durc settore edile: sperimentazione indici di congruità Analisi del nuovo accordo

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1 NEWSLETTER 42 - N. 02 ANNO 2012 lavoro accessorio: nuova modalità per l acquisto dei buoni Vendita dei voucher presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna durc settore edile: sperimentazione indici di congruità Analisi del nuovo accordo disposizioni per l attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga e normative relative agli interventi eber Le novità del 2012

2 LAVORO ACCESSORIO: NUOVA MODALITÀ ACQUISTO DEI BUONI Vendita dei voucher presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna Alle consuete modalità di acquisto/riscossione dei buoni per lavoro accessorio si è aggiunta la possibilità di effettuare tali operazioni presso le banche abilitate. Dopo una prima fase in cui tale servizio era attivo solo presso gli sportelli delle province di Modena e Bologna, dal mese di novembre 2011 i committenti possono rivolgersi all intera rete di 380 sportelli della Banca Popolare Emilia Romagna. Di seguito si riportano le principali operatività del servizio ACQUISTO DEI VOUCHER Il committente acquista i buoni lavoro presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale e la richiesta di emissione dei buoni (cliccare qui per visionarlo). I committenti persone giuridiche (es. società costituite in forma di SRL o SNC) che intendono acquistare i voucher devono preventivamente presentare una richiesta alla sede Inps competente (scarica modello SC53) che procederà all acquisizione della delega e alla registrazione dell abbinamento tra delegato e delegante. A seguito di ciò il delegato potrà acquistare i voucher per conto del delegante presso gli sportelli bancari. Per delegato di persona giuridica si intende il socio/legale rappresentante della società, nonché un dipendente ovvero Associazione datoriale che effettua i servizi per conto dell azienda. Per ogni singolo acquisto di voucher è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato a prescindere dall importo acquistato. Con una sola operazione è possibile acquistare fino a 5.000,00 di buoni lavoro. Comunicazione preventiva all Inps Prima dell inizio della prestazione di lavoro il Committente deve effettuare la comunicazione preventiva all Inps, utilizzando uno dei consueti canali: Telefonare al Contact Center Inps-Inail (n ); Collegarsi al sito e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale/Accesso ai servizi; Andare presso una Sede Inps; 1

3 indicando il proprio codice fiscale, la tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore di lavoro (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d inizio e fine della prestazione. Inoltre, deve comunicare il codice di controllo indicato sui buoni lavoro acquistati. Questa operazione è necessaria per l attivazione dei buoni lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. La comunicazione all Inps assolve contestualmente l obbligo di comunicare preventivamente all Inail (DNA) i dati della prestazione. Con riferimento alla durata della prestazione, l Inps sottolinea che devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l arco temporale in cui le prestazioni si collocano, inoltre precisa che: 1. Le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizioni di periodi; 2. Le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data fine prestazione, sia nel caso in cui facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più di uno; 3. Nel caso di più acquisti di buoni lavoro presso gli sportelli bancari abilitati, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla. Comunicazione preventiva Le indicazioni fornite dall Inps circa la comunicazione preventiva di inizio prestazione si pongono in contrasto con quanto affermato dall Inail con nota n del 9 settembre 2010 (argomento trattato nella Newsletter n. 14/2010 alla quale si rimanda per ulteriore approfondimento). In tale nota infatti l Istituto ha chiarito che, in caso di discontinuità della prestazione (es. fine settimana, giorni alterni nella settimana, settimane alterne nell arco di un mese), il committente può indicare in un unica comunicazione l intero periodo temporale di riferimento. Stante la diversa interpretazione che fornisce l Inps ed in via prudenziale si ritiene di dover cambiare le modalità fino ad oggi utilizzate, evitando di effettuare un unica comunicazione per l intero arco temporale in cui si svolgono prestazioni di lavoro accessorio, ma inviando comunicazioni relative ai singoli periodi/giorni di effettiva prestazione, ad eccezione dei casi in cui siano le singole aziende a chiedere esplicitamente un invio per l intero arco temporale di riferimento pur essendo state informate sulle nuove indicazioni operative. Le nuove modalità dovranno essere utilizzate sia nei casi di voucher acquistati presso le tabaccherie o sportelli bancari convenzionati, che in quelli acquistati presso l Inps. 2

4 I contatti con l Inps, utilizzando i canali di cui sopra, consentono anche di: o Verificare se i propri dati sono registrati; o Verificare il numero di voucher a disposizione; o Verificare quali prestazioni sono in corso; o Annullare una precedente comunicazione di inizio attività. Relativamente a quest ultimo punto, l Istituto ha specificato che: - l annullamento/modifica può essere effettuato prima del giorno comunicato quale inizio prestazione, tramite sito Inps, Contact Center o presso una sede Inps; - l annullamento/modifica può essere effettuato il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione solamente tramite contact center o presso una sede Inps; - l annullamento/modifica può essere effettuato un giorno successivo in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione solo presso una sede Inps. 1.2 ACQUISTO MODALITA OPERATIVE PER IL PRESTATORE Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi filiale autorizzata, dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale, presentandosi munito di tessera sanitaria utile per la verifica del codice fiscale. Effettuato il pagamento il Prestatore ottiene una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Qualora i prestatori siano minorenni debbono possedere l autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, presentata presso una sede dell Inps. Inoltre, al fine dell incasso presso gli sportelli bancari, devono presentare copia dell autorizzazione all incasso firmata dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale (vedi allegato 3 ). 1.3 SMARRIMENTO O FURTO DEI BUONI In caso di smarrimento o furto dei buoni lavoro, occorso al Committente, la Sede Inps può effettuare la stampa di un duplicato, previa verifica dei dati relativi all acquisto e della validità dei voucher. Parimenti nel caso in cui lo smarrimento e il furto siano occorsi al Prestatore l Istituto esegue la stampa del duplicato, dopo aver controllato la dichiarazione di inizio prestazione effettuata dal committente e la pagabilità dei voucher. In entrambi le casistiche dovrà essere consegnata copia della denuncia alle autorità competenti. 3

5 DURC - SETTORE EDILE: SPERIMENTAZIONE INDICI DI CONGRUITÀ Analisi del nuovo accordo. A più di un anno dalla sottoscrizione dell Avviso Comune che ha introdotto nell edilizia gli indici di congruità (Avviso comune del 28 ottobre 2010), argomento trattato nella N.L. 6/2011 (fare click qui per visionarla), in data 16 novembre 2011,le parti sociali del settore edile hanno siglato un nuovo accordo in materia di sperimentazione di tali indici. Si ricorda che gli indici di congruità costituiscono delle percentuali minime di incidenza del costo della manodopera in relazione al valore complessivo di alcune categorie di opere edili, e sono finalizzati a contrastare il lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati. L'accordo di novembre si è reso necessario per evitare che, a partire dal 2012, l'impresa non congrua si veda negare il DURC. Per questo motivo, l'accordo rinvia di un anno la sperimentazione in corso che, però a differenza del 2011 coinvolgerà obbligatoriamente tutte le casse edili e si baserà sulle informazioni inviate tramite la denuncia mensile MUT. Con il recente Avviso (del 16/11/11, cliccare qui per prenderne visione le parti sociali del settore edile hanno quindi stabilito le tempistiche della fase sperimentale che si svolgerà nell'anno 2012 ed in particolare: DECORRENZA Dal 1/1/2012 Dal 1/1/2012 Da Aprile 2012 Da Aprile 2012 ATTIVITA' Le Casse edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento e il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Le modifiche non formali alle denunce inviate dovranno essere comunicate alla Cassa Edile mediante una denuncia integrativa/sostitutiva Le Casse edili saranno tenute ad attivare un "contatore di congruità" che consenta la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori (in base agli indicatori stabiliti nell'avviso comune del 23/10/10) e il valore che risulta dal prodotto dei seguenti valori: 1)l'imponibile contributivo della Cassa edile riferito agli operai impiegati in cantiere 2)il coefficiente convenzionale pari a 2,5 (individuato dalla CNCE). Tutte le Casse edili attiveranno una fase sperimentale di verifica della congruità della manodopera utilizzando il "contatore" (senza alcun riflesso sul Durc) 4

6 Nel mese di giugno 2012 Dalla denuncia di competenza del mese di luglio 2012 Dal 1/10/2012 Dal 1/1/2013 Il Comitato della bilateralità farà una prima verifica dei risultati della sperimentazione e apporterà le eventuali correzioni alla procedura Le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri. In caso di mancata compilazione, la denuncia sarà irricevibile e l'impresa sarà segnalata alla banca dati delle imprese irregolari (BNI) (*) I Durc rilasciati dalla Cassa edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera La congruità sarà un requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare (*) Si sottolinea che Cna Costruzioni e le altre Associazioni Artigiane hanno espresso delle riserve in merito alla legittimità della segnalazione delle imprese alla BNI in caso di mancata compilazione dei campi relativi ai cantieri. La sanzione, infatti, non risulta legittimamente applicabile, almeno fino a che l'obbligo della verifica di congruità non sarà disciplinato sul piano normativo. 5

7 DISPOSIZIONI REGIONALI PER L ATTUAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NEL 2012 E NOVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI EBER Novita del DISPOSIZIONI REGIONALI PER L ATTUAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NEL 2012 Come già anticipato nella Newsletter n. 21/2011 alla quale rimanda per ulteriori approfondimenti, la legge n 183 del 12/11/2011, pubblicata in G.U. il C.D. LEGGE DI STABILITÀ 2012 ha previsto la proroga per l anno 2012 delle misure in deroga a sostegno del reddito. In data la regione Emilia Romagna e le parti sociali hanno sottoscritto un primo verbale di accordo con il quale hanno confermato per l intero anno 2012 l erogazione a favore delle imprese e dei lavoratori degli ammortizzatori sociali in deroga. Di seguito si fornisce una prima analisi delle disposizioni di maggior interesse (novità) contenute nel testo dell accordo, facendo riserva di tornare sull argomento qualora dovessero intervenire diversi e ulteriori chiarimenti. 1. I trattamenti in deroga saranno autorizzati unicamente a copertura di periodi relativi all annualità pertanto non sarà possibile ottenere l autorizzazione a beneficiare di trattamenti in deroga per periodi successivi al 31 dicembre Sono confermate per il resto le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande (modello b1). 2. A partire dal 01 marzo 2012, al fine di monitorare l utilizzo reale delle risorse stanziate a copertura degli ammortizzatori in deroga, i datori di lavoro, a conclusione del primo periodo di trattamento in deroga, dovranno comunicare il reale utilizzo in termine di ore complessive della CIGO/CIGS in deroga. L invio della rendicontazione al termine del primo periodo è condizione necessaria per poter accedere alla eventuale proroga dell ammortizzatore in deroga. 3. Per i datori che presentino domande (modelli b1) con data inizio e fine compreso tra gennaio e febbraio 2012 (si tratta degli accordi a cavaliere 2011/2012), l autorizzazione della proroga sarà comunque concessa solo a seguito di comunicazione dopo il 1 marzo 2012 del reale utilizzo di quanto autorizzato. 4. Per ogni datore di lavoro, a far tempo dal 1 marzo 2012, viene fissato un limite massimo di 36 mesi di utilizzo dei trattamenti in deroga nell arco dell intero quadriennio 2009/2012. pertanto, i datori di lavoro che a partire dal 2009 abbiano beneficiato di 36 mesi di autorizzazione del trattamento in deroga, 6

8 non potranno più beneficiare di ulteriori periodi di deroga. in questi casi o vi è ripresa lavorativa oppure si dovrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. dai primi chiarimenti forniti in via informale dagli operatori della regione, al fine del raggiungimento dei 36 mesi, sembra sia sufficiente l autorizzazione regionale a prescindere dall effettivo utilizzo. rispetto ad altri dubbi che la previsione solleva siamo in attesa di chiarimenti da parte della regione. 5. Viene confermato per il 2012 (fino al 31 dicembre 2012) la possibilità di accesso alla mobilità in deroga; inoltre i lavoratori che già beneficiano del trattamento di mobilità in deroga e che al termine del trattamento si troveranno ancora in stato di disoccupazione, saranno autorizzati a beneficiare nuovamente della mobilità in deroga per tutte le mensilità fino al 31 dicembre 2012 (anche rispetto a questa previsione siamo in attesa di chiarimenti da parte della regione); 6. per le imprese che hanno a riferimento un ente bilaterale attivo (ovvero un ente che riconosce la prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori sospesi) ma che decidono di non aderire, trovano applicazione le regole definite dalle discipline contrattuali. Con specifico riferimento alle imprese artigiane dell Emilia Romagna si ricorda quanto già anticipato con la newsletter n. 1/2012 (cliccare qui per visionarla): Le Parti Sociali dell'artigianato (Cna E Confartigianato) con propria lettera del hanno comunicato alla regione Emilia Romagna quanto segue: "(...) le aziende artigiane sono tenute contrattualmente all'iscrizione all'eber. in caso di mancata iscrizione ad EBER le aziende sono obbligate a corrispondere mensilmente 25 ad ogni dipendente e, in caso di sospensione, devono provvedere con risorse proprie a dare copertura economica pari a quella garantita dall'eber e dalla do per 90 giornate di calendario; ne consegue che per (il 2012) (...) per l'accesso agli ammortizzatori (...) le aziende artigiane potranno utilizzare la deroga solo dopo aver attivato quanto sopra richiamato, ad eccezione dei casi non coperti dalle provvidenze EBER, ovverosia gli apprendisti e le (riduzioni) orizzontali". Ne consegue pertanto che, a differenza di quanto previsto fino al , dall' le aziende artigiane non iscritte a EBER, prima di poter accedere agli ammortizzatori in deroga, dovranno preventivamente garantire a proprie spese 90 giornate di sospensione. 7. In merito alla compatibilità delle nuove assunzioni con la richiesta di trattamenti in deroga, la regione richiama la legislazione vigente. Si ribadisce pertanto che la regione, in sede di approvazione delle domande di accesso alla CIG in deroga, si avvale dei criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale per la concessione del trattamento di CIGS di cui alla legge 223/91, previsti dal DM del che prevede quanto segue: 7

9 ( ) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento o, quantomeno, la stabilità dell organico aziendale nel biennio precedente all intervento CIGS; deve altresì riscontrarsi, di norma, l assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, nel caso in cui l impresa abbia proceduto ad assumere personale ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, l impresa stessa motiva la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell istituto della CIGS. In sostanza, per l accesso alla CIG in deroga, non è sufficiente il rispetto del requisito delle 90 giornate di anzianità aziendale dei lavoratori coinvolti, ma occorre altresì che l azienda presenti, rispetto al biennio precedente, una sostanziale stabilità occupazionale, che si traduce nella necessità che l azienda non sia aumentata di organico. Pertanto, in ogni caso in cui risulti che l azienda ha effettuato nuove assunzioni, la regione si attiverà per la richiesta di chiarimenti, ovvero per conoscere le ragioni per cui un azienda che ha necessità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria, seppur in deroga, abbia provveduto ad effettuare nel biennio precedente la richiesta nuove assunzioni. Ricordiamo che la trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine è equiparata ad una nuova assunzione; diversamente, la qualificazione dell apprendista al termine del periodo di apprendistato non si configura come nuove assunzione e pertanto è compatibile con la richiesta di intervento della cassa integrazione. Si ribadisce inoltre che è assolutamente vietato procedere all assunzione di lavoratori a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine (art. 3, comma 1, d. lgs 368/2001). Sussistendo le motivazioni di cui sopra la domanda verrà regolarmente approvata dalla regione; in caso contrario la regione provvederà ad effettuare la segnalazione alla DPL e sospenderà la delibera della domanda fino all esito positivo della verifica da parte dell organo ispettivo. Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito, l occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 2. NOVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI EBER INTRODOTTE DAL D.L. MILLEPROROGHE N. 216 DEL 29/12/2011 8

10 Rispetto a quanto contenuto nella Newsletter n. 23/2011, alla quale si rimanda per ulteriore approfondimento, si precisa che occorre tornare sull argomento in quanto sono state introdotte le seguenti novità dal D.L. N. 216 del 29/12/2011, c.d. Milleproroghe. 1. E stato prorogato per l anno 2012 il trattamento di disoccupazione per apprendisti assunti ante nella misura di 90 giornate per l intera durata dell apprendistato, anche per l anno 2012 EBER garantirà il trattamento integrativo della disoccupazione, sempre nel limite massimo di 90 giornate per l intera durata dell apprendistato; 2. E stata prorogata anche per l anno 2012 l integrazione da parte dell INPS fino all 80% dell indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti a favore dei lavoratori sospesi nel rispetto dei massimali di legge, fissati per l anno 2011 nella misura di 906,80 e 1.089,89. a seconda che la retribuzione resti sotto la soglia dei 1.961,80 euro oppure la superi. Non sono ancora noti i massimali del

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