AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Artt. 404 e segg. Codice Civile) ***

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1 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Artt. 404 e segg. Codice Civile) *** Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica il quale si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. 1 Come bene precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 51/2010, la disciplina inserita nel Codice Civile dalla Legge 9 Gennaio 2004 n. 6 sulle norme preesistenti affida al Giudice il compito di individuare l istituto che garantisca all incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, al contempo, limiti nella misura minore possibile la sua capacità, consentendo, ove la scelta ricada su tale istituto, che l ambito dei poteri dell amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del singolo caso in concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all incapace siffatta protezione, il giudice ben potrà ricorrere alle ben più invasive misure dell inabilitazione e dell interdizione, che attribuiscono uno stato di incapacità generale più ampia. Quindi, può dirsi che l amministrazione di sostegno sia di respiro potenzialmente universale nel senso che può essere sempre applicabile ad ogni tipo di soggetto vulnerabile, in quanto banco di prova per una misura superiore (e, d altronde, l art. 418 c.c. consente espressamente il passaggio da una misura all altra). 2 *** MODALITA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO Direttamente all Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui l amministrando ha la residenza o il domicilio, anche senza un avvocato, da: - beneficiario stesso - coniuge - familiari entro il 4 grado - affini entro il 2 grado - persona stabilmente convivente - Pubblico Ministero 1 Sulla differenza tra interdizione ed inabilitazione e l istituto dell amministrazione di sostegno, vedi, ex plurimis, Trib. Civ. Roma Sez. I, sent. n del , G. Rel. Ciavattone:... Il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare la adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004). Ciò è ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del , nella quale si esplicita che "la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e si qualifica la più invasiva misura dell'interdizione come estrema ratio, il cui utilizzo richiede una adeguata valutazione di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite. Inoltre, recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. N /2006; n. 9628/2009) hanno affermato che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto; pertanto, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona. Ed infatti, l'art. 418, ult. comma c.c., introdotto dall art. 6 della l. n. 6/2004, prevede che, se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice dispone anche d'ufficio la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. 2 Esempi pratici di vulnerabilità del soggetto che possono dar luogo all istituto in parola possono essere: ludopatia (ovvero dipendenza da gioco), demenza senile più o meno grave, sindrome di Down, depressione, disagio sociale, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Alzheimer, etc.- In generale, può dirsi che a seconda del caso, i rischi maggiori correlati a una mancanza di tutela di tali soggetti sono legati a un dispendio del proprio patrimonio e a una dispersione di attività gestionali (es. abitazione, locazione, pagamento utenze, prelevamento soldi, trasferimento in strutture per farsi curare, controllo delle spese e del denaro, etc.), sicché è opportuno che, caso per caso, il G.T. moduli il proprio decreto scegliendo, innanzitutto, se preferire come Ads un soggetto esterno o interno al nucleo familiare del beneficiario, e, in secondo luogo, attribuendo all Ads poteri definiti, come l introduzione di soglie di prelievo settimanale o mensili e disposizioni in ordine al trasferimento in strutture protette e/o di assistenza.

2 - Tutore o Curatore - Servizi Sanitari e Sociali sul territorio 3 Se chi deposita il ricorso non è il ricorrente, occorre una delega di quest ultimo con fotocopia di suo documento di identità. La presentazione del ricorso (vedi fac-simile di modulo allegato) è esente dal pagamento di contributo unificato, salvo 8 di marca da bollo al momento del deposito dello stesso. E indispensabile allegare la documentazione medico-sanitaria (preferibilmente di tipo pubblico, tipo ASL) che attesti la menomazione fisica e/o psichica del beneficiario ed eventuale certificato medico di intrasportabilità in caso di sua impossibilità a deambulare. EVENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DURATA DELL INCARICO E CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA Una volta presentato il ricorso, occorre attendere che il Giudice Tutelare assegnatario emetta un decreto in cui indicherà una data di udienza di comparizione (se il beneficiario è intrasportabile, il GT stesso farà un accesso in loco), nella quale convocare e sentire, se possibile, lo stesso beneficiario e le persone che hanno presentato il ricorso, oltre il Pubblico Ministero. Detto decreto, unitamente al ricorso, andrà notificato entro un certo termine al beneficiario stesso e a tutti i parenti e/o affini (in mancanza dei primi) entro il 4 grado che non abbiano già firmato per adesione il ricorso, o alle persone indicate dal GT come da sentire quali fonti di informazioni 4. Del pari, se chi ha presentato il ricorso ha già indicato chi nominare come possibile Ads, il decreto andrà notificato anche a quest ultimo, che quindi comparirà in udienza per il giuramento di fronte al GT. Se, invece, non è stato indicato nessun possibile Ads, sarà lo stesso Giudice che nominerà d ufficio un terzo (di regola, un Avvocato) che presterà poi giuramento in detta udienza o anche in una successiva. La durata dell incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere temporaneo o indeterminato; in ogni caso, l Ads non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre i dieci anni, a meno che non sia il coniuge, il convivente o un ascendente o 3 I giudici tutelari di Roma, molto opportunamente, respingono l'idea secondo cui la presenza dell'avvocato sarebbe sempre e comunque imprescindibile nei ricorsi per l'amministrazione di sostegno (cfr, ad es., Trib. Civ. Roma, Sez. I, Uff. del G.T., Decreto del , Dott.ssa Serrao:... La particolare posizione di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso (con particolare riferimento, per l appunto, ai responsabili dei Servizi Sociali, art.406, 3 co.,c.c.), la natura non contenziosa del procedimento (desumibile, tra l altro, dall attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell Amministratore di sostegno in considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale sulla quale viene ad incidere, artt.407, 4 co., e 413 c.c.), la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario, inducono ad escludere l applicabilità al procedimento in esame del principio dell onere del patrocinio previsto dall art.82 c.p.c. (Cass , n.5814). Pur tuttavia, alcune delicate situazioni afferenti i soggetti da proteggere, in riferimento a chi si attiva per loro, imporrebbero come opportuna la presenza dell Avvocato tanto al momento della stesura e della presentazione del ricorso, quanto l assistenza in prima udienza (non è, invece, necessaria per la prestazione del giuramento). 4 E pur vero che, secondo Cass. Civ., Sez. I, , n. 9628, la mancata notifica del ricorso e del decreto a tali soggetti, se dipesa dall omessa indicazione degli stessi nel ricorso stesso, non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell istruttoria, ma può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistenza omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente.

3 discendente. L incarico cessa, di norma, con la morte del beneficiario (salvo revoca o rinuncia o sostituzione); ai fini, però, della chiusura della procedura, occorrerà che l Ads faccia istanza apposita con presentazione di un rendiconto finale di gestione e cassa. L incarico è sempre rinunciabile su istanza di parte ed è anche revocabile dal GT stesso (ad es., per inattività dell Ads, per mancata presentazione del rendiconto, etc.). Il decreto di nomina dell amministratore di sostegno deve contenere: - le generalità della persona beneficiaria e dell Amministratore di Sostegno; - la durata dell incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; - l oggetto dell incarico e degli atti che l Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; - gli atti che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell Amministratore di Sostegno; - i limiti, anche periodici, delle spese che l Amministratore di Sostegno può sostenere con l utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; - la periodicità con cui l Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa l attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. INDIVIDUAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO POTERI E DOVERI *** LIMITI DEL BENEFICIARIO Ove già non indicato dallo stesso beneficiario o da chi ha presentato il ricorso, o in caso di rifiuto del designato, il GT sceglierà preferibilmente come possibile Ads il coniuge non separato legalmente, il convivente stabile, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4 grado oppure il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. I poteri dell AdS vengono plasmati dal decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare, nel quale vengono definiti gli atti specifici che l Ads può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in semplice assistenza. Il GT con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa, ma anche deve attenersi a quanto richiesto nel ricorso. Il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità (di agire) con riguardo a due categorie di atti: gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni. 5 5 Il decreto emesso dal Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice Tutelare - Dott.ssa Stefanelli (22 aprile 2005), ha il pregio di aver preso posizione, in merito alla forma con la quale il beneficiario dell amministrazione di sostegno, debba accettare l eredità allo stesso devolute, in assenza di una specifica presa di posizione della legge 6/2004. A parere del Tribunale di Roma, al beneficiario dell amministrazione di sostegno è estesa la protezione dell istituto dell accettazione dell eredità con beneficio d inventario propria delle persone incapaci, al fine di evitare la confusione del patrimonio dell ereditando con quello dell erede. Infatti, il Tribunale di Roma nell autorizzare l amministratore nominato ad accettare l eredità devoluta al beneficiario, gli impone il vincolo dell accettazione con benefico d inventario. Tuttavia, a parere di scrive, non può non essere evidenziato, come il beneficiario dell amministrazione di sostegno, possa comunque avvalersi dell istituto dell accettazione pura e semplice. Si arriva a tale conclusione, attesa l interpretazione del dato normativo riportato nell art. 409 c.c. ove si legge: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. Ed allora, potrà concludersi dicendo che sarà da valutare caso per caso, se ricorrano i presupposti affinché il beneficiario possa o meno, essere autorizzato ad accettare l eredità ad esso devolute, puramente e semplicemente ovvero, estendere allo stesso l istituto dell accettazione con beneficio d inventario.

4 L Ads nello svolgimento del suo compito deve se possibile informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonchè il GT in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Si applicano in quanto compatibili molte norme relative alla Tutela. In particolare, obbligo dell Ads è la presentazione di un rendiconto di gestione (spese, entrate ed attività svolta) con periodicità in genere annuale. E possibile chiedere al GT una indennità di gestione congrua (calcolata dal GT su base discrezionale) in relazione alla qualità e alla quantità dell opera prestata, comprendente anche le spese affrontate per l incarico, salvo che vi sia capienza economica e che ciò non comporti una incidenza troppo negativa od onerosa per il beneficiario. 6 6 Ex art. 411, comma 1, c.c., che richiama espressamente l art. 379 c.c.; sebbene l Ads sia un ufficio gratuito, è possibile - e, anzi, avviene spesso in prassi - che il G.T. assegni all Ads un equa indennità tenuto conto dell entità del patrimonio e delle difficoltà dell amministrazione, nonché dell attività svolta; il decreto che liquida l indennità o altre spese all Ads non è, però, esente dall obbligo di motivazione del giudice tutelare (cfr, ad es., Cass. Civ., Sez. I, , n. 7355), in quanto... nella parte in cui risolva questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti ha natura decisoria e, pertanto, non si sottrae all obbligo della motivazione (la cui inosservanza, ove si tratti di provvedimento reso in esito a reclamo, è denunciabile con ricorso per Cassazione a norma dell art. 111 Cost.).

5 Marca da bollo 8.00 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione Prima Civile Ufficio del Giudice Tutelare Ricorso per Amministratore di Sostegno Il sottoscritto nato a ( ) il residente in via tel. cell. o beneficiario ricorre al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a favore di: cognome nome nato a ( ) il residente in via tel. cell. dimorante in via celibe divorziato separato da coniugato con convivente con cognome nome nato a ( ) il residente in via tel. cell. Il sottoscritto precisa che la persona per la quale si chiede l Amministrazione è figlio di: cognome nome nato a ( ) il residente in via tel. cell. Indicare se in vita o deceduto cognome nome nato a ( ) il residente in

6 via tel. cell. Indicare se in vita o deceduto Il sottoscritto dichiara che la persona per la quale si chiede l Amministrazione non è attualmente interdetto o inabilitato né è pendente procedimento d interdizione o inabilitazione nei suoi confronti. Le ragioni per le quali si chiede l Amministrazione di Sostegno sono le seguenti: (indicare quali sono le condizioni di vita della persona per la quale si chiede l Amministrazione, dove viva, con chi viva, da chi sia assistito, se lavori o sia beneficiario di pensioni e di che tipo, se sia titolare di conti o depositi in Banca o alla Posta, se sia proprietario o comproprietàrio o usufruttuario di beni immobili.) (specificare le eventuali infermità o menomazioni fisiche o psichiche da cui sarebbe affetta la persona per la quale si chiede l Amministrazione e se sia o meno seguita dai servizi sociali o dai servizi psichiatrici, indicando l assistente sociale o il medico di riferimento e la sede dei servizi sociali o dell ambulatorio.) (specificare i motivi per i quali l infermo non sarebbe in grado di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.)

7 (indicare gli atti che la persona per la quale si chiede l Amministrazione non sarebbe in grado di compiere specificando, ad esempio, se la persona sia o meno in grado di utilizzare le entrate mensili, di pagare le spese ricorrenti, di gestire somme di denaro a scadenza mensile o settimanale, di vendere i propri beni etc..) (indicare se la persona è in grado di deambulare) Si precisa che la persona per la quale si richiede l Amministrazione convive stabilmente con: parentela parentela parentela parentela Il sottoscritto precisa che la persona per la quale si richiede l Amministrazione ha i seguenti parenti (entro il IV ): cognome nome _ cognome nome

8 cognome nome cognome nome cognome nome Il sottoscritto evidenzia RAGIONI DI URGENZA per i seguenti motivi: indicare quali siano le ragioni di urgenza (specificare ad esempio quali atti pregiudiziali stanno per essere compiuti dalla Persona, e quali atti necessari ed indifferibili, che la persona non può compiere, debbano essere posti in essere a suo favore) Il sottoscritto dichiara che, per quanto o propria conoscenza, la persona per la quale si chiede l Amministrazione, non ha in precedenza designato nessuno quale proprio possibile Amministratore di Sostegno. oppure Il sottoscritto dichiara che, per quanto a propria conoscenza, la persona per la quale si chiede l Amministrazione ha in precedenza designato quale proprio Amministratore di Sostegno il Sig.: _ nato a ( ) il residente in via tel. cell. depositando uno specifico atto presso il Sig. Notaio Dott.: cognome nome

9 con studio in via tel. cell. Il sottoscritto indica quale possibile Amministratore il Sig.: cognome nome nato a ( ) il,residente in via tel. cell. Roma lì, Firma del ricorrente Firma per adesione al ricorso

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