ANTIRICICLAGGIO Dott. Raffaele D Arienzo Centro Congressi Torino Incontra Torino. 23 novembre 2015

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1 ANTIRICICLAGGIO Dott. Raffaele D Arienzo Centro Congressi Torino Incontra Torino 23 novembre 2015

2 Aspetto Sanzionatorio Il legislatore ha confermato il dualismo" del regime sanzionatorio: la violazione della normativa antiriciclaggio può determinare la commissione di illeciti di natura sia penale sia amministrativa. Sia in relazione agli obblighi la cui violazione configura un illecito amministrativo, sia laddove essa individui un illecito penale, occorre distinguere tra gli obblighi rivolti indistintamente a tutti i soggetti e quelli destinati specificamente ai professionisti. Con riferimento agli illeciti di natura penale, poi, sono previste specifiche sanzioni anche a carico del cliente. Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le principali sanzioni amministrative e penali, con riferimento ai destinatari delle stesse.

3 LE SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA NORMA SOGGETTI DESTINATARI TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE NORME DI RIFERIMENTO art. 57, c. 1 Soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette Sanzione pecuniaria da a euro art. 6, c. 7, lett. d) art. 57, c. 3 Soggetti di cui all art, 12 e 13, c. 1, lett b) Omessa istituzione dell archivio informatico o del registro della clientela Sanzione pecuniaria da a euro art. 38 art. 57, c. 4 Soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette Omessa segnalazione di operazioni sospette Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell importo dell operazione non segnalata art. 41, 42, 43 e 44 art. 57, c. 5 Soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF Sanzione pecuniaria da a euro artt. 6, c. 6, lett. c) e 45, c. 3 art. 58, c. 7 Soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all uso del contante e di altri strumenti di pagamento o di deposito Sanzione pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell importo dell operazione, con minimo di 3 mila euro Art. 51

4 LE SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NORMA SOGGETTI DESTINARI TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE NORME DI RIFERIMENTO art. 58, c. 1 Chiunque Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari o superiore a euro Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, non inferiore a 3 mila ed a 15 mila per importi superiori a 50 mila art. 49, c. 1 art. 58, c. 1 Chiunque Emissione di assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro senza l indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, non inferiore a 3 mila ed a 15 mila per importi superiori a 50 mila art. 49, c. 5 art. 58, c. 1 Chiunque Violazione dell obbligo di girare per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a. gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, non inferiore a 3 mila ed a 15 mila per importi superiori a 50 mila art. 49, c. 6 art. 58, c. 1 Chiunque Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, non inferiore a 3 mila ed a 15 mila per importi superiori a 50 mila dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito art. 49, c. 7 art. 58, c. 2 Chiunque Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. Se superiore a 50 mila sanzioni minime e massime aumentate del 50% art. 49, c. 12

5 LE SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI (segue) NORMA SOGGETTI DESTINARI TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE NORME DI RIFERIMENTO art. 58, c. 3 Chiunque Mancata tempestiva estinzione o riduzione del saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore eccedente il valore di euro Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore art. 49, c. 13 art. 58, c. 3 Chiunque Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a Poste Italiane S.p.a. dei dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore art. 49, c. 14 art. 58, c. 4 Chiunque Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi pari o superiori a euro Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell importo trasferito art. 49, c. 18 art. 58, c. 4 Chiunque Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi superiori a einferiori a senza l avvenuta consegna dell idonea documentazione Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell importo trasferito art. 49, c. 19 art. 58, c. 5 Chiunque Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo art. 50, c. 1 art. 58, c. 6 Chiunque Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo art. 50, c. 2

6 LE SANZIONI SANZIONI PENALI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA NORMA SOGGETTI DESTINARI TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE NORME DI RIFERIMENTO art. 55, c. 1 Chiunque Inosservanza dell obbligo di adeguata verifica della clientela Multa da a euro Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35 art. 55, c. 4 Soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazione effettuate Multa da a euro art. 36 art. 55, c. 5 Organi d controllo Omessa comunicazione alle autorità competenti delle infrazioni di cui hanno notizia Reclusione fino a un anno e multa da 100 a euro art. 52 art. 55, c. 8 Soggetti di cui all art. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 Chiunque sia a conoscenza della segnalazione Violazione degli obblighi di riservatezza Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da a euro. art. 46, c. 1 art. 48, c. 4

7 LE SANZIONI SANZIONI PENALI APPLICABILI AL CLIENTE NORMA SOGGETTI DESTINARI TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE NORME DI RIFERIMENTO art. 55, c. 2 Esecutore dell operazione Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l operazione Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a euro Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35 art. 55, c. 3 Esecutore dell operazione Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da a euro Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35

8 LE SANZIONI SANZIONI PENALI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NORM A SOGGETTI DESTINARI TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE art. 55, c. 9 Chiunque Indebito utilizzo, falsificazione o alterazione di carte di pagamento Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a euro art. 55, c. 9 Chiunque Possesso, cessione o acquisto di carte o strumenti analoghi di provenienza illecita, falsificati o alterati Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a euro

9 LE SANZIONI Sanzioni applicabili agli enti (art. 63) L art. 63 introduce, all interno del d.lgs. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica ), l art. 25-octies. La nuova norma stabilisce che in relazione alla commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si applica all ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione è compresa fra le 400 e le 1000 quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria possono essere applicate all ente anche le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

10 Profili di responsabilità penale del professionista I professionisti possono rispondere di riciclaggio (art. 648bis) o di impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648ter) se indirizzano o aiutano il cliente a compiere queste operazioni illecite. In questo caso trova applicazione l art. 110 del codice penale secondo cui quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per concorrere nel reato di riciclaggio il professionista dovrà essere consapevole della provenienza illecita dei beni e dovrà agire per occultarne la provenienza illecita. In tal senso si parla di contributo organizzativo.

11 DATI SULLE SEGNALAZIONI CATEGORIA DI SEGNALANTE Notai e Notariato Dottori Commercialisti Società di revisione Avvocati Esperti contabili Revisori Legali Operatori non finanziari TOTALE *Dati UIF

12

13 DATI SULLE SEGNALAZIONI Il totale delle SOS sono arrivate, nella stragrande maggioranza, dagli intermediari finanziari. Con riferimento ai nuovi soggetti obbligati, si può affermare che in molti casi le segnalazioni si sono rivelate prive di fondamento e sono state archiviate

14 Casistica Dall attività di controllo delle unità della Guardia di Finanza sulle prassi operative dei Professionisti che danno luogo all applicazione degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 emergono alcuni profili di criticità: quale valenza, in concreto, applicare agli indicatori di anomalia da utilizzare per l individuazione di operazioni sospette? Il solo appalesarsi di alcune delle fattispecie, costituisce elemento esaustivo per procedere alla segnalazione? Sono queste alcune delle questioni interpretative su cui è incentrato il presente contributo nel quale, partendo dal dettato legislativo, si tenta di inquadrare l attività di controllo della G.d.F. nell ambito della normativa antiriciclaggio e, conseguentemente, di definire correttamente gli obblighi gravanti sui professionisti (ma, in generale, anche sulle altre categorie individuate dalla norma) già da tempo coinvolti nel complesso sistema vigente.

15 La violazione: esegesi di un accertamento Al professionista veniva contestata la violazione l art. 3 del D.Lgs. 197/1991, all epoca dei fatti vigente, per non aver effettuato la segnalazione delle operazioni sospette, in relazione a transazioni che si riferivano ad una importante acquisizione immobiliare effettuata nel 2008 in Italia da una società di diritto italiano (Alfa S.r.l.) il cui soggetto economico era un soggetto estero (il quale, quindi, aveva naturalmente finanziato detta operazione facendo ricorso a risorse finanziarie detenute all estero).

16 La violazione: esegesi di un accertamento Un operazione (i cui termini economici erano oggettivamente significativi) la quale aveva dato luogo anche ad un procedimento penale scaturito da una notitia criminis presentata dalla stesso reparto della Guardia di Finanza segnalatore della presunta violazione. Tale procedimento, tuttavia, si era concluso con un esito favorevole al professionista avendone lo stesso magistrato requirente richiesto l archiviazione visto che, pur essendosi in costanza di ( ) importi considerevoli ( ) che ( ) riguardavano bonifici emessi o destinati a paesi cd offshore ( ) il personale della Guardia di Finanza che ha eseguito gli accertamenti non ha fornito ulteriori elementi per ricondurli anche ad altre ipotesi delittuose (es riciclaggio, reati fiscali et cetera).

17 La violazione: esegesi di un accertamento Pertanto, alla luce delle supposte anomalie, concernenti la presenza di flussi finanziari provenienti dai cosiddetti Paesi non collaborativi per la formazione della provvista, ritenendo sussistente l'obbligo di segnalare tali operazioni, il MEF notificava l ordinanza - ingiunzione con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per asserita violazione degli artt. 3 e 5 della L. 197/91 come successivamente integrati e modificati.

18 La violazione: esegesi di un accertamento Obblighi Adeguata verifica della clientela Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione delle operazioni sospette Comunicazione al MEF ex art. 51 Formazione del personale Applicabilità SI SI SI SI SI

19 La violazione: esegesi di un accertamento Ciò stante, veniva eccepita dalla parte coinvolta le seguenti argomentazioni di merito e di diritto. 1) Mancata o falsa ed erronea applicazione della norma. Secondo l assetto normativo di riferimento (vigente illo tempore), infatti, l obbligo di segnalazione sussisteva non in maniera generalizzata ed in caso di semplice complessità/irritualità di un operazione finanziaria, ma solo allorquando la stessa transazione finanziaria ( ) tenuto anche conto della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a ( ) disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

20 Obbligo di segnalazione non consisteva in un obbligo generale ed astratto per ogni operazione economica (ove pure la stessa fosse significativa), ma in un dovere condizionato alla sussistenza di circostanze indizianti tali da legittimare un fondato sospetto circa la illecita provenienza del denaro da uno dei reati previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter del c.p.; sorgeva solo quando il sospetto traesse origine da elementi a disposizione del soggetto tenuto alla segnalazione. In altri termini, il legislatore condizionava l obbligatorietà della segnalazione alla concreta possibilità che potesse ritenere, sulla base di quanto conosciuto in ragione della sua professione o per notizie apprese da organi ufficiali o in altro modo, che l operazione economica potesse costituire il mezzo per riciclare denaro proveniente da uno dei reati dalla stessa norma individuati. Per altro verso, la valutazione delle operazioni doveva essere effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari, senza che su questi ultimi gravassero ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate;

21 Obbligo di segnalazione non poteva quindi ritenersi sussistente allorquando le caratteristiche di una pluralità di operazioni fossero comunque coerenti con l attività svolta da parte del medesimo cliente; non era in ogni caso ravvisabile ogniqualvolta l autore dell operazione sospetta fosse anche l autore del reato tributario presupposto, non potendosi ascrivere a tale soggetto il delitto di riciclaggio di cui all art. 648-bis c.p..

22 Obbligo di segnalazione In termini più chiari, nel vigore dell assetto legislativo di riferimento, la semplice complessità/irritualità di un operazione non comportava ex se alcun obbligo di segnalazione; un obbligo che, come tale, era invece ravvisabile solo allorché fosse ragionevolmente pronosticabile che il denaro trasferito avesse un nesso relazionale con una delle fattispecie delittuose di cui all art. 648-bis e 648-ter c.p..

23 Indici di anomalie Quanto alla sussistenza di anomalie nell'operatività in questione, si afferma che esse, seppure costituenti degli astratti indicatori di anomalia, non erano di per sé sufficienti ad integrare l obbligo di procedere a segnalare l operazione ai sensi dell art. 3 della L. 197/91.

24 Indici di anomalie Valga a tale fine chiarire, infatti, come - essendo l obbligo di segnalazione di operazioni sospette un adempimento a carattere valutativo e non un obbligo generalizzato per ogni operazione economica - la segnalazione non può in alcun modo essere considerata alla stregua di un adempimento automatico al ricorrere di determinati presupposti, ma è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione del professionista sul cliente nel cui interesse l operazione viene eseguita, nonché sulla rilevanza della medesima operazione.

25 Indici di anomalie La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. La circostanza, quindi, che l ordinanza riporti taluni indicatori di anomalia ravvisabili nella fattispecie concreta, non era (e non è) sufficiente a dimostrare l integrazione dell illecito amministrativo.

26 Indici di anomalie Sembra allora logico affermare che nel provvedimento impugnato ci si sia limitati a sviluppare un ragionamento generico e del tutto decontestualizzato, finendo per fare discendere de plano dalla complessità dell operazione (e dalla nazionalità estera dei soggetti ad essa interessati) la natura necessariamente sospetta della medesima ai sensi dell art. 3 della L. 197/91. Si tratta di un sillogismo che in base alle disposizioni di riferimento non può essere ammesso.

27 La violazione: esegesi di un accertamento Il MEF ha ritenuto di sanzionare il professionista, in quanto i profili di anomalia oggettivi e soggettivi erano noti ma non sono stati, a suo parere, correttamente valutati, fermi i casi di responsabilità penale.

28 Alcune riflessioni Il legislatore si preoccupa di evidenziare che le suddette circostanze devono essere conosciute in ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, con ciò delimitando chiaramente l attività di tipo valutativo posta in essere dal segnalante, che dovrà fondarsi esclusivamente sulle informazioni acquisite in ragione dell attività prestata e non implica lo svolgimento di alcuna funzione di tipo investigativo, riservata ex lege alle autorità di vigilanza e giurisdizionali. Dunque deve ritenersi che il professionista non sia tenuto a svolgere alcuna indagine di approfondimento, giacché il sospetto può desumersi esclusivamente dagli incarichi affidati, dalle richieste effettuate e dalle intenzioni manifestate dal proprio cliente eventualmente in correlazione a informazioni già note o pubbliche.

29 Alcune riflessioni Generalmente nella valutazione del sospetto assume particolare rilievo il profilo di rischio associato al tipo di cliente e di operazione in sede di adempimento dell obbligo di adeguata verifica della clientela; nel caso di specie, il professionista è espressamente tenuto dall assolvimento di tale obbligo, il che presumibilmente non rende meno agevole tale valutazione.

30 Alcune riflessioni Sulla base di tali riflessioni, emergono alcune perplessità circa la trasposizione del dettato legislativo alla fattispecie accertativa descritta in precedenza, soprattutto in ordine al merito dell'obbligo della segnalazione. Obbligo che, a parere del MEF, risiede su profili di anomalia che non sono stati correttamente valutati, esprimendo, in tal modo, una propria valutazione sulla discrezionalità del giudizio operata dal professionista. Valutazione che, nel caso, potrebbe essere demandata ad un organo giudicante Terzo.

31 Alcune riflessioni In definitiva, quindi, nel caso in concreto quella approfondita conoscenza del cliente più volte posta a fondamento della collaborazione attiva richiesta dalla normativa antiriciclaggio ai professionisti è stata posta all'attenzione dell organo accertatore, che ha ritenuto, però, non esaustiva la disamina svolta.

32 Alcune riflessioni la mera ricorrenza di singoli comportamenti evidenziati come indicatori di operazioni anomale non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione delle operazioni sospette. Tra tali indici di anomalie sono in particolare indicati: a) di bonifici da e verso l estero posti in essere attraverso il coinvolgimento di Paesi in cui vigono regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero di Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi.; b) interposizione di soggetti terzi insediati in Paesi esteri, noti centri off- shore, che non avevano alcun collegamento con lo Stato italiano

33 Alcune riflessioni E evidente per quanto sopradetto che ambedue le ipotesi sopra riportate possano ricadere nel caso in esame: il punto è la valutazione effettuata sulle motivazioni rese a giustificare le esigenze sottese ai flussi finanziari. In definitiva, può quindi dirsi che l'azione accertatrice si fonda sulle procedure del formarsi del sospetto, sulla cui valutazione sarà legittimo interrogarsi.

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