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1 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI COMUNI MANTOVANI, LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI POST SISMA A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.5424N ; LE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN ORDINE AI CRITERI E MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI 18 settembre 2013 Dr. Giampaolo Galeazzi Responsabile Servizio Inquinamento, Piano Rifiuti ed Energia

2 sommario 1. Terre e rocce da scavo; 2. Il Decreto della Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti generati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; 3. La gestione ed il recupero dei rifiuti inerti negli impianti che svolgono l attività in procedura semplificata ai sensi dell art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 4. Modalità di gestione delle MPS con riferimento alla realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e ferroviari, ecc.; 5. L Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

3 1. Terre e rocce da scavo

4 Con la pubblicazione (S.O. n 63 della G.U. n 194 del 20 agosto 2013) della legge n 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia (cd decreto Fare ), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo. L art. 41bis modifica nuovamente, dopo neanche due mesi, la normativa in materia, abrogando l art. 8bis del decreto legge n 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06).

5 La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente: applicazione (come previsto dall art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA; applicazione dell art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

6 La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'arpa (comma 2) territorialmente competente.

7 quattro punti da rispettare a) che è certa la destinazione all utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

8 Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

9 2. l Ordinanza della Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti generati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

10 Provincia provincia di mantova Mantova DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio (12G0096) (GU n.131 del ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).

11 Provincia provincia di mantova Mantova Art. 17 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER , limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalita' del punto 2.

12 Provincia provincia di mantova Mantova 4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche' insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessita' di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:

13 Provincia provincia di mantova Mantova - Comune di Finale Emilia (MO)- Via Canaletto Quattrina di titolarita' di FERONIA Srl; - Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.; - Comune di Modena-Via Caruso di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.; - Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; - Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarita' di AIMAG S.p.A.; - Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarita' di AIMAG S.p.A.; - Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), localita' Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.; - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;

14 Provincia provincia di mantova Mantova L ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA DEL 18/07/2012 CON SCADENZA 19/01/2013

15 Provincia provincia di mantova Mantova In caso di ulteriori necessita' con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui e' possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1. In caso di ulteriori necessita', i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui e' possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1

16 IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N DEL 24/ DECRETO 5424/13

17 3. La gestione ed il recupero dei rifiuti inerti negli impianti che svolgono l attività in procedura semplificata ai sensi dell art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

18 In riferimento alle comunicazioni per l attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in procedura semplificata, di cui all art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per le tipologie di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i., presentate a questa Provincia, si forniscono le seguenti indicazioni per la corretta gestione degli impianti di cui si tratta. Il D.M. 05/02/98, come integrato dal D.M. 05/04/2006 n. 186, individua le tipologie di rifiuti per le quali è possibile, alla fine dell attività di recupero, destinare gli stessi all utilizzo anche per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali e per la realizzazione di recuperi ambientali.

19 Secondo quanto recentemente disposto dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte della scrivente Amministrazione, è emerso che: 1)Nel caso il cui l attività di recupero prevede solo il trattamento meccanico, svolto sul rifiuto, per l ottenimento di materiali per essere destinati ALL UTILIZZO NELL ATTIVITÀ EDILIZIA, l operazione di trattamento meccanico PUÒ ESSERE CONSIDERATA COME CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE A FAR CESSARE AL MATERIALE TRATTATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste nelle singole tipologie. 2) QUANDO INVECE L ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVEDE L UTILIZZO DELLO STESSO MATERIALE TRATTATO MECCANICAMENTE, PER LA REALIZZAZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI FERROVIARI, AEROPORTUALI O PIAZZALI INDUSTRIALI O INFINE PER LA REALIZZAZIONE DI RECUPERI AMBIENTALI, IL SOLO TRATTAMENTO MECCANICO NON È PIÙ SUFFICIENTE A CONCLUDERE L ATTIVITÀ DI RECUPERO. IN QUESTI CASI, PERTANTO SARÀ NECESSARIO CONTINUARE A GESTIRE IL MATERIALE COME RIFIUTO.

20 Pertanto: Provincia di Mantova le Ditte che EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI destinati alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ecc. devono integrare la comunicazione già effettuata ai sensi dell art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., con una scheda di recupero nella quale sia prevista tale destinazione finale (R5/R10); le Ditte che MATERIALMENTE UTILIZZANO TALI RIFIUTI, sempre per la medesima finalità - quindi anche soggetti terzi rispetto alle Aziende in indirizzo - devono effettuare, alla Provincia competente, la preventiva comunicazione prevista ai sensi dell art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. per ogni singolo cantiere ove avviene il citato impiego; le Ditte che effettuano l attività di recupero rifiuti di cui si tratta e cedono il rifiuto trattato meccanicamente per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali, ferroviari ecc. a terzi, DEVONO CONSERVARE PRESSO LA PROPRIA SEDE, AL FINE DI GESTIRE CORRETTAMENTE TALE SPECIFICA TIPOLOGIA DI RIFIUTO, COPIA DELLA COMUNICAZIONE CHE IL SOGGETTO TERZO È OBBLIGATO AD EFFETTUARE AI SENSI DELL ART. 216 DEL D.L.GS 152/06 E S.M.I. PER OGNI SITO DOVE MATERIALMENTE AVVIENE IL RECUPERO DEI RIFIUTI.

21 4. Modalità di gestione delle MPS con riferimento alla realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e ferroviari, ecc.

22 Per quanto attiene la verifica della conformità delle MPS, destinate alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali e piazzali industriali ai requisiti di legge, si ritiene che le stesse debbano essere sottoposte al test di cessione di cui all Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi al fine di verificare l effettivo rispetto dei valori limiti ivi elencati. Per quanto attiene la verifica della conformità delle MPS, destinate alla realizzazione di recuperi ambientali, nel rispetto della normativa di settore, ai requisiti di legge, si ritiene che le stesse debbano rispettare contestualmente: Il test di cessione di cui all Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi al fine di verificare l effettivo rispetto dei valori limiti ivi elencati; le concentrazioni soglia di contaminazione, secondo la specifica destinazione d uso, di cui alla Tabella 1 dell Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, in virtù dei futuri utilizzi alle quali le aree oggetto dell intervento di recupero potrebbero essere interessate ed al fine di evitare la necessità di attivare procedure di MISE e successiva bonifica dei terreni.

23 Per quanto attiene le MPS in aggregati cementizi (MPS già miscelate con materiali e/o prodotti)utilizzate per la realizzazione di sottofondi stradale, ferroviari, aeroportuali, piazzali industriali e ripristini ambientali in aree degradate si evidenzia che, per questa specifica tipologia di MPS, non è possibile effettuare il test di cessione (eluato DM 05/02/98 S.M.I.) in quanto la presenza di cemento, sabbia e leganti idraulici sono causa di interferenze per l eluato stesso che comporta ad avere dei risultati analitici falsati del materiale MPS e non da meno l impossibilità di effettuare un confronto diretto con i relativi limiti tabellari. Ciò anche qualora sia nota la composizione chimica precisa e dettagliata dell'aggregato, l'effettuazione del test dell eluato dei singoli addittivi delle MPS, si ottiene nella maggior parte dei casi un risultato non comparabile, in quanto nei processi di miscelazione di sostanze solide (non si è infatti in presenza di soluzioni acquose sistemi omogenei) non si ha mai una distribuzione uniforme e omogenea dei prodotti pertanto, per le MPS in aggregati cementizi si ritiene che:

24 per le MPS in aggregati cementizi destinate alla realizzazione di sottofondi stradale, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali è necessario che sia formalmente documentata la tracciabilità di dette MPS, che dalla caratterizzazione sia verificata la non pericolosità del prodotto e che per i terreni sui cui sono riportate le MPS in aggregati cementiti sia garantito il rispetto di quanto previsto al successivo punto 4. per le MPS in aggregati cementizi destinate all attività di recupero ambientale in aree degradate sia garantito, oltre tutto quanto previsto dal DM 05/02/1998 e smi, il rispetto di quanto previsto al precedente punto 2. Per quanto attiene la verifica di assenza di contaminazione relativamente i terreni sui quali sono riportate MPS provenienti dagli impianti di cui si tratta, si ritiene che debbano rispettare, secondo la specifica destinazione d uso, le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

25 Per quanto attiene la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 387/03 e smi, (FER) si evidenzia che ai sensi del comma 3 dell art. 12 del medesimo decreto, l autorità competente autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. L autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante allo strumento urbanistico. Ai sensi del comma 7 del già citato art. 12 del D.Lgs. 387/03 e smi, gli impianti FER possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Il combinato disposto dei commi 3 e 7 dell art. 12 del D.Lgs. 387/03 e smi, è tale da ritenere assentibile il conferimento di MPS, destinate alla realizzazione, nell abito dell attività di costruzione di impianti FER, di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali, purché nel pieno rispetto di quanto già previsto al precedente punto 1.

26 5. L Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

27 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 febbraio 2013, in via definitiva, il regolamento che disciplina l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del decreto legge "Semplifica Italia".

28 In sintesi Provincia di Mantova Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 febbraio 2013, in via definitiva, il regolamento che disciplina l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del decreto legge "Semplifica Italia". La nuova Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.). Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'aua. L A.U.A. ha durata di 15 anni

29 COS'È L'AUA L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

30 CHI LA PUÒ CHIEDERE Possono richiedere l'aua le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'aia (Autorizzazione integrata ambientale).

31 A CHI SI CHIEDE La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata

32 QUANDO CHIEDERLA La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento. È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'aua in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap. QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'aua non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'aua.

33 MODULISTICA Con un decreto ministeriale sarà approvata la modulistica tipo per la richiesta dell'aua. Nelle more la domanda deve essere presentata al Suap corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.

34 TEMPI E COSTI Se l'aua sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'aua sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'aua entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'aua prima dell'entrata in vigore della disciplina.

35 DURATA E RINNOVO L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'aua. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

36 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

37 1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Dlgs 152/2006); 2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari); 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, Dlgs 152/2006); 4. autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all'articolo 272 del Dlgs 152/2006); 5. comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99); 7. comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

38 Grazie per l Attenzione Dr. Giampaolo Galeazzi Provincia di Mantova WEB: PEC: provinciadimantova@legalmail.it

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