PROCEDURE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO PER L ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO UVA DA VINO ANNO 2015 EX ART.

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1 Allegato A al decreto n. 78 del PROCEDURE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO PER L ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO UVA DA VINO ANNO 2015 EX ART. 49 DEL REG. (UE) 1308/ QUADRO NORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal reg. (CE) 491/2009; Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Regolamento (CE) n. 436/2009 del 26 maggio 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, così come modificato dal reg. (CE) 314/2012; Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38 ; Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot del 18 novembre 2014) riguardante disposizioni nazionali di applicazione del reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 1 / 12

2 Allegato A al decreto n. 78 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot del 29 dicembre 2014) relativo agli aiuti di stato; Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot. 162 del 12 gennaio 2015): Semplificazione della gestione della PAC ; Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 26 febbraio 2015: Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ; Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 10 marzo 2015: Piano assicurativo agricolo 2015 e ssmmii (e piani assicurativi validi per gli anni successivi); Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 10 marzo 2015: Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell anno 2015 e ssmmii (e prezzi validi per gli anni successivi); Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot del 20 marzo 2015): Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC ; Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale (prot del 29 maggio 2015) relativo all approvazione della procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate; Avviso pubblico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot del 7 maggio 2015) relativo alla presentazione di manifestazioni di interesse per l accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale , misura 17 - gestione dei rischi, sottomisura assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (sostituisce l avviso n del 31 marzo 2015). CONVEZIONI E CIRCOLARI AGEA Circolare AGEA Area Coordinamento prot. ACIU del 20 marzo 2015 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/ agricoltore in attività ; Convezione tra l AVEPA e l AGEA Organismo pagatore relativa al sostegno all assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui all art. 37 reg. (UE) 1305/2013 per l attuazione della misura e per la delega di compiti dall AGEA Organismo pagatore agli Organismi pagatori regionali ai sensi dell art. 8 comma 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162; Circolare AGEA Ufficio monocratico prot. UMU/884 dell 8 maggio 2015 Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSNR). Istruzioni applicative generali per la presentazione di manifestazioni di interesse per l accesso ai benefici del programma nazionale di sviluppo rurale misura 17 - gestione dei rischi, sottomisura assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. 2. PREMESSA L Unione Europea ha stabilito norme che disciplinano l assegnazione di risorse finanziarie agli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. Tra le misure ammissibili l assicurazione del raccolto a norma dell art. 49 del reg. (UE) 1308/2013 contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. 2 / 12

3 Allegato A al decreto n. 78 del Tale misura, specifica per il settore vitivinicolo, si allinea con quella prevista all art. 36 del reg. (UE) 1305/2013 relativo alla Gestione del rischio nell ambito dei programmi di sviluppo rurale. In particolare la lettera a) del paragrafo 1 prevede che il sostegno copre i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di una emergenza ambientale. L articolo 37 specifica ulteriormente che il sostegno è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l anno con la produzione più elevata. Relativamente alle misure sopra descritte vengono di seguito elencati i riferimenti normativi relativi ai principali termini usati che ne chiariscono il significato: - AGRICOLTORE: agricoltore in attività ai sensi dell art. 9 del reg. (UE) 1307/2013 e ai sensi dell art. 1 del decreto ministeriale 20 marzo 2015; - AVVERSITA ATMOSFERICA: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale (lettera h) paragrafo 1 art. 2 del reg. (UE) 1305/2013); - AVVERSITA ATMOSFERICA ASSIMILABILE A CALAMITA NATURALE: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base della resa media individuale (paragrafo 16 art. 2 del reg. (UE) 702/2014); - ALTRE AVVERSITA ATMOSFERICHE: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite dall art. 2 paragrafo 16 del reg. (UE) 702/2014; - CALAMITA NATURALE: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale (lettera k) paragrafo 1 art. 2 del reg. (UE) 1305/2013); i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale (art. 2 paragrafo 16 del reg. (UE) 702/2014); - EPIZOOZIE: malattie riportate nell elenco delle epizoozie stilato dall Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio; - POLIZZA INDIVIDUALE: contratto assicurativo sottoscritto dall agricoltore e dalla compagnia nel quale le figure dell assicurato e contraente coincidono (punto ff) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015); - POLIZZA COLLETTIVA: contratto assicurativo nel quale il contraente è l organismo collettivo e l assicurato è l agricoltore che aderisce al contratto collettivo per la copertura delle sue produzioni (punto gg) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015); - CERTIFICATO DI POLIZZA: documento sottoscritto dall assicurato e dalla compagnia di assicurazione con il quale l agricoltore aderisce alla polizza collettiva, riportante i dati specifici della copertura (punto hh) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015); - SOGLIA DI DANNO: percentuale di perdita di produzione del 30% dovuta a eventi atmosferici, fitopatie e epizoozoe, calcolata secondo le procedure stabilite dal d.lgs. 102/2004 e smi (punto ii) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015); - PIANO COLTURALE AZIENDALE o PIANO DI COLTIVAZIONE: documento univocamente identificato all interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 e dell articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell uso del suolo sull intera azienda dichiarato e sottoscritto dall agricoltore (punto r) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015); - SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RISCHI: istituito all interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) secondo quanto previsto al paragrafo 1 dell art. 11 del d.m. 12 gennaio E integrato dalla banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2013 e si avvale dei servizi resi disponibili dall anagrafe delle aziende agricole ai sensi dell art. 4 del decreto del presidente 3 / 12

4 Allegato A al decreto n. 78 del della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (in particolare le informazioni costituenti il patrimonio produttivo quali il piano di coltivazione, la composizione zootecnica e la composizione strutturale). Comprende gli elementi minimi elencati al punto a dell allegato B al d.m. 12 gennaio Include inoltre le informazioni relative al PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE - PAI (punto b dell allegato B al d.m. 12 gennaio 2015), al Piano di mutualizzazione (punto f dell allegato B al d.m. 12 gennaio 2015) e al Piano di stabilizzazione del reddito (punto g dell allegato B al d.m. 12 gennaio 2015). Per quanto riguarda l assicurazione del raccolto a norma dell art. 49 del reg. (UE) 1308/2013 L AVEPA riceve le richieste di sostegno dai produttori, le istruisce e provvede all erogazione dei sostegni dovuti. Per quanto riguarda l assicurazione del raccolto a norma dell art. 37 del reg. (UE) 1305/2013 L AVEPA procede secondo quanto previsto dalla convenzione con l AGEA Organismo pagatore dell 8 maggio DOMANDA DI AIUTO RELATIVA ALL ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO UVA DA VINO (ART. 49 DEL REG. (UE) 1308/2013) NELL AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE VITIVINICOLO La domanda di aiuto assicurazione uva da vino (DAV) è riferita all assicurazione del raccolto di cui all art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell ambito delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (inclusa la parte dell aiuto di Stato di cui al d.lgs. 102/2004). L aiuto erogato in riferimento all assicurazione del raccolto di cui all art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell ambito delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo non è un aiuto diretto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, a tale aiuto non si applicano le disposizioni per quanto riguarda la condizionalità secondo quanto previsto all articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Possono accedere al finanziamento i viticoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive che coprono sia i rischi derivanti da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali che i rischi climatici, le fitopatie e gli attacchi parassitari a carico dell uva da vino secondo quanto previsto dal piano assicurativo nazionale L AVEPA procederà all erogazione del contributo seguendo l ordine cronologico di presentazione delle domande nel proprio sistema informativo e a parità di data in ordine crescente di spesa ammessa, fino all esaurimento delle risorse assegnate. Inoltre, qualora le risorse finanziarie disponibili per il Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo non siano sufficienti a soddisfare l intero fabbisogno di spesa, le domande non finanziate con risorse comunitarie FEAGA troveranno copertura nell ambito del FEASR. La DAV è presentata all organismo pagatore competente in base alla Regione di ubicazione del vigneto. Si fa presente, al riguardo, che l AVEPA è l organismo pagatore competente per la Regione del Veneto. La presentazione della DAV riferita all assicurazione dei raccolti di uva da vino di cui all art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (inclusa la parte dell aiuto di Stato di cui al d.lgs. 102/2004) deve avvenire entro e non oltre il 7 agosto La compilazione della DAV è effettuata utilizzando l apposito modulo DOMANDA ASS. UVA DA VINO 2015 accedendo all indirizzo internet: Gli agricoltori con sede legale al di fuori del Veneto e con vigneti ubicati nel Veneto possono presentare la DAV con le medesime modalità sopra indicate e previa costituzione del fascicolo aziendale presso un CAA riconosciuto dalla Regione del Veneto o presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio. Le vigenti disposizioni regionali, (legge regionale n. 40/2003 e DGR 3758/2004 e successive modifiche ed integrazioni) stabiliscono, infatti, che attraverso 4 / 12

5 Allegato A al decreto n. 78 del l anagrafe del Settore primario e la conseguente costituzione del fascicolo aziendale, è assicurato il sistema unico di registrazione dell identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l anagrafe del settore primario definite dalla Regione del Veneto con DGR 3758/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto nel manuale per la gestione del fascicolo aziendale adottato dall AVEPA con decreto n. 487 del , e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa inoltre che: - la DGR 838/2006 prevede che tutte le superfici vitate venete devono essere riallineate e aggiornate nello schedario viticolo veneto previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale; - il decreto dell AVEPA n. 379/2006 prevede che per la costituzione dello schedario viticolo il conduttore delle superfici vitate è obbligato a costituire il fascicolo ai sensi della DGR 4098/2005 e che qualora una azienda abbia sede legale in una regione diversa dal Veneto e abbia comunque terreni con superfici vitate in una delle province del Veneto dovrà costituire il fascicolo nel sistema informatico dell AVEPA per i terreni in conduzione nel Veneto. Per quanto riguarda ulteriori modalità e condizioni per l accesso ai contributi previsti per l assicurazione del raccolto di cui all art. 49 del regolamento (CE) n. 1308/2013, nell ambito delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, si rimanda alle circolari dell AGEA Area coordinamento. 4. MODALITÀ PRESENTAZIONE Per le aziende con vigneti ricadenti nel territorio della Regione del Veneto la DAV deve essere compilata, portata allo stato informatico di presentata, stampata e registrata a repertorio esclusivamente per via informatica, utilizzando l apposito modulo informatico DOMANDA ASS. UVA DA VINO 2015 messo a disposizione dall AVEPA accedendo con le proprie credenziali al seguente indirizzo internet La presentazione può essere effettuata nelle due seguenti modalità: - presentazione per il tramite dei CAA; - presentazione da parte dei produttori, in proprio o tramite delegati. Presentazione per il tramite dei CAA Per la compilazione e la presentazione della domanda, i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA (quello presso il quale è depositato il proprio fascicolo aziendale) possono avvalersi dello stesso. I soggetti non aderenti ad un CAA, che hanno intenzione anch essi di avvalersene, devono preventivamente conferire il mandato. Entro il termine per la presentazione, l azienda si recherà presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato alla gestione del fascicolo, portando con sé i dati richiesti ai fini della compilazione completa e corretta della domanda. I CAA sono delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della domanda tramite le seguenti attività: - costituire/aggiornare il fascicolo del produttore; - verificare che gli eventuali allegati siano stati consegnati dall azienda; - compilare la domanda utilizzando l apposito applicativo; - stampare la domanda in stato di presentata e farla firmare dal titolare/rappresentate legale dell azienda; - firmare la checklist e l attestato di conformità, presenti in coda alla stampa; - registrare a repertorio la domanda; - archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti: domanda firmata dal dichiarante completa degli eventuali allegati richiesti, checklist di ricevibilità, attestato di conformità. 5 / 12

6 Allegato A al decreto n. 78 del Presentazione da parte dei produttori in proprio o tramite delegati Il produttore che non intenda rivolgersi al CAA mandatario, o che non abbia mai rilasciato mandato ad un CAA (il fascicolo aziendale è detenuto dallo Sportello unico agricolo competente per territorio), potrà procedere a compilare la domanda, utilizzando una delle seguenti modalità: - compilare della dichiarazione in proprio; - incaricare della compilazione un soggetto delegato. Per la compilazione della domanda è necessario accedere all indirizzo internet e digitare apposita login e password. Gli utenti registrati in GUARD per compilare la dichiarazione di una determinata azienda devono possedere la delega informatica. Gli utenti invece che non siano in possesso di apposita login e di apposita delega in GUARD dovranno procedere secondo le indicazioni presenti nello specifico Manuale disponibile nel sito istituzionale dell AVEPA ( nella sezione relativa al settore vitivinicolo/schedario viticolo/documenti. Per tutti gli utenti (personale dei CAA, liberi professionisti, studi professionali, singoli produttori che utilizzano gli applicativi) è attivo il servizio di assistenza informatica (Service desk) disponibile dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle Il Service desk può essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri: (dall Italia) e +39 (0) (dall estero) per qualsiasi richiesta o problema riguardante i seguenti aspetti del sistema informatico. La domanda firmata (è sufficiente utilizzare la stampa denominata Dichiarazione con solo riepilogo ), completa della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e degli altri allegati richiesti debitamente firmati, compilati in ogni loro parte, deve essere fatta pervenire: - al CAA mandatario alla gestione del fascicolo nel caso il fascicolo dell azienda sia gestito da un CAA; - allo Sportello unico agricolo competente per territorio nel caso in cui l azienda non abbia dato mandato alla gestione del fascicolo ad un CAA. La presentazione delle domande ad AVEPA va effettuata secondo le modalità approvate con decreto AVEPA n. 65 del 05/06/2015 e indicate nel successivo paragrafo Modalità di trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ad AVEPA di seguito riportato. Le domande, debitamente firmate, devono essere recapitate presso gli Sportelli unici agricoli competenti per territorio e devono riportare sulla busta le informazioni di seguito indicate: Domanda assicurazione uva da vino anno CUAA. Sportello unico agricolo di.. Via. CAP - CITTA 5. MODALITA DI TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI, ISTANZE E DICHIARAZIONI ALL AVEPA Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni (di seguito, per brevità, "documentazione") prodotte da soggetti esterni ai fini dello svolgimento di procedimenti e attività amministrative di competenza dell'agenzia possono essere trasmesse dagli interessati (richiedenti/beneficiari) o da loro delegati su supporto cartaceo o digitale. L AVEPA utilizza come metodo preferenziale di comunicazione verso i richiedenti/beneficiari la posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, l AVEPA può acquisire l'indirizzo della casella PEC del richiedente/beneficiario rilevandolo direttamente dai documenti ricevuti, dal fascicolo aziendale o mediante l accesso ai registri pubblici per i quali sussista l obbligo di comunicazione della casella di PEC dell azienda. È responsabilità del richiedente/beneficiario mantenere puntualmente aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale ed eventualmente nei predetti registri 6 / 12

7 Allegato A al decreto n. 78 del pubblici, nonché comunicare tempestivamente all Agenzia l eventuale cessazione del proprio indirizzo PEC. Ai fini della verifica del rispetto del termine si considerano: - la data di registrazione a protocollo o repertorio, in caso di consegna a mano e tramite posta prioritaria; a tal proposito facciamo presente che, per la documentazione trasmessa con queste modalità di consegna, al fine di garantire la registrazione a repertorio entro il 7 agosto 2015, le domande devono pervenire agli Sportelli unici competenti per territorio entro le ore di venerdì 7 agosto 2015, per le domande che perverranno oltre tale ora non sarà garantita la registrazione a repertorio entro la scadenza. L AVEPA non si assume responsabilità per l eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. - la data di spedizione, in caso di invio tramite posta raccomandata, corriere espresso, fax e posta elettronica certificata (PEC). La trasmissione di documentazione su supporto cartaceo può esclusivamente avvenire attraverso le seguenti modalità: - consegna a mano; - servizio postale (posta prioritaria o posta raccomandata); - corriere espresso; - fax (la trasmissione di comunicazioni e dichiarazioni tramite fax deve avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 38.3 del d.p.r. 445/2000). L'eventuale trasmissione per via telematica di documentazione su supporto digitale ottenuta mediante copia per immagine di documenti originariamente formati supporto cartaceo non si considera valida ai fini amministrativi. L'ufficio che dovesse riceverla è pertanto tenuto a darne tempestiva comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre e trasmettere la documentazione secondo le modalità previste in questo paragrafo o nel successivo, a seconda che l'interessato intenda procedere su supporto cartaceo o digitale. La trasmissione di documentazione su supporto digitale deve avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC), con esclusione di ogni altro mezzo di trasmissione telematico. L'elenco completo delle caselle di posta elettronica certificata dell'agenzia è disponibile nel portale web istituzionale ( e nell'indice PA ( Qualora sia previsto un termine perentorio entro il quale l'interessato (richiedente/beneficiario) deve trasmettere la documentazione, ai fini della verifica del rispetto del termine si considera la data di spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. La documentazione trasmessa su supporto digitale deve essere prodotta secondo modalità che ne garantiscano l integrità, l immodificabilità e la staticità, nonché la leggibilità con i più comuni e diffusi applicativi informatici. A tal fine i documenti informatici allegati ai messaggi di PEC devono essere prodotti esclusivamente in uno dei seguenti formati di file previsti dalle regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale: - PDF (o PDF/A); - TIFF; - JPG; - Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX); - Open Document Format (ODT, ODS, OD); - XML; - TXT. 7 / 12

8 Allegato A al decreto n. 78 del Non sono ammessi file allegati in formato compresso (.ZIP,.RAR,.7Z,.CAB,.TAR e simili), anche se contenenti file nei formati ammessi sopra indicati. Il sistema di gestione informatica dei documenti dell'agenzia scarta automaticamente i messaggi di PEC in arrivo con file allegati in formati non conformi alle vigenti regole tecniche. Non è ammessa la trasmissione tramite PEC di documentazione ottenuta mediante copia per immagine (scansione) su supporto digitale di documenti originali cartacei sottoscritti dal richiedente/beneficiario con firma autografa, anche se accompagnati dalla copia per immagine di un documento d identità. La trasmissione su supporto digitale di documentazione rilevante ai fini di procedimenti e/o attività amministrativi, si considera valida se effettuata dal richiedente/beneficiario (o suo delegato) secondo le modalità e con le caratteristiche indicate di seguito: a) la trasmissione deve avvenire esclusivamente tra due caselle PEC; b) la documentazione trasmessa deve riportare chiaramente, a cura del mittente, l indicazione delle informazioni anagrafiche necessarie ai fini della registrazione di protocollo; c) la documentazione trasmessa deve riguardare un unico procedimento o attività ed essere riferita ad un unico soggetto richiedente/beneficiario; d) eventuali file allegati devono essere prodotti in uno dei formati di file previsti e sottoscritti, ove necessario, con firma digitale dell autore del documento; e) la dimensione massima di ciascun file allegato non può superare i 5 Mb e la dimensione complessiva degli allegati non deve superare i 25 Mb. Qualora la documentazione trasmessa consista nell invio di una comunicazione contenuta nel solo messaggio di posta elettronica certificata (senza allegati), la stessa si considera valida ai fini amministrativi esclusivamente se effettuata dal richiedente/beneficiario tramite la propria casella PEC. Qualora la documentazione sia trasmessa tramite PEC da parte di un soggetto diverso dal richiedente/beneficiario, la trasmissione è considerata valida ai fini amministrativi esclusivamente in presenza di apposita delega prodotta secondo le modalità previste dall'art bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e allegata al messaggio di posta elettronica certificata. In ogni caso, qualora la trasmissione sia effettuata da un delegato del richiedente/beneficiario, la documentazione deve comunque risultare sottoscritta da quest'ultimo, il quale è individuato, ai fini della registrazione di protocollo, quale mittente della documentazione. Di conseguenza gli uffici dell'agenzia indirizzano direttamente al richiedente/beneficiario ogni successiva comunicazione riferita alla documentazione trasmessa, interessandone eventualmente il soggetto delegato solo per conoscenza. Indirizzi ai quali recapitare la documentazione: Sportello unico agricolo di Padova Passaggio L. Gaudenzio Padova Tel fax PEC: sp.pd@cert.avepa.it Sportello unico agricolo di Vicenza Via Q. Sella, 81/C Vicenza Tel fax PEC: sp.vi@cert.avepa.it Sportello unico agricolo di Venezia PST Vega - Centro direzionale Lybra - Via Pacinotti, 4/A Marghera VE Tel fax PEC: sp.ve@cert.avepa.it Sportello unico agricolo di Treviso Centro direzionale Nautilus - via Castellana, Treviso 8 / 12

9 Allegato A al decreto n. 78 del Tel fax PEC: sp.tv@cert.avepa.it Sportello unico agricolo di Verona Via Sommacampagna, 63/H Scala C Verona Tel fax PEC: sp.vr@cert.avepa.it Sportello unico agricolo di Belluno Centro Direzionale Millennio - via V. Veneto, 158/L Belluno Tel fax PEC: sp.bl@cert.avepa.it Sportello unico agricolo di Rovigo Via D. Alighieri, 2/A int Rovigo Tel fax PEC: sp.ro@cert.avepa.it 6. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE Le verifiche sulla domanda sono eseguite dagli Sportelli unici agricoli e dai CAA come da convenzione con l AVEPA, e riguardano il controllo relativo alla: presenza della firma del richiedente: la sottoscrizione della domanda da parte del titolare/rappresentante legale dell azienda è un requisito indispensabile per la validità della stessa. presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità: ai sensi dell art. 38 comma 3 del d.p.r. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. 7. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DOMANDA Per ciascuna domanda e relativa documentazione allegata, il competente ufficio del CAA/Sportello unico agricolo deve costituire apposito fascicolo della domanda. Tale fascicolo deve essere strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi e deve recare sulla copertina i seguenti dati: 1. nominativo e CUAA del dichiarante; 2. domanda assicurazione uva da vino - anno ; 3. numero della domanda. Il fascicolo della domanda deve contenere la seguente documentazione: 1. originale della domanda, completa degli allegati, debitamente sottoscritta e datata, corredata ove necessaria per la trasmissione da copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 2. checklist (all. A1), presente nella stampa della domanda. Un volta costituito il fascicolo, il responsabile della struttura operativa del CAA deve compilare l attestazione di conformità (all. A2), presente sempre in coda alla stampa; tale attestazione deve essere tenuta a disposizione presso le strutture operative tenutarie dei fascicoli correlati, per essere esibite, unitamente ai predetti fascicoli, in sede di verifica da parte dei soggetti competenti. 9 / 12

10 Allegato A al decreto n. 78 del RINUNCIA DELLA DOMANDA E SUBENTRO DELLA POLIZZA Rinuncia alla domanda di sostegno: Per le domande registrate a repertorio, a seguito di apposita richiesta di rinuncia al contributo indirizzata allo Sportello unico competente per territorio sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell azienda che ha presentato domanda e trasmessa secondo le modalità descritte al paragrafo 5; a seguito di tale richiesta la domanda viene portata nello stato informatico di RINUNCIATA. Subentro nella polizza: Deve essere trasmessa una richiesta di subentro nella polizza individuale o nel certificato di polizza collettiva a entrambi i seguenti soggetti: - AVEPA Sede centrale secondo le modalità riportate al paragrafo 5; - AGEA Area Coordinamento tramite mail agli indirizzi (direttore.coordinamento@agea.gov.it; c.patti@agea.gov.it). Nella richiesta di subentro deve essere allegata la seguente documentazione: 1. CUAA e ragione sociale della ditta che ha acquisito i terreni (DITTA ACQUIRENTE); 2. CUAA e ragione sociale della ditta che ha ceduto i terreni (DITTA CEDENTE); 3. copia della polizza originaria (DITTA CEDENTE) dalla quale si evince che la stessa è stata stipulata entro i termini; 4. attestazione della data di informatizzazione della polizza originaria (DITTA CEDENTE) nei termini (per le polizze individuali è sufficiente la stampa definitiva della polizza da applicativo SIAN, per i certificati afferenti a polizze collettive è sufficiente una dichiarazione del Consorzio in cui si dichiara che la polizza è stata trasmessa entro i termini previsti); 5. richiesta rinuncia della polizza originaria da parte DITTA CEDENTE; 6. richiesta rinuncia della domanda da parte della DITTA CEDENTE nell'applicativo dell AVEPA (specificare l ID della domanda); 7. copia della nuova polizza (DITTA ACQUIRENTE). Naturalmente la data di stipula della polizza dovrà essere coerente con la data di costituzione della DITTA ACQUIRENTE e con la conduzione dei terreni oggetto di polizza. La DITTA ACQUIRENTE dovrà provvedere a far registrare apposita domanda di sostegno nell'applicativo dell AVEPA entro i termini previsti per la presentazione. 9. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia, rivendicazione delle produzioni di uva e produzione vinicola sono resi disponibili da parte dell AVEPA per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di: - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; - AGEA e altri organismi pagatori; - assessorati regionali dell agricoltura competenti per territorio; - altri soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell art. 30 della legge n. 82/ / 12

11 Allegato A al decreto n. 78 del Allegato A1 CHECKLIST DI RICEVIBILITÀ CAA/Sportello unico agricolo Struttura operativa di ELENCO DEI CONTROLLI ESEGUITI DESCRIZIONE Presenza della firma del titolare/rappresentante legale dell azienda Fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido ed in corso di validità Presenza di tutti gli allegati dichiarati Presentazione entro i termini Corrispondenza dei dati inseriti a sistema con i dati dichiarati ESITO Data di presentazione Firma dell operatore (cognome e nome) 11 / 12

12 Allegato A al decreto n. 78 del Allegato A2 ATTESTATO DI CONFORMITÀ Struttura operativa di Il responsabile della Struttura operativa VISTI gli atti d'ufficio ATTESTA che le attività di stampa, sottoscrizione, protocollazione, numerazione e archiviazione della domanda sono state svolte secondo le specifiche disposizioni dell AVEPA; di aver proceduto all identificazione del dichiarante preliminarmente alla presentazione della domanda; che sono stati eseguiti tutti i controlli indicati nella checklist di ricevibilità; che i dati nella domanda sono inseriti a sistema, secondo le disposizioni dell AVEPA; che è stato costituito/aggiornato il fascicolo del produttore; che è stato costituito/aggiornato lo schedario viticolo. Data di compilazione Firma dell'istruttore (cognome e nome) Firma responsabile della Struttura operativa (cognome e nome) 12 / 12

13 PROCEDURE OPERATIVE PER L ESECUZIONE DEI CONTROLLI SU POLIZZE, CERTIFICATI E RIMBORSI DEI PREMI ASSICURATIVI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE POLIZZE ASSICURATIVE Le polizze assicurative agevolate possono essere di due tipologie: - individuale: contratto assicurativo sottoscritto dall agricoltore e dalla compagnia nel quale le figure dell assicurato e contraente coincidono (punto ff) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015); - collettiva: contratto assicurativo nel quale il contraente è l organismo collettivo (consorzio di difesa) e l assicurato è l agricoltore che aderisce al contratto collettivo per la copertura delle sue produzioni (punto gg) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015). Alla polizza collettiva è collegato il Certificato di polizza: documento sottoscritto dall assicurato e dalla compagnia di assicurazione con il quale l agricoltore aderisce alla polizza collettiva, riportante i dati specifici della copertura (punto hh) paragrafo 1 art. 1 del d.m. 12 gennaio 2015). Il controllo ha come scopo principale quello di verificare la correttezza e la congruenza dei dati che i consorzi di difesa (per le polizze collettive)/caa (per le polizze individuali) hanno trasmesso su supporto informatico alle banche dati attivate nel portale SIAN. Le informazioni contenute nelle polizze (sia individuali che collettive) devono essere acquisite nella banca dati assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, prima del pagamento per le domande di assicurazione uva da vino (art. 49 del reg. (UE) 1308/2013) e dell ammissibilità per le altre domande (art. 36 del reg. (UE) 1305/2013), l AVEPA ha il compito di verificare a campione la correttezza e la congruenza dei dati trasmessi. Per effettuare il controllo l AVEPA procede con l estrazione del campione dei certificati assicurativi, secondo la percentuale e le modalità indicate dalla normativa vigente, e precompila una checklist per ogni certificato/polizza individuale delle aziende estratte con i dati scaricati dal portale SIAN. Le verifiche sono svolte verificando le informazioni sui documenti originali detenuti presso il Consorzio di difesa o presso il CAA. L AVEPA, tra l altro, deve provvedere alla verifica della presenza della polizza assicurativa e della relativa quietanza e, per le polizze assicurative collettive, deve accertarsi che il Consorzio, che ha anticipato una parte del premio in nome e per conto del produttore assicurato, sia stato da questi rimborsato. L attività di verifica dei certificati assicurativi avviene, per le polizze collettive, presso i consorzi di difesa o, in alternativa, presso la sede dello Sportello unico agricolo competente per territorio, mentre per quelle individuali presso i CAA o lo Sportello unico agricolo convoca il CAA con tutta la documentazione necessaria. Sia per le polizze collettive stipulate dai consorzi di difesa sia per le polizze individuali, l AVEPA provvede ad effettuare il controllo su tutti gli elementi essenziali della polizza e nel dettaglio su tutte le voci indicate nelle CHECKLIST CERTIFICATI AFFERENTI A POLIZZE ASSICURATIVE COLLETTIVE e POLIZZE ASSICURATIVE INDIVIDUALI descritte nel successivo paragrafo. Per quanto riguarda gli elementi essenziali, nel contratto assicurativo della polizza agevolata deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate (le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore (comma 1 art. 1 del d.m. 12 febbraio 2007 e al comma 1 articolo unico del d.m. 8 maggio 2012) hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili). Il Piano assicurativo individuale (PAI), univocamente individuato nel SIAN ed elaborato dall ISMEA, costituisce un allegato alla polizza individuale o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato. Per tutte le polizze devono essere evidenziati il numero identificativo e la denominazione della compagnia assicurativa con la quale sono state stipulate. 1 / 13

14 Fondamentali per la validità delle polizze sono la data di sottoscrizione e la presenza in calce della firma dei contraenti (del rappresentante della compagnia assicurativa e del rappresentante legale del consorzio di difesa per le polizze collettive oppure, del produttore agricolo, titolare o rappresentante legale dell azienda, per le polizze individuali). Devono essere verificati il particolare o i particolari prodotti assicurati mediante la convenzione, ovvero uva da vino, colture diverse dall uva da vino oppure epizoozie per gli allevamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente tra quelle previste dal Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN) in vigore. In tal senso dovranno essere rilevati i riferimenti alla normativa comunitaria di riferimento (art. 49 del reg. (UE) 1308/2013 per l uva da vino o art. 37 del reg. (UE) 1305/2013). E prevista la verifica della presenza del riferimento al Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN) in vigore per la campagna in corso per la congruenza delle garanzie prestate e della presenza dei riferimenti normativi annuali che stabiliscono i prezzi unitari massimi assicurabili per tipologia di prodotto (cosiddetto decreto prezzi). Nelle polizze agevolate devono essere specificate le avversità assicurabili previste dal PAAN in vigore (avversità catastrofali, avversità di frequenza, avversità accessorie, fitopatie, infestazioni parassitarie e epizoozie) rispettando le combinazioni dei rischi assicurabili previste nel PAAN. In generale le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quali/quantitativa) delle produzioni vegetali, a seconda del numero delle avversità garantite, si distinguono in: - polizze monorischio: con tale dicitura si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni causati da una sola avversità; - polizze pluririschio: con tale dicitura si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni causati da almeno due avversità; - polizze multirischio: con tale dicitura si intendono i contratti assicurativi che prevedono tutte la garanzie alle avversità in un unico pacchetto. Nelle polizze agevolate deve essere prevista la soglia di danno che deve essere superiore al 30% (ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno previste nel PAAN in vigore). Il diritto all indennizzo si attiva solo quando il danno accertato è superiore al 30%. La quantificazione del danno viene accertata unicamente al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità. Per quanto riguarda le polizze agevolate collettive, nel certificato di polizza afferente ad un singolo conduttore devono essere indicati i dati relativi al consorzio di difesa, come la denominazione del consorzio. Al fine di agevolare i controlli documentali i consorzi di difesa trasmetto ad AVEPA, a seguito di apposita richiesta, copia delle polizze collettive sottoscritte su supporto informatico accompagnate da una dichiarazione di conformità delle polizze ai documenti originali sottoscritta dal rappresentante legale del consorzio. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del consorzio. Con tale dichiarazione il consorzio si impegna a conservare tutta la documentazione originale presso la propria sede per almeno dieci anni successivi alla chiusura dell ultimo procedimento attivato in relazione alla posizione anagrafica interessata. Questi documenti devono essere custoditi in modo da garantirne la sicurezza materiale e devono essere ordinati con modalità tali da assicurare la possibilità di acquisizione in qualsiasi momento da parte dell AVEPA, con un preavviso massimo di quarantotto ore, pari a due giorni lavorativi. Per le polizze individuali, a parte devono essere reperite le informazioni relative al Centro di assistenza agricolo (CAA) e al numero identificativo dell ufficio zonale dove il produttore ha presentato la domanda di aiuto assicurazione (art. 49 del reg. (UE) 1308/2013 o quella relativa all art. 36 del reg. (UE) 1305/2013) depositari dell originale o della copia della polizza individuale e possono essere rilevate anche informazioni quali la presenza della quietanza di pagamento, l avvenuta informatizzazione della polizza in SIAN e della successiva validazione (mediante la stampa e il rilascio dell atto informatizzato). Tali elementi, se presenti, devono essere segnalati nella checklist. A seguito della verifica di delle informazioni sopra descritte e di quelle evidenziate in dettaglio nella checklist di controllo, si procederà con l indicazione dell esito del controllo: 2 / 13

15 - CONFORME se tutte le informazioni da verificare sono presenti e i dati scaricati dal SIAN e riportati nella checklist di controllo coincidono con quelli riportati nelle polizze individuali/certificati delle polizze collettive; - NON CONFORME se mancano una o più informazioni o i dati scaricati dal SIAN e riportati nella checklist di controllo non coincidono con quelli riportati nelle polizze individuali/certificati delle polizze collettive. Nei casi in cui l'esito del controllo è NON CONFORME, è obbligatorio descriverne la motivazione nella colonna NOTE. In caso di non conformità deve essere allegata alla checklist una copia dei documento visionati, le checklist non conformi devono pervenire al Settore produzioni agricole dell AVEPA Sede centrale che le utilizzerà nell istruttoria della domanda di assicurazione. Al termine delle verifiche si procede con l inserimento della data del controllo e del nome e del cognome del funzionario controllore e dell eventuale funzionario revisore se presente al momento del controllo. CHECKLIST CERTIFICATI AFFERENTI A POLIZZE ASSICURATIVE COLLETTIVE E POLIZZE ASSICURATIVE INDIVIDUALI Le CHECKLIST CERTIFICATI AFFERENTI A POLIZZE ASSICURATIVE COLLETTIVE (all. B1) e POLIZZE ASSICURATIVE INDIVIDUALI (all. B2) vanno compilate in copia singola, eventuali difformità riscontrate, che impatteranno sull importo erogato, verranno comunicate successivamente al consorzio o ai CAA dall AVEPA Sede centrale - Area tecnica competitività imprese. Nei casi di non conformità, su richiesta del Consorzio di difesa o del CAA, si potrà rilasciare una copia della checklist in questione. La prima parte della checklist denominata INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEI CONTRAENTI contiene, per la checklist dei certificati, l indicazione del Consorzio presso il quale sono detenute le polizze convenzione in originale ed i rispettivi certificati, sempre in originale. La Compagnia assicurativa indicata è quella per la quale si dovrà rilevare la presenza della polizza, del certificato di assicurazione e del prodotto assicurato. Nella seconda parte di questa sezione, nelle prime tre righe, vengono riportati i dati del produttore che ha presentato domanda di contributo. Nelle due righe successive, i dati presenti nel fascicolo del produttore. La seconda parte denominata VERIFICHE DOCUMENTALI è costituita da 2 sezioni una denominata Verifiche preliminari e una denominata Verifiche di congruenza documentale - informatica Per quanto riguarda le verifiche preliminari l assenza di questi requisiti rende impossibile l effettuazione delle verifiche documentali successive. In questa sezione viene richiesto di rispondere a 5 quesiti, così descritti: 1. presenza polizza sottoscritta dalle parti? Si chiede l esibizione della polizza in originale e si verifica la presenza delle firme del rappresentante legale della compagnia assicurativa e del rappresentante legale del consorzio per le polizze collettive, oppure del produttore titolare/rappresentante dell azienda per le polizze individuali; 2. presenza del certificato (solo per checklist certificati)? Si prende visione del certificato di assicurazione in originale oggetto della verifica. Qualora il singolo certificato non sia individuabile utilizzando il solo campo Certificato N., verrà ricercato utilizzando le altre informazioni fornite con la checklist quali: intestatario; coltura; provincia; comune; rischi assicurati e ogni altra informazione che ne consenta una individuazione puntuale; 3. Presenza sul certificato delle firme dei soggetti contraenti (solo per checklist certificati)? Trattasi delle firme dell assicurato (produttore che ha aderito ad una polizza collettiva) e del rappresentante della compagnia di assicurazione come elemento di validità del certificato. 4. Data stipula certificato (solo per checklist certificati)/ polizza individuale (solo per checklist polizze individuali) antecedente o uguale al termine di legge (scadenza PAAN in vigore nell anno)? i certificati delle polizze collettive e le polizze individuali dovranno essere tutti datati anteriormente al termine previsto dal PAAN in vigore nell anno; 3 / 13

16 5. Presenza quietanza di pagamento in originale con data antecedente o uguale alla data di repertorio della domanda di aiuto? Si deve verificare che la data della quietanza di pagamento della polizza sia antecedente alla data di repertorio della domanda (fatto salvo eventuali proroghe stabilite di anno in anno). Per quanto riguarda le verifiche di congruenza documentale - informatica si procede a verificare che i dati caricati nel portale SIAN, trasmessi dai consorzi di difesa o caricati dai CAA relativi ai certificati delle polizze collettive o alle polizze individuali, che saranno utilizzati per l istruttoria ed il pagamento delle domande di contributo, corrispondano con le informazioni rilevate nei documenti originali. Vengono descritti di seguito i vari campi: 1. Coltura assicurata: l oggetto della verifica è la corrispondenza della coltura assicurata riportata in checklist con quella inserita nel certificato/polizza individuale; andrà quindi segnalata la presenza di colture diverse da quella inserita in checklist; 2. Provincia coltura assicurata: si tratta della provincia in cui ricade la coltura assicurata e si dovrà rilevare la difformità tra quanto indicato in checklist e quanto indicato nel certificato/polizza individuale; 3. Comune coltura assicurata: si tratta del comune in cui ricade la coltura assicurata e si dovrà rilevare la difformità tra quanto indicato in checklist e quanto indicato nel certificato/polizza individuale; 4. Superficie assicurata: si tratta della somma della superficie coltivata e assicurata ricadente nel comune indicato al campo precedente espressa in metri quadri e si dovrà rilevare la difformità tra quanto indicato in checklist e quanto indicato nel certificato/polizza individuale. Essa è un elemento essenziale da verificare poiché il contributo, in base alle anomalie presenti, potrebbe venire riproporzionato. E necessario prestare particolare attenzione alla congruenza di quanto riportato sul certificato con quanto presente sulla checklist, dandone evidenza nel campo note in caso di discrepanza; 5. Quantità assicurata: questo campo riporta l informazione relativa alla quantità di prodotto assicurato espressa in quintali e si dovrà rilevare la difformità tra quanto indicato in checklist e quanto indicato nel certificato/polizza individuale; 6. Soglia: indica la percentuale di danno oltre la quale interviene con il risarcimento la compagnia assicurativa. E una informazione particolarmente importante in quanto la normativa vigente prevede percentuali diverse di copertura contributive in base alla presenza o meno di una soglia. E opportuno prestare particolare attenzione alla congruenza di quanto riportato sul certificato/polizza individuale e quanto presente sulla checklist; 7. Tasso: moltiplicando il valore della produzione assicurata per il tasso si ottiene il premio assicurativo corrisposto dal produttore alla compagnia assicurativa e si dovrà rilevare la difformità tra quanto indicato in checklist e quanto indicato nel certificato/polizza individuale; 8. Premio: elemento essenziale sul quale viene erogato il contributo. E opportuno prestare particolare attenzione alla congruenza di quanto riportato sul certificato/polizza individuale e quanto presente sulla checklist. Essendo il premio scaricato dal portale SIAN il risultato del prodotto tra quantità assicurata e tasso viene adottata una tolleranza di 5 centesimi tra la cifra riportata nella checklist e quanto riportato nel certificato/polizza individuale pertanto in questi casi l esito della verifica è comunque conforme; 9. Rischi assicurati: viene riportato il dettaglio dei rischi assicurati che devono essere quelli previsti dal Piano assicurativo annuale nazionale. Si deve verificare che il certificato riporti gli stessi rischi del verbale e che non vengano riportati rischi aggiuntivi. L elenco dei rischi assicurabili riportato nelle checklist può essere modificato di anno in anno in funzione di quanto previsto nel PAAN; 10. Piano assicurativo individuale (PAI): questo campo riporta l informazione relativa al numero di PAI sulla base del quale è stato redatto il certificato assicurativo. Ciascun PAI, sottoscritto dall agricoltore, costituisce un allegato necessario alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva. Si dovrà quindi verificare la congruenza tra quanto indicato in checklist e quanto allegato alla polizza individuale/certificato. 4 / 13

17 In tutti i casi di non corrispondenza riscontrati nei campi riportati in questa sezione (campo NO) deve essere obbligatoriamente compilato il campo Dato riscontrato nel documento. Lo stesso campo non va compilato nei casi di corrispondenza (campo SI). La terza parte del verbale ESITO DELLE VERIFICHE contiene l esito riepilogativo della verifica e la sottoscrizione dei funzionari dell AVEPA. Di seguito vengono riportati degli esempi in cui l esito del controllo è da considerare sicuramente NON CONFORME: - mancanza di una degli elementi riportati nella sezione denominata verifiche preliminari ; - certificati/polizze individuali corretti a penna; infatti tutte le modifiche e le variazioni devono essere formalmente comunicate tra i contraenti e la relativa documentazione deve essere allegata al certificato; - certificati/polizze individuali in cui il valore del campo Premio riportato nella checklist non coincide con il valore del premio del certificato/polizza individuale, se le discordanza rientra nella tolleranza dei 5 centesimi la checklist deve essere considerata CONFORME. Nel caso di checklist con esito NON CONFORME deve essere allegata agli atti una copia del certificato/polizza individuale visionato e di compilare: - nel caso della checklist polizze individuali la sezione relativa alla valutazione dell impatto delle discordanze rilevate sulla determinazione del premio assicurativo registrato nella banca dati del portale SIAN; - nel caso della checklist relativa ai certificati delle polizze collettive l apposita dichiarazione del responsabile del consorzio di difesa sulla valutazione dell impatto delle discordanze rilevate di seguito riportata: Io sottoscritto nato a prov. il in qualità di del Consorzio di difesa dichiaro che le difformità (campo denominato corrispondenza con documento originale barrato nella voce NO) riscontrate nel presente verbale Impattano/non impattano sul calcolo del premio assicurativo registrato nella banca dati del portale SIAN. Luogo e data Firma Si deve valutare quindi le difformità rilevate variano o meno l importo del premio assicurativo già comunicato in SIAN. Solo nel caso in cui la difformità sia riscontrata sul campo premio (differenza tra importo premio riportato nella checklist e importo premio riscontrato nel documento originale superiore alla tolleranza di 5 centesimi) la valutazione dell impatto NON deve essere fatta e non va compilata la dichiarazione da parte del rappresentante del consorzio, in quanto la discordanza rilevata sul premio evidenzia una variazione del premio stesso. Nel campo Note possono essere riportate eventuali note esplicative delle non difformità riscontrate e della valutazione di non conformità effettuata come pure l eventuale descrizione degli allegati raccolti a corredo della checklist. Nel caso in cui le verifiche vengano effettuate da parte degli Sportelli unici agricoli competenti per territorio, tutte le checklist NON CONFORMI devono essere trasmesse all AVEPA Area tecnica e autorizzazione entro il termine definito ogni anno. 5 / 13

18 CONTROLLI DA EFFETTUARE SUI RIMBORSI DEI PREMI ASSICURATIVI AI CONSORZI L attività di verifica dei rimborsi dei premi assicurativi ha lo scopo di verificare se il produttore agricolo, che ha aderito ad una polizza collettiva agevolata, ha versato al Consorzio di difesa l importo a suo carico. I consorzi, ogni anno, su richiesta dell AVEPA, inviano in cartaceo e su supporto informatico una dichiarazione cumulativa con l elenco dei produttori che hanno rimborsato o meno il Consorzio secondo la modulistica allegata alla circolare dell AGEA Area Coordinamento prot. ACIU Tali dichiarazioni devono essere distinte per tipologia di prodotto assicurato. Successivamente, l AVEPA procederà con controlli a campione presso gli stessi consorzi o, in alternativa, presso la sede dello Sportello unico agricolo competente per territorio. La CHECKLIST RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI (all. B3) va compilata in modo cumulativo per tutti i CUAA dei produttori a controllo. Nella checklist devono essere precompilati da parte dell AVEPA i dati relativi a: 1. produttore, ovvero il CUAA e la ragione sociale oppure il nome e il cognome; 2. domanda, nello specifico il numero identificativo della stessa e l anno di campagna; 3. prodotto assicurato, indicando se si tratta di uva da vino, di altre colture diverse dall uva da vino oppure di allevamenti; 4. premio assicurativo, ovvero la somma degli importi dei certificati assicurativi sottoscritti per quel particolare prodotto da parte del produttore agricolo. Il funzionario controllore dell AVEPA dovrà indicare la specifica modalità di corresponsione del rimborso da parte del produttore al consorzio e gli estremi di pagamento nel caso in cui non siano raccolti agli atti (per esempio il numero di ricevuta per pagamenti in contanti oppure il numero di assegno, o ancora il numero del RID o del MAV, ecc.). Per facilitare le operazioni di compilazione della checklist, le modalità di corresponsione del premio assicurativo si possono così indicare: - BON = bonifico; - ASS = assegno; - CONT = contanti; - MAV = pagamento mediante avviso; - RID = Rapporto interbancario diretto. Ogni altra modalità di pagamento, non prevista dal presente elenco, deve essere comunque specificata. Nella checklist deve essere indicato, con S=SI oppure con N=NO, se il produttore ha sostenuto interamente l onere a suo carico derivante dalla polizza stipulata. Se l esito è negativo (N=NO), nella colonna Note può essere indicato l importo, in euro, effettivamente rimborsato o qualsiasi altra informazione utile ad accertare l esito. Nell ultima colonna della tabella deve essere registrato l esito delle verifiche per ciascun produttore. L esito sarà positivo se non vengono rilevate situazioni di mancato o parziale rimborso ai consorzi, altrimenti si dovrà indicare un esito negativo. La checklist dovrà essere datata e sottoscritta dai funzionari dell AVEPA che hanno effettuato il controllo. 6 / 13

19 Allegato B1 Consorzio difesa di: XXX CHECK LIST Certificati afferenti a polizze assicurative collettive INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEI CONTRAENTI Compagnia assicurativa: XXX Certificato n.: XXX Data: XXX Prodotto assicurato: XXX CUAA del produttore: XXX Ragione sociale: XXX Domanda n.: XXX Anno campagna: XXX CAA: XXX VERIFICHE DOCUMENTALI Verifiche preliminari SI NO Presenza polizza sottoscritta dalle parti? Presenza del certificato? Presenza sul certificato delle firme dei soggetti contraenti? Data stipula certificato antecedente o uguale al termine di legge (scadenza PAAN in vigore nell anno) *Presenza quietanza di pagamento in originale con data antecedente o uguale alla data di repertorio della domanda di aiuto? Verifiche di congruenza documentale - informatica Coltura assicurata Provincia coltura assicurata Comune coltura assicurata Superficie assicurata(mq) Quantità assicurata(q.li) Soglia (%) Tasso (%) Premio ( ) Dato scaricato dal SIAN Corrispondenza con documento originale SI NO Dato riscontrato nel documento (da compilare solo nel caso di non corrispondenza) 7 / 13

20 Rischi assicurati Avversità catastrofali: Alluvione Siccità Gelo e brina Avversità di frequenza: Grandine Venti forti Eccesso di pioggia Eccesso di neve Avversità di accessorie: Colpo di sole e vento caldo Sbalzi termici Multirischio: Avv. atmosferiche Avv. atmosferiche + fitopatie Avv. atmosferiche + fitopatie + perdite dovute ad animali selvatici Avversità assicurabili a carico delle strutture aziendali: Garanzie per zootecnica Allegato di corrispondenza alla polizza stipulata: Numero PAI Conforme ESITO DELLE VERIFICHE Non Conforme N.B. In caso di non conformità le informazioni rilevate dai documenti visionati verranno trasmesse al SETTORE PRODUZIONI AGRCOLE dell AVEPA che le utilizzerà nell istruttoria della domanda di assicurazione UVA DA VINO (art. 49 reg. (UE) 1308/2013) / ALTRO (art. 37 reg. (UE) 1305/2013) - Anno campagna XXX. 8 / 13

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