MASSIME CIVILE RISARCIMENTO DANNO. Corte di Cassazione Sez. III civ. 5 Dicembre 2014, n (Pres.

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1 MASSIME CIVILE RISARCIMENTO DANNO Corte di Cassazione Sez. III civ. 5 Dicembre 2014, n (Pres. Amatucci; Rel. Vincenti) Danno (risarcimento da) Danno non patrimoniale Secondo l orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danno non patrimoniale, quando all estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un brevissimo intervallo di tempo, la morte, non è possibile risarcire agli eredi il danno biologico terminale connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma soltanto il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, basato sull intensa sofferenza d animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro 1. Il danno da perdita della vita è ontologicamente diverso dal danno biologico, pertanto la richiesta di risarcimento deve costituire oggetto di specifica ed autonoma domanda. 1 Cass., 20/09/2011, n ; Cass., 28/11/2008, n ; Cass., 07/06/2008, n ; 1

2 In tema di risarcimento danno patrimoniale, secondo costante giurisprudenza di legittimità, trova applicazione il criterio di aspettativa di vita della o del de cuius, che non attiene alla vita biologica, ma alla vita lavorativa e collaborativa della vittima 2. Corte di Cassazione Sez. III civ. 27 Novembre 2014, n (Pres. Berruti; Rel. Carleo) Danno (risarcimento da) Perdita della capacità lavorativa specifica Onere della prova In materia di risarcimento danno da invalidità personale, l accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non determina automaticamente l obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione del reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico 3. 2 Nella fattispecie:<<casalinga perde la vita a seguito di investimento mentre attraversava la strada>>; 3 Cass., n. 3290/2013; Cass., n. 4493/2011; 2

3 La prova del danno spetta al soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, a condizione che sia certa la riduzione della capacità di guadagno 4. Pertanto, occorrono la dimostrazione che il danneggiato svolgesse un attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte 5. ATTO PUBBLICO Corte di Cassazione Sez. III civ. 27 Novembre 2014, n (Pres. Berruti; Rel. Carleo) Atto pubblico Efficacia dell atto pubblico L atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e 4 Cass., Sez. 3 civ., 14/12/2004, n ; 5 Cass., n /2010; 3

4 l esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra, o possa proporsi, querela di falso. L espressione adottata dal notaio rogante nell atto di compravendita: detto pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto non vale ad esprimere con assoluta certezza l attestazione, ad opera del pubblico ufficiale, che il pagamento sia stato effettuato in sua presenza, potendo anche significare, più semplicemente, che le parti contraenti, nel contesto della stesura dell atto, avessero dichiarato che il pagamento era già avvenuto tra loro. CASSAZIONE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Novembre 2014, n (Pres. Finocchiaro; Rel. De Stefano) Cassazione Ricusazione Istanza di ricusazione trasmessa tramite fax Inammissibile Nel giudizio di Cassazione possono farsi tramite fax esclusivamente le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori; è pertanto inammissibile l istanza di ricusazione di uno o più componenti del 4

5 Collegio della Suprema Corte, laddove proposta con memoria od atto inviato dal ricorrente a mezzo fax alla cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso, quand anche pervenutovi entro il termine previsto dall art. 52, comma secondo, c.p.c., trattandosi di atto di spiccata rilevanza in quanto idoneo ad incidere sulla effettiva trattazione del procedimento anche soltanto con l effetto della, sia pure non automatica, sua sospensione. PROCEDURA CIVILE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 9 Dicembre 2014, n (Pres. Finocchiaro; Rel. De Stefano) Procedura civile Atti processuali Notifica indirizzata a soggetto diverso dall effettivo destinatario - Nulla È nulla la notificazione effettuata presso la Cancelleria dell ufficio giudiziario, laddove indirizzata a persona indicatavi con generalità diverse da quelle dell effettiva parte destinataria, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero di ruolo generale o del domiciliatario della controversia cui in concreto si riferisce il piego raccomandato, per di più 5

6 quando le conclusioni nell atto notificato si riferiscono a soggetto diverso dall effettiva controparte. Corte di Cassazione Sez. III civ. 5 Dicembre 2014, n (Pres. Amatucci; Rel. Vivaldi) Procedura civile Mancata riproposizione in sede di precisazione conclusioni di domanda formulata in precedenza Presunzione di rinuncia tacita Esclusa La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a chi la propose originariamente, occorrendo che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, sia possibile desumere in modo inequivoco il venir meno del relativo interesse 6. In materia di procedimento civile, in assenza di una norma specifica sulla forma nella quale l appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.p. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in ogni modo idoneo ad 6 Cass., 03/02/2012, n. 1603; Cass., 16/02/2010, n. 3593; 6

7 evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse 7. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Dicembre 2014, n (Pres. Forte; Rel. Genovese) Procedura civile Notifiche disposte d ufficio Sentenza integrale Invio per PEC Impugnazione Termine breve Escluso In materia di notificazioni disposte d ufficio, con riferimento alla notifica d ufficio della sentenza della Corte di Appello Sez. minori, non è idonea a far decorrere, per la presentazione del ricorso in Cassazione, il termine dimidiato di trenta giorni, di cui alla L. Adozioni n. 183/1983, art. 17, u.c., la comunicazione della sentenza tramite PEC, ad opera della cancelleria del magistrato, anche nel caso in cui sia avvenuta tramite l invio del testo dell intero provvedimento, richiede espressamente l esecuzione formale della notifica senza che questa possa essere surrogata da una comunicazione, a prescindere se per estratto o per intero, della sentenza. AVVOCATO E PROCURATORE 7 Cass., 17/02/2014, n. 3613; Cass., 11/05/2009, n ; 7

8 Corte di Cassazione Sez. II civ. 4 Dicembre 2014, n (Pres. G.A. Bursese; Rel. L. Abete) Avvocato e procuratore Avvocato Cliente Parcella Contestazione Secondo giurisprudenza di legittimità, la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni ad opera del cliente non possono essere generiche, ma devono riferirsi in maniera specifica alle singole voci esposte. Solo in caso di contestazione il professionista ha l obbligo di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi dimostrate nel loro fondamento di fatto. Corte di Cassazione Sez. II civ. 26 Novembre 2014, n (Pres. G.A. Bursese; Rel. L. Abete) Avvocato e procuratore Avvocato Cliente Comunicazione di invio nota a saldo Interruzione della prescrizione delle spettanze Esclusa La comunicazione al proprio cliente dell invio quanto prima della nota specifica del saldo delle complessive spettanze riguardanti una prestazione professionale non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione 8

9 della pretesa, non potendosi riscontrare una inequivocabile esternazione di volontà finalizzata a far valere il diritto. Affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ex art c.c., comma 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto nei riguardi del soggetto indicato, con l effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte al medesimo debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale. TRIBUTARIO Corte di Cassazione Sez. Tributaria 10 Dicembre 2014, n (Pres. S. Bielli; Rel. E. Cirillo) Tributario Sale and lease back Condotta abusiva Condizioni Nella valutazione, effettuata per motivi fiscali, dei processi di riordino aziendale realizzati attraverso contratti di sale and lease back, integra gli 9

10 estremi della condotta abusiva, e non l illiceità della causa ovvero l illiceità del motivo, quella costruzione che, considerando sia la volontà delle parti implicate che il contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, cosicché il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d imposta e manchi il presupposto dell esistenza di un alternativo strumento giuridico che in ogni caso sia idoneo e funzionale al raggiungimento dello scopo economico perseguito. Dunque, quando non si tratta di operazioni finanziarie, ma di risistemazioni aziendali occorre verificare se vi sono manipolazioni e alterazioni di schemi negoziali classici, considerate irragionevoli nell ambito di una normale logica di mercato e se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco 8. Corte di Cassazione Sez. Trib. 26 Novembre 2014, n (Pres. C. Di Iasi; Rel. G. Iofrida) Tributario Eredi Eredità Accettazione con beneficio d inventario- Mancata compilazione nei termini di legge Legittima la pretesa del Fisco nei confronti degli eredi quando l accettazione con beneficio d inventario non avviene nei termini di legge. 8 Cass., n. 4604/2014; Cass., n. 1372/2011, Cass., n. 1465/2009; 10

11 Il creditore che, agendo nei riguardi dell erede accettante con beneficio d inventario, intende farne valere la responsabilità ultra vires per il mancato compimento dell inventario stesso nei termini di legge 9, non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l erede in accettazione beneficiata dimostrare, in positivo, la circostanza de qua, dal momento che la tempestiva formazione dell inventario rappresenta un elemento costitutivo del relato benefici. La dichiarazione di accettazione con beneficio d inventario ha una propria immediata efficacia che è condizionata alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell inventario, in assenza del quale l accettante è considerato puro e semplice non perché ha perduto ex post il beneficio ma per non averlo mai conseguito 10. L inutile decorso del termine per il compimento dell inventario non comporta un effetto di decadenza, ma ha come conseguenza che l erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata ad altre condotte attinenti alla liquidazione e come tali successive alla redazione dell inventario. Dott.ssa Fortunata Serena Sciotto 9 Art. 485 e 487 c.c.; 10 Cass., n /2005; 11

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