Circolare 8 del 28 febbraio 2018:

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1 Circolare 8 del 28 febbraio 2018: Dichiarazione IVA relativa al Termini di presentazione e novità La presente Circolare analizza le principali novità della dichiarazione IVA relativa al 2017 (modello IVA 2018), riguardanti in particolare: il termine di presentazione (entro il ); le modifiche collegate all introduzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; le novità in materia di split payment; le novità in materia di detrazione IVA e registrazione degli acquisti; le novità in materia di opzioni per i contribuenti minori ; la nuova disciplina dell IVA di gruppo; l estensione dell obbligo del visto di conformità; la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA; i termini per il versamento del saldo IVA. Ragionieri commercialisti associati Via Luigi L. Colli Torino - Telefono (6 linee r.a.) - Fax info@studiocampasso.it -

2 1 PREMESSA I soggetti passivi IVA, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Ai sensi dell art. 8 co. 1 del DPR 322/98 (come modificato dall art. 4 co. 4 lett. c) del DL n. 193, conv. L n. 225), a partire dal periodo d imposta 2017, la dichiarazione IVA deve essere presentata a decorrere dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Pertanto, la dichiarazione IVA 2018, relativa all anno 2017, deve essere presentata: a decorrere dall ; entro il Inoltre, a decorrere dall anno d imposta 2016, non è più prevista la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, entro il termine previsto per quest ultima, per cui la stessa deve essere presentata necessariamente in forma autonoma 2. 3 MODELLI DI DICHIARAZIONE Con i provv. Agenzia delle Entrate n e n , sono stati approvati: il modello di dichiarazione IVA relativo al 2017 e le relative istruzioni; il modello IVA Base relativo al 2017 e le relative istruzioni; il modello IVA 74-bis, per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, e le relative istruzioni. 3.1 STRUTTURA DEL MODELLO IVA 2018 Il modello di dichiarazione IVA relativo al 2017 (IVA 2018) è composto: dal frontespizio; da 17 quadri (da VA a VG); dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ). 3.2 SINTESI DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2017 Nella seguente tabella viene sinteticamente riepilogata la struttura del modello di dichiarazione IVA 2018, relativa al Frontespizio Tipo di dichiarazione Dati del contribuente Correttiva nei termini Integrativa Persone fisiche 1 Si ricorda, che, per l anno d imposta 2016, il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (modello IVA 2017) era invece fissato al Con il comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate n. 46 è stata prevista, per motivi tecnici, la tempestiva presentazione della dichiarazione entro il ; tale rinvio non costituiva però una proroga del termine di presentazione della dichiarazione e non aveva quindi rilevanza sui termini collegati, quali quelli previsti per il calcolo del ravvedimento e la presentazione delle dichiarazioni integrative (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26). 2 A partire dall anno d imposta 2016, è stato altresì abolito l obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, ai sensi dell art. 8-bis del DPR 322/98 (art. 1 co. 641 della L n. 190).

3 Dichiarante diverso dal contribuente Firma della dichiarazione Visto di conformità Frontespizio Soggetti diversi dalle persone fisiche Es. rappresentante fiscale, curatore fallimentare Eventuale sottoscrizione dell ente o società controllante CAF Professionista Sottoscrizione dell organo di controllo Impegno alla presentazione telematica Quadro VA Quadro VB Quadro VC Quadro VD Quadro VE Quadro VF Quadro VJ Quadro VI Quadro VH Quadro VM Quadro VK Quadro VN Quadro VL Quadro VT Quadro VX Quadro VO Quadro VG Quadro VS Quadro VV Quadro VW Quadro VY Quadro VZ Dichiarazione Informazioni e dati relativi all attività Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari Esportatori e operatori assimilati Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio Determinazione del volume d affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione Determinazione dell imposta relativa a particolari tipologie di operazioni Dichiarazioni d intento ricevute Variazione delle comunicazioni periodiche Versamenti immatricolazione auto UE Società controllanti e controllate Dichiarazioni integrative a favore Liquidazione dell imposta annuale Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA Determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta Comunicazioni delle opzioni e revoche Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate Prospetto riepilogativo IVA 26 PR Distinta delle società del gruppo Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo Liquidazione dell imposta annuale di gruppo Determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta di gruppo Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti) 4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2018 Le principali novità del modello IVA 2018, relativo al 2017, rispetto al modello precedente, riguardano: la modifica del quadro VH, la cui funzione è mutata a seguito dell introduzione dell obbligo di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, di cui all art. 21-bis del DL 78/2010; l introduzione del nuovo quadro VM, relativo ai versamenti effettuati mediante modello F24 Elide, per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;

4 la modifica dei quadri VE e VJ, nonché delle istruzioni al quadro VF, al fine di recepire le modifiche di cui all art. 1 del DL 50/2017 che ha esteso l ambito soggettivo di applicazione dello split payment alle società controllate e quotate di cui all art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; la modifica del frontespizio, nonché dei quadri VK, VX, VG e del prospetto 26/PR, al fine di recepire le modifiche apportate dall art. 1 co. 27 della L. 232/2016 e dal DM alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo, di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72 e al DM Inoltre, si segnalano le modifiche alle istruzioni relative al quadro VF, le quali dovrebbero derivare dal recepimento delle novità introdotte dall art. 2 del DL 50/2017 con riferimento ai termini di esercizio della detrazione IVA e ai termini e alle modalità di registrazione delle fatture d acquisto. 4.1 NOVITÀ IN MATERIA DI LIQUIDAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI Il quadro VH è stato integralmente riformato a seguito dell introduzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all art. 21-bis del DL 78/ Nell ambito del modello precedente, il quadro doveva essere obbligatoriamente compilato al fine di riepilogare l IVA a debito o a credito derivante dalle liquidazioni periodiche eseguite nell anno d imposta. Nell ambito del modello IVA 2018, invece, la compilazione del quadro VH è prevista esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Infatti, con la ris. Agenzia delle Entrate n. 104, è stato chiarito che, in caso di errori od omissioni nell ambito della comunicazione dei dati delle liquidazioni, il soggetto passivo può provvedere alla relativa regolarizzazione anche nell ambito della dichiarazione IVA annuale riferita al periodo d imposta nel quale si è verificata la violazione Ipotesi di compilazione del quadro VH Nell ambito del modello di dichiarazione IVA 2018, dunque, il quadro VH deve essere compilato per correggere i dati omessi o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Non deve essere compilato, invece, se: le comunicazioni delle liquidazioni periodiche sono state correttamente trasmesse; i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche non rientrano tra quelli da indicare nel quadro VH Compilazione del quadro VH a zero Nella particolare ipotesi in cui il risultato delle liquidazioni sia pari a zero, e il quadro VH venga compilato senza l indicazione di alcun importo, in deroga a quanto previsto per tutti gli altri quadri del modello, occorre barrare ugualmente la casella VH in calce al quadro VL, nella sezione Quadri compilati Compilazione del quadro VH Nelle ipotesi in cui il quadro VH venga compilato, occorre indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. I righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati dell IVA a credito o a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. 3 Inserito dall art. 4 del DL n. 193, conv. L n. 225.

5 Nei campi relativi all importo a debito deve essere indicata l imposta dovuta per il periodo, anche se non effettivamente versata. Tale importo coincide con quello che deve trovare indicazione nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione LP. Qualora l importo dell IVA a debito non superi il limite di 25,82 euro (comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali per opzione), detto importo deve essere indicato nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione, anche se non vi è l obbligo di versamento. Il debito d imposta dovrà essere poi riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (cfr. rigo VP7 del modello di comunicazione LP ). Contribuenti trimestrali I righi VH4, VH8, VH12 e VH16 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale nel periodo d imposta. Nell ambito di tali righi, infatti, dovranno trovare evidenza, eventualmente, gli importi dell IVA a debito o a credito risultanti dalle liquidazioni di ciascun trimestre. Tuttavia, il rigo VH16 non deve essere compilato dai c.d. trimestrali per opzione ex art. 7 del DPR 542/99, in quanto, per tali soggetti, l IVA a debito o a credito per il quarto trimestre deve essere computata nell ambito del saldo IVA annuale. Liquidazione dell ultimo periodo dell anno I righi VH15 (liquidazione del mese di dicembre per i mensili ) e VH16 (liquidazione del quarto trimestre per i trimestrali per natura ) devono essere compilati indicando il risultato della liquidazione dell ultimo periodo dell anno senza computare l ammontare dell acconto IVA eventualmente dovuto. Acconto IVA Nel rigo VH17 deve essere riportato l ammontare dell acconto IVA dovuto, corrispondente al rigo VP13 della comunicazione LP. La casella Metodo presente nel rigo VH17 deve essere compilata indicando il metodo di calcolo utilizzato per determinare l acconto IVA (storico, previsionale, analitico, ovvero riservato ai soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, della somministrazione di acqua o energia elettrica e della raccolta e smaltimento rifiuti). Ravvedimento operoso Nel quadro VH della dichiarazione IVA 2018 per il 2017 è stata soppressa la casella Ravvedimento, presente nella colonna 3 del quadro VH del modello di dichiarazione annuale IVA Tale casella doveva essere barrata in corrispondenza del periodo di liquidazione per il quale il soggetto passivo aveva effettuato il versamento dell imposta a seguito di ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). La ragione della soppressione della citata colonna risiede nella nuova funzione assegnata al quadro VH. Il soggetto passivo che si avvale del ravvedimento operoso, a fronte di violazioni riguardanti la fatturazione, la detrazione dell imposta o l omesso/tardivo versamento dell IVA, non è quindi più tenuto a compilare il quadro VH. L IVA risultante dalle liquidazioni versata a seguito di ravvedimento operoso concorre al totale dei versamenti periodici di cui al campo 3 del rigo VL30. Contabilità separate Specifiche modalità di compilazione del quadro VH sono previste per i soggetti che, svolgendo più attività con contabilità separate ex art. 36 del DPR 633/72 (per obbligo o per opzione), in coincidenza dell ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile. Tali soggetti devono dunque indicare, nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15, l importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi e, nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata, devono barrare esclusivamente la casella Liquidazione anticipata.

6 IVA di gruppo I soggetti che si sono avvalsi della liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell art. 73 co. 3 del DPR 633/72 devono indicare nei righi da VH1 a VH16 i crediti e i debiti trasferiti al gruppo durante l anno d imposta. Subfornitori I soggetti passivi IVA che, ai sensi dell art. 74 co. 5 del DPR 633/72, si sono avvalsi della facoltà di versare l IVA trimestralmente per le operazioni derivanti da contratti di subfornitura devono comprendere l imposta relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato operato con cadenza trimestrale anziché mensile. Occorrerà, inoltre, barrare la casella Subfornitori nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione interessato (colonna 3 dei righi da VH1 a VH16). Nel modello di dichiarazione IVA 2017 per il 2016, invece, era presente una sola casella (rigo VH14) che il subfornitore doveva barrare al fine di segnalare l esercizio della descritta facoltà. Soggetti colpiti da eventi eccezionali I soggetti passivi IVA che hanno fruito di particolari agevolazioni (quali la sospensione dei termini di adempimenti e versamenti di imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato), in corrispondenza del mese o trimestre, gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e l importo dell acconto. Utilizzo di speciali crediti d imposta I soggetti passivi IVA che, in sede di liquidazione periodica o di acconto, hanno utilizzato speciali crediti d imposta, nonché crediti ricevuti da società di gestione del risparmio, devono indicare nei campi relativi ai debiti IVA dei righi da VH1 a VH17 le risultanze delle liquidazioni e l importo dell acconto al netto dei crediti utilizzati. I crediti così utilizzati devono essere compresi nel rigo VL27, mentre nel rigo VL28 vanno riportati i crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio. Ove utilizzati in sede di dichiarazione annuale, invece, tali crediti devono essere riportati nei righi VL34 e VL35. Se il soggetto utilizza i predetti crediti in compensazione tramite modello F24, nel quadro VH devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche e l importo dell acconto senza tener conto della compensazione effettuata Versamenti per immatricolazioni auto UE Nel modello IVA 2018 per il 2017, è stata eliminata la sezione II del quadro VH del modello IVA 2017, denominato Versamenti immatricolazione auto UE, ed è stato istituito il nuovo quadro VM. Nell ambito di tale quadro (righi da VM1 a VM12) devono essere indicati i versamenti effettuati mediante modello F24 Elide nell anno 2017 (utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate n. 337) con riferimento all imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi o usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario 4. Gli importi da indicare sono comprensivi anche dei versamenti effettuati in relazione ad autoveicoli immatricolati nel 2017, ma oggetto di cessione in anni successivi. 4.2 LIQUIDAZIONE ANNUALE DELL IMPOSTA Per effetto delle modifiche apportate nel quadro VH e dell istituzione del quadro VM, nell ambito del quadro VL, relativo alla determinazione dell imposta dovuta o a credito, sono stati soppressi: il rigo VL24 Versamenti auto UE effettuati nell anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi ; 4 Si veda l art. 1 co. 9 del DL n. 262, conv. L n. 286.

7 il rigo VL29 Ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto ; il rigo VL31 Versamenti integrativi d imposta. Inoltre, nel precedente rigo VL28, il campo 1 è stato sostituito con il rigo VL27 ( Crediti d imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l acconto ), mentre il campo 2 è stato sostituito con un rigo autonomo, VL28 ( Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l acconto ). Sono stati introdotti due righi nuovi: il rigo VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell anno, per l indicazione dell ammontare complessivo dei versamenti relativi all imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario; il rigo VL30 Ammontare IVA periodica, composto da tre campi: il campo 2, in cui deve essere indicato l ammontare complessivo dell IVA periodica dovuta; il campo 3, in cui deve essere indicato l ammontare dei versamenti periodici; il campo 1, in cui occorre riportare l importo maggiore fra quelli indicati nel campo 2 e nel campo NOVITÀ IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT I quadri VE e VJ della dichiarazione IVA 2018 per il 2017, nonché le istruzioni alla compilazione del quadro VF, sono stati modificati al fine di recepire le novità introdotte dall art. 1 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), in materia di split payment. In base alle nuove disposizioni, per le fatture emesse a partire dall , il meccanismo dello split payment, previsto dall art. 17-ter del DPR 633/72, si applica non più soltanto alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni destinatarie della fattura elettronica obbligatoria 5 ai sensi dell art. 1 commi da 209 a 214 della L. 244/2007 (come individuate dall Indice delle Pubbliche Amministrazioni disponibile sul sito ma anche alle seguenti tipologie di società: società controllate ex art co. 1 nn. 1) e 2) c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate, ex art co. 1 n. 1) c.c., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni; società controllate direttamente o indirettamente, ex art co. 1 n. 1) c.c., dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino tra le società di cui al punto successivo ovvero tra i soggetti di cui all art. 1 co. 2 della L. 196/2009; società quotate nell indice FTSE MIB della Borsa italiana. L ambito soggettivo di applicazione sopra descritto risulta valido soltanto per le fatture emesse dall Ai sensi dell art. 5-ter del , le società soggette a split payment ai sensi dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 sono individuate mediante gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze. Gli elenchi di riferimento per il 2017 sono quelli pubblicati in data e rettificati, da ultimo, in data Si ricorda che le disposizioni in materia di split payment sono state ulteriormente modificate, con decorrenza dal 2018, ad opera del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017). 5 Cfr. art. 5-bis del DM , come modificato dal DM

8 4.3.1 Operazioni attive soggette a split payment In conseguenza delle novità introdotte dal DL 50/2017, il rigo VE38 della dichiarazione IVA 2018 per il 2017, relativo alle operazioni attive soggette al meccanismo dello split payment, è stato rinominato Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all art. 17-ter, al fine di ricomprendere le operazioni effettuate nei confronti delle società controllate o quotate di cui all art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 (nella formulazione precedente alle modifiche del DL 148/2017) Operazioni passive soggette a split payment Anche il quadro VJ della dichiarazione IVA 2018 per il 2017 è stato modificato per recepire le novità in materia di split payment. In particolare, il rigo VJ18 è stato rinominato Acquisti dei soggetti di cui all art. 17-ter, al fine di ricomprendere le operazioni effettuate dalle società controllate o quotate di cui all art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 (nella formulazione precedente alle modifiche del DL 148/2017). 4.4 NOVITÀ RELATIVE AGLI ACQUISTI DI TARTUFI Nel quadro VJ della dichiarazione IVA 2018 per il 2017, è stato soppresso il rigo VJ12, riservato, nel modello precedente, all indicazione degli acquisti di tartufi effettuati da rivenditori dilettanti e occasionali privi di partita IVA. Ciò in quanto, a decorrere dall , l art. 29 della L. 122/2016 ha abrogato la disposizione di cui all art. 1 co. 109 della L. 311/2004 che imponeva ai relativi cessionari soggetti passivi IVA di emettere autofattura per i tartufi acquistati, nonché di adempiere ad ulteriori obblighi comunicativi. 4.5 NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI Le istruzioni relative al quadro VF del modello di dichiarazione IVA 2018 sono state modificate, plausibilmente al fine di consentire l indicazione, all interno del quadro, delle operazioni con IVA detraibile nel 2017: sia che le stesse risultino annotate sul registro degli acquisti di cui all art. 25 del DPR 633/72 entro il medesimo anno; sia che risultino annotate sul registro degli acquisti nel 2018, nell ambito di appositi sezionali. Con riferimento ai documenti d acquisto da considerare ai fini della compilazione del quadro VF, si fa riferimento alle fatture o bollette doganali annotate sul registro degli acquisti di cui all art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, e non più alle fatture annotate nel 2017 sui medesimi registri. Infatti, sulla base di quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate n. 1, nell ambito della dichiarazione IVA 2018, per il 2017, può essere computata l imposta relativa ad operazioni per le quali le condizioni di detraibilità (esigibilità e possesso della fattura) si sono verificate nel 2017, fermo restando che la registrazione delle fatture d acquisto ricevute nel 2017 (con IVA esigibile dal medesimo anno) può essere effettuata fino al , ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno di ricezione del documento. Fatture ricevute nel 2017 Nell ipotesi di un acquisto effettuato nel 2017, con fattura ricevuta entro il , la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il Sotto il profilo operativo: se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti; se la registrazione viene effettuata nei primi quattro mesi del 2018 (tra l e il ) occorre istituire un apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l IVA non può essere detratta nell ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.

9 Viene riconosciuta, comunque, la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell Amministrazione finanziaria. Fatture ricevute nel 2018 Invece, nell ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di ricezione della fattura). Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l annotazione avviene nei primi quattro mesi del NOVITÀ IN MATERIA DI OPZIONI PER I CONTRIBUENTI MINORI Opzione per il regime di contabilità ordinaria Nell ambito della dichiarazione IVA 2018 per il 2017, sono state modificate le istruzioni relative alla compilazione del rigo VO20, riservato alle imprese minori di cui all art. 18 del DPR 600/73 che comunicano l opzione per il regime di contabilità ordinaria. Infatti, a partire dal 2017, per effetto delle modifiche apportare dalla L n. 232, il vincolo di permanenza nel regime di contabilità ordinaria da parte delle imprese minori che hanno esercitato l opzione non è più annuale, bensì triennale (art. 18 co. 8 del DPR 600/73). L estensione del vincolo temporale deriva dal fatto che il passaggio dal regime semplificato al regime contabile ordinario comporta la modifica non solo degli adempimenti contabili, ma anche dei criteri di determinazione del reddito delle imprese minori (da cassa a competenza) Presunzione incassi e pagamenti All interno del quadro VO è stato introdotto il rigo VO26, riservato alle imprese minori di cui all art. 18 del DPR 600/73 che intendono comunicare l esercizio dell opzione di cui al co. 5 della medesima disposizione, per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione delle date dei singoli incassi e pagamenti. L opzione è vincolante per un triennio. Resta fermo l obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA; in tal caso, a fini semplificativi, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento. L opzione può essere esercitata da tutti i soggetti IVA, con la sola eccezione dei soggetti che effettuano operazioni fuori campo IVA e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini IVA come, ad esempio, i residenti nei comuni di Livigno e Campione d Italia (circ. Agenzia delle Entrate n. 11, 6.5) Soggetti in regime di vantaggio Nel rigo VO34, riservato ai soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 che comunicano l opzione per il regime ordinario di determinazione dell IVA e dei redditi (ovvero la revoca di quest ultimo e il passaggio al regime forfetario di cui all art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014), è stata eliminata la casella 3. Nell ambito del modello precedente, tale casella poteva essere barrata da parte dei soggetti che intendevano revocare l opzione per il regime di vantaggio di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011, esercitata per il 2015 in forza dell art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (5 anni) e, contestualmente, accedere, dal 2016, al regime forfetario di cui all art. 1 co della L. 190/2014 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 10). 4.7 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA DI GRUPPO

10 L art. 73 co. 3 del DPR 633/72, che consente l adozione della speciale procedura di liquidazione IVA di gruppo, è stato sostituito, a decorrere dall , per effetto dell art. 1 co. 27, 28 e 30 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Conseguentemente, anche la relativa disciplina attuativa, contenuta nel DM , è stata modificata dal DM Opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo L opzione per la liquidazione IVA di gruppo deve essere comunicata dall ente o società controllante nell ambito del quadro VG della dichiarazione IVA annuale, con riferimento all anno in cui la stessa viene presentata. Il quadro VG è stato introdotto a partire dal modello IVA In precedenza, invece, al fine di aderire al regime di liquidazione di gruppo, l ente o società controllante doveva presentare, entro il termine di liquidazione e versamento dell IVA relativa al mese di gennaio (16 febbraio), il modello IVA 26, indicando la composizione del gruppo, i dati delle società che intendevano avvalersi della procedura, nonché i dati relativi all ente o società controllante. Durata dell opzione Per effetto dell art. 1 del DM , che ha modificato il DM , l efficacia temporale dell opzione per l IVA di gruppo è stata estesa. Infatti, le opzioni esercitate a partire dal 2017, con le nuove modalità, sono valide fino a revoca (anche quest ultima da comunicarsi nell ambito della dichiarazione IVA annuale). Le opzioni esercitate fino al , invece, hanno effetto per il solo anno in cui sono state esercitate. Resta fermo che il venir meno di uno dei requisiti per la partecipazione alla procedura comporta l inapplicabilità del regime a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l evento si è verificato. Opzione dal 2017 A partire dall anno d imposta 2017, l opzione per la liquidazione IVA di gruppo poteva già essere esercitata mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA In via transitoria, tuttavia, per l anno 2017 è stata ammessa la possibilità di esercitare l opzione, alternativamente 6 : mediante la presentazione del modello IVA 26; mediante la compilazione dell apposito quadro VG della dichiarazione. Opzione dal 2018 Dal 2018: l opzione per la liquidazione IVA di gruppo deve essere esercitata esclusivamente mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA annuale, indicando i soggetti partecipanti al gruppo a partire dal 1 gennaio dell anno di presentazione del modello 7 ; il modello IVA 26 è utilizzabile esclusivamente per comunicare le variazioni, intervenute nel corso dell anno, dei dati indicati in sede di adesione al regime. 6 Cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate n Inoltre, il DM ha modificato i requisiti per l adesione alla procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72. In particolare, è stato stabilito che: anche le società di persone possono partecipare in qualità di controllate; il requisito del controllo (possesso di azioni o quote in misura superiore al 50% del capitale da parte della società controllante o di altra società controllata da quest ultima) deve sussistere a partire dal 1 luglio (e non più dal 1 gennaio) dell anno precedente all esercizio dell opzione.

11 Compilazione del quadro VG Nel quadro VG si evidenziano le seguenti novità: nelle sezioni 1 e 2 sono stati eliminati i campi relativi alla denominazione o ragione sociale, alla natura giuridica e alla firma del rappresentante legale; nei righi VG2 e VG4 sono stati introdotti il campo 3 ( Ingresso ) e il campo 4 ( Fuoriuscita ), per comunicare l ingresso o la fuoriuscita di una o più società controllate dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, ove si siano verificati a partire dall ; è stata introdotta la sezione 3, rigo VG8 ( Revoca ) per comunicare la revoca della procedura di compensazione dell IVA con decorrenza dall , in quanto, ai sensi dell art. 1 del DM , le opzioni esercitate a partire dal 2017 hanno effetto fino a revoca IVA a debito o a credito trasferita alla controllante Nel quadro VX della dichiarazione IVA 2018, relativo alla determinazione dell imposta da versare o a credito per l anno 2017, sono stati inseriti due nuovi righi, riservati alle società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l intero anno. In particolare, sono stati inseriti: il rigo VX7, nel quale indicare l importo di cui al rigo VL38 (IVA dovuta da trasferire alla controllante); il rigo VX8, nel quale indicare l eccedenza annuale d imposta detraibile di cui al rigo VL39 da trasferire alla controllante. Il rigo VX7 non deve essere compilato ove il totale dell IVA risulti pari o inferiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) Riepilogo della liquidazione IVA di gruppo Il prospetto IVA 26/PR, riservato all ente o società controllante per il riepilogo della liquidazione IVA di gruppo, è stato modificato a fini di coordinamento con le modifiche intervenute nei quadri VK e VH. Nello specifico: nel quadro VS la colonna 2 è stata rinominata Operazioni straordinarie (cfr. colonna 4 del rigo VK1); il quadro VV è stato ristrutturato conformemente al quadro VH; nel quadro VW: è stato eliminato il rigo VW24 Versamenti auto UE effettuati nell anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi ; è stato eliminato il rigo VW29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto ; il rigo VW30 è stato rinumerato VW28 e integrato con il campo 2 Partecipanti al gruppo per l indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l intero anno d imposta; è stato introdotto il rigo VW30, composto di 3 colonne, per l indicazione: nel campo 2, dell ammontare complessivo dell IVA periodica dovuta; nel campo 3, del totale dei versamenti periodici; nel campo 1, del maggiore tra gli importi indicati nei campi 2 e 3; è stato soppresso il rigo VW31 Versamenti integrativi d imposta Sottoscrizione della dichiarazione Nell ambito del frontespizio del modello IVA 2018 è stato eliminato il riquadro denominato Sottoscrizione dell ente o società controllante, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal DM alla disciplina dell IVA di gruppo (DM ), l ente o società controllante non è più tenuto a sottoscrivere la dichiarazione IVA di ciascuna società controllata.

12 4.7.5 Modifiche di coordinamento Nel quadro VK, riservato agli enti e società controllanti e alle controllate che hanno partecipato, nell anno d imposta, alla liquidazione dell IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72, si evidenziano le seguenti modifiche: nel rigo VK1 è stata soppressa la casella 4 Operazioni straordinarie, utilizzata per segnalare che la società dante causa di un operazione straordinaria è fuoriuscita nel corso dell anno, e prima dell operazione straordinaria, dalla procedura dell IVA di gruppo; i righi VK2 ( Codice ), VK35 ( Versamenti integrativi d imposta ) e il riquadro Sottoscrizione dell ente o società controllante sono stati soppressi; sono stati introdotti i righi VK28 ( Acconto ) e VK34 ( Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo ), per l indicazione, rispettivamente, dell importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l acconto IVA dovuto per il gruppo e dell importo dei versamenti relativi all IVA dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. 5 NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI Ai fini della dichiarazione IVA per il 2017, occorre tener conto anche delle novità introdotte dall art. 3 del DL n. 50, conv. L n. 96, in materia di compensazione dei crediti d imposta. Tale disposizione ha ridotto da ,00 a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale l utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale, effettuata ai sensi dell art. 17 del DLgs n. 241, comporta l apposizione del visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa dell organo di controllo, sulla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI PER LE COMPENSAZIONI Le nuove disposizioni del DL 50/2017 sono entrate in vigore il e risultano applicabili a partire dalle dichiarazioni presentate dalla suddetta data (ris. Agenzia delle Entrate n. 57). I precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il senza il visto di conformità (ed esempio, il modello IVA 2017). Pertanto, i modelli F24 presentati successivamente al , ma che utilizzano in compensazione crediti IVA annuali emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, per importi fino a ,00 euro, non possono essere scartati. 5.2 OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ I soggetti passivi IVA che intendono utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito IVA annuale relativo al 2017, per un importo annuo superiore a 5.000,00 euro 9, hanno l obbligo di presentare la dichiarazione da cui emerge il credito munita: del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro); oppure della sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell art bis c.c. (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell apposito Registro). Il soggetto passivo che intende utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale non 8 Cfr. art. 10 del DL n. 78 (conv. L n. 102), come modificato dal DL 50/ Il limite di 5.000,00 euro, così modificato dal DL 50/2017, è aumentato a ,00 euro a favore delle start up innovative, di cui all art. 25 del DL n. 179 (conv. L n. 221), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25 (art. 10 co. 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009, inserito dall art. 4 co. 11-novies del DL n. 3, conv. L n. 33, come modificato dall art. 3 del DL n. 50, conv. L n. 96).

13 oltre il limite di 5.000,00 euro, può, invece, presentare la dichiarazione IVA senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa). Il limite di 5.000,00 euro non riguarda l ammontare totale del credito IVA annuale, ma l importo che viene utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F TERMINE DI DECORRENZA PER L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE La compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale, per un importo annuo superiore a 5.000,00 euro, può essere effettuata a partire dal 10 giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge in credito 10. In precedenza, era possibile effettuare tale compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Fino all importo di 5.000,00 euro, invece, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA annuale anche prima della presentazione della dichiarazione, dal giorno successivo alla chiusura del periodo d imposta di maturazione. 5.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 L art. 3 del DL 50/ ha inoltre previsto, in relazione alla presentazione dei modelli F24 che espongono compensazioni orizzontali di crediti IVA (annuali o trimestrali), di qualsiasi importo, l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici, Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate: direttamente o tramite un intermediario abilitato; secondo le modalità tecniche stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate Non possono quindi essere utilizzati i servizi di home banking e di remote banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l Agenzia delle Entrate. In precedenza, invece, il suddetto obbligo era limitato alle compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui (tale limite, a sua volta, era stato così ridotto, rispetto all originario importo di ,00 euro, per effetto dell art. 8 co del DL 16/2012 e del provv. Agenzia delle Entrate n , a decorrere dalle compensazioni effettuate dall ). 6 VERSAMENTO DEL SALDO IVA Ai sensi dell art. 3 del DPR n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l arrotondamento all unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l importo minimo da versare è pari a 11,00 euro. Ai sensi dell art. 6 del DPR n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. Il saldo IVA relativo al 2017 deve quindi essere versato entro il In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell art. 17 co. 1 primo periodo del DPR n. 10 Art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall art. 3 del DL n. 50 (conv. L n. 96). 11 Modificando l art. 37 co. 49-bis del DL n. 223, conv. L n. 248.

14 Tuttavia, considerato che il cade di sabato, il termine può essere differito al primo giorno feriale successivo, ossia al Il versamento, in tal caso, deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (quindi con una maggiorazione pari all 1,6%) 13. Inoltre, ai sensi dell art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30 luglio, rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi 14. Tuttavia, come già evidenziato, poiché il cade di sabato, il termine di cui al suddetto art. 17 co. 2 decorre dal , con scadenza quindi all , e conseguente ulteriore differimento al per effetto del periodo feriale 16. In tal caso, ai fini del versamento è prevista un ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064% (per il differimento dall al non sono dovute ulteriori maggiorazioni). Riepilogando, il saldo IVA 2017 può essere versato entro 17 : il (termine ordinario); il , con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario; il , con l ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%). Esempi Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2017 entro il , ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2017 entro il : se provvede al relativo versamento entro il (in quanto il cade di sabato), deve maggiorarlo dell 1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 2 luglio); se, invece, provvede al relativo versamento entro il (in quanto l ulteriore differimento di 30 giorni dal scade l , che comporta l ulteriore differimento al per effetto del periodo feriale), deve maggiorarlo dell 1,6% per il differimento fino al e sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal al ; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064% (per il differimento dall al non sono dovute ulteriori maggiorazioni). Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l anno solare: se versa il saldo IVA 2017 entro il , deve maggiorarlo dell 1,6%; 12 Si tratta del termine stabilito per il versamento, senza maggiorazioni, delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (redditi e IVA), l art. 7-quater co. 20 del DL n. 193, conv. L n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 542/ La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n L art. 3-quater del DL n. 16, conv. L n. 44, inserendo il co. 11-bis nell art. 37 del DL n. 223, conv. L n. 248, ha messo a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti che scadono nel periodo dal 1 al 20 agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione. 17 La possibilità di effettuare il versamento del saldo IVA entro i termini di seguito indicati è stata confermata dall Agenzia delle Entrate con le risposte fornite in occasione di Telefisco dell

15 se, invece, versa il saldo IVA 2017 entro il , deve maggiorarlo dell 1,6% per il differimento fino al e sull importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4%. 6.1 SOGGETTI NON SOLARI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d imposta coincidente con l anno solare ai fini delle imposte dirette. Nelle istruzioni al modello IVA 2018 viene precisato 18 che, nell ambito della nuova disciplina, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare possono avvalersi del differimento del versamento del saldo IVA al , a prescindere dai diversi termini di versamento previsti per le imposte sui redditi. Anche nei confronti di tali soggetti, inoltre, dovrebbe essere applicabile l ulteriore differimento al , come sopra indicato. 6.2 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE Ai sensi dell art. 20 del DLgs n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo, tenendo conto che: la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo; le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese; il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre. In relazione al versamento del saldo IVA per il 2017, il numero delle rate non può quindi essere superiore a: 9 rate, per pagamenti iniziati entro il ; 6 rate, per pagamenti iniziati entro il ; la seconda rata, infatti, scade il ; 5 rate, per pagamenti iniziati entro il ; in tale data, infatti, per effetto del differimento dei termini relativi al periodo feriale, occorre versare sia la prima rata (che sarebbe scaduta l ), sia la seconda rata (che sarebbe scaduta il ). Interessi dovuti per la rateizzazione L opzione per la rateizzazione di cui all art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), i sensi dell art. 5 co. 1 del DM Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale 19 ) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo 20. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti, Studio Campasso 18 Riprendendo il chiarimento fornito con la ris. Agenzia delle Entrate n I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 48, 2.2 e n. 50, 19.4). 20 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 48 ( 2.2) e n. 50 ( 19.4).

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