LE PRESTAZIONI D OPERA NELLE ASSOCIAZIONI ALLA LUCE DEL JOBS ACT. Avv. Guido Martinelli Brescia, 18 Novembre 2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LE PRESTAZIONI D OPERA NELLE ASSOCIAZIONI ALLA LUCE DEL JOBS ACT. Avv. Guido Martinelli Brescia, 18 Novembre 2015"

Transcript

1 LE PRESTAZIONI D OPERA NELLE ASSOCIAZIONI ALLA LUCE DEL JOBS ACT Avv. Guido Martinelli Brescia, 18 Novembre

2 LE PRESTAZIONI VOLONTARIE 2

3 La prestazione dell operatore CAUSA DEL RAPPORTO Causa associativa Oggetto no lavoro Assenza rapporto sinallagmatico Può essere retribuito Corrispettività della prestazione Lavoro autonomo o subordinato Prestazione volontaria 3

4 Natura associativa (Cass. Civ n ) E deve ritenersi altresì l inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l esistenza di un rapporto associativo dell arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l esercizio in comune dell attività sportiva. A meno che l attività svolta esuli dal contenuto dell oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 4

5 Cass. Civ. Sez. Lavoro n IN MATERIA DI COOPERATIVE 2.10 Invero la L. n. 142 la quale, come rilevato, ricollega la tutela previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo interviene in epoca in cui a tutte le attività lavorative viene garantita la tutela previdenziale, nel quadro della cd. universalizzazione delle tutele, che prima non esisteva. La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell impresa, di prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. civ. sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n La disposizione fondativa si trova alla L. 8 agosto 1995, n art. 2, comma 26, il quale prevede la costituzione presso l Inps di una cd. Gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l iscrizione in albi o in elenchi. 5

6 Prestazioni in favore dell associazionismo POSSONO ESSERE A titolo gratuito A titolo retribuito 6

7 Il rapporto di lavoro gratuito Il rapporto di lavoro, in senso generale, sia esso riconducibile al lavoro subordinato che al lavoro autonomo, è assistito dalla presunzione d onerosità (ex plurimis Cass. 1833/2009). Viceversa, opera la presunzione di gratuità relativamente alle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela, affinità o coniugi (Cass /03, 3975/01; 8330/2000). In entrambi i casi trattasi di presunzioni di mero fatto, non normative, basate su massime di esperienza, correlate a situazioni in cui i criteri della normalità e dell affidamento conducono all una o all altra opzione, pertanto ammettono la prova contraria. 7

8 Il rapporto di lavoro gratuito LAVORO GRATUITO deviazione dal tipo legale ex art c.c. La giurisprudenza è pervenuta ad ammettere il lavoro gratuito ogni qual volta sia accertata l'esistenza di una causa astrattamente giustificatrice della prestazione non retribuita. Giustificano la dazione liberale di attività lavorativa la convivenza fondata sulla comunione spirituale e materiale e sulla distribuzione delle risorse comuni, interessi di tipo benefico, etico, religioso, ideologico, sociale (cfr. Cass /09; Cass /08; Cass /2000). 8

9 Prestazioni a titolo gratuito LAVORO GRATUITO 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire 2) Nessun obbligo fiscale 3) Nessun obbligo previdenziale 4) E possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute 5) Obbligo assicurativo per i volontari delle OdV e Coop sociali 9

10 L. 11/08/1991 n Volontariato ART. 2 (ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO) 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte. 10

11 L. 7/12/2000 n. 383 Promozione sociale ART. 18 (PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI) 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati 11

12 L. 7/12/2000 n. 383 Promozione sociale ART. 19 (FLESSIBILITÀ NELL ORARIO DI LAVORO) 1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale. 12

13 L. 7/12/2000 n. 383 Promozione sociale ART. 3 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 1.. Lett. d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. (vedi anche art. 90 L. 289/02 per le ASD/SSD) 13

14 Lucro indiretto ART. 10 COMMA 6 D.LGS. 460/97 Si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti di organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 14

15 Lucro indiretto D.LGS. 155/2006: INLUS Si considera distribuzione indiretta di utili: Corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi settori e condizioni Corresponsione ai lavoratori autonomi o subordinati di compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi di settore Remunerazione degli strumenti finanziari a soggetti non autorizzati in misura superiore a cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento 15

16 Prestazioni a titolo gratuito È possibile riconoscere solo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate 16

17 Prestazioni a titolo gratuito L attività di volontariato nella sua fisiologia si discosta dalla prestazione lavorativa, tuttavia un rapporto di lavoro può essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo atteggiarsi in fatto. Qualora il presunto volontario non presta attività spontanea ma in adempimento di direttive ed obblighi assunti nell ambito dell organizzazione e riceve somme che per la loro entità superano il concetto di mero rimborso delle spese sostenute integrando un vero corrispettivo in diretta relazione causale con l attività espletata, l attività non sarà più di volontariato ma deve essere diversamente definita (Cass. N /2008). 17

18 Prestazioni a titolo gratuito Al Consiglio Direttivo Dell Associazione Il sottoscritto socio dell associazione Dichiara Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell Associazione. Dichiara inoltre di svolgere l attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell Associazione. Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l Associazione nello svolgimento dell attività di cui sopra. In fede (il socio) Luogo, lì 18

19 LE PRESTAZIONI RETRIBUITE 19

20 Prestazioni retribuite PRESTAZIONE RETRIBUITA Costituisce rapporto di lavoro subordinato (ex art c.c.) Costituisce rapporto di lavoro autonomo (ex art c.c.) 20

21 Lavoro autonomo o subordinato o accessorio? DISTINZIONE Lavoro autonomo: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, (attività di solidarietà) art c.c. Lavoro subordinato: E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore (attività di mutualità) art. 2094c.c. Prestazioni di lavoro accessorio: per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo. Art. 48 D.LGS. 81/

22 Prestazione di lavoro subordinato QUALIFICAZIONE Irrilevanza del nomen iuris - la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, da ciò deriva la conseguente necessità della qualificazione in concreto delle modalità di svolgimento della prestazione attraverso il riscontro dei c.d «indici di subordinazione» individuati dalla giurisprudenza. 22

23 Prestazione di lavoro subordinato Come ribadito dalla giurisprudenza, qualsiasi attività lavorativa espletata può essere inquadrata nell ambito del lavoro subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l elemento dell assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell altra parte, potere che si estrinseca non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un assidua opera di vigilanza e di controllo sull esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 22 agosto 2003, n.12364). L assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, c.d. vincolo di subordinazione, deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione; mentre altri elementi, quali l assenza di rischio, la continuità della prestazione, l osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 12 dicembre 2001, n , v. risposta ad interpello n.8/2009). 23

24 Prestazione di lavoro subordinato 1) Problema Contratto Collettivo da applicare 2) Gestione previdenziale di riferimento (Gestione Separata ed ex Gestione Enpals) 24

25 Prestazione di lavoro subordinato JOBS ACT D.LGS. 81/2015 Il decreto si apre con una norma di principio (art. 1) per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. L intento è quello di ribaltare la prospettiva passando dalla flessibilità delle forme contrattuali alla flessibilità nell organizzazione delle imprese attraverso l incentivazione all utilizzo del contratto a tempo indeterminato. Per raggiungere l obiettivo si è fatta leva su una forte riduzione del costo del (solo) contratto a tempo indeterminato ed una nuova flessibilità interna alla gestione del rapporto. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore - senza modifica del trattamento economico salvo trattamenti accessori - in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore o a mezzo di contrattazione collettiva (riscrittura dell art c.c.). 25

26 Prestazione di lavoro autonomo 1) Esercizio di arti e professioni 2) Prestazioni occasionali 3) Co.Co.Co. 26

27 Lavoro autonomo con partita IVA Lavoratori, privi di una propria organizzazione imprenditoriale, che esercitano, professionalmente, un attività economica a favore di uno o più committenti ai sensi dell art c.c. (contratti /prestazioni d opera) Autonomia organizzativa Propria professionalità (status soggettivo del lavoratore che prescinde dalla natura dilettantistica del committente) Assoggettamento Iva e contribuzione previdenziale 27

28 Lavoro autonomo occasionale E lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un unica opera, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità. Circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, art del Codice Civile 28

29 Lavoro autonomo occasionale CARATTERISTICHE Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione Mancanza di un coordinamento con l attività del committente Carattere episodico e non professionale dell attività Mancanza dell inserimento funzionale del lavoratore nell organizzazione aziendale 29

30 Lavoro autonomo occasionale DAL PUNTO DI VISTA CONTRIBUTIVO L art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 ha stabilito l estensione ai lavoratori autonomi occasionali dell obbligo contributivo presso la gestione separata dell INPS solo al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a euro La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. 30

31 Lavoro autonomo occasionale DAL PUNTO DI VISTA CONTRIBUTIVO La circolare INPS n. 103/2004 ha stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento: all inizio dei singoli rapporti; ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti. 31

32 Prestazioni accessorie Già la riforma Fornero aveva completamente riscritto la definizione di lavoro accessorio contenuta nell art.70, D.Lgs. n.276/03 per certi versi ampliando le ipotesi di utilizzo della fattispecie che è stata universalmente estesa a tutte le tipologie di prestazioni, e per altri restringendone fortemente i margini di legittimità con stringenti limiti quantitativi all utilizzo individuale. Non esiste più un campo di applicazione della prestazione accessoria con l individuazione delle possibili mansioni così inquadrabili espressamente individuate dalla norma ma una vera e propria definizione delle prestazioni accessorie individuate con parametri esclusivamente di carattere economico. 32

33 Prestazioni accessorie art. 48 D.lgs. 81/15 Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno civile[ ] Fermo restando il limite complessivo dei euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro 33

34 Prestazioni accessorie Associazioni Scelta del legislatore di far riferimento allo status (di imprenditore così come di professionista) piuttosto che all attività di impresa (o commerciale) svolta. Se, dunque, è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata a fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art cod. civ.), un associazione non potrà rientrare in tale definizione anche laddove fosse titolare di Partita Iva per l esercizio di attività commerciale strumentale al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali che rimangono extra-economiche. Per lo stesso motivo, però, dovremo ritenere rientranti nel limite dei le società sportive dilettantistiche costituite nella forma della società cooperativa o di capitali. 34

35 Collaborazione coordinata e continuativa DEFINIZIONE Art. 409 n. 3 c.p.c. rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Art. 61 D.Lgs. 276/2003 (ABROGATO) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". 35

36 Collaborazioni coordinate e continuative CARATTERISTICHE Secondo la giurisprudenza di legittimità: Continuità ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente; Coordinamento quando vi è una connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente; Personalità quando vi è la netta prevalenza del lavoro personale del collaboratore rispetto ad altri fattori. 36

37 Collaborazioni coordinate e continuative CIRCOLARE N. 7/2013 MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI Il lavoro a progetto nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali In sostanza, ove l attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l utilizzo della tipologia contrattuale in esame condizionata alla presenza dei seguenti elementi: assoluta determinatezza dell oggetto dell attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall organizzazione; circoscritta individuazione dell arco temporale per l espletamento dell attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale; apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi; possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi. 37

38 Jobs Act D.lgs. 81/2015 RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI La nuova disciplina mira chiaramente al superamento del contratto a progetto - tant è che gli articoli da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003 (c.d. legge Biagi ) vengono abrogati (rectius rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto all entrata in vigore del decreto). Non viene però disposta un automatica riconversione contrattuale (tipica invece della riforma Fornero ). Vengono meno le presunzioni di riqualificazione per le c.d. false partite IVA. 38

39 Jobs Act D.lgs. 81/2015 RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI L art. 2 prevede, a far data dal 1/01/2016, l applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato: alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. 39

40 Jobs Act D.lgs. 81/2015 RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Vengono escluse dalla presunzione di subordinazione: le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale, le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n

41 Jobs Act D.lgs. 81/2015 RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Fatta eccezione, dunque, per i casi sopra riportati, si ha - di fatto - un ritorno alla originaria collaborazione coordinata e continuativa che per essere genuinamente tale non avrà necessità di alcun progetto (o programma di lavoro) ma non potrà essere «etero organizzata» e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro pena l applicazione della disciplina propria del lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti). Anche se le co.co.co. non avranno più bisogno del progetto dovranno presentare tutti i requisiti, di autonomia ed effettività, che consentono di sottrarli alla sfera del lavoro subordinato e ricondurli quindi alla tutela giurisdizionale di cui all articolo 409 c.p.c.. 41

42 Co.co.co. INQUADRAMENTO TRIBUTARIO Art. 50 c.1 lett. c-bis) TUIR REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE.le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nell oggetto dell arte o professione di cui all art. 53, c. 1 concernente redditi di lavoro autonomo. Art. 23 DPR 600/73 RITENUTA I soggetti che "...corrispondono somme di cui all art.51 devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo d acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa" 42

43 LE PRESTAZIONI ATIPICHE 43

44 Lavoro «atipico» ART. 67 PRIMO COMMA LETT. M) TUIR Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche 44

45 Cori, bande e filodrammatiche La Commissione Finanze della Camera dei Deputati (Risposta formulata a seguito dell interrogazione del 16/05/2007 n ) ha all uopo specificato che: I proventi devono essere corrisposti al direttore artistico e ai collaboratori tecnici a fronte di prestazioni di «natura non professionale»; Sono pertanto escluse dall ambito di applicazione della norma le somme erogate a soggetti la cui attività artistica o musicale è resa in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche nell ambito della stessa professione da essi svolta abitualmente in modo indipendente ed autonomo ad una potenziale pluralità di committenti; In pratica si devono intendere quelle attività profuse dal Direttore Artistico e dai Collaboratori Tecnici che non rientrano nella loro normale e continuativa attività professionale: ci si riferisce cioè a quelle attività marginali afferenti l organizzazione tecnica la realizzazione di un determinato evento, come può essere una manifestazione bandistica, un esibizione corale etc. 45

46 Come si individuano cori, bande e filodrammatiche? CRITERI ORIENTATIVI Deve essere attività almeno prevalente Non devono avere scopo di lucro Devono svolgere attività (non solo ospitare) Non devono prevedere la partecipazione di artisti professionisti 46

47 Cori, bande e filodrammatiche ATTIVITÀ NON PROFESSIONALE: Si deve intendere che tali attività non devono rientrare nell attività professionale specifica del collaboratore. Sono attività non professionali, per esempio, le mansioni di segreteria, di archiviazione, di tenuta della prima nota, di raccolta delle quote associative, di sistemazione delle pratiche e di tutte quelle altre mansioni per le quali non siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente. DIRETTORE ARTISTICO E COLLABORATORE TECNICO: Nella nozione di «collaboratore tecnico» rientrano soltanto quei soggetti che - insieme al direttore artistico - prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali, organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse 47

48 Circolare ENPALS n. 2/2008 L ENPALS illustra le modifiche apportate dal legislatore con la legge n. 222/2007 all art. 1 comma 188 della legge 296/2006 che prevedeva e disciplinava le esenzioni contributive per le esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento. per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono un attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l importo di 5.000,00 euro.( ) 48

49 Art. 35, comma 5 decreto c.d. milleproroghe L. 14/2009 Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza all attività sportiva dilettantistica. 49

50 Art Comma TUIR Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale 50

51 La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti La tassazione ai fini IRPEF Art. 25 L. 133/99 51

52 Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI Secondo la Direzione Normativa e Contenzioso, riconducendoli nel regime dei redditi diversi e nel regime fiscale agevolato già previsto per le prestazioni per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, il comma 3 dell art. 90 avrebbe introdotto particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l inserimento del collaboratore nell organizzazione economica del committente e l assenza del vincolo di subordinazione. 52

53 Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI La circolare prosegue, però, affermando che per quanto riguarda, invece, la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell oggetto dell arte o della professione. Può un rapporto di co.co.co. essere di natura non professionale? Può una collaborazione coordinata e continuativa consistere in una prestazione che non sia di lavoro (in quanto non è previsto il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali)? 53

54 Chi sono i co.co.co amministrativo-gestionali? Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, si può sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del dilettante in campo (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del dilettante in segreteria inteso come quel soggetto che, in assenza di specifica professionalità e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo. Il tutto senza alcun vincolo di orario o di presenza e ben potendo collaborare anche non assicurando una presenza costante presso la sede sociale ma prestando anche parte dell attività da casa propria e percependo per questo un rimborso forfettario (o compenso) per il tempo dedicato e l attività svolta in via non professionale in favore dell ente. 54

55 Obbligo di comunicazione al Centro per l Impiego ART. 1 COMMA 1180 FINANZIARIA 2007 in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, i datori di lavoro privati sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro 55

56 Obbligo di comunicazione al Centro per l Impiego Con lettera circolare n del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell obbligo di comunicazione sopra richiamato la prestazione sportiva, di cui all art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Con Interpello 22/2010 il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l impiego. 56

57 Art. 35, comma 5 decreto c.d. milleproroghe L. 14/2009 Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 57

58 Jobs Act D.lgs. 81/2015 Opportunità di certificazione dei contratti L art. 2, comma 3 ha espressamente previsto la possibilità di certificazione dei contratti per escludere gli indici che determinano l applicazione delle norme del lavoro subordinato. Ove i rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica (redditi diversi) fossero da considerarsi rapporti di lavoro la certificazione sarebbe ammissibile e forse anche utile a dissipare ogni dubbio in merito alla qualificazione laddove nel contratto lo si esplicitasse. Se invece, come è sovente accaduto in questi anni, le commissioni si limitassero a certificare il contratto sportivo senza far alcun riferimento al regime fiscale ed all assenza di contributi previdenziali, la procedura di certificazione diverrebbe ultronea posto che il nuovo codice dei contratti prevede la non applicazione della disciplina presuntiva ai rapporti di collaborazione in favore di ASD ed SSD. La certificazione esplicherebbe però i propri effetti anche nei confronti degli enti accertatori e potrebbe essere superata solo da un giudizio di merito 58

59 Jobs Act D.lgs. 81/2015 Prestazioni in regime di monocommittenza Abrogata la previsione introdotta con la riforma Fornero (art. 69-bis d.lgs. 276/2003) che prevedeva, ove ricorressero specifiche condizioni, la riconversione dei rapporti in caso di falsa Partita Iva. Con D.M. del 20/12/2012, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che detta presunzione non si applicasse nei confronti dei tecnici iscritti agli albi tenuti dalle Federazioni Sportive Nazionali. Può costituire ancora norma interpretativa? L art. 2, comma 2 esclude dall applicazione della norma generale oltre alle collaborazioni in favore di ASD ed SSD (lett. d), anche le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali (lett. b). 59

60 Jobs Act D.lgs. 81/2015 Stabilizzazioni L art. 54 prevede che dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di co.co.co./co.co.pro. ovvero titolari di partita Iva, vedranno estinguersi gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. Affinché si produca l effetto estintivo previsto dalla procedura di stabilizzazione si devono però rispettare 2 condizioni: 1) i lavoratori devono sottoscrivere atti di conciliazione in sede protetta ; 2) il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi (salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo). Si ritiene che tale procedura di stabilizzazione sia applicabile a tutti i rapporti in ambito sportivo dilettantistico precedentemente inquadrati nel regime di cui all art. 67, comma 1, lett. m). Ed analogo ragionamento, per certi versi, potrebbe farsi per un non genuino rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro che celava un rapporto di lavoro dipendente. 60

61 Jobs Act D.lgs. 81/2015 Associazione in partecipazione L art. 53 ha quasi interamente riscritto l art cod. civ. prevedendo, di fatto, che venga abrogata l associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Non possono più essere stipulati nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro (sono fatti salvi fino alla loro cessazione i contratti in essere). La violazione di questo divieto comporterà la trasformazione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutto quello che ne discende sotto il profilo sanzionatorio amministrativo, contributivo e fiscale. Ancora ammissibile l associazione in partecipazione in cui l associato sia una persona giuridica (ad es. una Snc che operi tramite propri soci). L associazione in partecipazione è fattispecie che è stata sin qui molto usata per la gestione di posti di ristoro (e corner shop). Oltrechè tramite un classico rapporto di lavoro subordinato o, sussistendo i presupposti, di tipo accessorio, una valida alternativa oggi (abolite anche le mini co.co.co.) diventa il lavoro intermittente (art. 13, d.lgs. 81/15). 61

62 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08) 62 62

63 Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/1994 Sino all entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo unico in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro), la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro aveva riguardato solo marginalmente il terzo settore. Il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 definiva, infatti, il lavoratore come colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (impresa) con rapporto di lavoro subordinato. Stante la definizione di lavoratore contenuta nell ormai abrogato D.lgs. 626/1994, il mondo del terzo settore e soprattutto quello dello sport dilettantistico (gli sportivi professionisti ex L. 91/1981 sono, salvo rare eccezioni, lavoratori subordinati) era stato praticamente esentato dagli adempimenti previsti dalla normativa pre-vigente. 63

64 Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 Art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. «LAVORATORE»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere. In un primo momento al lavoratore così definito era stato equiparato il volontario ex L. 266/91. «DATORE DI LAVORO»: il soggetto che ha la responsabilità dell organizzazione. Inizialmente per le attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l applicazione del decreto avrebbe dovuto operare in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore, attraverso l emanazione di decreti interministeriali. 64

65 Modifiche D.Lgs. 106/2009 al T.U. 81/08 All art. 2 comma 1 lett. a), del decreto, le parole: il volontariato come definito dalla legge 266/91 e le parole: il volontario che effettua il servizio civile sono soppresse. In sostanza è stata eliminata l equiparazione del volontario, di cui alla L. 266/91 (nonché del volontario che effettua il servizio civile), al lavoratore (subordinato), introducendo, comunque, una tutela pur attenuata. Per effetto della modifica, a tutti i volontari di cui alla L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista dall'art. 21 per i lavoratori autonomi, senza attendere l emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività. 65

66 Tutele per volontari e collaboratori ex art. 67 TUIR L art. 3, comma 12-bis del d.lgs. 81/2008 (per come modificato da ultimo dal d.lgs. 151/2015) prevede che ai volontari - intesi come soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente ed a titolo gratuito in favore di ODV, APS, ASD, ass. religiose etc. - nonché a tutti coloro i quali percepiscono compensi di cui all art. 67, comma 1, lett. m) TUIR si applichino le disposizioni dettate dall art. 21 del d.lgs. 81 cit.. Nonostante una tecnica legislativa non inappuntabile, a volontari e collaboratori ex art. 67 TUIR (regime dei c.d ) non si ritengono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del decreto relative alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 66

67 Contenuti della tutela Le tutele previste si sostanziano nell obbligo a carico del datore di lavoro di fornire dettagliata informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali il soggetto è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività nonché di adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del collaboratore e altre attività che si svolgano nell ambito della medesima organizzazione. L art. 21, del d.lgs. 81/08 prevede inoltre l obbligo di: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 67

68 Contenuti della tutela I volontari/collaboratori hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria (fermi restando gli obblighi previsti in materia di certificazione medica per l attività sportiva) e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro ed i collaboratori possono, per espressa previsione normativa, accordarsi per individuare le modalità di attuazione delle tutele previste. Si segnala che, per le sole prestazioni volontaristiche, la norma non fa espresso riferimento alle società sportive dilettantistiche di capitali essendo, invece, indubbia l applicabilità anche alle SSD della previsione relativa ai percettori di compensi di cui all art. 67 cit.. 68

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

Le retribuzioni in piscina alla luce della riforma Biagi

Le retribuzioni in piscina alla luce della riforma Biagi Riforma Biagi 1 Le retribuzioni in piscina alla luce della riforma Biagi - Dott. Roberto Bresci - Riforma Biagi 2 Ambito normativo Legge 133/1999 Legge 342/2000 Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) D. Lgs.

Dettagli

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08 Riferimenti legislativi Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 Decreto del capo Dipartimento della Protezione

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

ENPALS E RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVI DILETTANTISTICI. Dott. Paolo Bramante

ENPALS E RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVI DILETTANTISTICI. Dott. Paolo Bramante ENPALS E RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVI DILETTANTISTICI Dott. Paolo Bramante Fonti normative: L. 29 novembre 1952 n. 2388 Istituzione dell Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA TURISTICHE E SPORTIVE www.provincia.torino.gov.it FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Dettagli

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale Direzione Regionale Prevenzione D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 È il Testo Unico

Dettagli

Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Enzo De Fusco

Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Enzo De Fusco Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative Enzo De Fusco CONTRATTO A PROGETTO - NOVITA A far data dall 1/01/2016, l art. 2 si applica la disciplina del rapporto di lavoro

Dettagli

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO LE COLLABORAZIONI A PROGETTO Un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esiste in quanto sussistano i requisiti di: continuità della prestazione; inserimento funzionale; personalità della

Dettagli

C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5

C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5 C i r c o l a r i E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5 Siri Consulenza e Organizzazione Srl Piazza IV Novembre, 5 20025 Legnano MI Tel. 0331-776177 Fax 0331-773216 www.siri.it 2 NOVITÀ CO.CO.PRO E

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art. RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate

Dettagli

I RAPPORTI DI LAVORO. Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportiva dilettantistica

I RAPPORTI DI LAVORO. Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportiva dilettantistica I RAPPORTI DI LAVORO Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportiva dilettantistica I rapporti di lavoro in un ente sportivo dilettantistico si possono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Comitato Olimpico Nazionale Italiano Comitato Olimpico Nazionale Italiano Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. avv. Elisabetta Mapelli Ufficio Avvocatura Arcidiocesi di Milano

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. avv. Elisabetta Mapelli Ufficio Avvocatura Arcidiocesi di Milano SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO avv. Elisabetta Mapelli Ufficio Avvocatura Arcidiocesi di Milano Il D. Lgs. 81/2008 si applica a: 1. tutti i settori di attività, privati e pubblici, esclusi gli addetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della Legge delega

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

Minimi federali 2014-2015. Il giovane di serie in addestramento tecnico

Minimi federali 2014-2015. Il giovane di serie in addestramento tecnico Minimi federali 2014-2015 Di seguito è riportato uno schema riassuntivo degli importi lordi e netti che, ai sensi della vigente normativa come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, nonché degli accordi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA. Forlì, 27 novembre 2015

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA. Forlì, 27 novembre 2015 I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA Forlì, 27 novembre 2015 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA COOPERATIVA Codice Civile art. 2511 (Società cooperative) Le Cooperative sono: società a capitale variabile

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Applicazione alle A.S.D. e alle A.P.S. Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche A.S.D. e alle Associazioni di Promozione Sociale A.P.S. 1 applicabilita. art.3 c.1 Il Decreto 81 del 9 Aprile

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Erogazioni liberali e raccolta fondi

Erogazioni liberali e raccolta fondi In che modo è possibile per chi fa una donazione ad una associazione scaricarla dalla dichiarazione dei redditi? Affinché il soggetto che elargisce un erogazione liberale in denaro nei confronti di un

Dettagli

CORSO DI DIRITTO SPORTIVO I RAPPORTI DI LAVORO ALL INTERNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU

CORSO DI DIRITTO SPORTIVO I RAPPORTI DI LAVORO ALL INTERNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU CORSO DI DIRITTO SPORTIVO I RAPPORTI DI LAVORO ALL INTERNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU INTRODUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN QUALSIASI FORMA COSTITUITE

Dettagli

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano. Cos è l Irap? E una sorta di tassa sul costo del lavoro. Se l associazione ha personale dipendente, un collaboratore a progetto o delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale deve pagare l Irap su

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche

Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche FIPAV - Comitato Provinciale di Rimini Dott. Andrea Biselli Dott. Marco Frassini Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche Sommario 1. Forma giuridica e requisiti

Dettagli

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO Convegno Fondazione Giuseppe Pera Lucca, 26 giugno 2015 Associato di diritto del lavoro Università di Pisa IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO Il campo di applicazione del nuovo diritto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti

1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti 1 1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI E FISCALI All Azienda. Io sottoscritto/a (cognome) (nome) al fine di una eventuale stipulazione con codesta

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Il punto su...le prestazioni e le collaborazioni sportive dilettantistiche

Il punto su...le prestazioni e le collaborazioni sportive dilettantistiche Più chiara la disciplina Il punto su...le prestazioni e le collaborazioni sportive dilettantistiche Le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche in quanto produttive di redditi diversi

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Dipendenti e collaboratori

Dipendenti e collaboratori Università Politecnica delle Marche Idee imprenditoriali innovative Focus group 23 ottobre 2009 Le società ed il bilancio Dipendenti e collaboratori Dipendenti e collaboratori Nella gestione della società

Dettagli

COMPENSI AI COLLABORATORI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COMPENSI AI COLLABORATORI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE COMPENSI AI COLLABORATORI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI ASPETTI GENERALI TRATTAMENTO FISCALE ASPETTI PREVIDENZIALI E INAIL Art. 81, c. 1, lett. m) D.P.R.

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

Circolare N.25 del 18 Febbraio 2014

Circolare N.25 del 18 Febbraio 2014 Circolare N.25 del 18 Febbraio 2014 Gestione separata, artigiani e commercianti. Le aliquote da applicare per il 2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la pubblicazione delle

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

La costituzione delle A.S.D. e rapporti di collaborazione

La costituzione delle A.S.D. e rapporti di collaborazione 20/11/2014 La costituzione delle A.S.D. e rapporti di collaborazione Un'associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo che ha come scopo la promozione dell'attività sportiva tra amatori, quindi

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA DOPO LA RIFORMA FORNERO RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE avv. Antonella Lo Sinno 12 Marzo 2013 Ordine dei Commercialisti

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Appunti per: Seminario Giuridico Fiscale

Appunti per: Seminario Giuridico Fiscale Appunti per: Seminario Giuridico Fiscale I rapporti con collaboratori e tecnici Le possibili soluzioni rispetto alla normativa attuale A cura di Maurizio Annitto La Spezia 10 maggio 2014 Circolare del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 151 01.09.2015 Lavoro accessorio: i chiarimenti dell INPS Fino al 31 dicembre 2015 resta in vigore la vecchia disciplina per

Dettagli

VOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato*

VOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato* VOLONTARIATO SICURO QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato* * Le OdV di Protezione Civile sono soggette ad adempimenti

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 166/E RISOLUZIONE N. 166/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 aprile 2006 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpello IMAIE Trattamento fiscale da applicare, ai

Dettagli

I rapporti di lavoro. Tamara Capradossi. capradossi@esplora.biz

I rapporti di lavoro. Tamara Capradossi. capradossi@esplora.biz I rapporti di lavoro Tamara Capradossi capradossi@esplora.biz TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE) LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) LAVORO PARASUBORDINATO (CO.CO.PRO., MINI CO.CO.CO,

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o

Dettagli

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014 Circolare N.78 del 4 Giugno 2014 DVR, coordinatore per la progettazione, idoneità tecnico professionale. I chiarimenti ministeriali in materia di sicurezza sul lavoro Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma.

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma. Costo del lavoro Esempi di calcolo La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma Ai sensi dell art. 2222 c.c. è lavoratore autonomo colui

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008 RISOLUZIONE N. 356/E Roma, 8 agosto 2008 Direzione Prot.: Centrale 2005/ Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale ai fini

Dettagli

F. D Orsi M. Di Giorgio A B C. ad uso del datore di lavoro e del RSPP

F. D Orsi M. Di Giorgio A B C. ad uso del datore di lavoro e del RSPP F. D Orsi M. Di Giorgio A B C della SICUREZZA ad uso del datore di lavoro e del RSPP Compiti, deleghe, obblighi e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l Accordo Stato Regioni per la formazione

Dettagli

OGGETTO: Principio di cassa allargato

OGGETTO: Principio di cassa allargato Informativa per la clientela di studio N. 01 del 08.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Principio di cassa allargato Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo

Dettagli

SPORTIVI DILETTANTI CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE ASD

SPORTIVI DILETTANTI CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE ASD SPORTIVI DILETTANTI CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE ASD Premessa Adempimenti ridotti per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di natura non professionale

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in assenza di provvedimenti sul punto da parte della L.

Dettagli