato I alla parte V del decreto. - Altri impianti non soggetti ad autorizzazione: impianti di deposito di oli minerali compresi i gas liquefatti (art. 269 comma 16); impianti di distribuzione dei carburanti (art. 272 comma 5); impianti ed attività in deroga di cui alla parte I dell allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 (come meglio si vedrà nel paragrafo ad essi dedicato). 10 1/2007

11 Le scadenze delle autorizzazioni. L altra importante novità introdotta in merito all autorizzazione è la sua scadenza. Con il DPR 203/88 l autorizzazione ottenuta non aveva alcuna scadenza; poteva essere modificata ai sensi dell art. 11 del decreto abrogato solo a seguito dell evoluzione della migliore tecnologia disponibile, o in seguito all evoluzione della situazione ambientale; pertanto sono risultati pochi i casi in cui l autorizzazione è stata variata. Ora la scadenza, fissata in 15 anni, obbliga, da una parte, il gestore, e dall altra l autorità competente a confrontarsi periodicamente con le migliori tecniche che possono essersi rese disponibili e, soprattutto, a confrontarsi con gli obiettivi dei piani di risanamento della qualità dell aria. La scadenza dell autorizzazione obbliga il gestore a presentare apposita domanda di rinnovo almeno un anno prima del termine di validità. In mancanza di un pronunciamento dell autorità competente o del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio (a cui sia stato richiesto di provvedere) su tale domanda, l esercizio dell impianto può protrarsi oltre la scadenza dell autorizzazione. Convogliamento emissioni. L autorità competente deve valutare le emissioni diffuse, verificando se le stesse possono essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle prescrizioni dell allegato I della parte V del D.Lgs. 152/06 (tale allegato stabilisce quasi esclusivamente limiti per emissioni convogliate e, solo per poche attività, contempla prescrizioni relative alle emissioni diffuse). In base all art. 270 comma 2 l autorità competente ha la facoltà di prescrivere il convogliamento di emissioni diffuse anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità definito nell art. 268 in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di tutela dell ambiente. Pertanto, esclusivamente in detti casi, possono essere prescritte tecnologie riconosciute particolarmente onerose o, addirittura, economicamente difficili da sostenere. Tuttavia, il decreto demanda all emanazione di appositi provvedimenti ministeriali la definizione di criteri da usare per verificare le emissioni diffuse e le tecniche da usarsi per la tutela sancita; di conseguenza si dovrà attendere questi decreti per valutare se la tutela della salute e dell ambiente sarà incondizionata. Limiti di emissione. Il D.Lgs. 152/06 fissa limiti di emissione quasi esclusivamente per gli impianti esistenti anteriori al 1988 e per gli impianti esclusi dall autorizzazione di cui all art. 269 comma 14 con l eccezione degli impianti di combustione, ubicati all interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate. Gli stessi valori limite di emissione e prescrizioni stabiliti nell allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale allegato, che sono effettivamente pochi, di conseguenza continuano a restare scoperti, a livello nazionale, gli impianti successivi al Impianti e attività in deroga: sola comunicazione. L art. 272 comma 1 prevede procedure agevolate (in deroga) per gli impianti o le attività elencate nella parte I dell Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06. Si tratta di impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento atmosferico. Per essi l autorità competente può stabilire, con un provvedimento di carattere generale, l obbligo della presentazione: di una comunicazione preventiva di ricadere in tale elenco; della data di messa in esercizio dell impianto o di avvio dell attività. Condizione necessaria perché un impianto o una attività ricada in questo elenco (che è modificabile secondo quanto disposto dall art. 281 comma 5), è che non vengano utilizzate sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Nella tabella di seguito riportata sono state elencate le attività ad inquinamento atmosferico in parallelo con le attività in deroga di cui all art. 272 comma 1. 1/

12 Allegato I del DPR Parte I allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/ Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso (escluse dalle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo dal D.M. 44/04). 2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. - Vedasi art. 275 del D.Lgs. 152/06. a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. b) Impianti di aspirazione situati in: 6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli; (1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli; 5. Laboratorio odontotecnici; (2) laboratori odontotecnici; (3) esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di 4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona; servizio e cura della persona; 19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole; (4) officine ed altri laboratori annessi a scuole. 7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura 9. Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; - nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo: b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili; c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi; d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150 e che nell ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili. 3. Rosticceria e friggitoria; 10. Cucine, ristorazione collettiva e mense; 11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno; c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: i) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all interno di macchinari chiusi; ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 e nell ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici. e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie; f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg; 12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi; g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi; 13. Serre; h) Serre; 14. Stirerie; i) Stirerie; 15. Laboratori fotografici; j) Laboratori fotografici; 16. Autorimesse. 8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili). 17. Autolavaggi l) Autolavaggi; 18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale; 20. Eliografia; n) Macchine per eliografia; 22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte; 23. Sfiati e ricambi d aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura; m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti; o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte; - Esclusi dal D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 5) 24. Impianti trattamento acque p) Impianti di trattamento acque 12 1/2007

13 21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all 1% in peso; 25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue; 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio; 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso; 28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura; - Vedasi art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/06; - Vedasi art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/06; - Vedasi art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/06; q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie; r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura; 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro; t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg; u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg; v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottatez) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate; Categoria animale allevata Peso vivo medio per anno [t] Scrofe con suinetti fino a 30 kg 3,4 Suini in accrescimento/ingrasso 3,0 Vacche da latte in produzione 2,5 Rimonta vacche da latte 2,8 Bovini all ingrasso 4,0 Galline ovaiole 1,5 Polli da carne 1,4 Tacchini 2,0 Cunicoli 2,4 Ovicaprini 3.4 Equini 4,9 1/

14 FINANZIARIA 2007 Legge 27 dicembre e 2006, n. 296 AMBIENTE: LE PRINCIPALI NOVITA di Massimo Medugno* Sono molti anni, ormai, che si scrivono articoli sulle novità introdotte dalla Legge Finanziaria in materia di norme ambientali. Quest anno le novità in tema ambientale sono molte e, in questa sede, si cercherà di ricordarle, con qualche primo commento, individuando i principali argomenti. Gli argomenti principali riguardano: 1) Rifiuti; 2) Fonti rinnovabili; 3) Acquisti Verdi; 4) Ulteriori Disposizioni; 5) Rottamazione dei veicoli; 6) Incentivazione degli acquisti di elettrodomestici e motori ad elevata efficienza; 7) Programma sperimentale per la riduzione sacchi per asporto merci non biodegrabili; 8) Istituzione di un fondo di solidarietà per l accesso alle risorse idriche; 1. Rifiuti. Al comma 184, lett. c) è previsto il rinvio del termine dal al per l applicazione dei nuovi criteri di conferimento dei rifiuti in discarica (art. 17 commi 1,2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36). La disposizione ricalca l analogo emendamento già adottato lo scorso anno. Non è stato peraltro contestualmente prorogato il termine fissato dall art, 6 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 36/2003 quello cioè relativo ai rifiuti con potere calorifico superiore a kj/kg che non potrebbero più essere smaltiti in discarica dal primo gennaio 2007, ai sensi della norma citata. Si tratta di un termine che non era stato in precedenza prorogato perché entrerà in vigore per la prima volta il primo gennaio La norma in questione non è derivata dalla direttiva comunitaria introdotta dal D.L.vo 36/03 e si applicherà soltanto in Italia. Introdotta con l idea che servisse a incentivare il recupero energetico dei rifiuti con potere calorifico, in assenza della necessaria impiantistica, si sta rivelando una sorta di boomerang : crescono i vincoli nello smaltimento in discarica senza che vi siano sufficienti alternative allo stesso. Sempre lo stesso comma 184 (ma alla lett. a) dispone la invarianza del regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l anno 2007 nonché il ritorno alle norme precedenti lo stesso D.L.vo 22/97 (comma 184, lett. c). Dette disposizioni costituiscono di fatto un blocco all introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e al regime di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Ai commi 1108 e 1109 si prevede l incremento degli obiettivi, ma a livello di ATO, delle raccolte differenziate, motivato dai rilevanti risparmi di spesa e da una efficace utilizzazione delle risorse finanziarie con previsione di intervento delle Regioni, in caso di inadempienza con commissari ad acta. Gli obiettivi sono il 40% nel 2007, il 50% nel 2009 e 60% nel Gli obiettivi di raccolta differenziata mirano a rendere concretamente realizzabile l obiettivo rifiuti zero (comma 1109). A questo proposito va ricordato che il Decreto Ambientale (D.L.vo 152/2006) prevede degli obiettivi specifici di raccolta differenziata (art. 205), riassunti nella tabella che segue. Obiettivi di raccolta differenziata per Ambito (art. 205) Termine per il raggiungimento 35% % % *Vice-Direttore Assocarta. 14 1/2007

15 I commi citati della Finanziaria non abrogano espressamente l art. 205 citato. Oltre a ciò va considerato che la legge di conversione del decreto legge sull emergenza in Campania, recentemente approvata, prevede anch essa degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei singoli Comuni. Va ricordato che il comma 1116 prevede il finanziamento di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti in funzione della sicurezza nazionale e di prevenzione dei fenomeni di criminalità nello smaltimento illecito dei rifiuti. Fonti rinnovabili. Dal coma 1117 al comma 1119 viene riscritta la disciplina in tema di fonti rinnovabili. Con tale normativa si definiscono fonti rinnovabili unicamente quelle definite dall art. 2 della Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (comma 1117). Conseguentemente, come precisato al comma 1119, sono soppresse un serie di norme vigenti tra cui in particolare talune fonti assimilate fra cui i rifiuti (v. lettera a che sopprime l art. 17 comma 1,3 e 4 del Dlgs 29 dicembre, n. 387) e le attività di produzione di energia elettrica contemplate dal comma 71 della legge n. 239 e cioè quella prodotta con l utilizzo dell idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alle quote di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento: la lettera g) del comma 1119 provvede infatti a sopprimere il predetto comma 71 della legge 23 agosto 2004, n La previsione interessa non solo i finanziamenti di competenza statale ma anche gli incentivi pubblici di competenza statale e quindi anche i c.d. certificati verdi che rientrano in tale ultima fattispecie. In base al disposto, di cui al comma 1117, dall entrata in vigore della finanziaria i finanziamenti e gli incentivi citati sono concedibili unicamente alle fonti rinnovabili di cui all art. 2 della Direttiva 2001/77/CE e non ad altre fonti assimilate aggiuntive quali quelle abrogate. Sono fatti salvi - sempre in base al comma i soli finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previdente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all entrata in vigore della finanziaria ivi comprese quelle di cui alla delibera 12 aprile 1992 (CIP6). Da notare che la frase autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione è diversa da una precedente formulazione che parlava di impianti autorizzati e operativi e tale formulazione è stata considerata un mero errore materiale che il Governo si è impegnato a correggere successivamente. Infatti, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 dicembre 2006, ha anche approvato un emendamento che verrà presentato in gennaio in Parlamento al decreto sugli obblighi comunitari, che ristabilisce il testo dell emendamento Cip 6 concordato in Senato dai gruppi di maggioranza e poi non approvato, così sostituendo all art. 1, comma 1117, le parole ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione le parole ai soli impianti già realizzati ed operativi 1. Il comma 1118 peraltro prevede la ridefinizione, con decreto interministeriale, dei criteri di concessione dei finanziamenti ed incentivi pubblici per le fonti rinnovabili di cui all art. 2 della Direttiva 2001/77/CE nonché la possibilità di deroga da parte del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la concessione di incentivi a specifici impianti già autorizzati all entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio e la ridefinizione dell entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi (tale frase non è in linea evidentemente con quella adottata al comma 1119 che parla di impianti autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione) basata sulla considerazione dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico. La riscrittura della disciplina delle fonti rinnovabili merita qualche commento in più. L approvazione delle norme citate in Finanziaria hanno suscitato le proteste di alcuni per l esclusione dei rifiuti dal regime di incentivazione e, all opposto, la soddisfazione di altri per la stessa ragione. Sul punto va evidenziato che l Italia (rispetto alla Germania ad esempio) è sicuramente carente negli impianti di recupero energetico. Peraltro, l esclusione dei rifiuti dal regime delle fonti rinnovabili ha il pregio di lasciare, ad esempio, il legno (magari certificato) tra le biomasse da incentivare. Insomma, una sorta di gerarchia alla rovescia : è incentivato il recupero energetico di materiali che potrebbero essere usati dall industria manifatturiera. PER ESSERE SEMPRE INFORMATO 1 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32/ /

16 Invece, proprio il D.L.vo 387/2003 e il successivo D.M. 5 maggio 2006 (di attuazione del primo) avevano sancito il principio di gerarchia nel trattamento dei rifiuti. Peraltro, alcuni rifiuti provengono dal riciclo operato nei processi industriali: ecco dunque che incentivare il recupero energetico di questi ultimi significherebbe, al tempo stesso, promuovere il riciclo, attuando in maniera pragmatica proprio il principio di gerarchia. In materia si ricorda la comunicazione della Commissione europea 7 dicembre 2005, riguardante un piano di azione sulle biomasse ( Biomass action plan ), che, insieme alla comunicazione sulla strategia UE in materia di biocombustibili ( biofuels ) datata 8 febbraio 2006, è all esame del Parlamento europeo. In particolare il Biomass action plan evidenzia come l energia sia la chiave per aiutare l Europa nei suoi obiettivi di crescita, lavoro e sostenibilità e, in questo ambito, un ruolo importante può essere svolto dalla produzione di energia a partire dalle biomasse. E tra le fonti di biomasse vengono indicati i rifiuti, evidenziando come essi siano ancora sotto utilizzati come risorsa energetica. In campo energetico basterà puntare all innovazione? Certamente nel breve periodo no, ma intanto la Finanziaria toglie i certificati verdi anche all energia prodotta con l utilizzo dell idrogeno ovvero con celle a combustibili. 3. Acquisti verdi. Il sistema delineato dai commi della finanziaria recano una disciplina che in parte esiste già nell ambito della normativa vigente e che non risulta esplicitamente abrogata. La materia tratta infatti i c.d. acquisti verdi di materiale riciclato da parte delle Pubbliche amministrazioni per le quali è previsto un finanziamento di euro. Tale finanziamento e la relativa normativa non appaiono in alcun modo collegati con il disposto dell art. 195 comma 2 lettera p) del Dlgs 152/06 che, in attesa di una successiva regolamentazione della materia, faceva salva in via transitoria la disciplina di cui al decreto del Ministero dell Ambiente 8 maggio 2003, n.203 contenente Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. Tale norma tuttora vigente -che costituiva attuazione del disposto dell art. 52 comma 56 della Finanziaria era sta corredata da una serie di decreti attuativi specifici per vari, specifici settori che determinavano i criteri di regolazione degli acquisti da parte della P.A. Ulteriori Disposizioni. In conclusione, tra le altre norme in materia ambientale si ricordano le seguenti: 5) la rottamazione dei veicoli (commi 254 e seguenti); 6) l incentivazione degli acquisti di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di televisori predisposti per il digitale e di motori ad elevata efficienza (commi ); 7) l avvio nel 2007 di un programma sperimentale per la riduzione dei sacchi per asporto merci non biodegrabili per giungere al divieto degli stessi nel 2010, disponendo un finanziamento di 1 milione di euro (commi ); 8) l istituzione di un fondo di solidarietà per l accesso alle risorse idriche: il fondo è finanziato con un contributo di 0,1% centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico (art. 1284). PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO Abbonati alle Riviste della Prevenzione : /2007

17 SICUREZZA SUL LAVORO: LE PRINCIPALI NOVITA di Rino Pavanello* Le principali novità riguardano: 1) Riduzione dei premi INAIL fino a 400 milioni di Euro: fino a 100 milioni per l artigianato (Comma 779) e fino a 300 milioni di euro (dal 1/1/2008) prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e dalle specifiche normative di settore, le quali: abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al benefici (Commi 780 e 781) e Deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Comma 266); 2) Varie Disposizioni in tema di menomazione dell integrità psico-fisica (Comma 782); 3) Varie Disposizioni di contrasto al lavoro sommerso e all evasione contributiva (Commi ) e dal 1º luglio 2007, i benef?ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC (Comma ); 4) Quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 (Comma ); 5) Comunicazione da inviare entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, (Commi ); 6) Fondo per il sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro (Comma ) 7) Finanziamento di attivita promozionali sulla salute e sicurezza del lavoro (Comma 1187); 8) Scuole: Risorse e possibilità di rinvio delle Regioni di rinviare al 31/12/2009 il completamento messa in sicurezza degli edifici scolastici (Commi 625 e 626); 1. Deducibilità e Riduzione dei premi assicurativi fino a 400 milioni di Euro. Comma 266. All articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) sono ammessi in deduzione:1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; Omissis Comma 778. Con effetto dall anno 2006, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell articolo 14-viciesquater del decretolegge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E abrogato il comma 2 dell articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n Comma 779. Con riferimento alla gestione di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (NdR: artigianato), sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell INAIL, i premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l anno Comma 780. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. Comma 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. * Segretario nazionale Ass. Ambiente e Lavoro. 2 Art. 11 Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta - 1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione i contributi per 1/

18 2. Disposizioni in tema di menomazione dell integrità psico-fisica. Comma 782. Dopo l articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente: Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell integrità psico-fisica). 1) All articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento. 2) All articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: purché non superiore all ottanta per cento sono inserite le seguenti: e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione dell integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento. 3) All articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: di grado non inferiore al 50 per cento sono inserite le seguenti: e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento. 4) All articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 sono inserite le seguenti: e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella. 5) All articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 sono inserite le seguenti: e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella. 6) All articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma: Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento. 7) All articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento. 3. Disposizioni di contrasto al lavoro sommerso e all evasione contributiva e possesso del DURC. Comma Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa e sugli enti di cui all articolo 44, comma 5, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Comma I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici. Comma Per l attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell INPS e dell INAIL. Comma Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Comma Nel settore agricolo, l omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n All articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato. 18 1/2007

19 Comma Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell economia e delle finanze nonchè i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Comma Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonchè lo scostamento percentuale dall indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonchè dei volumi di affari e dei redditi presunti. Comma A decorrere dal 1º luglio 2007, i benef?ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Comma Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita contributiva di cui al comma 1175, nonche le tipologie di pregresse irregolarita di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita contributiva nei settori dell edilizia e dell agricoltura. 4. Quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative. Comma Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma Comma L omessa istituzione e l omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro ad euro Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n Comma Le maggiori entrate derivanti dall applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall anno 2007, la dotazione del Fondo per l occupazione di cui all articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Comunicazione di assunzioni o di instaurazione di rapporti di lavoro. Comma All articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e sostituito dai seguenti: - 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. 1/

20 Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. - 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita del lavoratore e del datore di lavoro. Comma L articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e abrogato. Comma Fino alla effettiva operativita delle modalita di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l obbligo di comunicazione all INAIL di cui all articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo. Comma Al comma 5 dell articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d azienda o di ramo di essa. Comma All articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e sostituito dai seguenti: - 6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell Istituto nazionale della previdenza sociale, dell Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche nei confronti della Prefettura Ufficio territoriale del Governo. - 6-bis. All articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze sono soppresse. - 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma. Comma E abrogato l articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 6. Fondo per il sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro. Comma Alla lettera c) del secondo comma dell articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per il finanziamento di attivita promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Comma Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall INAIL, nonche i requisiti e le modalita di accesso agli stessi. Comma All articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n , e successive modificazioni, le parole: e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 sono sostituite dalle seguenti: - e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e Art. 16. Il Ministero del lavoro..., una quota fino a lire 200 miliardi (di Lire),.., per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato 20 1/2007

Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera Seminario Il Testo Unico Ambientale D. Lgs n. 152/06 alla luce delle modifiche apportate dai recenti correttivi D. Lgs n. 128/10, D. Lgs n. 205/10, D. Lgs n. 219/10 Emissioni in atmosfera La parte V del

Dettagli

Agenti chimici: il regolamento CLP

Agenti chimici: il regolamento CLP Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Gennaio 2013 Pillole di sicurezza A cura del RSPP e dell Unità Organizzativa a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dettagli

Regolamento CLP e la Scheda di Dati di Sicurezza

Regolamento CLP e la Scheda di Dati di Sicurezza Dipinto inizio 900 artista sconosciuto Regolamento CLP e la Scheda di Dati di Sicurezza Seminario regionale Firenze venerdì 9 novembre 2012 1 NORMATIVA SPECIFICA D.Lgs.194/95 che recepiva la direttiva

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA

REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA Il nuovo regolamento sulla chimica europea, denominato REACH (Reg. n. 1907/2006) è entrato in vigore il 1 giugno 2007 anche se la prima

Dettagli

I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP

I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA Corso di aggiornamento PESTICIDI RISCHI OCCUPAZIONALI E AMBIENTALI Reggio Emilia 25 gennaio 2014 I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP Patrizia Ferdenzi

Dettagli

REACH Management System

REACH Management System REACH Management System M B M Italia S.r.l. via L. Pellizzo, 14/A 35128 PADOVA Italy Tel. +39.049.2138422 Fax +39.049.2106668 E-mail: marketing@mbm.it Web: www.mbm.it 1. IL REGOLAMENTO REACH (CE) N. 1907/2006

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE Prot. Generale N. 0104803 / 2013 Atto N. 5044 OGGETTO: Autorizzazione alle

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

Numero 4 /2012 Seminario europeo: Regolamento REACH e CLP - stato di attuazione

Numero 4 /2012 Seminario europeo: Regolamento REACH e CLP - stato di attuazione Numero 4 /2012 Seminario europeo: Regolamento REACH e CLP - stato di attuazione Nel corso del 7 seminario sulla Protezione dei lavoratori e sostanze chimiche organizzato dall ETUI e tenutosi a Montreuil

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare

Dettagli

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 14 OTTOBRE 2015 489/2015/I/EFR PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER L INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DIVERSE DALLA

Dettagli

( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 )

( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 ) Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007 ( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 1 Campo di applicazione DOCUMENTO TECNICO CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - AI SENSI

Dettagli

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011. Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

La valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore,

Dettagli

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy n. 022 - Martedì 31 Gennaio 2012 Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy Questo breve report dell Agenzia Europea per l'ambiente prende in esame il ruolo del riciclo nella

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE 21.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 79/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione. D.P.R. 11-2-1998 n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti

Dettagli

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi Allegato I Parte A Obiettivi formativi Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. Torino, 24 gennaio 2012 Oggetto: Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n*81 NOTA INFORMATIVA Dopo quasi tre anni

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

DECRETO N. 2863 Del 13/04/2015

DECRETO N. 2863 Del 13/04/2015 DECRETO N. 2863 Del 13/04/2015 Identificativo Atto n. 267 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto APPROVAZIONE DELL AVVISO DOTE IMPRESA INCENTIVI ALL ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ

Dettagli

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIFERIMENTI Legge 3/8/2007 n.123 (riordino disciplina) -> Introduce nel D.Lgs 231/2001

Dettagli

ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016

ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016 ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016 1) Introduzione Com è noto, nel corso del 2015, gli enti territoriali,

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI SISTRI

Dettagli

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006 Claudio Boldori CON LA PUBBLICAZIONE DEL RONCHI TER, SEMBRA CONCLUSA LA PRIMA E DOVEROSA FASE DI COMPLETAMENTO

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Rapporto ambientale Anno 2012

Rapporto ambientale Anno 2012 Rapporto ambientale Anno 2012 Pagina 1 di 11 1 ANNO 2012 Nell anno 2005 la SITI TARGHE srl ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2004, rinnovata nel 2008 e

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia

Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia (articolo 7 della direttiva 99/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE)

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Decreto Interministeriale del 30.11.2012 Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08

Decreto Interministeriale del 30.11.2012 Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08 LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE PICCOLE IMPRESE Decreto Interministeriale del 30.11.2012 Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08 (Ma anche dall

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in

Dettagli

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE

LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE 1 LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE Protocollo di intesa ANCI CDC RAEE e DISTRIBUZIONE Ing. Fabrizio Longoni Milano, 23 novembre 2010 IL VECCHIO SISTEMA RAEE 2 Cittadini Enti Locali Produttori (attraverso

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione ed attuazione

6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione ed attuazione Alfonso Cioffi mercoledì, giovedì, 18 26 settembre giugno 2014 2013 6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, Giornata del Decreto del fare semplificazione ed attuazione DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

Gli obblighi degli Utilizzatori a Valle sotto il Regolamento REACH. Asso Service Bari 21.03.2011

Gli obblighi degli Utilizzatori a Valle sotto il Regolamento REACH. Asso Service Bari 21.03.2011 Gli obblighi degli Utilizzatori a Valle sotto il Regolamento REACH Asso Service Bari 21.03.2011 ELEMENTI ESSENZIALI del REACH L onere della prova relativo alla sicurezza delle sostanze chimiche è trasferito

Dettagli

Anno 2014. Rapporto ambientale

Anno 2014. Rapporto ambientale Anno 2014 Rapporto ambientale 1 ANNO 2014 Nell anno 2005 la SITI TARGHE S.r.l. ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2004, rinnovata nel 2008, nel 2011 e nel

Dettagli

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Sviluppo della legislazione di prodotto

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP. Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica

Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP. Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica Schede di sicurezza - normativa La Dir. 67/548/CEE e la Dir. 1999/45/CE hanno stabilito l obbligo

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia

Dettagli

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI ALLEGATO 1 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI Ai fini della presente determinazione si definisce impianto di climatizzazione un impianto tecnologico la cui produzione di calore

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli