CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE INSEGNANTE ASSUNTO IN LOCO DELLA SCUOLA GERMANICA DI ROMA

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1 CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE INSEGNANTE ASSUNTO IN LOCO DELLA SCUOLA GERMANICA DI ROMA /06/05 1 di 23

2 INDICE PREMESSA PARTE GENERALE...3 Art. 1. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE...4 Art. 2. ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA...5 Art. 3. MANSIONI...6 Art. 4. ORARIO DI INSEGNAMENTO...6 Art. 5. TRATTAMENTO ECONOMICO...8 Art. 6. INCARICHI SPECIALI...10 Art. 7. SITUAZIONI PARTICOLARI...12 Art. 8. ESTENSIONE DELL'ORARIO INDIVIDUALE...13 Art. 9. VACANZE...14 Art. 10. ASPETTATIVA Art. 11. PERMESSI E ASSENZE...15 Art. 12. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE...15 Art. 13. GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI STUDIO...16 Art. 14. VIAGGI DI SERVIZIO...16 Art. 15. LIBERTA DI INSEGNAMENTO...16 Art. 16. ATTIVITA SINDACALE...17 Art. 17 ASSISTENZA SINDACALE...18 Art. 18 DIRITTI DI INFORMAZIONE...18 Art. 19 DOVERI SPECIFICI DEGLI INSEGNANTI...19 Art. 20. NORME DISCIPLINARI...19 Art. 21. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO...20 Art. 22 TRATTAMENTO DI MALATTIA...22 Art. 23 GRAVIDANZA E PUERPERIO...22 Art. 24 CONTRATTI A TERMINE...22 Art. 25. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO...23 Art. 26. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO...23 Firme /06/05 2 di 23

3 Il giorno 23 giugno 2005 presso la sede della Scuola Germanica di Roma: tra - L Associazione Scolastica Germanica di Roma, rappresentata dalla sig.ra Catrine Zintel Branco e dal sig. Stefan Michels ed assistita dall avv. Ferdinando Greco; e - la RSA FLC CGIL della Scuola Germanica nella persona della Prof.ssa Ivana Simonelli, in qualità di capo-delegazione, assistita dalla FLC CGIL Nazionale e di Roma e Lazio nelle persone di Massimo Mari e M. Grazia Orfei; - la RSA SIADAL (Sindacato Indipendente Aziendale Docenti assunti in loco), nella persona della Prof.ssa Claudia Profumo in qualità di capo-delegazione, assistita dall avv. Dario Guidi Federzoni; è sottoscritto il presente Contratto Collettivo Aziendale che sostituisce ad ogni effetto economico e normativo ogni accordo precedentemente vigente e che entrerà in vigore secondo le modalità indicate nell'art. 26 PREMESSA Il presente contratto costituisce un complesso unitario di norme, non scindibile né cumulabile con altri trattamenti nell'ambito dei singoli istituti, e ha lo scopo di regolare compiutamente il rapporto di lavoro tra l ASSOCIAZIONE SCOLASTICA GERMANICA DI ROMA e il personale docente assunto in loco (ORTSKRÄFTE). Questo contratto trova applicazione nel rispetto delle leggi vigenti della Repubblica Italiana. 1 PARTE GENERALE Sfera di Applicazione Il presente contratto si applica agli insegnanti ed al personale dell asilo assunti in loco. Definizioni di Assunti in loco (Ortskräfte) Si definiscono assunti in loco o anche Ortskräfte, ai fini del presente contratto, tutti gli insegnanti che non siano inviati dalla Zentralstelle für das Auslandsschulwesen o dalle competenti autorità della Repubblica d Austria e che non siano professori di ruolo italiani messi a disposizione nel quadro dell accordo italo-germanico per il riconoscimento delle Scuole Germaniche in Italia (legge n. 181, Gazzetta Ufficiale n. 151 dell ). Si definiscono, altresì, assunti in loco o Ortskräfte i componenti del personale dell asilo. 25/06/05 3 di 23

4 Art. 1. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 1.1 REQUISITI E CLASSIFICAZIONI I candidati all assunzione devono aver superato, di regola, entrambi gli esami per l insegnamento in un Land tedesco ovvero essere in possesso dei titoli corrispondenti di uno Stato il cui sistema di insegnamento sia simile a quello tedesco. I candidati per l insegnamento della lingua italiana devono essere in possesso, qualora l incarico si riferisca alle classi dal 5 al 13 anno, dei requisiti per l insegnamento indicati nell accordo italo-germanico (l , n. 181) per il riconoscimento di cui al punto sopra. 1.2 Il personale insegnante della Scuola Germanica è inquadrato come segue: Livello I A Insegnante di ginnasio con almeno 10 ore di insegnamento prestato nella Oberstufe e con 10 anni di servizio nel livello 1B Livello I B Livello II A Livello II B Livello III Livello IV Livello VII Livello VIII Insegnante con il 1. e 2. esame di stato tedesco per la Sekundarstufe 1 e 2 Insegnante con laurea ed abilitazione, relativamente alle materie insegnate, per la scuola media superiore Insegnante italiano con laurea ed abilitazione, relativamente alle materie insegnate, per la scuola media inferiore, che insegna nelle classi 5-10 Insegnante con 1. esame di stato tedesco nella Sekundarstufe 1 e 2 o con diploma equipollente Insegnante con 1. e 2. esame di stato tedesco per la Sekundarstufe 1 (Gymnasium, Hauptschule und Realschule), che insegna nelle classi 5-10 Insegnante italiano con laurea che insegna nella scuola elementare Insegnante con 1. e 2. esame di stato tedesco che insegna nella scuola elementare Insegnante con diploma o laurea per sport, religione, musica e arte figurativa (Fachlehrer) Maestra d asilo con diploma (Erzieherin) Aiuto maestra d asilo (Kindergartenhelferin). 1.3 Ai fini dell inquadramento iniziale del lavoratore si farà riferimento alla lettera di assunzione. 25/06/05 4 di 23

5 1.4 Fermo restando quanto stabilito dell art. 2103, 2 comma, C.C., in caso di svolgimento di attività didattiche in livelli diversi, la retribuzione ordinaria mensile di cui all art verrà calcolata secondo i seguenti criteri: a) l insegnante che svolga, oltre alle ore di lezione proprie del suo livello di inquadramento, anche ore di lezione proprie di un livello superiore, percepirà la retribuzione ordinaria proporzionata in quota alle ore di insegnamento in ciascun livello; b) qualora l insegnante svolga più del 50% delle ore di lezione di cui all art in un livello superiore a quello di appartenenza, percepirà integralmente la retribuzione ordinaria mensile propria di tale livello superiore; c) l insegnante che svolga, oltre alle ore di lezione proprie del suo livello di inquadramento, ore di lezione proprie di un livello inferiore, percepirà la retribuzione ordinaria prevista per il proprio livello di appartenenza. In tal caso, l orario di lavoro dell insegnante resterà quello del proprio livello di inquadramento. 1.6 Ferme restando le disposizioni di legge, la classificazione di cui al punto 1.2 non produce alcuna modifica degli inquadramenti in atto alla stipula del presente contratto. Pertanto gli insegnanti già in forza rimangono in ogni caso nel livello in cui si trovano inquadrati. Art. 2. ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA 2.1 Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di diploma degli studi compiuti e diplomi o attestati dei corsi di formazione frequentati necessari, secondo l ordinamento della scuola, all insegnamento; c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito; d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre scuole; e) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i docenti che ne siano provvisti; f) certificato dei carichi pendenti; g) eventuali altri documenti o certificati professionali richiesti dalla Scuola; 2.2 L insegnante è di regola assunto con periodo di prova - che deve risultare da atto scritto - della durata massima di sei mesi. 2.3 Durante il periodo di prova decorrono tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. 2.4 Durante il periodo di prova potranno avere luogo sino a due visite preannunciate, con valutazione scritta dell attività di insegnamento e didattica. Queste visite saranno effettuate dal Preside, che potrà avvalersi della presenza: - del Caposezione nelle classi 5 13; - del Direttore della scuola elementare nelle classi 1-4 e, per quanto riguarda le lezioni di italiano, anche del caposezione d'italiano della scuola elementare 25/06/05 5 di 23

6 - del Direttore della scuola materna per i gruppi della scuola materna. 2.5 Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione dell'insegnante si intenderà confermata con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro. 2.6 Il decorso del periodo di prova è sospeso da ferie, maternità, malattia e/o infortunio. Art. 3. MANSIONI 3.1 Oltre all attività di insegnamento il docente è tenuto a svolgere tutte le attività connesse alla sua funzione, compresa la sorveglianza degli alunni. Il compenso per le suddette attività è compreso nella retribuzione ordinaria delle ore di prestazione concordate. 3.2 A titolo indicativo si precisa quanto segue: a) Insegnamento: comprende la preparazione e lo svolgimento delle lezioni e la correzione dei compiti, secondo le direttive scolastiche. b) Attività connesse: consistono: nella partecipazione alle riunioni preparatorie all'inizio dell'anno scolastico; nel ricevimento dei genitori; nella partecipazione alle riunioni pedagogiche indette dal Preside, dal Coordinatore, dal Direttore delle elementari, dal Direttore della scuola materna, dal Caposezione; nella partecipazione agli scrutini e agli esami di maturità, salvo quanto previsto nell'art. 7. 1; più in generale in quant'altro necessario all'espletamento della funzione secondo l'organizzazione scolastica; nel consentire alla direzione didattica la verificabilità della corretta compilazione dei registri di classe, di corso e dei voti e la verifica delle presenze; nella sorveglianza secondo l orario individuale, e nell obbligo di intervenire in situazioni di pericolo anche potenziale all interno dell edificio scolastico per cercare di evitare che gli alunni cagionino danni a se stessi, nonché ad altri alunni, persone o cose; Art. 4. ORARIO DI INSEGNAMENTO 4.1 Il rapporto di lavoro a tempo pieno prevede un orario settimanale di insegnamento fissato come segue: Livello IA Livello IB Livello IIA Livello IIB Livello III n. 20 lezioni settimanali n. 20 lezioni settimanali n. 20 lezioni settimanali n. 20 lezioni settimanali n. 25 lezioni settimanali 25/06/05 6 di 23

7 Livello IV Livello VII Livello VIII n. 25 lezioni settimanali n. 27,5 ore settimanali n. 27,5 ore settimanali Attualmente le lezioni scolastiche sono di 45 minuti. 4.2 Le ore di lezione del singolo insegnante sono fissate dal contratto individuale; in nessun caso l'insegnante potrà essere obbligato ad aumentare il suo orario individuale già concordato. 4.3 Per orario normale settimanale si intende quello indicato nel contratto di individuale di assunzione; per orario normale giornaliero si intende quello compreso tra l inizio della prima ora di lezione e la fine dell ultima attribuita a ciascun insegnante per le ore effettivamente prestate. 4.4 LAVORO A TEMPO PARZIALE Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle seguenti disposizioni: la Scuola può assumere a tempo parziale, rispetto al normale orario settimanale di cui all art. 4.1; è consentito esclusivamente il ricorso al lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, indipendentemente dalla distribuzione dell orario settimanale. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è necessario il consenso di entrambe le parti. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l indicazione del livello di inquadramento, delle mansioni e la distribuzione dell orario e settimanale. La Scuola può chiedere occasionalmente prestazioni di lavoro supplementare, limitatamente alle attività di cui all art. 3.2, nell ambito della fascia di orario normale giornaliero individuale di cui all art.4.3, in immediata prosecuzione dello stesso. Tali prestazioni verranno retribuite come previsto dall art. 8 ( supplenze). L esecuzione del lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del docente interessato. La Scuola è tenuta a dare priorità, nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, agli insegnanti già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni, secondo i seguenti criteri: a) titoli; b) anzianità di servizio; c) anzianità anagrafica. Il trattamento economico dell insegnante a tempo parziale è riproporzionato sulla base dell orario settimanale ridotto rispetto al corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno, salvo che per le indennità di servizio per incarichi speciali le quali verranno corrisposte integralmente. Gli insegnanti a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario svolto, riferita al periodo di maturazione delle ferie. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa va effettuata con atto scritto e necessita la convalida della firma del docente da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro. Alla fine dell anno scolastico la Scuola informerà le r.s.a. delle ore di lavoro residue disponibili. 25/06/05 7 di 23

8 Le r.s.a. verranno informate delle eventuali assunzioni o delle trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale. 4.5 LAVORO A TEMPO PARZIALE E POST MATERNITA Al fine di consentire al personale docente assunto a tempo indeterminato l assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, la Scuola si impegna ad accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore nell ambito del 5% dei docenti assunti in loco. La trasformazione non può avere una durata inferiore all anno scolastico in corso. La richiesta di passaggio temporaneo a tempo parziale dovrà essere presentata dal genitore con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo, non frazionabile, per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa. Al termine di tale periodo verrà ripristinato l orario di lavoro precedente alla richiesta di lavoro a tempo parziale. Salvo quanto previsto dall art. 4.4 per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, la Scuola potrà fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa. In caso di più richieste si farà riferimento alla graduatoria formata in base ai criteri oggettivi di cui all art.4.4. Art. 5. TRATTAMENTO ECONOMICO 5.1 RETRIBUZIONE ORDINARIA MENSILE La retribuzione ordinaria mensile, o tabellare, è costituita dalle seguenti voci: - paga base, in funzione dell effettivo livello di inquadramento; - contingenza comprensiva di EDR; - terzo elemento percepito all entrata in vigore del presente contratto; - scatti di anzianità in quanto dovuti e calcolati come previsto dall art. 5.6; - eventuali superminimi e compensi individuali. 5.2 INDENNITA DI SERVIZIO PER INCARICHI SPECIALI Sono dovute e calcolate secondo quanto previsto dall art.6; Gli importi mensili dello stipendio e degli aumenti periodici di anzianità sono quelli indicati nelle tabelle retributive accluse che sono parte integrante del presente contratto. La retribuzione ordinaria mensile viene corrisposta entro la fine di ciascun mese. 5.3 TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA All insegnante verranno corrisposte una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, di importo pari alla retribuzione ordinaria mensile prevista dall art. 5.1 in atto nel mese di dicembre e giugno. Tali mensilità verranno erogate rispettivamente entro il 20 dicembre e con la retribuzione di giugno di ogni anno. 25/06/05 8 di 23

9 Qualora nel corso dell anno il numero delle ore di normale insegnamento variasse, la tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno calcolate sulla media annuale delle ore di insegnamento. La tredicesima e la quattordicesima vengono erogate sulla base dei mesi effettivamente lavorati. Sono esclusi dalla tredicesima e dalla quattordicesima mensilità l assegno per il nucleo familiare, i compensi percepiti per le supplenze, per le ore di sorveglianza e per gli esami di maturità art. 7. Per i nuovi assunti ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima e la quattordicesima mensilità verranno corrisposte per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato. 5.4 PREMI DI FEDELTA Alla fine del compimento del quindicesimo e del ventesimo anno di servizio nella Scuola Germanica di Roma, l insegnante riceverà un premio pari a lordi. Tale somma verrà riproporzionata in caso di rapporto part-time. 5.5 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI A tutto il personale docente verranno erogati i seguenti aumenti, lordi e non assorbibili, della paga base mensile, per quattordici mensilità, a decorrere dalle scadenze di seguito indicate: dal 1 ottobre ,00 dal 1 ottobre ,00 dal 1 ottobre ,00 TOTALE 300,00 Per il periodo che decorre dal primo ottobre 2004 e fino alla sottoscrizione del presente contratto, al personale docente verranno erogati gli arretrati di cui al precedente comma, entro il mese di luglio Tali somme verranno riproporzionate in caso di rapporto part-time. 5.6 UNA TANTUM A tutto il personale docente verrà erogato un importo una tantum pari a euro 150,00 per il periodo intercorrente dal 1 ottobre 2003 al 30 settembre L importo una tantum di cui sopra verrà erogato in un unica soluzione con la retribuzione di luglio 2005 e non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Tale somma verrà riproporzionata in caso di rapporto part-time nell anno di riferimento del pagamento. 5.7 SCATTI DI ANZIANITA Gli scatti biennali di anzianità relativi al periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2003 e il 30 settembre 2007, e limitatamente a detto periodo, saranno calcolati in misura pari al 5% della paga base spettante a ciascun insegnante alla data del 30 settembre /06/05 9 di 23

10 A partire dal 1 ottobre 2007 gli scatti biennali di anzianità, che matureranno da tale data, verranno calcolati in misura pari al 5% della paga base in atto. Nota a verbale: In riferimento al comma 1 dello art. 5.6 le parti concordano che tali scatti non subiranno alcuna rivalutazione Art. 6. INCARICHI SPECIALI 6.1 TIPOLOGIE CAPOSEZIONE ( FACHLEITEIR ) L'incarico è temporaneo e rinnovabile, salvo diversa volontà delle parti, e viene conferito dal Preside annualmente Il caposezione indice le riunioni con gli insegnanti della materia, i quali elaborano collegialmente il programma da svolgere nelle varie classi, scelgono i testi e propongono gli acquisti di materiale didattico. Il caposezione riferisce al Preside e/o al Direttore della scuola elementare su tali orientamenti e se ne rende interprete. Il caposezione inoltre: - esamina a campione gli elaborati degli alunni svolti in classe durante il primo anno del rapporto di lavoro d'insegnamento ed in seguito ogni qualvolta ciò fosse necessario; - supporta, a richiesta, il Preside ed il Direttore della scuola elementare nelle visite previste durante il periodo di prova degli insegnanti INSEGNANTE DI CLASSE ( KLASSENLEHRER ) E nominato un insegnante di classe per ognuna delle sezioni dalla classe L'incarico è temporaneo, annuale, eventualmente rinnovabile ed è conferito dal Preside. L'insegnante di classe: - verifica la regolare tenuta e compilazione del registro di classe; - accerta che le assenze dei ragazzi della sua sezione siano corredate da giustificazioni; - avverte i genitori quando le assenze non siano giustificate o quando le giustificazioni non appaiano regolari o se ci sono problemi di disciplina o di profitto; - consiglia i ragazzi su eventuali problemi scolastici; - partecipa alle riunioni con i genitori; - durante gli scrutini espone le caratteristiche ed il profitto degli allievi e scrive le pagelle; - organizza le gite d intesa con la Direzione TUTORE DEI GRUPPI DELLE ULTIME TRE CLASSI ( TUTOR ) Le mansioni sono le stesse dell'insegnante di classe RAPPRESENTANTE DI FIDUCIA DEGLI STUDENTI ( VERTRAUENSLEHRER ) La scolaresca elegge un insegnante di fiducia per le classi Il docente prescelto ha il compito di ricevere le richieste degli alunni e, se le ritiene fondate, 25/06/05 10 di 23

11 di farsene portavoce presso gli insegnanti e il Preside. In caso di procedura disciplinare a carico di un alunno il Rappresentante di fiducia, su richiesta dell'interessato, partecipa alla riunione e ne sostiene le ragioni RESPONSABILE LABORATORI DI FISICA, BIOLOGIA E CHIMICA ( SAMMLUNGSLEITEIR ) L'incarico è conferito dal Preside annualmente, sentito il Collegio. L'incaricato cura la funzionalità dei laboratori e ne è responsabile RESPONSABILE AUDIOVISIVI ( MEDIENWART ) L'incarico è conferito dal Preside annualmente, sentito il Collegio. L'incaricato regola l'utilizzo del materiale esistente e ne cura la funzionalità COORDINATORE DEL PASSAGGIO TRA ASILO E PRIMA ELEMENTARE ( KOOPERATIONSLEHRER KIGA-GS ) L'incarico è conferito annualmente dal Direttore della Scuola Elementare, in accordo con il Preside. L incaricato effettua regolarmente una supervisione nelle classi in cui si trovano bambini all ultimo anno dell asilo; effettua altresì i test di ammissione alla scuola elementare COORDINATORE DELLA FORMAZIONE INTERNA ( SCHILF ) L incarico è conferito dal Preside annualmente L incaricato pianifica, coordina e segue l aggiornamento dei docenti in stretto collegamento con l incaricato della formazione a livello regionale, (ReFo) e con la Presidenza. Cura altresì alcuni aspetti inerenti il programma di offerta formativa e coadiuva lo sviluppo qualitativo delle singole materie RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI CULTURALI ( KULTURBEAUFTRAGTER ) L'incarico è conferito dal Preside annualmente L'incaricato: - informa gli insegnanti e il Preside sulle varie rappresentazioni in calendario (mostre, teatri ecc.) che siano ritenute interessanti ed educative per gli allievi; - si occupa degli abbonamenti e dell'acquisto dei biglietti per le scolaresche. 6.2 COMPENSI Gli insegnanti con i seguenti incarichi hanno diritto, per il tempo in cui dura l'incarico, ad una riduzione di una lezione/settimana, o al pagamento di una lezione aggiuntiva, senza maggiorazione e per 14 mensilità, qualora la riduzione non fosse possibile per motivi didattici: - i capisezione quando sia pari o superiore a 36 la somma delle ore settimanali di lezione dei componenti del gruppo, compreso il caposezione; - il caposezione di tedesco delle classi delle elementari; - il responsabile laboratori di fisica, biologia e chimica; - il responsabile audiovisivi; - il coordinatore del passaggio tra asilo e prima elementare; - il coordinatore della formazione interna 25/06/05 11 di 23

12 - il responsabile dei rapporti con gli enti culturali - rappresentante di fiducia degli studenti A coloro che ricoprono i seguenti incarichi: - capisezione quando sia inferiore a 36 la somma delle ore settimanali di lezione prestate dai componenti il gruppo, compreso il caposezione della materia; - insegnante di classe; - tutore di almeno cinque allievi delle ultime tre classi. verrà corrisposto, in coincidenza con la retribuzione del mese di febbraio, una indennità di euro 700,00, rapportata alla durata dell'incarico o della situazione particolare (le frazioni di più di 15 giorni vanno considerate come mesi interi). Tale indennità per l anno scolastico sarà pari a euro 235, per l anno scolastico sarà pari a euro 470, per lo anno scolastico sarà pari a euro 700. Art. 7. SITUAZIONI PARTICOLARI 7.1 Per gli esami di maturità verranno corrisposte a regime le seguenti indennità lorde: a) al relatore con esami scritti di maturità: per ogni proposta da inviare al Ministero Euro 170,00 Tale indennità per l anno scolastico sarà pari a euro 85,00, per l anno scolastico sarà pari a euro 130,00, per l anno scolastico sarà pari a euro 170,00. - per ogni compito corretto: Leistungskurs Euro 47,00 Grundkurs Euro 40,00 Esame integrativo Euro 36,00 Tale indennità per l anno scolastico gli importi saranno rispettivamente pari a: Leistungskurs Euro 24,00 Grundkurs Euro 20,00 Esame integrativo Euro 13,00 Tale indennità per l anno scolastico gli importi saranno rispettivamente pari a: Leistungskurs Euro 35,00 Grundkurs Euro 30,00 Esame integrativo Euro 27,00 b) al correlatore: per ogni compito corretto: Leistungskurs Euro 26,00 Grundkurs Euro 22,00 Esame integrativo Euro 18,00 25/06/05 12 di 23

13 Tale indennità per l anno scolastico sarä rispettivamente pari a: Leistungskurs Euro 13,00 Grundkurs Euro 11,00 Esame integrativo Euro 9,00 Tale indennità per l anno scolastico sarà rispettivamente pari a: Leistungskurs Euro 20,00 Grundkurs Euro 17,00 Esame integrativo Euro 14,00 Questi importi sono comprensivi di eventuali esami orali. c) al relatore che interroga allievi con solo esami orali: per ogni esame sostenuto Euro 36,00 Tale indennità per l anno scolastico sarà pari a: Tale indennità per l anno scolastico sarà pari a: Euro 13,00 Euro 27, I compensi di cui all art. 7.1 verranno corrisposti: - con lo stipendio di marzo le proposte e il 50% dell'importo risultante dalle correzioni; - con lo stipendio di giugno il rimanente 50% dell'importo risultante dalle correzioni e le competenze per i relatori con soli esami orali. Per l anno scolastico tali compensi di cui agli articoli precedenti verranno liquidati con lo stipendio di luglio. Art. 8. ESTENSIONE DELL'ORARIO INDIVIDUALE Per tale si intende l estensione verificatasi durante l'anno scolastico. 8.1 SUPPLENZE BREVI E ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA (EINZELNE VERTRETUNGSSTUNDEN) L insegnante dovrà svolgere le lezioni di supplenza e l attività di sorveglianza in caso di assenza di un collega, salvo casi di forza maggiore e nel rispetto dell orario giornaliero come definito all art ESTENSIONE DELL ORARIO CONTRATTUALE ( FACHVERTRETUNG ) Per tale si intende una estensione concordata dell'orario settimanale stabilito nel contratto individuale per un periodo inferiore all'anno scolastico. Il compenso per tale attività supplementare verrà corrisposto con la maggiorazione del 20%. Resta inteso che l'estensione a breve-medio termine non dà diritto al mantenimento della estensione di orario una volta cessate le necessità. 8.3 ESTENSIONE A LUNGO TERMINE ( DAUERVERTRETUNG ) Per tale si intende una estensione concordata dell'orario individuale per l'intero anno scolastico. 25/06/05 13 di 23

14 Il compenso per questo lavoro supplementare verrà corrisposto senza maggiorazione, ma per 14 mensilità. Resta inteso che tale estensione non dà diritto al mantenimento della stessa nell anno scolastico successivo. Le estensioni a lungo termine, qualora si protraggano per tre anni scolastici consecutivi determinano, dall'inizio del quarto anno scolastico, lo stabile incremento dell'orario contrattuale individuale. L'incremento è pari alla media dell estensione di orario verificatasi nei tre anni di riferimento. 8.4 PROLUNGAMENTO D ORARIO Al personale docente può essere attribuito, previa accettazione dell insegnante, all inizio o in corso dell anno scolastico un prolungamento dell orario settimanale di lavoro per un massimo di tre ore di lezione settimanali. Le ore di prolungamento di orario saranno retribuite con le stesse modalità previste dall art STRAORDINARIO Si intende per lavoro straordinario la prestazione effettuata al di fuori dell orario previsto agli art. 4.1 e 4.3. La retribuzione oraria viene maggiorata del 25%. Art. 9. VACANZE 9.1. Il periodo di ferie è pari a due mesi e coincide con le vacanze scolastiche dei mesi di luglio e agosto; la maturazione delle ferie avviene per anno scolastico, che si intende dal 1. settembre al 31 agosto Gli insegnanti hanno diritto all'intero periodo di ferie se in servizio dall'inizio dell'anno scolastico; in caso diverso, fermo restando il periodo di ferie sopraindicato, la retribuzione sarà riproporzionata in base ai periodi di servizio prestati nell anno scolastico di riferimento In caso di nuova assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro il diritto alle ferie o alla relativa indennità sostitutiva sarà pari a 6 giorni di calendario per ogni mese lavorato Nel corso dell'anno scolastico non potranno essere chiesti permessi in conto ferie E' vincolante l'ordinamento delle vacanze stabilito di anno in anno dalla Scuola Germanica Le festività abolite dalla Legge n.54/77 si intendono compensate con il godimento del periodo feriale e con la chiusura per le vacanze natalizie e pasquali. Art. 10. ASPETTATIVA Gli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nella Scuola Germanica di Roma, hanno diritto ad un solo periodo di aspettativa nell arco dell anno 25/06/05 14 di 23

15 scolastico non retribuita, non frazionabile, per un periodo massimo di dodici mesi in cui l insegnante la richiede e ne usufruisce. Il periodo di aspettativa non verrà calcolato ai fini dell anzianità e di qualsiasi altro diritto dell insegnante. Il docente ha diritto alla conservazione del posto. Terminato tale periodo di aspettativa all insegnante non potrà essere concessa una nuova aspettativa se non dopo che siano trascorsi quattro anni scolastici di servizio. Al termine dell aspettativa l insegnante ha diritto al reinserimento nella Scuola a condizioni invariate rispetto al proprio contratto. Il datore di lavoro potrà assumere in sostituzione dell insegnante assente per aspettativa non retribuita docenti con contratto a termine per il periodo dell aspettativa stessa. Art. 11. PERMESSI E ASSENZE 11.1 L insegnante ha diritto ad assentarsi dal lavoro in caso di comprovate necessità di ordine familiare e per il tempo strettamente necessario. La comunicazione circa l assenza, con la motivazione, va inoltrata per iscritto al Preside prima dell inizio dell assenza, tranne in casi di evidente impossibilità e comunque non oltre 48 ore dall inizio dell assenza. Il permesso sarà retribuito nei seguenti casi e per il tempo indicato: - lutto o grave infermità concernente genitori, figli e coniuge: tre giorni lavorativi elevabili a quattro se il luogo ove recarsi dista più di 500 km; - lutto o grave infermità concernente fratelli/sorelle: due giorni lavorativi elevabili a tre se il luogo ove recarsi dista più di 500 km; - lutto concernente cognati, nuore, suoceri e generi: un giorno lavorativo elevabile a due se il luogo ove recarsi dista più di 500 km; - matrimoni di figli: un giorno lavorativo; - nascita di figli: un giorno lavorativo; - trasloco dell insegnante: due giorni lavorativi L insegnante ha diritto a tre giorni lavorativi di permesso non retribuiti nell arco dell anno scolastico con un preavviso di almeno 24 ore Per tutti gli altri permessi previsti dalla legge si fa esplicito rinvio alla normativa vigente. Art. 12. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE L aggiornamento professionale è interesse tanto dell insegnante quanto della Scuola e del datore di lavoro. Ad ogni insegnante, su proposta della Scuola, nella persona del Preside o del datore di lavoro, può essere richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento che la Scuola reputi necessari anche se si svolgono nei giorni di chiusura scolastica, ad eccezione del periodo natalizio e pasquale e fatto salvo il periodo delle ferie di cui all art.9. Ad ogni insegnante che, a seguito di una sua iniziativa personale, ne facesse domanda, la Scuola può consentire la partecipazione ai corsi di aggiornamento compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative della Scuola. L interessato presenterà in 25/06/05 15 di 23

16 tempi utili la relativa domanda al Preside che la sottoporrà all esame ed alla decisione del datore di lavoro. Al fine di consentire l aggiornamento professionale possono essere concessi permessi retribuiti. In entrambe le ipotesi di aggiornamento le spese relative sono tutte a carico della Scuola, salvo per il vitto rimborsabile per 25 euro giornalieri. Complessivamente le ore relative all aggiornamento sono fissate in un numero massimo di 30 per ogni anno scolastico. Le spese di iscrizione, frequenza, ed alloggio sono a carico della Scuola, mentre per il viaggio il rimborso sarà non superiore al valore di un biglietto ferroviario di seconda classe. Art. 13. GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI STUDIO 13.1 In caso di gite scolastiche o viaggi di studio gli insegnanti che accompagneranno gli alunni saranno tutti pagati a tempo pieno, sia che abbiano l orario completo, sia che lavorino ad orario ridotto, ed avranno inoltre diritto al pagamento di una diaria pari ad Euro 40. Ai fini del pagamento della diaria, le gite devono determinare sempre l assenza da casa per almeno una notte Per ottenere il rimborso di eventuali spese accessorie, l'insegnante dovrà esibire le ricevute dei relativi esborsi In caso di viaggi di studio o gite proposti o organizzati dalla Scuola, l insegnante potrà non partecipare per motivi familiari e/o personali In ogni caso gli insegnanti che parteciperanno ai viaggi di studio/gite scolastiche provvederanno a comunicare tempestivamente il piano delle attività didattiche in relazione alla propria assenza per permettere all'insegnante supplente di svolgere regolare lezione. Art. 14. VIAGGI DI SERVIZIO Le spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista, previo accordo con la Direzione della Scuola. Art. 15. LIBERTA DI INSEGNAMENTO Nella Scuola Germanica di Roma vige il principio della libertà di insegnamento. Le parti contraenti sono comunque concordi nel ritenere fine primario e fondamentale della Scuola Germanica di Roma promuovere e sviluppare, conformemente al suo carattere di scuola d incontro, l amicizia tra l Italia e la Repubblica Federale di Germania. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto della Costituzione Italiana e della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania e lo Statuto dell Associazione 25/06/05 16 di 23

17 Scolastica Germanica, dei regolamenti vigenti nella Scuola Germanica di Roma e dei programmi didattici della stessa, nonché dell etica professionale. Art. 16. ATTIVITA SINDACALE 16.1 RAPPRESENTANZE SINDACALI Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa degli insegnanti della Scuola, nell ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nella Scuola I nominativi dei rappresentanti delle r.s.a. aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative vengono comunicati alla Direzione della Scuola per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono; i nominativi dei rappresentanti delle altre r.s.a. vengono comunicati direttamente da queste 16.3 PERMESSI Ciascuna rappresentanza sindacale aziendale di cui ai precedenti commi ha diritto per l espletamento del mandato a permessi retribuiti pari a 70 ore annuali. Ciascuna rappresentanza comunicherà i nominativi dei dirigenti beneficiari dei permessi sindacali. La comunicazione del permesso sindacale deve avvenire per iscritto almeno 24 ore prima della fruizione del permesso stesso e comunque durante l orario di apertura della Scuola I componenti degli organi direttivi territoriali, regionali e nazionali delle associazioni di cui all art.19 legge n.300/70 hanno diritto a permessi retribuiti nel limite massimo di sei giorni per anno scolastico per partecipare alle riunioni degli organi suddetti ASSEMBLEE Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto di partecipare, durante l orario di lavoro, ad assemblee sindacali all interno della Scuola, in locali idonei indicati dalla Direzione, per 10 ore individuali ad anno scolastico per le quali sarà corrisposta la retribuzione ordinaria CONVOCAZIONE ASSEMBLEE Le assemblee sono convocate dalle rappresentanze sindacali aziendali della Scuola, singolarmente o congiuntamente, per materie di interesse sindacale e/o di lavoro. Alle assemblee possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro e al Preside, dirigenti esterni delle OO.SS. Le assemblee in orario di lavoro si svolgono nelle ultime due ore della mattinata scolastica. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore Le parti concordano che ciascuna r.s.a. non possa indire più di un assemblea al mese. La convocazione dell assemblea, la durata, l eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni e l ordine del giorno, devono essere comunicate al Datore di 25/06/05 17 di 23

18 lavoro e al Preside almeno 5 giorni lavorativi prima in forma scritta entro l orario di apertura della Scuola. Entro 24 ore dalla data di richiesta, il Preside comunica a tutto il personale mediante circolare o iscrizione al libro delle comunicazioni la convocazione dell assemblea. Contemporaneamente all iscrizione nel libro delle comunicazioni, il Preside emana una comunicazione interna a tutto il personale docente al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione all assemblea del personale in servizio. Tale dichiarazione fa fede per il computo del monte ore individuale. Il Preside informa le famiglie interessate entro 48 ore dalla data di ricevimento della convocazione assembleare. L assistenza ai minori (scuola materna e classi 1-10) sarà garantita dalla Scuola con l utilizzo del personale inviato (Vermittelte) direttamente dalla Germania e dai docenti assunti in loco che non intendono partecipare all assemblea. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore e giorni coincidenti con lo svolgimento di esami e di scrutini finali RISCOSSIONE CONTRIBUTI SINDACALI La Scuola provvede ad effettuare l esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata. L Organizzazione sindacale nel cui ambito opera la rappresentanza invia alla Scuola l elenco nominativo dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega e parte della delega firmata dal lavoratore con l indicazione della percentuale di esazione da trattenere sulla retribuzione individuale secondo i deliberati statutari delle OO.SS. L esazione decorre dal mese successivo alla comunicazione ed è permanente, salvo revoca scritta del dipendente o cessazione del rapporto di lavoro o sospensione della retribuzione RINVIO ALLA LEGGE 300/70 Per tutto quanto ivi non previsto relativamente ai diritti ed all attività sindacale si fa rinvio alla legge n. 300/70. Art. 17 ASSISTENZA SINDACALE In caso di eventuali controversie tra Scuola e docente, quest ultimo può farsi assistere dalla r.s.a. o dalle OO.SS. alle quali conferisce apposito mandato. Art. 18 DIRITTI DI INFORMAZIONE 18.1 Alle rappresentanze sindacali aziendali è riconosciuto il diritto all informazione preventiva e alla consultazione su tutte le variazioni della struttura didattica e organizzativa della Scuola, ivi compresi i rapporti tra la Scuola e gli organi ufficiali (politici e culturali) con cui essa è collegata, che interessano direttamente o indirettamente i rapporti di lavoro, in particolare riguardo all occupazione. 25/06/05 18 di 23

19 18.2 I componenti delle r.s.a. possono fotocopiare materiale informativo di carattere sindacale per i colleghi utilizzando gli impianti in dotazione alla Scuola. Art. 19 DOVERI SPECIFICI DEGLI INSEGNANTI Oltre al normale svolgimento delle proprie funzioni, il docente è tenuto a: a) rispettare l orario di lavoro; b) mantenere la riservatezza nei confronti di terzi estranei al rapporto di lavoro su tutte le questioni inerenti le proprie funzioni; c) non impartire lezioni private agli alunni della propria classe; d) in coerenza con la caratteristica della Scuola, imparare la lingua tedesca o italiana in misura sufficiente a comunicare con gli alunni, i genitori degli allievi e a seguire le riunioni scolastiche. Art. 20. NORME DISCIPLINARI 20.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LORO GRADAZIONI L'inosservanza da parte dell'insegnante degli obblighi assunti con il presente contratto ed in generale i comportamenti contrari all etica professionale, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari che verranno graduate a seconda dell entità della mancanza, alle circostanze che la accompagnano ed ad altri eventuali precedenti: l. rimprovero verbale; 2. rimprovero scritto; 3. multa nella misura non superiore a tre ore di retribuzione ordinaria; 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni tre; 5. licenziamento disciplinare Il datore di lavoro esercita il potere disciplinare che può anche delegare al Preside Fermo restando il caso di licenziamento, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi trenta giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del docente senza preventivamente avergli contestato per iscritto l addebito e senza averlo sentito a sua difesa La contestazione degli addebiti è fatta con comunicazione scritta con l indicazione del termine, non inferiore a giorni dieci, entro il quale l insegnante potrà far pervenire le proprie giustificazioni per iscritto. 25/06/05 19 di 23

20 Trascorsi venti giorni dal ricevimento delle giustificazioni, qualora il datore di lavoro non provveda a comminare la sanzione, le giustificazioni del docente si intendono accolte Il docente potrà farsi assistere dall associazione sindacale cui aderisce, o conferire mandato ad un rappresentante di sua fiducia Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione I provvedimenti comminati senza il rispetto della procedura di cui al presente articolo sono nulli Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio all art. 7 legge n. 300 del Nota a verbale: Le parti si impegnano entro trenta giorni dalla ripresa dell attività didattica ad incontrarsi per concordare il relativo codice disciplinare. Art. 21. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 21.1 PREMESSA Il licenziamento del dipendente deve essere intimato per iscritto ed è disciplinato dalle leggi vigenti nel territorio dello Stato Italiano LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E determinato da ragioni inerenti l attività della Scuola, l organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa. Costituiscono ipotesi di giustificato motivo oggettivo, a titolo esemplificativo: a) riduzione del numero degli iscritti che comporti la soppressione di classi. b) decisioni delle Autorità Amministrative, tedesche o italiane; c) soppressione o riduzione del finanziamento che comportino la chiusura della Scuola o di singole classi. Nell'ambito del gruppo formato dagli insegnanti interessati alla riduzione, prima di procedere al licenziamento, verranno ridotte le ore assegnate in prolungamento d orario dopo di che si procederà alla individuazione del personale eccedente secondo il seguente ordine: - insegnanti con altro incarico presso altra scuola che sia prevalente rispetto a quello ricoperto presso la Scuola Germanica; - insegnanti con minore anzianità di servizio presso la Scuola Germanica Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta il preavviso di sei mesi. 25/06/05 20 di 23

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