Bagno di Romagna, 18 aprile 2018
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1 Bagno di Romagna, 18 aprile 2018 Alessandro Fani Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse
2 Un Parco di Foreste in una delle aree forestali più antiche e pregiate d Europa 88% una distesa continua e compatta
3 Una storia millenaria I monaci camaldolesi XI sec. I Conti Guidi di Modigliana e di Battifolle L Opera di Santa Maria del Fiore( ) I Lorena in Toscana 1737 Karl Siemon: la rinascita delle foreste 1838 La Foresta dei Lorena ( ) La Foresta ai privati ( ) Le Foreste Casentinesi dello Stato 1914 (Azienda Speciale per il Demanio Forestale di Stato) Il tributo alle guerre ( ) Nasce la Riserva di Sasso Fratino 1959 L esodo dalle montagne e la creazione di un grande demanio pubblico ( ) Trasferimenti al Demanio Regionale (anni 70) Il D.P.R. del 12/07/1993 istituzione Parco Nazionale
4 Principio base della multifunzionalità, che associa alla tutela e al miglioramento dell'ambiente forestale una visione ecosistemica sensibile alla componente faunistica e paesaggistica, alla conservazione e allo sviluppo delle attività economiche compatibili ivi compresa la coltivazione e la trasformazione del legno.
5 Zonizzazione, Piano, Regolamento e Piano pluriennale economico-sociale
6 I boschi del Parco 8% 12% 15% 65% Aree non boscate Boschi di latifoglie Boschi di conifere Misto conifere - latifoglie
7 Di chi sono i boschi?
8 Ma nel Parco si può tagliare? Se si, quanto?
9 Chi taglia?
10 Cosa si taglia?
11 Superfici tagliate?
12 Le Norme forestali vigenti nel territorio del Parco Nazionale LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 ARTICOLO 13 NULLA OSTA. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l intervento l ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all albo del comune interessato e all albo dell ente parco, e l affissione ha la durata di sette giorni. L Ente parco da notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
13 Principali divieti zona B Sezione II - (Zona B) Art. 8 - Disposizioni in materia forestale e vegetazionale In generale sono vietati gli interventi che contrastino con le finalità di conservazione e di fruizione compatibile delle risorse tipiche dell'area. In particolare sono vietati: il taglio delle piante individuate come monumentali sulla base di criteri e/o censimenti definiti dall'ente Parco; il governo a ceduo del bosco; le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale; l'utilizzo per le operazioni di rimboschimento di specie o genotipi non autoctoni; la raccolta dei frutti e dei prodotti del sottobosco, salvo quanto previsto nel Regolamento; l'apertura di nuove strade forestali salvo casi di pubblico interesse. L apertura di nuove piste è subordinata alla loro necessità nell ambito delle utilizzazioni approvate e all assenza di alternative praticabili. Il riuso delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia presente ed identificabile; durante gli interventi le piste devono essere mantenute secondo regole idonee a consentire il deflusso a valle delle acque ed a minimizzare l'impatto sugli assetti morfologici e vegetazionali esistenti; al termine degli interventi esse dovranno essere rese inaccessibili ai mezzi privati. In ogni caso tutte le attività devono tendere a tutelare la biodiversità e gli equilibri naturali esistenti, nonché il recupero naturalistico.
14 Principali divieti zona C Sezione III - (Zona C) Art.15 - Disposizioni in materia forestale e vegetazionale In tutta la zona sono vietate le attività che compromettano o danneggino i popolamenti floristici e gli equilibri vegetazionali esistenti. In particolari sono vietati: la conversione di fustaie in cedui, salvo in casi eccezionali motivati da situazioni di pericolo idrogeologico o fitosanitario; il taglio delle piante monumentali; il taglio delle piante da frutto selvatiche; l'apertura di nuove strade forestali salvo casi di pubblico interesse. L apertura di nuove piste è subordinata alla loro necessità nell ambito delle utilizzazioni approvate e all assenza di alternative praticabili; il riuso delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia identificabile; durante gli interventi le piste devono essere mantenute secondo regole idonee a consentire il deflusso a valle delle acque ed a minimizzare l'impatto sugli assetti morfologici e vegetazionali esistenti. Sono altresì vietate le attività che incidano nella composizione del sottobosco, come l'asportazione del terriccio, il danneggiamento delle specie rare e degli endemismi, la distruzione dei cespugli salvo quanto previsto od autorizzato dall ente parco.
15 La selvicoltura nel Parco delle Foreste Casentinesi La selvicoltura attuale è finalizzata al conseguimento di una maggiore naturalità e complessità dei sistemi vegetali mediante le seguenti azioni: trasformazione dei boschi cedui in fustaie...
16 Trasformazione dei cedui in fustaie Interessa prevalentemente: I boschi cedui che abbiano superato l età pari ad una volta e mezzo il turno (36 anni) I boschi cedui di proprietà pubblica; Boschi cedui su pendenze superiori al 75%; Tutte le fasce boscate ubicate in prossimità dei crinali evidenziate nella cartografia allegata al piano, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 100 m sulla linea di massima pendenza o 50 m di dislivello Il limite di prelievo viene solitamente fissato nel 20/25% della massa presente (piante dominate o deperienti), rilascio di tutte le matricine e piante nate da seme, 1-3 polloni per ceppaia (i più vigorosi), contatto di chioma
17 La selvicoltura nel Parco delle Foreste Casentinesi diradamenti per migliorare la stabilità e favorire le successioni vegetazionali nelle fustaie di conifere non autoctone...
18 Diradamenti di fustaie di conifere Interessa prevalentemente: Le pinete mature per età e deperienti per le quali si prevede la graduale eliminazione del pino a piccoli gruppi partendo dai punti ove si manifesta la rinnovazione spontanea di specie locali. Viene comunque facilitata l'evoluzione verso la creazione di boschi misti con specie autoctone. Le fustaie di specie esotiche, dove si tende alla graduale sostituzione, quando possibile per via naturale, delle specie esotiche con specie autoctone, salvo che si tratti di elementi od aree di particolare monumentalità, od interesse scientifico o sperimentale o didattico, compresi arboreti o collezioni di specie o varietà. Le fustaie miste conifere-latifoglie dove si tende a tutelare ed esaltare la biodiversità ed accentuare la variabilità delle strutture perseguendo la rinnovazione naturale del bosco salvo interventi localizzati a carattere artificiale dove la rinnovazione trovi difficoltà ad insediarsi impiegando postime di sicura provenienza locale. Un limite di prelievo di riferimento è il 30% del numero delle piante
19 La selvicoltura nel Parco delle Foreste Casentinesi Diradamenti nelle fustaie transitorie di latifoglie per preparare i soprassuoli alla rinnovazione gamica mediante i tagli di sementazione...
20 Diradamenti fustaie transitorie di latifoglie Sono interventi preparatori dei tagli di maturità che potranno avere inizio non prima del raggiungimento dei 100 anni di età, il periodo di rinnovazione non deve essere inferiore ai 20 anni; I diradamenti delle fustaie transitorie (soprattutto faggio) o delle giovani fustaie, quando necessari, devono essere di tipo "dal basso" o "misto", a seconda delle situazioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate. In casi specifici e solo se inseriti in piani di gestione o in progetti di taglio, possono essere effettuati diradamenti dall alto in particolare per aumentare la monumentalità dei boschi e la stabilità degli alberi e favorire la mescolanza specifica. Anche in questo caso il limite di prelievo viene fissato nel % della massa
21 La selvicoltura nel Parco delle Foreste Casentinesi Taglio bosco ceduo applicato quasi escusivamente su terreni di proprietà privata...(mercato locale di legna da ardere)
22 Taglio bosco ceduo di proprietà privata Viene attuato solo su pendenze non superiori al 75% Vengono preservate le aree di crinale per una fascia di rispetto di 100 m sulla linea di massima pendenza o 50 m di dislivello Devono essere rilasciate almeno la metà delle matricine del turno precedente L estensione massima di tagliate contigue non dovrà essere superiore a 4 ha l anno Il taglio per uso familiare, tradizionale per i residenti nei comuni del Parco, è soggetto a semplice comunicazione, quando questo comporti l utilizzazione di superfici non superiori a 1000 mq. In presenza di habitat ad alto valore naturalistico, indicati in un apposita mappa del piano, di specie protette o di aree inaccessibili, gli interventi forestali possono essere vietati del tutto, ovvero eseguiti previa presentazione di un progetto specifico.
23 Un dialogo positivo con le istituzioni! l imminente inizio dei lavori dovrà essere comunicato al comando stazione CTA CC competente per territorio che provvederà a fornire indicazioni utili al rispetto delle prescrizioni impartite ed all applicazione regolamento per la salvaguardia degli alberi morti e deperienti
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26 La selvicoltura nel Parco delle Foreste Casentinesi tagli di rinnovazione nelle abetine pure per conservare boschi che c hanno assunto una valenza culturale, storica, paesaggistica e ambientale
27 Recupero di castagneti Castagneti da tempo abbandonati. La possibilità di recupero di castagneti da frutto abbandonati verrà valutata in relazione al grado di evoluzione del popolamento, evitando interventi che portino alla destrutturazione di popolamenti misti ormai affermati. Le azioni di recupero dovranno essere effettuate in aree servite da viabilità forestale esistente. Il recupero dovrà tendere anche a ricostituire gradualmente il carattere monumentale e paesaggistico delle grandi piante da frutto. Eventuali reimpianti dovranno essere effettuati con varietà da frutto locali.
28 Programmi di sostegno: Misure dirette Recinzioni permanenti ad orti o a coltivazioni Recinzioni permanenti contro i predatori Contributi per mantenimento di cani da pastore e miglioramento delle forme di guardiania
29 Programmi di sostegno: Misure indirette Miglioramento delle superfici a pascolo. Interventi di miglioramento della gestione dei pascoli.
30 Interventi di miglioramento dell ambiente e del paesaggio Recupero e realizzazione di infrastrutture Interventi di difesa della assetto idrogeologico Altre misure
31 Acquisto di terreni complessi pascolivi di: L acqsto di terreni Bertesca, Eremo Nuovo (Comune di Bagno di Romagna). Monte Cavallo di Sotto (Comune di Santa Sofia) Briganzone, Bagnatoio, Romiti (Comune di San Godenzo)
32 Il Regolamento (art. 11 L. 394/91) disciplina l esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall Ente parco, in particolare: la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative. Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria; I limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell ambito della legislazione in materia; Lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo; L accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani; 2 bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio Proposta adottata con delibera di Consiglio Direttivo n 42 del 11 dicembre 2012 e sottoposta a consultazione pubblica fino a maggio 2013
33 I REGOLAMENTI PROVVISORI accesso doc. amministrativi organizzazione uffici ricerca scientifica uso foresterie Parco raccolta funghi trasporto armi campeggio danni fauna manifestazioni sportive gambero di fiume accensione fuochi nulla osta pesca recinzioni cedui stramaturi alberi morti
34 La raccolta dei Funghi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n 352. DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE (approvato con delibera di consiglio direttivo n 12 del 22/04/2010 e modificato con la delibera 11 del 7/04/2016 e con delibera n 28 del 4/10/2016)
35 L autorizzazione alla raccolta dall anno anno 2000 al 2005 specifici tesserini dal 2006 ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato al Parco
36 Le tariffe a. residenti nel Parco e proprietari di terreni come definiti al successivo comma 12: Tesserino gratuito valevole per l anno l solare; b. residenti nei comuni del Parco: Autorizzazione annuale al costo di 15,00 c. residenti nelle ex Comunità ed Unioni Montane con parte del territorio ricadente nel Parco Nazionale : Autorizzazione annuale al costo di 25,00 d. altri: Autorizzazione annuale al costo di 65,00. Raccolta funghi da parte degli ospiti di strutture ricettive Raccolta funghi a scopo educativo Attività professionale di raccolta dei funghi integrazione ad altre autorizzazioni Residenti nei comuni del Parco 9,00 Residenti nelle Comunità Montane 16,00 Altri 60,00
37 Modalità di raccolta La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita esclusivamente nei seguenti giorni: a) Residenti all interno del perimetro del Parco ed equiparati: tutti i giorni della settimana. b) Residenti nei Comuni del Parco: martedì,, mercoledì,, giovedì, sabato e domenica. c) Tutti gli altri: martedì,, giovedì,, sabato e domenica. sino ad un massimo di Kg. 5 (cinque) di funghi al giorno di qualsiasi specie per i residenti nel perimetro e nei comuni del Parco e di Kg. 3 (tre) per tutti gli altri, di cui non più di 1 (uno) kg di Amanita caesarea (Ovolo buono) ed 1 (uno) kg di Calocybe gambosa (Prugnolo).
38 Grazie per la Vs. attenzione!!! per maggiori informazioni
Regolamento forestale e castanicoltura Regolamento forestale regionale n. 03/2018
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna Viale della Fiera 8, 40127 Bologna tel. 051.527.6080/6094 fax 051.527.6957 e-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it e-mail certificata: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
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