Regolamento della valutazione

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1 Liceo Scientifico Statale Francesco Ribezzo Francavilla Fontana Regolamento della valutazione 1 di 22 Approvazione del collegio dei docenti del 17/10/2013

2 Indice DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 2009, N D. M. N. 5 DEL 16 GENNAIO PREMESSA...10 VERIFICHE...10 VALUTAZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA GRIGLIA PER L ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA SCRUTINIO DEL PRIMO QUADRIMESTRE...16 SCRUTINIO DEL SECONDO QUADRIMESTRE...16 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI (CLASSI DEL TRIENNIO)...19 CREDITO SCOLASTICO: TABELLA A (D.M.16/12/2009 N. 99) FREQUENZA...20 INTERESSE IMPEGNO...20 PARTECIPAZIONE...21 DOPO LA VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI ALL ALUNNO CHE CONSEGUA UN PUNTEGGIO CON LA PARTE DECIMALE MAGGIORE O UGUALE A 0,80, RISULTANTE DALLA SOMMA DELLE TABELLE A+B SARÀ ATTRIBUITO IL VALORE MASSIMO DELLA BANDA DI APPARTENENZA CREDITO FORMATIVO: TABELLAC: CREDITI FORMATIVI di 22

3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n Visti.omissis. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto: il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine: di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 1 - Art. 2 del DPR 24 Giugno 1998/n.249: Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 3 di 22

4 8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione omissis Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione omissis Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 4 di 22

5 1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art. 7 Valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. Art. 8. Certificazione delle competenze 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n di 22

6 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento. Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Art. 10. Valutazione alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale 1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 6 di 22

7 Art. 12. Province di Trento e di Bolzano omissis Art. 13. Scuole italiane all'estero omissis Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 5. È abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. 6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Art. 15. Clausola di invarianza della spesa 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno di 22

8 D. M. n. 5 del 16 gennaio 2009 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l istruzione Roma, li IL MINISTRO VISTO omissis DECRETA Articolo 1 Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/ La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità, da parte degli studenti. Articolo 2 Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall anno scolastico , concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 3. In attuazione di quanto disposto dall art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all esame conclusivo del ciclo di studi. 4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. Articolo 3 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell anno. 2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell anno, in relazione alle finalità di cui all articolo 1 del presente decreto. 8 di 22

9 Articolo 4 Criteri ed indicazioni per l attribuzione di una votazione insufficiente 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio nonché i regolamenti di istituto prevedano l irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 2. L attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: a) nel corso dell anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all articolo 1 del presente Decreto. 3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. Articolo 5 Autonomia scolastica 1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 9 di 22

10 PREMESSA La valutazione è un processo continuo di analisi del sistema educativo e consente un riesame permanente del suo funzionamento. Esso coinvolge obiettivi, contenuti, strategie didattiche, mezzi, processi di insegnamento/ apprendimento, organizzazione, anche amministrativa, della scuola. Per valutare occorre,quindi: a) definire i criteri attraverso la formulazione di obiettivi; b) costruire ed utilizzare strumenti di misurazione adatti agli obiettivi; c) rilevare ed interpretare i dati ottenuti; d) formulare giudizi e prendere le decisioni necessarie; e) presentare i risultati agli studenti La valutazione viene effettuata dal docente e dall intero Consiglio di Classe. Oggetto della valutazione è la personalità scolastica dello studente (apprendimenti, sviluppo del carattere, formazione) e la correttezza dell apprendimento/ insegnamento. Al fine di operare una corretta valutazione occorre tener presente i seguenti criteri: OGGETTIVITÀ: gli elementi della valutazione e i criteri di base della stessa devono essere enunciati in forma esplicita; RIPRODUCIBILITA : la valutazione deve essere ripetibile con le stesse modalità e i medesimi criteri per poter verificare la validità delle diverse procedure didattiche; COERENZA: i criteri e i metodi della valutazione devono essere coerenti con l azione didattica, non è pensabile un azione di valutazione su abilità che non sono state esplicitate agli allievi in modo chiaro e puntuale; TRASPARENZA: criteri, metodi, tempi, risultati della valutazione devono essere chiaramente esplicitati per dare all allievo la possibilità di controllare in modo autonomo il proprio processo di apprendimento. La valutazione dell'apprendimento deve avvenire in relazione a: a) CONOSCENZE (sapere) b) ABILITA (saper fare) c) COMPETENZE (Conoscenze ed abilità che si traducono in comportamenti) VERIFICHE Le attività di verifica sono inserite e descritte nella programmazione per disciplina e nella programmazione di classe e nelle programmazioni personali degli insegnanti. La valutazione degli studenti si effettua ricorrendo ai seguenti accertamenti diversificati: Analisi del testo, Saggio breve, Articolo di giornale, Tema, Relazione, Test di varie tipologie, Risoluzione di problemi, Prova grafica / pratica, Interrogazione, Simulazione colloquio. Nel corso del quadrimestre devono essere effettuate verifiche orali: non meno di 2 a quadrimestre; verifiche scritte: non meno di 2 a quadrimestre; verifiche pratico-grafiche: non meno di 2 a quadrimestre. Facoltativamente, potranno essere somministrate prove strutturate e semistrutturate. La valutazione è: formativa, in itinere; sommativa, alla fine di ogni unità didattica; certificativa, alla fine del quadrimestre. VALUTAZIONE 10 di 22

11 Il Collegio Docenti, a norma dell art. 4 del regolamento sull autonomia scolastica, stabilisce i criteri di valutazione in itinere e finale degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti comunicandoli a tutti gli interessati tramite il P.O.F. Per rendere più omogeneo il processo valutativo, il Collegio Docenti ha elaborato una griglia in scala decimale riferita alla rilevazione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi cognitivi (conoscenze, abilità e competenze) Griglie più specifiche di valutazione sono contenute nelle programmazione disciplinari e personali. - GRIGLIA DI VALUTAZIONE Voto in decimi CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE 1-2 Nessuna conoscenza degli argomenti. Non mostra alcuna abilità. Linguaggio stentato. Non mostra alcuna competenza 3 Conoscenze carenti e disorganiche. Abilità operative inconsistenti e scoordinate. Linguaggio stentato. Non mostra alcuna competenza 4 Conoscenza molto lacunosa degli argomenti. Abilità operative poco consistenti o poco coordinate e coerenti. Linguaggio povero e impreciso. Esegue compiti semplici in ambiti ristretti solo se guidato. 5 Conoscenza superficiale e/o parziale dei contenuti. Abilità operative incerte che denotano scarsa autonomia. Difficoltà nell uso del linguaggio specifico. Esegue compiti semplici, ma talvolta necessita di guida. 6 Conoscenze essenziali. Abilità operative di base. Linguaggio corretto, ma essenziale. Esegue compiti semplici. 7 Conoscenza nozionistica ma completa dei contenuti. Abilità operative logiche. Linguaggio corretto. Esegue compiti di media difficoltà. 8 Conoscenza esauriente e chiara dei contenuti. Abilità operative logiche e coerenti. Linguaggio corretto e specifico. Esegue compiti complessi. 9 Conoscenza completa, organica, chiara e precisa dei contenuti. Abilità operative logiche, coerenti e consapevoli. Linguaggio specialistico. Esegue con immediatezza compiti complessi. Possiede senso critico e capacità di analisi e sintesi. 10 Conoscenza completa, organica, chiara, precisa e approfondita dei contenuti.. Abilità operative logiche, coerenti e consapevoli anche in contesti complessi e pluridisciplinari. Linguaggio specialistico. Esegue con immediatezza compiti complessi. Possiede senso critico e spiccate capacità di analisi e sintesi. Propone soluzioni personali e originali. - ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA GRIGLIA PER L ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA In un contesto educativo e formativo come quello dell istruzione scolastica particolare attenzione viene data allo stile di comportamento dello studente, inteso come capacità di rispettare i docenti 11 di 22

12 e tutto il personale scolastico, di rapportarsi civilmente con i coetanei, di avere cura degli strumenti e delle suppellettili della scuola e di osservare il regolamento dell Istituto. Tale processo educativo raggiunge i risultati attesi se si sviluppa in un ambiente idoneo e viene supportato da azioni coerenti messe in atto da parte di tutto il personale scolastico, mirate ad indicare allo studente il percorso da seguire. Il Collegio dei docenti ai sensi dell art. 7, c. 2 del DPR 122/2009, a norma dell art. 4 del D.P.R. n.249/1998 e del D.M. n.5 del 16/01/2009, in data 17/10/2013 ha inteso definire le modalità di attribuzione del voto di condotta, pertanto il voto di condotta è attribuito ad ogni studente in occasione delle valutazioni quadrimestrali tenendo conto delle tre Competenze di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile Collaborare e Partecipare Comunicare ed utilizzando tre parametri: CONVIVENZA CIVILE DOVERI FREQUENZA E PUNTUALITÀ con sette indicatori: 1) rispetto delle persone dell'istituzione scolastica [CONVIVENZA CIVILE] 2) rispetto dei regolamenti [CONVIVENZA CIVILE] 3) impegno nello studio e rispetto delle consegne [DOVERI] 4) partecipazione al dialogo educativo [DOVERI] 5) interesse [DOVERI] 6) assenze [FREQUENZA E PUNTUALITÀ] 7) entrate o uscite anticipate [FREQUENZA E PUNTUALITÀ] ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio da 0 a 5 e un peso percentuale ai fini della definizione del voto, che rappresenta un utile compendio, ma non un automatismo valutativo. Il punteggio raggiunto dopo le valutazioni degli indicatori viene approssimato matematicamente. Al fine dell attribuzione dei punteggi il Collegio dei docenti definisce la seguente griglia di valutazione CONVIVENZA CIVILE 1.rispetto delle persone dell'istituzione scolastica 2.rispetto dei regolamenti Peso percentuale 24% Peso percentuale 20% descrizione punti descrizione punti Pieno rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. 4 Episodica mancanza di rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Ripetute mancanze di rispetto degli altri dell'istituzione scolastica Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d Istituto e delle disposizioni di sicurezza. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d Istituto dee delle disposizioni di sicurezza Rispetto non sempre regolare delle norme del Regolamento d Istituto relativamente a: ritardo nella consegna delle giustificazioni, negligenza nella consegna di materiali scuola-famiglia e nell utilizzo del libretto). Sporadica mancanza di attenzione alle disposizioni di sicurezza Inadempienze ripetute (da 1 a 3) nel rispetto del regolamento d'istituto sanzionate con richiami 12 di

13 scritti degli insegnanti Frequenti mancanze di rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Gravi mancanze di rispetto nei confronti degli altri e dell'istituzione scolastica sanzionate con provvedimento superiore al richiamo scritto dell'insegnante. 1 0 Inadempienze frequenti (più di tre) nell'osservanza del regolamento d'istituto sanzionate con richiami scritti degli insegnanti. Violazione significativa del Regolamento di disciplina sanzionata con provvedimento superiore al richiamo scritto dell'insegnante. 1 0 DOVERI 3.impegno nello studio e rispetto delle consegne 4.partecipazione al dialogo educativo 5.interesse Peso percentuale 11% Peso percentuale 10% Peso percentuale 10% descrizione punti descrizione punti descrizione punti Porta sempre a termine con affidabilità gli impegni presi in tutte le discipline. Porta regolarmente a termine gli impegni presi in quasi tutte le discipline. Porta a termine gli impegni presi solo in alcune discipline. Non sempre porta a termine gli impegni presi È discontinuo e selettivo nel portare a termine i propri impegni Non porta a termine alcun compito ed impegno affidato 5 4 Partecipa con interesse, pertinenza e atteggiamento propositivo alle varie attività Partecipa con interesse e pertinenza alla varie attività. 3 Partecipa alle varie attività Generalmente partecipa alle attività. Partecipa saltuariamente ad alcune attività 0 Non partecipa Mostra interesse vivo e costante per le attività proposte Mostra interesse costante per tutte le attività Mostra interesse per tutte le attività Mostra interesse superficiale 1 E selettivo negli interessi 1 Non mostra alcun interesse per le attività proposte FREQUENZA E PUNTUALITA 6.Assenze : peso percentuale: 12% Numero delle Punteggio assenze di 22

14 FREQUENZA E PUNTUALITA 7. Entrate posticipate e uscite anticipate: peso percentuale = 13% Numero delle entrate/uscite Punteggio fuori orario di 22

15 (1) non sono conteggiate al fine della valutazione del comportamento le assenze prolungate per salute debitamente certificate, le assenze per competizioni sportive documentate, concorsi ed esami. Inoltre qualsiasi provvedimento disciplinare che superiore all'ammonizione scritta del docente sul diario di classe comporta l'abbassamento di un punto del voto del comportamento. 15 di 22

16 Scrutinio del primo quadrimestre Il coordinatore propone per ogni singolo alunno, il voto di comportamento sulla base di un giudiziomotivato e desunto dai criteri definiti dal collegio dei docenti ed appresso riportati, il voto viene assegnato collegialmente e riportato sul sistema informatico. Si riportano in verbale le motivazione dei voti di condotta inferiori a 8/10 e le deliberazione assunte a maggioranza. L attribuzione del voto di condotta tiene conto di quanto normato con C.M. n. 50 del 20 maggio 2009, Disposizioni in vista della conclusione dell anno scolastico , art. 1. Gli indicatori su riportati costituiscono un punto di partenza sulla base del quale il Consiglio di Classe pone in discussione il voto di condotta da assegnare al singolo studente. Ogni docente propone per ogni singolo alunno il voto relativo alla disciplina d insegnamento (sulla base di un motivato giudizio 2 ) che, viene collegialmente assegnato e riportato sul sistema informatico. Sono specificatamente segnalate: 1. le motivazione dei voti gravemente non sufficienti e degli studenti che hanno più di due insufficienze 2. le deliberazioni assunte a maggioranza Nel corso dello scrutinio, dopo l attribuzione dei voti, vengono individuati gli studenti le cui insufficienze risultano gravi. A questi studenti viene proposta, con lettera indirizzata alla famiglia, la frequenza di corsi di recupero. I corsi di recupero si svolgono in orario extracurricolare e sono programmati sulla base: 1. dei bisogni rilevati alla fine degli scrutini. 2. delle disponibilità dei docenti 3. delle risorse economiche assegnate alla scuola Scrutinio del secondo quadrimestre Le valutazioni disciplinari finali derivano da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche, devono essere motivate con breve giudizio trascritto sul proprio registro personale e devono anche tenere conto: della capacità personale al raggiungimento degli obiettivi minimi programmati dai docenti per ciascuna disciplina, anche attraverso la frequenza dei corsi di recupero; della capacità dell alunno di affrontare proficuamente il programma di studio dell anno successivo del grado di autonomia raggiunto nell organizzare il lavoro scolastico; dell impegno profuso durante l anno scolastico; della partecipazione alle attività didattiche, di recupero o di eccellenza; dell assiduità nella frequenza delle lezioni; delle eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e/o familiari effettivamente rilevate. Tra il giudizio di valutazione e il voto sussiste un rapporto di coerenza, poiché il giudizio contiene elementi che descrivono la motivata competenza o l incompetenza tecnica dello studente nella disciplina e il livello globale di maturazione della sua personalità. L attribuzione del voto quadrimestrale o finale non è, quindi un mero calcolo matematico, ma è conseguenza delle motivazioni espresse nel giudizio. 2 Da riportare solo per gli studenti con insufficienze gravi o con più di 2 insufficienze 16 di 22

17 I docenti sottopongono al Consiglio di classe in seduta collegiale i giudizi e le proposte di voto per ogni studente, con l indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline di insegnamento. Anche il voto di condotta è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe ad ogni singolo alunno. Il Consiglio di classe, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei singoli docenti delibera per ogni alunno uno dei seguenti esiti: Per gli studenti delle I II III IV classe 1) allievo ammesso alla classe successiva; 2) allievo ammesso alla classe successiva con agevolazione e comunicazione alla famiglia; 3) allievo con sospensione del giudizio; 4) allievo non ammesso alla classe successiva; Per gli studenti della V classe 1) allievo ammesso all esame di stato 2) allievo non ammesso all esame di stato Ai fini delle deliberazioni il Collegio dei docenti in data 15/05/2012 ha adottato i seguenti criteri, c 1) per l ammissione alla classe successiva: aver frequentato almeno 2/3 dell anno scolastico avere ottenuto una valutazione del comportamento superiore a 5 in relazione alla personalità di ogni alunno aver raggiunto gli obiettivi minimi cognitivi e formativi ed essere giudicato nelle condizioni affrontare l anno scolastico successivo; nel primo biennio: dando maggiore importanza alle discipline linguistico-espressive e logico- matematiche, non aver riportato più di tre insufficienze gravi e un eventuale disciplina con uno studio autonomo; nel secondo biennio: dando maggiore valenza alle discipline professionalizzanti non aver riportato più di tre insufficienze gravi e un eventuale disciplina con uno studio autonomo; nel monoennio finale: in applicazione del D.P.R. 22 giugno 2009, N. 122 art. 6, comma I e O.M. n. 44 del prot. n..3446, art. 2, comma 4. 2) Definizioni di insufficienza a) Insufficienza grave quella derivante da una proposta di voto in termini numerici compresa fra uno e quattro decimi ed accompagnata da un giudizio atto a motivare la proposta numerica del docente dal quale risultino: carenze gravi nella preparazione specifica e tecnica relativa ad ogni singola disciplina; scarsa o inesistente conoscenza a livello teorico ed applicativo dei contenuti essenziali della disciplina. b) Insufficienza non grave una insufficienza espressa con voto cinque decimi. 3) Esito dello scrutinio finale risultati Giudizio positivo in tutte le discipline (voto 6 o superiore) Presenza di una o due insufficienze non gravi (voto 5) e giudizio positivo in tutte le altre discipline Presenza di più di due insufficienze lievi 17 di 22 esito Ammesso alla classe successiva Ammesso alla classe successiva con agevolazione e comunicazione alla famiglia Agevolazione e comunicazione alla famiglia per due discipline e sospensione del giudizio per le

18 Da 1 a 3 insufficienze gravi 3 insufficienze gravi e 1 lieve o situazioni di maggiore gravità altre in relazione alla difficoltà rilevate nel corso dell anno. Sospensione del giudizio Non ammissione alla classe successiva 4) Allievo con sospensione del giudizio: Per questi studenti ogni insegnante redige un dettagliato resoconto sulle carenze dell allievo indicando anche il voto proposto. Questi allievi potranno usufruire dei corsi di recupero organizzati dalla scuola e per dimostrare di aver recuperato l insufficienza dovranno sostenere le previste prove predisposte dal docente titolare della disciplina Lo scrutinio di questi studenti si terra dopo le prove e nel deliberare l ammissione alla classe successiva per gli allievi con sospensione del giudizio i consigli di classe terranno conto di: - partecipazione alle attività di recupero organizzate dalla scuola (se lo studente ha deciso di avvalersene); - numerosità delle discipline in cui permane la situazione di insufficienza; - gravità del giudizio in cui permane la situazione di insufficienza; - tutti gli elementi che vengono utilizzati in sede di scrutinio finale e citati sopra. All Albo dell Istituto viene riportata solo l indicazione della sospensione del giudizio. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze e successivamente le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell anno scolastico. Se i genitori, o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengono di doversi avvalere delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola devono comunicarlo per iscritto alla scuola stessa, fermo restando l obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui all art. 5 della medesima O. M., delibera l integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tal caso, risolvendo la sospensione del giudizio, vengono riportati all Albo dell Istituto i voti riportati in tutte le discipline, con l indicazione ammesso. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all Albo dell Istituto con la sola indicazione non ammesso. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.M. n.99 del 16 /12/2009. La competenza circa la verifica degli esiti, nonché quella relativa all integrazione dello scrutinio finale, appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale (O.M. n. 92 del 5/11/2007). 5) Allievo non ammesso alla classe successiva 18 di 22

19 Il Consiglio di Classe prima di deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente dovrà tener, inoltre, conto dei seguenti elementi: - capacità relativa al raggiungimento degli obiettivi minimi programmati dai docenti per ciascuna disciplina, anche attraverso la frequenza dei corsi di recupero; - capacità dell alunno di affrontare proficuamente il programma di studio dell anno successivo; - il grado di autonomia raggiunto nell organizzare il lavoro scolastico; - l impegno profuso durante l anno scolastico; - la partecipazione alle attività didattiche, di recupero o di eccellenza; - l assiduità nella frequenza delle lezioni - eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e/o familiari effettivamente rilevate. Il giudizio conclusivo, in caso di non ammissione dovrà contenere i seguenti elementi valutativi: presenza di gravi e/o diffuse insufficienze e lacune nella preparazione globale, impegno nello studio; partecipazione al dialogo educativo e interesse per le materie di studio; frequenza irregolare. 6) Allievo ammesso all Esame di Stato Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, N. 122 art. 6, comma I e O.M. n. 44 del prot. n..3446, art. 2, comma 4 sono ammessi all Esame di Stato gli studenti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 7) Allievo non ammesso all Esame di Stato L ammissione o la non ammissione di un alunno all Esame di Stato è una decisione collegiale del consiglio e non dei singoli docenti. Peraltro, la presenza di gravi insufficienze, che resistano a obiezioni o interpretazioni, ingenera l insorgenza di incompatibilità con qualsivoglia deliberazione di ammissione, atteso che una decisione in tal senso risulterebbe viziata in legittimità, stante il chiaro disposto di cui all art.3 della legge 241/90 (ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2: la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione, in relazione alle risultanze dell istruttoria) che impone all amministrazione (in questo caso il consiglio di classe) di motivare qualsivoglia provvedimento in fatto e in diritto. In caso di esito negativo degli scrutini o degli esami nel prospetto degli scrutini affissi all albo l indicazione dei voti verrà sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ( non ammesso alla classe successiva ; non ammesso agli Esami di Stato ). Criteri di valutazione dei crediti formativi (Classi del triennio) Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno un credito scolastico e un credito formativo. 19 di 22

20 Credito scolastico: in ordine alla media dei voti, all assiduità della frequenza, all interesse, all impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative organizzate dall Istituto, i crediti scolastici sono valutati in punteggi; il punteggio massimo raggiungibile previsto è di 25 punti, tali punti sono attribuiti secondo le seguenti tabelle: TABELLA A (D.M.16/12/2009 n. 99) Sostituisce la tabella prevista dall art.11 c.2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 così come modificata dal D.M. n.42/2007). Media dei voti Credito scolastico (punti) I anno II anno III anno M= <M <M <M <M Stabilisce la banda di oscillazione del credito in funzione della media dei voti. All alunno che consegua una media di voti la cui parte decimale è maggiore o pari di 0,50 rispetto al limite minimo sarà attribuito il valore massimo della banda di appartenenza. Se la media dei voti sarà uguale o superiore a 9.1 il credito sarà attribuito al limite superiore della banda. NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutiniofinale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l assiduità della frequenza scolastica, l interesse e l impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. TABELLA B: 0,20 0,10 0 0,20 0,10 0 FREQUENZA CRITERI Assiduità nella frequenza e puntualità in classe (MAX 16 assenze e 9 richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata intutto l annoscolastico). Frequenza e/o puntualità discontinua (MAX 25 assenze e 10 richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata intutto l annoscolastico). Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità. (PIU di 25 assenze e oltre 10 richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata intutto l annoscolastico). INTERESSE IMPEGNO CRITERI Si impegna sempre con cura e sistematicità. E irreprensibile nello svolgimento delle consegne scolastiche. Si impegna con serietà e costanza. E puntuale nello svolgimento delle consegne scolastiche. Non è costante nell impegno. Non è puntuale nello svolgimento delle consegne scolastiche. 20 di 22

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