POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI RISCHI. La presente polizza è stipulata tra

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1 Pagina 1 di 28 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI RISCHI La presente polizza è stipulata tra MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. VIA LORETO BORGOMANERO (NO) P.I e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del 31/12/15 Alle ore del 31/12/16

2 Pagina 2 di 28 SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 Definizioni relative all'assicurazione in generale Art.2 Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio Art.3 Attività e caratteristiche del rischio SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.3 Modifiche dell'assicurazione Art.4 Aggravamento del rischio Art.5 Diminuzione del rischio Art.6 Recesso in caso di sinistro Art.7 Proroga dell'assicurazione Art.8 Oneri fiscali Art.9 Foro competente Art.10 Rinvio alle norme di legge SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO Art.1 Oggetto dell'assicurazione Art.2 Esclusioni Art.3 Cose assicurabili a condizioni speciali Art.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art.5 Ispezione delle cose assicurate Art.6 Obblighi in caso di sinistro Art.7 Esagerazione dolosa del danno Art.8 Procedura per la valutazione del danno Art.9 Mandato dei periti Art.10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art.11 Assicurazione parziale Art.12 Assicurazioni presso diversi assicuratori Art.13 Limite massimo dell'indennizzo Art.14 Pagamento dell'indennizzo SEZIONE 4 GARANZIE COMPLEMENTARI E CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE Art.1 Anticipo indennizzi Art.2 Attribuzione delle cose assicurate Art.3 Deroga alla proporzionale Art.4 Esonero dichiarazioni Art.5 Indumenti del personale nell'ambito dello stabilimento Art.6 Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere Art.7 Macchinari in leasing Art.8 Operazioni di carico e scarico Art.9 Operazioni peritali Art.10 Parificazione a danni da incendio Art.11 Buona fede Art.12 Compensazione di valori fra partite Art.13 Denuncia circostanziata dei sinistri Art.14 Indennizzo separato per ciascuna partita Art.15 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Art.16 Colpa grave dell'assicurato Art.17 Fenomeno elettrico Art.18 Ricorso terzi Art.19 Rischio locativo Art.20 Onorari dei periti

3 Pagina 3 di 28 Art.21 Spese di demolizione e sgombero Art.22 Cose assicurabili a condizioni speciali Art.23 Indennità aggiuntiva a percentuale Art.24 Rinuncia alla rivalsa Art.25 Modifiche e trasformazioni Art.26 Diminuzione di valori Art.27 Proroga termini denuncia sinistri Art.28 Assicurazione per conto di chi spetta SEZIONE 5 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 EVENTI SPECIALI Acqua condotta Spese di ricerca e riparazione dei danni da acqua condotta Eventi atmosferici Eventi sociopolitici Atti di terrorismo Fumo Onda sonica Urto veicoli stradali Implosione Satelliti artificiali Inondazioni, alluvioni ed allagamenti Sovraccarico di neve Terremoto SEZIONE 6 PARTITE, SOMME ASSICURATE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO. LIMITI DI INDENNIZZO.FRANCHIGIA E/O SCOPERTO Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art.2 Limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo Art.3 Franchigia e/o scoperto per singolo sinistro Art.4 Riparto di coassicurazione Art.5 Disposizione finale

4 Pagina 4 di 28 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 Definizioni relative all'assicurazione in generale Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Premio Rischio Sinistro Indennizzo Franchigia Scoperto Annualità assicurativa o periodo assicurativo Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; La somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Art.2 Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio Incendio Esplosione Implosione Scoppio Incombustibilità Fabbricati Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'lnterno. L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizione di macchinario, attrezzature, arredamento. Macchinario Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonchè di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e

5 Pagina 5 di 28 arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze. Attrezzature Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonchè di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti, idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni. Apparecchiature elettroniche Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte. Arredamento Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio e indumenti. Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Infiammabili Merci speciali Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 C; - sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente si infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto d'infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C; Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre allegato V (l'argomento è ora più compiutamente trattato dal D. M. 3 Dicembre allegato V parte A, punti 9 usque 13) Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C. D1 polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide

6 Pagina 6 di 28 (grezza e oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite o sughero grezzo: D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi; D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3 Tetto - Copertura - Solai - tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Dipendenze dell'industria Uffici, compresi i centri per l'elaborazione dei dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse veicoli comprese officine di manutenzione dei veicoli, pese, laboratori di ricerche, prove, controllo e collaudo, esclusi impianti sperimentali e pilota e reparti per prova verniciatura.

7 Pagina 7 di 28 Art.3 Attività e caratteristiche del rischio Società di gestione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nell'ambito della Provincia di Novara ( servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, servizio di spazzamento e pulizia di aree pubbliche e private, manutenzione del verde pubblico e taglio cigli stradali, sgombero neve manuale, spargimento di sale ed altre attività ad esse accessorie, lavaggio cassonetti, gestione piattaforme ecologiche ). A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l intero patrimonio mobiliare ed immobiliare ( fabbricati, macchinari, uffici, laboratori, magazzini, depositi, serbatoi biogas e minori dipendenze in genere), sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture e simili. Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

8 Pagina 8 di 28 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C. C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C. C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell indennizzo o del rifiuto alla liquidazione, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art. 7 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente

9 Pagina 9 di 28 Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10 Pagina 10 di 28 SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Compagnia indennizza altresì: i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o I'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti; si intende esclusa l operatività della garanzia terremoto, sono esclusi i danni ai piani interrati e seminterrati ed al loro contenuto. e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

11 Pagina 11 di 28 i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione. mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. l) Causati da terremoto. Art.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni. registri, microfilm, fotocolor; χ) apparecchiature elettroniche; d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; f ) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Compagnia risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 5 - Ispezione delle cose assicurate La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art C. C.; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C. C. Il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

12 Pagina 12 di 28 e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "Merci", deve mettere altresì a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 9 - Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

13 Pagina 13 di 28 I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri. I Fabbricati Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato. escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. II Macchinario, attrezzatura, arredamento Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. III Merci Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite sia in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonchè gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Art Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art C. C., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

14 Pagina 14 di 28 Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 lettera c).

15 Pagina 15 di 28 SEZIONE 4 GARANZIE COMPLEMENTARI E CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE Art.1- Anticipo indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00; l'assicurato dimostri che non ricorrano le condizioni previste dagli articoli 7) e 2 c della Sez. 3. L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a ,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Art.2- Attribuzione delle cose assicurate Qualora una cosa assicurata, inerente l'attività dichiarata in polizza, non trovasse precisa assegnazione in una delle partite assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa assicurata verrà attribuita alla partita "Macchinario". Art.3- Deroga alla proporzionale La regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 10% (dieci percento) e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza. Inoltre, nel caso di operatività della condizione complementare "Valore a nuovo" la presente deroga sarà applicata esclusivamente per il calcolo dell'indennizzo a sensi dell'art. 10-I e 10-II della Sez. 3 (valore al momento del sinistro). Art.4- Esonero dichiarazioni Il Contraente o l'assicurato sono esonerati dal rendere dichiarazioni alla Compagnia purchè le stesse non determinino un aggravamento a sensi dell'art C.C. Art.5- Indumenti del personale nell'ambito dello stabilimento Nella garanzia prestata con la partita "Macchinari - Attrezzature - Arredamento" si intendono compresi gli indumenti del personale dipendente dell'assicurato che si trovino nell'ambito dello stabilimento. Art.6- Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere La Compagnia non pagherà più di 2.600,00 per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta assicurato alla relativa partita, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza. Art.7- Macchinari in leasing

16 Pagina 16 di 28 Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione. Art.8- Operazioni di carico e scarico Agli effetti delle sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate esclusivamente sottotetto si intendono garantite anche se poste all'aperto e su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e di scarico. Art.9- Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro, che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Art.10-Parificazione a danni da incendio Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati a danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio. Art.11-Buona fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese ali'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente o l'assicurato abbia agito senza dolo e colpa grave. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art.12-Compensazione di valori tra partite Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, e maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art C. C. vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che: a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro; b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante; c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento. Art.13-Denuncia circostanziata dei sinistri A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro. Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati ed i documenti di cui dispone l'assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro. Art.14-Indennizzo separato per ciascuna partita

17 Pagina 17 di 28 Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 14 della Sez. 3 verrà effettuato - su richiesta del Contraente - per ciascuna partita di polizza, separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite. Art.15-Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escluso soltanto il valore dell'area; - per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli rispettivamente 10-I e 10-II delle Condizioni Generali di Assicurazione; 5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6. I'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività; 7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Art.16-Colpa grave dell'assicurato A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata. La presente estensione di garanzia è valida a condizione che l'assicurato sia in regola con le vigenti norme di legge inerenti la prevenzione incendi.

18 Pagina 18 di 28 Art.17-Fenomeno elettrico La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Compagnia non risponde dei danni: a) alle apparecchiature elettroniche; b) causati da usura o carenza di manutenzione; c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; d) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; e) ogni danno indiretto o conseguenziale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto indicati in polizza. Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo delle cose assicurate, la Compagnia risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art C. C. Art.18-Ricorso terzi La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e di mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punto precedente; - le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art C. C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art C. C. Art.19-Rischio locativo

19 Pagina 19 di 28 La Compagnia nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C. C., risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. Art.20-Onorari dei periti La Compagnia rimborserà - in caso di danno indennizzabile a termini di polizza - le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite del 2% dell'indennizzo con il massimo di 2.600,00 per annualità assicurativa. Art.21-Spese di demolizione e sgombero La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata a questo titolo ad integrazione di quanto previsto dall'art 1 della Sez. 3. Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'articolo 11 Sez. 3 "Assicurazione parziale". Art.22-Cose assicurabili a condizioni speciali Fermo quanto stabilito dall'art. 3 della Sez. 3, la Compagnia risponde nei limiti della somma assicurata del costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti o danneggiati, senza far luogo all'applicazione del disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi. Art.23- Indennità aggiuntiva a percentuale A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, I'indennizzo, calcolato per ciascuna partita separatamente, sarà maggiorato sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie - debitamente documentate - per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo. Per tale periodo si intende quello strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro. La somma assicurata a tale titolo e le partite su cui viene conteggiata (fabbricato, rischio locativo, macchinari, attrezzatura, arredamento, merci) devono essere indicate alla specifica partita. Art.24- Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. Art.25- Modifiche e trasformazioni Nell'ambito dell'insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modifiche, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e ai macchinari per esigenze dell'assicurato, in relazione alle sue attività.

20 Pagina 20 di 28 L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Compagnia, sempreché tali modifiche e trasformazioni non comportino aggravamento di rischio, fermo in ogni caso il disposto dell'art del Codice Civile. Art.26-Diminuzioni di valori Si conviene tra le parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati, la riduzione di premio decorrerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la Compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta. Art.27-Proroga termini denuncia sinistri A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6 della Sez. 3, si conviene di raddoppiare i termini previsti da detto articolo. Art.28-Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l intervento, all atto del pagamento, dei terzi interessati.

21 Pagina 21 di 28 SEZIONE 5 EVENTI SPECIALI Art.1-Acqua condotta La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Compagnia non risponde - dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza. Art.2- Spese di ricerca e riparazione dei danni da acqua condotta A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Acqua condotta" la Compagnia si obbliga - in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dei fabbricati assicurati nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza. In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro somma maggiore di quella indicata in polizza. Art.3- Eventi atmosferici La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. La Compagnia non risponde dei danni: a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto. a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e relativo contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto, e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

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