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1 Page 1 of 8 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 30/09/2005. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Legislazione Industriale e del Territorio Piazza Castello Vicenza tel fax economico@assind.vi.it TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI E TARIFFE OBBLIGATORIE Introduzione Capitolo n. 1. La normativa Capitolo n. 2. Le sanzioni Capitolo n. 3. La documentazione obbligatoria Capitolo n. 4. Gli accordi collettivi Capitolo n. 5. La tassa di concessione governativa Capitolo n. 6. Gli ultimi aggiornamenti tariffari Capitolo n. 7. Le variazioni tariffarie dal 1983 ad oggi Capitolo n. 8. Le tariffe della prima classe merceologica Capitolo n. 9. Le tariffe della seconda classe merceologica Capitolo n. 10. Le tariffe della terza classe merceologica Capitolo n. 11. Le tariffe per le soste ed i carichi e scarichi intermedi Introduzione Trasporto merci in conto terzi e tariffe obbligatorie Lo scopo di questa guida è quello di fornire una sintesi della normativa attualmente in vigore in materia di tariffe sull'autotrasporto di merci in conto terzi, valida per i viaggi effettuati all interno del territorio nazionale. Capitolo n. 1

2 Page 2 of 8 La normativa L'autotrasporto merci in Italia è regolato dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 ("Istituzione dell'albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada"), che, come indicato nel suo titolo, prevede una serie di articoli dedicati al sistema delle tariffe obbligatorie a forcella alle quali devono sottostare i trasporti di merci effettuati per conto di terzi sul territorio italiano. Si rammenta che è trasporto di cose per conto terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo. Il sistema di tariffe a forcella così definite consiste in tariffe aventi un limite massimo ed un limite minimo; lo scarto fra questi limiti costituisce l'apertura della forcella che è fissata al 23% del limite massimo della tariffa. I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra i due limiti, mentre è vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle. Non sono soggetti all'applicazione delle tariffe: a) i trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purchè il peso non superi le 5 tonnellate; b) i trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'art. 2 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393; c) i trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'art. 10 del predetto Testo Unico; d) i seguenti trasporti: - trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; - trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; trasporti postali; - trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso; - trasporti di rifiuti e immondizie; trasporti di animali morti, per lo squartamento; trasporti di api e avannotti; - trasporti funebri; trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizoni o a fini commerciali; - trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione; - traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale; - trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alla registrazioni rediofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione; - trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle tariffe, a norma del DM 1 agosto 1985, i trasporti effettuati su percorrenze non superiori a 50 chilometri. Per alcuni tipi di trasporti, poi, vigono le tariffe che sono stabilite all'interno dei c.d. accordi collettivi, dei quali si tratterà nelle prossime pagine. L'operatività delle tariffe obbligatorie, istituite come si è visto dalla legge n. 298/1974, è avvenuta però solo con il DM 18 novembre 1982 (c.d. decreto Balzamo), che ha impresso un'accelerazione vertiginosa a tutti gli aspetti della regolamentazione del settore.

3 Page 3 of 8 Con il decreto del 1982 sono state impartite le nozioni tecniche per l'applicazione delle tariffe; queste costituiscono il corrispettivo: a) delle operazioni di trasporto propriamente dette; tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico; b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni. Qualora i tempi di sosta, come sopra calcolati, vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto dalla tabella A del decreto 18 novembre Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le merci sono distinte in tre classi (I, II, III): criterio generale della classificazione è che tutte le merci cosiddette povere, di massa, le derrate alimentari in qualsiasi fase del ciclo produttivo, i fertilizzanti ed in generale tutte le merci in sacchi, pallets, fusti ed altri imballi, trasportate con normali veicoli cassonati e che non abbiano un elevato valore intrinseco, sono inserite nella III classe; nella II classe sono inserite di norma tutte le merci che non possono viaggiare in cassone, ma richiedono l'uso di cisterne, autosili, bisarche, ecc.; nella I classe sono infine inseriti quei prodotti che richiedono veicoli del tutto particolari, quali quelli a temperatura controllata, autobotti kilolitriche ecc., o presuppongono da parte del vettore una elevata cautela nel carico e nella manipolazione. I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della III aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%. La distanza in base alla quale si calcola il prezzo del trasporto è quella intercorrente fra il luogo di carico e quello di scarico indicati nella lettera di vettura e calcolato in base all'apposito prontuario previsto dal decreto ministeriale. Per le località di carico e scarico che non figurano nel prontuario, le distanze saranno calcolate sulla carta stradale al del TCI; la distanza fra dette località e quella più vicina contenuta nel prontuario e posta sul percorso previsto, è quella più breve con esclusione delle autostrade con pagamento di pedaggio e va sommata e sottratta alla distanza del tratto di percorso rilevato dal prontuario stesso. Esiste anche la possibilità di applicare appositi sconti; attualmente vi sono due tipi di sconto: quello per il rapporto diretto vettore-utente, indipendentemente dai quantitativi trasportati (5%) e quello di quantità. Quest ultimo prevede che, se il mittente fa eseguire al vettore, nel periodo di tre mesi consecutivi, diversi trasporti per un numero definito di tonnellate/chilometro, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo percentuali del 4 o del 6%. Gli sconti quantità si sommano con quello per il rapporto diretto fino ad un massimo complessivo del 7%. Il contratto che prevede l esecuzione dei servizi alle condizioni di cui sopra deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità e deve essere inviato a cura del vettore entro 10 giorni al competente ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Capitolo n. 2 Le sanzioni La non applicazione delle disposizioni previste in materia tariffaria comporta l'applicazione delle sanzioni

4 Page 4 of 8 previste dall'art. 58 della legge n. 298/1974. La non conforme applicazione delle tariffe in vigore è sanzionata per il vettore con il pagamento di una somma da L a L (con la necessaria conversione in euro). La stessa sanzione (in base alla legge n. 132/87) viene comminata anche al committente di trasporto di cose su strada. In questo senso devono essere anche citati alcuni contenuti della legge 27 maggio 1993 n. 162 riguardante le misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi. Essa prevedeva, che chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di autotrasporto, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. Ora, con il decreto-legislativo n. 507/99 sulla depenalizzazione dei reati minori, l affidamento del trasporto ad un soggetto non autorizzato è soggetto solo alla sanzione pecuniaria da 3 a 18 milioni di lire (con la necessaria conversione in euro). Al momento della conclusione del contratto di autotrasporto (legge n. 162/93), a cura di chi effettua il trasporto, devono essere annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge. Per i contratti stipulati successivamente al 29 marzo 1993 (data di entrata in vigore del DL n. 82/93, convertito nella legge n. 162/93), ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, si applica il termine di prescrizione quinquennale. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente al 29 marzo 1993, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore. Va tuttavia aggiunto che con il DL 3 luglio 2001 n. 256, convertito nella legge n. 334/01, è stata fornita la c.d. interpretazione autentica della legge n. 162/93: secondo la legge n. 334/01, infatti, la forma scritta dei contratti di trasporto determina la nullità degli stessi esclusivamente se è stata scelta dalle parti contraenti. In sostanza, un contratto stipulato verbalmente non potrà mai essere dichiarato nullo, mentre uno stipulato in forma scritta, ma privo anche di una sola delle annotazioni prescritte, è nullo a tutti gli effetti. Tale disposizione ha determinato tutta una serie di controversie giuridiche, non ancora risolte. Pertanto, riassumendo, le condizioni per l'applicazione delle tariffe sono tre: - che i trasporti si eseguano, in modo esclusivo, nel territorio italiano; - che chi li esegue, sia iscritto nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; - che l'iscritto sia autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in virtù delle norme della legge n. 298/1974. Le tariffe non sono, di conseguenza, applicabili: - ai trasporti internazionali; - ai trasporti eseguiti con licenza per conto proprio; - ai trasporti eseguiti, in modo abusivo, da chi non sia iscritto nell'albo suddetto e non abbia ottenuto l'autorizzazione ministeriale al trasporto per conto terzi. Capitolo n. 3 La documentazione obbligatoria Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di una apposito documento (denominato lettera di vettura), emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme previste. La lettera di vettura deve essere redatta in almeno quattro esemplari dei quali: il primo viene rilasciato al

5 Page 5 of 8 mittente; il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto; il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto; il quarto è utilizzato per fini di controllo. Sempre in merito alla documentazione obbligatoria, va aggiunto che per ciascun autoveicolo mediante il quale vengono eseguiti trasporti in conto terzi soggetti al regime tariffario, le imprese di autotrasporto devono adottare un giornale di bordo; su tale documento (costituito da un insieme di fogli), devono essere numerati e registrati, cronologicamente e senza soluzione di continuità, tutti i viaggi eseguiti in corrispondenza di una spedizione per la quale è stata compilata la lettera di vettura. Gli esemplari della lettera di vettura destinati al controllo e le copie staccabili del giornale di bordo, opportunamente abbinati per ciascuna spedizione, devono essere inviati a cura del vettore ai competenti uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i trasporti. Va ricordato che con decreto del 16 febbraio 1984 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto l'integrazione della bolla di accompagnamento, prescritta ai fini dell'lva dal DPR n. 627/1978, con la lettera di vettura (c.d. documento integrato) occorrente, come si è visto, per le spedizioni di merci su strada per conto terzi in territorio nazionale, soggette a regime tariffario. In base all'art. 2 del già citato DM 16 febbraio 1984 il documento integrato deve essere compilato nelle due copie destinate al vettore ed al controllo tariffario. La quarta copia, valida soltanto ai fini tariffari, deve recare, sulla parte relativa al documento di accompagnamento dei beni trasportati, una striscia con la dicitura: "non valida ai fini del DPR n. 627 del 6 ottobre 1978". Tale normativa si riferisce esclusivamente ai trasporti per i quali è ancora vigente l'obbligo di emissione sia della bolla (adempimento che grava sul mittente), sia della lettera di vettura (adempimento che fa capo al vettore). Rimangono esclusi i trasporti effettuati in conto proprio in quanto non sottoposti alla disciplina tariffaria. In base al DPR 14 agosto 1996 n. 472, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 1996, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d, della legge 28 dicembre 1995, l'obbligo dell'emissione della bolla rimane ancora per le cessioni che riguardino tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti al regime delle accise, prodotti soggetti ad imposte di consumo e prodotti soggetti a vigilanza fiscale. Sono pertanto esclusi dall'obbligo di emissione del documento integrato: a) i trasporti non assoggettati nè all'emissione della lettera di vettura, nè a quella della bolla; b) i trasporti assoggettati all'emissione della lettera di vettura ma non a quella della bolla di accompagnamento; c) i trasporti per i quali è obbligatorio emettere il documento di accompagnamento ma non la lettera di vettura. Per quanto riguarda, infine, il controllo tariffario, esso può essere espletato in tre forme: controllo sulla base dei documenti di trasporto inviati dalle singole imprese, ad opera degli uffici provinciali Dipartimento Trasporti Terrestri; controllo su strada, nel corso del trasporto, ad opera degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri; controllo presso le imprese di trasporto, i mittenti, i destinatari e gli ausiliari del trasporto ad opera dei funzionari del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Capitolo n. 4 Gli accordi collettivi Oltre alle tariffe previste a livello governativo, esistono quelle previste negli accordi collettivi conclusi tra le associazioni più rappresentative dei vettori, da un lato, dei produttori commercianti ed agricoli, dall'altro.

6 Page 6 of 8 La legge n. 298/1974 non prevede questo istituto che però è nato da esigenze improcrastinabili di alcuni settori economici nel lungo periodo intercorso tra l'emanazione della legge n. 298 (giugno 1974) e la prima applicazione concreta del titolo lll di questa legge (dedicato alle tariffe appunto) che è avvenuta a partire dal Oggi, gli accordi collettivi riguardano, tra gli altri, il trasporto di prodotti chimici liquidi, il trasporto dei prodotti petroliferi (che è il primo ad essere stato siglato nel 1977, prima ancora dell'operatività delle tariffe a forcella), il trasporto dei prodotti ceramici, il trasporto di vetro in pallets ed il trasporto di container con percorrenza annua garantita. Capitolo n. 5 La tassa di concessione governativa Prevista dall'art. 49 della legge n. 298/74 per ciascuna autorizzazione in conto terzi (ora, tra l altro, sostituite dall autorizzazione globale per azienda), la tassa di concessione governativa non è più dovuta dal 1 gennaio 1996 a seguito della sua soppressione operata dal DM 28 dicembre Capitolo n. 6 Gli ultimi aggiornamenti tariffari Dopo gli ultimi incrementi del 7,5% entrato in vigore dal 1 dicembre 1991, del 3,5% dal 1 agosto 1993, del 2,5% dal 1 gennaio 1994, del 2,5% dal 30 marzo 1995, del 2% dal 1 luglio 1995, del 4% dal 24 settembre 1996, del 2,5% dal 1 luglio 2000, del 2,5% dal 3 aprile 2001, del 5% dal 13 agosto 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto 9 giugno 2005 ha disposto un ulteriore adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada eseguiti sul territorio nazionale. Tale provvedimento, prevede un aumento delle tariffe obbligatorie nella misura del 5% a far data dal 24 giugno Capitolo n. 7 Le variazioni tariffarie dal 1983 ad oggi Si riporta una tabella con la cronologia completa delle variazioni tariffarie intervenute dal momento della loro istituzione ad oggi.

7 Page 7 of 8 Capitolo n. 8 Le tariffe della prima classe merceologica Si riporta una tabella (fonte A.N.I.T.A. Roma) con le tariffe della prima classe merceologica riferite al Le tariffe riportate non includono l'ultimo aggiornamento del 5% decorrente dal 24 giugno 2005 e pertanto dovranno rivalutarsi secondo tale percentuale. Capitolo n. 9 Le tariffe della seconda classe merceologica Si riporta una tabella (fonte A.N.I.T.A. Roma) con le tariffe della seconda classe merceologica del Le tariffe riportate non includono l'ultimo aggiornamento del 5% decorrente dal 24 giugno 2005 e pertanto dovranno rivalutarsi secondo tale percentuale. Capitolo n. 10 Le tariffe della terza classe merceologica Si riporta una tabella (fonte A.N.I.T.A. Roma) con le tariffe per la terza classe merceologica per il Le tariffe riportate non includono l'ultimo aggiornamento del 5% decorrente dal 24 giugno 2005 e pertanto dovranno rivalutarsi secondo tale percentuale.

8 Page 8 of 8 Capitolo n. 11 Le tariffe per le soste ed i carichi e scarichi intermedi Si riporta una tabella (fonte A.N.I.T.A. Roma) con le tariffe per le tasse di sosta e le maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi per il Le tariffe riportate non includono l'ultimo aggiornamento del 5% decorrente dal 24 giugno 2005 e pertanto dovranno rivalutarsi secondo tale percentuale. Confindustria Vicenza

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